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Documento 51999AP0164(01)

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (COM(98)0647 C4-0710/98 98/0310(CNS))(Procedura di consultazione)

    UL C 219, 30.7.1999, pag. 207 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, PT, FI, SV)

    51999AP0164(01)

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (COM(98)0647 C4-0710/98 98/0310(CNS))(Procedura di consultazione)

    Gazzetta ufficiale n. C 219 del 30/07/1999 pag. 0207


    Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (COM(98)0647 - C4-0710/98 - 98/0310(CNS))

    La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

    (Emendamento 6)

    Considerando primo bis (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando lo scarso tasso di autosufficienza per quanto riguarda gli agrumi, in particolare sotto forma di prodotti trasformati (succhi, concentrati, ecc.), che aumenta il deficit della bilancia commerciale agricola europea;

    (Emendamento 7)

    Considerando primo ter (nuovo)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    considerando che le restrizioni ambientali e l'impatto delle operazioni di ritiro sull'ammontare dei fondi di esercizio stanno limitando il ricorso ai ritiri, creando un divario significativo tra gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento destinati ai ritiri dal mercato; che, tuttavia, la trasformazione degli agrumi risente dell'inadeguatezza della dotazione finanziaria, il che può determinare problemi ambientali derivanti dall'abbandono della trasformazione a favore del ritiro; che esiste un margine per aumentare i limiti di trasformazione degli agrumi rispettando la neutralità di bilancio nell'ambito del settore degli ortofrutticoli;

    (Emendamento 8)

    ARTICOLO 1, PUNTO -1 (NUOVO)

    Articolo 5, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2202/96)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    -1. All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "1. vengono fissati i seguenti limiti di trasformazione, da un lato, per ognuno dei tre gruppi di prodotti formati da limoni, pompelmi e pomeli, arance, e, dall'altro lato, per il gruppo di prodotti formato da mandarini, clementine e satsuma:

    - limoni: 600.000 tonnellate

    - pompelmi e

    pomeli: 6 000 tonnellate

    - arance: 1 665 000 tonnellate

    - mandarini, clementine e

    satsuma: 339 000 tonnellate.

    (Emendamento 9)

    ARTICOLO 1, PUNTO 1

    Articolo 5, paragrafo 2, comma secondo bis (nuovo)

    (regolamento (CE) n. 2202/96)

    >Testo originale>

    >Testo dopo la votazione del PE>

    La riduzione degli aiuti non può essere in nessun caso superiore al 20%.

    Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione del regolamento (CE) n. 2202/96 che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi (COM(98)0647 - C4-0710/98 - 98/0310(CNS))(Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    - vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0647- 98/0310(CNS)) ((GU C 381 dell'8.12.1998, pag. 9.)),

    - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 del trattato CE (C4-0709/98),

    - visto l'articolo 58 del suo regolamento,

    - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0164/99),

    1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

    2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;

    4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

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