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Documento 61983CJ0009

Domstolens dom (fjärde avdelningen) den 16 maj 1984.
Eisen und Metall Aktiengesellschaft mot Europeiska gemenskapernas kommission.
EKSG-fördraget - Underlåtenhet att följa prislistorna - Böter.
Mål 9/83.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1984:177

61983J0009

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 16 MAGGIO 1984. - EISEN UND METALL AKTIENGESELLSCHAFT CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - TRATTATO CECA : INOSSERVANZA DEI LISTINI, AMMENDA. - CAUSA 9/83.

raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 02071


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . CECA - PREZZI - PUBBLICAZIONE DEI LISTINI E DELLE CONDIZIONI DI VENDITA - OBBLIGO DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL ' ACCIAIO - DECISIONE GENERALE N . 1836/81 - APPLICAZIONE AI NEGOZI IN CORSO

( DECISIONE GENERALE N . 1836/81 )

2.ATTI DELLE ISTITUZIONI - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - AMPIEZZA - DECISIONE CHE INFLIGGE UN ' AMMENDA

3.CECA - DECISIONE CHE INFLIGGE UN ' AMMENDA O FISSA UNA PENALITA DI MORA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - OBBLIGO DELLA COMMISSIONE DI METTERE L ' INTERESSATO IN GRADO DI PRESENTARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI - PORTATA

( TRATTATO CECA , ART . 36 )

Massima


1 . LA DECISIONE GENERALE N . 1836/81 ERA INFORMATA ALLA NECESSITA DI PROCEDERE A BREVISSIMA SCADENZA AD UN ' AZIONE DI RISANAMENTO DEL MERCATO DELL ' ACCIAIO ATTA A CAUSARE L ' AUMENTO DEI PREZZI NECESSARIO PER EVITARE CATASTROFI FINANZIARIE . L ' OBBLIGO PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI PUBBLICARE I LISTINI E DI NON VENDERE LA MERCE AD UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI LISTINO COSTITUISCE IL METODO SCELTO DAL LEGISLATORE COMUNITARIO PER PORRE IMMEDIATAMENTE TERMINE ALLA CONCESSIONE DI SCONTI INDIVIDUALI ED ALLE CONDIZIONI DI VENDITA DISUGUALI CHE NE DERIVANO E PER CONTRI BUIRE IN QUESTO MODO ALL ' AUMENTO DEL LIVELLO GENERALE DEI PREZZI . NE CONSEGUE CHE LA DECISIONE N . 1836/81 DEVE APPLICARSI A TUTTI I NEGOZI IN CORSO DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE E PREVALERE , SE DEL CASO , ANCHE SU EVENTUALI OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA ACCORDI PRELIMINARI GIA IN ATTO .

2.LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE CHE INFLIGGE UN ' AMMENDA PER TRASGRESSIONE DELLA NORMATIVA CECA IN FATTO DI PREZZI , BENCHE SOMMARIA , VA CONSIDERATA SUFFICIENTE QUALORA LA TRASGRESSIONE ADDEBITATA EMERGA CHIARAMENTE DAL COMPLESSO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E DELLA DECISIONE E , GIA DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , L ' IMPRESA AVESSE PERFETTAMENTE COMPRESO LA PORTATA DELL ' ADDEBITO MOSSOLE .

3.DALL ' ART . 36 DEL TRATTATO CECA SI DESUME CHE L ' OBBLIGO DELLA COMMISSIONE DI PORRE L ' INTERESSATO IN GRADO DI PRESENTARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI PRIMA D ' INFLIGGERE UNA SANZIONE PECUNIARIA O DI FISSARE UNA PENALITA DI MORA NON PUO ESSERE INTESO NEL SENSO CHE LA COMMISSIONE DEBBA RIBATTERE ALLE TESI DIFENSIVE DELL ' INTERESSATO . DETTO ARTICOLO GARANTISCE LE PREROGATIVE DELLA DIFESA DANDO ALL ' INTERESSATO LA POSSIBILITA DI PRESENTARE OSSERVAZIONI . NON SI PUO PRETENDERE CHE LA COMMISSIONE RIBATTA A QUESTI ARGOMENTI O EFFETTUI INDAGINI ULTERIORI O PROCEDA ALL ' AUDIZIONE DI TESTIMONI INDICATI DALL ' INTERESSATO , QUALORA RITENGA CHE LA PRATICA SIA STATA ADEGUATAMENTE ISTRUITA .

