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Document 62012TO0464
Order of the President of the General Court of 3 December 2012. # Luigi Marcuccio v European Commission. # Appeal - Order made at first instance in interim proceedings rejecting an application for suspension of operation of the contested decision - Commission's refusal to reimburse the appellant in respect of sums which he claims were unjustly deducted from his allowance. # Case T-464/12 P(R).
Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 3 december 2012.
Luigi Marcuccio mot Europeiska kommissionen.
Överklagande - Interimistiskt beslut meddelat i första instans om avslag på ett yrkande om uppskov med verkställigheten av det angripna beslutet - Kommissionens vägran att ersätta klaganden för de belopp som enligt honom på ett rättsstridigt sätt har innehållits från hans invaliditetsersättning
Mål T-464/12 P(R).
Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 3 december 2012.
Luigi Marcuccio mot Europeiska kommissionen.
Överklagande - Interimistiskt beslut meddelat i första instans om avslag på ett yrkande om uppskov med verkställigheten av det angripna beslutet - Kommissionens vägran att ersätta klaganden för de belopp som enligt honom på ett rättsstridigt sätt har innehållits från hans invaliditetsersättning
Mål T-464/12 P(R).
Court reports – Reports of Staff Cases
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:640
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
3 dicembre 2012 (*)
«Impugnazione – Ordinanza emessa in sede di procedimento sommario in primo grado con cui si nega la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata – Rifiuto della Commissione di rimborsare al ricorrente gli importi che egli ritiene ingiustamente trattenuti dalle sue indennità di invalidità»
Nel procedimento T‑464/12 P(R),
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 3 agosto 2012, Marcuccio/Commissione, F‑57/12 R,
Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso proposto ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede, in primo luogo, l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 3 agosto 2012, Marcuccio/Commissione (F‑57/12 R, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il presidente del Tribunale ha respinto la sua domanda diretta alla sospensione dell’esecuzione delle decisioni della Commissione recanti rigetto della sua domanda del 19 ottobre 2011, del suo reclamo del 20 ottobre 2011 nonché di ogni decisione posta a fondamento delle ritenute operate sulla sua indennità di invalidità nei mesi da giugno a settembre 2011 per un importo complessivo di EUR 1 661 e, in secondo luogo, l’adozione di ogni altro provvedimento provvisorio.
Fatti
2 I fatti all’origine della controversia sono enunciati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
«2 Il ricorrente è un ex funzionario della Commissione che percepisce da quest’ultima un’indennità di invalidità.
3 Con ordinanza del 7 ottobre 2009, Marcuccio/Commissione (F‑3/08), il Tribunale ha condannato il ricorrente a versare la somma di EUR 1 000 al Tribunale in forza dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura in ragione del carattere manifestamente ingiustificato del suo ricorso in tale causa. In forza della medesima disposizione e con ordinanza del 25 marzo 2010, Marcuccio/Commissione (F‑102/08), il Tribunale ha nuovamente condannato il ricorrente a versare la somma di EUR 1 500 al Tribunale visto il carattere parimenti ingiustificato di tale altro ricorso.
4 Rimasti senza esito i solleciti della cancelleria del Tribunale a versare le somme sopra menzionate, il servizio della contabilità della Corte di giustizia dell’Unione europea ha inviato al ricorrente, in data 8 ottobre 2010, una lettera in cui lo informava che avrebbe proceduto al recupero dei crediti in questione mediante compensazione con le somme dovutegli a qualsiasi titolo dall’Unione europea. Nella medesima lettera, detto servizio ha parimenti avvisato il ricorrente che avrebbe eventualmente proceduto al recupero mediante esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1), come modificato.
5 Nella prospettiva di operare la summenzionata compensazione, l’Ufficio di «gestione e di liquidazione dei diritti individuali» (PMO) ha comunicato al ricorrente, con lettera del 31 marzo 2011, che l’importo complessivo di EUR 2 545,30 pari ai due crediti della Corte di giustizia a titolo di spese giudiziarie, oltre a interessi di mora, sarebbe stato trattenuto sulla sua indennità di invalidità, secondo uno scaglionamento in quattro rate di EUR 388,35 sulle mensilità da maggio ad agosto 2011 e due rate di EUR 495,95 sulle mensilità di settembre e ottobre 2011.
