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Document 62012TO0207

ORDER OF THE GENERAL COURT (Appeal Chamber) 12 May 2014.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Appeal — Civil service — Officials — Act following a request to place a document on the file compiled for the purposes of examining the application for recognition of the accidental cause of an occurrence suffered by the appellant — Absence of act having adverse effect — Preparatory act — Informative measure — Article 94(a) of the Rules of Procedure of the Civil Service Tribunal — Appeal clearly inadmissible in part and clearly unfounded in part.
Case T‑207/12 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2014:304

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

12 maggio 2014 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Atto che fa seguito a una domanda di acquisizione di un documento al fascicolo costituito al fine di istruire la domanda di riconoscimento dell’origine infortunistica di un incidente subìto dal ricorrente – Insussistenza di atto lesivo – Atto preparatorio – Atto informativo – Articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Nella causa T‑207/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑3/11, non ancora pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser, J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta in primo grado

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. E. Martins Ribeiro e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede al Tribunale, in via principale, di annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 29 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑3/11, non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), di accogliere tutte le domande presentate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e di condannare la Commissione europea alle spese sostenute ai fini del procedimento d’impugnazione. Egli chiede peraltro, in via subordinata, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

 Contesto normativo

 Fascicoli personale e medico del funzionario

2        L’articolo 26 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:

a)      tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;

b)      le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.

(…)».

3        L’articolo 26 bis dello Statuto, nella versione applicabile alla controversia, prevede, poi, che «[o]gni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità adottate dalle istituzioni».

 Procedimento avviato con il deposito di una denuncia di infortunio

4        Il paragrafo 1 dell’articolo 73 dello Statuto dispone che, «[a]lle condizioni fissate da una regolamentazione adottata di comune accordo dalle istituzioni (…), il funzionario è coperto sin dal giorno della sua entrata in servizio contro (…) i rischi d’infortunio». Il paragrafo 2, lettera c), di tale articolo garantisce, in caso di invalidità permanente parziale, il versamento di una parte dell’indennità prevista per il caso di invalidità permanente totale.

5        Sulla base dell’articolo 73, paragrafo 1, dello Statuto, le istituzioni dell’Unione hanno adottato, il 13 dicembre 2005, la regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari dell’Unione (in prosieguo: la «regolamentazione di copertura»).

6        L’articolo 15, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura prevede che il funzionario vittima di un avvenimento che, a suo avviso, costituisce un «infortunio» deve depositare una «denuncia di infortunio» presso l’amministrazione dell’istituzione cui egli appartiene. Tale denuncia costituisce una domanda volta al «riconoscimento dell’origine infortunistica» dell’avvenimento di cui trattasi.

7        L’articolo 15, paragrafo 3, della regolamentazione di copertura consente all’amministrazione di effettuare «indagini» a seguito del deposito di tale domanda. L’articolo 17 della medesima regolamentazione precisa che essa può altresì disporre qualsiasi perizia medica necessaria.

8        Infine, dal combinato disposto degli articoli da 18 a 20 della regolamentazione di copertura risulta che, dopo aver istruito la suddetta domanda, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») notifica al funzionario o ai suoi aventi causa un «progetto» di «decision[e] relativ[a] al riconoscimento dell’origine infortunistica» dell’avvenimento denunciato. A seguito del consolidamento delle lesioni del funzionario, può inoltre essere notificato, se necessario, un progetto di decisione relativa «alla determinazione del grado di invalidità permanente». A decorrere dal ricevimento di ciascuno dei menzionati progetti di decisione, il funzionario o i suoi aventi causa dispongono di 60 giorni per chiedere il deferimento alla commissione medica. Se, alla scadenza di tale termine, non è stata proposta alcuna domanda di consultazione della commissione medica, l’APN adotta decisioni conformi ai progetti notificati.

 Fatti all’origine della controversia

9        I fatti all’origine della controversia sono stati esposti, ai punti da 12 a 22 dell’ordinanza impugnata, nei termini seguenti:

«12      Il 29 ottobre 2001, nel periodo in cui era assegnato alla delegazione della Commissione in Angola, il ricorrente, in occasione dell’apertura di lettere pervenute con valigia diplomatica, è venuto a contatto con una polvere bianca.

(…)

14      In data 3 dicembre 2002 il ricorrente ha presentato una domanda diretta ad ottenere che tale incidente fosse riconosciuto come infortunio ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto. L’amministrazione non ha risposto a questa domanda, né al reclamo proposto avverso il rigetto tacito di detta domanda. Con sentenza del 5 luglio 2005[, Marcuccio/Commissione (T‑9/04, Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑881)], il Tribunale (…) ha annullato, per difetto di motivazione, la decisione implicita della Commissione recante rigetto della domanda di riconoscimento di infortunio presentata il 3 dicembre 2002 (…).

15      Con lettera del 17 marzo 2009, a seguito di una nuova istruzione della domanda di riconoscimento di infortunio del 3 dicembre 2002, in esecuzione della citata sentenza Marcuccio/Commissione, i servizi dell’unità “Assicurazione malattia e infortuni” dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO) della Commissione (in prosieguo il “PMO 3”) hanno, da un lato, informato il ricorrente che il medico designato dalla Commissione aveva emesso parere favorevole al riconoscimento come infortunio (…) dell’incidente del 29 ottobre 2001 e, dall’altro, invitato il ricorrente a informare l’amministrazione del suo stato di salute con riferimento a detto infortunio.

16      Con fax del 19 febbraio 2010 il ricorrente ha inviato al capo del PMO 3 una nota, riguardante in particolare l’infortunio del 29 ottobre 2001, nella quale manifestava i suoi dubbi sulla natura della polvere con cui era stato messo in contatto e chiedeva al destinatario della sua nota di “far prendere le opportune disposizioni affinché quanto da [lui] affermato in [quel] paragrafo della [nota fosse] portato a conoscenza di coloro i quali [erano] incaricati di istruire il fascicolo inerente l’infortunio” (in prosieguo: la “nota del 19 febbraio 2010”).

