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Document 62014TO0849

    Ordonnance du Tribunal (chambre des pourvois) du 21 septembre 2015.
    Carlo De Nicola contre Banque européenne d'investissement (BEI).
    Pourvoi - Fonction publique - Personnel de la BEI - Évaluation annuelle - Réglementation interne - Procédure de recours - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
    Affaire T-849/14 P.

    Recueil – Recueil de la fonction publique

    Identifiant ECLI: ECLI:EU:T:2015:712

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    21 settembre 2015 ( * )

    «Impugnazione — Funzione pubblica — Personale della BEI — Valutazione annuale — Regolamentazione interna — Procedimento di ricorso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

    Nella causa T‑849/14 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, Racc. FP, EU:F:2014:248) e diretta al parziale annullamento di tale sentenza,

    Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,

    ricorrente,

    procedimento in cui l’altra parte è

    Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e E. Raimond, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

    convenuta in primo grado,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

    composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Papasavvas e G. Berardis, giudici,

    cancelliere: E. Coulon

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede il parziale annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 18 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, Racc. FP, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2014:248), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI), del 14 novembre 2008, ha deciso il non luogo a statuire sulle domande di risarcimento dei presunti danni da molestie psicologiche e ha respinto il ricorso quanto al resto.

    Fatti

    2

    I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 13 a 19 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «13

    Nell’ambito della presente sentenza occorre rammentare unicamente che il rapporto informativo per l’anno 2007, notificato al ricorrente nel febbraio 2008 (in prosieguo: il “rapporto controverso”), gli ha attribuito il voto finale di merito C, il quale corrisponde, secondo la guida sulla procedura di valutazione per l’anno 2007, a “[r]endimento che soddisfa la maggior parte delle aspettative, con margini di miglioramento significativi in alcuni ambiti”.

    14

    Con comunicazione al personale del 29 aprile 2008, la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2007 (in prosieguo: le “decisioni di promozione”). Il nome del ricorrente non compariva su tale elenco (in prosieguo: la “decisione di diniego della promozione”).

    15

    Il 9 ottobre 2008 il ricorrente si è rivolto al comitato per i ricorsi per contestare, sostanzialmente, la sua valutazione a titolo dell’anno 2007, il voto C che gli era stato attribuito e la decisione di diniego della promozione.

    16

    Con nota del 23 ottobre 2008, la BEI ha presentato osservazioni scritte al comitato per i ricorsi.

    17

    L’udienza dinanzi al comitato per i ricorsi ha avuto luogo il 14 novembre 2008. All’inizio di tale udienza, l’avvocato del ricorrente ha presentato una domanda di ricusazione dei tre membri che compongono il comitato per i ricorsi, sostenendo che, nella loro decisione del 14 dicembre 2007 relativa al rapporto informativo per il 2006 (in prosieguo: la “decisione del 14 dicembre 2007”), gli stessi tre membri non avevano tenuto conto degli argomenti del ricorrente e, viceversa, gli avevano attribuito argomenti che non aveva presentato, di modo che essi non erano nelle condizioni, a suo parere, di decidere in modo imparziale su tale nuovo reclamo.

    18

    Con decisione anch’essa del 14 novembre 2008 (in prosieguo: la “decisione del comitato per i ricorsi”), notificata al ricorrente il 14 gennaio 2009, il comitato per i ricorsi ha considerato che “[i] motivi invocati da[l ricorrente a sostegno della sua domanda di ricusazione] costitui[vano], in [realtà], una contestazione pura e semplice della decisione (…) del 14 dicembre 2007” e “non po[tevano] giustificare [di per sé] una ricusazione”. Nel dispositivo della sua decisione, il comitato per i ricorsi, in primo luogo, ha preso atto del fatto che il ricorrente manteneva la sua domanda di ricusazione e ha constatato che l’udienza non poteva quindi proseguire e, in secondo luogo, ha precisato che la decisione del comitato per i ricorsi sarebbe stata inclusa nel fascicolo personale del ricorrente.

    19

    Con messaggi di posta elettronica del 27 marzo e del 15 aprile 2009, il ricorrente ha presentato alla BEI due domande di avvio della procedura d’inchiesta, ai sensi della politica in materia di dignità sul posto di lavoro, relative alle molestie psicologiche di cui si riteneva vittima».

    Procedimenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e al Tribunale

    3

    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 13 giugno 2009, il sig. De Nicola ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni di promozione e della decisione di diniego della promozione, in terzo luogo, l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra cui il rapporto controverso, in quarto luogo, l’accertamento delle molestie psicologiche delle quali si riteneva vittima e, in quinto luogo, la condanna della BEI, da un lato, a cessare tali molestie e, dall’altro, a risarcire il danno che gliene risultava.

