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Document 62010TO0044
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 17 March 2011. # Luigi Marcuccio v European Commission. # Appeal - Civil service - Officials - Social security - Reimbursement of medical expenses - Obligation to state reasons - Act adversely affecting an official - Appeal manifestly unfounded. # Case T-44/10 P.
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 17 March 2011.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Appeal - Civil service - Officials - Social security - Reimbursement of medical expenses - Obligation to state reasons - Act adversely affecting an official - Appeal manifestly unfounded.
Case T-44/10 P.
Order of the General Court (Appeal Chamber) of 17 March 2011.
Luigi Marcuccio v European Commission.
Appeal - Civil service - Officials - Social security - Reimbursement of medical expenses - Obligation to state reasons - Act adversely affecting an official - Appeal manifestly unfounded.
Case T-44/10 P.
European Court Reports 2011 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2011:94
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
17 marzo 2011 (*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Rimborso delle spese mediche – Obbligo di motivazione – Atto che arreca pregiudizio – Impugnazione manifestamente infondata»
Nel procedimento T-44/10 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 25 novembre 2009, causa F-11/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta),
Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi e E. Moavero Milanesi (relatore), giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, proposta a norma dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 25 novembre 2009, causa F-11/09, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto, da una parte, all’annullamento delle decisioni della Commissione delle Comunità europee attinenti alle domande del ricorrente del 27 dicembre 2007 riguardanti il rimborso di spese mediche e, dall’altra, ad ottenere il risarcimento dei danni.
Fatti, procedimento di primo grado e ordinanza impugnata
2 Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, anzitutto, il contesto in cui si inseriva il ricorso dinanzi ad esso pendente, sottolineando, in particolare, che, con lettere datate 25 novembre 2002 e 11 ottobre 2005, il ricorrente aveva presentato domande dirette a fare riconoscere che egli era affetto da una malattia grave che dava diritto ad un rimborso al 100% delle sue spese mediche (in prosieguo: le «domande di riconoscimento di malattia grave»), ai sensi dell’art. 72 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»). Poiché la decisione implicita di rigetto della prima domanda era stata annullata dalla sentenza del Tribunale 10 giugno 2008, causa T-18/04, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») adottava una nuova decisione di rigetto il 5 agosto 2008. Quanto alla seconda domanda, essa veniva respinta con decisione dell’APN 25 ottobre 2005. Il ricorso intentato dal ricorrente avverso tale decisione veniva dichiarato manifestamente irricevibile con ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 novembre 2008, causa F-18/07, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta). Il ricorrente ha impugnato detta ordinanza dinanzi al Tribunale con un ricorso ancora pendente alla data della firma dell’ordinanza impugnata (punti 9-11 e 16-20 dell’ordinanza impugnata).
3 Per quanto attiene poi, più in particolare, ai fatti all’origine della controversia sottoposta al suo esame, il Tribunale della funzione pubblica ha indicato che, con due formulari datati 27 dicembre 2007, il ricorrente ha chiesto alla Commissione il rimborso all’aliquota normale di varie spese mediche, per un importo globale di EUR 356,18 (in prosieguo: la «domanda di rimborso all’aliquota normale»). Con una nota a piè di pagina, contenuta in ciascuno di questi due documenti, egli ha precisato che si riservava il diritto di chiedere un rimborso complementare di tali spese, nella misura del 100%, in caso di accoglimento delle sue domande di riconoscimento di malattia grave. Con lettera in pari data, allegata ai due formulari, il ricorrente presentava alla Commissione una domanda di rimborso al 100% delle spese menzionate nella domanda di rimborso all’aliquota normale (in prosieguo: la «domanda di rimborso al 100 %») (punto 38 dell’ordinanza impugnata).