6 Secondo la Commissione, la somma summenzionata di EUR 2 545,30 è stata trattenuta con le modalità indicate nella lettera del PMO del 31 marzo 2011 e versata alla Corte di giustizia.
7 Il 19 ottobre 2011 il ricorrente ha proposto domanda ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») chiedendo, in sostanza, il risarcimento del preteso danno subito per effetto della decurtazione, a suo avviso illegittima, della somma totale di EUR 1 661 prelevata dalla sua indennità di invalidità dei mesi da giugno a settembre 2011.
8 Il 20 ottobre 2011 il ricorrente ha depositato un reclamo, ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, chiedendo l’annullamento delle decisioni su cui si fondano le decurtazioni controverse e il versamento della somma di EUR 1 661.
9 Essendo rimasta senza risposta la domanda del 19 ottobre 2011, il ricorrente, ritenendo che il silenzio dell’amministrazione costituisse rigetto implicito della domanda, ha proposto alla Commissione, il 28 febbraio 2012, un reclamo avverso tale rigetto implicito.
10 Medio tempore, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»), con decisione datata 20 febbraio 2012, aveva respinto il reclamo presentato dal ricorrente il 20 ottobre 2011. Il ricorrente ha accusato ricezione di tale rigetto il 26 marzo 2012.
11 Ritenendo che il silenzio osservato dall’amministrazione in ordine al suo reclamo del 20 ottobre 2011 costituisse rigetto implicito del reclamo stesso, il ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale, in data 28 maggio 2012, un ricorso di annullamento di tale rigetto implicito, registrato con numero di ruolo F‑57/12, con acclusa la presente domanda di provvedimenti provvisori.
12 Con decisione del 15 giugno 2012, l’APN, richiamandosi alla sua decisione del precedente 20 febbraio, ha respinto il reclamo del 28 febbraio 2012 in quanto irricevibile e infondato».
Procedimento in primo grado e ordinanza impugnata
3 Con il ricorso F‑57/12, depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 28 maggio 2012, il ricorrente ha chiesto, oltre all’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto del suo reclamo del 20 ottobre 2011, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda del precedente 19 ottobre, l’annullamento di ogni decisione posta a fondamento delle ritenute effettuate sulla sua indennità di invalidità nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2011 per un importo complessivo di EUR 1 661 e la condanna della Commissione al versamento di tale somma di EUR 1 661, oltre agli interessi di mora e una somma forfettaria di EUR 500.
4 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il giorno stesso, come risulta dal punto 14 dell’ordinanza impugnata, il ricorrente ha concluso che il presidente del Tribunale della funzione pubblica voglia:
– sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda del 19 ottobre 2011;
– sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione della decisione recante rigetto del suo reclamo del 20 ottobre 2011;
– sospendere l’efficacia esecutiva e l’esecuzione di ogni decisione posta a fondamento delle ritenute operate sulle sue indennità di invalidità nei mesi da giugno a settembre 2011 per un importo complessivo di EUR 1 661;
– adottare ogni altro provvedimento provvisorio.
5 La Commissione, da parte sua, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto irricevibile e/o infondato ed ha invitato il presidente del Tribunale della funzione pubblica a condannare il ricorrente alle spese.
6 Nell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori, non ritenendo soddisfatta la condizione dell’urgenza per i seguenti motivi:
«22 Secondo costante giurisprudenza, la finalità del procedimento sommario non è di assicurare il risarcimento di un danno, ma di garantire la piena efficacia della sentenza nel merito. Per conseguire quest’ultimo obiettivo, occorre che i provvedimenti richiesti siano urgenti, nel senso che è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, che essi siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito. Inoltre, spetta alla parte che chiede la concessione dei provvedimenti provvisori provare di non potere attendere l’esito del procedimento principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanza del 13 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione, cit., punto 20 e la giurisprudenza ivi richiamata).
