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Document 62013TJ0020

    Judgment of the General Court (Appeal Chamber) of 26 June 2014.
    Luigi Marcuccio v European Commission.
    Case T-20/13 P.

    Court reports – Reports of Staff Cases

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:582

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    26 giugno 2014 (*)

    «Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni e indennità di invalidità – Collocamento a riposo per invalidità – Commissione di invalidità – Composizione – Designazione dei medici – Carenza del funzionario interessato a designare il secondo medico – Designazione del secondo medico da parte del presidente della Corte – Designazione del terzo medico d’intesa tra il primo e il secondo medico designati – Articolo 7 dell’allegato II dello Statuto – Rigetto del ricorso in primo grado a seguito di rinvio del Tribunale»

    Nella causa T‑20/13 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV),

    Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è:

    Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis‑Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

    convenuta in primo grado,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

    composto da M. Jaeger, presidente, A. Dittrich (relatore) e S. Frimodt Nielsen, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 gennaio 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso inteso, da una parte, all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, del 30 maggio 2005, di collocarlo a riposo per invalidità e di concedergli il beneficio di un’indennità di invalidità (in prosieguo: la «decisione del 30 maggio 2005») e, dall’altra parte, alla condanna della Commissione al risarcimento del danno.

     Fatti

    2        I fatti all’origine della controversia sono enunciati ai punti da 9 a 41 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «9      Il ricorrente, all’epoca funzionario di grado A 7 della direzione generale (DG) “Sviluppo” della Commissione, è stato assegnato a Luanda (Angola) in seno alla delegazione della Commissione in Angola come funzionario in prova a partire dal 16 giugno 2000, successivamente come funzionario di ruolo a partire dal 16 marzo 2001.

    10      Il 29 ottobre 2001, mentre apriva della corrispondenza pervenuta alla delegazione con valigia diplomatica e proveniente dalla sede della Commissione a Bruxelles (Belgio), il ricorrente veniva in contatto con una polvere bianca che conteneva, a suo dire, tracce del bacillo dell’antrace. Il 3 dicembre 2002, il ricorrente adiva l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”») con una domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di tale incidente ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee]. La decisione implicita di rigetto di tale domanda veniva annullata con sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 5 luglio 2005, Marcuccio/Commissione (T‑9/04).

    11      A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato in congedo per malattia presso il suo luogo di residenza in Tricase.

    12      Con decisione del 18 marzo 2002, l’APN riassegnava il ricorrente alla sede della DG “Sviluppo” a Bruxelles. Con sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T‑236/02), il Tribunale di primo grado respingeva il ricorso del ricorrente inteso all’annullamento della decisione di riassegnazione del 18 marzo 2002 e alla condanna della Commissione al risarcimento del danno. A seguito dell’impugnazione del ricorrente, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C‑59/06 P), annullava la citata sentenza Marcuccio/Commissione e rinviava la causa dinanzi al Tribunale di primo grado. Con sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑236/02, [confermata con ordinanza della Corte del 3 ottobre 2013, Marcuccio/Commissione, C‑617/11 P]), il Tribunale dell’Unione europea annullava la decisione di riassegnazione del 18 marzo 2002 e respingeva in toto la domanda di risarcimento del danno.

    13      A seguito delle assenze prolungate del ricorrente per malattia, la Commissione, con decisione del 14 febbraio 2003, notificata al ricorrente con lettera del successivo 20 febbraio, adiva la commissione di invalidità, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto [dei funzionari delle Comunità europee.]

    14      Con lettera del 27 marzo 2003, pervenuta alla Commissione il 15 aprile 2003, il ricorrente designava il dott. U. a rappresentarlo nell’ambito della commissione di invalidità.

    15      Con lettera del 26 maggio 2003, ricevuta dal ricorrente il 30 maggio successivo, quest’ultimo veniva informato della designazione del dott. M. quale incaricato di rappresentare la Commissione nell’ambito della commissione di invalidità.

    16      Il 14 luglio 2003, il ricorrente informava l’APN, tramite il direttore generale della DG “Sviluppo”, del suo nuovo indirizzo in Tricase, chiedendo tuttavia che qualsiasi atto della Commissione continuasse ad essergli notificato al suo vecchio indirizzo.

    17      Con lettera del 14 ottobre 2003, che il ricorrente riconosce di aver ricevuto, la Commissione lo informava che il dott. M. aveva preso contatto con il dott. U. per accordarsi sulla nomina del terzo medico della commissione di invalidità (in prosieguo: il “terzo medico”) e lo invitava ad astenersi da qualsiasi atto idoneo a ritardare o ostacolare il procedimento di costituzione della commissione di invalidità. Lo informava altresì che, in assenza di accordo sulla designazione del terzo medico, la Commissione avrebbe adito il presidente della Corte di giustizia affinché incaricasse d’ufficio il terzo medico.

    18      Con lettera del servizio medico della Commissione (in prosieguo: il “servizio medico”) del 6 febbraio 2004 il ricorrente veniva informato che sarebbe stato sottoposto ad un esame medico‑legale. A tale lettera era allegata la copia di un’altra lettera, datata ugualmente 6 febbraio 2004, il cui originale era stato indirizzato al dott. C., direttore dell’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie, e che descriveva dettagliatamente l’esame clinico cui tale medico era invitato a procedere.

    19      Poiché il dott. M. e il dott. U. non erano riusciti a pervenire ad un accordo per designare il terzo medico, in data 14 luglio 2004 il presidente della Corte di giustizia, su domanda della Commissione, incaricava d’ufficio il dott. Ba. quale terzo medico.

    20      Con lettera dell’11 ottobre 2004 il servizio medico convocava il ricorrente presso lo studio del dott. Ba. in Roma affinché fosse ivi sottoposto a visita dalla commissione di invalidità il 4 novembre 2004. Tale visita non ha tuttavia avuto luogo, poiché il dott. U aveva presentato le dimissioni con lettera del 26 ottobre 2004, giunta alla Commissione il 3 novembre successivo tramite fax. Inoltre, il ricorrente, che afferma di aver ricevuto la convocazione per tale esame medico solo l’8 novembre 2004, era assente dal luogo ove avrebbe dovuto svolgersi detto esame.

    21      Con lettera del 17 novembre 2004 la Commissione informava il ricorrente che, a seguito delle dimissioni del dott. U., spettava a lui designare un altro medico per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità (in prosieguo: la «lettera del 17 novembre 2004»). Il ricorrente afferma di non aver ricevuto tale lettera.

    22      Con lettera del 20 dicembre 2004, la Commissione chiedeva al presidente della Corte di giustizia di incaricare d’ufficio un medico per rappresentare il ricorrente in seno alla commissione di invalidità.

    23      Con lettera del 4 gennaio 2005 il ricorrente veniva nuovamente convocato per un esame medico da tenersi il 20 gennaio 2005 nei locali del servizio medico a Bruxelles. Tuttavia, con lettera del 13 gennaio 2005, inviata alla Commissione il 17 gennaio successivo e ad essa pervenuta il 21 gennaio successivo, il ricorrente informava il servizio medico che non poteva, per ragioni di salute, recarsi a tale esame. Alla suddetta lettera era allegato un certificato medico del 13 gennaio 2005 secondo il quale l’interessato era impossibilitato a spostarsi per un periodo stimato in dieci giorni.

    24      Il 25 febbraio 2005, il dott. Bi., del servizio medico, si recava dal ricorrente presso il suo luogo di residenza a Tricase, senza però effettuare un esame medico dell’interessato.

    25      Dato che il dott. M., membro della commissione di invalidità incaricato di rappresentare la Commissione, era impossibilitato, per ragioni di salute, a proseguire nel suo mandato in seno alla commissione di invalidità, la Commissione designava, il 7 marzo 2005, il dott. Bi. per sostituirlo.

    26      Con lettera del 15 aprile 2005, che il ricorrente afferma aver ricevuto il 23 maggio successivo, la Commissione lo informava che, a seguito della lettera della Commissione del 20 dicembre 2004, il presidente della Corte di giustizia aveva incaricato d’ufficio il professor S. a rappresentarlo “per una nuova commissione di invalidità”.

    27      Secondo la Commissione, il dott. Bi., membro della commissione di invalidità designato dalla Commissione, e il professor S., membro della commissione di invalidità designato dal presidente della Corte di giustizia per rappresentare il ricorrente, si sarebbero accordati, il 27 aprile 2005, sulla designazione del dott. Ma. quale terzo medico.

    28      Con lettera raccomandata del 3 maggio 2005, della quale veniva inviato un esemplare a ciascuno dei due indirizzi indicati dal ricorrente nella lettera del 14 luglio 2003, la commissione di invalidità invitava nuovamente il ricorrente a sottoporsi ad un esame medico che avrebbe dovuto aver luogo il 27 maggio 2005 presso lo studio del professor  S., medico incaricato di rappresentare il ricorrente, in Lecce [Italia]. Secondo la Commissione, l’esemplare della lettera del 3 maggio 2005 inviato al vecchio indirizzo del ricorrente sarebbe stato consegnato al ricorrente l’8 giugno 2005, mentre l’esemplare inviato al suo nuovo indirizzo non avrebbe potuto essere recapitato e sarebbe stato rinviato al mittente. Tuttavia, sempre secondo la Commissione, fin dall’11 maggio 2005 l’interessato sarebbe stato informato del fatto che l’esemplare inviato al suo nuovo indirizzo sarebbe stato depositato presso l’ufficio postale di Tricase.

    29      Con lettera del 6 maggio 2005, il ricorrente comunicava alla Commissione un terzo indirizzo a Tricase, precisando tuttavia che la Commissione, qualora lo ritenesse opportuno, poteva continuare a inviargli la corrispondenza al suo primo indirizzo di Tricase a meno che tali plichi non fossero urgenti, nel qual caso avrebbero dovuto essergli inviati al suo terzo indirizzo di Tricase.

    30      Con lettera del 23 maggio 2005 il ricorrente contestava, in particolare, la nomina del prof. S. a rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità (in prosieguo: la “lettera del 23 maggio 2005”).

    31      Poiché il ricorrente non si presentava all’esame medico che avrebbe dovuto aver luogo il 27 maggio 2005 in Lecce, la commissione di invalidità si recava lo stesso giorno a Tricase allo scopo di incontrare l’interessato nel suo luogo di residenza. Dato che tale tentativo non sortiva esito alcuno, la commissione di invalidità redigeva un verbale in cui constatava l’impossibilità di procedere all’esame del ricorrente pur formulando l’ipotesi che questi fosse affetto da una “sindrome ansioso‑depressiva” (in prosieguo: il “verbale del 27 maggio 2005”). La commissione di invalidità procedeva parimenti alla valutazione dello stato di salute dell’interessato basandosi sul fascicolo medico prodotto durante il procedimento e riteneva, in un parere del 27 maggio 2005 (in prosieguo: il “parere della commissione di invalidità”), che egli dovesse essere considerato affetto da invalidità permanente totale.

    32      La prima pagina del parere della commissione di invalidità era così formulata:

    “La commissione d’invalidità composta [da]:

    1° Dr. [Bi.] designata dalla [Commissione],

    2° Prof. [S.] designato dalla Corte (…),

    3° Dr [Ma.] [designato di comune accordo dal dott. Bi. e dal prof. S.],

    ha deciso durante la riunione del 27 maggio 2005, dopo esame [della documentazione] del sig. Luigi M[arcuccio], nato il 7 [luglio] 1965, funzionario presso la Commissione europea, che

    è affetto/(…)

    da un’invalidità permanente riconosciuta come totale che lo pone nell’impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera e che per questo motivo è tenuto:

    –        a sospendere la sua attività alla Commissione,

    (…)

    La commissione d’invalidità dichiara che l’invalidità del sig. Luigi Marcuccio

    (...)/non è determinata

    –        da infortunio sopravvenuto nell’esercizio delle proprie funzioni,

    –        da atto di sacrificio personale compiuto nell’interesse pubblico o

    –        dal fatto di aver rischiato la propria vita per salvare quella altrui

    [firma dei tre membri della commissione di invalidità]”

    33      (…)

    34      Con decisione del 30 maggio 2005, notificata al ricorrente con lettera in pari data e alla quale era allegato il parere della commissione di invalidità, l’APN, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto, collocava il ricorrente a riposo a partire dal 31 maggio 2005 e gli concedeva il beneficio di un’indennità d’invalidità fissata in conformità all’articolo 78, terzo comma, dello Statuto (…)

    35      (…)

    36      Con lettera dell’8 giugno 2005, ricevuta dalla commissione di invalidità il 21 giugno successivo, il ricorrente lamentava di non aver ricevuto la convocazione per l’esame medico previsto per il 27 maggio 2005.

