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Document 61998TJ0129

Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte Kammer) vom 23. November 1999.
Enrico Sabbioni gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte - Versetzung von Amts wegen - Beschwerende Maßnahme - Begründung - Ermessensmißbrauch.
Rechtssache T-129/98.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1999 I-A-00223; II-01139

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:295

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

23 novembre 1999 ( *1 )

«Dipendenti — Trasferimento d'ufficio — Atto che arreca pregiudizio — Motivazione — Sviamento di potere»

Nella causa T-129/98,

Enrico Sabbioni, dipendente della Commissione, in servizio presso il Centro comune di ricerca d'Ispra, residente a Biandronno, con l'avv. Giuseppe Marchesini, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Ernest Arendt e Medemach, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento delle decisioni della Commissione con cui il ricorrente è stato trasferito d'ufficio ad altro servizio e privato delle sue originarie funzioni e, dall'altro, il risarcimento dei danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García Valdecasas e dalla signora P. Lindh, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e procedimento

1

Il ricorrente, signor Sabbioni, è dipendente di grado A4 del ruolo scientifico e tecnico della Commissione, in servizio presso l'Istituto dell'ambiente del Centro comune di ricerca di Ispra (in prosieguo: il «CCR»). Ha seguito una doppia formazione in chimica e biologia e si è specializzato in tossicologia ambientale e dei metalli.

2

Dal luglio 1995 al giugno 1997 assumeva le funzioni di capo dell'unità «Scienze della vita» dell'Istituto dell'ambiente, in attesa che si concludesse la procedura formale di assegnazione dell'impiego vacante.

3

Tale impiego veniva assegnato al signor P., cittadino svedese, ai sensi del regolamento del Consiglio 20 marzo 1995, n. 626, che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in occasione dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (GU L 66, pag. 1). Quest'ultimo assumeva dunque, dal giugno 1997, la responsabilità dell'unità «Scienze della vita», nel frattempo divenuta l'unità «Ecotossicologia e salute umana». Il ricorrente contestava la nomina del signor P. nel suo reclamo datato 12 agosto 1997, che veniva respinto dall'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») il 6 gennaio 1998. Egli non proponeva ricorso giurisdizionale contro tale decisione di rigetto.

4

Con memorandum 16 ottobre 1997 il signor Martin, direttore dell'Istituto, informava il ricorrente di quanto segue:

«Le confermo che in seguito agli accordi intervenuti ho deciso di trasferirla nell'interesse del servizio, a partire dal 1o novembre 1997, presso l'Unità U07 CEVMA».

5

Con nota 17 ottobre 1997 il direttore dell'Istituto precisava altresì la decisione di sollevare il ricorrente dalle sue funzioni di responsabile della sicurezza nucleare degli edifici 46, 46d e 32b del CCR, nei quali si trovano i laboratori scientifici dell'unità «Scienze della vita». In tale nota si legge:

«In seguito al suo trasferimento al CEVMA la informo che è stato sollevato dall'incarico di responsabile della sicurezza nucleare degli edifici 46, 46d e 32b».

6

Infine, con decisione 22 ottobre 1997 del signor Holtbecker, coordinatore delle risorse umane, il ricorrente veniva privato della qualità di membro del Comitato delle materie radioattive e fissili. In tale decisione si stabilisce quanto segue:

«Con riferimento alle note del sig. J.M. Martin, rispettivamente prot. n. U00.01/521/PP/cf del 14.10.97, prot. n. U00.01/531/97 e prot. n. U00.01/5332/97 del 17.10.97, la informiamo di aver provveduto a sostituire il suo nominativo, in qualità di membro del Comitato materie radioattive e fissili, con quello del nuovo responsabile dell'Unità "Tecnologia dell'ambiente e salute umana" (Environmental Technology and Human Health)».

7

Il ricorrente ha proposto reclamo contro tutti questi provvedimenti il 13 gennaio 1998.

Procedimento e conclusioni delle parti

8

Con atto introduttivo depositato il 10 agosto 1998 il ricorrente ha proposto il presente ricorso di annullamento delle decisioni del 16, 17 e 22 ottobre 1997. L'8 settembre 1998 l'APN ha dato una risposta esplicita respingendo il reclamo del ricorrente.

9

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso, da un lato, di aprire la trattazione orale e, dall'altro, ai sensi dell'art. 64, n. 3, del suo regolamento di procedura, di adottare misure di organizzazione del procedimento. Così sono stati rivolti alcuni quesiti alla convenuta, la quale ha risposto con lettera 20 luglio 1999.

10

Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale in occasione dell'udienza del 14 settembre 1999.

11

Il signor Sabbioni, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni prese dal direttore dell'Istituto il 16 e 17 ottobre 1997 e dal coordinatore delle risorse umane il 22 ottobre 1997;

assegnare al ricorrente la somma di ECU 10000 quale risarcimento del danno morale subito;

condannare la Commissione alle spese.

12

La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

statuire sulle spese come di diritto.

Nel merito

13

A sostegno del suo ricorso il ricorrente invoca tre motivi, relativi, in primo luogo, ad un difetto di motivazione delle decisioni della Commissione con le quali egli è stato trasferito d'ufficio in un altro servizio e sollevato dalle sue funzioni (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), in secondo luogo, ad uno sviamento di potere e, in terzo luogo, ad una violazione delle norme di sicurezza.

Sul primo motivo, relativo ad un difetto di motivazione delle decisioni impugnate

Argomenti delle parti

14

Il ricorrente afferma che le tre decisioni inviategli con note del 16, 17 e 22 ottobre 1997 sono di una laconicità estrema e carenti riguardo all'esigenza di motivazione adeguata degli atti amministrativi. Infatti, la motivazione degli atti amministrativi di cui trattasi non consentirebbe né la ricostituzione del ragionamento logico in base al quale sono stati adottati, né l'esercizio da parte della Corte e del Tribunale del controllo sulla loro legittimità. Tali decisioni sarebbero pertanto nulle.

