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Document 32014R0992
Commission Delegated Regulation (EU) No 992/2014 of 22 September 2014 repealing Delegated Regulation (EU) No 950/2014
Regolamento delegato (UE) n. 992/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014 , che abroga il regolamento delegato (UE) n. 950/2014
Regolamento delegato (UE) n. 992/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014 , che abroga il regolamento delegato (UE) n. 950/2014
GU L 279 del 23/09/2014, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32014R0950 |
23.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 279/17 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 992/2014 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2014
che abroga il regolamento delegato (UE) n. 950/2014
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
(1) |
Per attenuare o eliminare la minaccia di gravi squilibri del mercato dei formaggi causata dal divieto d'importazione introdotto dal governo russo, il regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione (2) introduce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per i formaggi, con un volume massimo di 155 000 tonnellate. Il rispetto di questo massimale è garantito da un meccanismo di notifica e monitoraggio. |
(2) |
Sebbene il divieto d'importazione del governo russo si ripercuota potenzialmente sull'intero mercato dei formaggi dell'Unione, gli Stati membri più colpiti sono la Finlandia e gli Stati baltici, per i quali la Russia è un partner commerciale esclusivo per questo prodotto, e la Germania, i Paesi Bassi e la Polonia, per i quali la Russia è un importante sbocco per questo prodotto. Il divieto di importazione colpisce peraltro i formaggi con indicazione geografica, che rappresentano però una minima percentuale dell'intera gamma di formaggi esportati verso la Russia. |
(3) |
Le notifiche fino ad oggi ricevute, in applicazione del dispositivo di monitoraggio di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, mostrano che il regime è utilizzato in modo sproporzionato da produttori di formaggio in aree che non esportano tradizionalmente quantità significative verso la Russia. Il regime non sembra pertanto idoneo a intervenire in modo efficace e efficiente contro le turbative del mercato causate dal divieto russo. |
(4) |
Alla luce di queste considerazioni, e al fine di garantire un impiego efficiente del bilancio dell'Unione, è opportuno porre fine al regime di ammasso privato per i formaggi, introdotto dal regolamento delegato (UE) n. 950/2014. |
(5) |
Onde ridurre il rischio di un uso inefficiente del bilancio dell'Unione, è necessario che la presente misura si applichi immediatamente. |
(6) |
Per garantire che siano tutelate le aspettative degli operatori che hanno presentato domanda di aiuto nel quadro del regime di ammasso privato per i formaggi, conformemente all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, le domande introdotte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere prese in considerazione per il versamento dell'aiuto previsto dal regolamento delegato (UE) n. 950/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Abrogazione del regolamento delegato (UE) n. 950/2014
È abrogato il regolamento delegato (UE) n. 950/2014.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per le domande presentate conformemente all'articolo 4 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Qualora l'accettazione dell'intero quantitativo di prodotti per i quali, in una determinata settimana, sono state presentate domande di aiuto alla Commissione, conformemente al precedente comma, comporti il superamento del volume massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014, la Commissione fissa, mediante un atto di esecuzione adottato senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un coefficiente di attribuzione applicabile ai quantitativi delle domande comunicatele in quella settimana. Il coefficiente di attribuzione limita il quantitativo totale di prodotti ammissibili al regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato al volume massimo di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) n. 950/2014.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 950/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all'ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l'importo dell'aiuto (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 22).