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Document 62001TO0120

Order of the President of the Court of First Instance of 9 August 2001.
Carlo De Nicola v European Investment Bank.
Application for interim measures.
Case T-120/01 R.

European Court Reports – Staff Cases 2001 I-A-00171; II-00783

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:198

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

9 agosto 2001 ( *1 )

«Procedimento sommario — Decisione di sospendere l'interessato dalle sue funzioni — Fumus boni iuris — Urgenza — Insussistenza»

Nel procedimento T- 120/01 R,

Carlo De Nicola, residente in Roma, rappresentato dall'avv. L. Isola,

richiedente,

contro

Banca europea per gli investimenti, rappresentata dal sig. C. Gómez de la Cruz, in qualità di agente, assistito dall'avv. C. Camilli, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione di diversi atti della BEI relativi al richiedente,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1

L'art. 39 del regolamento del personale della BEI dispone quanto segue:

«In caso di gravi motivi, atti a determinare un licenziamento senza preavviso, il presidente può sospendere immediatamente l'interessato dalle sue funzioni, per un periodo massimo di tre mesi.

Lo stesso vale nel caso in cui un membro del personale sia oggetto di un'azione penale che possa sfociare in una condanna, ovvero portare ad una pena afflittiva o infamante; in tal caso, la sospensione può essere prorogata fino alla decisione giudiziaria definitiva.

La sospensione dalle funzioni può accompagnarsi alla sospensione della retribuzione, salvo concessione di un aiuto da valutarsi in ragione dell'esistenza di persone a carico. Tale aiuto non può essere superiore ad un terzo della retribuzione dell'interessato.

L'eventuale licenziamento ha effetto a partire dal giorno della sospensione; l'interessato non è tenuto a restituire le somme da lui percepite a titolo di aiuto durante il periodo di sospensione».

Fatti e procedimento

2

Con sentenza 23 febbraio 2001, cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, De Nicola/BEI (Racc. PI pag. II-185), il Tribunale ha annullato la decisione 2 febbraio 1999 della BEI, con la quale quest'ultima ha rifiutato di accettare la revoca della dichiarazione di dimissioni presentata dal richiedente.

3

In esecuzione di tale sentenza, il richiedente è stato informato, con lettera ó marzo 2001, a firma del direttore del Dipartimento delle risorse umane della BEI, della sua provvisoria reintegrazione nei servizi della BEI a far data dal 23 febbraio 2001 e del suo trasferimento all'ufficio della BEI a Roma a partire dal 12 marzo 2001. La detta lettera fa rinvio ad un allegato contenente le condizioni generali di lavoro del richiedente presso l'ufficio di Roma.

4

In tale allegato, intitolato «General terms concerning the work of Mr. Carlo De Nicola in the Rome Office» (in prosieguo: l'«allegato»), si afferma quanto segue:

«1.

Mr. De Nicola will be based in the EIB Rome Office located in Via Sardegna 38, 00186-Rome. Accordingly, Mr. De Nicola will be provided with the usual documentation for staff based there. With prior agreement, Mr. De Nicola may also work from his home address.

2.

DG CRD or Director OP2-IGI (who will co-ordinate with each other on Mr. De Nicola's work programme and timetable) will assign Mr. De Nicola non operational tasks appropriate to his skills and experience. As for any staff member, Mr. De Nicola will report regularly on the progress of his programme to those responsible for defining it and receive timely recommendations on interim results and assessments on outcomes.

(...)

4.

Mr. De Nicola will not by either IT, fax, internet or telecom facilities make any contact with interlocutors outside the EIB and having past, present or potential business relationships with EIB without the explicit agreement (to be give on a case-by-case basis) of either the DG CRD with respect to tasks assigned by CRD or the Director OP2 IGI with respect to tasks assigned by OP2-IGI. Other business contacts are not normally allowed.

5.

Mr. De Nicola will be subject to the normal rules applying to all staff members (including Code of Conduct) and in particular those relating to confidentiality.

(...)».

[«1.

Il sig. De Nicola sarà assegnato all'ufficio della BEI a Roma, situato in Via Sardegna 38, 00186-Roma. Di conseguenza, il sig. De Nicola riceverà la documentazione destinata al personale locale. Previo accordo, il sig. De Nicola è autorizzato anche a lavorare dal proprio domicilio.

2.