17      In data 4 marzo 2010, il capo del PMO 3 ha accusato ricevuta della nota del 19 febbraio 2010 e ha indicato al ricorrente che una copia di questa nota era stata trasmessa al medico designato dalla Commissione nell’ambito del procedimento diretto a stabilire il suo grado di invalidità, una volta consolidate le lesioni dovute all’infortunio del 29 ottobre 2001. In data 12 marzo 2010 il ricorrente ha ricevuto la summenzionata risposta del 4 marzo 2010.

18      Mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 15 marzo 2010 il ricorrente ha chiesto alla Commissione che: “a) la nota datata 19 febbraio 2010 [fosse] acquisita al fascicolo inerente l’infortunio [del 29 ottobre 2001], nonché di ciò [gli fosse] data conferma per iscritto; ovvero, in caso contrario, e mediante l’invio a [lui] medesimo di comunicazione scritta all’indirizzo che figura[va] sul verso della [lettera] b) [egli fosse] informato del fatto che la nota datata 19 febbraio [2010] non [era] stata acquisita al fascicolo inerente l’infortunio [del 29 ottobre 2001], ed al contempo [gliene fossero] indicate le pretese ragioni (...) nonché ogni altra informazione in [quel] contesto” (in prosieguo: la “domanda del 15 marzo 2010”).

19      L’amministrazione non ha risposto alla domanda del 15 marzo 2010.

20      Il 5 agosto 2010 il ricorrente ha proposto un “reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2” dello Statuto avverso la decisione implicita di rigetto che si sarebbe formata a seguito della mancata risposta alla domanda del 15 marzo 2010 (in prosieguo: la “nota del 5 agosto 2010”).

21      Il 17 agosto 2010 l’[APN] ha adottato, in base agli articoli 18 e 20 della regolamentazione di copertura, un progetto di decisione che stabiliva il grado di invalidità del ricorrente in seguito all’infortunio del 29 ottobre 2001 al tasso del 3,5% e gli indicava che gli sarebbe stata pertanto versata la somma di EUR 16 249,42.

22      Con nota del 24 agosto 2010, la Commissione, facendo seguito alla nota del 5 agosto 2010, ha indicato al ricorrente che essa riteneva che la domanda del 15 marzo 2010 fosse volta a sollecitare una decisione che doveva essere presa dall’autorità abilitata nell’ambito della procedura di cui all’articolo 73 dello Statuto e che, tenuto conto del fatto che gli atti di questa procedura precedenti la decisione finale erano atti preparatori che non potevano costituire oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto, la sua nota del 5 agosto 2010 non aveva potuto essere registrata come un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, ed era stata trasmessa per competenza al PMO 3 (in prosieguo: la “nota del 24 agosto 2010”). La Commissione aggiungeva tuttavia che, poiché nel frattempo gli era stato trasmesso il progetto di decisione del 17 agosto 2010, che rispondeva alla domanda del 15 marzo 2010 e alla nota del 5 agosto 2010, a quest’ultima non sarebbe stato più dato seguito».

 Procedimento di primo grado e ordinanza impugnata

10      In data 11 gennaio 2011 il ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, iscritto a ruolo con il numero F‑3/11.

11      Il ricorrente ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di:

–        annullare la decisione di rigetto della domanda del 15 marzo 2010;

–        annullare, per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto della nota del 5 agosto 2010;

–        annullare, per quanto necessario, la nota del 24 agosto 2010;

–        condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 1 000 a titolo di risarcimento del danno;

–        condannare la Commissione alle spese.

12      La Commissione ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

–        condannare il ricorrente alle spese.

13      Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso sottopostogli per manifesta irricevibilità (punto 1 del dispositivo), ha condannato il ricorrente alle spese (punto 2 del dispositivo) e ha posto a suo carico la somma di EUR 2 000 a titolo dell’articolo 94 del proprio regolamento di procedura (punto 3 del dispositivo).

14      In primo luogo, dopo aver citato, al punto 18 dell’ordinanza impugnata, la domanda del 15 marzo 2010 – dalla quale emergeva, in particolare, la richiesta di acquisizione della nota del 19 febbraio 2010 al «fascicolo inerente l’infortunio» del 29 ottobre 2001 – il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che, al fine di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità dinanzi ad esso dedotta e vertente sulla circostanza che gli atti che era chiamato a valutare non costituivano atti lesivi, era necessario precisare la portata delle nozioni di «fascicolo inerente all’infortunio» e di misure «proprie della buona gestione» di un simile fascicolo (punto 30 dell’ordinanza impugnata).

15      Per quanto riguarda la nozione di «fascicolo inerente l’infortunio», richiamata dal ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato che tale fascicolo era distinto dal «fascicolo personale» del funzionario previsto all’articolo 26 dello Statuto nonché dal «fascicolo medico» di cui all’articolo 26 bis dello Statuto (punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata). A tale riguardo, esso ha sottolineato che la costituzione di un simile fascicolo non era espressamente prevista da alcuna disposizione e si inseriva nell’ambito di un «procedimento speciale, di carattere prettamente medico». Si trattava, secondo il Tribunale della funzione pubblica, del procedimento avviato con il deposito di una «denuncia di infortunio» e finalizzato, eventualmente previa effettuazione di un’indagine e di una perizia medica, all’«adozione di un progetto di decisione che statuisca sulla domanda di riconoscimento dell’infortunio presentata dal funzionario» (punti da 33 a 35 dell’ordinanza impugnata).

16      Quanto alla nozione di misure «proprie della buona gestione» del «fascicolo inerente l’infortunio», il Tribunale ha proceduto a un esame in due fasi.

