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Document 61993TJ0502

Urteil des Gerichts erster Instanz (Vierte Kammer) vom 1. Dezember 1994.
Fernanda Coen-Porisini gegen Kommission der Europäischen Gemeinschaften.
Beamte -Gemeinnschaftssteuer - Bemessungsgrundlage - Gleichzeitiger Bezung von Gehalt und Witwengeld - Abzug des Beitrags zur gemeinsamen Krankheitsfürsorge von Gehallt und vom Witwengeld.
Rechtssache T-502/93.

Sammlung der Rechtsprechung – Öffentlicher Dienst 1994 I-A-00303; II-00949

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:287

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione)

1o dicembre 1994 ( *1 )

«Dipendenti - Imposta comunitaria - Base imponibile - Cumulo dello stipendio e della pensione di reversibilità - Contributo alla cassa malattia detratto dallo stipendio e dalla pensione di reversibilità»

Nella causa T-502/93,

Fernanda Coen-Porisini, già dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione di calcolare l'imposta comunitaria a carico della ricorrente sull'importo cumulato dello stipendio e della pensione di reversibilità, nonché di prelevare sull'importo della detta pensione un contributo per l'assicurazione malattia,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori C.P. Briët, presidente, A. Saggio, C.W. Bellamy, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 luglio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti e procedimento

1

La signora Fernanda Coen-Porisini è una ex dipendente di grado A4 della Commissione, in servizio presso il Centro comune di ricerca di Ispra (in prosieguo: il «CCR»), in pensione dal primo agosto 1993.

2

Il marito, signor Vittorio Coen, anch'egli dipendente di grado A4 della Commissione, in servizio presso il CCR, decedeva il 15 maggio 1992.

3

Il 13 agosto 1992 la Commissione inviava al CCR una nota, relativa al calcolo dell'imposta comunitaria sui redditi della signora Coen-Porisini, del seguente tenore: «A seguito del decesso del signor Vittorio Coen, dipendente della Commissione delle Comunità europee, alla vedova, signora Fernanda Porisini-Coen, anch'essa dipendente del CCR di Ispra, spetta, con decorrenza 1o settembre 1992, una pensione di reversibilità, il cui importo di base ammonta a 141645 BFR (42% di A4/8). Conformemente al regolamento del Consiglio n. 260/68, al fine di stabilire l'imposta comunitaria occorre procedere al cumulo di tutti i redditi comunitari dell'interessata (...)».

4

Con lettera 27 agosto 1992 la Commissione comunicava alla ricorrente la decisione amministrativa con cui le era riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità insieme all'avviso di liquidazione delle spettanze relative a tale pensione. Mediante tali documenti la signora Coen-Porisini veniva tra l'altro informata che, ai sensi dell'art. 79 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: Io «Statuto»), dal 1o settembre 1992 le sarebbe spettata una pensione di reversibilità e che l'importo di quest'ultima, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunitaria, sarebbe stato cumulato con il suo stipendio.

5

Successivamente, presa visione dei suoi bollettini di stipendio e di pensione del mese di settembre 1992, la ricorrente rilevava che tanto l'imposta comunitaria quanto il contributo al regime d'assicurazione malattia comune alle istituzioni delle Comunità europee (in prosieguo: il «regime comune») erano stati calcolati sulla base dei due redditi.

6

Il 5 novembre 1992 la signora Coen-Porisini presentava reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro il sistema applicato al conteggio dell'imposta comunitaria e del contributo al regime comune. In data 12 maggio 1993 la Commissione ha comunicato la decisione di rigetto di tale reclamo.

7

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 agosto 1993 la ricorrente ha chiesto l'annullamento tanto degli atti della Commissione recanti applicazione dell'imposta comunitaria sull'importo cumulato dello stipendio e della pensione di reversibilità quanto del bollettino di pensione nella parte in cui opera una seconda detrazione del contributo per assicurazione malattia.

8

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La trattazione orale si è svolta il 7 luglio 1994.

Conclusioni delle parti

9

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare i provvedimenti della Commissione con i quali è stata disposta e applicata, nella fattispecie, l'imposta comunitaria sull'importo cumulato dello stipendio e della pensione di reversibilità;

annullare il bollettino di pensione di reversibilità, nella parte in cui comporta una seconda detrazione del contributo al regime comune;

condannare la convenuta alle spese.

10

La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

statuire sulle spese come di diritto.

Nel merito

11

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce tre motivi relativi, rispettivamente, alla inosservanza del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8, in prosieguo: il «regolamento»), all'inosservanza dell'art. 79 dello Statuto e alla violazione dei principi generali del diritto, segnatamente del principio di proporzionalità.