23 Nella specie, dall’esposizione dei fatti risulta che le ritenute controverse, di un importo complessivo di EUR 1 661 sulle indennità di invalidità del ricorrente, sono state operate da giugno a settembre 2011, ragion per cui, a voler ritenere che il ricorso inteso al loro annullamento sia ricevibile, le decisioni di cui il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione avevano in ogni caso esaurito i loro effetti alla data di proposizione della domanda di provvedimenti provvisori il 28 maggio 2012. Conseguentemente, la domanda volta ad ottenere dal Tribunale la declaratoria di sospensione dell’esecuzione è inammissibile (v., ordinanza del presidente del Tribunale del 28 febbraio 2012, BK/Commissione, F‑140/11 R, punto 29 e la giurisprudenza ivi richiamata).
24 È pur vero che il ricorrente chiede parimenti al giudice del procedimento sommario di disporre «ogni altro provvedimento provvisorio». Tuttavia, il ricorrente non fornisce spiegazioni idonee a chiarire in misura sufficiente tale capo della sua domanda, che presenta, pertanto, carattere vago e impreciso. In assenza di più ampie precisazioni quanto al suo oggetto, una domanda di tal genere non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, al quale rinvia l’articolo 102, paragrafo 3, del regolamento medesimo ed è, pertanto, irricevibile (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 2 luglio 2004, Enviro Tech Europe e Enviro Tech International/Commissione, T‑422/03 R II, punto 59).
25 In ogni caso, il ricorrente si limita a indicare che, in assenza della sospensione, «deriv[erebbe] [nei suoi confronti] un danno grave ed irreparabile (...) le decurtazioni de quibus [essendo] tali da ridurre il [suo] reddito (…) al di sotto di un livello minimo vitale, ergo da metterne in pericolo la sopravvivenza».
26 Poiché il ricorrente si limita in tal modo a semplici affermazioni, senza fornire alcun elemento di prova a loro sostegno, non fornisce al giudice del procedimento sommario indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, che dimostrino la situazione economica del ricorrente e gli consentano di valutare le conseguenze verosimilmente risultanti dall’assenza dei provvedimenti richiesti (v., in tal senso, ordinanza del 13 febbraio 2012, Marcuccio/Commissione, cit., punto 23 e la giurisprudenza ivi richiamata, e ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2012, Marcuccio/Commissione, F‑143/11 R, punto 17 e la giurisprudenza ivi richiamata), mentre i risvolti economici risultano limitati.
27 Peraltro, la Commissione espone – in termini verosimili – che il ricorrente percepisce mensilmente, a titolo di indennità di invalidità, la somma netta di EUR 3 581,37, sicché non può ritenersi che le trattenute dallo stesso contestate produrrebbero la conseguenza di ridurre il suo reddito al di sotto di un livello minimo vitale e di metterne in pericolo la sopravvivenza.
28 Anche la domanda di provvedimenti provvisori del ricorrente deve essere respinta, senza che occorra pronunciarsi sul requisito relativo al fumus boni iuris o sulla ponderazione degli interessi presenti».
7 Inoltre, sulle spese e sulle spese giudiziarie il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha rilevato quanto segue:
«29 Se è pur vero che, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa, vale a dire la sentenza che decide il procedimento principale, dal titolo secondo, capo ottavo, del regolamento di procedura risulta che quest’ultimo attribuisce alla nozione di “spese” un senso ristretto e che le distingue rispetto alle spese giudiziarie di cui all’articolo 94 del regolamento medesimo.
30 Orbene, a norma dell’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000. Tale disposizione, non possedendo carattere restrittivo quanto alle circostanze in presenza delle quali il Tribunale può essere esposto, ad opera di una parte, a spese che avrebbero potuto essere evitate, è applicabile all’esame di una domanda di provvedimenti provvisori.