4 L’ufficio di liquidazione del regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee (in prosieguo: l’«RCAM») d’Ispra (Italia) accoglieva la domanda di rimborso all’aliquota normale. L’importo dovuto a tale titolo al ricorrente, pari a EUR 264,50, veniva tuttavia detratto dalla somma di EUR 9 063 di cui l’interessato rimaneva debitore, in data 27 dicembre 2007, nei confronti dell’RCAM. Infatti, il ricorrente non aveva ancora completamente rimborsato all’RCAM la parte a suo carico delle spese inerenti al suo ricovero ospedaliero del giugno 2006, che l’RCAM, in un primo momento, aveva pagato integralmente, in applicazione del regime sugli anticipi previsto dall’art. 30 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, adottata dalle istituzioni al fine di definire le condizioni di applicazione dell’art. 72 dello Statuto (punti 21, 22 e 39 dell’ordinanza impugnata).
5 Tali operazioni compaiono nelle distinte di rimborso nn. 64 e 65 del 22 gennaio 2008, che l’ufficio di liquidazione avrebbe trasmesso al ricorrente, circostanza da questi contestata (punto 39 dell’ordinanza impugnata).
6 Con lettera del 17 giugno 2008, il ricorrente proponeva un reclamo contro il presunto diniego opposto alla domanda di rimborso all’aliquota normale e alla domanda di rimborso al 100% (punto 40 dell’ordinanza impugnata).
7 Con nota del 16 ottobre 2008, cui erano allegate le summenzionate distinte nn. 64 e 65, l’APN respingeva il reclamo del 17 giugno 2008, nella parte in cui riguardava l’esito della domanda di rimborso al 100%, in base al rilievo che il ricorrente non era affetto da una malattia grave ai sensi dell’art. 72 dello Statuto e che non gli spettava, pertanto, un rimborso al 100% delle sue spese mediche (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Per quanto concerne la domanda di rimborso all’aliquota normale, l’APN precisava che l’importo dovuto a tale titolo al ricorrente era stato detratto dagli anticipi concessi dall’RCAM a quest’ultimo in seguito al suo ricovero ospedaliero del giugno 2006 (punto 42 dell’ordinanza impugnata).
8 Con atto introduttivo pervenuto presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica in data 8 febbraio 2009, il ricorrente ha presentato un ricorso diretto, segnatamente, all’annullamento delle decisioni con cui, a suo parere, la Commissione aveva respinto la domanda di rimborso all’aliquota normale e la domanda di rimborso al 100% (punti 1 e 43 dell’ordinanza impugnata).
9 Con l’ordinanza impugnata, emessa in base all’art. 76 del suo regolamento di procedura, il Tribunale della funzione pubblica ha, in parte, dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile e, in parte, lo ha respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
10 Per quanto riguarda la domanda di rimborso all’aliquota normale, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che il ricorrente non contestava solo il presunto diniego di accollo di tali spese da parte dell’RCAM, bensì anche il diniego da parte di quest’ultimo di versargli concretamente gli importi considerati, che erano stati trattenuti al fine di effettuare un recupero sull’importo ancora dovuto dal ricorrente all’RCAM (punto 53 dell’ordinanza impugnata).
11 Nondimeno, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che le domande del ricorrente relative a tale diniego fossero manifestamente infondate. Infatti, in primo luogo, sia dalle due distinte sia dalla decisione di rigetto del reclamo emergeva chiaramente che il diritto del ricorrente alle somme di cui chiedeva il versamento era stato senz’altro riconosciuto, ma che esse erano state dedotte dal saldo degli anticipi che gli erano stati concessi dall’RCAM; in secondo luogo, la decisione di rigetto del reclamo precisava che tale recupero era stato effettuato ai sensi dell’art. 30 della regolamentazione comune; in terzo luogo, il ricorrente non deduceva alcun motivo tale da inficiare la legittimità di tale recupero (punti 55-57 dell’ordinanza impugnata).