La DG CRD ovvero il direttore dell'OP2-IGI (che si concerteranno quanto al programma di lavoro ed agli orari del sig. De Nicola) affiderà al sig. De Nicola incarichi non operativi adeguati alle sue qualifiche ed alla sua esperienza. Come per qualsiasi membro del personale, il sig. De Nicola renderà conto regolarmente dell'attuazione del suo programma a coloro che avranno elaborato quest'ultimo e riceverà le opportune raccomandazioni in merito ai risultati intermedi ed alle riflessioni che ne derivano.

(...)

4.

Il sig. De Nicola non instaurerà alcun contatto, tramite IT (Information technology), fax, Internet o altri mezzi di telecomunicazione, con interlocutori situati al di fuori della BEI e che con la BEI abbiano, abbiano avuto o possano avere relazioni d'affari senza il consenso esplicito (che dovrà essere accordato caso per caso) della DG CRD, relativamente ai compiti assegnati dalla CRD, ovvero del direttore della OP2-IGI, relativamente agli incarichi assegnati dalla OP2-IGI. I contatti d'affari non sono di norma autorizzati.

5.

Il sig. De Nicola sarà sottoposto alla disciplina normalmente applicabile al personale (ivi compreso il codice di condotta) e, in particolare, alle regole in materia di riservatezza.

(...)»].

5

Con lettera del 22 maggio 2001 (in prosieguo: la «lettera del 22 maggio 2001») il presidente della BEI ha informato il richiedente della decisione, adottata a norma dell'art. 39, primo comma, del regolamento del personale della BEI (in prosieguo: il «regolamento»), di sospenderlo dalle sue funzioni con effetto immediato, per un periodo massimo di tre mesi. In essa viene precisato che, nel corso del periodo di sospensione, la retribuzione del richiedente continuerà ad essere corrisposta. Riferendosi agli elementi in possesso della BEI, si constata in detta lettera che la condotta tenuta dal richiedente, in particolare il suo comportamento nei confronti dei colleghi nonché la circostanza che egli abbia fatto riferimento ad informazioni riservate, non sembra conforme al contegno che si ha diritto di attendersi da un dipendente della BEI. Infine, si afferma che, conformemente all'art. 40 del regolamento, il richiedente riceverà conferma scritta dei fatti a lui addebitati almeno quindici giorni prima che la commissione paritetica si riunisca.

6

Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale in data 7 giugno 2001, il richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione della BEI relativa alle condizioni della sua reintegrazione a seguito della citata sentenza del Tribunale De Nicola/BEI, che aveva annullato la decisione recante rifiuto di accettare la revoca della sua dichiarazione di dimissioni (causa T-109/99), nonché l'annullamento della decisione 22 maggio 2001, che dispone la sospensione del richiedente dalle sue funzioni per una durata di tre mesi, e, dall'altro, il risarcimento dei danni.

7

Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha proposto anche una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione, in primo luogo, della lettera del 6 marzo 2001, nella parte in cui questa introduce, al suo terzo comma, un nuovo tipo di sanzione diretto specificamente a disciplinare il rapporto d'impiego del richiedente, in secondo luogo, dell'allegato di tale lettera, nella parte in cui questo, ai punti 1, 2, 4 e 5, stabilisce in maniera unilaterale -al fine di disciplinare il rapporto d'impiego del richiedente - regole nuove, differenti e contrarie rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro, in terzo luogo, della lettera del 22 maggio 2001 e, in quarto luogo, dell'art. 39 del regolamento, nella parte in cui quest'ultimo permetterebbe di privare un membro del personale di ogni funzione e della sua retribuzione per un periodo massimo di tre mesi senza che sia necessario comunicargli immediatamente i fatti contestati.

8

Con lettera della BEI in data 13 giugno 2001 è stato portato a conoscenza del richiedente l'elenco dei fatti contestatigli nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti. I fatti prospettati in tale elenco fanno apparire che il richiedente, appropriandosi, senza averne diritto, di documenti della BEI a carattere interno e strettamente riservato, divulgando abusivamente all'esterno dell'istituzione documenti e informazioni a carattere interno ed utilizzando i medesimi a fini privati, ha violato, in particolare, gli artt. 8, 9 e 12 del regolamento. Inoltre, in tale lettera la BEI constata che il comportamento del richiedente nei confronti di taluni suoi colleghi, concretatosi nella diffusione di affermazioni a carattere diffamatorio all'esterno della BEI, reca grave pregiudizio alla loro reputazione nonché a quella della BEI e costituisce, di conseguenza, una violazione del codice di condotta di tale istituzione.