17      Anzitutto, esso ha illustrato la giurisprudenza relativa agli atti preparatori. Da un lato, ha indicato che «soltanto i provvedimenti che produc[eva]no effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica, [potevano] costituire oggetto di un ricorso di annullamento», e che pertanto, «in presenza di atti o decisioni elaborati in più fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, costitui[va]no atti impugnabili solo quelli che stabili[va]no definitivamente la posizione dell’istituzione al termine di tale procedimento, e non gli atti intermedi intesi alla preparazione della decisione finale [sentenza del Tribunale (…) del 15 giugno 1994, Pérez Jiménez/Commissione, T‑6/93 (Racc. PI pagg. I‑A‑155 e II‑497), punto 34 e giurisprudenza ivi citata]» (punto 37 dell’ordinanza impugnata). Dall’altro lato, ha sottolineato che, «[a]nche se talune misure preparatorie [erano] tali da ledere il funzionario in quanto po[teva]no influenzare il contenuto di un atto impugnabile successivo, esse [dovevano] essere contestate nell’ambito del ricorso contro quest’ultimo atto [sentenza della Corte dell’11 luglio 1968, Van Eick/Commissione, 35/67 (Racc. pag. 481)]» (punto 38 dell’ordinanza impugnata).

18      Successivamente, il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che spettava all’APN assicurare il «corretto svolgimento del procedimento medico» avviato con il deposito di una «denuncia di infortunio» e garantire «una gestione efficace e competente del “fascicolo inerente all’infortunio”, adottando ogni atto o provvedimento adeguato» ai fini dell’adozione di una decisione sulla base dell’articolo 18 della regolamentazione di copertura. Esso ha precisato che dall’insieme delle disposizioni di tale regolamentazione emergeva che, nell’ambito dell’esercizio, da parte di detta autorità, del suo «potere di organizzazione e di istruzione di detto fascicolo», quest’ultima poteva eventualmente inserirvi, su domanda del funzionario che aveva depositato la denuncia di infortunio, qualsiasi «documento contenente un’informazione che lo riguarda[va]». Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che «la domanda di [un] funzionario volta ad ottenere che un [simile] documento (…) sia inserito nel “fascicolo inerente all’infortunio” [avesse natura di] domanda interna al procedimento medico» avviato con il deposito di una «denuncia di infortunio» e non potesse quindi, in quanto tale, «essere considerata come una domanda [che invita l’APN a prendere una decisione] ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto» (punto 39 dell’ordinanza impugnata). Ne ha poi dedotto, in sostanza, che «anche supponendo che nella fattispecie i servizi della Commissione abbiano implicitamente deciso di [respingere una domanda interna al procedimento di cui trattasi, quale la domanda del 15 marzo 2010]», un simile rigetto non costituiva un atto lesivo e non poteva neppure «costituire un atto impugnabile con reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto e, successivamente, con (…) ricorso ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto» (punto 40 dell’ordinanza impugnata). Sulla base di tali considerazioni, esso ha dichiarato, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, che le conclusioni dirette all’annullamento del rigetto della domanda del 15 marzo 2010 e del rigetto implicito della nota del 5 agosto 2010 dovevano, ad ogni modo, essere respinte per manifesta irricevibilità.

19      In secondo luogo, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di annullamento della nota del 24 agosto 2010, «che è meramente informativa e non costituisce una decisione esplicita di rigetto della nota del 5 agosto 2010». Esso ha precisato che «[i]n ogni caso il ricorrente non [aveva] proposto reclamo contro tale nota».

20      In terzo luogo, al punto 51 dell’ordinanza impugnata, dopo aver respinto la domanda risarcitoria ed essersi pronunciato sulle spese, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che il ricorrente dovesse essere condannato al pagamento di una somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94 del suo regolamento di procedura, «tenuto conto del carattere manifestamente ingiustificato del ricorso». A tale riguardo, ha sottolineato che, in passato, «il ricorrente aveva optato [più volte] per la via contenziosa senza alcuna valida giustificazione» e ha indicato che il ricorso sottopostogli «s’inscrive[va] nella stessa linea di condotta», dato che, «con lettera del 17 agosto 2010 della Commissione, il ricorrente era stato informato di un progetto di decisione dell’APN che soddisfaceva la sua domanda di riconoscimento dell’infortunio del 29 ottobre 2001, e che inoltre, nella nota del 24 agosto 2010, la Commissione gli aveva spiegato perché la domanda del 15 marzo 2010 non potesse costituire oggetto di reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

21      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale in data 11 maggio 2012, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.

22      Egli ha chiesto, in via principale, che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        accogliere tutte le domande presentate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;

–        condannare la Commissione alle spese sostenute per il procedimento di impugnazione.

23      In subordine, egli ha chiesto di rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

24      Il 20 luglio 2012 la Commissione ha depositato la propria comparsa di risposta, nella quale ha chiesto al Tribunale di:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare il ricorrente alle spese relative al procedimento di impugnazione.

25      Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2012, il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato a depositare una memoria di replica, conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

26      Con decisione del 20 agosto 2012, tale domanda è stata respinta.

27      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 1° ottobre 2012, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

28      Con decisione del 9 ottobre 2013, la causa è stata assegnata alla Sezione delle impugnazioni, nella sua nuova composizione, e attribuita ad un nuovo giudice relatore.

 In diritto

29      Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto lo svolgimento di un’udienza (v. ordinanza del Tribunale del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP pagg. I‑B‑1‑49 e II‑B‑1‑355, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

30      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire con ordinanza motivata sull’impugnazione.