12 In merito al motivo del ricorrente vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che quest’ultimo era stato informato in merito alle modalità con cui erano state trattate le sue domande di rimborso e in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che giustificavano il recupero operato dall’RCAM. Invero, anche ammettendo che le distinte nn. 64 e 65 non fossero giunte al ricorrente al momento della loro predisposizione, questi aveva riconosciuto che tali distinte erano allegate alla decisione di rigetto del reclamo. Inoltre, quest’ultima conteneva un’esposizione chiara e precisa delle ragioni di fatto e di diritto su cui era fondata. L’interessato era stato quindi posto in condizione di valutare l’opportunità di intentare un ricorso. Del pari, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto di essere in grado di esercitare il proprio controllo sulla legittimità delle decisioni contestate nel presente ricorso (punto 58 dell’ordinanza impugnata).
13 Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui la decisione di rigetto del reclamo fosse insufficientemente motivata, essa dovrebbe essere interpretata nel senso che presenti quantomeno un principio di motivazione, tale da consentire alla Commissione di fornire informazioni complementari nel corso del giudizio e di ottemperare al proprio obbligo di motivazione (punto 59 dell’ordinanza impugnata).
14 Peraltro, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che, sebbene il ricorrente avesse fatto valere di non essere mai venuto a conoscenza dell’esistenza delle distinte nn. 64 e 65 prima di ricevere la notifica della decisione di rigetto del reclamo e avesse sostenuto che l’amministrazione non aveva mai risposto alla sua lettera del 15 maggio 2007, con cui chiedeva il rimborso delle spese inerenti al suo ricovero ospedaliero del giugno 2006 (in prosieguo: la «domanda di rimborso delle spese inerenti al ricovero ospedaliero»), tali circostanze, anche a volerle ritenere acclarate, non erano rilevanti ai fini della legittimità delle decisioni contestate in primo grado (punti 23 e 61 dell’ordinanza impugnata).
15 Per quanto riguarda la domanda di rimborso al 100%, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che il ricorrente non l’avesse accompagnata di alcun elemento di carattere medico nuovo rispetto ai certificati medici allegati alle domande di riconoscimento di malattia grave (punti 9, 16 e 64 dell’ordinanza impugnata).
16 Ciò premesso, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che, poiché la domanda di rimborso al 100% non conteneva alcun elemento nuovo tale da giustificare l’accollo al 100% delle spese mediche del ricorrente, la decisione adottata dalla Commissione per respingere tale domanda non aveva modificato la situazione giuridica di quest’ultimo, derivante dalle precedenti decisioni di rigetto delle domande di riconoscimento di malattia grave, e non costituiva pertanto un atto che arreca pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto (punto 67 dell’ordinanza impugnata).
17 Ad abundantiam, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che, anche a voler ritenere che la decisione di rigetto della domanda di rimborso al 100% potesse essere considerata come potenzialmente lesiva, il ricorso di cui era investito avrebbe dovuto essere dichiarato manifestamente irricevibile per litispendenza, poiché il ricorrente aveva già impugnato la decisione di rigetto delle domande di riconoscimento di malattia grave (punto 68 dell’ordinanza impugnata).
Sull’impugnazione
Procedimento e conclusioni delle parti
18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 febbraio 2010, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.
19 La Commissione ha depositato la sua comparsa di risposta il 28 aprile 2010.
20 Poiché la domanda di autorizzazione a presentare una replica, conformemente all’art. 143, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, non è stata presentata dal ricorrente nelle forme dovute entro il termine previsto a tal fine, essa è stata respinta in quanto tardiva con decisione del presidente della Sezione delle impugnazioni del Tribunale 15 giugno 2010, data in cui si è pertanto conclusa la fase scritta.
21 La ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
– annullare l’ordinanza impugnata;
– dichiarare ricevibile il ricorso in primo grado che ha dato luogo all’ordinanza impugnata;
– accogliere le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
– condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio;
– in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
22 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’impugnazione;
– condannare il ricorrente alle spese di causa.
In diritto
23 Ai sensi dell’art. 145 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
24 Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa e decide di statuire ai sensi di tale articolo.
25 Il ricorrente deduce sostanzialmente due motivi, di cui il primo verte su un errore di diritto nell’interpretazione dell’obbligo di motivazione e il secondo su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di atto che arreca pregiudizio.