9

In data 27 giugno 2001 la BEI ha presentato le proprie osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti provvisori.

10

In data 4 luglio 2001 si è proceduto all'audizione delle parti, le quali hanno presentato i loro chiarimenti. In sede di audizione, il richiedente ha precisato - relativamente al fatto che la sua domanda riguarda l'art. 39 del regolamento - che egli chiede la sospensione di tale norma soltanto nei limiti in cui essa può essere intesa nel senso che permette la sospensione del dipendente in violazione dei diritti della difesa.

In diritto

11

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 242 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

12

L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Tali condizioni sono cumulative, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora una di esse non sia soddisfatta (ordinanza del presidente del Tribunale 10 febbraio 1999, causa T-211/98 R, Willeme/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-15 e II-57, punto 18).

13

Nell'ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C-363/98 P(R), Emesa Sugar/Consiglio e a., Racc. pag. I-8787, punto 50].

14

Nella fattispecie, occorre innanzi tutto verificare se il ricorso sia prima facie fondato per quanto riguarda la legittimità della lettera del ó marzo 2001 e dell'allegato di quest'ultima.

La lettera del 6 marzo 2001 ed i punti I, 2, 4 e 5 del suo allegato

Argomenti delle parti

15

Il richiedente sostiene che le norme regolamentari applicabili alla sua situazione sono unicamente quelle che erano in vigore al momento della sua assunzione. A questo proposito, egli sottolinea come il contratto di lavoro faccia rinvio al regolamento così come era formulato nel 1991. Pertanto, egli ritiene che, trattandosi di un contratto di lavoro di diritto privato, quest'ultimo possa essere modificato soltanto di comune accordo tra le parti, e non unilateralmente da una di esse.

16

Inoltre, la lettera del 6 marzo 2001, con la quale la BEI pretende di imporre al richiedente nuove condizioni di lavoro, è stata sottoscritta dal sig. Verykios, laddove il regolamento riserverebbe soltanto al presidente della BEI il potere di adottare provvedimenti relativi al rapporto di lavoro dei dipendenti.

17

Pertanto, la lettera del 6 marzo 2001 ed i punti 1, 2, 4 e 5 dell'allegato di quest'ultima sarebbero nulli per vizio di forma e per incompetenza, nella parte in cui fissano unilateralmente le condizioni generali disciplinanti il lavoro del richiedente presso l'ufficio di Roma.

18

I detti provvedimenti sarebbero altresì nulli per il fatto che costituirebbero sanzioni adottate in mancanza di un previo procedimento e in violazione delle garanzie accordate al lavoratore e recherebbero pregiudizio alla salute di quest'ultimo, già compromessa dal comportamento della BEI.

19

Secondo il richiedente, l'allegato della lettera, destinato a disciplinare unicamente il rapporto d'impiego tra la BEI e il richiedente, introduce unilateralmente regole nuove, differenti e contrarie rispetto a quelle risultanti dal contratto di lavoro, dal regolamento, dal codice di condotta della BEI, dalla «Carta dei diritti fondamentali dell'uomo», dai principi del diritto comunitario e, infine, dal principio di buona fede e di correttezza che deve disciplinare i rapporti contrattuali.

20

Al punto 1 dell'allegato si prevede che «il sig. De Nicola è autorizzato anche a lavorare dal proprio domicilio». Tale disposizione sarebbe idonea ad esercitare una profonda influenza sul rapporto di lavoro, rendendo il richiedente un lavoratore a domicilio. Al punto 2 dell'allegato è previsto che «[l]a DG CRD ovvero il direttore dell'OP2-IGI (...) affiderà al sig. De Nicola incarichi non operativi». Ogni lavoratore avrebbe il diritto di esercitare le funzioni corrispondenti alla sua qualifica, mentre, nella fattispecie, talune funzioni sarebbero escluse ex lege. Al punto 4 dell'allegato si stabilisce che «[i]l sig. De Nicola non instaurerà alcun contatto, tramite IT (Information technology), fax, Internet o altri mezzi di telecomunicazione, con interlocutori situati al di fuori della BEI e che con la BEI abbiano, abbiano avuto o possano avere relazioni d'affari senza il consenso esplicito (che dovrà essere accordato caso per caso) della DG CRD (...) ovvero del direttore della OP2-IGI (...) I contatti d'affari non sono di norma autorizzati». Tale prescrizione rappresenterebbe una forma di censura intollerabile.

