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Document 31995L0065
Commission Directive 95/65/EC of 14 December 1995 amending Directive 92/76/EEC recognizing protected zones exposed to particular plant health risks in the Community
Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
GU L 308 del 21/12/1995, p. 75–76
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31992L0076 | modifica | allegato | 22/12/1995 |
Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 308 del 21/12/1995 pag. 0075 - 0076
DIRETTIVA 95/65/CE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1995 che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/41/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, vista la direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (3), modificata da ultimo dalla direttiva 95/40/CE (4), considerando che, a norma della direttiva 92/76/CEE, talune zone nella Comunità sono state riconosciute come « zone protette » in relazione a taluni organismi nocivi per un periodo che scade il 1° aprile 1996; considerando che, in base alla richiesta presentata dall'Italia di poter commerciare tutti gli agrumi con foglie e peduncoli e non soltanto i frutti del Citrus clementina Hort ex Tanaka, è opportuno modificare le « zone protette » riconosciute per Grecia, Francia, Italia e Portogallo per quanto concerne il Citrus tristeza virus (isolati europei), in modo da coprire tutti i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con foglie e peduncoli; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato alla direttiva 92/76/CEE è modificato secondo quanto indicato nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto nazionale emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 17. (3) GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12. (4) GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 14. ALLEGATO Alla lettera d), il testo del punto 4 è modificato come segue: >SPAZIO PER TABELLA>