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Document 31988D0504

88/504/CEE: Decisione del Consiglio del 26 settembre 1988 recante proroga della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell' isola di Man di applicare un regime di titoli d' importazione speciali per le carni ovine e bovine

GU L 273 del 05/10/1988, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/12/1991; abrog. impl. da 391D0657

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/504/oj

31988D0504

88/504/CEE: Decisione del Consiglio del 26 settembre 1988 recante proroga della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell' isola di Man di applicare un regime di titoli d' importazione speciali per le carni ovine e bovine

Gazzetta ufficiale n. L 273 del 05/10/1988 pag. 0018 - 0018


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DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1988

recante proroga della decisione 82/530/CEE che autorizza il Regno Unito a consentire alle autorità dell'isola di Man di applicare un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine

(88/504/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 5, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 del protocollo n. 3 allegato all'atto di adesione del 1972 e del regolamento (CEE) n. 706/73 (1), le norma comunitarie in materia di scambi con i paesi terzi di prodotti soggetti ad un'organizzazione comune di mercato si applicano all'isola di Man;

considerando che la produzione animale è un'attività tradizionale nell'isola di Man e svolge un ruolo primario nell'agricoltura dell'isola;

considerando che prima dell'attuazione nella Comunità dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, l'isola di Man applicava, nel quadro della propria organizzazione locale dei mercati, taluni meccanismi di controllo delle importazioni nell'isola di carni ovine, al fine di garantire il necessario approvvigionamento, evitando distorsioni della struttura della produzione di carni ovine, e, indirettamente, della produzione di carni bovine nell'isola, nonché del regime interno di sostegno dell'agricoltura;

considerando che, nel contesto del regime commerciale con alcuni paesi terzi disciplinato dall'organizzazione comune di mercato applicabile all'isola di Man, e fatte salve le disposizioni comunitarie che disciplinano le relazioni dell'isola con la Comunità, è opportuno permettere alle autorità locali di applicare alcune misure intese a tutelare la produzione interna e il funzionamento del regime di sostegno dell'agricoltura applicato nell'isola;

considerando che, con la decisione 82/530/CEE (2), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (3), il Regno Unito è stato autorizzato a consentire al governo dell'isola di Man di applicare per un periodo di sei anni la cui scadenza è stata fissata al 31 marzo 1988 un regime di titoli d'importazione speciali per le carni ovine e bovine originarie dei paesi terzi e degli Stati membri della Comunità, fatte salve le misure relative agli scambi con i paesi terzi previste dal regolamento (CEE) n. 805/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2248/88 (5), e dal regolamento (CEE) n. 1837/80 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3908/87 (7);

considerando che l'esperienza acquisita in seguito all'applicazione del suddetto regime dimostra l'opportunità di prorogare il regime stesso per un altro periodo, con la possibilità di riesaminare la situazione prima della sua fine;

considerando che occorre quindi modificare l'articolo 2 della decisione 82/530/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della decisione 82/530/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1991.

La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 1° luglio 1991, una relazione sull'applicazione del suddetto regime, accompagnata eventualmente da proposte di proroga o modifica della presente decisione. »

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 68 del 15. 3. 1973, pag. 1.

(2) GU n. L 234 del 9. 8. 1982, pag. 7.

(3) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(5) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 24.

(6) GU n. L 83 del 16. 7. 1980, pag. 1.

(7) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 16.

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