Parti


NELLA CAUSA 9/83 ,

EISEN UND METALL AKTIENGESELLSCHAFT , CON SEDE IN GELSENKIRCHEN , CON L ' AVV . MARTHA GRUNNING , DEL FORO DI DUSSELDORF E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . ERNEST ARENDT , 34 B , RUE PHILIPPE-II ,

RICORRENTE ,

CONTRO

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL PROPRIO CONSIGLIERE GIURIDICO , SIG . ROLF WAGENBAUR , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DEL SUO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

CONVENUTA ,

Oggetto della causa


AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 9 DICEMBRE 1982 CON CUI LA COMMISSIONE HA INFLITTO ALLA EISEN UND METALL AKTIENGESELLSCHAFT UN ' AMMENDA A NORMA DELL ' ART . 15 DELLA DECISIONE N . 1836/81/CECA ,

Motivazione della sentenza


1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 14 GENNAIO 1983 , LA EISEN UND METALL AKTIENGESELLSCHAFT , CON SEDE IN GELSENKIRCHEN ( IN PROSIEGUO : EISEN AG ) HA PROPOSTO , A NORMA DEGLI ARTT . 33 E 36 , 2* COMMA DEL TRATTATO CECA , UN RICORSO DIRETTO AD OTTENERE L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 9 DICEMBRE 1982 CON CUI LA COMMISSIONE LE HA INFLITTO UN ' AMMENDA DI DM 133 736 A NORMA DELL ' ART . 15 DELLA DECISIONE 3 LUGLIO 1981 , N . 1836/81/CECA , CONCERNENTE L ' OBBLIGO DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI PUBBLICARE I LISTINI DEI PREZZI E LE CONDIZIONI DI VENDITA , NONCHE LE PRATICHE VIETATE A TALI IMPRESE ( GU L 184 , PAG . 13 ), OVVERO , IN SUBORDINE , LA RIDUZIONE DELL ' AMMENDA STESSA .

2 NELLA DECISIONE IMPUGNATA SI DICHIARA CHE NEL PERIODO DAL 14 OTTOBRE 1981 ALLA FINE DEL MESE DI GENNAIO DEL 1982 LA EISEN AG HA VENDUTO PIU VOLTE DEI LAMINATI AD UN PREZZO INFERIORE A QUELLO INDICATO NEL LISTINO DA ESSA PUBBLICATO A NORMA DELLA DECISIONE N . 1836/81 SOPRA MENZIONATA E , NELL ' ART . 1 , E DETTO CHE QUESTE SOTTOQUOTAZIONI COSTITUISCONO TRASGRESSIONE DELLA DECISIONE STESSA .

3 A SOSTEGNO LA EISEN AG DEDUCE TRE CATEGORIE DI MEZZI RIGUARDANTI

- L ' INOSSERVANZA DI FORME ESSENZIALI ;

-LA TRASGRESSIONE DEL TRATTATO CECA E DELLE NORME RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE ;

-LO SVIAMENTO DI POTERE .

4 LA PRIMA DELLE CENSURE RIGUARDANTI L ' INOSSERVANZA DI FORME ESSENZIALI VERTE SULL ' OBBLIGO DI MOTIVAZIONE . SECONDO LA EISEN AG , LA COMMISSIONE AVREBBE INFATTI PERSO DI VISTA CHE NON RICORREVANO I PRESUPPOSTI PER INFLIGGERE UN ' AMMENDA , CON LA CONSEGUENZA CHE LA DECISIONE IMPUGNATA SAREBBE INFONDATA E NEL CONTEMPO PRIVA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE .

5 IN PROPOSITO LA EISEN AG ASSUME IN PRIMO LUOGO CHE TUTTI I NEGOZI DI CUI TRATTASI SONO STATI EFFETTUATI PER L ' ADEMPIMENTO DI ' CONTRATTI PRELIMINARI ' STIPULATI CON UN CERTO NUMERO DI CLIENTI , FRA CUI LE IMPRESE MARKMANN , SCHLAFHORST , CLAAS E BERGBAU , ANTERIORMENTE AL 15 SETTEMBRE 1981 , GIORNO IN CUI SCADEVA IL TERMINE STABILITO DALLA COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEI LISTINI DEI COMMERCIANTI D ' ACCIAIO .

6 LA COMMISSIONE CONTESTA IN PRIMO LUOGO CHE I CONTRATTI MENZIONATI DALLA EISEN AG FOSSERO ' CONTRATTI PRELIMINARI ' . ANCHE NEL CASO CHE LO FOSSERO , LA DECISIONE N . 1836/81 , CHE ERA UN PROVVEDIMENTO DI CRISI DI DURATA LIMITATA , DOVEVA NECESSARIAMENTE INCIDERE DIRETTAMENTE ANCHE SUI CONTRATTI GIA IN ATTO , SE SI VOLEVA EVITARE CHE IL PROVVEDIMENTO STESSO FOSSE PRIVATO DI QUALSIASI EFFICACIA PRATICA DALL ' APPLICAZIONE DI PREZZI DETERMINATI IN PREESISTENTI CONTRATTI A MEDIO O A LUNGO TERMINE .

