Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61996TJ0208

    Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 17. Dezember 1997.
    Eberhard Eiselt gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
    Lehrgang der beruflichen Fortbildung - Verweigerung der Teilnahme - Verstoß gegen Artikel 24 des Statuts und den Gleichbehandlungsgrundsatz - Antrag auf Wiedergutmachung des erlittenen Schadens.
    Rechtssache T-208/96.

    Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1997 I-A-00445; II-01179

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1997:206

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    17 dicembre 1997 ( *1 )

    «Corso di perfezionamento professionale — Negata partecipazione — Violazione dell'art. 24 dello Statuto e del principio di parità di trattamento — Domanda di risarcimento del danno subito»

    Nella causa T-208/96,

    Eberhard Eiselt, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente ad Ispra (Italia), con l'avv. Giuseppe Marchesini, del foro di Vicenza, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda diretta, da un lato, all'annullamento di una decisione della Commissione con cui è stato negato al ricorrente il perfezionamento professionale da lui richiesto e, dall'altro, all'annullamento della decisione della Commissione con cui sono state assegnate al ricorrente mansioni non corrispondenti né ai suoi titoli, né alla sua esperienza professionale, né alle mansioni per le quali egli era stato originariamente assunto,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

    composto dalla signora P. Lindh, presidente, dai signori K. Lenaerts e J.D. Cooke, giudici,

    cancelliere: A. Mair, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 novembre 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Fatti e procedimento

    1

    II ricorrente è dipendente di ruolo di grado B2 alla Commissione, in servizio presso l'Istituto della tecnologia della sicurezza del Centro comune di ricerca di Ispra, in Italia.

    2

    Nel dicembre 1993 il ricorrente seguiva, su richiesta del proprio superiore gerarchico, signor S., un corso di perfezionamento professionale, nella specie una formazione su «MS (Microsoft) Powerpoint». A seguito di tale formazione veniva messo a disposizione del ricorrente, per consentirgli di svolgere i suoi lavori, materiale informatico per il trattamento digitale di grafici.

    3

    Agli inizi del mese di aprile 1995 il ricorrente veniva invitato ad un colloquio con il proprio superiore gerarchico, al fine di fare il punto sui compiti affidatigli e sulla sua formazione professionale. Il ricorrente non dava seguito alla convocazione. Con lettera 11 aprile 1995 egli spiegava le ragioni della sua assenza.

    4

    II 12 giugno 1995 il ricorrente aveva un colloquio con il signor H. e con il signor S., suo superiore gerarchico. Il 26 giugno 1995 quest'ultimo redigeva una nota in cui veniva riportato il contenuto del colloquio. Il ricorrente si rifiutava di sottoscriverla.

    5

    II 13 luglio 1995 il ricorrente chiedeva al proprio superiore gerarchico l'autorizzazione a partecipare ad un corso di perfezionamento professionale intitolato «Poly tech GmbH - training» che doveva svolgersi a Monaco di Baviera dal 24 al 27 ottobre successivi.

    6

    II 13 novembre 1995 si formava una decisione implicita di rigetto della domanda del ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

    7

    II 12 febbraio 1996 il ricorrente presentava alla Commissione, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo avverso la decisione implicita di rigetto della sua domanda del 13 luglio 1995.

    8

    II 12 giugno 1996 si formava una decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente. Tuttavia, I'll luglio 1996 la Commissione emanava una decisione esplicita di rigetto del reclamo, notificata al ricorrente il 2 settembre successivo.

    9

    II 12 dicembre 1996 il ricorrente proponeva il presente ricorso.

    10

    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Il Tribunale invitava tuttavia le parti a rispondere per iscritto ad un quesito, invito a cui le parti hanno ottemperato nel termine impartito.

    11

    Le parti hanno svolto le proprie difese orali all'udienza del 6 novembre 1997.