    37      Con lettera del 10 giugno 2005 il servizio medico respingeva le censure che il ricorrente aveva formulato nella lettera del 23 maggio 2005 (in prosieguo: la “lettera del 10 giugno 2005”).

    38      Il 2 agosto 2005 il ricorrente presentava un reclamo inteso, da un lato, all’annullamento della decisione del 30 maggio 2005 nonché degli atti di designazione dei membri della commissione di invalidità e, dall’altro, al rimborso del danno asseritamente subito. Nel reclamo, il ricorrente censurava, segnatamente, il difetto di motivazione che avrebbe inficiato la decisione del 30 maggio 2005. Il 20 agosto 2005 il ricorrente presentava un’integrazione di tale reclamo.

    39      Con lettera del 18 novembre 2005 il ricorrente chiedeva che gli fosse fornita una motivazione più concreta circa il parere della commissione di invalidità.

    40      Con decisione del 16 dicembre 2005, comunicata al ricorrente in francese mediante lettera in pari data, l’APN respingeva il reclamo del 2 agosto 2005 in toto. Il 22 dicembre 2005 veniva altresì adottata una decisione di rigetto dell’integrazione del reclamo.

    41      Su domanda del ricorrente, con lettera del 19 gennaio 2006 gli veniva trasmessa una versione in italiano della decisione del 16 dicembre 2005 recante rigetto del reclamo».

     Procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale

    3        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 12 aprile 2006, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero F‑41/06, inteso, da una parte, all’annullamento della decisione del 30 maggio 2005 nonché di una serie di atti connessi a tale decisione e, dall’altra parte, alla condanna della Commissione al risarcimento del danno.

    4        A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente aveva invocato cinque motivi, che riguardavano, in sostanza, secondo il punto 57 della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑339 e II‑A‑1‑1851):

    –        in primo luogo, «l’“[a]ssoluta carenza di motivazione anche per illogicità, tautologia, contraddittorietà ed incoerenza”»;

    –        in secondo luogo, «la “[v]iolazione del diritto alla difesa e dell’art. 9 dell’[a]llegato II allo Statuto”»;

    –        in terzo luogo, «l’esistenza di “[v]izi di procedura, violazione di legge e violazione di norme sostanziali”»;

    –        in quarto luogo, «la “[v]iolazione del dovere di sollecitudine e del dovere di buona amministrazione”», e

    –        in quinto luogo, «lo “sviamento di potere e [la] violazione del principio del ‘neminem laedere’”».

    5        A sostegno della propria domanda di risarcimento danni, il ricorrente aveva fatto valere danni derivanti dalla decisione del 30 maggio 2005, dagli atti che hanno portato all’emanazione di tale decisione, dagli atti di esecuzione di detta decisione nonché dai «comportamenti commissivi ancorché differenti dalle decisioni di cui si chiede l’annullamento con il presente ricorso».

    6        Con la sua sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del 30 maggio 2005, in quanto il primo motivo indicato al precedente punto 4, vertente su un difetto di motivazione, era fondato. Esso non si è pronunciato sulle altre censure e gli altri motivi sollevati dal sig. Marcuccio a sostegno della sua domanda di annullamento. Inoltre, con tale sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha condannato la Commissione a corrispondere al ricorrente la somma di EUR 3 000 come risarcimento per un presunto danno morale subìto da questi e derivante dalla decisione del 30 maggio 2005. Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso quanto al resto.

    7        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2009, la Commissione ha proposto, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte, un’impugnazione contro la sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 4, la quale è stata iscritta a ruolo con il numero T‑20/09 P.

    8        Il 31 luglio 2009, il ricorrente ha proposto impugnazione incidentale contro la sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 4.

    9        Con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha accolto l’impugnazione principale e ha respinto l’impugnazione incidentale. Esso ha, dunque, annullato parzialmente la sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 4, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha, da un lato, annullato la decisione del 30 maggio 2005 per difetto di motivazione e, dall’altro, condannato la Commissione a corrispondere al sig. Marcuccio la somma di EUR 3 000. Inoltre, poiché secondo il Tribunale lo stato degli atti non consentiva di statuire sulla causa, non essendosi il Tribunale della funzione pubblica pronunciato sulle altre censure e sugli altri motivi sollevati dal ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento, segnatamente quelli concernenti la regolarità della composizione della commissione di invalidità, il Tribunale ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché quest’ultimo si pronunciasse sui motivi, ad eccezione del primo, sintetizzati al punto 57 della sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 4 (v. precedente punto 4).

     Sulla sentenza impugnata

    10      In primo luogo, con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto i motivi sollevati a sostegno della domanda diretta all’annullamento della decisione del 30 maggio 2005.

    11      Innanzitutto, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il motivo vertente sull’incompetenza del firmatario della decisione del 30 maggio 2005, sulla violazione di forme sostanziali e sul difetto di motivazione.

    12      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la prima censura nell’ambito di detto motivo, vertente sull’incompetenza del firmatario della decisione del 30 maggio 2005 e sulla violazione di forme sostanziali, per le seguenti ragioni:

    «68      È pacifico che la decisione del 30 maggio 2005, proveniente dalla direzione C “Politica sociale” della DG “Personale e amministrazione”, diretta all’epoca dei fatti di causa dalla sig.ra S., è stata sottoscritta, su disposizione di quest’ultima, dal sig. M., capo unità nell’ambito di detta direzione C. È parimenti pacifico che il sig. M. era, all’epoca dei fatti di causa, il funzionario più anziano non solo in grado, ma anche in età, della direzione in oggetto.

    69      A norma dell’articolo 6 della decisione della Commissione del 28 aprile 2004, relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’APN e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità competente per concludere i contratti d’assunzione, alla quale fa riferimento la decisione del 30 maggio 2005, “le persone alle quali sono attribuite [le deleghe di poteri] vengono sostituite, in caso di impedimento, secondo le regole generali sulla supplenza fissate con [r]egolamento interno della Commissione”. Orbene, l’articolo 24 di detto regolamento interno, che predispone nell’ambito della Commissione un regime di supplenza automatica in caso di assenza o di impedimento di un funzionario, prevede, nella versione applicabile nella fattispecie (…), che “le funzioni vengono esercitate dal funzionario subordinato presente che sia decano per anzianità di servizio e, a parità di questa, per età, nella categoria e nel grado più elevati”.

    70      Risulta da quanto precede che la decisione del 30 maggio 2005, firmata, su disposizione del direttore competente della direzione C “Politica sociale”, dal sig. M., capo unità nell’ambito di detta direzione e funzionario più anziano non solo in grado, ma anche in età, della direzione in oggetto, che poteva pertanto a tale duplice titolo validamente sostituire il direttore, è stata adottata conformemente alle pertinenti disposizioni della summenzionata decisione della Commissione del 28 aprile 2004 e dell’articolo 24 del regolamento interno della Commissione. Conseguentemente, tale decisione non è viziata né da incompetenza né da una violazione di forme sostanziali».

    13      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la seconda censura nell’ambito del primo motivo, vertente sul difetto di motivazione, per le seguenti ragioni:

    «73      Quanto alla censura relativa al difetto di motivazione in ragione dell’assenza, nella decisione del 30 maggio 2005, di indicazioni relative alle deleghe di poteri e di firma, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (…)

    74      Nella specie, trattandosi di una decisione amministrativa interna inviata dai servizi competenti della Commissione a uno dei suoi funzionari, detta istituzione non era tenuta a indicare, specificamente, i riferimenti alle disposizioni normative interne relative al regime di supplenza né, a fortiori, a citare il contenuto di tali disposizioni. Inoltre, quanto alla delega di poteri, occorre ricordare che la decisione del 30 maggio 2005 richiama la summenzionata decisione della Commissione del 28 aprile 2004. In definitiva, quel che, in termini di certezza del diritto, è decisivo per il funzionario, destinatario di una decisione amministrativa che possa arrecargli pregiudizio, è che questi possa comprendere chiaramente da quale servizio proviene la decisione di cui trattasi e qual è lo status giuridico o la legittimazione ad agire del suo firmatario».

    14      Successivamente, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa e dell’ articolo 9 dell’allegato II dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), Innanzitutto, tale giudice ha esposto le premesse giuridiche in base alle quali ha esaminato ciascuna delle tre censure sollevate nell’ambito di questo motivo, nei termini seguenti:

    «78      Si deve osservare anzitutto che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione e dev’essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio, il quale esige di regola che, nel contesto di tal genere di procedimenti in contraddittorio, l’interessato sia sentito dall’autorità competente prima dell’adozione dell’atto recante pregiudizio, si applica sia in materia disciplinare sia nelle altre materie ricomprese nell’ambito del pubblico impiego dell’Unione (…)

    79      Ciò detto, i lavori di una commissione di invalidità non si collocano nel contesto di un procedimento amministrativo in contraddittorio avviato nei confronti di un funzionario né sono intesi alla soluzione di un conflitto tra l’amministrazione e un suo dipendente. La finalità dei lavori di una commissione di invalidità consiste nel procedere ad accertamenti medici che consentano all’amministrazione di decidere se e in qual misura il funzionario interessato sia colpito da un’invalidità. Pertanto, l’audizione del funzionario da parte di tale commissione non è imposta dai principi relativi ai diritti della difesa (…)

    80      Per contro, nel contesto di procedure amministrative speciali quali la procedura di dichiarazione di invalidità, il funzionario interessato può avvalersi dei diritti procedurali propri di tali procedure e, pertanto, distinti dai diritti della difesa (…)

    81      In tal senso, nel corso dei lavori di una commissione di invalidità, gli interessi del funzionario sono rappresentati e tutelati, in primo luogo, dalla presenza in seno alla commissione, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, del medico che lo rappresenta. In secondo luogo, la designazione del terzo medico di comune accordo da parte dei due membri nominati da ciascuna delle parti o, in caso di disaccordo, da parte del presidente della Corte di giustizia costituisce una garanzia di imparzialità nella conduzione dei lavori della commissione di invalidità (…) In terzo luogo, in forza dell’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto, il funzionario interessato può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato dei medici che ha consultato».

    15      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la prima censura nell’ambito del secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto connessa alla violazione del diritto del funzionario alla designazione di un medico di sua fiducia che lo rappresenti in seno alla commissione di invalidità, per i seguenti motivi:

    «85      In ragione dell’importanza del ruolo e dell’incarico che le pertinenti disposizioni dello Statuto conferiscono alla commissione di invalidità, il giudice dell’Unione è chiamato a esercitare uno stretto controllo delle regole relative alla costituzione e al regolare funzionamento di tale commissione. Al primo posto tra tali regole figura quella di cui all’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, che garantisce al funzionario che i suoi diritti e interessi siano tutelati dalla presenza in seno alla commissione di un medico di sua fiducia (…) L’esistenza dei requisiti che giustificano la designazione d’ufficio di tale medico deve pertanto essere verificata accuratamente, tenendo conto non solo del comportamento del funzionario interessato, ma di tutti gli elementi utili messi a disposizione del giudice dell’Unione.

    86      Nel caso di specie, la carenza del ricorrente, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, è sufficientemente dimostrata. Risulta, infatti, da un insieme di indizi concordanti che il ricorrente non poteva ignorare che il medico da questi designato, dott. U., aveva successivamente rassegnato le proprie dimissioni.

    87      In tal senso, la lettera del 26 ottobre 2004, con la quale il dott. U. ha rassegnato le proprie dimissioni, è stata trasmessa alla Commissione il 3 novembre 2004 con telefax spedito da una copisteria di Tricase, luogo di residenza del ricorrente e non luogo di stabilimento dello studio del medico.

    88      Inoltre, il giorno in cui la commissione di invalidità doveva riunirsi, il 4 novembre 2004, il dott. U., le cui dimissioni erano state trasmesse il giorno precedente alla Commissione, ha redatto un certificato medico concernente lo stato di salute del ricorrente, che quest’ultimo ha d’altronde trasmesso il giorno stesso alla Commissione. Nulla consente pertanto di ritenere che si fosse prodotta tra il ricorrente e il dott. U. una rottura dei rapporti tale da poter determinare le dimissioni di quest’ultimo dal suo incarico senza che egli ne avvertisse al contempo il ricorrente.

    89      All’udienza del 22 maggio 2012, il legale del ricorrente ha peraltro segnalato che il ricorrente intratteneva buoni rapporti con il dott. U.