31      A sostegno di quest’ultima, il ricorrente ha dedotto, formalmente, due motivi. Il primo motivo è diretto contro il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, con il quale il Tribunale della funzione pubblica ha respinto per manifesta irricevibilità il ricorso dinanzi ad esso proposto. Lo stesso motivo deve peraltro condurre, secondo il ricorrente, all’annullamento del punto 2 di detto dispositivo, che definisce la questione delle spese. Il secondo motivo è invece diretto contro il punto 3 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, con il quale il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

 Sul primo motivo

32      Nella sua impugnazione, il ricorrente qualifica il suo primo motivo come vertente su un «[d]ifetto assoluto di motivazione». Tuttavia, il Tribunale rileva che, nell’ambito di questo primo motivo, vengono esposte censure di varia natura. Possono quindi essere identificate quattro parti distinte. Così, il ricorrente, in primo luogo, lamenta un errore nell’interpretazione degli articoli 26 e 26 bis dello Statuto, errore dal quale sarebbe derivata una qualificazione giuridica errata del rigetto asseritamente opposto alla domanda del 15 marzo 2010; in secondo luogo, sostiene che la Commissione è incorsa in un errore di qualificazione giuridica della nota del 24 agosto 2010; in terzo luogo, deduce che l’ordinanza impugnata è viziata da insufficienza di motivazione e da snaturamento dei fatti; in quarto luogo, contesta le affermazioni che compaiono alla seconda frase del punto 46 dell’ordinanza impugnata.

 Sulla prima parte, vertente su un errore nell’interpretazione degli articoli 26 e 26 bis dello Statuto e su una qualificazione giuridica errata del rigetto asseritamente opposto alla domanda del 15 marzo 2010

33      Dopo aver citato, al punto 18 dell’ordinanza impugnata, la domanda del 15 marzo 2010, dalla quale emergeva, in sostanza, la richiesta che la nota del 19 febbraio 2010 fosse acquisita al «fascicolo inerente l’infortunio» che si sarebbe verificato il 29 ottobre 2001 e che, in difetto, il ricorrente fosse informato del diniego di acquisizione di tale nota, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato, sostanzialmente, ai punti da 31 a 35 della sua ordinanza che il «fascicolo inerente all’infortunio» esisteva solamente nell’ambito del procedimento avviato con una «denuncia di infortunio» ed era quindi distinto dal «fascicolo personale» del funzionario previsto all’articolo 26 dello Statuto nonché dal «fascicolo medico» di cui all’articolo 26 bis dello Statuto.

34      Come emerge, poi, dai punti da 37 a 40 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha da ciò dedotto che la domanda del 15 marzo 2010 era intesa all’adozione di una misura meramente «interna» al procedimento avviato con il deposito, il 3 dicembre 2002, di una «denuncia di infortunio». Orbene, a suo giudizio, anche supponendo che la domanda del 15 marzo 2010 sia stata respinta, un rigetto siffatto si inseriva in tale procedimento senza costituirne la conclusione, e non aveva quindi natura di atto lesivo.

35      Nella sua impugnazione, il ricorrente deduce, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto ritenendo che il «fascicolo inerente l’infortunio» fosse distinto dal «fascicolo personale» di cui all’articolo 26 dello Statuto e dal «fascicolo medico» di cui all’articolo 26 bis dello Statuto. Egli sembra suggerire, in tal modo, che la domanda del 15 marzo 2010 mirava implicitamente all’inserimento della nota del 19 febbraio 2010 in due fascicoli formalmente istituiti dallo Statuto, ossia il «fascicolo personale» e il «fascicolo medico». Se ne deve dunque dedurre che egli ritiene, peraltro, che il rigetto asseritamente opposto a tale domanda costituisca un atto scindibile dal procedimento amministrativo avviato con la denuncia di infortunio depositata il 3 dicembre 2002 e non possa pertanto, contrariamente a quanto statuito in primo grado, essere qualificato come atto non lesivo.

36      Tale argomentazione è manifestamente infondata.

37      In primo luogo, come emerge dall’articolo 26 dello Statuto, il «fascicolo personale» di un funzionario è destinato a raccogliere tutti i documenti che possano incidere sulla sua situazione amministrativa e sulla sua carriera (sentenza della Corte del 7 ottobre 1987, Strack/Commissione, 140/86, Racc. pag. 3939, punto 8, e sentenza del Tribunale del 6 marzo 2001, Ojha/Commissione, T‑77/99, Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑293, punto 57).

38      Peraltro, il «fascicolo medico» menzionato all’articolo 26 bis dello Statuto è finalizzato a contenere accertamenti definitivi, compiuti da terzi abilitati, sullo stato di salute del funzionario. Esso non è invece, in ogni caso, destinato a raccogliere le valutazioni soggettive del funzionario – riguardino esse il suo stato di salute o avvenimenti che possano avere influito sul medesimo – fino a che un terzo abilitato non si sia pronunciato sulla loro fondatezza.

39      Tra i documenti destinati a far parte di tale fascicolo rientrano gli accertamenti sanitari compiuti da medici o periti, accertamenti che, per loro stessa natura, hanno senza dubbio indole esclusivamente medica (sentenza Strack/Commissione, punto 37 supra, punto 13 e sentenza del Tribunale del 12 luglio 1990, Vidrányi/Commissione, T‑154/89, Racc. pag. II‑445, punti 26 e 29), ma anche, ad esempio, gli accertamenti di fatto correlati a un avvenimento che, secondo il funzionario, è all’origine di un infortunio o di una malattia professionale ai sensi della regolamentazione di copertura. Simili accertamenti di fatto possono del resto incidere, talora, anche sulla situazione amministrativa del funzionario e, in tal caso, possono essere a loro volta acquisiti al fascicolo personale dell’interessato, ove a ciò non osti la protezione del segreto medico (v., in tal senso e per analogia, sentenza Strack/Commissione, punto 37 supra, punto 13, e sentenza Vidrányi/Commissione, cit., punto 33).

40      Infine, come rilevato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 33 dell’ordinanza impugnata, né lo Statuto né la regolamentazione di copertura prevedono, formalmente, la costituzione di un «fascicolo» nel caso in cui un funzionario abbia depositato, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, di detta regolamentazione, una «denuncia di infortunio». Tuttavia, come emerge altresì dal punto 39 dell’ordinanza impugnata, è evidente che il deposito di una simile denuncia impone, in pratica, all’APN di costituire materialmente un fascicolo ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 18 della suddetta regolamentazione, di una «decision[e] relativ[a] al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento» e di una «decision[e] correlat[a] relativ[a] alla determinazione del grado di invalidità permanente». Tuttavia, tale fascicolo viene creato esclusivamente ai fini del procedimento che conduce all’adozione di tali decisioni.