    Conclusioni delle parti

    12

    II ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione con cui gli è stato negato il diritto di partecipare ad un corso di perfezionamento professionale a Monaco di Baviera dal 24 al 27 ottobre 1995;

    dichiarare illegittima, in quanto non conforme all'interesse dell'istituzione, l'attribuzione al ricorrente di mansioni alle quali egli non era preparato e per le quali non era stato inizialmente assunto;

    condannare la Commissione a versare al ricorrente 10000 ECU a titolo di risarcimento del danno morale subito;

    condannare la Commissione alle spese.

    13

    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso irricevibile ed in ogni caso respingerlo;

    statuire sulle spese secondo giustizia.

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    14

    Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione si chiede se il ricorso non debba essere considerato tardivo, in quanto il reclamo del ricorrente, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, sarebbe stato presentato oltre tre mesi dopo il rigetto esplicito della sua domanda. La Commissione chiarisce così che, se è vero che essa non ha inviato alcuna risposta scritta al ricorrente prima della scadenza del termine di quattro mesi decorrente dalla data di presentazione della domanda (nella specie il 13 luglio 1995), il corso di perfezionamento professionale a cui il ricorrente chiedeva di partecipare si è svolto nel corso del detto periodo di quattro mesi. Ciò premesso, la Commissione ritiene che, alla data di inizio del corso di perfezionamento di cui trattasi, vale a dire il 24 ottobre 1995, la mancata reazione della Commissione alla domanda del ricorrente avrebbe dovuto essere interpretata quale rigetto esplicito della domanda stessa. Secondo la Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto quindi proporre il proprio reclamo entro il termine di tre mesi a decorrere dal 24 ottobre 1995. Conseguentemente, il reclamo proposto il 12 febbraio 1996 sarebbe tardivo, con conseguente irregolarità del procedimento amministrativo precontenzioso.

    15

    II ricorrente contesta ľ irricevibilità così adombrata dalla Commissione. Egli ritiene, infatti, che la tesi della Commissione si ponga manifestamente in contrasto con il tenore dell'art. 90 dello Statuto e con il principio della tutela del legittimo affidamento. Tale tesi comprometterebbe, inoltre, la certezza del diritto che, alla luce delle indicazioni dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e del carattere perentorio dei termini ivi enunciati, impone che un reclamo possa essere presentato entro i tre mesi decorrenti dal rigetto esplicito ovvero dal rigetto implicito della domanda del dipendente, mentre la formazione del rigetto implicito si presume avvenga alla scadenza del termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto esplicito di una domanda si tradurrebbe in una comunicazione formale indirizzata al dipendente interessato.

    Giudizio del Tribunale

    16

    L'argomento addotto dalla Commissione per adombrare l'irricevibilità del ricorso dev'essere respinto, in quanto si pone in contrasto con la formulazione dell'art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto.

    17

    Infatti, si deve anzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 90, n. 2, del detto Statuto, quando il reclamo attiene ad una decisione implicita di rigetto di una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto medesimo, il termine di tre mesi entro cui dev'essere proposto il reclamo decorre dalla data di scadenza del termine di risposta. Il n. 1 del detto articolo prevede che, alla scadenza del termine di quattro mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, la mancanza di risposta alla domanda medesima va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo.

    18

    II Tribunale rileva inoltre che, nella specie, la Commissione non contesta di essersi astenuta dal rispondere esplicitamente alla domanda del ricorrente entro il termine di quattro mesi di cui all'art. 90, n. 1, dello Statuto, notificandogli una risposta motivata prima della scadenza di tale termine. Ne consegue pertanto che il ricorrente era tenuto a proporre il suo eventuale reclamo entro la scadenza di un termine di sette mesi a decorrere dalla data di presentazione della propria domanda, vale a dire entro il 13 febbraio 1996. Il reclamo del ricorrente è del 12 febbraio 1996, ragion per cui il Tribunale considera che la fase amministrativa preliminare alla proposizione del presente ricorso non è viziata, sotto tale profilo, da alcuna irregolarità.