7 IN PROPOSITO VA RILEVATO CHE I PROVVEDIMENTI DI POLITICA ECONOMICA ADOTTATI , COME NEL PRESENTE CASO , IN UNA SITUAZIONE DI GRAVE PERTURBAZIONE DEL MERCATO , POSSONO CONSEGUIRE LO SCOPO SOLO SE PRODUCONO EFFETTO IMMEDIATAMENTE .

8 QUESTA ESIGENZA E STATA DEL RESTO ESPRESSAMENTE RICORDATA NEL TERZO CONSIDERANDO DELLA DECISIONE N . 1836/81 , IN CUI SI RILEVA CHE IL MERCATO DELL ' ACCIAIO CONTINUA AD ESSERE GRAVEMENTE COLPITO DAL DETERIORAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E CHE , PER CREARE CONDIZIONI ECONOMICHE FAVOREVOLI ALL ' INDISPENSABILE RIORGANIZZAZIONE DELL ' INDUSTRIA SIDERURGICA , ' E ASSOLUTAMENTE NECESSARIO SVOLGERE UN ' AZIONE IMMEDIATA SUI PREZZI DI VENDITA DELL ' ACCIAIO ; CHE TALE AZIONE E PIU CHE MAI URGENTE IN PERIODO DI CRISI ' .

9 VA RICORDATO IN PROPOSITO CHE LA DECISIONE N . 1836/81 ERA INFORMATA , COME E DETTO NELLA MOTIVAZIONE , ALLA NECESSITA DI ' PROCEDERE A BREVISSIMA SCADENZA AD UN ' AZIONE DI RISANAMENTO DEL MERCATO DELL ' ACCIAIO CHE PORTI AD UN AUMENTO DEI PREZZI NECESSARIO PER EVITARE GRAVI CONSEGUENZE FINANZIARIE ' . L ' OBBLIGO PER LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI PUBBLICARE I LISTINI E DI NON VENDERE LA MERCE AD UN PREZZO INFERIORE E QUELLO DI LISTINO COSTITUISCE QUINDI IL METODO SCELTO DAL LEGISLATORE COMUNITARIO PER PORRE IMMEDIATAMENTE TERMINE ALLA CONCESSIONE DI SCONTI INDIVIDUALI ED ALLE CONDIZIONI DI VENDITA DISUGUALI CHE NE DERIVANO E PER CONTRIBUIRE IN QUESTO MODO ALL ' AUMENTO DEL LIVELLO GENERALE DEI PREZZI .

10 NE CONSEGUE CHE LA DECISIONE N . 1836/81 DEVE APPLICARSI A TUTTI I NEGOZI IN CORSO DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE E PREVALERE , SE DEL CASO , ANCHE SU EVENTUALI OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA ACCORDI PRELIMINARI GIA IN ATTO .

11 LA EISEN AG DEDUCE POI CHE I NEGOZI CHE ESSA HA CONCLUSO CON LA MARKMANN DEVONO ESSERE CONSIDERATI NEGOZI NON EQUIPARABILI , AVENTI CARATTERE SPECIALE AI SENSI DELL ' ART . 9 , N . 1 , LETT . C ), DELLA DECISIONE N . 1836/81 ; SI TRATTEREBBE INFATTI DI NEGOZI LE CUI CARATTERISTICHE COMMERCIALI ESSENZIALI , DIVERSE DA QUELLE CONTEMPLATE ALLE LETTERE A ) E B ) DELLO STESSO NUMERO , SAREBBERO NOTEVOLMENTE DIVERSE DA QUELLE DEI SUOI RESTANTI NEGOZI COMMERCIALI . A SOSTEGNO DI QUESTO ASSUNTO ESSA HA ALLEGATO CHE LA MARKMANN LE ACQUISTA REGOLARMENTE PARTITE DI MERCI DI CATEGORIA I A ) ( MATERIALE DI PRIMA SCELTA ) CHE LA RICORRENTE , COMMERCIANTE DI ROTTAME , E TALVOLTA OBBLIGATA AD ACQUISTARE ONDE OTTENERE LE MERCI DI CATEGORIA II A ) ( MATERIALE DI SECONDA SCELTA O DECLASSATO ) CHE COSTITUISCONO L ' OGGETTO PRINCIPALE DELLA SUA ATTIVITA COMMERCIALE .

