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Document 02017D0899-20170525

Consolidated text: Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/899/2017-05-25

02017D0899 — IT — 25.05.2017 — 000.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

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DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione

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(GU L 138 dell'25.5.2017, pag. 131)


Rettificato da:

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Rettifica, GU L 244, 22.9.2017, pag.  12 (2017/899)




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DECISIONE (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2017

relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione



Articolo 1

1.  Entro il 30 giugno 2020 gli Stati membri autorizzano l'uso della banda di frequenza 694-790 MHz («dei 700 MHz») per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili unicamente in presenza delle condizioni tecniche armonizzate stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE.

Tuttavia, gli Stati membri possono ritardare l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per un periodo massimo di due anni, sulla base di uno o più dei motivi debitamente giustificati di cui all'allegato della presente decisione. Nel caso di un tale ritardo, lo Stato membro interessato informa di conseguenza gli altri Stati membri e la Commissione e include detti motivi debitamente giustificati nella tabella di marcia nazionale stabilita a norma dell'articolo 5 della presente decisione. Se necessario al fine di autorizzare detto uso, gli Stati membri completano la procedura di autorizzazione o modificano i pertinenti diritti d'uso dello spettro esistenti conformemente alla direttiva 2002/20/CE.

Uno Stato membro che ritarda l'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz a norma del secondo comma coopera con gli Stati membri interessati da tale ritardo al fine di coordinare il processo di liberazione di tale banda di frequenza dei 700 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e includono le informazioni su tale coordinamento nelle tabelle di marcia nazionali stabilite a norma dell'articolo 5.

2.  Al fine di autorizzare l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri concludono, entro il 31 dicembre 2017, tutti i necessari accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze all'interno dell'Unione.

3.  Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nelle zone geografiche in cui la questione del coordinamento delle frequenze con i paesi terzi è ancora irrisolta, purché essi compiano ogni sforzo possibile per ridurre al minimo la durata di tale mancato coordinamento e per limitarne al massimo la portata geografica e a condizione di comunicare i risultati alla Commissione, su base annuale, finché i problemi in sospeso in materia di coordinamento non saranno risolti.

Il primo comma si applica ai problemi di coordinamento dello spettro nella Repubblica di Cipro dovuti al fatto che al governo di Cipro è impedito l'esercizio di un effettivo controllo su parte del suo territorio.

4.  La presente decisione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di organizzare e di utilizzare il loro spettro per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

Articolo 2

Al momento della concessione dei diritti d'uso nella banda di frequenza dei 700 MHz per sistemi terrestri capaci di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, gli Stati membri autorizzano il trasferimento o l'affitto di tali diritti secondo procedure aperte e trasparenti conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Articolo 3

1.  Quando autorizzano l'uso della banda di frequenza dei 700 MHz o modificano i diritti d'uso esistenti per tale banda di frequenza, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di conseguire gli obiettivi di velocità e di qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, inclusa la copertura in zone prioritarie nazionali predeterminate, se necessario, come quelle lungo i principali assi di trasporto terrestri, affinché le applicazioni senza fili e la leadership europea nei nuovi servizi digitali possano contribuire efficacemente alla crescita economica dell'Unione. Dette misure possono includere condizioni volte ad agevolare o a promuovere la condivisione delle infrastrutture di rete o dello spettro in conformità del diritto dell'Unione.

2.  In applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri valutano la necessità di imporre condizioni ai diritti d'uso delle frequenze nella banda di frequenza dei 700 MHz e, se del caso, consultano i pertinenti portatori di interesse al riguardo.

Articolo 4

Gli Stati membri garantiscono che la banda di frequenza 470-694 MHz («al di sotto dei 700 MHz») sia disponibile almeno fino al 2030 per la fornitura terrestre di servizi di radiodiffusione, inclusi i servizi televisivi liberamente accessibili, e per l'uso con apparecchiature PMSE audio senza fili, in funzione delle esigenze nazionali, tenendo conto al contempo del principio della neutralità tecnologica. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi altro uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz sul rispettivo territorio sia compatibile con le esigenze nazionali di radiodiffusione nello Stato membro interessato e non causi interferenze dannose alla fornitura terrestre dei servizi di radiodiffusione in uno Stato membro limitrofo, né richieda protezione da essa. Detto uso non pregiudica gli obblighi derivanti da accordi internazionali, come gli accordi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze.

Articolo 5

1.  Non appena possibile e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2018, gli Stati membri stabiliscono e rendono pubblici i piani e i calendari nazionali («tabelle di marcia nazionali»), tra cui misure dettagliate ai fini dell'adempimento degli obblighi ai sensi degli articoli 1 e 4. Gli Stati membri elaborano le proprie tabelle di marcia nazionali previa consultazione di tutti i pertinenti portatori di interesse.

2.  Al fine di assicurare un uso della banda di frequenza dei 700 MHz conforme all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono nelle rispettive tabelle di marcia nazionali, ove opportuno, informazioni sulle misure, comprese eventuali misure di sostegno, volte a limitare l'impatto che l'imminente processo di transizione avrà sul pubblico e sulle apparecchiature PMSE audio senza fili e a facilitare la disponibilità in tempo utile sul mercato interno di apparecchiature di rete e ricevitori interoperabili per la radiodiffusione televisiva.

Articolo 6

Gli Stati membri possono, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione, garantire che un'adeguata compensazione per il costo diretto della migrazione o della riassegnazione dell'uso dello spettro, in particolare quello a carico degli utenti finali, sia fornita in maniera tempestiva e trasparente allo scopo, tra l'altro, di agevolare la transizione verso tecnologie che utilizzano lo spettro in modo più efficiente.

A richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può fornire orientamenti in merito a tale compensazione al fine di agevolare la transizione nell'uso dello spettro.

Articolo 7

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli sviluppi relativi all'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz, al fine di garantire un uso efficiente dello spettro, conformemente al diritto dell'Unione applicabile. La Commissione tiene conto degli aspetti sociali, economici, culturali e internazionali che condizionano l'uso della banda di frequenza al di sotto dei 700 MHz conformemente agli articoli 1 e 4, degli ulteriori sviluppi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei consumatori e dei requisiti di connettività necessari a favorire la crescita e l'innovazione nell'Unione.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO

Motivi giustificati per un ritardo nell'autorizzazione all'uso della banda di frequenza dei 700 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili oltre il 30 giugno 2020 (articolo 1, paragrafo 1):

1. problemi di coordinamento transfrontaliero irrisolti, con conseguenti interferenze dannose;

2. la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia fetta di popolazione verso standard di radiodiffusione avanzati;

3. costi finanziari della transizione superiori ai ricavi previsti generati dalle procedure di aggiudicazione;

4. forza maggiore.

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