    19

    Resta irrilevante, al riguardo, che il corso di perfezionamento professionale oggetto della domanda del ricorrente si fosse già svolto alla data di scadenza del periodo al termine del quale l'art. 90, n. 1, prevede che la mancata reazione da parte della Commissione equivalga ad una decisione implicita di rigetto della domanda. Infatti, a parere del Tribunale, l'argomento della Commissione finisce, di fatto, con l'aggiungere un presupposto di ricevibilità non enunciato dallo Statuto.

    20

    Infine, come sottolinea il ricorrente, l'art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto definisce il rigetto esplicito di una domanda o di un reclamo come una decisione motivata notificata all'interessato. Atteso che tale elemento manca nella specie, il che non è peraltro contestato dalla Commissione, non può essersi verificato in nessun caso un rigetto esplicito della domanda.

    21

    Per contro, atteso che il Tribunale, ai sensi dell'art. 113 del suo regolamento di procedura, può esaminare d'ufficio i presupposti di ricevibilità del ricorso, che sono di ordine pubblico (v., in particolare, sentenza della Corte 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet/Stato belga, Race. pag. 1093, in particolare pag. 1114; sentenza del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, B./Commissione, Race. pag. II-761; ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-29/93, Calvo Alonso-Cortés/Commissione, Racc. pag. II-1389, punto 40, e sentenza del Tribunale 1o giugno 1994, causa T-4/93, André/Commissione, Race. PI pag. II-471, punto 16), dev'essere dichiarata irricevibile la domanda contenuta nel presente ricorso con cui si chiede al Tribunale di dichiarare illegittima, in quanto non sarebbe conforme all'interesse dell'istituzione, l'attribuzione al ricorrente di mansioni per le quali egli non era preparato e per le quali non era stato inizialmente assunto.

    22

    Infatti, la modificazione delle mansioni attribuite al ricorrente nell'ambito dei servizi del Centro comune di ricerca di Ispra non può costituire oggetto del presente ricorso, in quanto manifestamente contestata oltre i termini prescritti. È sufficiente rilevare al riguardo che, rispondendo al quesito scritto del Tribunale, le parti hanno fatto presente che le mansioni del ricorrente erano state modificate nel 1991, circostanza peraltro confermata dai rapporti informativi di quest'ultimo, che fanno riferimento, a partire dal 1o luglio 1991, a «lavori saltuari di fotografia», e non alla responsabilità principale dell'interessato in tale settore menzionata nei rapporti informativi precedenti. Conseguentemente, ove ritenesse necessario contestare la legittimità di tale modificazione delle sue mansioni, il ricorrente era tenuto a farlo entro i termini prescritti al riguardo dall'art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto.

    23

    Ne consegue che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile nella parte in cui viene contestata l'attribuzione al ricorrente di mansioni alle quali egli non era preparato e per le quali non era stato inizialmente assunto.

    Sul merito

    24

    A sostegno del ricorso il ricorrente deduce due motivi. Il primo attiene alla violazione dell'art. 24, terzo comma, dello Statuto, in quanto la Commissione non avrebbe facilitato il perfezionamento professionale di uno dei propri dipendenti. Il secondo riguarda la violazione del principio di non discriminazione, in quanto la Commissione non avrebbe concesso al ricorrente un trattamento identico a quello di dipendenti in situazioni analoghe alla sua.