21

La BEI fa valere che l'individuazione dei compiti concretamente affidati al dipendente rientra nelle competenze del datore di lavoro nell'esercizio del suo potere di gestione e di organizzazione. Il datore di lavoro, assegnando nuovi incarichi al proprio dipendente, non modificherebbe unilateralmente un atto contrattuale, bensì eserciterebbe legittimamente un diritto a lui spettante e rientrante nel normale svolgimento del contratto di lavoro.

22

Quanto alla pretesa incompetenza del sig. Verykios a sottoscrivere la lettera del 6 marzo 2001, la BEI contesta tale argomento sottolineando come la detta persona sia il direttore del Dipartimento delle risorse umane della BEI.

23

La BEI ritiene altresì sprovvista di fondamento la censura relativa alla finalità disciplinare delle disposizioni contenute nell'allegato e ricorda che il datore di lavoro ha il diritto di adottare le misure organizzative del lavoro che ritenga più opportune nell'ambito dei compiti corrispondenti al grado del dipendente (sentenze della Corte 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 505, e 7 marzo 1990, cause riunite C-116/88 e C-149/88, Hecq/Commissione, Racc. pag. I-599; ordinanza del Tribunale 4 luglio 1991, causa T-47/90, Herremans/Commissione, Racc. pag. II-467, e sentenza del Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc, pag. II-555), e che, nella fattispecie, la situazione presenterebbe un carattere straordinario a motivo del carattere temporaneo dell'assegnazione del richiedente al Credit Risk Department e del suo trasferimento a Roma.

24

Quanto al punto 1 dell'allegato, la BEI ricorda che la disposizione censurata si limiterebbe a prevedere la possibilità che il richiedente svolga il proprio lavoro a casa sua, senza imporre in alcun modo tale modalità.

25

Relativamente al punto 2 dell'allegato, la BEI fa valere che la qualità e l'importanza delle funzioni non operative hanno una dignità assolutamente pari a quelle delle funzioni di tipo diverso e che, inoltre, il richiedente ha in sostanza accettato gli incarichi assegnatigli dopo la sua risposta per posta elettronica in data 19 marzo 2001.

26

Quanto alla limitazione dei contatti con gli operatori esterni, prevista al punto 4 dell'allegato, essa troverebbe la propria origine e la propria giustificazione nella natura non operativa degli incarichi affidati. Infine, il provvedimento sarebbe giustificato dai medesimi motivi di prudenza che avevano portato all'adozione di un analogo provvedimento nel 1998, in considerazione del contenzioso in corso con la BEI, provvedimento che il Tribunale ha ritenuto non presentasse un carattere disciplinare.

27

Da ultimo, la BEI sottolinea che gli effetti della lettera del 6 marzo 2001 e del suo allegato sono venuti meno in seguito all'adozione, in data 22 maggio 2001, della decisione di sospendere il richiedente dalla sue funzioni.

Valutazione del giudice dell'urgenza

28

Occorre ricordare come da una costante giurisprudenza risulti che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell'assegnazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti (sentenza del Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione, Racc. pag. II-1465, punto 53). Nulla consente di escludere l'applicazione di tale giurisprudenza anche alla BEI (v. sentenza della Corte 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI, Racc. pag. 955, punto 13, e sentenza del Tribunale 6 marzo 2001, causa T-192/99, Dunnet e a./BEI, Racc. PI pag. II-313, punto 54). Pertanto, considerata l'ampiezza del potere discrezionale della BEI nella valutazione dell'interesse del servizio, il sindacato del Tribunale deve limitarsi a verificare se la BEI si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere discrezionale in maniera manifestamente erronea.

29

Nella fattispecie, occorre constatare, innanzi tutto, che il richiedente è stato reintegrato, con la lettera del 6 marzo 2001, nella categoria «Personale di concetto», «Funzione E», prevista dall'art. 14 del regolamento del personale, alla quale egli apparteneva in precedenza.

