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Document 31991R3922R(01)

    Rettifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991)

    Ú. v. ES L 197, 6.8.1993, p. 57–58 (IT)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3922/corrigendum/1993-08-06/oj

    31991R3922R(01)

    Rettifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (GU n. L 373 del 31. 12. 1991)

    Gazzetta ufficiale n. L 197 del 06/08/1993 pag. 0057 - 0057


    Rettifica del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 373 del 31 dicembre 1991)

    - In tutta la direttiva [titolo, secondo, terzo, sesto, ottavo, nono ed undicesimo considerando; articolo 1, paragrafi 1 e 2; articolo 3; articolo 4, paragrafo 1; articolo 6, paragrafi 1 e 2; articolo 8, paragrafi 1 e 2; articolo 10, lettera a); articolo 11, paragrafi 1 e 2; allegato II, titolo], anziché « regole tecniche » leggi « requisiti tecnici ».

    - In tutta la direttiva [ottavo considerando; articolo 2, lettera e) ed f); articolo 6, paragrafi 1 e 2; articolo 7; allegato II, punto 2, titolo], anziché « omologazione » ed « omologati » leggi, rispettivamente, « certificazione » e « certificati ».

    - In tutta la direttiva [terzo, quinto, sesto ed ottavo considerando; articolo 1, paragrafo 1; articolo 2, lettera h); articolo 7; articolo 9], anziché « esercizio » leggi « operazioni ».

    - In tutta la direttiva [articolo 1, paragrafo 1; articolo 2, lettera e); articolo 7; articolo 8, paragrafo 1], anziché « organismi » leggi « organizzazioni ».

    - Nell'ottavo considerando, in fine, anziché « ulteriori operazioni » leggi « ulteriori attività ».

    - Nell'undicesimo considerando, dopo il termine « Commissione » sono inseriti i termini « , assistita da un Comitato di esperti nominati dagli Stati membri, » e anziché « modifiche stabilite » leggi « modifiche elaborate ».

    - Nell'articolo 1, paragrafo 2, e nell'articolo 2, lettera a), anziché « utilizzati dagli operatori » e « operatore . . . utilizza » leggi « impiegati dagli esercenti » e, rispettivamente, « esercente . . . impiega ».

    - Nell'articolo 2, lettera b), anziché « un'attrezzatura dell'aviazione civile » leggi « una pertinenza dello stesso ».

    - il testo dell'articolo 2, lettera c) è sostituito dal testo seguente:

    « c) "pertinenza", qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, apparato o accessorio impiegato o destinato all'impiego in volo di un aeromobile o destinato ad essere installato su un aeromobile civile o collegato allo stesso, ma non facente parte di una cellula, di un motore o di un'elica; ».

    - Nell'articolo 2, lettera d), i termini « elemento », « componente o sottogruppo » e « destinato ad aeromobili, motori, eliche o attrezzature dell'aviazione civile » sono sostituiti, rispettivamente, dai termini « componente », « parte o sottoinsieme » e « destinato ad aeromobili civili o motori, eliche o pertinenze degli stessi ».

    - Il testo dell'articolo 2, lettera e) è sostituito dal testo seguente:

    « e) "certificazione" (di un prodotto, di un servizio, di un'organizzazione, di una persona), qualsiasi forma di riconoscimento legale attestante che il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona risponde ai requisiti applicabili. Detta certificazione comprende due atti:

    i) l'atto di accertamento che, dal punto di vista tecnico, il prodotto, il servizio, l'organizzazione o la persona è conforme ai requisiti applicabili; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze tecniche;

    ii) l'atto del riconoscimento formale di tale conformità ai requisiti applicabili attraverso il rilascio di un certificato, di una licenza, di un'approvazione o di qualsiasi altro documento secondo quanto prescritto dalle leggi e dalle procedure nazionali; tale atto è inteso come un'attestazione delle risultanze legali; ».

    - Nell'articolo 2, lettera f), anziché « operazioni di controllo, manutenzione, modifica e riparazione per tutta la durata di vita di un aeromobile » e « della politica relativa al controllo » leggi, rispettivamente, « operazioni di ispezione, servizio, modifica e riparazione per tutta la durata della vita operativa di un aeromobile » e « dei criteri di controllo della navigabilità »; dopo i termini « esse comprendono » sono inseriti i termini « in particolare ».

    - Nell'articolo 2, lettera g), anziché « regolamentazione » leggi « norma ».

    - Nell'articolo 6, paragrafo 1, anziché « gestiti » e « altre esigenze tecniche » leggi, rispettivamente, « impiegati » e « requisiti tecnici aggiuntivi »; il testo dell'ultima frase è sostituito dal testo seguente:

    « Quando l'iniziale riconoscimento è riferito a determinati scopi, gli stessi scopi devono essere rispettati in ogni altro successivo riconoscimento. »

    - Nell'articolo 6, paragrafo 2, anziché « ammessi » leggi « accettati ».

    - Nell'articolo 7, anziché « incaricati della progettazione . . . nonché dell'esercizio » leggi « impegnati nella progettazione . . . nonché nell'esercizio ».

    - Nell'articolo 8, anziché « incidente o infortunio », « servizio », « gestito », « mansioni » e « lacuna » leggi, rispettivamente, « sinistro o incidente », « impiego », « impiegato », « attività » e « carenza ».

    - Il testo dell'articolo 10, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

    « a) qualsiasi requisito o procedura nuovo o modificato, elaborato o adottato, conformemente alle procedure stabilite negli accordi; ».

    - Nell'articolo 11, paragrafo 2, anziché « sull'inclusione di » leggi « sull'inclusione o meno di ».

    - Nell'allegato II:

    - per « JAR 22 », anziché « (Alianti e alianti a motore) » leggi « (Alianti e motoalianti) »;

    - per « JAR 25 », anziché « (Grandi aeromobili) » leggi « (Velivoli pesanti) »;

    - per « JAR AWO », anziché « (Operazioni in condizioni meteorologiche "ogni tempo") » leggi « (Operazioni in condizioni di bassa visibilità) »;

    - per « JAR VLA », anziché « (Aeromobili ultraleggeri) » leggi « (Velivoli molto leggeri) »;

    - per « JAR 145 », anziché « (Organizzazioni di manutenzione autorizzate) » leggi « (Organizzazioni di manutenzione approvate) ».

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