15

Per quanto riguarda anzitutto la decisione di trasferimento del 16 ottobre 1997, il riferimento a presunti precedenti accordi, che non sarebbero mai intervenuti, non costituirebbe in ogni caso una motivazione valida né nella forma né nel merito. Il trasferimento del ricorrente sarebbe stato assolutamente inatteso e soltanto nel controricorso la Commissione avrebbe indicato per la prima volta la ragione principale che avrebbe consigliato questo provvedimento, cioè la situazione di conflitto emersa tra il ricorrente e il nuovo capo unità. Ciò dimostrerebbe che, originariamente, la decisione di trasferimento era priva di motivazione o almeno insufficientemente motivata. Quanto alla ragione relativa al nuovo orientamento delle attività del CCR, essa sarebbe rintracciabile soltanto in una lettera indirizzata a un terzo (lettera del signor Martin al signor Chambaud del 14 ottobre 1997).

16

D'altra parte, la decisione 17 ottobre 1997 di sollevare il ricorrente dalle sue funzioni di responsabile della sicurezza degli edifici-laboratori non troverebbe motivazione valida poiché non esisterebbe alcuna interdipendenza tra le funzioni precedentemente svolte dall'interessato e le responsabilità in questione, che sono d'interesse generale del CCR e non di un solo servizio.

17

Infine, e allo stesso modo, le ragioni che avrebbero motivato la decisione 22 ottobre 1997 di revocare al ricorrente la qualità di componente del Comitato per le materie radioattive e fissili sarebbero incomprensibili, poiché detto Comitato ha competenza per tutto il CCR. Inoltre, tali ragioni resterebbero sconosciute, poiché la decisione di cui trattasi non riguarderebbe in ogni caso il nesso (inesistente) con il trasferimento del ricorrente.

18

La Commissione considera che il motivo tratto dal difetto di motivazione della decisione impugnata 16 ottobre 1997 è irricevibile, in quanto tale motivo non sarebbe stato sollevato nella fase del procedimento precontenzioso, ma solo in occasione del procedimento scritto dinanzi al Tribunale.

19

In ogni caso la Commissione sostiene che il difetto di motivazione della decisione 16 ottobre 1997 è solo apparente. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, «tale requisito viene rispettato allorché l'atto che costituisce oggetto del ricorso è intervenuto in un contesto che è a conoscenza del funzionario interessato e che gli permette di comprendere la portata di un provvedimento che lo riguarda personalmente» (v. sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, Causa T-28/97, Hubert/Commissione, Racc. PI pag. II-1255).

20

Orbene, la decisione di trasferimento del 16 ottobre 1997, che è la conferma della decisione già espressa in data 14 ottobre 1997, farebbe riferimento ad «accordi intervenuti», il che metterebbe in evidenza che la decisione sarebbe stata preceduta da una serie di contatti tra il ricorrente e la sua gerarchia. Cosicché, secondo la Commissione, il ricorrente non poteva non essere cosciente delle ragioni del suo trasferimento, essendo stato debitamente informato dalla sua gerarchia. Peraltro occorrerebbe sottolineare che, nel suo reclamo, il ricorrente non avrebbe impugnato il difetto di motivazione della decisione ma si sarebbe limitato a contestarne le ragioni. Oltre ad una mancanza di concordanza tra la fase precontenziosa e quella del ricorso, ciò dimostrerebbe che egli non ne ignorava i motivi.

21

La Commissione afferma che la decisione di trasferimento era giustificata sia dal nuovo orientamento dei programmi del CCR, sia dalla situazione di tensione insorta tra il ricorrente e il suo nuovo capo unità, il signor P.

22

Secondo la Commissione nemmeno le altre due decisioni impugnate soffrono di un difetto di motivazione. La nota del direttore dell'Istituto datata 17 ottobre 1997 preciserebbe a tale proposito che il passaggio di responsabilità per la sicurezza nucleare negli edifici 46, 46d e 32b sarebbe intervenuto in ragione del trasferimento del ricorrente. Parimenti sembrerebbe esplicito dalla motivazione della comunicazione del coordinatore delle risorse umane del CCR in data 22 ottobre 1997 che la decisione di revocare al ricorrente la qualità di membro del Comitato materie radioattive e fissili scaturirebbe dalla sua nuova posizione.

23

Inoltre, anche nel caso in cui il ricorrente non fosse venuto a conoscenza delle ragioni del suo trasferimento, le decisioni impugnate non sarebbero illegittime. Infatti, il giudice comunitario avrebbe avuto occasione di sottolineare che «l'amministrazione non è tenuta a motivare un semplice provvedimento di organizzazione interna che non danneggia la posizione statutaria del funzionario o il rispetto del principiò di corrispondenza tra il grado e l'impiego, né a sentire preventivamente l'interessato» (v. sentenze della Corte 7 marzo 1990, cause riunite C-116/88 e C-149/88, Hecq/Commissione, Racc. pag. I-599, e del Tribunale 6 luglio 1995, causa T-36/93, Ojha/Commissione, Racc. PI pag. II-497).

24

A tale proposito va ricordato che la valutazione della corrispondenza «fra grado e posto implica (...) non già il confronto tra le mansioni attuali e precedenti dell'interessato, bensì tra mansioni attuali ed il grado nella gerarchia». Pertanto non sarebbe escluso che una decisione di trasferimento comporti l'attribuzione di nuove funzioni che potrebbero essere considerate dall'interessato come una riduzione delle sue attribuzioni, ma che tuttavia sarebbero conformi all'impiego corrispondente al suo grado (v. sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, cause riunite T-59/91 e T-79/91, Eppe/Commissione, Racc. pag. II-2061, punto 49).