    4

    Con la sentenza dell’8 marzo 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, Racc. FP, in prosieguo: la «sentenza di primo grado», EU:F:2011:19), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato il rapporto controverso e la decisione di diniego della promozione, respinto, quanto al resto, le conclusioni del ricorso e deciso che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

    5

    In particolare, ai punti da 131 a 133 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che le conclusioni dirette contro la decisione del comitato per i ricorsi non avevano contenuto autonomo e dovevano essere analizzate come riferentisi al rapporto controverso. Inoltre, al punto 157 di tale sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato che il ricorrente non aveva presentato alla BEI alcuna domanda risarcitoria dei danni derivanti dalle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima. Il Tribunale della funzione pubblica ha, di conseguenza, respinto le richieste risarcitorie per molestie psicologiche in quanto presentate dinanzi a un giudice non competente a conoscerle o, comunque, in quanto irricevibili.

    6

    Con la sentenza del 16 settembre 2013, De Nicola/BEI (T‑264/11 P, Racc. FP, in prosieguo: la «sentenza su impugnazione», EU:T:2013:461), il Tribunale ha statuito, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica aveva commesso un errore di diritto nel considerare che la domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi doveva essere esaminata come riguardante il rapporto controverso. Il Tribunale ha anche precisato che la decisione del comitato per i ricorsi pregiudicava il ricorrente e che il suo annullamento poteva procurargli un beneficio. Ne ha tratto la conclusione che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto dichiarare ricevibile la domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi e statuire nel merito.

    7

    Al punto 69 della sentenza su impugnazione, il Tribunale ha considerato che, mancando una regolamentazione interna pertinente a tal fine in seno alla BEI, il Tribunale della funzione pubblica non era legittimato a far dipendere la sua competenza o la ricevibilità delle domande di risarcimento di cui era adito dall’esistenza di una previa domanda di risarcimento e aveva così commesso un secondo errore di diritto.

    8

    Ritenendo che lo stato degli atti non consentisse di giudicare la causa, il Tribunale l’ha rinviata al Tribunale della funzione pubblica, con la precisazione che spettava a quest’ultimo, in primo luogo, valutare la legittimità della decisione del comitato per i ricorsi e, in secondo luogo, statuire sulle richieste di risarcimento per le presunte molestie psicologiche subite dal ricorrente.

    9

    Il 16 settembre 2013 il Tribunale ha pronunciato, oltre alla sentenza su impugnazione, altre due sentenze in cause d’impugnazione tra il ricorrente e la BEI, ossia le sentenze De Nicola/BEI (T‑418/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:478) e De Nicola/BEI (T‑618/11 P, Racc. FP, EU:T:2013:479).

    Sulla sentenza impugnata

    10

    Le osservazioni scritte del sig. De Nicola e della BEI sono pervenute alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica, rispettivamente, il 20 novembre 2013 e il 17 gennaio 2014.

    11

    Il 25 febbraio 2014, in esito all’udienza di discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, Racc. FP, EU:F:2014:243), le parti hanno acconsentito a che il Tribunale della funzione pubblica procedesse, alla luce in particolare delle tre sentenze del Tribunale emesse il 16 settembre 2013 e richiamate al punto 9 supra, a un tentativo di composizione amichevole di tutte le nove cause che le vedevano contrapposte e che, all’epoca, erano pendenti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, vale a dire, oltre alla causa F‑52/11, le cause iscritte con i numeri di ruolo F‑55/08 RENV, F‑59/09 RENV, F‑45/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑82/12, F‑55/13 e F‑104/13.

    12

    Il tentativo di composizione amichevole si è svolto dal 25 febbraio al 4 luglio 2014. Il Tribunale della funzione pubblica ne ha constatato il fallimento con resoconto del 4 luglio 2014.

    13

    Il 29 luglio 2014 il Tribunale della funzione pubblica ha invitato il sig. De Nicola, mediante una misura di organizzazione del procedimento, a rispondere a vari quesiti. Il sig. De Nicola ha ottemperato a tale invito entro il termine impartito.

    14

    Con sentenza impugnata, in primo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che il comitato per i ricorsi, decidendo di porre termine al procedimento di ricorso avviato dal sig. De Nicola e di acquisire tale decisione al suo fascicolo personale, non aveva rispettato le disposizioni pertinenti dell’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione, in particolare i punti 10 e 20. Di conseguenza, esso ha annullato la decisione del comitato per i ricorsi.

    15

    In secondo luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto irricevibili le domande dirette all’accertamento delle molestie psicologiche.

    16

    In terzo luogo, per quanto attiene alle domande di risarcimento, dopo aver sentito le parti in proposito nel corso dell’udienza, il Tribunale della funzione pubblica ha deciso il non luogo a statuire su tali domande, le quali sono state trattate nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 11 (EU:F:2014:243).