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’obbligo di motivazione
– Argomenti delle parti
26 Il ricorrente deduce che il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto a torto che le decisioni relative alla domanda di rimborso all’aliquota normale e alla domanda di rimborso al 100% potessero essere considerate adeguatamente motivate.
27 In primo luogo, a parere del ricorrente, poiché tali decisioni gli erano state notificate soltanto in allegato alla decisione di rigetto del reclamo, non sussiste una prova del fatto che esse erano già state redatte il 22 gennaio 2008, data indicata sulle distinte, e non al momento della risposta al reclamo. Di conseguenza, tali decisioni dovrebbero essere considerate prive di motivazione.
28 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l’obbligo di motivazione imposto all’amministrazione non può essere adempiuto in fase di rigetto di un reclamo, e ciò per evitare che le istituzioni beneficino del vantaggio di poter porre rimedio, a posteriori, alla mancanza di motivazione di una delle loro decisioni, adducendo motivi adeguati al contenuto del reclamo.
29 In terzo luogo, il riferimento operato dal Tribunale della funzione pubblica alla possibilità di completare in corso di causa una decisione che contiene soltanto un principio di motivazione non sarebbe pertinente nel caso di specie, in quanto le decisioni di rigetto della domanda di rimborso all’aliquota normale e della domanda di rimborso al 100% sarebbero prive di qualsiasi motivazione.
30 In quarto e ultimo luogo, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe dovuto considerare che l’asserita mancanza di risposta, da parte dell’APN, alla domanda di rimborso delle spese inerenti al ricovero ospedaliero fosse irrilevante nel caso di specie.
31 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
32 Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità e, dall’altro, di consentire al giudice di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione (sentenza della Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861, punto 22, e sentenza del Tribunale 8 settembre 2009, causa T-404/06 P, ETF/Landgren, Racc. pag. II-2841, punto 108).
33 Peraltro, la motivazione pertinente per valutare la legittimità della decisione controversa è altresì quella contenuta nella decisione recante il rigetto del reclamo (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 dicembre 2009, causa T-377/08 P, Commissione/Birkhoff, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64, e ordinanza del Tribunale 21 giugno 2010, causa T-284/09 P, Meister/UAMI, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21).
34 Nella specie si deve osservare che, come correttamente rilevato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 58 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente è stato informato, al più tardi al momento in cui ha ricevuto la decisione di rigetto del reclamo, delle ragioni di fatto e di diritto che giustificavano l’esito dato dall’APN alla sua domanda di rimborso all’aliquota normale e il rigetto della sua domanda di rimborso al 100%.
35 Pertanto, poiché il ricorrente ha potuto valutare l’opportunità di intentare un’azione contro la Commissione e il Tribunale della funzione pubblica ha potuto esercitare il suo controllo, quest’ultimo ha correttamente concluso che la Commissione non aveva violato l’obbligo di motivazione.
36 Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo all’asserita mancanza di risposta alla sua domanda di rimborso delle spese inerenti al ricovero ospedaliero, va rilevato che l’unica conseguenza derivante da questo silenzio, conformemente all’art. 90, n. 1, dello Statuto, è che la Commissione ha implicitamente respinto la sua domanda. Orbene, giacché la legittimità di tale decisione di rigetto non è in discussione nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica poteva giustamente considerare che la mancanza di risposta a tale domanda non avesse alcuna incidenza sulla causa dinanzi ad esso pendente.
37 Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente relativo all’osservazione del Tribunale della funzione pubblica in merito alla possibilità di completare la motivazione di una decisione in corso di causa, è giocoforza constatare che esso è inoperante. Infatti, atteso che, come precedentemente rilevato, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in alcun errore di diritto nel ritenere le decisioni controverse sufficientemente motivate, non è più necessario pronunciarsi sugli argomenti del ricorrente volti a contestare il ragionamento integrativo seguito dal Tribunale della funzione pubblica.
