Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 31992D0589
92/589/EEC: Commission Decision of 21 December 1992 on a multiannual guidance programme for the fishing fleet of Belgium for the period 1993 to 1996 pursuant to Council Regulation (EEC) No 4028/86 (Only the French and Dutch texts are authentic)
92/589/EEG: Kommissionens beslut av den 21 december 1992 om ett flerårigt utvecklingsprogram för fiskeflottan i Belgien för perioden 1993-1996 enligt rådets förordning (EEG) nr 4028/86 (Endast den franska och den nederländska texten är giltig)
92/589/EEG: Kommissionens beslut av den 21 december 1992 om ett flerårigt utvecklingsprogram för fiskeflottan i Belgien för perioden 1993-1996 enligt rådets förordning (EEG) nr 4028/86 (Endast den franska och den nederländska texten är giltig)
/* INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING */
EGT L 401, 31.12.1992, pagg. 9–14
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1996
92/589/CEE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 1992, relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Belgio per il periodo 1993- 1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)
Gazzetta ufficiale n. L 401 del 31/12/1992 pag. 0009 - 0014
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1992 relativa ad un programma d'orientamento pluriennale per la flotta peschereccia del Belgio per il periodo 1993-1996 conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede) (92/589/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (2), considerando che il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (3), fra i suoi obiettivi e in particolare all'articolo 2, lettera d) raccomanda misure di conservazione mediante la limitazione dello sforzo di pesca; considerando la risoluzione del Parlamento europeo (4) concernente la relazione 1991 della Commissione sulla politica comune della pesca, e in particolare la parte consacrata all'adeguamento strutturale della flotta mediante l'adozione di una nuova generazione di programmi d'orientamento pluriennale (POP) che assicuri una riduzione differenziata delle capacità a seconda delle regioni e dei tipi di pesca; considerando che nella sua riunione del 3 aprile 1992 il Consiglio ha concluso che, per assicurare la continuità della pesca, la futura politica comune della pesca (PCP) dovrà mirare a ristabilire l'equilibrio tra le risorse e lo sforzo di pesca, comprese le capacità di pesca, e a preservare la gestione equilibrata e razionale delle risorse; considerando che il Comitato economico e sociale, nel parere da esso espresso nella riunione del 27 maggio 1992 sulla relazione 1991, ritiene che i POP costituiscano uno strumento essenziale per adeguare le capacità di pesca alle risorse sfruttabili e che è necessario procedere ad uno sforzo differenziato di riduzione della flotta comunitaria; considerando che il governo belga, in data 30 aprile 1991, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale d'orientamento per la flotta peschereccia per il periodo 1992-1996, qui di seguito denominato «il programma», conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4028/86; che esso ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma; considerando che occorre esaminare se il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa; considerando che gli obiettivi di riduzione delle capacità della flotta fissati nel programma precedente al 31 dicembre 1991 costituiscono la base di riferimento per la valutazione dei progressi registrati e di quelli ancora necessari per conseguire gli obiettivi stabiliti; considerando che la Commissione ha adottato un programma transitorio relativo all'anno 1992 (5) e che occorre quindi contabilizzare gli obiettivi fissati nel programma transitorio belga come parte degli obiettivi del presente programma; considerando che è importante che la riduzione globale degli sforzi di pesca ritenuta necessaria per adeguare la flotta comunitaria alle risorse disponibili comporti tagli significativi dello sforzo di pesca per particolari segmenti della flotta in cui lo squilibrio tra lo sforzo e la risorsa è più evidente; che occorre pertanto applicare ai segmenti della flotta così individuati dei coefficienti di riduzione dello sforzo di pesca differenziati per tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca; considerando che è necessario tenere conto di un aumento dello sforzo di pesca legato esclusivamente al progresso tecnico e valutato annualmente al 2 %; considerando che le analisi biologiche ed economiche disponibili inducono a proporre riduzioni globali dello sforzo di pesca differenziate secondo i grandi gruppi di specie bersaglio, e cioè una riduzione del 20 % per le specie demersali e del 15 % per le specie bentoniche, e un non aumento dello sforzo per le specie pelagiche; considerando che, per conseguire tali obiettivi e per migliorare i sistemi di sfruttamento delle risorse, le riduzioni dello sforzo di pesca dovranno essere operate preferibilmente nei segmenti della flotta che utilizzano attrezzi non