12 LA COMMISSIONE , PUR ESPRIMENDO DEI DUBBI CIRCA L ' ASSUNTO CHE LA EISEN AG SAREBBE SOPRATTUTTO UN COMMERCIANTE DI MERCI DI CATEGORIA II A ), HA RILEVATO CHE IL FATTO CHE LA MARKMANN SIA PER LA RICORRENTE UNA CLIENTE PARTICOLARMENTE FIDATA E FEDELE NON PUO ATTRIBUIRE AI NEGOZI CON ESSA CONCLUSI CARATTERE SPECIALE AI SENSI DELLA SOPRA MENZIONATA DISPOSIZIONE .

13 OCCORRE ANZITUTTO PRECISARE , PER QUANTO RIGUARDA IL RICHIAMO ALLA PICCOLA PERCENTUALE DI ACCIAIO DI PRIMA SCELTA TRATTATO DALLA RICORRENTE , CHE , ANCHE SE FOSSE PROVATO CHE I NEGOZI RIGUARDANTI MERCI DI CATEGORIA I A ) COSTITUISCONO SOLO UNA PARTE RELATIVAMENTE PICCOLA DI QUELLI CONCLUSI DALLA EISEN AG , CIO NON TOGLIEREBBE CHE IL CARATTERE SPECIALE DI UN NEGOZIO AI SENSI DELL ' ART . 9 SI PUO DESUMERE UNICAMENTE DAL CONFRONTO FRA NEGOZI RIGUARDANTI MERCI DI CATEGORIA I A ), CHE SONO LE SOLE PER LE QUALI LA DECISIONE N . 1836/81 STABILISCE L ' OBBLIGO DI PUBBLICARE IL LISTINO .

14 IN SECONDO LUOGO SI DEVE OSSERVARE CHE IL SEMPLICE FATTO CHE LA MARKMANN COMPRI DALLA EISEN AG MATERIALE DI CATEGORIA I A ) PIU FREQUENTEMENTE DI ALTRI CLIENTI , QUALI LA CLAAS E LA SCHLAFHORST , CUI LA STESSA RICORRENTE AMMETTE DI AVER VENDUTO ACCIAIO DI PRIMA SCELTA , NON PUO ATTRIBUIRE AI CONTRATTI STIPULATI CON LA MARKMANN CARATTERISTICHE COMMERCIALI ESSENZIALMENTE DIVERSE DA QUELLE DEI CONTRATTI CONCLUSI CON LE ALTRE IMPRESE . SAREBBE POI STATO POSSIBILE TENER CONTO DEL CARATTERE REGOLARE DEI RAPPORTI CON LA MARKMANN CONCEDENDO UNO SCONTO DI FEDELTA , IL QUALE NON E AFFATTO VIETATO DALLA DECISIONE N . 1836/81 , PURCHE FIGURI NEL LISTINO .

15 LA EISEN AG HA INFINE SOSTENUTO CHE I NEGOZI CONCLUSI CON LA BERGBAU RICADONO SOTTO L ' ART . 9 , N . 1 ) LETT . B ), IN QUANTO LE CONSEGNE EFFETTUATE IN FORZA DI QUESTI NEGOZI RIGUARDAVANO IN REALTA LAMINATI DI SECONDA SCELTA , E QUINDI MERCI CHE NON SONO ' IDENTICHE O SIMILI ' A QUELLE CONSEGNATE IN OCCASIONE DI ALTRI NEGOZI . CIO SAREBBE STATO POSSIBILE PER IL FATTO CHE LA BERGBAU DESTINAVA QUESTE MERCI AD USI PER I QUALI DETERMINATE CARATTERISTICHE , DA CUI DERIVA LA DIFFERENZA FRA L ' ACCIAIO DI PRIMA E QUELLO DI SECONDA SCELTA , SONO IRRILEVANTI .

16 DAL ' CONTRATTO PRELIMINARE ' 3 APRILE 1981 SI DESUME CHE L ' ACCORDO CONCLUSO CON LA BERGBAU RIGUARDA LA CONSEGNA DI ' LAMIERE DI QUALITA ACCIAIO 37 SE CONDO DIN 17.100 , PRIMA SCELTA ' . QUESTO CONTRATTO STABILISCE INOLTRE ESPRESSAMENTE QUANTO SEGUE : ' PER TUTTE LE LAMIERE DI QUALITA R ST 37-2 , VI PREGHIAMO DI UNIRE ALLA CONSEGNA DEI CERTIFICATI DI FABBRICA CONFORMI A DIN 50049/2.1 OVVERO ATTESTATI DI CONTROLLO CONFORMI A DIN 50049/2.2 . LE CONSEGNE SENZA ATTESTATI DI CONTROLLO NON POTRANNO PIU ESSERE ACCETTATE ' .