41      Tra i documenti che compongono il fascicolo costituito a seguito del deposito di una «denuncia di infortunio» possono rientrare, oltre alla denuncia di infortunio medesima, le osservazioni del funzionario attinenti, come la nota del 19 febbraio 2010, alle circostanze in cui si è verificato un evento da lui qualificato come infortunio ai sensi della regolamentazione di copertura. Tuttavia, osservazioni del genere non incidono, di per loro, né sulla situazione amministrativa né sulla carriera dell’interessato. Inoltre, esse non costituiscono accertamenti sul suo stato di salute compiuti da terzi abilitati. Pertanto, contrariamente a quanto il ricorrente presuppone, esse non sono, per loro natura, destinate ad essere inserite nel «fascicolo personale» o nel «fascicolo medico».

42      Peraltro, nel momento in cui il ricorrente ha chiesto l’acquisizione della nota del 19 febbraio 2010 al «fascicolo inerente l’infortunio», il procedimento avviato dalla «denuncia di infortunio» del 3 dicembre 2002 era in corso, ragion per cui non poteva ritenersi che un documento quale la nota in parola riguardasse fatti sui quali un terzo abilitato si era definitivamente pronunciato. Anche considerando le circostanze della fattispecie, un documento quale la suddetta nota non era dunque destinato ad essere inserito nel «fascicolo medico».

43      Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso errori di interpretazione dello Statuto e della regolamentazione di copertura nel dichiarare che il fascicolo nel quale il ricorrente aveva chiesto di inserire la nota del 19 febbraio 2010 non era né il «fascicolo personale» né il «fascicolo medico», ma unicamente quello costituito ai fini dell’istruzione della domanda di riconoscimento dell’origine infortunistica dell’avvenimento verificatosi il 29 ottobre 2001.

44      In secondo luogo, dagli stessi termini dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto emerge che quando un funzionario invita l’APN ad adottare una decisione nei suoi confronti, l’atto che fa seguito a tale domanda non può essere oggetto di reclamo e, successivamente, di ricorso giurisdizionale se non arreca pregiudizio.

45      Peraltro, secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto i soli provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori tali da ledere direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in modo grave la sua situazione giuridica (v. sentenza del Tribunale del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑236/02, non pubblicata nella Raccolta, punto 125 e giurisprudenza ivi citata).

46      Infine, dalla giurisprudenza citata dal Tribunale della funzione pubblica e richiamata al precedente punto 17 risulta che gli atti che si inseriscono in un procedimento senza costituirne la conclusione hanno natura preparatoria. A tale titolo, non dispongono di efficacia giuridica obbligatoria e non arrecano quindi pregiudizio (v. altresì, in tal senso, sentenza Marcuccio/Commissione, punto 45 supra, punto 126 e giurisprudenza ivi citata).

47      Di conseguenza, se, richiamandosi all’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, un funzionario invita l’APN a adottare una misura avente natura di atto preparatorio, privo, per propria natura, di efficacia giuridica obbligatoria, la risposta o la mancata risposta data a tale domanda dall’APN non può produrre effetti giuridici obbligatori, ossia arrecare pregiudizio.

48      Nella fattispecie, chiedendo, il 15 marzo 2010, che la nota del 19 febbraio 2010 fosse acquisita al fascicolo costituito, dall’APN, per istruire la domanda di riconoscimento dell’origine infortunistica dell’avvenimento verificatosi il 29 ottobre 2001, il ricorrente ha richiesto una misura di gestione precedente all’adozione, sulla base dell’articolo 18 della regolamentazione di copertura, di una «decision[e] relativ[a] al riconoscimento dell’origine infortunistica» di tale avvenimento e di una decisione relativa alla «determinazione del grado di invalidità permanente». Egli ha pertanto, con ogni evidenza, richiesto l’adozione di un atto preparatorio rispetto a simili decisioni. Di conseguenza, l’atto, esplicito o implicito, che ha fatto seguito a una richiesta siffatta non poteva arrecargli pregiudizio.

49      Il Tribunale della funzione pubblica non ha dunque commesso errori di qualificazione giuridica nel dichiarare, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che, anche supponendo che la domanda del 15 marzo 2010 sia stata respinta, un tale rigetto non costituiva un atto lesivo.

50      Del resto, nessuno degli altri argomenti addotti nell’impugnazione può condurre a inficiare tale conclusione.

51      In primo luogo, il ricorrente sostiene che il riferimento, fatto al punto 30 dell’ordinanza impugnata, alla nozione di «atto o misura “proprio della buona gestione”» di un fascicolo costituito ai fini dell’adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento «è chiaramente oscuro (...), non foss’altro perché una tale nozione non è per nulla definita nel corpo dell’[o]rdinanza impugnata, neanche di sfuggita». A causa, in particolare, della mancanza di una simile definizione, egli considera immotivata l’affermazione, espressa al punto 44 dell’ordinanza impugnata, secondo cui domande come quella da lui proposta il 15 marzo 2010 compromettono irrimediabilmente «la buona gestione dello speciale procedimento medico di riconoscimento di infortunio e di fissazione del grado di invalidità conseguente, nonché la sua efficacia».

52      Tali argomenti sono, tuttavia, manifestamente infondati.

53      Da un lato, come emerge dal precedente punto 18, deve ritenersi che il Tribunale della funzione pubblica abbia definito, al punto 39 dell’ordinanza impugnata, le misure «propri[e] della buona gestione» del fascicolo di cui trattasi come atti destinati a garantire «una gestione efficace e competente del “fascicolo inerente all’infortunio”».