31 Nella specie, la presente domanda ha manifestamente assorbito ingiustificatamente le risorse del Tribunale. Da una parte, infatti, le decisioni delle quali il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione avevano evidentemente esaurito i loro effetti alla data di introduzione della domanda di provvedimenti provvisori e, come risulta dalle ordinanze relative a procedimenti sommari menzionate al precedente punto 26, la sua attenzione era già stata attirata sulla necessità di fornire indicazioni concrete e precise, supportate da documenti dettagliati, al fine di valutare l’urgenza nell’adozione dei provvedimenti. D’altra parte, nella presente domanda di provvedimenti provvisori il ricorrente ha omesso le informazioni relative alla ragione delle trattenute controverse fornite dalla Commissione, segnatamente nella decisione di rigetto del reclamo del 20 ottobre 2011, decisione di cui aveva avuto conoscenza sin dal 26 marzo 2012, occultando in tal modo un elemento essenziale ai fini della comprensione del contesto della controversia.
32 Pertanto, in considerazione del carattere manifestamente ingiustificato del suo ricorso, il ricorrente va condannato a rifondere al Tribunale un importo di EUR 1 000 ai sensi dell’articolo 94 del regolamento di procedura.
33 Ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura, occorre peraltro riservare la decisione sulle spese».
Sull’impugnazione
Procedimento e conclusioni del ricorrente
8 Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2012, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.
9 Il ricorrente conclude, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia:
– annullare in toto l’ordinanza impugnata;
– accogliere in toto la sua domanda di provvedimenti urgenti.
In diritto
10 Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata, tra l’altro, sulla violazione da parte del giudice di primo grado del diritto dell’Unione europea. Questa disposizione si applica anche alle impugnazioni proposte in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, dello stesso allegato.
11 A sostegno del suo ricorso d’impugnazione, il ricorrente invoca due motivi, vertenti, in sostanza, in primo luogo, su un errore di diritto, in quanto il presidente del Tribunale della funzione pubblica non ha ritenuto soddisfatta la condizione relativa all’urgenza e, in secondo luogo, sul difetto di competenza del giudice del procedimento sommario a pronunciarsi sulle spese.
Sul primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il presidente del Tribunale della funzione pubblica non ha ritenuto soddisfatta la condizione relativa all’urgenza
12 Con il primo motivo il ricorrente sostiene, in sostanza, che il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto, escludendo, senza fornire un’adeguata motivazione, la sussistenza della condizione dell’urgenza.
13 A tale proposito, il ricorrente rileva che, in primo luogo, contrariamente a quanto statuito dal presidente del Tribunale della funzione pubblica, le decisioni di cui domanda la sospensione non hanno esaurito i loro effetti alla data di proposizione della domanda di provvedimenti provvisori il 28 maggio 2012. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che è errata la valutazione operata dal presidente del Tribunale della funzione pubblica secondo la quale egli non avrebbe fornito spiegazioni idonee a chiarire in misura sufficiente il capo della domanda relativo a «ogni altro provvedimento provvisorio». Infine, il presidente del Tribunale della funzione pubblica non avrebbe congruamente motivato l’asserzione secondo la quale «non può ritenersi che le trattenute dallo stesso contestate produrrebbero la conseguenza di ridurre il suo reddito al di sotto di un livello minimo vitale e di metterne in pericolo la sopravvivenza».
