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Document 62014TO0220(05)
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 2 June 2017.#Saremar - Sardegna Regionale Marittima SpA v European Commission.#Case T-220/14 REC.
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 2 June 2017.
Saremar - Sardegna Regionale Marittima SpA v European Commission.
Case T-220/14 REC.
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 2 June 2017.
Saremar - Sardegna Regionale Marittima SpA v European Commission.
Case T-220/14 REC.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2017:378
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
2 giugno 2017 ( *1 )
«Rettifica»
Nella causa T‑220/14 REC,
Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA, con sede in Cagliari (Italia), rappresentata da G. M. Roberti, G. Bellitti e I. Perego, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da G. Conte, D. Grespan e A. Bouchagiar, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
Compagnia italiana di Navigazione SpA, con sede in Napoli (Italia), rappresentata inizialmente da F. Sciaudone, R. Sciaudone, D. Fioretti e A. Neri, e successivamente da M. Merola, B. Carnevale et M. Toniolo, avvocati,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di rettifica della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione), del 6 aprile 2017, emessa nella causa T‑220/14, depositata il 18 aprile 2017 dalla parte convenuta,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da D. Gratsias (relatore), presidente, M. Kancheva e N. Półtorak, giudici,
cancelliere: E. Coulon
emette la presente
Ordinanza
1 |
Il 6 aprile 2017 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa Saremar/Commissione (T‑220/14, EU:T:2017:267). |
2 |
Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre rettificare errori materiali o di calcolo o evidenti inesattezze constatate al punto 178 della versione in lingua di procedura di tale sentenza. |
Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) così provvede: |
Al punto 178 della sentenza, occorre leggere «[…] la constatazione di perdite continue nel periodo considerato non è inesatta […]» in luogo di «[…] la constatazione di perdite continue nel periodo considerato è inesatta […]». |
Lussemburgo, 2 giugno 2017 |
Il cancelliere E. Coulon Il presidente D. Gratsias |
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.