54      Dall’altro, al punto 44 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato che «(...) se (...) ogni funzionario che desiderasse veder inserito nel suo fascicolo di infortunio un documento personale da lui trasmesso all’amministrazione potesse, prima ancora della decisione provvisoria dell’autorità medica in merito al riconoscimento dell’infortunio e poi in merito al consolidamento delle lesioni, contestare l’eventuale diniego di acquisizione del documento attraverso un’azione in giudizio dinanzi al Tribunale [della funzione pubblica], la buona gestione dello speciale procedimento medico di riconoscimento di infortunio e di fissazione del grado di invalidità conseguente, nonché la sua efficacia, sarebbero irrimediabilmente compromesse, sia rispetto all’interesse del funzionario stesso al tempestivo esame della sua domanda di acquisizione del documento, sia rispetto all’interesse ad una buona amministrazione in generale».

55      Orbene, da tale punto, letto unitamente ai punti da 37 a 39 dell’ordinanza impugnata, emerge che il Tribunale della funzione pubblica si è limitato a precisare che, se una misura interna a un procedimento, quale il diniego di inserire un documento nel fascicolo costituito ai fini dell’adozione di una decisione relativa al riconoscimento dell’origine infortunistica di un avvenimento, potesse essere oggetto di ricorso prima del termine del medesimo procedimento, la buona gestione di quest’ultimo sarebbe compromessa. Esso ha quindi illustrato le considerazioni sottese, a suo parere, alla giurisprudenza secondo cui gli atti preparatori non possono costituire oggetto di ricorsi giurisdizionali.

56      In secondo luogo, alla seconda frase del punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato che il procedimento avviato con il deposito di una denuncia di infortunio «non [aveva] (...) natura amministrativa e, in ogni caso, non costitui[va] un procedimento amministrativo che po[tesse] incidere sulla posizione amministrativa del funzionario».

57      Il ricorrente censura la qualificazione giuridica, in tal modo fornita, del procedimento avviato con il deposito di una denuncia di infortunio. Più precisamente, egli ritiene che il Tribunale della funzione pubblica abbia erroneamente considerato che tale procedimento non aveva natura amministrativa.

58      Tuttavia, dal contenuto complessivo dell’ordinanza impugnata emerge che, con le considerazioni espresse alla seconda frase del punto 34 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha solamente voluto precisare che il procedimento di cui trattasi era volto a raccogliere informazioni di carattere medico ai fini dell’adozione di una «decision[e] relativ[a] al riconoscimento dell’origine infortunistica» dell’avvenimento denunciato dal ricorrente e non poteva essere considerata, prima della sua conclusione, dotata di incidenza sulla situazione amministrativa o sulla carriera del medesimo.

59      In terzo luogo, al punto 43 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che, «(...) alla luce [delle] informazioni e spiegazioni chiare e dettagliate fornite in tempo utile dalla Commissione, il ricorrente non poteva ignorare, (...) prima ancora dell’adozione del progetto di decisione ai sensi dell’articolo 18 della regolamentazione di copertura, che avrebbe dovuto far valere il suo eventuale interesse all’acquisizione della nota del 19 febbraio 2010 al fascicolo dell’infortunio esclusivamente nell’ambito del suo diritto di chiedere il deferimento alla commissione medica (...) e, tramite il proprio medico di fiducia, indicare precisamente al medico designato dall’istituzione “le questioni mediche contestate” in conformità allo stesso articolo 20, paragrafo 2».

60      Il ricorrente contesta la logicità delle asserzioni di cui al punto 43 dell’ordinanza impugnata. A sostegno di tale contestazione, egli, da un lato, fa valere di non aver mai saputo se la nota del 19 febbraio 2010 fosse effettivamente stata acquisita al fascicolo costituito dall’autorità amministrativa per istruire la domanda di riconoscimento dell’origine infortunistica dell’avvenimento verificatosi il 29 ottobre 2001. Dall’altro, afferma che la questione relativa all’avvenuta acquisizione al fascicolo non riveste natura di «questione di carattere medico».

61      Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al punto 43 dell’ordinanza impugnata il Tribunale della funzione pubblica non dichiara che il ricorrente era stato informato del fatto che l’APN avrebbe rifiutato di acquisire al fascicolo di cui trattasi la nota del 19 febbraio 2010. Inoltre, esso non qualifica il diniego di acquisizione al fascicolo di tale nota come «questione di carattere medico». Esso si limita ad esporre l’iter che, a suo avviso, il ricorrente avrebbe dovuto seguire per contestare efficacemente le considerazioni poste alla base di tale asserito diniego: secondo il Tribunale della funzione pubblica, era necessario che il ricorrente attendesse l’adozione, conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, della regolamentazione di copertura, di un progetto di decisione conclusiva del procedimento speciale avviato dalla «denuncia di infortunio», per poi domandare il deferimento alla commissione medica previsto all’articolo 20, paragrafo 2, di detta regolamentazione, precisando nel contempo, tramite il medico che lo rappresentava, le «questioni mediche contestate».

62      In quarto luogo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che, rifiutandosi di informarlo del rigetto asseritamente opposto alla sua domanda di acquisizione della nota del 19 febbraio 2010 al fascicolo di cui trattasi, l’APN ha violato il suo diritto di accesso ai documenti che lo riguardano. Orbene, tale illegittimità avvalorerebbe la natura di atto lesivo di un simile rifiuto.

63      Tale argomento è, ad ogni modo, manifestamente infondato. A tale riguardo, è sufficiente rilevare che, poiché l’eventuale rigetto della sua domanda di versamento della nota del 19 febbraio 2010 non costituiva un atto lesivo (v. punto 48 supra), non risultava, a maggior ragione, lesiva la mancanza di informazioni in merito a questo eventuale rigetto.