Giudizio del Tribunale

— Sulla ricevibilità

25

Secondo una giurisprudenza costante, il giudice comunitario è tenuto a controllare se la Commissione abbia adempiuto l'obbligo che le incombe di motivare la decisione impugnata. I motivi relativi ad un difetto o ad un'insufficienza di motivazione sono di ordine pubblico e possono, da un lato, essere sollevati d'ufficio dal giudice e, dall'altro, essere invocati dalle parti in qualsiasi fase del procedimento (v. sentenze della Corte 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983, punti 23-25, e del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-534/93, Grynberg e Hall/Commissione, Racc. PI pag. II-595, punto 59, e 9 luglio 1997, causa T-4/96, S/Corte di giustizia, Racc. pag. II-1125, punti 52 e 53).

26

Occorre perciò constatare che non può essere precluso al ricorrente di avvalersi di questi ultimi solo perché non li ha dedotti nel reclamo.

27

Il motivo relativo al difetto di motivazione della decisione impugnata 16 ottobre 1997, di conseguenza, è ricevibile.

— Sulla motivazione della decisione di trasferimento

28

Anzitutto occorre constatare che per giurisprudenza costante una decisione di trasferimento contro la volontà dell'interessato, come quella adottata nella fattispecie in data 16 ottobre 1997, costituisce una decisione che arreca pregiudizio (v., ad esempio, sentenza della Corte 27 giugno 1973, causa 35/72, Kley/Commissione Racc. pag. 679, punti 3-5). Infatti, emerge con chiarezza dagli atti che le circostanze del trasferimento del ricorrente possono danneggiare i suoi interessi morali.

29

A tale proposito, occorre rammentare che «l'obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio, previsto all'art. 25 dello Statuto, ha come scopo di permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità della decisione impugnata e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per sapere se la decisione è fondata o se è viziata in modo tale da consentire che se ne contesti la legittimità. Tale requisito è soddisfatto allorché l'atto impugnato è intervenuto in un contesto conosciuto dal dipendente interessato e che gli permette di comprendere la portata di una misura che lo riguarda personalmente» (v., ad esempio, sentenza della Corte 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I-5863, punto 35, e sentenza del Tribunale Hubert/Commissione, citata, punto 93).

30

Così, per decidere se sia soddisfatto il requisito di motivazione previsto dallo Statuto, occorre prendere in considerazione non soltanto i documenti con i quali la decisione viene comunicata, ma altresì le circostanze in cui essa è stata adottata e portata a conoscenza dell'interessato. Può infatti essere sufficiente che l'interessato abbia potuto conoscere, in particolare mediante note di servizio e altre comunicazioni, gli elementi essenziali che hanno portato l'amministrazione alla sua decisione (v., ad esempio, sentenza della Corte 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79, Kuhner/Commissione, Racc. pag. 1677, punto 15).

31

Pertanto occorre verificare se il ricorrente era a conoscenza dei motivi che hanno portato al suo trasferimento e che sono, secondo la Commissione, da un lato, il nuovo orientamento dei servizi del CCR e, dall'altro, il clima di tensione all'interno dell'unità «Scienze della vita».

32

Per quanto riguarda in primo luogo la motivazione della decisione di trasferimento legata al nuovo orientamento dei servizi del CCR, il ricorrente afferma che essa è menzionata solo in una nota rivolta ad un terzo, vale a dire la nota del signor Martin al signor Chambaud del 14 ottobre 1997.

33

Detta nota enuncia a tale proposito:

«Nell'ambito della riorganizzazione in corso dell'EI, ho deciso di trasferire il signor Enrico Sabbioni e il signor Romano Pietra, attualmente in servizio all'Unità Ecotossicologia e salute umana, al CEVMA. La mia decisione si basa su quanto segue. Le precedenti unità "Scienze della vita" e "Inquinamento degli ambienti interni" sono state trasformate nella nuova unità "Ecotossicologia e salute umana" sotto la guida del signor P. Le attività future dell'unità, come sottolineato dal signor P. nel programma di lavoro per il 1998 e oltre, saranno dirette alla tossicologia ambientale con particolare attenzione alla biologia molecolare, alla identificazione biogenetica, agli organismi modificati geneticamente e ai disturbi endocrini. Non è prevista alcuna attività per la tossicologia dei metalli».

34

Ora, si deve constatare che una copia della nota, come risulta dal documento stesso, è stata indirizzata al signor Sabbioni. A tale proposito, la Commissione ha prodotto, senza che il ricorrente abbia effettuato contestazioni, la lettera che è stata inviata in concomitanza il 14 ottobre 1997 e che contiene le stesse informazioni.

35

Da quanto precede emerge che il ricorrente ha avuto conoscenza delle circostanze, legate al nuovo orientamento delle attività del CCR, che hanno in parte motivato la decisione di trasferimento.

36

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la motivazione della decisione di trasferimento legata al clima di tensione che regnava all'interno dell'unità «Scienze della vita», occorre osservare che nella lettera 16 ottobre 1997 si legge:

«Le confermo che in seguito agli accordi intervenuti, ho deciso di trasferirla, nell'interesse del servizio, a partire dal 1o novembre 1997, presso l'unità U07 CEVMA».

37

Benché non risulti chiaramente da tale lettera che gli asseriti accordi siano legati al clima di tensione descritto dalla Commissione, quest'ultima ha affermato, in una risposta ad un quesito del Tribunale, che tali accordi sono menzionati nella lettera del signor Balls, capo dell'Unità CEVMA, al signor Martin del 14 ottobre 1997. Ebbene, occorre constatare che emerge altresì da tale lettera che il ricorrente figura tra i destinatari di quest'ultima.