14 Innanzitutto, va rilevato che per costante giurisprudenza il carattere urgente di una domanda di sospensione va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave e irreparabile alla parte richiedente [ordinanze del presidente della Corte del 18 ottobre 1991, Abertal e a./Commissione, C‑213/91 R, Racc. pag. I‑5109, punto 18; del presidente del Tribunale del 3 dicembre 2002, Neue Erba Lautex/Commissione, T‑181/02 R, Racc. pag. II‑5081, punto 82, e del 27 aprile 2010, Parlamento/U, T‑103/10 P(R), punto 35]. Quest’ultima è tuttavia tenuta a fornire la prova di non poter attendere l’esito della causa principale senza subire personalmente un danno dalle conseguenze gravi ed irreparabili (ordinanze del presidente del Tribunale del 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commissione, T‑151/01 R, Racc. pag. II-3295, punto 187, e del 25 aprile 2008, Vakakis/Commissione, T‑41/08 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 52), fermo restando che un danno esclusivamente pecuniario non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva [ordinanze del presidente della Corte del 1º aprile 2001, Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Racc. pag. I‑2865, punto 113, e del presidente del Tribunale del 15 giugno 2001, Bactria/Commissione, T‑339/00 R, Racc. pag. II‑1721, punto 94]. Nondimeno, un provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, il ricorrente si troverebbe nell’impossibilità di affrontare la totalità delle spese necessarie a garantire la soddisfazione delle necessità elementari, prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa di merito (ordinanza del presidente del Tribunale del 7 maggio 2002, Aden e a./Consiglio e Commissione, T‑306/01 R, Racc. pag. II‑2387, punto 94).
15 Infine, per poter valutare se il danno temuto dal richiedente sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione della decisione, il giudice dell’urgenza deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero dalla mancata concessione dei provvedimenti richiesti (ordinanze del presidente della Corte del 22 gennaio 1988, Top Hit Holzvertrieb/Commissione, 378/87 R, Racc. pag. 161, punto 18; del presidente del Tribunale del 3 luglio 2000, Carotti/Corte dei conti, T-163/00 R, Racc. PI pagg. I‑A‑133 e II‑607, punto 8, e del 18 ottobre 2001, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission, T‑196/01 R, Racc. pag. II‑3107, punto 32).
16 Riguardo al primo argomento sollevato dal ricorrente, è sufficiente constatare che, contrariamente a quanto da quest’ultimo sostenuto, il presidente del Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto nel dichiarare la domanda di sospensione inammissibile, applicando la giurisprudenza in base alla quale, pur ammettendo che il ricorso fosse stato ricevibile, le decisioni di cui il ricorrente chiedeva la sospensione avevano in ogni caso esaurito i loro effetti alla data di proposizione della domanda di provvedimenti provvisori (ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica del 28 febbraio 2012, BK/Commissione, F‑140/11 R, punto 29).
17 Con riferimento al presunto errore di valutazione commesso dal presidente del Tribunale della funzione pubblica nel considerare non sufficienti le spiegazioni fornite dal ricorrente riguardo a «ogni altro provvedimento provvisorio», è opportuno ricordare che il presente ricorso deve limitarsi alle sole questioni di diritto, evitando di rimettere in questione in qualsiasi modo il giudizio sui fatti a cui ha proceduto il giudice del procedimento sommario al fine di concedere i provvedimenti provvisori (ordinanze del presidente della Corte del 19 luglio 1995, Commissione/Atlantic Container Line e a., C‑149/95 P(R), Racc. pag. I‑2165, punti 17 e 18; del 24 luglio 2003, Linea GIG/Commissione, C‑233/03 P(R), Racc. pag. I‑7911, punti 34‑36, e sentenza del Tribunale del 2 marzo 2010, Doktor/Consiglio, T‑248/08 P, punti 39-43), fermo restando il potere di controllo del giudice dell’impugnazione sugli accertamenti di fatto effettuati, che si estende, in particolare, all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dai documenti del fascicolo, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica di questi ultimi e alla questione se siano state rispettate le disposizioni in materia di onere e di produzione della prova (v., per analogia, sentenza della Corte del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, Racc. pag. I‑729, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).
18 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che il ricorrente non ha sollevato alcuna argomentazione in grado di rimettere in causa la valutazione fatta dal presidente del Tribunale della funzione pubblica circa il carattere vago e impreciso del capo della sua domanda.