selettivi, in particolare attrezzi suscettibili di catturare quantità massicce di novellame, evitando nel contempo che si verifichino aumenti nei segmenti della flotta che utilizzano attrezzi più selettivi; considerando che, per conseguire gli obiettivi del programma, può essere necessario intervenire sull'insieme dei parametri che incidono sulla mortalità per pesca, in particolare sulle capacità e sull'attività della flotta, ma che nelle azioni strutturali si dovrà mettere l'accento sull'eliminazione delle sovraccapacità di pesca; considerando che occorre verificare che gli obiettivi fissati dal programma siano realizzati in modo graduale e coerente e che occorre quindi determinare degli obiettivi annuali indicativi intermedi come base per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4028/86; considerando che, oltre a provvedere alla trasmissione semestrale di relazioni sull'evoluzione della flotta da pesca ed eventualmente della sua attività, il Belgio dovrà assicurare che i dati relativi concordino con quelli che figurano nello schedario comunitario delle navi da pesca; considerando che un'evoluzione della flotta non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della PCP e che in tale ipotesi azioni concrete intraprese a titolo di tale programma non potrebbero giustificare un sostegno finanziario comunitario; considerando che la programmazione di una riduzione concertata ed equilibrata dello sforzo di pesca globale delle flotte comunitarie implica un orientamento del regime degli aiuti comunitari verso le azioni che consentono di realizzare gli obiettivi del programma entro i termini prescritti; che occorre inoltre privilegiare gli investimenti intesi ad assicurare la conformità della flotta alle prescrizioni comunitarie in materia di igiene e di sicurezza e quelli che consentono lo sviluppo di una pesca selettiva che comporti il minor danno possibile per l'ambiente marino; considerando che il comitato permanente per le strutture della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il programma d'orientamento pluriennale della flotta da pesca relativo al periodo 1992-1996, trasmesso dal governo belga il 30 aprile 1991 e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto. Articolo 2 Al fine di assicurare un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sforzo di pesca della flotta comunitaria, il governo belga ha proceduto alla segmentazione della propria flotta secondo le modalità riportate in allegato. Le capacità di pesca dei segmenti così ottenuti subiscono le seguenti riduzioni: - 20 % per i segmenti che praticano la pesca a strascico in coppia o a divergenti sugli stock demersali, - 15 % per le draghe e i pescherecci a sfogliara che pescano stock bentonici, - 0 % ovvero nessun aumento per gli altri segmenti. Tali riduzioni si applicano agli obiettivi fissati al 31 dicembre 1991 come punto di partenza del programma transitorio 1992 adottato per il Belgio e sulla base della situazione della flotta peschereccia al 1o gennaio 1992 presentata da questo Stato membro. Articolo 3 1. Le riduzioni dello sforzo di pesca possono risultare dall'effetto combinato di riduzioni delle capacità e di riduzioni dell'attività. 2. La realizzazione dell'obiettivo globale del programma, definito come la somma degli obiettivi parziali per segmento, deve essere assicurata almeno per il 55 % mediante riduzioni di capacità. 3. Per la percentuale restante si potrà ricorrere a misure di riduzione dell'attività, ad esempio misure di limitazione del tempo di attività in mare, purché si basino su disposizioni legislative e amministrative di carattere permanente accettate dalla Commissione e su tecniche da essa approvate. 4. Gli obiettivi finali per segmento e gli obiettivi intermedi indicativi annuali sono determinati conformemente ai punti 2 e 4 delle disposizioni complementari che figurano nell'allegato. Articolo 4 Entro il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno per i semestri precedenti aventi termine rispettivamente il 31 dicembre e il 30 giugno, il Belgio comunica alla Commissione, per ciascun segmento di flotta definito nell'allegato, il numero di pescherecci registrati, la stazza e la potenza motrice delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate, nonché, se del caso e conformemente alle disposizioni particolari del programma, i tempi di attività in mare per gruppi omogenei di pescherecci e le loro variazioni semestrali. Queste informazioni dovranno concordare con quelle trasmesse conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 163/89 della Commissione (1) relative allo schedario comunitario delle navi da pesca. Articolo 5 Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (4) Risoluzione A3-0175/92. (5) GU n. L 193 del 13. 7. 