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Documento 31989R2682
Commission Regulation (EEC) No 2682/89 of 5 September 1989 amending Regulation (EEC) No 2327/89 laying down detailed rules for the application of the import arrangements provided for in Council Regulation (EEC) No 4076/88 for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 0206 29 91
REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91
REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91
UL L 259, 6.9.1989, pagg. 6–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1989
Relazione | Atto | Commento | Suddivisione interessata | Dal | al |
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modifica | 31989R2327 | dopolnitev | člen 5.1 | 06/09/1989 | |
modifica | 31989R2327 | dopolnitev | člen 2.3 | 06/09/1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d' importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 -
Gazzetta ufficiale n. L 259 del 06/09/1989 pag. 0006 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2682/89 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2327/89 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4076/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2327/89 della Commissione (4), l'80 % del volume del contingente previsto è riservato agli operatori che abbiano importato nel quadro di detto contingente durante gli ultimi due anni e viene ripartito tra gli operatori stessi proporzionalmente alle importazioni realizzate in tale biennio; considerando che il Portogallo ha avuto accesso al summenzionato contingente soltanto a partire dal secondo di questi due anni; che è quindi opportuno, per non avvantaggiare gli operatori interessati, disporre che, per quanto li riguarda, la ripartizione di cui sopra verrà effettuata sulla base delle importazioni realizzate in questo unico anno; che inoltre, per dare agli operatori la possibilità di tener conto di tale modifica, occorre prorogare, per quanto li concerne, il termine di presentazione delle domande d'importazione; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2327/89 è modificato come segue: 1. L'articolo 2, paragrafo 3 è completato con l'aggiunta del comma seguente: « Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori che abbiano importato in Portogallo, tale ripartizione avviene proporzionalmente alle importazioni effettuate unicamente nel corso del 1988. » 2. L'articolo 5, paragrafo 1 è completato con l'aggiunta del comma seguente: « Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, la data del 1o settembre 1989 citata nella prima frase del presente paragrafo è sostituita dalla data dell'11 settembre 1989. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 5. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (4) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 67.