17 GLI ORDINI E LE CONFERME D ' ORDINE PRODOTTE DALLA RICORRENTE CONTENGONO TUTTE L ' ESPRESSO RICHIAMO ALLE ESIGENZE DI QUALITA DELL ' INDUSTRIA SIDERURGICA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ( NORME DIN ). LE FATTURE , BENCHE NON NOMININO LE NORME DIN , SI RICHIAMANO TUTTAVIA ALLE CONFERME D ' ORDINE CHE SI RIFERISCONO ESPRESSAMENTE A DETTE NORME .

18 STANDO COSI LE COSE , NON E POSSIBILE TRARRE DALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN CAUSA DATI CHE CONSENTANO DI SOSTENERE CHE I NEGOZI FRA LA EISEN AG E LA BERGBAU RIGUARDASSERO MERCI DI SECONDA SCELTA .

19 SI DEVE POI RICORDARE CHE , IN FORZA DELL ' ART . 7 DELLA DECISIONE N . 1836/81 , I COMMERCIANTI D ' ACCIAIO , QUANDO VENDONO MERCE DI SECONDA SCELTA , DEVONO PRECISARE NELLE FATTURE IL MOTIVO DEL DECLASSAMENTO O I MOTIVI PER CUI IL PRODOTTO E STATO CLASSIFICATO DI SECONDA SCELTA .

20 LA EISEN AG NON E STATA IN GRADO DI SPIEGARE PERCHE AVREBBE TENUTO UN COMPORTAMENTO CHE , DA UN LATO , AVREBBE COSTITUITO UNA TRASGRESSIONE DELL ' ART . 7 PUNIBILE CON AMMENDA E , DALL ' ALTRO , LE AVREBBE IMPEDITO DI RIFARSI ALLE FATTURE PER DIMOSTRARE CHE IL MATERIALE VENDUTO NON RIENTRAVA NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N . 1836/81 . IL RICHIAMO A DIFFICOLTA TECNICHE NELLA FATTURAZIONE MEDIANTE ORDINATORE NON PUO IN ALCUN CASO GIUSTIFICARE LA TRASGRESSIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA .

21 ONDE PROVARE CHE , BENCHE LE FATTURE RIGUARDINO ESPRESSAMENTE MATERIALE DI PRIMA SCELTA , VI ERA FRA ESSA E LA BERGBAU UN ACCORDO TACITO IN FORZA DEL QUALE QUESTA ERA DISPOSTA AD ACCETTARE MERCI DI CATEGORIA II A ) IN LUOGO DI QUELLE DI CATEGORIA I A ), LA EISEN AG DEDUCE CHE LA MERCE FORNITA ALLA BERGBAU E SEM PRE STATA MATERIALE IMPORTATO DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA E QUINDI DI SECONDA SCELTA . QUESTO MATERIALE NON SODDISFEREBBE INFATTI LE CONDIZIONI POSTE DALLE NORME DI QUALITA ( NORME DIN ) DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , BENCHE LE AUTORITA COMMERCIALI DEL PAESE ESPORTATORE LO FATTURINO SEMPRE COME MERCE DI PRIMA SCELTA .

22 PER QUANTO RIGUARDA QUESTO ASSUNTO NON E TUTTAVIA NECESSARIO , PER VALUTARLO , ACCERTARE LE CARATTERISTICHE DELLE MERCI PROVENIENTI DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA . ALTRI ELEMENTI BASTANO INFATTI PER CONCLUDERE CHE IL MATERIALE FORNITO DALLA EISEN AG ALLA BERGBAU RIENTRAVA NORMALMENTE NELLA CATEGORIA I A ).

23 IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE ANZITUTTO CHE PIU VOLTE , DURANTE IL PERIODO PRESO IN CONSIDERAZIONE DAGLI ISPETTORI DELLA COMMISSIONE , LA EISEN AG FORNIVA ALLA BERGBAU MATERIALE DI CATEGORIA II A ), INDICANDO OGNI VOLTA ESPRESSAMENTE NELLA FATTURA CHE SI TRATTAVA DI UNA ' PARTITA SPECIALE ' ( CFR . FATTURE 10 . 12 . 1981 , N . 40/32749 ; 16 . 12 . 1981 , NN . 40/32808 , 40/32809 E 40/32810 ; 21 . 12 . 1981 , N . 40/32895 ; 11 . 1 . 1982 , N . 40/30037 E 14 . 1 . 1982 , N . 40/30076 ). ORBENE , QUESTE PRECISAZIONI NON SAREBBERO STATE NECESSARIE SE , COME LA EISEN AG SOSTIENE , LA BERGBAU AVESSE TACITAMENTE ACCETTATO CONSEGNE DI MATERIALE DI SECONDA SCELTA IN LUOGO DI MATERIALE DI PRIMA SCELTA . SE NE DEVE QUINDI CONCLUDERE CHE NEI CASI IN CUI NON SONO STATE FATTE PRECISAZIONI DEL GENERE E STATO FORNITO DEL MATERIALE DI PRIMA SCELTA .