Sul primo motivo, relativo ali 'inosservanza del regolamento

Argomenti delle parti

12

A sostegno del primo motivo, relativo all'inosservanza del regolamento, la ricorrente sostiene che la Commissione, nell'applicare l'imposta comunitaria all'importo cumulato dello stipendio e della pensione di reversibilità, ha interpretato erroneamente il detto regolamento. Secondo la ricorrente il regolamento dovrebbe essere interpretato nel senso che ciascuno dei due redditi deve essere soggetto ad un'imposta distinta, in quanto la pensione di reversibilità viene versata non a titolo accessorio, bensì a titolo autonomo, diverso da quello in forza del quale le viene versato lo stipendio in quanto dipendente.

13

La ricorrente rileva in proposito che il regolamento si limita a stabilire che tutti gli emolumenti versati dalla Comunità sono soggetti all'imposta, ma non prevede che l'imposta debba essere applicata all'importo cumulato dei redditi comunitari corrisposti ai dipendenti. Di conseguenza, un'interpretazione del regolamento che comporti un tale cumulo, e quindi ad una maggiorazione dell'imposta a danno degli amministrati, sarebbe da escludersi.

14

A sostegno di questa interpretazione, la ricorrente adduce il fatto che la stessa amministrazione ha considerato separatamente i due redditi, dal momento che essi costituiscono l'oggetto di due bollettini di pagamento distinti e vengono corrisposti su conti e in due paesi diversi.

15

La Commissione contesta tutti gli argomenti svolti a sostegno di questo motivo. Essa sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dal regolamento, in particolare dai suoi artt. 3 e 4, discende che la base imponibile dell'imposta comunitaria è costituita dal complesso dei redditi comunitari di ogni soggetto d'imposta. Più precisamente, dato che il regime fiscale comunitario prevede un sistema di imposta progressiva, soltanto l'importo cumulato degli emolumenti percepiti da ogni avente diritto può costituire l'imponibile su cui calcolare l'imposta.

16

Questo argomento sarebbe confermato, secondo la Commissione, dall'art. 6 del regolamento. Tale norma prevede, al n. 1, che a determinati importi, corrisposti a vario titolo, «si applica l'aliquota d'imposta che nel mese precedente a quello del pagamento era applicata alla frazione più elevata dell'ammontare imponibile della retribuzione del funzionario». Detti emolumenti sarebbero dunque cumulati ai fini dell'imposta. Ne consegue, secondo la Commissione, che un'interpretazione sistematica del regolamento conduce necessariamente ad assoggettare tutti i redditi comunitari, anche se erogati a diverso titolo, ad un'imposta che tenga conto del loro importo cumulato.

17

La Commissione contesta altresì gli argomenti della controparte vertenti tanto - sull'esistenza di bollettini di pagamento diversi per lo stipendio e per la pensione di reversibilità quanto sull'erogazione separata di detti emolumenti. Rileva in proposito che le modalità di pagamento sono assolutamente indipendenti dai principi che governano la fiscalità comunitaria.

Giudizio del Tribunale

18

Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale rileva che il sistema fiscale comunitario prevede un'imposta progressiva che tenga conto, nel calcolo della base imponibile, di tutti gli emolumenti di ciascun avente diritto.

19

La norma del cumulo degli emolumenti ai fini del calcolo dell'imposta discende dalla formulazione stessa delle disposizioni del regolamento. In particolare, l'art. 4 stabilisce che l'imposta è calcolata sull'ammontare imponibile ottenuto in applicazione dell'art. 3. Tale art. 3 prevede, al n. 1, che «L'imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all'imposta». Risulta chiaramente dalla lettera di questa disposizione che l'imponibile dell'imposta comunitaria è costituito dalla somma degli stipendi, salari ed emolumenti di origine comunitaria versati ad ogni persona soggetta all'imposta.

20

Questa interpretazione è confermata dalle disposizioni del regolamento che, in deroga alle regole generali (artt. 3 e 4, già citati), escludono l'applicazione del cumulo per una determinata serie di prestazioni o prevedono detrazioni.

21

Si tratta dell'art. 3, n. 3, ai sensi del quale sono dedotti dalla base imponibile le prestazioni e gli assegni di carattere familiare o sociale ivi elencati, dell'art. 3, n. 4, che prevede una detrazione, dall'imponibile, per spese professionali e personali e per ciascun figlio a carico o persona equiparata, e dell'art. 3, n. 5, che impone la detrazione, dall'imponibile, delle trattenute pensionistiche o previdenziali. Parimenti, l'art. 6, n. 1, istituisce un'aliquota di imposta particolare sia per le retribuzioni non continuative sia per i versamenti operati per cessazione dal servizio. Infine, l'art. 13 esenta dall'imposta le indennità compensative e i versamenti corrispondenti al rimborso degli importi figuranti sui conti individuali presso il regime comune alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1961, n. 32, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione a profitto della Comunità in esecuzione dell'art. 12, primo comma, dei protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità economica europea (GU 1962, pag. 1461).

