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Documento 62000CJ0143
Povzetek sodbe
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Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 89/104 - Importazione parallela di medicinali, dopo riconfezionamento e riapposizione del marchio - Opposizione del titolare - Ammissibilità - Presupposto - Assenza d'isolamento artificioso dei mercati fra Stati membri - Criteri di valutazione - Preavviso del titolare - Portata dell'obbligo
(Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 7, n. 2)
$$L'art. 7, n. 2, della prima direttiva 89/104 sui marchi dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio può far valere il suo diritto di marchio al fine di impedire ad un importatore parallelo di procedere a riconfezionamenti di medicinali, a meno che l'esercizio di questo diritto non contribuisca ad isolare artificiosamente i mercati fra gli Stati membri. Il titolare che faccia valere i suoi diritti di marchio al fine di impedire un riconfezionamento necessario alla commercializzazione dei medicinali interessati nello Stato d'importazione contribuisce ad un siffatto isolamento artificioso.
Un riconfezionamento di medicinali mediante sostituzione delle confezioni invece di una semplice apposizione di etichette su tali confezioni è oggettivamente necessario se, senza quest'ultimo, l'accesso effettivo al mercato di cui trattasi o ad una parte rilevante dello stesso deve considerarsi ostacolato a seguito di una forte resistenza da parte di una percentuale significativa di consumatori nei confronti dei medicinali rietichettati.
L'importatore parallelo, in ogni caso, per avere il diritto di riconfezionare medicinali muniti di un marchio, deve rispettare la condizione di preavviso. Se l'importatore parallelo non rispetta questa condizione, il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione del medicinale riconfezionato. Spetta all'importatore parallelo informare egli stesso il titolare del marchio del riconfezionamento progettato. In caso di contestazione, spetta al giudice nazionale valutare, prendendo in considerazione tutte le circostanze pertinenti, se il titolare abbia avuto a disposizione un termine ragionevole per reagire al progettato riconfezionamento.
( v. punti 35, 45, 54, 68, e dispositivo 1-3 )