    90      Conseguentemente, in assenza di una dichiarazione o di qualsiasi altra manifestazione di volontà del dott. U. con cui questi avrebbe potuto riconoscere di non aver informato il ricorrente della propria decisione di rinunciare all’incarico affidatogli da quest’ultimo, il Tribunale non può che basarsi sugli indizi di cui dispone, che inducono a riconoscere – anche alla luce delle regole di deontologia professionale che disciplinano la relazione tra il paziente e il suo medico di fiducia – che il ricorrente non poteva non sapere che il dott. U., suo medico di fiducia, aveva presentato le proprie dimissioni dalla commissione di invalidità quale membro incaricato di rappresentarlo in seno alla commissione medesima.

    91      In ogni caso, le informazioni che, nel contesto di una procedura di dichiarazione di invalidità, il funzionario e il medico da questi designato per rappresentarlo in seno a detta commissione possono scambiarsi, con riguardo, in particolare, all’esistenza o al persistere dell’incarico del medico in tal modo designato o alle modalità di esecuzione di tale incarico, ricadono nel contesto dei rapporti contrattuali e di fiducia sussistenti tra tale medico e il funzionario che questi rappresenta. Pertanto, fatta salva l’ipotesi di sospetti gravi e di indizi manifesti quanto all’effettiva origine delle comunicazioni che i membri della commissione di invalidità o i servizi competenti dell’istituzione ricevono direttamente da parte del medico designato dal ricorrente, la decisione di tale medico che informa gli altri membri della commissione in ordine alle sue dimissioni dall’incarico conferitogli dal funzionario non comporta per questi ultimi o per i servizi dell’istituzione l’obbligo di verificare che tale decisione sia stata effettivamente portata anche a conoscenza del funzionario che si presume il medico rappresenti. Infatti, nel contesto di tali rapporti contrattuali e di fiducia che sussistono tra il medico e il funzionario che questi rappresenta, la conoscenza di una siffatta decisione da parte del funzionario, in linea di principio, è data per scontata.

    92      Conseguentemente, dal momento in cui le dimissioni del dott. U. sono state regolarmente comunicate agli altri due membri della commissione di invalidità, spettava ai servizi competenti della Commissione l’adozione delle misure adeguate per procedere alla sua sostituzione. Si è proceduto in tal senso invitando il ricorrente, con la lettera del 17 novembre 2004, a designare un nuovo medico. Il ricorrente, tuttavia, non ha proceduto alla designazione di un nuovo medico. Pertanto, è in ragione di tale carenza che la Commissione ha chiesto, con lettera del 20 dicembre 2004, che un medico fosse incaricato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia per rappresentare il ricorrente.

    93      Inoltre, anche se il ricorrente indica di non aver ricevuto la lettera del 17 novembre 2004, è pacifico che: a) il dott. Bi., membro del servizio medico, si è recato dal ricorrente, il 25 febbraio 2005, presso il suo luogo di residenza di Tricase; b) con lettera del 15 aprile 2005, la Commissione ha informato il ricorrente della designazione d’ufficio del prof. S. per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità, e c) con lettera raccomandata del 3 maggio 2005, il ricorrente è stato nuovamente invitato dalla commissione di invalidità a sottoporsi a una visita medica che doveva aver luogo il 27 maggio 2005, per la precisione nello studio del prof. S. a Lecce. Orbene, l’insieme di queste circostanze evidenzia sufficientemente che l’affermazione del ricorrente secondo la quale lo stesso non avrebbe ricevuto la lettera del 17 novembre 2004 e non sarebbe stato informato del fatto che il dott. U. aveva presentato le proprie dimissioni costituisce un pretesto inteso a dimostrare la pretesa irregolarità della composizione della commissione di invalidità. È parimenti pacifico che in nessuna fase del procedimento, nemmeno dopo la lettera della Commissione, del 15 aprile 2005, che lo informava della designazione d’ufficio del prof. S. come suo rappresentante in seno alla commissione di invalidità, il ricorrente ha proposto ai servizi della Commissione un medico di sua scelta per sostituire il dott. U.».

    16      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la seconda censura nell’ambito del secondo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non avrebbe mai avuto la possibilità di essere sottoposto a visita medica in quanto, per due volte, egli avrebbe ricevuto la convocazione della commissione di invalidità successivamente alla data in cui tale visita avrebbe dovuto avere luogo, per i seguenti motivi:

    «96      Da una parte, occorre ricordare che le pertinenti disposizioni dello Statuto, in particolare quelle del suo allegato II, non impongono alla commissione di invalidità di procedere all’esame medico del funzionario interessato.

    97      Dall’altra parte, come risulta dall’esposizione dei fatti di cui ai precedenti punti 20‑23 [della sentenza impugnata] e quali sintetizzati infra al punto 100, la circostanza che nel caso in esame la commissione di invalidità non abbia potuto dare effettivamente seguito alla sua domanda di sottoporre il ricorrente a una visita medica è essenzialmente dovuta alla mancanza di cooperazione, se non anche al comportamento ostruzionistico, di quest’ultimo.

    98      Infatti, nell’ipotesi in cui la commissione di invalidità ritenga opportuno esaminare il funzionario, quest’ultimo è tenuto, nel contesto dell’obbligo di lealtà e di cooperazione che ricade su ogni funzionario in forza dell’articolo 21 dello Statuto, a impiegare tutta la diligenza necessaria per ottemperare agli inviti a presentarsi dinanzi alla commissione di invalidità.

    99      Orbene, come indicato dal Tribunale dell’Unione europea al punto 84 della sentenza di rinvio, il ricorrente si è più volte rifiutato di cooperare con la commissione di invalidità facendo ostruzionismo allo svolgimento dell’incarico di quest’ultima.

    100      A tal riguardo, e a fini di economia processuale, è sufficiente, nella [sentenza impugnata], rammentare che, dopo essere stato convocato, una prima volta, per un esame medico che doveva aver luogo il 4 novembre 2004 (v. supra, punto 20 [della sentenza impugnata]), il ricorrente è stato nuovamente convocato, con lettera del 4 gennaio 2005, ad una visita medica prevista per il 20 gennaio seguente a Bruxelles. Il ricorrente ha tuttavia informato il servizio medico di non essere in grado di presentarsi a tale visita per ragioni di salute, allegando alla propria lettera del 13 gennaio 2005, pervenuta al servizio medico il 21 gennaio seguente, un certificato medico, datato 13 gennaio 2005, da cui risultava la sua impossibilità a spostarsi per un periodo stimato di dieci giorni.

    101      Con lettera raccomandata del 3 maggio 2005, di cui è stata inviata copia ad ognuno dei due recapiti indicati dal ricorrente nella propria lettera del 14 luglio 2003 (v. supra, punto 28 [della sentenza impugnata]), la commissione di invalidità ha nuovamente invitato il ricorrente a sottoporsi a visita medica fissata per il 27 maggio 2005 a Lecce, città vicina al suo luogo di residenza Tuttavia, il ricorrente non si è presentato a tale convocazione.

    102      Da tutti i suesposti rilievi emerge che, se il ricorrente non è stato sottoposto a visite mediche, ciò è dovuto al suo comportamento, consistente nel rifiutarsi, più volte, di collaborare con la commissione di invalidità.

    103      A fronte di tali circostanze, l’assenza di visita medica non è quindi idonea a viziare di irregolarità la procedura di invalidità di cui trattasi. Il ricorrente non deduce peraltro a tal riguardo alcun manifesto errore di valutazione da parte dei membri della commissione di invalidità.

    104      Inoltre, e unicamente al fine di precisare il contesto giuridico in cui si è collocata l’azione della commissione di invalidità in questione, si deve ricordare che, nella specie, la commissione di invalidità era stata adita dall’APN sulla specifica base dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, vale a dire del “caso di un funzionario i cui congedi di malattia superino complessivamente dodici mesi in un periodo di tre anni”. Orbene, come sottolineato dal giudice dell’Unione, nella fattispecie disciplinata dall’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, il conferimento di incarico alla commissione di invalidità non costituisce espressione di un potere discrezionale dell’APN. Al contrario, tale potere risulta strettamente delimitato ed espressamente circoscritto dai requisiti posti dall’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto stesso (…)

    105      Ne consegue che, nella specie, a fronte dell’impossibilità di sottoporre il ricorrente a visita medica in conseguenza del suo comportamento ostruzionistico, la commissione di invalidità ben poteva, comunque, proseguire i propri lavori sulla base dell’incarico conferitole dall’APN nei termini e alle condizioni previsti dall’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto e, quindi, in considerazione di un contesto medico caratterizzato da congedi di malattia del ricorrente superiori a dodici mesi nell’arco di un periodo di tre anni».

    17      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la terza censura nell’ambito del secondo motivo, vertente sul fatto che la commissione di invalidità non avrebbe esaminato la documentazione che il sig. Marcuccio le avrebbe inviato, per i seguenti motivi:

    «108      Dall’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto risulta che il funzionario può sottoporre alla commissione di invalidità qualsiasi referto o certificato medico. Secondo consolidata giurisprudenza, una commissione di invalidità, per poter emettere validamente un parere medico, deve essere in grado di prendere conoscenza di tutti i documenti che possono risultarle utili ai fini delle sue valutazioni (…)

    109      Nella specie, dal processo verbale del 27 maggio 2005 risulta che la commissione di invalidità si è riferita alla documentazione fornita dal ricorrente. Peraltro, come rilevato dal Tribunale dell’Unione europea al punto 67 della sentenza di rinvio, la decisione di rigetto del reclamo fa espressamente riferimento alla relazione medica del dott. U., il quale rappresentava inizialmente il ricorrente in seno alla commissione di invalidità, e che era stata trasmessa alla commissione di invalidità dal ricorrente medesimo il 14 febbraio 2004».

    18      Il Tribunale della funzione pubblica ha di seguito respinto il motivo attinente alla circostanza che la decisione del 30 maggio 2005 sarebbe stata inficiata da vizi di procedura, dalla violazione del diritto applicabile e dalla violazione di norme sostanziali.

    19      Esso ha respinto la prima censura nell’ambito di questo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente sarebbe stato privato della possibilità di essere sottoposto a visita medica, per gli stessi motivi addotti per il rigetto della seconda censura nell’ambito del secondo motivo (punto 112 della sentenza impugnata).

    20      Il Tribunale della funzione pubblica ha poi respinto, in quanto irricevibile, la seconda censura nell’ambito del terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe adito un organo incompetente e avrebbe violato il segreto professionale comunicando all’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie informazioni sul conto del ricorrente, per i seguenti motivi:

    «114       In forza dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale [della funzione pubblica] di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. La certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia richiedono che, affinché un ricorso sia ricevibile, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano in modo coerente e comprensibile dal testo stesso dell’atto di ricorso (…)

    115      Occorre aggiungere che, atteso che la rappresentanza tramite un avvocato è obbligatoria dinanzi al Tribunale [della funzione pubblica], il ruolo essenziale dell’avvocato quale ausiliario di giustizia consiste proprio nel fondare la domanda esposta nel ricorso su un’argomentazione in diritto sufficientemente comprensibile e coerente, tenendosi presente che la fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale [della funzione pubblica] prevede, in linea di principio, un solo scambio di memorie (…)

    116      Nella specie, la censura menzionata supra non è accompagnata da precisazioni sufficienti a consentire al Tribunale [della funzione pubblica] di rispondervi (…)».

    21      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la terza censura nell’ambito del terzo motivo, vertente sul fatto che l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») avrebbe adito due commissioni di invalidità, per i seguenti motivi:

    «118       Tale censura è destituita di fondamento in fatto. Se è pur vero che l’APN ha fatto menzione dell’esistenza di una “nuova commissione di invalidità” nella propria lettera del 15 aprile 2005, con cui il ricorrente è stato informato della designazione d’ufficio del prof. S. quale suo rappresentante, la Commissione ha tuttavia chiaramente precisato, all’udienza del 22 maggio 2012, di non sostenere che fossero state create due commissioni di invalidità distinte.

    119 In realtà, la circostanza che tutti i membri della commissione di invalidità siano stati infine sostituiti, in varie fasi della procedura e per ragioni differenti, con medici diversi non implica necessariamente che l’APN abbia adito, nel tempo, due commissioni di invalidità distinte. Infatti, occorre distinguere la decisione di sottoporre, ex articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto, alla commissione di invalidità il caso dell’interessato – decisione che, nella specie, non è stata mai modificata o rimessa in discussione dall’APN competente – dalle decisioni individuali riguardanti la composizione ratione personae della commissione medesima le quali, laddove risulti indispensabile, possono essere modificate durante tutto il periodo dei suoi lavori.