    Sul primo motivo, attinente alla violazione dell 'art. 24, terzo comma, dello Statuto, in quanto la Commissione non avrebbe facilitato il perfezionamento professionale di uno dei propri dipendenti

    Argomenti delle parti

    25

    II ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe violato l'art. 24, terzo comma, dello Statuto, nei limiti in cui, non riconoscendogli il diritto di partecipare ad un'azione di formazione, essa non ha facilitato il suo perfezionamento professionale. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tanto nella decisione di rigetto esplicito del reclamo del ricorrente quanto nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente sostiene che il proprio interesse personale alla partecipazione al corso di perfezionamento a lui negata coincide con l'interesse del servizio, conformemente alla condizione posta dall'art. 24, terzo comma, dello Statuto. Egli fa presente al riguardo che due elementi dimostrano come tale corso di perfezionamento professionale presentasse un'utilità reale per l'istituzione di cui è alle dipendenze. In primo luogo, il ricorrente asserisce che le tecniche di fotografia insegnate nell'ambito dell'azione di formazione negatagli rispondono alle esigenze del Centro comune di ricerca di Ispra. Tali tecniche non presenterebbero inoltre alcun interesse individuale o personale per il ricorrente. In secondo luogo, secondo il ricorrente, atteso che la Commissione affida spesso lavori di fotografia ad imprese esterne, l'apprendimento di tali tecniche da parte del ricorrente medesimo avrebbe consentito alla Commissione di ridurre taluni costi beneficiando nel contempo di una qualità di lavoro elevata.

    26

    Nella replica, il ricorrente contesta l'affermazione della Commissione secondo cui il perfezionamento professionale del ricorrente avrebbe dovuto corrispondere alle attività grafiche ed informatiche della nuova destinazione di quest'ultimo, dato che egli è stato reintegrato in un impiego corrispondente alla sua specializzazione, vale a dire la fotografia. Secondo il ricorrente, sussistevano tutti gli elementi perché la Commissione constatasse che la formazione negatagli rientrava appunto nell'ambito di un perfezionamento compatibile con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conforme ai loro interessi. Nella sua risposta al quesito scritto del Tribunale, e all'udienza, il ricorrente ha insistito sul fatto che, malgrado la modificazione delle sue mansioni intervenuta nel 1991, egli ha tuttavia conservato un'attività di fotografo presso il Centro comune di ricerca di Ispra.

    27

    II ricorrente precisa inoltre nella replica che, poiché l'annullamento della decisione impugnata non gli consentirebbe di seguire il corso di perfezionamento di cui trattasi — dato che esso si è svolto nel mese di ottobre 1995 —, non gli resta che chiedere il risarcimento del preteso danno morale subito per effetto del diniego della Commissione.

    28

    La Commissione ribatte che il corso di perfezionamento oggetto della richiesta del ricorrente non rispondeva alle condizioni fissate dall'art. 24, terzo comma, dello Statuto, in quanto non era compatibile con le esigenze di buon funzionamento dei servizi né era conforme ai loro interessi. La Commissione precisa così che il ricorrente, al momento della sua richiesta, non svolgeva mansioni connesse alla fotografia. Tuttavia, nella sua risposta al quesito scritto del Tribunale, ed all'udienza, la Commissione ha riconosciuto che, anche successivamente alla modificazione delle mansioni del ricorrente intervenuta nel 1991, questi aveva mantenuto, in forma saltuaria, mansioni di fotografo. Essa sottolinea, inoltre, che l'interesse dell'azione di formazione richiesta da un dipendente dev'essere valutato in relazione alle mansioni affidate al dipendente medesimo nel servizio di appartenenza.

    29

    La Commissione adduce, per contro, vari elementi che dimostrerebbero come, in altre occasioni, essa abbia facilitato il perfezionamento professionale del ricorrente, nei limiti in cui tale perfezionamento era compatibile con il buon funzionamento dei servizi e conforme ai loro interessi, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, dello Statuto. Così essa rileva che il ricorrente ha seguito un corso di formazione su «MS (Microsoft) Powerpoint» nel corso del dicembre 1993; che a seguito di tale azione di formazione è stato messo a disposizione del ricorrente materiale informatico; che il superiore gerarchico del ricorrente, signor S., ha comunicato al ricorrente stesso che egli avrebbe potuto seguire un corso di «advanced image processing» non appena avesse comunicato risultati concreti ottenuti con il materiale informatico messo a sua disposizione a seguito della sua formazione su «MS (Microsoft) Powerpoint»; e che il suo superiore gerarchico gli raccomandava di seguire corsi di perfezionamento tenuti nell'ambito del Centro comune di ricerca di Ispra e di approfondirli mediante studio individuale.