30

Inoltre, il fatto che la BEI preveda, nell'allegato della lettera del 6 marzo 2001, lo svolgimento di incarichi a domicilio non può essere considerato illegittimo, in quanto si tratta, come risulta dal testo stesso del punto 1 dell'allegato, di una semplice facoltà offerta al richiedente.

31

Inoltre, tenuto conto dell'ampiezza del potere discrezionale della BEI e della natura dei provvedimenti previsti nell'allegato, occorre constatare che gli argomenti del richiedente, relativi ai provvedimenti pregiudizievoli della sua dignità ed alla trasformazione del suo contratto in contratto di lavoro a domicilio limitato all'esecuzione di incarichi non operativi, non sono sufficienti a concludere, prima facie, che la BEI non si è mantenuta entro i limiti del potere discrezionale ad essa spettante nella gestione del proprio personale nell'interesse del servizio. In particolare, nulla consente di suffragare l'argomento del richiedente secondo cui i detti provvedimenti sono in realtà sanzioni adottate nei suoi confronti. In sede di audizione, il richiedente ha peraltro confermato che la lettera del 6 marzo 2001 non gli è sfavorevole, nei limiti in cui costituisce una decisione che dispone il suo trasferimento a Roma.

32

Quanto all'argomento secondo cui il direttore del Dipartimento delle risorse umane della BEI non era competente a sottoscrivere la lettera del 6 marzo 2001, esso non vale di per sé, in mancanza di ulteriori spiegazioni, a dimostrare, neppure prima facie, l'incompetenza dell'autore dell'atto.

33

Ad ogni modo, la domanda in esame, nella misura in cui è diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della lettera del 6 marzo 2001 e dei punti 1, 2, 4 e 5 dell'allegato, è divenuta priva di oggetto, in quanto il richiedente risulta ormai sospeso da tutte le sue funzioni dal 22 maggio 2001.

34

Pertanto, occorre rigettare la domanda nella parte in cui è diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della lettera del 6. marzo 2001 e dei punti 1, 2, 4 e 5 dell'allegato, senza che sia necessario verificare la sussistenza del presupposto relativo all'urgenza.

La decisione di sospendere il richiedente dalle sue funzioni dal 22 maggio 2001

35

Quanto a tale decisione, occorre verificare se il presupposto relativo all'urgenza sia soddisfatto.

Argomenti delle parti

36

Il richiedente fa valere che la decisione di sospenderlo dalle sue funzioni per un periodo uguale o superiore a tre mesi è di una gravità estrema e lascia presupporre la commissione di illeciti assai gravi. Orbene, il richiedente si trova in una situazione in cui subirebbe, come in passato, vessazioni che determinerebbero un considerevole pregiudizio con grave rischio di danni per la salute dell'interessato e, allo stesso tempo, un pregiudizio professionale, correlato in particolare all'immagine di onestà, capacità e competenza.

37

Il carattere temporaneo del provvedimento di sospensione non ridurrebbe la gravità di quest'ultimo, in quanto la durata prescelta è la più lunga prevista dal regolamento. Inoltre, un'eventuale sentenza favorevole al richiedente nel procedimento di merito non potrebbe rimediare ai pregiudizi subiti e, soprattutto, interverrebbe successivamente allo scadere del provvedimento stesso.

38

Inoltre, il comportamento della BEI creerebbe un disagio ed una situazione di conflitto permanente, che potrebbe avere ripercussioni sulla salute del lavoratore, come si è già verificato in passato. A questo proposito, il richiedente, in sede di audizione, ha informato il giudice dell'urgenza del fatto che egli si trova in congedo per malattia dal 20 giugno 2001 e che egli ha dovuto, a domanda della BEI, consultare un medico a Roma in data 28 giugno 2001.

39

Da ultimo, il richiedente fa valere che, per quanto riguarda tutti i pregiudizi summenzionati, egli non può attendere l'esito del giudizio di merito. Una volta che la sentenza sarà pronunciata dal Tribunale, la valutazione dei danni determinati da una mancata promozione, la cui causa potrebbe essere attribuita alle capacità ridotte del richiedente ovvero alle funzioni limitate a lui affidate, diverrebbe impossibile, come pure la valutazione del danno morale e del pregiudizio eventualmente occorso alla salute del richiedente.