    120 In tal senso, la sostituzione progressiva di uno o più membri di una commissione di invalidità, ancorché dovesse sfociare nel cambiamento completo della sua composizione, non provoca automaticamente la caducazione dell’esistenza della commissione stessa né del suo mandato.

    121 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che l’APN ha adito, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto e sulla base di fatti e circostanze che non sono cambiati successivamente, una sola commissione di invalidità la quale, in base a tale incarico, si è pronunciata sul caso sottopostole, ove il mutamento della sua intera composizione, resosi progressivamente necessario nel corso dei suoi lavori, ha avuto luogo regolarmente, per quanto attiene tanto alla designazione del medico del ricorrente (v. punti 83‑94 supra [della sentenza impugnata]) quanto a quella del terzo medico (v. punti 131‑140 infra [della sentenza impugnata])».

    22      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la quarta censura nell’ambito del terzo motivo, vertente sul fatto che con la richiesta, formulata con lettera del 6 febbraio 2004, che il ricorrente fosse sottoposto ad un esame medico‑legale, comprendente segnatamente test psichiatrici, l’APN avrebbe violato il principio di diritto inerente al divieto di sottoporre ovvero di far sottoporre la persona ad esami medici non espressamente previsti da disposizioni di legge, per i seguenti motivi:

    «124      A tal riguardo occorre rilevare che l’articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto, applicabile nella specie, consente all’istituzione di sottoporre un funzionario in congedo di malattia in qualsiasi momento a un controllo medico, indipendentemente dal fatto che la commissione di invalidità prevista dal paragrafo 4 del medesimo articolo sia stata costituita o meno. Quanto al contenuto di tale controllo, spetta al servizio medico dell’istituzione di appartenenza del funzionario decidere, in considerazione dello stato di salute del medesimo, il tipo di esame che risulti opportuno o indispensabile. Tale decisione, in considerazione della sua natura, esula dal controllo del Tribunale [della funzione pubblica], salvo il caso di errore manifesto. Orbene, nessun elemento nelle memorie del ricorrente consente al Tribunale [della funzione pubblica] di ritenere che l’esame medico‑legale raccomandato dal servizio medico in data 6 febbraio 2004 fosse manifestamente inadeguato nel caso del ricorrente».

    23      Il Tribunale della funzione pubblica ha poi respinto la quinta censura nell’ambito del terzo motivo, vertente sull’asserita violazione del diritto del funzionario alla designazione di un medico di sua fiducia per rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità, in quanto tale censura è identica alla prima censura dedotta a sostegno del secondo motivo (punto 126 della sentenza impugnata).

    24      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la sesta censura nell’ambito del terzo motivo, vertente sul fatto che il terzo medico inizialmente designato dal presidente della Corte sarebbe stato illegittimamente destituito, per i seguenti motivi:

    «132 È pacifico che, in mancanza di intesa tra il primo medico designato dall’APN, dott. M., e il medico nominato dal ricorrente, dott. U., il presidente della Corte di giustizia ha designato il dott. Ba. quale terzo medico. Tuttavia, nel corso dei lavori della commissione di invalidità, il dott. M. ha rinunciato, per ragioni di salute, all’incarico conferitogli dall’APN. Il dott. U., da parte sua, ha rassegnato le dimissioni dalla commissione di invalidità. Orbene, i due membri della commissione di invalidità che li hanno rispettivamente sostituiti hanno proceduto d’intesa, nel contesto della prerogativa ad essi riconosciuta dall’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, alla designazione di un nuovo terzo medico, in sostituzione del dott. Ba., che era stato designato dal presidente della Corte di giustizia, proprio a causa dell’assenza di accordo tra i loro predecessori quanto alla scelta del terzo medico.

    133      Tale designazione di un nuovo terzo medico d’intesa tra i due nuovi membri della commissione di invalidità, cui consegue la sostituzione del terzo medico designato dal presidente della Corte di giustizia, va considerata, nelle particolari circostanze del caso di specie, conforme alle disposizioni di cui all’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto.

    134      Infatti, in primo luogo, né la lettera né lo spirito dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto ostano a che l’istituzione o il funzionario, all’occorrenza, modifichino la scelta del medico incaricato di rappresentarli in seno alla commissione di invalidità, in particolare quando detto medico non sia più disponibile (…)

    135      Occorre poi rilevare che, nel caso di specie, la designazione d’ufficio del membro della commissione di invalidità incaricato di rappresentare il ricorrente, intervenuta a seguito delle dimissioni del dott. U., che il ricorrente aveva inizialmente designato per le medesime funzioni, si è resa necessaria a causa della carenza del ricorrente, se non anche del suo ostruzionismo, a designare il suo nuovo medico di fiducia che lo rappresentasse in seno alla commissione di invalidità. Pertanto, come risulta dai precedenti punti 83‑94 [della sentenza impugnata], la designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte di giustizia del medico incaricato di rappresentare il ricorrente in seno alla commissione di invalidità è stata regolare. Peraltro, tale designazione d’ufficio non comporta che non si debba ritenere che il medico in tal modo designato agisca per conto e nell’interesse del funzionario che questi è incaricato di rappresentare in seno alla commissione di invalidità. Al contrario, nell’esercizio delle sue prerogative statutarie tale medico agisce nell’interesse del funzionario che rappresenta ed è pertanto, a tale titolo, pienamente abilitato a designare, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto, il terzo medico, d’intesa con il medico designato dall’istituzione.

    136      Conseguentemente, dal momento in cui si ritiene che, in seno alla commissione di invalidità, il primo e il secondo medico esercitino le proprie funzioni, l’uno nell’interesse dell’istituzione e l’altro nell’interesse del funzionario in questione, occorre riconoscere che tali due medici devono anche poter esercitare pienamente le prerogative ad essi riconosciute dallo Statuto. Pertanto, dal momento che sono chiamati ad assumere l’incarico di membro di una commissione di invalidità, tali due medici devono poter designare il terzo medico, proprio nell’interesse del corretto svolgimento dei lavori della commissione di invalidità, decidendo vuoi di mantenere il terzo medico già in carica vuoi, in ragione ad esempio della loro preferenza per un medico in possesso di una specializzazione diversa da quella del medico designato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia, di designare, d’intesa, un terzo medico di loro fiducia.

    137      In caso contrario, dall’obbligo di mantenere in seno alla commissione di invalidità il terzo medico precedentemente designato d’ufficio dal presidente della Corte di giustizia conseguirebbe, per i due medici chiamati a sostituire i loro predecessori, una forte limitazione, se non addirittura l’esclusione, dell’interesse dell’uno e/o dell’altro a divenire membro di una tale commissione di invalidità, in cui vi sia già, di fatto, un terzo membro praticamente inamovibile le cui conoscenze mediche potrebbero non corrispondere alle esigenze professionali che il primo e il secondo medico, per contro, considerano di comune accordo come necessarie per portare a buon fine l’incarico della commissione di invalidità.

    138      Orbene, nel caso di specie nessun elemento consente di ritenere che un tale accordo non fosse giustificato. Infatti, come risulta proprio dall’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, l’intesa tra i due medici in tal modo designati quanto al nome del terzo medico precede la designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte di giustizia, che conseguentemente interviene e mantiene la propria validità solo “se non vi è accordo” tra i due medici in questione.

    139      Nel caso di specie, occorre anche ricordare che la designazione del terzo medico da parte del presidente della Corte di giustizia non costituisce un atto giurisdizionale, ma un atto amministrativo (...), il quale, in ragione di tale natura, non può escludere necessariamente qualsivoglia possibilità di un accordo tra i medici interessati, quale quello verificatosi nelle particolari circostanze del caso di specie.

    140      In definitiva, dal momento che l’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto è inteso a garantire, per quanto possibile, che il terzo medico goda della fiducia sia del medico dell’istituzione sia del medico del funzionario interessato (…), i due membri della commissione di invalidità, incaricati, rispettivamente, di rappresentare l’istituzione e il funzionario interessato, non possono essere privati della competenza ad essi attribuita dal primo paragrafo di tale articolo, vale a dire della competenza a designare d’intesa il terzo medico, a causa di una precedente designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte di giustizia.

    141      Alla luce delle suesposte considerazioni, solo per scrupolo di completezza si esaminerà l’argomento, dedotto in subordine dalla Commissione, secondo cui, dato che il parere della commissione di invalidità è stato emesso all’unanimità, l’eventuale irregolarità della designazione del terzo medico non inciderebbe affatto sulla legittimità della decisione del 30 maggio 2005. Tale argomento, tuttavia, non può essere accolto. Il rispetto del principio di collegialità impone, infatti, che ciascuno dei membri della commissione di invalidità possa essere in grado di esporre il proprio punto di vista dinanzi agli altri due membri (…) e possa così aver modo di influenzare, eventualmente, le loro rispettive opinioni. Pertanto, non può escludersi, a priori, che, se un altro membro della commissione di invalidità fosse stato designato quale terzo medico, il suo punto di vista avrebbe potuto indurre la commissione di invalidità a emettere un diverso parere. Un parere emesso all’unanimità da una commissione di invalidità non può validamente sanare, a posteriori, un’eventuale irregolarità che infici la legittimità della composizione della commissione medesima».

    25      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la settima censura nell’ambito del terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione di invalidità avrebbe statuito ultra petita raccomandando che il ricorrente fosse sottoposto ad un esame medico di revisione con cadenza biennale, per i seguenti motivi:

    «144      A termini dell’articolo 15 dell’allegato VIII dello Statuto, fino a quando l’ex funzionario che beneficia di un’indennità d’invalidità non abbia compiuto l’età di 63 anni, l’istituzione può sottoporlo periodicamente a visita medica per accertarsi che si trovi ancora nelle condizioni richieste per beneficiare di tale indennità.

    145      Infatti, l’attività del funzionario dichiarato in stato d’invalidità permanente totale è soltanto sospesa, essendo l’evoluzione della sua situazione in seno alle istituzioni subordinata alla persistenza delle condizioni che hanno giustificato tale invalidità. Orbene, tale situazione può essere periodicamente accertata (…)

    146      Limitandosi a ricordare che l’istituzione poteva sottoporre periodicamente il ricorrente ad esame e raccomandando, senza che l’APN fosse vincolata da tale suggerimento, di procedere a un nuovo esame periodico dopo un periodo di due anni, poi con cadenza annuale, la commissione di invalidità non è incorsa in alcuna irregolarità».

    26      Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto l’ottava censura nell’ambito del terzo motivo, vertente sul fatto che il segreto dei lavori della commissione di invalidità sarebbe stato violato, per i seguenti motivi:

    «150      L’articolo 9 dell’allegato II dello Statuto distingue nettamente, al secondo comma, “le conclusioni della commissione” trasmesse all’APN e al funzionario interessato e, al terzo comma, i “lavori della commissione” che sono e devono, per contro, restare “segreti”.

    151      La segretezza dei lavori della commissione di invalidità si spiega in ragione della natura, del contenuto e delle implicazioni di indole medica di tali lavori. È per tali ragioni che i lavori della commissione di invalidità non possono essere comunicati né all’APN né al funzionario interessato. Per contro, non c’è ragione di coprire con il segreto medico gli atti di carattere amministrativo o procedurale della medesima commissione, che esulano dal contesto delle sue responsabilità mediche, quali la ripartizione finale dei voti in seno ad essa o le conclusioni cui perviene in esito ai suoi lavori, e tali atti possono essere comunicati all’APN e al funzionario interessato.

    152      In tal senso, atteso che il fatto che il parere della commissione di invalidità sia stato adottato all’unanimità non costituisce una circostanza di natura medica o tale da avere conseguenze mediche, la conoscenza di tale fatto da parte dell’APN non costituisce una violazione dell’articolo 9, [terzo] comma (…), dell’allegato II dello Statuto.

    153      Quanto all’argomento del ricorrente relativo al fatto che “il firmatario della nota datata 10 [giugno] 2005 era a perfetta conoscenza delle vicissitudini subite [dallo stesso] in relazione alla procedura”, esso difetta di precisione e deve essere respinto in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 35 del regolamento di procedura [del Tribunale della funzione pubblica]».

    27      Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 43 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica la nona censura nell’ambito del terzo motivo, vertente sul fatto che l’APN non avrebbe comunicato al ricorrente il nome di battesimo del medico che essa aveva designato per rappresentarla in seno alla commissione di invalidità, ma solo il suo cognome (punti 155 e 156 della sentenza impugnata).

    28      Indi, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, in quanto infondato, il motivo attinente alla violazione del principio di sollecitudine e del principio di buona amministrazione, in quanto tale motivo si basava sulle medesime censure precedentemente respinte (punti 158 e 159 della sentenza impugnata).