38

Nella suddetta lettera si legge in particolare quanto segue:

«Tuttavia, devo aggiungere che sarei pronto ad accettare il signor Pietra e il signor Sabbioni nel CEVMA soltanto dopo un'esauriente discussione con gli stessi, con il di Lei coinvolgimento, e qualora talune condizioni e garanzie fossero concordate e si verificassero. Ad esempio, mi attenderei un impegno totale a favore del CEVMA e che venisse colta con sincera convinzione questa opportunità di ricominciare».

39

Nel corso dell'udienza la Commissione ha spiegato, in seguito ad un quesito del Tribunale su tale punto, che le garanzie richieste dal signor Balls nella lettera 14 ottobre 1997 riguardavano un impegno assoluto da parte del signor Sabbioni nei lavori della sua unità perché il ricorrente non ricercasse «un rifugio geografico» che gli consentisse di proseguire le sue precedenti attività.

40

Inoltre, il ricorrente ha riconosciuto, nel corso dell'udienza, l'esistenza di un deterioramento del clima di lavoro in seguito all'annuncio della nomina del signor P. al posto di capo unità.

41

Pertanto emerge da tali elementi che il ricorrente era consapevole dell'incidenza del clima di tensione che regnava all'interno dell'unità «Scienze della vita» riguardo al provvedimento di trasferimento cui è stato assoggettato.

42

Di conseguenza, e malgrado la formulazione ellittica del motivo legato al clima di tensione che regnava all'interno dell'unità, il Tribunale constata che la decisione controversa è stata adottata in un contesto noto al ricorrente e che quest'ultimo è stato in grado di valutarne la legittimità.

— Sulla motivazione delle decisioni 17 e 22 ottobre 1997, con le quali il ricorrente è stato sollevato dalle sue funzioni di responsabile della sicurezza degli edifici 46, 46d e 32b del CCR e privato della sua qualità di membro del comitato delle materie radioattive e fissili

43

La Commissione afferma, in sostanza, che le due decisioni di cui sopra sono collegate all'organizzazione interna dell'istituzione e che, di conseguenza, il ricorrente non può contestarne la motivazione. Il ricorrente afferma, da parte sua, che la Commissione non ha dimostrato l'esistenza di un legame di dipendenza tra le funzioni che esercitava precedentemente e le responsabilità di cui trattasi.

44

Pertanto occorre stabilire anzitutto se le decisioni 17 e 22 ottobre 1997 siano atti che arrecano pregiudizio.

45

A tale proposito occorre rammentare che non costituisce una decisione che arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 25 dello Statuto un atto di pura gestione che non è tale da ledere la posizione statutaria dell'interessato né il principio della corrispondenza tra il grado del dipendente e il posto che egli occupa. Tale atto rientra nel potere discrezionale di cui dispone qualsiasi amministrazione per suddividere i compiti tra i membri del proprio personale. In tal senso, l'amministrazione non è tenuta a motivare la sua decisione (v. sentenza della Corte 14 dicembre 1988, causa C-280/87, Hecq/Commissione, Racc. pag. 6433, punti 9-11).

46

Occorre tuttavia aggiungere che taluni atti, anche se non incidono sugli interessi materiali o sulla situazione amministrativa di un dipendente, possono essere considerati come atti che arrecano pregiudizio agli interessi morali o alle aspettative di carriera dell'interessato (v. sentenze della Corte Kley/Commissione, citata, punto 4, e del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-73/96, Forcat leardo/Commissione, Racc. PI pag. II-485, punto 16).

47

Nella fattispecie, la Commissione ha affermato rispondendo ai quesiti del Tribunale che - per quanto riguarda la decisione di sollevare il ricorrente dalle sue funzioni di responsabile della sicurezza degli edifici 46, 46d e 32b dal momento che quest'ultimo non partecipava più agli esperimenti connessi all'uso di materie radioattive e non doveva più lavorare nei laboratori in questione - non vi era più ragione di affidargli il suddetto compito di sorveglianza.

48

Quanto alla decisione 22 ottobre 1997 di privare il ricorrente della sua qualità di membro del comitato delle materie radioattive e fissili, la Commissione espone che il suo trasloco conseguente al suo trasferimento non gli permetteva più di seguire i problemi legati alle attività condotte nei laboratori del CCR. In particolare, il ricorrente non avrebbe più seguito i movimenti di materie radioattive. A tale proposito la Commissione ha trasmesso, a sostegno delle sue affermazioni, una nota del coordinatore delle risorse umane del CCR del 15 gennaio 1996 da cui si evince, con riferimento ai compiti del comitato, che l'entrata o l'uscita di materie radioattive o fissili è sottoposta all'autorizzazione del detto comitato e che quest'ultimo deve in particolare assicurarsi che l'impiego di tali prodotti abbia luogo in laboratori autorizzati in tal senso.

49

Occorre constatare, in mancanza di elementi che possano inficiare la versione dei fatti data dalla Commissione, che tale funzione di sorveglianza e tale qualità di membro del comitato di cui trattasi sono strettamente legate alle funzioni precedentemente esercitate dal ricorrente e costituiscono, a tale proposito, compiti subordinati all'attività principale di ricerca, oggetto del trasferimento. Peraltro, il ricorrente non ha sostenuto che le funzioni attribuitegli ledessero la sua posizione statutaria o il rispetto del principio della corrispondenza tra il grado e il posto.

50

Occorre altresì constatare che il ricorrente non ha nemmeno sostenuto che la revoca delle funzioni attribuitegli incidesse sui suoi interessi morali o sulle sue aspettative di carriera. Così, tenuto conto della natura dei compiti in discussione e del loro carattere accessorio rispetto all'attività principale di ricerca, il Tribunale ritiene che le decisioni 17 e 22 ottobre 1997 non possano ledere gli interessi morali e le aspettative di carriera del ricorrente.