19 Infine, riguardo alla presunta violazione dell’obbligo di motivazione rispetto all’asserzione secondo la quale «non può ritenersi che le trattenute dallo stesso contestate produrrebbero la conseguenza di ridurre il suo reddito al di sotto di un livello minimo vitale e di metterne in pericolo la sopravvivenza», è opportuno rilevare che, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 14, spetta al ricorrente fornire documenti dettagliati e circostanziati atti a consentire al giudice del procedimento sommario di avere un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria del ricorrente, tale da permettere a quest’ultimo di valutare se la mancata concessione della misura ne metta a rischio la sopravvivenza. Pertanto, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha, a buon diritto, ritenuto che dagli elementi sottopostigli non emergessero dei rischi tali da ridurre il reddito del ricorrente al di sotto di un livello minimo vitale.
20 Conseguentemente, il primo motivo deve essere rigettato nella sua totalità come non fondato.
Sul secondo motivo, vertente sul difetto di competenza del giudice del procedimento sommario a pronunciarsi sulle spese
21 Con il secondo motivo il ricorrente contesta, in sostanza, la competenza del giudice del procedimento sommario a pronunciarsi sulle spese giudiziarie. A tale proposito il ricorrente fa leva sull’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, in base al quale «si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa», interpretato alla luce della giurisprudenza del Tribunale, che assimila le spese giudiziarie alle spese. Conseguentemente, il ricorrente ritiene che il giudice del procedimento sommario non sia competente a statuire sulle spese giudiziarie, essendo queste ultime comprese nelle spese. Inoltre, il ricorrente sostiene che tale conclusione trova conforto nell’articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica riguardante le spese ripetibili, che fa espressa salvezza della possibilità di condannare una parte a quelle giudiziarie. Pertanto, l’inserimento di tale eccezione all’articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica confermerebbe che le spese giudiziarie costituiscono un sottoinsieme delle spese di cui all’articolo 86 di tale regolamento.
22 Innanzitutto, va rilevato che, allo stato attuale del diritto processuale, per giurisprudenza consolidata il Tribunale ha stabilito che le spese giudiziarie sono comprese nelle spese (ordinanze del Tribunale del 18 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑55/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 59; del 20 giugno 2011, Marcuccio/Commissione, T‑256/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 77, e del 20 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑491/11 P, punto 39).
23 Tuttavia, è altrettanto opportuno constatare che, sebbene a titolo eccezionale, il giudice del procedimento sommario si è pronunciato in diverse occasioni sulle spese, qualora l’abbia ritenuto giustificato (ordinanze del presidente del Tribunale del 14 luglio 2008, Hotel Cipriani/Commissione, T‑254/00 R, non pubblicata nella Raccolta; Dairo Air Services/Commissione, T‑283/06 R, non pubblicata nella Raccolta, e del 12 aprile 2011, Iberdrola/Commissione, T‑486/10 R, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).
24 Conseguentemente, è ragionevole ritenere che il potere riconosciuto al giudice del procedimento sommario di pronunciarsi sulle spese possa essere esteso ad altre circostanze, come, ad esempio, ad una domanda di provvedimenti provvisori manifestamente ingiustificata, ipotesi contemplata dall’articolo 94, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica. In effetti, in tale circostanza, il giudice del procedimento sommario si trova nella migliore condizione per statuire sulle spese sopportate a causa di una domanda manifestamente ingiustificata, che ha assorbito le risorse dell’istituzione.
25 Ora, nel caso di specie, seppure sia censurabile la qualificazione effettuata dal presidente del Tribunale della funzione pubblica, che ha distinto tra spese e spese giudiziarie, qualificazione che non è conforme né alla giurisprudenza sopraccitata al punto 22 né alla ratio dell’articolo 91 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, tali errori non inficiano la sostanza della decisione, essendo giustificabile, come detto al punto 24, l’estensione della facoltà di statuire sulle spese giudiziarie al giudice del procedimento sommario, nell’ipotesi di una domanda di provvedimenti provvisori dal carattere manifestamente ingiustificato. Pertanto, il secondo motivo deve essere rigettato come infondato.
26 Risulta da quanto precede che la presente impugnazione deve essere respinta perché infondata.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 3 dicembre 2012
Il cancelliere |
Il presidente |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Lingua processuale: l’italiano.