    29      Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto irricevibile alla luce di quanto disposto dall’articolo 35 del suo regolamento di procedura il motivo vertente sul fatto che l’amministrazione avrebbe commesso uno sviamento di potere e avrebbe violato il principio del «neminem laedere» (punti 160 e 161 della sentenza impugnata).

    30      In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di risarcimento danni del ricorrente, in ragione del fatto che esso era tenuto a pronunciarsi unicamente sui motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento e non a pronunciarsi nuovamente sulla domanda volta al risarcimento del danno morale, domanda che deve essere considerata già definitivamente respinta dal Tribunale nella sua sentenza Commissione/Marcuccio, punto 9 supra (punti da 165 a 168 della sentenza impugnata).

     Procedimento sull’impugnazione e conclusioni delle parti

    31      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 gennaio 2013, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    32      L’8 aprile 2013 la Commissione ha depositato la comparsa di risposta.

    33      Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 14 aprile 2013, il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione a depositare una replica ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione del 26 aprile 2013, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha respinto tale domanda.

    34      Con lettera del 5 giugno 2013, il ricorrente ha formulato domanda, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, di essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

    35      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto tale domanda e ha avviato la fase orale del procedimento.

    36      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 29 gennaio 2014.

    37      Con la sua impugnazione, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    –        dichiarare la sentenza impugnata inesistente o, in subordine, annullarla;

    –        accogliere tutte le domande formulate nell’ambito del primo grado di giudizio;

    –        condannare la Commissione alle spese della presente impugnazione;

    –        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    38      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    –        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e infondata;

    –        condannare il ricorrente alle spese.

     Sull’impugnazione

    39      A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce ventisei motivi, vertenti su violazioni di forme sostanziali, snaturamento dei fatti ed errori di diritto. Il Tribunale ritiene che occorra esaminare congiuntamente le censure contenute in tali motivi relative al medesimo oggetto.

     Sulle censure relative al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

    40      Il ricorrente fa valere che il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è inficiato da vizi procedurali.

    41      In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’articolo 80 del proprio regolamento di procedura, le forme sostanziali e il diritto ad un giusto ed equo processo, previsto dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto egli non sarebbe stato avvertito circa i tempi e il luogo della pronuncia della sentenza impugnata. Il Tribunale dovrebbe pertanto dichiarare che tale sentenza è inesistente o, in subordine, annullarla. Secondo il ricorrente, se egli fosse stato avvertito della pronuncia della sentenza impugnata, avrebbe potuto ancora presentare una domanda di organizzazione del procedimento inerente alla segnalazione di un motivo di ordine pubblico e far valere che il Tribunale della funzione pubblica aveva erroneamente affermato, ai punti da 86 a 90 della sentenza impugnata, che risultava da un insieme di indizi concordanti che il ricorrente non poteva ignorare che il medico dallo stesso designato, dott. U., aveva successivamente rassegnato le proprie dimissioni.

    42      Tale argomento deve essere respinto. Infatti, da una parte, occorre rilevare che, al termine della fase orale, una parte può chiedere provvedimenti di organizzazione del procedimento solo se il Tribunale della funzione pubblica decide di riaprire la fase orale. Inoltre, allorché una domanda del genere è presentata dopo la chiusura della fase orale, può essere accolta soltanto se riguarda fatti che possono esercitare un’influenza decisiva sulla soluzione della controversia e che l’interessato non aveva potuto far valere prima della chiusura della fase orale (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, Chemie Linz/Commissione, C‑245/92 P, Racc. pag. I‑4643, punti da 81 a 83 e la giurisprudenza ivi richiamata). Nel caso di specie, dagli atti non risulta affatto che il ricorrente non abbia potuto far valere in tempo utile la sua domanda dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

    43      D’altra parte, occorre rilevare che l’argomentazione del ricorrente consiste, in sostanza, nell’affermare che non ha potuto far valere un motivo nuovo che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto, a suo avviso, esaminare d’ufficio. Orbene, il motivo di cui fa stato il ricorrente, menzionato supra al punto 41, non è un motivo di ordine pubblico. In un caso del genere, la sua presentazione dopo la chiusura della fase orale sarebbe stata comunque irricevibile ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte e dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, secondo i quali il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti.

    44      In secondo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato l’articolo 54 del proprio regolamento di procedura, l’obbligo di istruire congruamente la causa di cui trattasi, di esprimersi motivatamente su ogni domanda presentata intra litem da una parte in causa e di astenersi dall’emettere decisioni arbitrarie, in quanto esso non avrebbe acquisito agli atti di causa i documenti del 15 e del 18 maggio 2012, da lui depositati, che conterrebbero domande di una misura di organizzazione del procedimento. Il ricorrente afferma altresì che, con tali documenti, aveva segnalato diversi vizi che avrebbero inficiato, a suo avviso, la decisione del 30 maggio 2005 e aveva chiesto al Tribunale della funzione pubblica di esaminarli d’ufficio e di invitare le parti a pronunciarsi oralmente al riguardo.

    45      A tal proposito occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha informato il ricorrente, con lettera del 18 giugno 2012, del fatto che era stato deciso di non versare agli atti i documenti del 15 e del 18 maggio 2012 e del fatto che questi ultimi non erano stati comunicati alla Commissione.

    46      Occorre ricordare che solo il giudice di primo grado è, in linea di principio, competente a constatare i fatti e ad esaminare le prove. A maggior ragione, ai fini di tale valutazione dei fatti e delle prove, spetta al solo giudice di primo grado decidere se e in qual misura sia necessario adottare misure di organizzazione del procedimento o misure istruttorie. In tal senso, il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito e di scegliere le misure di organizzazione del procedimento o le misure istruttorie adeguate a tal fine (v. ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑85/11 P, punto 93 e la giurisprudenza ivi citata).

    47      Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione può essere accolta solo se i vizi della procedura dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica hanno arrecato pregiudizio agli interessi della parte ricorrente. Orbene, nella specie il ricorrente non ha dimostrato che l’asserita irregolarità dedotta avesse arrecato pregiudizio ai suoi interessi. Né risulta altrimenti che detta asserita irregolarità abbia potuto ripercuotersi in qualche modo sull’esito del procedimento. Nell’impugnazione, infatti, quanto al contenuto dei documenti in questione, è indicato che essi erano intesi, in sostanza, a far sì che le parti si pronunciassero su argomenti nuovi relativi all’asserita illegittimità della decisione del 30 maggio 2005 e a far sì che il Tribunale della funzione pubblica esaminasse tali argomenti. Dato che l’udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica ha avuto luogo il 22 maggio 2012, occorre rilevare che il ricorrente è stato posto in condizione di dedurre tali argomenti durante la fase orale del procedimento. Dal momento che il ricorrente non ha precisato la ragione per cui la possibilità di presentare il contenuto dei documenti in questione all’udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica non era sufficiente, la sua argomentazione deve essere respinta.

    48      Conseguentemente, le censure relative al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica devono essere respinte.

     Sulle censure relative ai fatti accertati nella sentenza impugnata

    49      Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso errori relativi all’accertamento dei fatti nella sentenza impugnata e ha violato il proprio obbligo di istruire la causa. Più precisamente, sostiene che il Tribunale della funzione pubblica sia incorso in un errore non rilevando d’ufficio un motivo attinente all’illegittimità della decisione del 30 maggio 2005 inerente alla composizione irregolare della commissione di invalidità. Infatti, contrariamente a quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe rilevato ai punti 25 e 27 della sentenza impugnata, non esisterebbe alcuna prova, in primo luogo, del fatto che il dott. M., membro della commissione di invalidità incaricato di rappresentare la Commissione, sia stato impossibilitato, per ragioni di salute, a proseguire nel proprio mandato in seno alla commissione di invalidità, in secondo luogo, del fatto che la Commissione abbia designato, il 7 marzo 2005, il dott. Bi. e, in terzo luogo, del fatto che il dott. Ma. sia stato designato come terzo medico. Quest’ultimo avrebbe sottoscritto il parere della commissione di invalidità in quanto «designato dall’interessato». Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente affermato, al punto 32 della sentenza impugnata, che il dott. Ma. è stato designato di comune accordo dal dott. Bi. e dal prof. S. A ciò si aggiunge che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe affermato, al punto 87 della sentenza impugnata, senza menzionare alcun elemento di prova, che Tricase (Italia) non era il luogo di stabilimento dello studio del dott. U.

    50      Tale argomentazione deve essere respinta in quanto irricevibile poiché si dirige contro la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale della funzione pubblica senza dimostrare lo snaturamento dei fatti in cui sarebbe incorso detto giudice. Infatti, da costante giurisprudenza della Corte, quale giudice delle impugnazioni, risulta che il giudice di primo grado è l’unico competente, da un lato, a constatare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti, e dunque a decidere in ordine all’opportunità di adottare provvedimenti istruttori nonché, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado non costituisce pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi a tale giudice, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al sindacato del Tribunale. Un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., per analogia, ordinanza della Corte del 14 aprile 2011, Marcuccio/Corte di giustizia, C‑460/10 P, punto 49; sentenza Commissione/Marcuccio, cit. supra al punto 9, punti 81 e 82 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

    51      Le censure relative ai fatti accertati nella sentenza impugnata devono essere pertanto respinte.

     Sulle censure relative alla competenza del firmatario della decisione del 30 maggio 2005

    52      Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nell’affermare, ai punti da 68 a 70 e 74 della sentenza impugnata, che il firmatario della decisione del 30 maggio 2005, vale a dire il capo unità in seno alla direzione C «Politica sociale» della direzione generale (DG) «Personale e amministrazione» della Commissione, era competente a firmare tale decisione.

    53      Al riguardo occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, tale argomentazione non è irricevibile nei limiti in cui il ricorrente fa valere argomenti già esposti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Infatti, è ben vero che, secondo la giurisprudenza, l’impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è irricevibile, dato che un semplice riesame del ricorso in primo grado esula dalla competenza del Tribunale (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, Racc. p. I‑5291, punti 34 e 35, e ordinanza della Corte del 19 marzo 2004, Lucaccioni/Commissione, C‑196/03 P, Racc. pag. I‑2683, punti 40 e 41). Tuttavia, se una parte non potesse basare la propria impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato (v., per analogia, sentenza della Corte del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione, C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, Racc. pag. I‑8533, punto 116).

    54      In primo luogo, il ricorrente sostiene che i punti da 68 a 70 della sentenza impugnata sono viziati da una carenza di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe verificato se il direttore di detta direzione si trovasse effettivamente nell’impossibilità di sottoscrivere la decisione del 30 maggio 2005 e se la persona che aveva sottoscritto la decisione stessa fosse il funzionario più anziano non solo in grado, ma anche in età, della direzione de qua.

    55      A tal riguardo occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivare le sentenze che incombe al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di tale Statuto, gli impone di motivare le sue sentenze per consentire agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale della funzione pubblica non ha accolto le loro tesi ed al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v., per analogia, sentenza della Corte del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P, Racc. pag. I‑6413, punto 135 e la giurisprudenza ivi richiamata). La motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali le misure in questione sono state adottate ed al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. ordinanza del Tribunale del 7 dicembre 2011, Mioni/Commissione, T‑274/11 P, punto 34 e la giurisprudenza ivi richiamata).

    56      Nella specie, è giocoforza rilevare che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica con il quale quest’ultimo ha respinto la censura relativa all’incompetenza del firmatario della decisione del 30 maggio 2005 e alla violazione delle forme sostanziali soddisfa tali esigenze. Infatti, quanto alla motivazione relativa all’impedimento del direttore in questione, è sufficiente rilevare che, facendo riferimento, al punto 68 della sentenza impugnata, al fatto che il firmatario della decisione del 30 maggio 2005 ha sottoscritto la decisione su disposizione del suo direttore, il Tribunale della funzione pubblica ha chiarito a sufficienza che detto direttore era impossibilitato a sottoscrivere. Inoltre, per quanto riguarda la motivazione relativa al fatto che il firmatario era il più anziano in grado e in età della direzione de qua, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato, al punto 68 della sentenza impugnata, che tale circostanza era pacifica. In tale contesto, è giocoforza rilevare che tale motivazione, per quanto breve, è sufficiente. L’argomento del ricorrente deve pertanto essere respinto.