51

Di conseguenza, non occorre considerare a priori che tali decisioni possano arrecare pregiudizio al ricorrente.

52

Si deve comunque sottolineare che, anche qualora costituissero atti che arrecano pregiudizio, esse risponderebbero all'obbligo di motivazione di cui all'art. 25 dello Statuto. Infatti, la decisione 17 ottobre 1997 con la quale il ricorrente è stato sollevato dalle sue funzioni di responsabile della sicurezza degli edifici 46, 46d e 32b del CCR rinvia esplicitamente alla decisione di trasferimento 16 ottobre 1997 (v. relativo estratto al punto 5, supra). Quanto alla decisione 22 ottobre 1997, con la quale il ricorrente è stato privato della sua qualità di membro del comitato delle materie radioattive e fissili, essa rinvia alla decisione di trasferimento e alla decisione 17 ottobre 1997 con la quale il ricorrente è stato sollevato dalle sue funzioni di responsabile della sicurezza degli edifici 46, 46d e 32b del CCR (v. relativo estratto al punto 6, supra). Orbene, è giurisprudenza costante che la motivazione di una decisione può comportare dei rinvìi ad altri documenti (v. sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punti 140-144). Così la revoca delle funzioni di cui trattasi è giustificata dal trasferimento del ricorrente.

53

Ne consegue che il primo motivo va respinto.

Sul secondo motivo, relativo ad uno sviamento di potere

Argomenti delle parti

54

Il ricorrente afferma che la decisione di trasferimento è viziata da sviamento di potere, poiché non si basa su nessun fondamento logico, giuridico o pratico. Essa mirerebbe in realtà a eliminare un dipendente che, trattato in maniera ingiusta, era divenuto un personaggio scomodo.

55

Riguardo al primo argomento relativo alla riorganizzazione dei servizi, esso sarebbe chiarito nella lettera 14 ottobre 1997 indirizzata al signor Chambaud dal direttore dell'Istituto, il signor Martin. Quest'ultimo indicherebbe, in primo luogo, che il ricorrente avrebbe soltanto una specializzazione in tossicologia dei metalli, disciplina nella quale il direttore avrebbe deciso di interrompere le ricerche. Il ricorrente sostiene invece di essere un esperto in chimica analitica e in tossicologia generale, di essere specializzato in tossicologia dei metalli e di essere inoltre competente non solo in tossicologia umana, ma altresì in tossicologia dell'ambiente. La specializzazione del ricorrente in tossicologia dei metalli pertanto non sarebbe tale da limitare le sue competenze, come peraltro ha riconosciuto la Commissione nel suo controricorso.

56

In secondo luogo, secondo il ricorrente, il direttore dell'Istituto sostiene che il trasferimento del ricorrente è giustificato dall'abbandono delle ricerche sulla tossicità dei metalli, conseguente alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto dell'ambiente. Tale affermazione sarebbe però smentita da un certo numero di fatti come la conclusione di un contratto di consulenza esterna con il professor Nicotera relativo in particolare allo studio dei metalli, l'autorizzazione accordata qualche tempo prima delle decisioni impugnate per nuove ricerche nel settore dei metalli, o ancora la proposta fatta dal capo unità del ricorrente, sempre nello stesso periodo, di studiare l'interazione dei metalli sui pesci per passare in seguito agli studi sulla popolazione.

57

In ogni caso, il ricorrente afferma di aver sempre potuto svolgere funzioni nel servizio d'origine. Infatti, pur avendo sviluppato talune competenze specifiche in materia di tossicologia dei metalli, cionondimeno egli rimarrebbe un esperto di tossicologia generale, capace dunque di trattare tutto il settore della tossicologia umana. Così il suo trasferimento non sarebbe stato deciso nell'interesse del servizio, poiché le competenze dell'interessato potevano esser meglio utilizzate nell'unità «Ecotossicologia e salute umana». Ne conseguirebbe una violazione indiretta dell'art. 27 dello Statuto.

58

Il secondo argomento, invocato tardivamente dalla convenuta a sostegno della decisione di trasferimento del ricorrente, si baserebbe sul deterioramento delle relazioni personali e professionali tra il ricorrente e il capo unità, il signor P. Il ricorrente ritiene che tale argomento, che non è stato provato dalla controparte, sia smentito dai fatti, poiché il ricorrente ha offerto al signor P. una collaborazione completa e leale. Così, egli avrebbe riportato le sue ferie del 1997 in occasione dell'entrata in servizio del nuovo capo unità. Inoltre, il signor P. avrebbe manifestato il proprio accordo alla decisione di allontanare il ricorrente perché, nella sua qualità di dirigente in periodo di prova, non poteva opporsi alla volontà del direttore dell'Istituto. Infine, il fatto che il ricorrente abbia presentato reclamo contro la nomina del signor P. non potrebbe essere invocato in appoggio alla tesi della convenuta, poiché lo stesso trattamento è stato riservato ad un altro dipendente che non aveva alcun motivo di presentare un siffatto reclamo.

59

La Commissione sostiene che una decisione è viziata da sviamento di potere nel caso in cui risulti, in base ad elementi oggettivi, rilevanti e concordanti, che essa è stata adottata per conseguire scopi diversi da quelli dichiarati, e che non si può parlare di sviamento di potere qualora la decisione non sia stata giudicata in contrasto con l'interesse del servizio (v. sentenze Eppe/Commissione e Forcai leardo/Commissione, citate).

60

Peraltro le istituzioni disporrebbero di un'ampia discrezionalità nell'organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell'assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione, tuttavia, che tale assegnazione sia effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti (v. sentenza della Corte 24 febbraio 1981, cause riunite 161/80 e 162/80, Carbognani e Coda Zabetta/Commissione, Racc. pag. 543, e sentenze del Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc. pag. II-555; 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione, Racc. pag. II-1465, e, in particolare, Hubert/Commissione, già citata). Così il sindacato del Tribunale dovrebbe limitarsi a controllare se l'AIPN non si sia avvalsa della sua discrezionalità in modo manifestamente errato.