24 PER QUANTO RIGUARDA POI IN PARTICOLARE L ' ACCIAIO PROVENIENTE DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA , DAI PROSPETTI DELLE SCORTE PRODOTTI DALLA RICORRENTE A RICHIESTA DELLA CORTE SI DESUME CHE I NUMERI DI CODICE ATTRIBUITI A QUESTI PRODOTTI NON COMPAIONO MAI NELLE FATTURE DI CUI E CAUSA , DI GUISA CHE SI DEVE ESCLUDERE CHE LA EISEN AG ABBIA CONSEGNATO ALLA BERGBAU MATERIALE PROVENIENTE DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA .

25 SULLA SCORTA DELLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO , VA DETTO CHE I PRESUPPOSTI PER L ' INFLIZIONE DELL ' AMMENDA RICORRONO E CHE LA CENSURA RELATIVA ALLA LORO INSUSSISTENZA VA PERCIO DISATTESA .

26 CON LA SECONDA CENSURA , ANCH ' ESSA RELATIVA ALLA MANCANZA DI MOTIVAZIONE , LA EISEN AG ASSUME CHE LA COMMISSIONE NON HA INDICATO LE DISPOSIZIONI CHE LA RICORRENTE AVREBBE TRASGREDITO , LIMITANDOSI A RICHIAMARSI COMPLESSIVAMENTE ALL ' ART . 15 DELLA DECISIONE N . 1836/81 IL QUALE , AL N . 1 , STABILISCE CHE ' I NEGOZIANTI DI ACCIAIO CHE CONTRAVVENGONO ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 2 A 13 SONO PASSIBILI DI AMMENDE CHE POSSONO ANDARE FINO AL DOPPIO DEL VALORE DELLE VENDITE IRREGOLARI ' .

27 BENCHE LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE SIA EFFETTIVAMENTE PIUTTOSTO SOMMARIA , SI DEVE TUTTAVIA RICORDARE CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI IN DATO 16 AGOSTO 1982 FA CARICO ALLA EISEN AG DI AVER EFFETTUATO ' SOTTOQUOTAZIONI ' RISPETTO AL LISTINO E CHE CIO EQUIVALE AD ADDEBITARE ALL ' IMPRESA DI AVER APPLICATO CONDIZIONI DISUGUALI A NEGOZI EQUIPARABILI , CIOE DI AVER TENUTO UN COMPORTAMENTO PUNITO DALL ' ART . 8 . LA SOTTOQUOTAZIONE RISPETTO AL LISTINO PUBBLICATO IMPLICA INFATTI NECESSARIAMENTE UNA DISUGUAGLIANZA RISPETTO AI NEGOZI CONCLUSI APPLICANDO I PREZZI INDICATI NEL LISTINO .

28 E POI CHIARO CHE LA RICORRENTE NON SI E INGANNATA SULLA NATURA DELL ' ADDEBITO , COME DIMOSTRANO LE OSSERVAZIONI IN DATA 20 SETTEMBRE 1982 IN RISPOSTA ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , IN CUI ESSA ADDUCE LE DIVERSE CARATTERISTICHE DEI NEGOZI .

29 SI DEVE DUNQUE CONCLUDERE CHE LA TRASGRESSIONE ADDEBITATA ALLA EISEN AG EMERGE CHIARAMENTE DAL COMPLESSO DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E DELLA DECISIONE E CHE , GIA DURANTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , LA RICORRENTE AVEVA PERFETTAMENTE COMPRESO LA PORTATA DELL ' ADDEBITO MOSSOLE .

30 FRA LE CENSURE RELATIVE ALL ' INOSSERVANZA DI FORME ESSENZIALI , LA EISEN AG HA INOLTRE SOSTENUTO CHE LA COMMISSIONE HA TRASGREDITO LE PREROGATIVE DELLA DIFESA IN QUANTO , NEL PROCEDIMENTO CHE HA PORTATO ALLA DECISIONE IMPUGNATA , NON HA ATTIRATO L ' ATTENZIONE DELLA RICORRENTE SULL ' INTENZIONE DI NON PROCEDERE AD INDAGINI SULLE PROVE A DISCARICO OFFERTE DALLA RICORRENTE STESSA .

