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Documento 32001D0406

    2001/406/CE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2001, relativa al regime di aiuti "Viridian Growth Fund" notificato dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 334]

    Ú. v. ES L 144, 30.5.2001, pagg. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Stato giuridico del documento In vigore

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/406/oj

    32001D0406

    2001/406/CE: Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2001, relativa al regime di aiuti "Viridian Growth Fund" notificato dal Regno Unito (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 334]

    Gazzetta ufficiale n. L 144 del 30/05/2001 pag. 0023 - 0028


    Decisione della Commissione

    del 13 febbraio 2001

    relativa al regime di aiuti "Viridian Growth Fund" notificato dal Regno Unito

    [notificata con il numero C(2001) 334]

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/406/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato(1) gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

    considerando quanto segue:

    I. PROCEDIMENTO

    (1) Con lettera del 14 settembre 1999, le autorità britanniche hanno notificato un aiuto relativo alla costituzione e alla gestione del fondo di capitale di rischio "Viridian Growth Fund".

    (2) La Commissione ha richiesto informazioni supplementari il 12 novembre 1999 e ha inviato un sollecito il 22 dicembre 1999. Le autorità britanniche hanno risposto con lettera del 14 gennaio 2000, senza tuttavia fornire tutte le informazioni richieste il 12 novembre 1999. La Commissione ha pertanto inviato un secondo sollecito in data 10 marzo 2000, a seguito del quale le autorità britanniche hanno risposto con lettera del 28 marzo 2000. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni supplementari il 12 maggio 2000. Le autorità britanniche hanno risposto con lettera del 14 giugno 2000.

    (3) Con lettera dell'8 agosto 2000(2), la Commissione ha informato il Regno Unito della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al Viridian Growth Fund.

    (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito al regime di aiuti di cui trattasi.

    (5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.

    (6) La risposta ufficiale delle autorità britanniche è pervenuta con lettera dell'8 settembre 2000.

    (7) Il 19 settembre 2000, la Commissione ha richiesto chiarimenti e l'8 novembre 2000 i servizi della Commissione e le autorità britanniche hanno avuto un incontro nel corso del quale sono state discusse le questioni sollevate dalla Commissione.

    (8) Le autorità britanniche hanno risposto formalmente alle richieste di chiarimenti della Commissione in data 15 dicembre 2000.

    II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

    Obiettivo del regime

    (9) L'obiettivo del regime, quale notificato e successivamente modificato dalle autorità britanniche nel corso del procedimento, è quello di ovviare alla carenza di capitali di rischio in favore delle piccole imprese (PI) dell'Irlanda del Nord, quali definite in conformità della raccomandazione relativa alle PMI(4). Il Fondo investirà nelle PI operanti nel settore manifatturiero e nei servizi commerciali, imprese che incontrano difficoltà nel reperire finanziamenti dalle fonti esistenti.

    (10) Al fine di attirare investitori istituzionali su questo mercato, decisamente sottorappresentato nell'Irlanda del Nord e considerato particolarmente rischioso, le autorità britanniche ritengono di dover fornire determinati incentivi e contribuire in tal modo allo sviluppo di un fondo di capitale di rischio a carattere regionale, denominato Viridian Growth Fund.

    Base giuridica

    (11) La base giuridica del regime è costituita dall'articolo 7 del decreto relativo allo sviluppo industriale nell'Irlanda del Nord [Industrial Development (Northern Ireland) Order] del 1982, nonché dall'atto costitutivo del Fondo e dagli indirizzi relativi alla gestione.

    Statuto del Fondo e struttura della società

    (12) Il fondo assumerà la forma di una società, per la precisione di una società in accomandita, registrata a norma del Limited Partnerships Act del 1907, quale modificato nel corso degli anni, con il nome di Viridian Growth Fund LP. La società ha un socio accomandatario, il quale è responsabile della conduzione e della gestione dell'attività della società ed è autorizzato a nominare un gestore. Il gestore del Fondo è stato selezionato attraverso una procedura che prevedeva un bando di gara. Il Fondo sarà dotato di un capitale complessivo di 10 milioni di GBP. Per la costituzione del fondo(5) verrà concesso un finanziamento pubblico di 3,34 milioni di GBP, cui si affiancano finanziamenti privati, nonché un finanziamento pari a 3,3 milioni di GBP della Banca europea per gli investimenti (BEI). I finanziamenti privati sono così suddivisi: 2 milioni di GBP da parte del Viridian Group plc (la compagnia privata di energia elettrica dell'Irlanda del Nord), 1 milione di GBP da parte del Fondo pensione dei dipendenti pubblici dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Local Government Officers Superannuation Scheme) e 0,33 milioni di GBP da parte di Abbey National.