61

Alla luce dei rapporti difficili tra il nuovo capo unità e il ricorrente, la decisione di trasferire il ricorrente sarebbe conforme all'interesse del servizio poiché mirerebbe ad evitare che la persistenza di una situazione conflittuale possa nuocere alle attività dell'unità (v. sentenza 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, già citata).

62

Nella sua controreplica, la Commissione ha prodotto due documenti a sostegno dell'argomento relativo all'esistenza di una situazione conflittuale tra il ricorrente e il capo unità. Il primo è una nota del signor Versino, direttore aggiunto dell'Istituto per l'ambiente, indirizzata alla signora De La Torre, assistente del direttore generale del CCR, datata 14 gennaio 1998, relativa al reclamo proposto dal signor Sabbioni nei confronti della nomina del signor P. in qualità di capo dell'unità «Scienze della vita». Il secondo documento è una nota indirizzata il 2 maggio 1997 al signor Versino da parte del signor Fortaner, collaboratore facente parte dello stesso gruppo del ricorrente.

63

La Commissione aggiunge altresì che le qualifiche del ricorrente si adattano perfettamente alla nuova assegnazione. A questo proposito la nota del signor Martin al signor Chambaud del 14 ottobre 1997 porrebbe l'accento sulla particolare competenza dell'interessato («the unique competence of Mr. Sabbioni»), ma ciò non significherebbe affatto che l'interessato abbia un'esperienza limitata ad un solo settore. Né il fatto che un funzionario sia di riconosciuta competenza può esimerlo da un eventuale trasferimento. Il ricorrente non potrebbe sostenere che la sua riassegnazione sia contraria all'interesse del servizio in ragione del fatto che le sue competenze avrebbero potuto essere utilizzate al meglio nella sua precedente unità. Trattandosi peraltro di un provvedimento di riassegnazione, esso non avrebbe intaccato in alcun modo il principio dell'equivalenza dei posti.

64

Infine, la Commissione espone che, in seguito al quinto programma quadro di ricerca assegnato al CCR, alcuni settori del Centro sono stati in realtà nuovamente orientati, e tra questi l'unità «Scienze della vita», all'interno della quale gli studi sulla tossicologia dei metalli sono terminati. La modifica della denominazione dell'unità, che diventa «Ecotossicologia e salute umana», accentuerebbe il nuovo orientamento delle attività dell'unità verso la tossicologia delle acque e dell'ambiente. A questo proposito le circostanze evocate dal ricorrente per dimostrare l'esistenza di uno sviamento di potere non sarebbero determinanti. In particolare, il professor Nicotera sarebbe stato assunto prima della nomina del signor P. come capo unità e si tratterebbe di un consulente del direttore dell'Istituto e non dell'unità. Al contrario esisterebbe la possibilità, anche se ridotta, di trasferire le attività di ricerca nel campo della tossicologia dei metalli nell'ambito delle attività dell'unità CEVMA, che necessiterebbe tra l'altro di un rinforzo di organico. L'assegnazione del ricorrente all'unità CEVMA avrebbe pertanto permesso di continuare ad avvalersi delle sue capacità nel settore della tossicologia dei metalli. D'altronde la Commissione sostiene che le competenze del ricorrente sono rimaste integre in tale settore e che egli ha potuto continuare ad avvalersi dei suoi più stretti collaboratori, pure essi trasferiti all'unità CEVMA. Pertanto non sarebbe stato pregiudicato il principio della corrispondenza tra grado e funzione.

Giudizio del Tribunale

65

In via preliminare, si deve ricordare che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni della Comunità un ampio potere discrezionale nell'organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell'assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione, tuttavia, che tale assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti (v., ad esempio, sentenza 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, citata, punto 11).

66

A tale proposito, il sindacato del Tribunale deve quindi limitarsi ad accertare che l'APN non abbia travalicato limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere discrezionale in modo manifestamente errato (v., ad esempio, sentenza Turner/Commissione, citata, punto 53).

67

Inoltre si evince dalla giurisprudenza che sussiste sviamento di potere solo in presenza di elementi obiettivi, pertinenti e concordanti che consentano di accertare che l'atto impugnato era finalizzato a uno scopo diverso da quello assegnato ai sensi delle disposizioni statutarie applicabili e che, nell'ipotesi in cui una decisione non sia stata giudicata contraria all'interesse del servizio, non sussiste sviamento di potere (v. sentenze del Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W./Commissione, Racc. PI pag. II-745, punto 129, e della Corte 14 luglio 1983, causa 176/82, Nebe/Commissione, Racc. pag. 2475, punto 25).

68

Alla luce di tali principi occorre esaminare gli argomenti sollevati dalle parti che riguardano la decisione di trasferimento.

69

Il ricorrente sostiene di non essere stato trasferito né in ragione del nuovo orientamento di taluni servizi del CCR né in ragione dei rapporti conflittuali con il suo capo unità, ma perché la sua presenza all'interno dell'unità sarebbe stata scomoda in quanto rammentava costantemente ai suoi superiori gerarchici che era stato trattato in modo ingiusto dato che non aveva ottenuto il posto di capo unità assegnato al signor P.

70

Per quanto riguarda la giustificazione del trasferimento del ricorrente legata al nuovo orientamento delle attività del CCR, in particolare della cessazione delle ricerche sui metalli, la Commissione ha prodotto, per dimostrare l'effettività di tale nuovo orientamento, taluni estratti degli organigrammi successivi che fanno risultare il cambio di denominazione dell'unità.