 Sulla seconda parte, vertente su un’errata qualificazione giuridica della nota del 24 agosto 2010

64      Secondo costante giurisprudenza, un atto meramente informativo non arreca pregiudizio (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale del 9 ottobre 2012, Région Poitou-Charentes/Commissione, T‑31/12, non pubblicata nella Raccolta, punto 33, e del 24 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑442/11, non pubblicata nella Raccolta, punti da 60 a 64).

65      Il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto, alla prima frase del punto 46 dell’ordinanza impugnata, che la nota del 24 agosto 2010 non arrecasse pregiudizio, in quanto era «meramente informativa e non costitui[va] una decisione esplicita di rigetto della nota del 5 agosto 2010».

66      Il ricorrente sostiene, al contrario, che tale nota costituisce una decisione di rigetto della nota del 5 agosto 2010. In tale nota, infatti, la Commissione lo avrebbe informato della circostanza che «la sua nota del 5 agosto non [era] stata registrata come un reclamo». Orbene, a suo avviso, il fatto di comunicare che una nota non è stata registrata come reclamo costituisce una maniera di respingere detta nota.

67      Tuttavia, al punto 22 dell’ordinanza impugnata, si precisa che la Commissione ha indicato, in sostanza, nella nota del 24 agosto 2010, che, «tenuto conto del fatto che gli atti di questa procedura precedenti la decisione finale erano atti preparatori (...), la sua nota del 5 agosto 2010 non aveva potuto essere registrata come un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto».

68      Orbene, da un lato, da tale descrizione compiuta dal Tribunale della funzione pubblica, che non è stata censurata per travisamento, emerge che, nella nota di cui trattasi, la Commissione si è limitata a comunicare al ricorrente che la nota del 5 agosto 2010 non era stata registrata come reclamo.

69      Dall’altro, così procedendo, la Commissione non ha erroneamente omesso di registrare un reclamo conforme ai requisiti di cui all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Infatti, la nota del 5 agosto 2010 costituiva il rigetto asseritamente opposto alla domanda del 15 marzo 2010. Orbene, come si è affermato al precedente punto 49, un simile rigetto non arrecava pregiudizio e non poteva quindi formare oggetto di reclamo.

70      Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso errori di qualificazione giuridica nel dichiarare, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, che la nota del 24 agosto 2010 era informativa e non arrecava quindi pregiudizio al ricorrente.

71      La seconda parte deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata.

 Sulla terza parte, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione e su uno snaturamento dei fatti

72      Il ricorrente sottolinea, anzitutto, che la domanda del 15 marzo 2010 comprendeva due parti. Da un lato, egli aveva chiesto ai servizi della Commissione di acquisire «la nota datata 19 febbraio 2010 (...) al fascicolo (...) inerente l’infortunio [di cui riteneva di essere stato vittima il 29 ottobre 2001]» e di confermargli l’accoglimento di tale domanda (in prosieguo: la «prima parte della domanda»). Dall’altro, egli aveva intimato ai medesimi servizi di informarlo in caso di rigetto della suddetta domanda e di comunicargliene le ragioni «nonché ogni altra informazione in questo contesto» (in prosieguo: la «seconda parte della domanda»).

73      Egli deduce, poi, due censure.

74      In primo luogo, egli sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha omesso di statuire sulle conclusioni a fini di annullamento dirette contro il rigetto della seconda parte della domanda. Orbene, da una simile omissione deriverebbe l’insufficienza di motivazione dell’ordinanza impugnata.

75      In secondo luogo, egli asserisce che il Tribunale della funzione pubblica non ha menzionato, nell’ordinanza impugnata, la seconda parte della domanda del 15 marzo 2010. Orbene, tale circostanza rivelerebbe uno snaturamento dei fatti, snaturamento che costituirebbe la causa diretta di un’omessa statuizione.

76      Tutte le suddette censure risultano manifestamente infondate.

77      In primo luogo, infatti, il Tribunale della funzione pubblica ha richiamato, al punto 18 dell’ordinanza impugnata, il contenuto della domanda del 15 marzo 2010 e, in tale occasione, ha menzionato la seconda parte di tale domanda. La descrizione che ne ha dato è del resto identica a quella fornita nell’impugnazione dal ricorrente. Quest’ultimo – che non precisa, d’altronde, i profili di incompletezza della descrizione resa al punto 18 dell’ordinanza impugnata – non può dunque trarre pretesto dal fatto che l’ordinanza impugnata non rinvierebbe alla seconda parte della domanda del 15 marzo 2010 per sostenere che il Tribunale della funzione pubblica ha snaturato i fatti espostigli.

78      In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto dichiarato, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che, anche supponendo che nella fattispecie i servizi della Commissione abbiano implicitamente negato l’acquisizione della nota del 19 febbraio 2010 al «fascicolo dell’infortunio», tale diniego non costituiva un atto lesivo. Esso ha poi respinto, al punto 45, per manifesta irricevibilità le conclusioni dirette all’annullamento del rigetto asseritamente opposto all’intera domanda del 15 marzo 2010. In tal modo, esso si è pronunciato non solo sulle conclusioni dirette contro l’eventuale rigetto della prima parte di tale domanda, ma anche su quelle riguardanti il rigetto che si pretende sia stato opposto alla seconda parte della medesima. Implicitamente ma necessariamente, esso ha considerato che la ricevibilità di queste ultime conclusioni dipendeva da quella delle conclusioni dirette contro l’affermato rigetto della prima parte della domanda.

79      Orbene, una simile motivazione implicita, ammessa in linea di principio dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, Racc. pag. I‑5853, punto 64 e giurisprudenza ivi citata), era, nella fattispecie, sufficiente per permettere al ricorrente di comprendere il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica e per consentire al Tribunale di disporre degli elementi necessari per l’esercizio del proprio sindacato.