40

La BEI fa valere che il richiedente non subirà alcun pregiudizio grave ed irreparabile. Le pretese del richiedente evocherebbero ipotesi di danni a carattere puramente ipotetico ed eventuale, che non potrebbero essere presi in considerazione ai fini dell'adozione di provvedimenti provvisori. Per giunta, tali danni ipotetici potrebbero essere determinati soltanto dal procedimento disciplinare e non certamente dal provvedimento di sospensione [ordinanza del presidente della Corte 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione, Racc. pag. I-1857]. Mancherebbe dunque il presupposto dell'urgenza.

Valutazione del giudice dell'urgenza

41

La finalità del procedimento sommario non consiste nell'assicurare il risarcimento di un danno, ma nel garantire la piena efficacia della sentenza di merito. Per raggiungere quest'ultimo obiettivo occorre che i provvedimenti sollecitati siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un pregiudizio grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che i detti provvedimenti vengano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito [ordinanza Willeme/Commissione, citata, punto 62; ordinanza del presidente del Tribunale 10 settembre 1999, causa T-173/99 R, Elkaïm e Mazuel/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-155 e II-811, punto 25].

42

Nella fattispecie, il richiedente sostiene che subirà, da un lato, un pregiudizio morale e, dall'altro, un pregiudizio alla propria carriera.

43

Nei limiti in cui il danno morale si riferisce alle ripercussioni della decisione di sospensione sull'immagine del richiedente, è giocoforza constatare come, in linea di principio, ciò costituisca una conseguenza ineluttabile e immediata della detta decisione di sospensione. Inoltre, l'eventuale sospensione dell'esecuzione della decisione di sospendere il richiedente dalle sue funzioni non è atta a rimediare a un danno morale di tale natura più di quanto non lo potrà fare, in futuro, un eventuale annullamento della decisione in questione nell'ambito del procedimento di merito (ordinanza del presidente della Corte Willeme/Commissione, citata, punti 60 e 61).

44

Il richiedente sostiene altresì che la decisione comporta ripercussioni sul suo stato di salute. A questo proposito, il richiedente non ha fornito alcun documento della propria cartella clinica e si è limitato a sostenere, senza ulteriore motivazione, che il comportamento della BEI crea un disagio ed una situazione di conflitto permanente, che avrebbero delle conseguenze, come in passato, sulla sua salute. Il richiedente non ha dunque comprovato, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67], i fatti che si presume costituiscano il fondamento dell'ipotesi del danno grave ed irreparabile prospettato in giudizio.

45

In sede di audizione, il richiedente ha affermato che egli si trovava in congedo per malattia dal 20 giugno 2001. Non è tuttavia dimostrato che tale situazione sia una conseguenza della decisione di sospenderlo. Su tale punto occorre ricordare che la sospensione del richiedente costituisce soltanto un elemento fra i tanti, il quale si inscrive all'interno di un rapporto conflittuale con la BEI risalente quanto meno all'inizio del 1998. In tali circostanze, nulla consente di concludere che i problemi di salute fatti valere dal richiedente potrebbero essere evitati qualora il giudice dell'urgenza ordinasse la sospensione dell'esecuzione della decisione di sospensione dalle funzioni.

46

Quanto al pregiudizio relativo alla carriera del richiedente, occorre constatare che un eventuale pregiudizio scaturisce dal procedimento disciplinare avviato contro il richiedente, e non già dalla decisione di sospenderlo dalle sue funzioni. La sospensione dell'esecuzione della decisione di sospendere il richiedente dalle sue funzioni non sarebbe dunque idonea a rimediare al pregiudizio relativo alla carriera del richiedente (ordinanza del presidente della Corte Willeme/Commissione, citata, punti 58 e 59).

47

Da quanto sopra consegue che il richiedente non è riuscito a dimostrare che, ove non venisse concesso il provvedimento provvisorio richiesto, egli subirebbe un danno grave ed irreparabile.

48

Infine, poiché il presupposto relativo all'urgenza non è stato dimostrato in relazione alla decisione di sospensione del richiedente, tale presupposto non può ritenersi sussistente neppure in relazione all'art. 39 del regolamento, che ne costituisce il solo fondamento normativo.

49

Non essendo dimostrato il ricorrere del presupposto dell'urgenza, non è necessario procedere all'esame del presupposto relativo al fumus boni iuris.

50

La domanda di provvedimenti provvisori deve pertanto essere respinta.

 

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

 

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

 

2)

La decisione sulle spese è riservata.

 

Lussemburgo, 9 agosto 2001

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf


( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.

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