    57      In secondo luogo, il ricorrente deduce che, in forza della decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto all’APN e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità competente per concludere i contratti di assunzione, citata al punto 69 della sentenza impugnata, la persona competente a sottoscrivere la decisione del 30 maggio 2005 era il direttore generale della DG «Personale e amministrazione» della Commissione. Al riguardo occorre rilevare che da tale decisione non risulta affatto che detto direttore generale fosse l’unica persona competente a sottoscrivere la decisione del 30 maggio 2005. Pertanto, non risulta dimostrato che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nell’affermare, ai punti da 68 a 70 della sentenza impugnata, che il capo unità della direzione C «Politica sociale» della DG «Personale e amministrazione» della Commissione era competente a sottoscrivere tale decisione. Tale argomento deve pertanto essere respinto.

    58      In terzo luogo, occorre esaminare l’argomentazione del ricorrente secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente affermato, al punto 74 della sentenza impugnata, che la decisione del 30 maggio 2005 non era viziata da un difetto di motivazione. A suo avviso, detta decisione era viziata da tale difetto, da una parte, in quanto non conteneva un riferimento alle pertinenti disposizioni sulla delega di potere e di sottoscrizione e non ne precisava il contenuto e, dall’altra parte, in quanto il diritto di sottoscrizione del firmatario di tale decisione non risultava né dall’esame del testo della stessa né dal contesto di fatto.

    59      A tal riguardo occorre ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 253 CE (divenuto articolo 296 TFUE) dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza della Corte del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, Racc. pag. I‑9555, punto 130 e la giurisprudenza ivi richiamata). Il Tribunale della funzione pubblica correttamente ha affermato, al punto 73 della sentenza impugnata, che la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui a tale disposizione doveva essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza Deutsche Telekom/Commissione, cit., punto 131 e la giurisprudenza ivi richiamata).

    60      Nella specie, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in un errore di diritto, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, nel respingere la censura relativa al difetto di motivazione della decisione del 30 maggio 2005. Infatti, dato che si tratta di una decisione amministrativa interna inviata dai competenti servizi della Commissione ad uno dei suoi funzionari, il Tribunale della funziona pubblica poteva correttamente affermare, al punto 74 della sentenza impugnata, che la Commissione non era tenuta a riferirsi, nella decisione del 30 maggio 2005, oltre che alla decisione della Commissione del 28 aprile 2004 menzionata supra al punto 57, alle disposizioni interne relative al regime di supplenza. Un riferimento siffatto non era necessario per far risultare in modo chiaro ed inequivoco il ragionamento dell’istituzione così da consentire all’interessato di conoscere il diritto di sottoscrizione del firmatario della decisione del 30 maggio 2005 e al giudice competente di esercitare il suo controllo. L’argomento del ricorrente deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

    61      Conseguentemente, le censure relative alla competenza del firmatario della decisione del 30 maggio 2005 devono essere respinte.

     Sulle censure relative alla costituzione e al funzionamento della commissione di invalidità

    62      Queste censure concernono, in primo luogo, la legittimità della designazione d’ufficio, da parte del presidente della Corte, del prof. S. in qualità di membro della commissione di invalidità, in secondo luogo, la legittimità della designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte del dott. Ba. come terzo membro di tale commissione, in terzo luogo, la legittimità dell’esclusione del dott. Ba. dalla medesima commissione e della designazione del dott. Ma. come terzo medico in seno alla commissione di invalidità e, in quarto luogo, altri aspetti relativi al funzionamento di tale commissione.

     Sulle censure relative alla legittimità della designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte del prof. S. come membro della commissione di invalidità

    63      Il ricorrente deduce un difetto di motivazione della sentenza impugnata e diversi errori di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica, ai punti da 86 a 94 della sentenza impugnata, non avrebbe considerato illegittima la designazione d’ufficio, da parte del presidente della Corte, del prof. S. in qualità di membro della commissione di invalidità.

    64      In primo luogo, quanto all’argomento del ricorrente secondo il quale la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione, esso deve essere respinto dato che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica esposto ai punti da 86 a 94 della sentenza impugnata soddisfa i requisiti derivanti dall’obbligo di motivazione, quali menzionati supra al punto 55.

    65      Infatti, da una parte, per quanto riguarda il suo argomento secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di definire il momento in cui sarebbe stato informato delle dimissioni del dott. U., occorre rilevare che il ragionamento seguito da Tribunale della funzione pubblica ai punti da 86 a 94 della sentenza impugnata non imponeva di determinare tale momento. Da tale ragionamento, infatti, risulta chiaramente che il Tribunale della funzione pubblica ha fondato la propria considerazione secondo cui il ricorrente non poteva ignorare le dimissioni del dott. U. sul complesso di indizi di fatto menzionati ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata per i quali ha sempre precisato il momento.

    66      D’altra parte, occorre respingere l’argomento del ricorrente secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica non ha chiarito a sufficienza quale dei fatti menzionati ai punti da 86 a 90 della sentenza impugnata dimostrerebbe che non poteva ignorare che il dott. U aveva rassegnato le proprie dimissioni. Infatti, il ragionamento seguito dal Tribunale della funzione pubblica in detti punti della sentenza impugnata è, in sé, chiaro e comprensibile ed è sufficiente per motivare la sua conclusione. In tal senso, risulta chiaramente da tali punti della sentenza impugnata che, secondo il Tribunale della funzione pubblica, il fatto che il ricorrente non potesse ignorare che il dott. U. aveva rassegnato le proprie dimissioni risultava dal complesso degli indizi di fatto menzionati ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata.

    67      In secondo luogo, occorre respingere in quanto irricevibile l’argomentazione del ricorrente secondo la quale la decisione del 30 maggio 2005 è viziata da sviamento di potere nella parte in cui riguarda la designazione del prof. S. in seno alla commissione di invalidità. Secondo costante giurisprudenza, infatti, dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’articolo 138, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento di procedura emerge che l’atto d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi (v. ordinanza Lucaccioni/Commissione, cit. supra al punto 53, punto 40, e la giurisprudenza ivi richiamata). Orbene, atteso che il ricorrente non deduce alcun argomento giuridico a sostegno di tale argomentazione, quest’ultima non soddisfa manifestamente tali esigenze.

    68      In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente dichiarato la sua carenza quanto alla designazione di un medico in seno alla commissione di invalidità, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto. A suo avviso, la Commissione non avrebbe adempiuto il proprio obbligo di informarlo delle dimissioni del dott. U. Gli elementi menzionati ai punti da 87 a 93 della sentenza impugnata non dimostrerebbero che egli fosse a conoscenza del fatto che il dott. U. aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla commissione di invalidità. Al contrario, secondo il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe effettuato una presunzione illegittima e avrebbe posto a suo carico l’onere della prova del fatto che non sapesse che il dott. U. aveva rassegnato le proprie dimissioni. A suo avviso, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe potuto sentire il dott. U. per domandargli se quest’ultimo lo aveva informato delle suddette dimissioni.

    69      Occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, al punto 86 della sentenza impugnata, che la carenza del ricorrente a designare un medico in seno alla commissione di invalidità, ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto, era sufficientemente dimostrata. Al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, al punto 86 della sentenza impugnata, che il ricorrente non poteva ignorare che il medico da lui designato, dott. U., aveva successivamente rassegnato le proprie dimissioni, e ha fondato tale considerazione su un complesso di indizi che erano, a suo avviso, concordanti. In assenza di dichiarazione o di qualsiasi altra manifestazione di volontà del dott. U. con cui questi avrebbe potuto riconoscere di non aver informato il ricorrente quanto alla sua decisione di rinunciare all’incarico affidatogli da quest’ultimo (punto 90 della sentenza impugnata), tale complesso di indizi era costituito, secondo il Tribunale della funzione pubblica, da tre elementi. In primo luogo, la lettera del 26 ottobre 2004, con la quale il dott. U. ha rassegnato le proprie dimissioni, sarebbe stata trasmessa alla Commissione il 3 novembre 2004 con telefax spedito da una copisteria di Tricase, luogo di residenza del ricorrente e non luogo di stabilimento dello studio del medico (punto 87 della sentenza impugnata). In secondo luogo, nulla consentirebbe di ritenere che si fosse prodotta tra il ricorrente e il dott. U. una rottura dei rapporti tale da poter determinare le dimissioni di quest’ultimo dal suo incarico senza che egli ne avvertisse al contempo il ricorrente (punto 88 della sentenza impugnata). In terzo luogo, il ricorrente avrebbe intrattenuto buoni rapporti con il dott. U. (punto 89 della sentenza impugnata). Il Tribunale della funzione pubblica non si è pertanto basato sulla nota della Commissione del 17 novembre 2004 per concludere che il ricorrente non poteva ignorare che il dott. U. aveva rassegnato le proprie dimissioni.

    70      Nella parte in cui il ricorrente fa valere che i fatti accertati dal Tribunale della funzione pubblica ai punti da 87 a 90 della sentenza impugnata non costituiscono un complesso di indizi concordanti del fatto che non poteva ignorare le dimissioni del dott. U., la sua argomentazione deve essere respinta in quanto irricevibile, come sostiene la Commissione. Infatti, tale argomentazione, in realtà, è intesa a far procedere a un riesame dei fatti e delle prove sottoposte al Tribunale della funzione pubblica. Occorre ricordare, infatti, che dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte risulta che solo il Tribunale della funzione pubblica è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Il Tribunale non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale della funzione pubblica ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, ove tali prove siano state conseguite regolarmente, i principi generali del diritto nonché le norme procedurali applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale della funzione pubblica decidere il valore che occorre attribuire agli elementi che gli sono stati sottoposti (v., per analogia, sentenza della Corte del 31 gennaio 2008, Angelidis/Parlamento, C‑103/07 P, punto 45 e 46 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

    71      Tuttavia, nella parte in cui il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente dichiarato la sua carenza a designare un nuovo medico, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, dell’allegato II dello Statuto, sulla base di una presunzione e di una violazione dei principi relativi all’onere della prova, egli fa valere, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto, che il Tribunale è competente a verificare, ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte.

    72      Una siffatta argomentazione, tuttavia, è infondata. Infatti, in primo luogo, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica non ha fondato su una presunzione la propria considerazione secondo la quale il ricorrente non poteva ignorare che il medico da lui designato, dott. U., aveva successivamente rassegnato le proprie dimissioni. Come risulta dal punto 69 supra, il Tribunale della funzione pubblica ha fondato tale considerazione su un complesso di indizi che erano, a suo avviso, concordanti. Così facendo, è giocoforza rilevare, in secondo luogo, che il Tribunale della funzione pubblica non ha violato le norme relative all’onere della prova non avendo posto a carico del ricorrente l’onere di provare che quest’ultimo non sapesse che il dott. U. aveva rassegnato le proprie dimissioni.

    73      Nella parte in cui il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe potuto sentire il dott. U. per domandargli se lo avesse informato delle sue dimissioni, la sua argomentazione deve parimenti essere respinta. Infatti, è sufficiente ricordare che alla luce dell’articolo 58 del suo regolamento di procedura, spetta al Tribunale della funzione pubblica valutare l’utilità di mezzi istruttori al fine di dirimere la controversia che è chiamato a decidere (v., per analogia, ordinanza Marcuccio/Corte di giustizia, cit. supra al punto 50, punto 49 e la giurisprudenza ivi richiamata).

    74      Conseguentemente, le censure relative alla legittimità della designazione d’ufficio, da parte del presidente della Corte, del prof. S. quale membro della commissione di invalidità devono essere respinte.

     Sulla censura relativa alla designazione d’ufficio, da parte del presidente della Corte, del dott. Ba. come terzo medico in seno alla commissione di invalidità

    75      Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il suo obbligo di motivazione della sentenza impugnata, in quanto non avrebbe esaminato le sue censure relative alla designazione d’ufficio, da parte del presidente della Corte, del dott. Ba. come terzo medico in seno alla commissione di invalidità.

    76      Secondo costante giurisprudenza, il motivo attinente all’omessa statuizione, da parte del giudice di primo grado, su un capo della domanda ovvero su un motivo dedotto dinanzi ad esso si risolve, in sostanza, nel lamentare la violazione, da parte del Tribunale della funzione pubblica, dell’obbligo di motivazione (v. sentenza del Tribunale del 24 novembre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P, punto 29 e la giurisprudenza ivi richiamata).

    77      Nella specie, da un lato, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non risulta dalla parte della replica in primo grado menzionata da quest’ultimo che egli abbia contestato la designazione d’ufficio, da parte del presidente della Corte, del dott. Ba quale terzo medico in seno alla commissione di invalidità. Il Tribunale della funzione pubblica, pertanto, non ha violato il proprio obbligo di motivazione della sentenza impugnata non statuendo su tale censura.