80      Del resto, essa non fa emergere un ragionamento incoerente. Infatti, come illustrato al precedente punto 63, poiché il Tribunale della funzione pubblica aveva considerato che un rigetto della prima parte della domanda del 15 marzo 2010 non arrecava pregiudizio, ne doveva necessariamente dedurre che la mancanza di informazioni fornite al ricorrente in merito a tale rigetto non aveva, a maggior ragione, natura di atto lesivo.

81      Il ricorrente non può quindi, in ogni caso, fondatamente sostenere che l’ordinanza impugnata è viziata da un’omessa statuizione, rivelatrice di un’insufficienza di motivazione.

 Sulla quarta parte, vertente su vizi riferiti alla seconda frase del punto 46 dell’ordinanza impugnata

82      Come si è affermato al precedente punto 13, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver dichiarato, alla prima frase del punto 46 dell’ordinanza impugnata, che la nota del 24 agosto 2010 era «meramente informativa», ha precisato, all’ultima frase del medesimo punto, che «[i]n ogni caso il ricorrente non [aveva] proposto reclamo contro tale nota».

83      Per contestare la fondatezza di tale affermazione, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che essa rivela l’erroneità della qualificazione giuridica attribuita, a suo parere, dal Tribunale della funzione pubblica alla nota del 5 agosto 2010 e alla nota del 24 agosto 2010. Egli deduce, infatti, che la nota del 5 agosto 2010 costituisce un reclamo e che la nota del 24 agosto 2010 costituisce una decisione di rigetto di tale reclamo. Orbene, a suo avviso, una simile decisione di rigetto non può costituire essa stessa oggetto di reclamo.

84      In secondo luogo, il ricorrente fa valere che l’affermazione di cui trattasi rivela un errore di diritto. Infatti, egli asserisce che, secondo costante giurisprudenza, «nell’ambito di una procedura complessa, quale chiaramente si qualifica quella di specie, l’interessato non è tenuto a proporre reclamo avverso ogni atto formato dalla [Commissione] in seno alla procedura medesima per poterlo poi legittimamente impugnare in giudizio, all’uopo essendo sufficiente che egli, quod ictu oculi actor fecit, manifesti alla [Commissione] il suo dissenso in relazione alla procedura medesima nel suo complesso».

85      Tuttavia, tale argomentazione è diretta contro una parte accessoria della motivazione. Infatti, è alla prima frase del punto 46 dell’ordinanza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica ha esposto i motivi per cui le conclusioni dirette contro la nota del 24 agosto 2010 dovevano essere dichiarate irricevibili (v. punto 65 supra). Alla seconda frase di tale punto, esso si è limitato ad aggiungere, ad abundantiam, che il ricorrente non aveva neppure proposto reclamo avverso detta nota.

86      Orbene, secondo costante giurisprudenza, i motivi diretti contro punti accessori di una sentenza non possono determinare l’annullamento di quest’ultima e sono quindi inoperanti (v. ordinanza della Corte del 23 febbraio 2006, Piau/Commissione, C‑171/05 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

87      Di conseguenza, la quarta parte del primo motivo è manifestamente inoperante.

88      Dalle suesposte considerazioni deriva che il primo motivo dev’essere integralmente respinto in quanto manifestamente infondato, senza necessità di pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Trattandosi del solo motivo dedotto a sostegno delle conclusioni dirette contro i punti 1 e 2 del dispositivo dell’ordinanza impugnata, occorre respingere tali conclusioni per manifesta infondatezza.

 Sul secondo motivo

89      Ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, relativo alle «[s]pese giudiziarie», se il Tribunale della funzione pubblica ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

90      Nella fattispecie, il Tribunale della funzione pubblica ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di EUR 2 000 ai sensi dell’articolo 94 del suo regolamento di procedura. Tale condanna è stata disposta «tenuto conto del carattere manifestamente ingiustificato del ricorso». Il Tribunale della funzione pubblica ha, in particolare, sottolineato che, in passato, «il ricorrente aveva optato [più volte] per la via contenziosa senza alcuna valida giustificazione» e ha indicato che il ricorso propostogli «s’inscrive[va] nella stessa linea di condotta[, dato che], con lettera del 17 agosto 2010 della Commissione, il ricorrente era stato informato di un progetto di decisione dell’APN che soddisfaceva la sua domanda di riconoscimento dell’infortunio del 29 ottobre 2001, e che inoltre, nella nota del 24 agosto 2010, la Commissione gli aveva spiegato perché la domanda del 15 marzo 2010 non potesse costituire oggetto di reclamo ai sensi dell’articolo 90 dello Statuto».

91      Nell’ambito della propria impugnazione, il ricorrente ha presentato conclusioni dirette all’annullamento del punto 3 dell’ordinanza impugnata.

92      Tuttavia, da un lato, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui tutte le altre conclusioni dell’impugnazione siano state respinte, le conclusioni relative all’asserita irregolarità della decisione del Tribunale della funzione pubblica sulle spese devono essere respinte in quanto irricevibili (v. ordinanza del Tribunale dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑616/11 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

93      Dall’altro lato, secondo costante giurisprudenza, sono assimilate a conclusioni siffatte quelle dirette contro la condanna del ricorrente, da parte del Tribunale della funzione pubblica, al pagamento di una somma ai sensi dell’articolo 94, lettera a), del suo regolamento di procedura (v. ordinanza dell’8 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, punto 92 supra, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

94      Di conseguenza, dato che le conclusioni dirette contro il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza impugnata sono state respinte (v. punto 88 supra), occorre dichiarare manifestamente irricevibili quelle dirette contro il punto 3 di tale ordinanza, a sostegno delle quali è stato dedotto il secondo motivo dell’impugnazione.

95      Ne consegue che tutte le conclusioni dell’impugnazione, proposte in via principale e subordinata, devono essere respinte.

 Sulle spese

96      Conformemente all’articolo 148, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

97      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

98      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente giudizio.



Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:


1)      L’impugnazione è respinta.




2)      Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Lussemburgo, 12 maggio 2014

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.

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