22

Vi è ragione dunque di trarne la conseguenza di carattere generale che, allorché il legislatore comunitario ha inteso escludere l'applicazione della regola del cumulo, lo ha fatto mediante disposizioni espresse. Ciò implica che, nel caso di contestuale corresponsione di uno stipendio e di una pensione di reversibilità, caso di concorso che non figura fra le ipotesi derogatorie previste dalle norme sopra indicate, la regola del cumulo va applicata.

23

Da quanto precede deriva che il primo motivo è infondato e va pertanto disatteso.

Sul secondo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 79 dello Statuto

Argomenti delle parti

24

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato l'art. 79 dello Statuto, a norma del quale alla vedova di un dipendente deceduto in attività di servizio spetta una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità di cui avrebbe goduto il consorte, in quanto la pensione di reversibilità corrisposta alla ricorrente è inferiore a tale soglia di legge. Infatti, essa corrisponderebbe, dopo la ritenuta d'imposta, al 35-40% della pensione di anzianità che sarebbe spettata al coniuge.

25

La Commissione, da parte sua, afferma che l'art. 79 dello Statuto, nello stabilire che la vedova ha diritto ad una pensione di reversibilità «pari al 60%» della pensione cui avrebbe avuto diritto il coniuge al momento del decesso, non fa riferimento all'importo netto della pensione di reversibilità. La percentuale indicata costituirebbe in realtà soltanto la base di riferimento per il conteggio delle spettanze da liquidare all'avente diritto.

26

Nel caso di specie, risulterebbe dalla rubrica B-4 a) dell'avviso di determinazione dei diritti relativi alla pensione di reversibilità, notificato dalla Commissione alla ricorrente, che l'importo della pensione di reversibilità di quest'ultima è stato calcolato precisamente su tale base, applicando una percentuale del 60% alla pensione mensile che sarebbe spettata al coniuge.

Giudizio del Tribunale

27

Va ricordato che l'art. 79, primo comma, dello Statuto dispone che: «(...) la vedova di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto ad una pensione di reversibilità pari al 60% della pensione di anzianità o di invalidità di cui godeva il coniuge o di cui avrebbe goduto se avesse potuto pretendervi, prescindendo dalla durata di servizio e dall'età, al momento del suo decesso».

28

Il Tribunale giudica che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, questo articolo non può essere interpretato nel senso che stabilisce le modalità per il calcolo dell'importo della pensione di reversibilità. La pensione di reversibilità in tal modo calcolata costituisce la base sulla quale debbono in seguito essere determinate le spettanze del coniuge superstite, con applicazione, tra l'altro, dell'imposta comunitaria, conformemente alle modalità già richiamate.

29

Una diversa interpretazione, come quella sostenuta dalla ricorrente, contrasta con la regola generale del cumulo degli emolumenti ai fini del calcolo dell'imposta comunitaria, illustrata in precedenza e a cui non si può derogare salvo che per disposizione espressa (v. i punti 18-22). Orbene, l'art. 79 non contiene alcuna disposizione di deroga alla detta norma. Ne consegue che l'interpretazione che la ricorrente attribuisce all'art. 79 non può essere accolta.

30

Pertanto il Tribunale può soltanto osservare che, procedendo come si è fatto alla liquidazione delle spettanze di pensione di reversibilità della ricorrente, la Commissione non ha trasgredito l'art. 79 dello Statuto. Infatti, risulta dall'avviso di liquidazione delle spettanze relativa alla detta pensione che l'importo base della pensione concessa alla signora Coen-Porisini ammontava a 141645 BFR. Tale importo è stato ottenuto applicando una percentuale del 60% all'importo della pensione di cui avrebbe fruito il coniuge. Quest'ultimo, dipendente di grado A4, ottavo scatto, percepiva uno stipendio base pari a 337251 BFR e avrebbe goduto di una pensione pari al 70% dello stipendio, vale a dire a 236075 BFR. L'importo di 141645 BFR è stato quindi giustamente assunto a base mensile della pensione di reversibilità concessa alla signora Coen-Porisini, con riserva delle detrazioni stabilite da altre norme tra cui, fra l'altro, l'imposta comunitaria.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi generali del diritto e, in particolare, del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

31

La ricorrente afferma che la detrazione per contributo al regime comune, effettuata sul suo stipendio e sulla pensione di reversibilità, comporta violazione dei principi generali del diritto e, in particolare, del principio di proporzionalità.

32

Essa sostiene che, sebbene il legislatore comunitario abbia giustamente inteso attribuire automaticamente una copertura assicurativa al titolare di una pensione di reversibilità che sarebbe rimasto altrimenti privo di assistenza previdenziale, nulla autorizza a desumerne che si sia deliberatamente voluto imporre una duplice copertura quando il coniuge superstite risulti a sua volta assicurato in nome e per conto proprio. Il duplice contributo, che deriverebbe da una norma del genere, non sarebbe in alcun modo commisurato alla quantità e qualità delle prestazioni di assicurazione malattia, che resterebbero invariate rispetto a quelle di cui l'interessata già fruisce.