    30

    In ogni caso, la Commissione fa rilevare che essa deve poter disporre di un ampio potere discrezionale quanto all'opportunità di autorizzare un dipendente a seguire, in relazione agli interessi del servizio, un corso di perfezionamento professionale. Essa aggiunge che il ricorrente, a tal riguardo, non può pretendere di aver diritto di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione nell'organizzazione dei suoi servizi.

    31

    Nella controreplica, la Commissione sostiene che gli argomenti del ricorrente relativi alla recente ristrutturazione dei servizi cui egli appartiene non sono pertinenti nel caso di specie, atteso che la legittimità della decisione impugnata dev'essere valutata in relazione alle circostanze esistenti al momento della sua adozione.

    32

    La Commissione rileva peraltro che la domanda di risarcimento del preteso danno morale subito dal ricorrente per effetto dell'adozione della decisione impugnata non solo non si basa su alcuna motivazione, ma non è nemmeno fondata. Tale domanda dovrebbe quindi essere respinta, poiché essa non presenta alcun nesso con la domanda di annullamento della decisione della Commissione di rigetto della richiesta del ricorrente di partecipare ad un corso di perfezionamento.

    Giudizio del Tribunale

    33

    Si deve anzitutto osservare che la formulazione stessa dell'art. 24, terzo comma, dello Statuto implica necessariamente che, per valutare se una richiesta di perfezionamento professionale presentata da un dipendente sia compatibile con le esigenze di buon funzionamento dei servizi e conforme ai loro interessi, la Commissione disponga di un ampio potere discrezionale. Pertanto, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se, alla luce delle considerazioni che hanno potuto condurre l'amministrazione alla sua valutazione, quest'ultima si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso in modo manifestamente erroneo della propria discrezionalità (v. sentenza del Tribunale 13 luglio 1995, causa T-44/93, Saby/Commissione, Race. PI pag. II-541, punti 46-48). Nella specie, occorre quindi verificare se la Commissione, rifiutando di dar seguito alla richiesta del ricorrente di partecipare al corso di perfezionamento controverso, sia incorsa in un manifesto errore di valutazione di tal genere.

    34

    E poi giocoforza constatare che è pacifico tra le parti che il ricorrente, al momento della presentazione della richiesta, vale a dire il 13 luglio 1995 (v. supra, punto 5), si occupava di fotografia, nell'ambito delle attività lavorative da lui svolte presso il Centro comune di ricerca di Ispra, solamente in forma saltuaria. All'udienza il ricorrente si è del resto lamentato della circostanza che, all'epoca dei fatti controversi, la Commissione avesse fatto ricorso ad imprese esterne per eseguire taluni lavori di fotografia, mentre il ricorrente avrebbe potuto incrementare le proprie attività di fotografia e abbandonare i lavori di grafica a cui era stato assegnato dal 1991, per dedicarsi ai lavori di fotografia così affidati ad imprese esterne.

    35

    Si deve sottolineare, infine, che il ricorrente, al fine di sostenere che la sua partecipazione al corso di perfezionamento di cui trattasi era conforme agli interessi del servizio, fa valere il fatto che egli svolgeva, prima della modificazione delle sue mansioni avvenuta nel 1991, attività esclusivamente connesse alla fotografia e che egli svolge nuovamente in via principale attività del genere a seguito dell'ulteriore modifica delle sue mansioni intervenuta nel 1996.