    78      Dall’altro lato, come rileva la Commissione, occorre rilevare che, anche a voler ritenere che il Tribunale della funzione pubblica abbia violato l’obbligo di motivazione della sentenza impugnata non statuendo su tale censura, l’argomentazione del ricorrente deve essere respinta in quanto un’irregolarità non avrebbe, in ogni caso, leso i suoi interessi (v. supra, punto 47). Infatti, dai punti da 132 a 142 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha tenuto conto della costituzione della commissione di invalidità di cui faceva parte quale terzo medico il dott. Ma.

    79      La censura relativa alla designazione d’ufficio, da parte del presidente della Corte, del dott. Ba. quale terzo medico in seno alla commissione di invalidità deve pertanto essere respinta.

     Sulle censure relative alla legittimità dell’esclusione del dott. Ba. dalla commissione di invalidità e della designazione del dott. Ma. quale terzo medico in seno a tale commissione

    80      Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha violato il suo obbligo di motivazione della sentenza impugnata ed è incorso in uno snaturamento dei fatti, in uno sviamento di potere e in un altro errore di diritto ove ha affermato, ai punti da 132 a 141 della sentenza impugnata, che l’esclusione del dott. Ba dalla commissione di invalidità e la designazione del dott. Ma quale terzo medico in seno alla commissione medesima erano legittime.

    81      In primo luogo, a sostegno della sua argomentazione secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato l’obbligo di motivazione della sentenza impugnata, il ricorrente fa valere, anzitutto, che le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica esposte al punto 134 della sentenza impugnata sono incoerenti e non sono sufficienti ai fini dell’accertamento della legittimità della designazione del dott. Ma. quale terzo medico in seno alla commissione di invalidità.

    82      Tale argomentazione deve essere respinta, dato che risulta sufficientemente dal punto 134 della sentenza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica ha interpretato l’articolo 7 dell’allegato II dello Statuto e ha concluso, al riguardo, che né la lettera né lo spirito di tale disposizione impedivano di modificare la scelta del medico in seno alla commissione di invalidità. Inoltre, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica non ha motivato il proprio accertamento della legittimità della designazione del dott. Ma. in seno a tale commissione unicamente al punto 134 della sentenza impugnata, bensì parimenti ai punti da 135 e 141 della sentenza stessa.

    83      Il ricorrente sostiene altresì che le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica di cui al punto 135 della sentenza impugnata sono incoerenti, atteso che non riguarderebbero la designazione del terzo medico in seno alla commissione di invalidità. Tale argomentazione deve parimenti essere respinta. Con tali considerazioni, infatti, il Tribunale della funzione pubblica ha chiarito in modo chiaro e comprensibile che, a suo avviso, il medico designato d’ufficio dal presidente della Corte in seno alla commissione di invalidità era pienamente abilitato a designare il terzo medico in seno a tale commissione, di comune accordo con il medico designato dall’istituzione.

    84      In secondo luogo, occorre parimenti respingere l’argomentazione del ricorrente secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato i fatti ove ha considerato, al punto 138 della sentenza impugnata, che il comune accordo del dott. Bi. e del prof. S. quanto al nominativo del terzo medico da designare in seno alla commissione di invalidità ha preceduto la designazione d’ufficio del dott. Ba. in seno a tale commissione da parte del presidente della Corte. Tale argomentazione, infatti, risulta da una lettura erronea del punto 138 della sentenza impugnata, dato che il Tribunale della funzione pubblica intendeva semplicemente precisare che solo in mancanza di accordo tra i due medici designati dall’istituzione e dal funzionario interessato il terzo medico poteva essere designato d’ufficio dal presidente della Corte.

    85      In terzo luogo, in quanto il ricorrente fa valere, senza dedure alcun argomento giuridico al riguardo, che la designazione del dott. Ma. in seno alla commissione di invalidità era viziata da uno sviamento di potere, la sua argomentazione deve essere respinta in quanto irricevibile. Secondo costante giurisprudenza, infatti, dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte e dall’articolo 138, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento di procedura emerge che l’atto d’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza o dell’ordinanza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti giuridici dedotti a specifico sostegno di tale domanda a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi (v. supra, punto 67).

    86      In quarto luogo, occorre esaminare l’argomentazione del ricorrente secondo la quale le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica relative alla legittimità dell’esclusione del dott. Ba. dalla commissione di invalidità e della designazione del dott. Ma. quale terzo medico in seno a tale commissione, esposte ai punti da 132 a 142 della sentenza impugnata, sono viziate da un altro errore di diritto.

    87      Anzitutto, occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, tale argomentazione non è irricevibile. Da una parte, infatti, se è pur vero che un’impugnazione che, senza nemmeno contenere un’argomentazione specificamente intesa a identificare l’errore di diritto da cui sarebbe viziata la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funziona pubblica è irricevibile, dato che un semplice riesame del ricorso in primo grado esula dalla competenza del Tribunale, cionondimeno, se una parte non potesse basare la propria impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, il procedimento di impugnazione sarebbe privato di una parte del suo significato (v. supra, punto 53). Nel caso di specie, il ricorrente non chiede un mero riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, ma fa valere specificamente l’esistenza di un errore di diritto che vizierebbe la conclusione di cui al punto 142 della sentenza impugnata. D’altra parte, occorre rilevare che, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, l’argomentazione del ricorrente non è irricevibile in ragione di una presunta inosservanza della giurisprudenza citata menzionata supra ai punti 67 e 85. Il ricorrente, infatti, deduce a sufficienza argomenti giuridici a specifico fondamento della propria argomentazione.

    88      Successivamente, occorre esaminare se l’argomentazione del ricorrente sia rivelatrice di un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica.

    89      Al riguardo occorre ricordare che, a termini dell’articolo 7, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto, in assenza di un accordo sulla designazione del terzo medico, entro un termine di due mesi dalla designazione del secondo medico, il terzo medico è incaricato d’ufficio dal presidente della Corte su iniziativa di una delle parti. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto, il terzo medico è designato di comune accordo dai due medici designati dell’istituzione e dal funzionario interessato.

    90      Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 138 della sentenza impugnata, l’intesa tra i due medici in tal modo designati quanto al nome del terzo medico prevale sulla designazione d’ufficio da parte del presidente della Corte, che interviene e mantiene la propria validità solo se non vi è accordo tra i due medici in questione. In particolare, in una situazione in cui un medico designato inizialmente dall’istituzione o dal funzionario interessato o persino entrambi tali medici non siano più disponibili e debbano pertanto essere sostituiti da altri medici, non sarebbe nell’interesse del corretto svolgimento dei lavori della commissione d’invalidità il fatto che tali due medici debbano mantenere il terzo medico già in carica. In quanto medici designati dall’istituzione e dal funzionario interessato, essi devono poter esercitare pienamente le prerogative loro riconosciute dall’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto, come correttamente affermato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 136 della sentenza impugnata. Tali medici devono essere in grado di accordarsi su un altro medico che possieda, ad esempio, una specializzazione diversa da quella del medico designato d’ufficio dal presidente della Corte o un altro medico di loro fiducia.

    91      Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 7, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto è stato introdotto al fine di porre rimedio ad una situazione in cui i due medici designati non si accordino in ordine alla designazione del terzo medico. Il termine di due mesi è stato fissato con l’intento di non ritardare i lavori della commissione. Orbene, in una situazione in cui i due medici designati dall’istituzione e il funzionario interessato abbiano trovato un accordo in ordine alla designazione di un terzo medico, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto, i lavori della commissione di invalidità non sono affatto ritardati o prolungati contra legem. Peraltro, non sussiste alcun elemento che consenta di considerare che, escludendo il dott. Ba. dalla commissione di invalidità e designando il dott. Ma. quale terzo medico in seno a detta commissione, i due medici abbiano fatto uso del loro potere per un fine diverso da quello per il quale tale potere era stato loro conferito, né che abbiano compiuto uno sviamento di potere.

    92      La legittimità della designazione del dott. Ma. quale terzo medico in seno alla commissione di invalidità non è rimessa in discussione dall’argomentazione del ricorrente secondo la quale tale designazione era in contrasto con l’interesse del funzionario. Infatti, secondo costante giurisprudenza, gli interessi del funzionario interessato in seno alla commissione di invalidità sono tutelati dalla presenza di un medico di sua fiducia nonché dalla designazione del terzo medico, d’intesa fra i due membri designati da ciascuna delle parti o, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte (v. sentenza della Corte del 19 gennaio 1988, Biedermann/Corte dei conti, 2/87, Racc. pag. 143, punto 10, e sentenza del Tribunale del 15 novembre 2000, Camacho-Fernandes/Commissione, T‑20/00, Racc. FP pagg. I‑A‑249 e II‑1149, punto 31). Dato che, nel caso di specie, il terzo medico è stato designato d’intesa fra i medici che rappresentano l’istituzione e il funzionario interessato, le esigenze di equilibrio e di obiettività, che devono essere garantite dall’organizzazione del procedimento di invalidità (v., in tal senso, sentenze della Corte del 21 maggio 1981, Morbelli/Commissione, 156/80, Racc. pag. 1357, punto 19, e Biedermann/Corte dei conti, cit., punto 13), non sono state violate.

    93      Infine, deve parimenti essere respinta l’argomentazione del ricorrente secondo la quale la designazione del dott. Ma. in seno alla commissione di invalidità ha violato il principio dell’atto contrario in quanto non sarebbe stata né preceduta dall’abrogazione dell’atto di designazione del dott. Ba. in seno a detta commissione da parte del presidente della Corte né adottata con la stessa forma dell’atto di designazione del dott. Ba. in seno alla stessa commissione. Occorre infatti rilevare che l’articolo 7, primo comma, dell’allegato II dello Statuto impone solo che il terzo medico sia designato di comune accordo dai due medici designati dall’istituzione e dal funzionario interessato. La finalità dell’articolo 7, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto consiste nel porre rimedio all’assenza di accordo tra tali due medici. La designazione del terzo medico d’ufficio da parte del presidente della Corte sostituisce pertanto, a titolo eccezionale, quella effettuata di regola di comune accordo tra i due medici in parola. Conseguentemente, la designazione da parte del presidente della Corte non può avere un carattere differente da quella effettuata dai due medici in parola. Come correttamente ricordato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 139 della sentenza impugnata, la designazione del terzo medico da parte del presidente della Corte non costituisce un atto giurisdizionale, ma un atto amministrativo (sentenza del Tribunale del 3 giugno 1997, H/Commissione, T‑196/95, Racc. FP pagg. I‑A‑133 e II‑403, punto 80), il quale non si pone in contrasto con il principio dell’«actus contrarius».

    94      Le censure relative alla legittimità dell’esclusione del dott. Ba. dalla commissione di invalidità e della designazione del dott. Ma. quale terzo medico in seno a tale commissione devono pertanto essere respinte.

     Sulle censure relative ad altri aspetti concernenti il funzionamento della commissione di invalidità

    95      Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente valutato altri aspetti concernenti il funzionamento della commissione di invalidità.

    96      In primo luogo, sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia erroneamente respinto in quanto irricevibile, ai punti da 114 a 116 della sentenza impugnata, la seconda censura del terzo motivo, secondo la quale sarebbe stato adito un organo incompetente e sarebbe stato violato il segreto professionale comunicando all’Azienda U.S.L. LE/2 di Maglie informazioni sul suo conto.

    97      Al riguardo, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha respinto tale censura in quanto irricevibile, al punto 116 della sentenza impugnata, giacché non era accompagnata, a suo avviso, da precisazioni sufficienti per consentirgli di dare una risposta. Orbene, alla luce del contenuto della parte del ricorso in primo grado che contiene, secondo il ricorrente, tale censura, occorre rilevare che l’argomentazione di quest’ultima non era né sufficientemente comprensibile né coerente e che, conseguentemente, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in un errore di diritto nel respingere tale censura in quanto irricevibile.

    98      In secondo luogo, occorre respingere l’argomentazione del ricorrente concernente il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica relativo al rigetto della terza censura del terzo motivo, attinente alla circostanza che l’APN avrebbe adito due commissioni di invalidità.