38 Tutto ciò considerato, il presente motivo di impugnazione deve essere respinto come manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di atto che arreca pregiudizio
– Argomenti delle parti
39 Il ricorrente deduce che il Tribunale della funzione pubblica ha travisato e snaturato gli atti di causa affermando che, con la sua domanda di rimborso al 100%, egli reiterava le sue pretese avanzate nelle domande di riconoscimento di malattia grave. L’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo cui il ricorrente non aveva dedotto alcun elemento di carattere medico nuovo rispetto a quanto era già stato portato a conoscenza della Commissione tramite queste ultime domande sarebbe erroneo, poiché numerosi documenti di carattere medico erano allegati alla domanda di rimborso al 100%.
40 A giudizio del ricorrente, poi, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente considerato che la decisione di rigetto della domanda di rimborso al 100% fosse un atto di conferma del rigetto delle domande di riconoscimento di malattia grave. Invero, tra tali domande e la domanda di rimborso al 100% ci sarebbe un’evidente diversità di oggetto, poiché quest’ultima, a differenza delle altre, riguarderebbe specificamente spese mediche già sostenute dal ricorrente.
41 Infine il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto asserito dal Tribunale della funzione pubblica, il rigetto della sua domanda di rimborso al 100% ha senza dubbio leso i suoi diritti, poiché, a suo avviso, a causa di tale rigetto non gli sono state rimborsate le somme che gli spettavano.
42 La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.
– Giudizio del Tribunale
43 Va rilevato, da una parte, che alla domanda di rimborso al 100%, erano allegate solo le ricette mediche che prescrivevano al ricorrente determinati medicinali e le prove di acquisto dei medesimi in farmacia e, dall’altra, che detta domanda conteneva riferimenti espliciti alle domande di riconoscimento di malattia grave.
44 Pertanto, tale domanda non conteneva alcun elemento nuovo atto a giustificare l’accollo al 100% delle spese mediche del ricorrente.
45 Orbene, dalle ordinanze del Tribunale 9 settembre 2008, causa T-143/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 39-41), e causa T-144/08, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 32-34), citate dal Tribunale della funzione pubblica al punto 67 dell’ordinanza impugnata, peraltro medio tempore confermate dalla Corte (ordinanza della Corte 9 dicembre 2009, causa C-513/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 53, e causa C-528/08 P, Marcuccio/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 44), emerge che, in mancanza di elementi nuovi, il rigetto di una domanda di rimborso di spese mediche al 100%, presentata da un funzionario in seguito al diniego dell’APN di riconoscere che egli è affetto da una malattia grave che dà diritto a un siffatto rimborso, a norma dell’art. 72 dello Statuto, non configura un atto che arreca pregiudizio, in quanto non modifica affatto la situazione giuridica dell’interessato.
46 Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica era legittimato a considerare che, in base alla giurisprudenza del Tribunale ricordata al punto precedente, le conclusioni del ricorrente dirette all’annullamento della decisione recante rigetto della domanda di rimborso al 100% dovessero essere dichiarate manifestamente irricevibili.
47 Peraltro, per quanto si possa ritenere che, con gli argomenti relativi alla diversità di oggetto tra le sue domande di riconoscimento di malattia grave e la sua domanda di rimborso al 100%, il ricorrente contesti che il Tribunale della funzione pubblica potesse dichiarare il suo ricorso irricevibile per litispendenza, tali argomenti sono inoperanti. Tale osservazione, infatti, è stata formulata unicamente in subordine e sono stati precedentemente respinti gli argomenti volti a contestare la fondatezza del ragionamento seguito dal Tribunale della funzione pubblica in via principale.
48 Atteso quanto precede, occorre respingere il secondo motivo del ricorrente, al pari del primo, in quanto manifestamente infondato e, di conseguenza, il ricorso nel suo insieme.
Sulle spese
49 In conformità all’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, il Tribunale statuisce sulle spese.
50 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, dello stesso regolamento, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi del suo art. 144, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
51 Il ricorrente, rimasto soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito del presente giudizio, come da quest’ultima richiesto.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.
Lussemburgo, 17 marzo 2011
Il cancelliere |
Il presidente |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Lingua processuale: l’italiano.