1992. (1) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 5. ALLEGATO PROGRAMMA PLURIENNALE DI ORIENTAMENTO PER LA FLOTTA PESCHERECCIA BELGA RELATIVO AL PERIODO 1993-1996 I. TABELLE DEGLI OBIETTIVI (Vedi alla fine dell'allegato) II. DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI 1. Segmentazione La segmentazione della flotta tiene conto delle differenti risorse pescate e delle diverse zone di pesca (costiere, comunitarie e internazionali/paesi terzi, Mediterraneo e acque delle regioni comunitarie ultraperiferiche), nonché dei gruppi di specie bersaglio (demersali, bentoniche e pelagiche) e degli attrezzi utilizzati. I segmenti così determinati sono omogenei ed impermeabili, il che significa che alla fine del programma dovranno essere realizzati gli obiettivi fissati per ciascuno di essi. 2. Obiettivi finali per segmento Sono fissati in termini di capacità (stazza in tsl e potenza motrice in kW) sulla base degli obiettivi di partenza fissati al 31 dicembre 1991 nel programma transitorio 1992. La determinazione dell'obiettivo per segmento si basa sulla seguente formula: Dato un segmento (a) di cui si conoscono le capacità in stazza e potenza motrice al 1o gennaio 1992 e a cui si applica un tasso di riduzione (y) Obiettivo segmento (a) = (1 y) × situazione all'1. 1. 1992 × obiettivo globale al 31. 12. 1991situazione globale all'1. 1. 1992 3. Presa in considerazione delle riduzioni di attività Alla fine del programma, per gli Stati membri che applicano questa disposizione, l'attività dovrà essere ridotta al livello prefissato e situarsi al massimo entro i limiti autorizzati, in modo tale che la somma delle riduzioni di attività intermedie effettuate annualmente sia almeno pari al totale che risulterebbe da una riduzione lineare dell'attività effettuata anno per anno. Le riduzioni dello sforzo di pesca così ottenute saranno contabilizzate alla fine del programma e permetteranno di adeguare gli obiettivi di una percentuale pari a quella dovuta all'effetto delle riduzioni di attività sullo sforzo globale. Il non ricorso a queste misure non autorizza un aumento dell'attività. 4. Obiettivi intermedi annuali Al fine di assicurare un'azione di controllo efficace, basata su una realizzazione graduale degli obiettivi fissati nel programma, vengono stabiliti degli obiettivi intermedi annuali. Questi obiettivi sono espressi in percentuale degli obiettivi fissati al 31 dicembre 1991 nei programmi precedenti. Oltre all'obiettivo unico del 2 % fissato nel programma transitorio 1992, in ciascun anno del programma, a decorrere dal 31 dicembre 1993, dovrà essere realizzata una percentuale pari al 25 % dell'obiettivo diminuito del 2 %. 5. Attuazione, controllo Ai fini dell'attuazione delle misure di riduzione dell'attività dei pescherecci per alcuni segmenti della flotta è necessario che lo Stato membro assicuri alla Commissione di disporre dei seguenti elementi per ciascun settore interessato: - dati relativi al livello di attività prima dell'entrata in vigore delle misure (base di riferimento 1991); - efficaci strumenti di gestione del tempo di attività in mare e capacità di gestire regimi di licenze, in particolare per i pescherecci polivalenti; - dati che permettano di controllare l'effetto delle misure attuate a questo titolo, conformemente all'articolo 2 e alle disposizioni della regolamentazione relativa allo schedario comunitario delle navi da pesca. Queste misure debbono produrre effetti controllabili da parte della Commissione, in applicazione delle disposizioni regolamentari comunitarie adottate per il controllo. 6. Azioni previste Salve restando le disposizioni degli articoli 6 e 9 del regolamento (CEE) n. 4028/86, è data la priorità: - alle operazioni che permettono di adeguare le capacità di pesca alle risorse sfruttabili, - agli investimenti realizzati a bordo dei pescherecci per renderli conformi alle disposizioni comunitarie in materia di igiene e di sicurezza, - agli investimenti che migliorano i sistemi di sfruttamento delle risorse alieutiche e permettono una pesca più selettiva e/o meno dannosa per l'ambiente marino, - agli investimenti realizzati a bordo delle navi per migliorare il controllo delle operazioni di pesca. La Commissione ricorda che gli interventi finanziari strutturali delle autorità locali, regionali o nazionali a favore del settore debbono rientrare nel quadro del presente programma. 7. Revisione del programma Su iniziativa della Commissione si potrà procedere ad una revisione del programma al fine di prendere in considerazione, alla luce dell'esperienza acquisita e delle disposizioni regolamentari nazionali e comunitarie in vigore, i nuovi elementi che consentono di migliorare le condizioni di esecuzione del programma e di assicurare così un migliore rispetto degli obiettivi da esso fissati. Tale revisione del programma dovrà avere luogo entro il 1994. Se del caso potranno essere inseriti nel programma gli elementi relativi alla gestione delle misure di riduzione dell'attività dei pescherecci per alcuni segmenti della flotta. A tal fine gli obiettivi dei segmenti interessati saranno espressi in un'unità che misuri le capacità (in potenza motrice e/o in stazza) in rapporto all'attività (in tempo in mare) o mediante qualunque altra formula autorizzata dalla Commissione. >SPAZIO PER TABELLA>