71

Rispondendo ad un quesito del Tribunale, la Commissione ha altresì trasmesso un documento intitolato «Description of work» (Descrizione del lavoro) per l'anno 1998 da cui risulta in particolare quanto segue:

«Una nuova unità "Ecotossicologia e salute umana", che include le precedenti unità "Scienze della vita" e "Inquinamento degli ambienti interni", è stata istituita con lo scopo di riorientare le attività verso il quinto programma quadro (FWP).

(...)

In considerazione della nuova struttura dell'unità di Ecotossicologia e salute umana, la maggior parte delle attività effettuate nelle precedenti unità "Scienze della vita" e "Inquinamento degli ambienti interni" sarà inquadrata in un approccio metodologico integrato per la valutazione dell'esposizione a sostanze chimiche presenti nell'ambiente. Sarà data la precedenza allo studio dell'impatto di composti chimici.

(...)

Come primo passo per integrare la ricerca dei settori "inquinamento interno" e "salute umana", della nuova unità "Ecotossicologia e salute umana" verranno verificate la disponibilità, lo sviluppo e/o l'applicazione di test di attività biologiche per miscele inquinanti in ambienti interni (ad esempio emissioni da fonti, particelle organiche condensate nella polvere di casa)».

72

Si evince quindi da quanto sopra che l'unità di cui trattasi ha subito un nuovo orientamento delle sue attività, passando dallo studio della scoperta dei metalli pesanti a quello degli effetti delle miscele di prodotti tossici sulla salute umana.

73

Peraltro, il ricorrente asserisce che, anche nell'ipotesi in cui l'unità alla quale è stato assegnato sia stata riorganizzata nel senso indicato dalla Commissione, le sue competenze potevano essere meglio utilizzate nell'unità «Ecotossicologia e salute umana».

74

Risulta tuttavia dalla giurisprudenza che il fatto che un dipendente possieda elevate qualità non significa che non possa essere trasferito o riassegnato. Al contrario, se l'interessato ha ben svolto le proprie funzioni in un impiego, il che non è contestato, nella fattispecie, dalla Commissione, l'amministrazione può attendersi che egli faccia altrettanto in un altro impiego che potrebbe essergli affidato (v. sentenza W./Commissione, citata, punto 91).

75

A tale proposito la Commissione ha affermato nel corso dell'udienza che il ricorrente era stato trasferito in un'unità carente di personale ed all'interno della quale egli poteva del resto continuare i suoi lavori sulla tossicologia dei metalli.

76

Inoltre, occorre constatare che il ricorrente non contesta che le sue competenze corrispondano alla sua nuova assegnazione, ma afferma soltanto che le sue competenze nonché la sua esperienza sarebbero più utili presso l'unità dove era precedentemente in servizio. Di conseguenza e tenuto conto dell'ampia discrezionalità della Commissione, il Tribunale ritiene che la decisione del trasferimento non sia in contrasto con l'interesse del servizio.

77

Da quanto sopra emerge che il nuovo orientamento delle attività del CCR è stato effettivo e che la Commissione ha potuto legittimamente ritenere opportuno, in tale contesto, il trasferimento del ricorrente.

78

Per quanto riguarda la giustificazione del trasferimento del ricorrente con riferimento al preteso clima di tensione esistente all'interno dell'unità «Scienze della vita», occorre anzitutto rammentare che la Corte ha giudicato più volte che, nel caso in cui esse causino tensioni dannose al buon funzionamento del servizio, talune difficoltà nei rapporti interni possono giustificare il trasferimento di un dipendente nell'interesse del servizio. Tale provvedimento può anche essere adottato indipendentemente dalla questione della responsabilità degli incidenti di cui trattasi (v., ad esempio, sentenze della Corte 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione, Racc. pag. 2499, punto 13, e 12 novembre 1996, citata, Ojha/Commissione, punto 41).

79

Parimenti, è irrilevante accertare se le censure formulate nei confronti del ricorrente siano fondate o meno (v., ad esempio, sentenza 12 novembre 1996, Ojha/Commissione, citata, punto 43). Così le affermazioni del ricorrente dirette a dimostrare che si è comportato lealmente verso il suo capo unità, in particolare riportando le proprie ferie, non sono tali da dimostrare uno sviamento di potere della Commissione.

80

A sostegno delle sue affermazioni relative all'esistenza di un clima di tensione, la Commissione ha prodotto una nota del 14 gennaio 1998 inviata dal signor Versino alla signora De La Torre nella quale si legge:

«(...)

Inizialmente [il signor P.] ha cercato di stabilire un rapporto di lavoro con il signor Sabbioni, ma si è reso conto rapidamente che si trattava di un rapporto molto fragile, poiché il signor Sabbioni era ossessionato dall'idea di diventare capo unità, e aveva detto francamente [al signor P.] che avrebbe continuato a battersi per ottenere tale posto.

(...)

Egli voleva continuare tutte le sue precedenti attività in "tossicologia umana" quale capogruppo, fermo restando che [il signor P.] vi avrebbe impegnato la quasi totalità del personale dell'unità, il che era inaccettabile in considerazione della diffidenza crescente tra il personale e il signor Sabbioni.

(...)».

81

La Commissione ha altresì trasmesso una nota del signor Fortaner al signor Versino in data 2 maggio 1997 da cui emerge che regnava all'interno dell'unità «Scienze della vita» un clima di tensione che rendeva problematico un lavoro coordinato tra gli specialisti di chimica analitica e di tossicologia.

82

A tale proposito, anche se il ricorrente ha contestato la veridicità delle informazioni contenute nella nota del signor Versino alla signora De La Torre del 14 gennaio 1998 nel corso dell'udienza, egli ha tuttavia ammesso che il deterioramento del clima di lavoro si era manifestato a partire dall'annuncio della nomina del signor P. al posto di capo unità.