    36

    Ciò premesso, il Tribunale rileva che gli argomenti del ricorrente, tutti basati sulla circostanza ch'egli ha svolto, prima della modifica delle sue mansioni avvenuta nel 1991, attività esclusivamente connesse alla fotografia e che svolge nuovamente attività del genere in via principale a seguito dell'ulteriore modifica delle sue mansioni intervenuta nel 1996, non sono idonei a provare che la Commissione, respingendo la richiesta del ricorrente di partecipare al corso di perfezionamento di cui trattasi, non si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e abbia fatto uso in modo manifestamente erroneo della propria discrezionalità. Infatti, poiché il ricorrente, al momento dei fatti controversi, svolgeva attività di fotografia in maniera saltuaria, il rifiuto della Commissione non può essere considerato manifestamente incompatibile con il buon funzionamento dei servizi di cui trattasi e non conforme ai loro interessi.

    37

    Dato che il ricorrente non ha provato l'esistenza di una violazione dell'art. 24, terzo comma, dello Statuto, il primo motivo dev'essere respinto.

    Sul secondo motivo, relativo alla violazione del principio di non discriminazione, in quanto la Commissione non avrebbe concesso al ricorrente un trattamento identico a quello riservato a dipendenti in situazioni analoghe alla sua

    Argomenti delle parti

    38

    II ricorrente sostiene che la Commissione non riserva uguale trattamento alle richieste di perfezionamento professionale provenienti dai dipendenti in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra. Egli rileva così che uno dei suoi colleghi, il signor P.D.H., dipendente di ruolo di grado B2 appartenente inizialmente al suo stesso servizio e parimenti appartenente al quadro scientifico e tecnico del Centro comune di ricerca di Ispra, sarebbe stato inviato in missione a Bruxelles per più di due anni al fine di perfezionarsi in biblioteconomia. Secondo il ricorrente, risulta quindi chiaramente che la sua richiesta di perfezionamento professionale, relativa ad una formazione di soli pochi giorni, è stata oggetto di un trattamento discriminatorio ingiustificato, anche se egli riconosce di non poter individuare alcun dipendente che si trovi in una situazione identica alla sua considerato che nessun altro dipendente del Centro comune di ricerca di Ispra all'infuori di lui è in grado di utilizzare tecniche fotografiche altamente specializzate. Le differenze esistenti tra la sua situazione e quella del suo collega sarebbero tuttavia insignificanti e dovute all'inevitabile peculiarità di ciascun caso singolo, ragion per cui le due situazioni dovrebbero essere considerate di fatto analoghe. Il buon senso consentirebbe inoltre di individuare agevolmente la discriminazione da lui lamentata.

    39

    Nella replica, il ricorrente sostiene che tale discriminazione giustifica anche la domanda di risarcimento del preteso danno morale da lui subito, il cui ammontare sarebbe stato da lui fissato in modo equo e ragionevole.

    40

    La Commissione respinge le accuse di discriminazione mosse dal ricorrente. Essa ricorda, anzitutto, che situazioni diverse non possono giustificare una pretesa diretta a far accertare l'esistenza di un trattamento discriminatorio, atteso che ogni fattispecie di perfezionamento professionale richiede una valutazione propria al caso del dipendente interessato e delle sue mansioni, in considerazione delle esigenze del servizio di cui esso fa parte. Limitandosi a richiamare il caso di un altro dipendente, senza cercare di provare che si tratti di una situazione analoga alla sua, il ricorrente non può pretendere di aver dimostrato di essere stato vittima di un trattamento discriminatorio.

    41

    Nella controreplica, la Commissione sostiene che la situazione del ricorrente si distingue da quella del dipendente menzionato da questo in quanto, allorché si decise di inviare il dipendente di cui trattasi a Bruxelles, non era disponibile presso il Centro comune di ricerca di Ispra alcun adeguato corso di biblioteconomia, mentre il ricorrente poteva seguire in loco il corso di introduzione informatica secondo le istruzioni peraltro impartitegli dal suo superiore gerarchico.

