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Document 32008R1096R(01)
Rettifica del regolamento (CE) n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 298 del 7.11.2008)
Rettifica del regolamento (CE) n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 298 del 7.11.2008)
C/2018/8548
Ú. v. EÚ L 316, 13.12.2018, p. 22–22
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1096/corrigendum/2018-12-13/oj
13.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 316/22 |
Rettifica del regolamento (CE) n. 1096/2008 della Commissione, del 6 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1356/2004 per quanto riguarda le condizioni per l'autorizzazione dell'additivo per mangimi «Elancoban», appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 298 del 7 novembre 2008 )
Pagina 5, considerando 1, seconda frase:
anziché:
«Il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, le galline ovaiole e i tacchini, associando l'autorizzazione alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo.»
leggasi:
«Il regolamento (CE) n. 1356/2004 della Commissione (3) ha autorizzato l'impiego di tale additivo per un periodo di dieci anni per i polli da ingrasso, le pollastre allevate per la produzione di uova e i tacchini, associando l'autorizzazione alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'additivo.».
Pagina 5, considerando 4:
anziché:
«Nel suo parere adottato il 18 giugno 2008 (*1), l'Autorità ha concluso che, dopo una nuova valutazione dell'esposizione umana, può essere fissato a un giorno il periodo di sospensione di Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 e Elancoban 200 per polli da ingrasso, galline ovaiole e tacchini.
leggasi:
«Nel suo parere adottato il 18 giugno 2008 (*2), l'Autorità ha concluso che, dopo una nuova valutazione dell'esposizione umana, può essere fissato a un giorno il periodo di sospensione di Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 e Elancoban 200 per polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e tacchini.
Pagina 6, allegato che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1356/2004, tabella, quinta colonna, quarta riga:
anziché:
«Galline ovaiole»
leggasi:
«Pollastre allevate per la produzione di uova».