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Document 62014TO0147
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 22 May 2014. # Luigi Marcuccio v European Commission. # Case T-147/14 P.
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 22 May 2014.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Case T-147/14 P.
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 22 May 2014.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Case T-147/14 P.
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:314
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
22 maggio 2014 (*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Impugnazione presentata per telefax entro il termine – Firma dell’avvocato apposta sul telefax differente da quella apposta sull’originale inviato per posta – Deposito fuori termine dell’originale – Tardività – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Nella causa T‑147/14 P,
avente ad oggetto un ricorso di impugnazione diretto all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑133/12,
Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e S. Frimodt Nielsen, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Procedimento e conclusioni del ricorrente
1 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2014, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, ha proposto l’impugnazione in esame.
2 Egli chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) del 12 dicembre 2013, Marcuccio/Commissione, F‑133/12;
– rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
In diritto
3 Ai termini dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata.
4 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
5 L’articolo 9, primo comma, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea enuncia che può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento. Conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura, detto termine deve peraltro essere aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.
6 In base all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, poi, la data in cui una copia dell’originale firmato di un atto processuale perviene alla cancelleria del Tribunale mediante telefax o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone il Tribunale è presa in considerazione, ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto sia depositato in detta cancelleria nei dieci giorni successivi, senza che a tale termine di dieci giorni si applichi il disposto dell’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
7 Secondo costante giurisprudenza, il termine di ricorso è di ordine pubblico, giacché è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e per evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e il giudice dell’Unione europea è tenuto a verificarne d’ufficio l’osservanza (sentenza della Corte del 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc. pag. I‑403, punto 21, e sentenza del Tribunale del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).
8 Nella fattispecie, emerge dagli elementi del fascicolo che, da un lato, l’atto impugnato è stato notificato al ricorrente il 12 dicembre 2013 e, dall’altro, la firma in calce al ricorso di impugnazione depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 marzo 2014 non è identica a quella apposta sul documento presentato come la copia del ricorso di impugnazione trasmesso per telefax il 24 febbraio 2014.
9 In siffatte circostanze, secondo giurisprudenza costante, la data di trasmissione della copia dell’atto non può essere presa in considerazione ai fini dell’osservanza del termine di ricorso [v. ordinanza del Tribunale del 29 novembre 2011, ENISA/CEPD, T‑345/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 15 a 17 nonché giurisprudenza citata; ordinanze del Tribunale del 3 ottobre 2012, Tecnimed/UAMI – Ecobrands (ZAPPER‑CLICK), T‑360/10, punti da 15 a 17, e del 14 novembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑229/13 P, punti 14 e 15]. Di conseguenza, conformemente all’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di procedura, solo la data di deposito dell’originale firmato dev’essere presa in considerazione ai fini dell’osservanza di detto termine. Siccome quest’ultimo è scaduto il 24 febbraio 2014 a mezzanotte, è inevitabile concludere che il ricorso di impugnazione del 4 marzo 2014 è stato depositato tardivamente.
10 Occorre inoltre osservare che, al paragrafo 7 delle istruzioni pratiche alle parti, è precisato che l’originale firmato di un atto processuale dev’essere spedito senza indugio, subito dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche solo minime, in quanto, in caso di divergenza tra l’originale firmato e la copia precedentemente trasmessa, è presa in considerazione solo la data di deposito dell’originale firmato.
11 Orbene, nel caso di specie, il rappresentante del ricorrente, malgrado tali istruzioni precise, non ha mai segnalato alla cancelleria del Tribunale l’esistenza di una modifica o il sopravvenire di un caso fortuito tali da costringerlo a sottoscrivere nuovamente l’originale del ricorso di impugnazione.
12 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’impugnazione dev’essere respinta perché manifestamente irricevibile, senza necessità di notificarla alla Commissione europea.
Sulle spese
13 La presente ordinanza viene emanata senza aver notificato il ricorso di impugnazione alla Commissione e senza che quest’ultima abbia sostenuto spese; è pertanto sufficiente decidere che il ricorrente sopporti le proprie spese, come prevede l’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni ai sensi dell’articolo 144 del medesimo regolamento.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 22 maggio 2014
Il cancelliere |
Il presidente |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Lingua processuale: l’italiano.