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Document 32014D0096
2014/96/EU: Council Decision of 18 February 2014 extending the validity of Decision 2012/96/EU
2014/96/UE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2014 , che proroga la validità della decisione 2012/96/UE
2014/96/UE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2014 , che proroga la validità della decisione 2012/96/UE
GU L 48 del 19/02/2014, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32012D0096 | 01/11/2014 |
19.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 48/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 18 febbraio 2014
che proroga la validità della decisione 2012/96/UE
(2014/96/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217,
visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («accordo di partenariato ACP-UE») e riveduto, da ultimo, a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 (2), in particolare l’articolo 96,
visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione 2002/148/CE del Consiglio (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate misure appropriate. Da allora, queste misure appropriate sono state modificate e il loro periodo di applicazione è stato riveduto periodicamente. |
(2) |
Al fine di dimostrare l’impegno costante dell’Unione a favore del processo politico nell’ambito dell’accordo politico globale, il 7 agosto 2012 il Consiglio ha deciso, con la decisione 2012/470/UE (5) di prorogare la validità della decisione 2012/96/UE (6) e di sospendere, per un periodo di 12 mesi, l’applicazione delle misure appropriate che limitano la cooperazione con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-UE. Il 9 agosto 2013, con decisione 2013/428/UE (7), il Consiglio ha prorogato ulteriormente, fino al 20 febbraio 2014, la validità della decisione 2012/96/UE, pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate. |
(3) |
In linea con l’accordo del Consiglio di continuare a promuovere la piena applicazione delle disposizioni fondamentali della costituzione dello Zimbabwe del 2013 e delle raccomandazioni rimanenti degli osservatori internazionali e interni in merito alle riforme elettorali a seguito delle elezioni di luglio 2013, è opportuno prorogare ulteriormente la validità della decisione 2012/96/UE pur mantenendo la sospensione delle misure appropriate. |
(4) |
L’Unione può rivedere la presente decisione in qualsiasi momento, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La validità della decisione 2012/96/UE e delle misure appropriate ivi contenute è prorogata. La decisione 2012/96/UE cessa di produrre effetti il 1o novembre 2014.
L’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2012/96/UE rimane sospesa.Esse sono oggetto di costante riesame e sono applicate nuovamente se la situazione in Zimbabwe dovesse aggravarsi seriamente.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
G. STOURNARAS
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
(3) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.
(4) Decisione 2002/148/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64).
(5) Decisione 2012/470/UE del Consiglio, del 7 agosto 2012, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE e sospende l’applicazione delle misure appropriate di cui alla decisione 2002/148/CE (GU L 213 del 10.8.2012, pag. 13).
(6) Decisione 2012/96/UE del Consiglio, del 17 febbraio 2012, che adatta e proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate inizialmente adottate con la decisione 2002/148/CE che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 47).
(7) Decisione 2013/428/UE del Consiglio, del 9 agosto 2013, che proroga la validità della decisione 2012/96/UE (GU L 217 del 13.8.2013, pag. 36).