    99      Da una parte, infatti, nella parte in cui il ricorrente fa valere un difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe omesso di esaminare la sua censura secondo la quale sarebbero state adite tre commissioni di invalidità, occorre rilevare che il Tribunale della funziona pubblica ha esaminato, ai punti da 118 a 121 della sentenza impugnata, gli effetti della sostituzione dei membri della commissione di invalidità. Tale ragionamento soddisfa i requisiti di cui alla giurisprudenza menzionata supra al punto 55, in quanto è di per sé chiaro e comprensibile e tale da motivare la conclusione alla quale il Tribunale della funzione pubblica è pervenuto, al punto 121 della sentenza impugnata, secondo la quale l’APN ha adito una sola commissione di invalidità. Per quanto riguarda, in particolare, l’argomento del ricorrente secondo il quale, nella parte del ricorso in primo grado che conteneva tale censura, era stata fatta valere l’esistenza di una terza commissione dal contenuto della nota del servizio medico della Commissione del 6 febbraio 2004, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione non implica che il Tribunale della funzione pubblica risponda in dettaglio ad ogni argomento invocato da una parte, in particolare se quest’ultimo, come nel caso di specie, non possiede un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non si fonda su elementi di prova circostanziati (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012, Strobl/Commissione, T‑630/11 P, punto 75 e la giurisprudenza ivi menzionata). La sentenza impugnata non è pertanto viziata da un difetto di motivazione.

    100    D’altra parte, nei limiti in cui il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia erroneamente negato l’esistenza di due commissioni di invalidità, è sufficiente rilevare che senza incorrere in un errore di diritto il Tribunale della funzione pubblica ha affermato, al punto 120 della sentenza impugnata, che la sostituzione progressiva di uno o più membri di una commissione di invalidità, ancorché dovesse sfociare nel cambiamento completo della sua composizione, non provocava automaticamente la caducazione dell’esistenza della commissione stessa né del suo mandato.

    101    Le censure concernenti altri aspetti relativi al funzionamento della commissione di invalidità e, conseguentemente, tutte le censure concernenti la costituzione e il funzionamento della commissione di invalidità devono pertanto essere respinte.

     Sulle censure relative al parere della commissione di invalidità

    102    Il ricorrente fa valere che la sentenza impugnata è inficiata da diversi errori di diritto in cui è incorso il Tribunale della funzione pubblica quanto al parere della commissione di invalidità.

    103    In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia erroneamente affermato, ai punti da 99 a 102 della sentenza impugnata, che, se che egli non è stato sottoposto a visita medica, ciò sarebbe stato dovuto al suo comportamento, consistente nel rifiutarsi, più volte, di collaborare con la commissione di invalidità. Detto argomento dev’essere respinto. Il Tribunale della funzione pubblica, infatti, senza incorrere in uno snaturamento dei fatti o in un errore di diritto, poteva trarre tale conclusione al punto 102 della sentenza impugnata in considerazione, da una parte, dell’obbligo di lealtà e di cooperazione che ricade su ogni funzionario in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto (v. sentenza del Tribunale del 7 marzo 1996, Williams/Corte dei conti, T‑146/94, Racc. FP pagg. I‑A‑103 e II‑329, punto 96 e la giurisprudenza citata), quale indicato al punto 98 della sentenza impugnata e, dall’altra parte, dei tentativi della commissione di invalidità di sottoporre a visita medica il ricorrente, menzionati ai punti 100 e 101 della sentenza impugnata.

    104    In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la considerazione del Tribunale della funzione pubblica, di cui al punto 104 della sentenza impugnata, relativa alla questione se adire la commissione di invalidità ricadesse nella discrezionalità dell’APN, non ha alcun nesso con la circostanza che tale commissione possa emettere il proprio parere senza sottoporre l’interessato a un esame medico. A suo avviso, tale considerazione è viziata da un errore di diritto. Tale argomentazione deve essere respinta in quanto inoperante. Infatti, dal punto 104 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha compiuto tale considerazione all’unico scopo di precisare il contesto giuridico in cui si è iscritta l’azione della commissione di invalidità e che pertanto essa è stata compiuta ad abundantiam.

    105    In terzo luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel considerare, ai punti 123 e 124 della sentenza impugnata, che l’esame medico-legale comprendente segnatamente test psichiatrici, richiesto dal servizio medico della Commissione nella sua nota del 6 febbraio 2004, non era in contrasto con l’articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto.

    106    Al riguardo occorre ricordare che, conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, terzo comma, dello Statuto, un funzionario in congedo di malattia può essere sottoposto in qualsiasi momento a un controllo medico organizzato dall’istituzione. Come correttamente rilevato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 124 della sentenza impugnata, quanto al contenuto di tale controllo, spetta al servizio medico dell’istituzione di appartenenza del funzionario decidere, in considerazione dello stato di salute del medesimo, il tipo di esame che risulti opportuno o indispensabile, potendo il giudice dell’Unione controllare solo l’esistenza di un errore manifesto. L’argomentazione del ricorrente, dal momento che non dimostra affatto che il Tribunale della funzione pubblica abbia erroneamente dichiarato l’assenza di errore manifesto, deve essere respinta.

    107    In quarto luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica non ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata non avendo tenuto conto, nell’esame, ai punti da 143 a 147 della sentenza impugnata, della questione se la commissione avesse illegittimamente raccomandato che fosse assoggettato ad un esame medico di revisione con cadenza biennale, del suo argomento secondo il quale la domanda di riesame dopo un periodo di due anni si pone in contraddizione con l’asserito carattere permanente dell’invalidità.

    108    A tal riguardo occorre ricordare, da una parte, che l’obbligo di motivare la sentenza impugnata che incombe al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 36 dello Statuto della Corte e dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I dello stesso Statuto, non impone a tale giudice di fornire un’esposizione che segua esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti articolati dalle parti della controversia. La motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo giurisdizionale (v. ordinanza Mioni/Commissione, cit. supra al punto 55, punto 34 e la giurisprudenza ivi menzionata). D’altra parte, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica, al punto 145 della sentenza impugnata, ha indicato che l’attività del funzionario dichiarato in stato di invalidità permanente totale è soltanto sospesa, essendo l’evoluzione della sua situazione in seno alle istituzioni subordinata alla persistenza delle condizioni che hanno giustificato tale invalidità. Il Tribunale della funzione pubblica, pertanto, non ha violato il proprio obbligo di motivare la sentenza impugnata al riguardo.

    109    In quinto luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto in quanto avrebbe considerato, ai punti 151 e 152 della sentenza impugnata, che la conoscenza da parte dell’APN del fatto che il parere della commissione di invalidità era stato adottato all’unanimità non costituiva una violazione dell’articolo 9, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto.

    110    Tale argomentazione deve essere respinta. Occorre infatti rilevare che l’articolo 9, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto prevede che i lavori della commissione siano segreti. Al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica poteva correttamente considerare, ai punti 151 e 152 della sentenza impugnata, che la segretezza dei lavori della commissione di invalidità si spiegava in ragione della natura, del contenuto e delle implicazioni di indole medica di tali lavori e che, pertanto, atteso che il fatto che il parere della commissione di invalidità era stato adottato all’unanimità non costituiva una circostanza di natura medica o tale da avere conseguenze mediche, la conoscenza di tale fatto da parte dell’APN non costituiva una violazione dell’articolo 9, terzo comma, dell’allegato II dello Statuto.

    111    Le censure relative al parere della commissione di invalidità devono pertanto essere respinte.

     Sulle censure relative alla comunicazione del medico designato dalla Commissione, al principio di sollecitudine e al principio di buona amministrazione nonché allo sviamento di potere e al principio del «neminem laedere»

    112    Il ricorrente fa valere che le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica di cui ai punti 156, 159 e 161 della sentenza impugnata sono viziate da snaturamento dei fatti e da un difetto di motivazione.

    113    In primo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia snaturato i fatti nel considerare, al punto 156 della sentenza impugnata, che egli aveva sollevato, per la prima volta in sede di udienza dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, la censura attinente al fatto che l’APN non gli avrebbe comunicato il nome di battesimo del medico da questa designato in seno alla commissione di invalidità, ma soltanto il suo cognome. Inoltre, dato che il difetto di identificazione del medico che rappresenta la Commissione in seno alla commissione di invalidità costituirebbe un motivo di ordine pubblico, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe dovuto respingerlo in quanto irricevibile.

    114    A tal riguardo, da una parte, occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica non ha snaturato i fatti affermando, al punto 156 della sentenza impugnata, che tale censura era stata sollevata la prima volta all’udienza del 22 maggio 2012. Infatti, non risulta affatto dai brani del ricorso e della replica in primo grado, indicati dal ricorrente, i quali riguardano l’esposizione dei fatti posti a fondamento della controversia, che tale censura era già stata sollevata nella fase scritta del procedimento in primo grado. D’altra parte, occorre rilevare che la censura in quesitone non è di ordine pubblico. L’argomentazione del ricorrente secondo la quale il rigetto di tale censura in quanto irricevibile da parte del Tribunale della funzione pubblica è viziato da un errore di diritto deve pertanto essere respinta.

    115    In secondo luogo, occorre respingere l’argomentazione del ricorrente secondo la quale il Tribunale della funzione pubblica avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione respingendo, al punto 159 della sentenza impugnata, il motivo attinente alla violazione dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione, limitandosi ad affermare che tale motivo si fondava sulle medesime censure che erano state precedentemente respinte. Al punto 158 della sentenza impugnata, infatti, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato le censure che, a suo avviso, rilevavano nel contesto del motivo del ricorrente attinente alla violazione dei principi di sollecitudine e di buona amministrazione. In tale punto, infatti, detto giudice ha affermato che il ricorrente aveva contestato alla Commissione, in particolare, di aver omesso di informarlo in ordine alle dimissioni del medico da lui designato in seno alla commissione di invalidità, vale a dire il dott. U., e che il ricorrente aveva sostenuto che la costituzione della commissione di invalidità fosse illegittima. In tale contesto, la considerazione del Tribunale della funzione pubblica, di cui al punto 159 della sentenza impugnata, secondo la quale tale motivo si fondava sulle medesime censure che erano state precedentemente respinte è sufficientemente comprensibile e chiara.

    116    Inoltre, il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel respingere in quanto irricevibile, ai sensi dell’articolo 35 del suo regolamento di procedura, il motivo attinente al fatto che l’amministrazione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere e avrebbe violato il principio del «neminem laedere» sulla base del rilievo che le sue affermazioni non erano comprovate. Tale argomentazione deve parimenti essere respinta. Occorre infatti rilevare che, al punto 161 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il motivo de quo in quanto irricevibile alla luce delle prescrizioni di cui all’articolo 35 del suo regolamento di procedura poiché le affermazioni del ricorrente non risultavano comprovate, atteso che dalle sue memorie non emergeva alcun elemento relativo a uno sviamento di potere o a una violazione del principio del «neminem laedere». Così facendo, il Tribunale della funzione pubblica non ha violato l’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura, secondo il quale l’atto introduttivo del giudizio deve contenere i motivi e gli argomenti di fatto e di diritto dedotti e secondo il quale, pertanto, perché un ricorso sia ricevibile occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, quantomeno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. sentenza Strobl/Commissione, cit. supra al punto 99, punto 81 e la giurisprudenza ivi richiamata).

    117    Conseguentemente, le censure relative alla comunicazione del medico designato dalla Commissione, al principio di sollecitudine e al principio di buona amministrazione nonché allo sviamento di potere e al principio del «neminem laedere» devono essere respinte.

     Sulla censura relativa alla domanda di risarcimento danni

    118    Il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica non ha sufficientemente motivato la conclusione secondo la quale non sarebbe stato tenuto a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni.

    119    A tal riguardo è sufficiente rilevare che il Tribunale della funzione pubblica ha indicato, ai punti da 165 a 167 della sentenza impugnata, in primo luogo, che, in caso di rinvio, è vincolato dai punti in diritto decisi dal Tribunale, in secondo luogo, che dalla sentenza Commissione/Marcuccio, citata supra al punto 9, risultava che la causa era stata rinviata dinanzi ad esso affinché si pronunciasse sui motivi di annullamento, ad eccezione del primo, sintetizzati al punto 57 della sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione, citata supra al punto 4, e, in terzo luogo, che il Tribunale ha statuito, nella sua sentenza Commissione/Marcuccio, citata supra al punto 9, quanto al risarcimento del danno morale. Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi motivato in modo comprensibile e chiaro la sua considerazione, esposta al punto 168 della sentenza impugnata, secondo cui era tenuto a pronunciarsi unicamente sui motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento e non a pronunciarsi nuovamente sulla domanda volta al risarcimento del danno morale, domanda che deve essere considerata come già definitivamente respinta dal Tribunale.

    120    Tale censura deve quindi respinta.

    121    L’impugnazione deve essere pertanto integralmente respinta.

     Sulle spese

    122    Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

    123    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    124    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente grado di giudizio.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    dichiara e statuisce:

    1)      L’impugnazione è respinta.

    2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

    Jaeger

    Dittrich

    Frimodt Nielsen

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 giugno 2014.

    Firme


    * Lingua processuale: l’italiano.

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