    17

    In quarto luogo, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le domande di predisporre una perizia.

    Sull’impugnazione

    Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

    18

    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 dicembre 2014, il sig. De Nicola ha proposto la presente impugnazione, sulla base dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte.

    19

    Il 30 marzo 2015 la BEI ha depositato il controricorso.

    20

    Il sig. De Nicola chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere la presente impugnazione e, a parziale riforma della sentenza impugnata, annullare i punti 2 e 3 del dispositivo, l’affermazione che il presente procedimento è un procedimento proposto in forza dell’articolo 270 TFUE e i punti da 43 a 45, 50, 55, 56, da 58 a 61, 63, da 65 a 73 della motivazione;

    rinviare la causa a un’altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, si pronunci nuovamente sui punti annullati, previo espletamento della perizia medica già richiesta;

    il ricorrente si riserva di articolare ogni mezzo istruttorio, diretto o contrario, che si renderà necessario in relazione alla difesa di controparte, e di produrre tutti gli altri documenti ritenuti utili alla confutazione delle avverse tesi;

    condannare la BEI alle spese.

    21

    La BEI chiede che il Tribunale voglia:

    respingere l’impugnazione come irricevibile e/o infondata;

    condannare il ricorrente alle spese.

    In diritto

    22

    In forza dell’articolo 208 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanze del 24 settembre 2008, Van Neyghem/Commissione, T‑105/08 P, Racc. FP, EU:T:2008:402, punto 21, e del 26 giugno 2009, Marcuccio/Commissione, T‑114/08 P, Racc. FP, EU:T:2009:221, punto 10). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

    23

    A sostegno del suo ricorso, il sig. De Nicola deduce cinque motivi attinenti, il primo, a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica per aver respinto la censura relativa alla ricusazione dei membri del comitato per i ricorsi, il secondo, a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica per essersi riferito all’articolo 270 TFUE, il terzo, a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di accertamento delle presunte molestie psicologiche subite, il quarto, a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica per aver deciso il non luogo a statuire sulle sue richieste risarcitorie e, il quinto, a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica per aver respinto la richiesta di perizia medica e di mezzi istruttori.

    Sul primo motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica per aver respinto la censura attinente alla ricusazione dei membri del comitato per i ricorsi

    24

    Con il primo motivo, il sig. De Nicola contesta al Tribunale della funzione pubblica di avere respinto, nell’ambito dell’esame della sua domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, in primo luogo, come irricevibile l’eccezione di illegittimità della comunicazione riguardante l’esercizio di valutazione in quanto essa non prevede la nomina di supplenti per l’esercizio di valutazione, in secondo luogo come inconferente la censura attinente al fatto che, nella decisione del comitato per i ricorsi, la domanda di ricusazione presentata dal suo avvocato sarebbe stata erroneamente attribuita allo stesso sig. De Nicola e, in terzo luogo, come infondata la domanda di ricusazione.

    25

    La BEI contesta tale motivo.

    26

    A tal proposito occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione può essere proposta solo da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto le conclusioni del sig. De Nicola dirette all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi. Pertanto, il motivo dedotto dal sig. De Nicola non è atto a influire sul dispositivo della sentenza impugnata né a procurargli un beneficio (sentenze del 19 ottobre 1995, Rendo e a./Commissione, C‑19/93 P, Racc., EU:C:1995:339, punto 13, e del 13 luglio 2000, Parlamento/Richard, C‑174/99 P, Racc., EU:C:2000:412, punto 33). Ne consegue che il motivo deve essere respinto come manifestamente irricevibile.

    Sul secondo motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica per essersi riferito all’articolo 270 TFUE

    27

    Con il secondo motivo, il sig. De Nicola sostiene che il suo ricorso sarebbe stato proposto ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento del personale della BEI e non, come stabilito dal Tribunale della funzione pubblica, in forza dell’articolo 270 TFUE. Il sig. De Nicola chiede, pertanto, che detto riferimento sia eliminato dalla sentenza impugnata.

    28

    La BEI contesta tale motivo.

    29

    Con tale motivo, il sig. De Nicola chiede, in sostanza, una rettifica della sentenza impugnata.

