Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0468

2001/468/CE: Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia [notificata con il numero C(2001) 1568]

GU L 163 del 20/06/2001, p. 31–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014D0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/468/oj

32001D0468

2001/468/CE: Decisione della Commissione, dell'8 giugno 2001, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia [notificata con il numero C(2001) 1568]

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 20/06/2001 pag. 0031 - 0033


Decisione della Commissione

dell'8 giugno 2001

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia

[notificata con il numero C(2001) 1568]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2001/468/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93(4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa del suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino(5), modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94(6).

(2) Con la decisione 89/53/CEE(7), modificata dalla decisione 89/602/CE(8), la Commissione ha autorizzato diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia.

(3) Il governo italiano ha chiesto alla Commissione di autorizzare l'uso di due soli metodi di stima del tenore di carne magra in Italia: "Fat-O-Meater" e "Hennessy Grading Probe". Le informazioni richieste a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione sono state comunicate. Dall'esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione.

(4) In virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quelle standard definite nello stesso articolo, se lo giustificano la prassi commerciale o esigenze tecniche.

(5) In Italia, la tradizione seguita nella presentazione delle carcasse e quindi la prassi commerciale vogliono che le carcasse siano presentate con la sugna e/o i rognoni e/o il diaframma. Di ciò si dovrà tenere conto adeguando il peso della carcassa a quello della presentazione standard. Entro la fine del 2003 dovrebbe essere adottata, in Italia, una presentazione uniforme delle carcasse.

(6) Per motivi di chiarezza, è opportuno adottare una nuova decisione. La decisione 89/53/CEE va di conseguenza abrogata.

(7) Nessuna modifica dei metodi di classificazione può essere autorizzata, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata in base all'esperienza acquisita.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente al regolamento (CEE) n. 3220/84, in Italia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- l'apparecchio denominato "Fat-O-Meater" ("FOM") e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 1 dell'allegato,

- l'apparecchio denominato "Hennessy Grading Probe" e i relativi metodi di stima, i cui particolari figurano nella parte 2 dell'allegato.

Articolo 2

Fatta salva la presentazione standard di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, le carcasse di suino possono essere presentate con i rognoni e/o il diaframma e/o la sugna al momento della pesata e della classificazione. Al fine di fissare i prezzi delle carcasse di suini secondo criteri comparabili, il peso a caldo registrato è corretto applicando la seguente equazione:

>PIC FILE= "L_2001163IT.003201.TIF">

ove:

Y= peso della carcassa quale definito dal regolamento (CE) n. 3513/93

X= peso della carcassa al momento della pesata

a1 e a2= coefficienti correttori applicabili rispettivamente nel caso in cui rognoni, diaframma e sugna siano lasciati o rimossi dalla carcassa, ed equivalenti:

- per i rognoni, allo 0,30 %

- per il diaframma, allo 0,38 %

- per la sugna, a:

- 1,4 % (peso carcassa da 70 a 79,9 kg),

- 1,8 % (peso carcassa da 80 a 89,9 kg),

- 1,9 % (peso carcassa da 90 a 99,9 kg),

- 2,4 % (peso carcassa da 100 a 110 kg),

- 1,6 % (peso carcassa da 110,1 a 120 kg),

- 2,3 % (peso carcassa da 120,1 a 130 kg),

- 2,8 % (peso carcassa da 130,1 a 140 kg),

- 3,4 % (peso carcassa da 140,1 a 150 kg),

- 3,6 % (peso carcassa superiore a 150 kg).

Nondimeno, l'Italia adotterà una presentazione uniforme delle carcasse di suini prima del 31 dicembre 2003.

Articolo 3

Non sono autorizzate modifiche dei metodi di stima (apparecchi, punti di misurazione e formule).

Articolo 4

La decisione 89/53/CEE è abrogata.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

(2) GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

(3) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1.

(4) GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5.

(5) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39.

(6) GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43.

(7) GU L 20 del 25.1.1989, pag. 35.

(8) GU L 347 del 28.11.1989, pag. 33.

ALLEGATO

Metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia

PARTE 1

Fat-O-Meater (FOM)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato "Fat-O-Meater" ("FOM").

2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm contenente un fotodiodo Siemens del tipo SFH 960 e un fotodetettore del tipo SFH 960, di distanza operativa compresa tra 5 e 115 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra da un calcolatore elettronico.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a) carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg

y= 53,630814 - 0,436960 x1 + 0,043434 x2 + 1,589929 x3

b) carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg

y= 45,371951 - 0,221432 x1 + 0,055939 x2 + 2,554674 x3

ove:

y= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x1= spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz'ultima e la quart'ultima costola,

x2= spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x1,

x3= x2/x1.

PARTE 2

Hennessy Grading Probe (HGP II)

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato "Hennessy Grading Probe" (HGP 7).

2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm per quanto riguarda la lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e un fotodetettore del tipo 58 MR), di distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra per mezzo dello stesso HGP 7 oppure di un calcolatore elettronico ad esso collegato.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo una delle due seguenti formule:

a) carcasse di peso compreso tra 70 e 110 kg

y= 50,933698 - 0,312169 x1 + 0,037779 x2 + 2,411151 x3

b) carcasse di peso compreso tra 110,1 e 155 kg

y= 44,992620 - 0,191001 x1 + 0,042516 x2 + 3,181847 x3

ove:

y= percentuale stimata di carne magra della carcassa,

x1= spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa tra la terz'ultima e la quart'ultima costola,

x2= spessore in millimetri del muscolo longissimus dorsi, misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di x1,

x3= x2/x1.

Top