31 LA COMMISSIONE HA RIBATTUTO CHE L ' ART . 36 DEL TRATTATO CECA LE IMPONE DI ' METTERE L ' INTERESSATO IN GRADO DI PRESENTARE LE SUE OSSERVAZIONI ' , PRIMA DI INFLIGGERE SANZIONI PECUNIARIE O DI FISSARE PENALITA DI MORA . DANDO ALLA RICOR RENTE LA POSSIBILITA DI DEPOSITARE OSSERVAZIONI SCRITTE , LA COMMISSIONE AVREBBE ADEMPIUTO QUEST ' OBBLIGO .

32 DALLA LETTERA DELL ' ART . 36 SI DESUME CHE L ' OBBLIGO DI CUI SOPRA NON PUO ESSERE INTESO NEL SENSO CHE LA COMMISSIONE DEBBA RIBATTERE ALLE TESI DIFENSIVE DELL ' INTERESSATO . DETTO ARTICOLO GARANTISCE LE PREROGATIVE DELLA DIFESA DANDO ALL ' INTERESSATO LA POSSIBILITA DI PRESENTARE OSSERVAZIONI . NON SI PUO PRETENDERE CHE LA COMMISSIONE RIBATTA A QUESTI ARGOMENTI O EFFETTUI INDAGINI ULTERIORI O PROCEDA ALL ' AUDIZIONE DI TESTIMONI INDICATI DALL ' INTERESSATO , QUALORA RITENGA CHE LA PRATICA SIA STATA ADEGUATAMENTE ISTRUITA . CIO RISCHIEREBBE INFATTI DI APPESANTIRE E FAR DURARE ECCESSIVAMENTE IL PROCEDIMENTO PER L ' ACCERTAMENTO DI UNA TRASGRESSIONE . LA CENSURA VA QUINDI DISATTESA .

33 CON LE CENSURE RELATIVE ALLA TRASGRESSIONE DEL TRATTATO CECA E DELLA DECISIONE N . 1836/81 , LA EISEN AG FA CARICO ALLA COMMISSIONE DI NON AVER TENUTO CONTO DI VARIE NORME DI DIRITTO SOSTANTIVO .

34 DATO QUANTO SI E DETTO SOPRA , VA IN PRIMO LUOGO RESPINTA LA CENSURA RELATIVA ALLA TRASGRESSIONE DELL ' ART . 15 DEL TRATTATO CECA , A NORMA DEL QUALE TUTTE LE DECISIONI DELL ' ALTA AUTORITA DEVONO ESSERE MOTIVATE . COME SI E GIA RILEVATO , NON VI E INFATTI ALCUN MOTIVO PER SOSTENERE CHE LA DECISIONE IMPUGNATA NON FOSSE MOTIVATA .

35 PER QUANTO RIGUARDA LA TRASGRESSIONE DELL ' ART . 15 DELLA DECISIONE N . 1836/81 , SI E GIA OSSERVATO CHE L ' ILLECITO ACCERTATO DALLA COMMISSIONE NON E ' LA SOTTOQUOTAZIONE DEI PREZZI DEI LISTINI ' IN QUANTO TALE , BENSI L ' AVERE EFFETTUATO NEGOZI A CONDIZIONI DISUGUALI CHE DERIVA NECESSARIAMENTE DA DETTA SOTTOQUOTAZIONE . L ' ARGOMENTO SECONDO CUI LA SOTTOQUOTAZIONE NON E CONTEMPLATA DALL ' ART . 15 COME ILLECITO AUTONOMO NON E QUINDI PERTINENTE .

36 QUANTO AGLI ARTT . 36 E 47 DEL TRATTATO CECA E 11 E 14 DELLA DECISIONE N . 1836/81 , SI DEVE NOTARE CHE QUESTE DISPOSIZIONI ATTRIBUISCONO ALLA COMMISSIONE POTERI D ' INDAGINE E DI CONTROLLO DI CUI QUESTA SI PUO VALERE QUANDO LO RITENGA NECESSARIO PER ACCERTARE UNA TRASGRESSIONE . ESSA E OBBLIGATA AD EFFET TUARE INDAGINI O A CHIEDERE ULTERIORI INFORMAZIONI SOLO SE RITIENE CHE I DATI GIA IN SUO POSSESSO NON SIANO ALL ' UOPO SUFFICIENTI . LA TRASGRESSIONE DI QUESTE DISPOSIZIONI NON PUO QUINDI ESSERE PROVATA INDIPENDENTEMENTE DALLA QUESTIONE SE IL PROVVEDIMENTO CHE HA INFLITTO L ' AMMENDA FOSSE FONDATO . LA SOLUZIONE AFFERMATIVA DI TALE QUESTIONE , COME NEL PRESENTE CASO , IMPLICA AUTOMATICAMENTE IL RIGETTO DELLE CENSURE RELATIVE ALLA TRASGRESSIONE DEI SOPRA MENZIONATI ARTICOLI .