    Giudizio del Tribunale

    42

    II Tribunale ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, sussiste violazione del principio di non discriminazione o di parità di trattamento allorché a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non presentino alcuna differenza essenziale sia riservato un diverso trattamento ovvero quando situazioni dissimili vengano trattate in modo identico (v. sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T-18/89 e T-24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Race. pag. II-53, punto 68, e 5 febbraio 1997, causa T-207/95, Ibarra Gii/Commissione, Race. PI pag. II-31, punto 68).

    43

    Per poter valutare se nella specie sussista una discriminazione ingiustificata, occorre quindi esaminare le due situazioni fatte valere dal ricorrente. Ora, il Tribunale constata che il ricorrente, per dimostrare che nella specie due situazioni prive di differenze essenziali sono state oggetto di un trattamento diverso, si limita a rilevare che il suo collega, dipendente di grado B2, faceva parte, in origine, dello stesso servizio del ricorrente ed appartiene anch'egli al quadro scientifico e tecnico del Centro comune di ricerca di Ispra. Il Tribunale ritiene che tali elementi non possono bastare a dimostrare che la situazione del ricorrente e quella del suo collega non presentano differenze essenziali che consentano un raffronto, dato che essi non attengono alle circostanze che accompagnavano le richieste di perfezionamento professionale del ricorrente e del suo collega.

    44

    Inoltre, anche se si dovesse ammettere che la situazione del ricorrente e quella del suo collega non presentano differenze essenziali, il Tribunale rileva che il diverso trattamento riservato alle rispettive richieste di perfezionamento professionale è giustificato da un elemento oggettivo. Infatti, dagli elementi forniti dalle parti al Tribunale emerge che la formazione seguita dal collega del ricorrente rientrava nell'ambito dei compiti attribuitigli in via principale ed esclusiva, poiché questi era stato designato quale bibliotecario del Centro comune di ricerca di Ispra, mentre, al momento dei fatti controversi, la formazione richiesta dal ricorrente non rientrava nell'ambito dei compiti a lui attribuiti in via principale, dato che le mansioni di fotografo erano da lui svolte solamente in forma saltuaria (v. supra, punto 34). Si deve rilevare che tale elemento è idoneo a legittimare, su base oggettiva, la pretesa disparità di trattamento tra la situazione del ricorrente e quella del suo collega bibliotecario, indipendentemente dall'eventuale durata della formazione seguita da quest'ultimo.

    45

    Ne consegue che anche il secondo motivo dev'essere disatteso.

    46

    II Tribunale ritiene peraltro infondata la domanda del ricorrente diretta ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento di un indennizzo per il preteso danno morale da lui subito. In primo luogo, infatti, emerge dalle considerazioni che precedono che il ricorrente non è riuscito a provare che, rifiutando di dar seguito alla richiesta di perfezionamento professionale del ricorrente, la Commissione avesse commesso un illecito idoneo a far sorgere la propria responsabilità. In secondo luogo, si deve necessariamente constatare che il ricorrente non ha spiegato in cosa consistesse il danno morale di cui trattasi, limitandosi al riguardo a dichiarare che tale danno doveva essere valutato ex aequo et bono nella somma di 10000 ECU. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.

    47

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

    Sulle spese

    48

    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle controversie tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Nel caso di specie, ciascuna parte sopporterà quindi le proprie spese.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

     

    1)

    Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto a far dichiarare illegittima l'attribuzione al ricorrente di mansioni alle quali egli non era preparato e per le quali non era stato inizialmente assunto, in quanto tale attribuzione non sarebbe conforme all'interesse delle istituzioni.

     

    2)

    Quanto al resto, il ricorso è respinto.

     

    3)

    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

     

    Lindh

    Lenaerts

    Cooke

    Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 dicembre 1997.

    Il cancelliere

    H. Jung

    Il presidente

    P. Lindh


    ( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.

    Top