83

Di conseguenza, e sebbene il fatto che il ricorrente abbia presentato un reclamo contro la nomina del signor P. a capo unità non costituisca un indizio dell'esistenza di un clima malsano nell'ambiente di lavoro, come sostenuto dalla Commissione, ma rientri nell'esercizio di un diritto garantito dallo Statuto, risulta che regnava effettivamente, all'interno dell'unità «Scienze della vita», un clima di tensione tale da giustificare il trasferimento del ricorrente.

84

Emerge da quanto sopra che il ricorrente non può invocare l'esistenza di uno sviamento di potere della Commissione nell'adozione della decisione di trasferimento.

85

Ne consegue che il secondo motivo va totalmente respinto.

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione delle norme di sicurezza

Argomenti delle parti

86

Il ricorrente afferma che la decisione di revocargli l'incarico di responsabile della sicurezza degli edifici 46, 46d e 32b del CCR è stata seguita da alcune gravi violazioni delle norme di sicurezza relative agli impianti nucleari, norme di diritto comunitario e di diritto interno che il CCR è tenuto a rispettare.

87

Infatti, le autorità del CCR avrebbero autorizzato alcuni membri del personale a lavorare chiusi a chiave all'interno dei laboratori, il che sarebbe in contrasto con il decreto legge 19 settembre 1994, n. 626 (che ha dato attuazione alle direttive riguardanti le condizioni di sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro), nonché con il decreto legge 17 marzo 1995, n. 230 (adottato in attuazione delle direttive Euratom in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti). Inoltre dei privati sarebbero stati autorizzati a lavorare fuori orario nei laboratori nucleari dichiarati «zona controllata». Del pari, sarebbero state cambiate le serrature senza la preventiva informazione delle autorità di controllo e delle autorità nazionali, il che avrebbe impedito i controlli dei servizi di radioprotezione, ciò in violazione delle norme interne del CCR («General Rules for Protecting against Ionising and Non-Ionising Radiation for the Ispra Site» e le norme interne di lavoro).

88

Orbene, il ricorrente ritiene di avere un interesse diretto, attuale e personale a denunciare siffatti comportamenti antigiuridici. Infatti, essi avrebbero provocato un danno alla sua reputazione e l'implicazione in una procedura giudiziaria. Nella fattispecie, il Pubblico ministero italiano avrebbe avviato un procedimento per indagare sulla sparizione di campioni analizzati dal ricorrente e che si trovavano nel laboratorio alla data del suo esonero. Da parte sua, la gerarchia ha disposto un'inchiesta amministrativa sfociata nella riapertura dei laboratori.

89

La Commissione fa osservare che la presentazione di una difesa è difficile su tale punto poiché il ricorrente si limita a semplici affermazioni senza precisare quali norme siano state violate.

90

In seguito ai chiarimenti esposti dal ricorrente nella sua replica, la Commissione manifesta la propria perplessità nei confronti di tale motivo. Infatti, anche ammettendo che si siano verificate le violazioni dedotte (quod non), esse non avrebbero alcuna relazione con l'oggetto della presente causa. Pertanto l'argomentazione del ricorrente sarebbe irricevibile.

Giudizio del Tribunale

91

Nell'ambito del terzo motivo, il ricorrente afferma che la chiusura degli edifici interessati e la sua revoca dall'incarico di responsabile della sicurezza comportano una violazione delle norme di sicurezza.

92

Tuttavia, emerge dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale che qualsiasi ricorso deve indicare l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti, in modo sufficientemente chiaro e preciso da permettere alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia è necessario, perché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si basa emergano, almeno sommariamente, ma in modo comprensibile, dal testo del ricorso stesso.

93

Ora, per quanto riguarda il terzo motivo relativo ad una violazione delle norme di sicurezza, il ricorrente non ha esposto nel suo ricorso gli elementi essenziali di diritto che consentano al Tribunale di pronunciarsi. Egli non ha infatti indicato in quale misura l'asserita violazione delle norme di sicurezza avrebbe un nesso diretto con l'oggetto della controversia, vale a dire l'annullamento delle decisioni impugnate e più in particolare della decisione 17 ottobre 1997 con la quale il ricorrente si è visto revocare l'incarico di responsabile della sicurezza degli edifici di cui trattasi.

94

Poiché tale argomentazione è costituita solo da una semplice enunciazione di fatti cosicché la presentazione scelta non ha consentito alla Commissione di presentare la sua difesa su tale punto né al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale, il motivo è irricevibile.

Sulla domanda di risarcimento danni

95

La Commissione sostiene che la domanda di risarcimento del danno morale (che il ricorrente si limita a formulare nelle sue conclusioni, senza motivarla) deve comunque essere respinta in quanto non è dimostrata l'illiceità del comportamento dell'amministrazione dal quale sarebbe derivato il pregiudizio invocato (v. sentenza W./Commissione, citata, punto 165).

96

A tale proposito, occorre constatare che, secondo una giurisprudenza costante, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone il coesistere di un insieme di condizioni relative all'illegittimità del comportamento ascritto all'organismo comunitario, alla realtà del danno e all'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 16 settembre 1998, causa T-234/97, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pag. II-1533, punto 71).

97

Nella fattispecie, poiché il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza dell'illegittimità del comportamento della Commissione e pertanto di nessun illecito tale da far sorgere la responsabilità di quest'ultima, la domanda di risarcimento danni va respinta.

98

Di conseguenza il ricorso va totalmente respinto.

Sulle spese

99

Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Il ricorrente, essendo rimasto soccombente, sopporterà quindi le proprie spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

 

Cooke

García-Valdecasas

Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 novembre 1999.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

R. Garda-Valdecasas


( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.

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