37 PER QUANTO RIGUARDA INFINE IL MEZZO RELATIVO ALLO SVIAMENTO DI POTERE , SI DEVE OSSERVARE CHE LE CONSIDERAZIONI SOPRA SVOLTE IMPLICANO IL RIGETTO DI QUESTO MEZZO NELLA PARTE IN CUI SI BASA SULL ' ASSUNTO CHE LA COMMISSIONE ABBIA INFLITTO UN ' AMMENDA PER ILLECITI NON PROVATI .

38 PER LA PARTE IN CUI SI BASA SULL ' ASSUNTO CHE L ' AMMENDA SAREBBE STATA COMMISURATA LARGAMENTE PER SCOPI DI PREVENZIONE GENERALE , BASTA RICORDARE CHE NELLA STESSA DECISIONE E DETTO ESPRESSAMENTE CHE ' L ' ENTITA DELL ' AMMENDA DEV ' ESSERE TALE DA DISSUADERE L ' IMPRESA DAL COMMETTERE NUOVE SOTTOQUOTAZIONI ' .

39 L ' INFLIGGERE UN ' AMMENDA COME SANZIONE DI UN COMPORTAMENTO ILLECITO E ALLO SCOPO DI DISSUADERE L ' INTERESSATO DAL RECIDIVARE E CONFORME AL DIRITTO COMUNITARIO , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA SANZIONE POSSA AVERE DEL PARI EFFICACIA PREVENTIVA GENERALE .

40 STANDO COSI LE COSE , SI DEVE CONCLUDERE CHE L ' ESAME DI QUESTO MEZZO NON HA RIVELATO ALCUNCHE ATTO A DIMOSTRARE CHE LA COMMISSIONE ABBIA COMMESSO UNO SVIAMENTO DI POTERE . IL MEZZO VA DI CONSEGUENZA DISATTESO .

41 IN SUBORDINE , LA EISEN AG HA CHIESTO LA RIDUZIONE DELL ' AMMENDA .

42 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE RILEVARE CHE I PROVVEDIMENTI DIRETTI AL RISANAMENTO DEL MERCATO DELL ' ACCIAIO RIGUARDANO IN PRIMO LUOGO I PRODUTTORI E CHE LA PARTE DEI COMMERCIANTI NEL PROCESSO DI RISANAMENTO , PUR ESSENDO IMPORTANTE , E SECONDARIA RISPETTO A QUELLA DEI PRODUTTORI .

43 QUANDO SI TRATTA DI UNA TRASGRESSIONE COMMESSA DA UN COMMERCIANTE , LA MINORE INFLUENZA CHE QUESTI PUO ESERCITARE SULLA SITUAZIONE DEL MERCATO COSTITUISCE QUINDI UNA CIRCOSTANZA CHE ATTENUA LA GRAVITA DELL ' ILLECITO .

44 CIO PREMESSO , L ' INFLIZIONE DI UN ' AMMENDA MOLTO ELEVATA PUO ESSERE GIUSTIFICATA UNICAMENTE DA CIRCOSTANZE CHE DIMOSTRINO LA PARTICOLARE GRAVITA DELLA TRASGRESSIONE COMMESSA DAL COMMERCIANTE E CHE SPETTA ALLA COMMISSIONE ACCERTARE .

45 TENUTO CONTO DEL FATTO CHE LA COMMISSIONE HA MOTIVATO L ' APPLICAZIONE ALLA EISEN AG DI UN ' AMMENDA PARI AL 110 % DELLE SOTTOQUOTAZIONI CON LA SEMPLICE CONSIDERAZIONE ' CHE L ' ENTITA DELL ' AMMENDA DEV ' ESSERE TALE DA DISSUADERE L ' IMPRESA DAL COMMETTERE NUOVE SOTTOQUOTAZIONI ' , SI DEVE CONCLUDERE CHE QUESTA PERCENTUALE NEL PRESENTE CASO E INGIUSTIFICATA .

46 VISTE LE CIRCOSTANZE E IL COMPORTAMENTO DELLA EISEN AG NEL SUO COMPLESSO , LA CORTE RITIENE CHE L ' AMMENDA VADA RIDOTTA ALLA META , CIOE A DM 66 868 .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

47 A NORMA DELL ' ART . 69 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE NELLA PARTE ESSENZIALE DEI SUOI MEZZI E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( QUARTA SEZIONE )

DICHIARA E STATUISCE :

1* L ' AMMENDA INFLITTA ALLA RICORRENTE E COMMISURATA IN DM 66 868 .

2*IL RICORSO E RESPINTO PER LA PARTE RESTANTE .

3*LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .

In alto