    30

    A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, «[g]li errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze possono essere rettificate, sentite le parti, con ordinanza del Tribunale [della funzione pubblica], d’ufficio o su richiesta di una delle parti proposta nel termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione da rettificare». Conformemente a tale disposizione, il sig. De Nicola doveva eventualmente presentare una domanda entro il suddetto termine di due settimane. Inoltre, è evidente che tale disposizione del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica non è applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale, il quale è disciplinato esclusivamente dal suo regolamento di procedura. Il sig. De Nicola non può dunque porre rimedio al fatto di non aver agito ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, chiedendo al Tribunale, nell’ambito del procedimento di impugnazione, di rettificare il presunto errore riguardante il riferimento all’articolo 270 TFUE contenuto nella sentenza impugnata (ordinanza del 13 gennaio 2014, Lebedef/Commissione, T‑116/13 P e T‑117/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:21, punti 4445).

    31

    Il secondo motivo deve essere quindi respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    Sul terzo motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di accertamento delle presunte molestie psicologiche subite dal sig. De Nicola

    32

    Con tale motivo, il sig. De Nicola sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto per aver respinto in quanto irricevibili le conclusioni dirette all’accertamento dell’esistenza di molestie psicologiche.

    33

    La BEI contesta tale motivo.

    34

    Orbene, si deve rilevare che, al punto 64 della sentenza su impugnazione, il Tribunale ha dichiarato, che nella sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica era legittimato a respingere come irricevibile la domanda del sig. De Nicola diretta all’accertamento delle molestie psicologiche. Pertanto, poiché la sentenza su impugnazione che si era già pronunciata sulla legittimità del rigetto da parte del Tribunale della funzione pubblica della domanda diretta all’accertamento delle molestie psicologiche è divenuta definitiva, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente dichiarato irricevibili le conclusioni del sig. De Nicola.

    35

    Il motivo deve quindi essere respinto come manifestamente infondato.

    Sul quarto motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel decidere il non luogo a statuire sulle richieste di risarcimento

    36

    Con tale motivo, il sig. De Nicola sostiene, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha illegittimamente omesso di pronunciarsi sulle sue richieste di risarcimento, decidendo il non luogo a statuire su dette richieste.

    37

    La BEI contesta tale motivo.

    38

    Orbene, si deve rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha, innanzitutto, ricordato che nel corso dell’udienza dibattimentale, la BEI e il sig. De Nicola avevano confermato che tutti i fatti all’origine della domanda di risarcimento erano da lui stati addotti anche nella causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 11 (EU:F:2014:243). Il Tribunale della funzione pubblica ha, di seguito, constatato che le domande di risarcimento del danno derivante dalle molestie psicologiche nella causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 11 (EU:F:2014:243) e nella causa che ha dato luogo alla sentenza impugnata avevano il medesimo petitum e la medesima causa petendi. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato altresì che le affermazioni in fatto e gli argomenti di diritto presentati nell’ambito della domanda risarcitoria nella causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 11 (EU:F:2014:243), erano più circostanziati e approfonditi. Infatti, tenuto conto del contesto fattuale assai particolare, alla luce del principio di buona amministrazione della giustizia e del fatto che, anche ammesso che ricorrano i presupposti per far sorgere la responsabilità della BEI, quest’ultima non può essere condannata due volte a risarcire il medesimo danno, il Tribunale della funzione pubblica ha deciso di non statuire sulla domanda di risarcimento del danno risultante dalle molestie, la quale è stata trattata nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza De Nicola/BEI, supra punto 11 (EU:F:2014:243). Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il sig. De Nicola, si evince chiaramente dalla sentenza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica ha legittimamente dichiarato il non luogo a statuire sulle sue richieste di risarcimento.

    39

    Il quarto motivo dev’essere quindi respinto come manifestamente infondato.

    Sul quinto motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica per aver respinto la richiesta di perizia medica e di mezzi istruttori

    40

    Con il quinto motivo, il sig. De Nicola contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la sua richiesta di mezzi istruttori, ivi compresa quella in cui chiedeva di essere sottoposto a una perizia medica.

    41

    La BEI contesta il motivo dedotto dal sig. De Nicola.

    42

    Per quanto riguarda il quinto motivo, occorre rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente statuito che la sentenza di primo grado, a questo proposito, era divenuta definitiva, poiché, nella sentenza su impugnazione, il Tribunale aveva respinto come manifestamente irricevibile il motivo d’impugnazione attinente a un errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica aveva respinto, nella sentenza di primo grado, la richiesta di mezzi istruttori, ivi inclusa la richiesta di disporre una perizia medica. Di conseguenza, il quinto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    43

    Alla luce di tali considerazioni, l’impugnazione dev’essere integralmente respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

    Sulle spese

    44

    Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

    45

    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 211, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

    46

    Poiché la BEI ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio.

     

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

    così provvede:

     

    1)

    L’impugnazione è respinta.

     

    2)

    Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.

     

    Lussemburgo, 21 settembre 2015

     

    Il cancelliere

    E. Coulon

    Il presidente

    M. Jaeger


    ( * )   Lingua processuale: l’italiano.

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