33

Infatti, nell'economia generale del sistema, al duplice contributo, come nel caso di specie, corrisponderebbe un rischio di malattia legato all'esistenza di una sola persona, con conseguente alterazione dell'equilibrio tra i contributi dei dipendenti e le prestazioni del regime comune, visto il vantaggio ingiustificato che ne trarrebbe l'ente assicuratore. Una situazione del genere non sarebbe, dunque, compatibile con il principio di proporzionalità.

34

La Commissione contesta tutti gli argomenti della ricorrente. Essa sottolinea, anzitutto, che in un regime come il regime comune i contributi non possono essere semplicemente considerati alla stregua di premi di assicurazione, con un nesso di corrispettività preciso e assoluto tra contributi e prestazioni. Il regime si ispirerebbe ad un obiettivo generale di solidarietà trascendente l'interesse dei singoli. Infatti, il gettito dei contributi darebbe luogo ad un rimborso indifferenziato delle prestazioni. Di conseguenza, l'obbligo contributivo si estenderebbe ad ogni emolumento versato dal datore di lavoro, si fonderebbe sulla capacità contributiva degli iscritti e non potrebbe in nessun modo essere valutato in riferimento al vantaggio specifico che ne trae ciascun iscritto.

35

La convenuta ricorda inoltre che l'art. 23 della normativa sulla copertura dei rischi di malattia del personale delle Comunità europee (in prosieguo: la «normativa di copertura»), emanata il 28 agosto 1988, impone alle istituzioni di versare ogni mese al regime comune i loro contributi e quelli degli iscritti. Siffatto obbligo implica, secondo la Commissione, che l'amministrazione non può esimersi dall'operare le necessarie trattenute sul complesso degli emolumenti. L'omissione di tale prelievo costituirebbe inadempimento dell'obbligo sancito dal citato art. 23.

36

In conclusione, secondo la Commissione, il provvedimento di prelievo impugnato sostanzierebbe semplicemente l'attuazione delle vigenti disposizioni dello Statuto e della normativa e non sarebbe sproporzionato ma, al contrario, mirato al raggiungimento dell'obiettivo del finanziamento del regime comune, nel rispetto del principio di solidarietà che lo ispira.

Giudizio del Tribunale

37

Quanto al terzo motivo, che verte sulla natura stessa del regime comune, emerge tanto dagli artt. 72-76 dello Statuto, contenuti nel capitolo 2 del titolo 5, relativo alla previdenza sociale, quanto dalla normativa di copertura cui fa rinvio il citato art. 72 che il sistema istituito è di natura contributiva, nel senso che il dipendente, in quanto iscritto al regime comune, è tenuto a versare un contributo ed ha diritto al rimborso di tutte le spese di cui all'art. 1 della normativa.

38

Tuttavia da tale natura contributiva non discende che, come la ricorrente sembra suggerire, l'importo dei contributi sia o debba essere calcolato con riferimento all'ammontare dei rimborsi. Infatti, ai sensi dell'art. 23, n. 2, della normativa di copertura, l'importo dei contributi degli iscritti è calcolato sulla base di un'aliquota fissa, applicata all'importo degli stipendi e pensioni base o delle indennità percepite, a seconda dei casi, dagli iscritti. Inoltre, i detti contributi danno diritto ad un rimborso indifferenziato per tutti gli assicurati, vale a dire per gli iscritti (art. 2 della normativa di copertura) e per le persone assicurate tramite un iscritto (art. 3 della detta normativa).

39

Risulta quindi chiaramente che l'importo del contributo non è fissato con riferimento alle prestazioni del regime comune cui l'iscritto ha diritto, bensì a seconda della sua capacità contributiva, vale a dire del complesso dei suoi emolumenti. Ne consegue che il principio di proporzionalità invocato dalla ricorrente attiene alla relazione tra la capacità contributiva di ciascun iscritto e l'importo dei suoi contributi, ma in nessun caso alla relazione tra l'importo dei detti contributi e quello delle prestazioni

di assicurazione malattia cui ha diritto.

40

Di conseguenza, il prelievo di contributi calcolati sui diversi emolumenti di origine comunitaria percepiti dal medesimo interessato non è in contrasto con il principio di proporzionalità, poiché rimane sempre proporzionato alla capacità contributiva dell'iscritto.

41

Il terzo motivo del ricorso deve perciò essere respinto.

42

Ne consegue che l'intero ricorso deve essere respinto.

Sulle spese

43

Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

 

Briët

Saggio

Bellamy

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o dicembre 1994.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

C.P. Briët


( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.

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