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Documento 31994R0893

REGOLAMENTO (CE) N. 893/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari del Messico, della Cina, della Lituania, del Brasile, del Pakistan, dell' India e dell' Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

UL L 104, 23.4.1994, pagg. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/893/oj

31994R0893

REGOLAMENTO (CE) N. 893/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari del Messico, della Cina, della Lituania, del Brasile, del Pakistan, dell' India e dell' Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 23/04/1994 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 893/94 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 1994 che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari del Messico, della Cina, della Lituania, del Brasile, del Pakistan, dell'India e dell'Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato ai livelli indicati nella tabella stessa; che in data seguente indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, hanno raggiunto per imputazione, il massimale in questione:

"" ID="1">10.0250> ID="2">Messico> ID="3">347 500> ID="4">15. 2. 1994"> ID="1">10.0370> ID="2">Cina> ID="3">405 500> ID="4">15. 2. 1994"> ID="1">10.0409> ID="2">Lituania> ID="3">750 000> ID="4">14. 3. 1994"> ID="1">10.0430> ID="2">Brasile> ID="3">386 000> ID="4">5. 2. 1994"> ID="1">10.0430> ID="2">Pakistan> ID="3">386 000> ID="4">28. 1. 1994"> ID="1">10.0435> ID="2">Cina> ID="3">463 000> ID="4">7. 2. 1994"> ID="1">10.0670> ID="2">India> ID="3">2 205 000> ID="4">26. 1. 1994"> ID="1">10.0680> ID="2">Indonesia> ID="3">1 563 000> ID="4">26. 1. 1994">

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 26 aprile 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

"" ID="1">10.0250> ID="2">2922 41 00> ID="3">Lisina e suoi esteri; sali di tali prodotti> ID="4">Messico"> ID="1" ASSV="02">10.0370> ID="2">2937 21 00> ID="3" ASSV="02">Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidrocortisone)> ID="4" ASSV="02">Cina"> ID="2">2937 29 10"> ID="3">Acetati di cortisone o di idrocortisone"> ID="1" ASSV="03">10.0409> ID="2">3102 30 > ID="3" ASSV="03">Nitrato d'ammonio, miscugli di nitrato e miscugi di urea e di nitrato d'ammonio> ID="4" ASSV="03">Lituania"> ID="2">3102 40 "> ID="2">3102 80 00"> ID="1">10.0430> ID="2">3503 00 10> ID="3">Gelatine e loro derivati> ID="4">Brasile"> ID="4">Pakistan"> ID="1">10.0435> ID="2">3802 10 00> ID="3">Carboni attivati> ID="4">Cina"> ID="1">10.0670> ID="2">6403 > ID="3">Calzature con tomaia di cuoio> ID="4">India"> ID="1">10.0680> ID="2">6404 > ID="3">Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili> ID="4">Indonesia"> ID="2">6405 90 10> ID="3">Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito">

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

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