    (13) Le autorità britanniche sono tuttavia intenzionate a reperire altri investitori privati attraverso inserzioni nelle testate finanziarie di tutta Europa. Attualmente, stanno esaminando la possibilità di pubblicare inserzioni nell'edizione internazionale del Financial Times e nella pubblicazione mensile della European Venture Capital Association.

    Durata

    (14) La fase di investimento del Fondo sarà completata entro la fine del dicembre 2004, come sostenuto dalle autorità britanniche nella lettera del 14 gennaio 2000.

    Condizioni del Fondo relative agli investimenti e alla remunerazione secondo la notifica e le successive modifiche trasmesse dalle autorità britanniche

    (15) Gli apporti al Fondo proseguiranno per un periodo che corrisponda all'incirca al tasso annuo di investimento del Fondo nelle PI. A copertura degli investimenti, che dovrebbero estendersi su un periodo di cinque anni, sono state previste cinque tranche di investimenti da parte dei soci del Fondo. Per ciascuna tranche, agli investitori nel Fondo saranno richiesti apporti in proporzione alla loro partecipazione al Fondo stesso. Il Fondo dovrebbe inoltre essere gestito in modo tale da consentire il rimborso di tutto il capitale investito dal settore privato e da quello pubblico e da corrispondere un tasso di rendimento accettabile sul capitale investito.

    (16) Il reddito realizzato dal Fondo sarà ridistribuito agli investitori in quattro fasi. In una prima fase, si procederà al rimborso di tutti gli investitori privati e della BEI fino a quando entrambi non abbiano recuperato la totalità del loro investimento. In una seconda fase, gli investitori suddetti riceveranno un tasso di rendimento interno pari al 10 % l'anno. In una terza fase, ulteriori redditi realizzati dal portafoglio saranno corrisposti in via preferenziale agli investitori del settore pubblico fino a quando questi non abbiano recuperato la totalità dell'investimento iniziale di 3,34 milioni di GBP. In una quarta fase, il settore pubblico riceverà un tasso di rendimento interno pari al 2,2 % l'anno.

    (17) Qualora il Fondo dovesse registrare delle perdite, le perdite nette di utili e le (eventuali) perdite nette di capitali saranno in un primo tempo interamente imputate al Department of Enterprise Trade & Investment (DETI) fino ad azzerare la totalità del suo investimento nel Fondo. Le ulteriori perdite nette di utili e perdite nette di capitali saranno ripartite tra gli altri investitori in proporzione alla loro partecipazione al Fondo.

    (18) Secondo quanto previsto dalle autorità britanniche, il socio accomandatario riceverà un compenso per l'attività amministrativa, basato in parte sui risultati registrati dal Fondo.

    Si può quindi concludere che il DETI, oltre ad assumersi un rischio maggiore, accetta anche un tasso di rendimento inferiore rispetto agli altri investitori.

    Investimenti effettuati dal Fondo nelle PI

    (19) Secondo quanto notificato dalle autorità britanniche, le operazioni del Fondo saranno soggette a determinate limitazioni. Il Fondo potrà quindi effettuare investimenti, sotto forma di prestiti e di partecipazioni, per un importo massimo di 600000 GBP per ogni singola PI:

    - Prestiti: i prestiti (subordinati, non garantiti) saranno concessi ad un tasso d'interesse superiore di 1-3 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse applicato dalle banche commerciali per i prestiti garantiti.

    - Capitale azionario ordinario: le PI cederanno una parte delle loro azioni ordinarie in cambio del capitale in esse investito.

    (20) Il Fondo non investirà in imprese in difficoltà, quali definite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(6).

    (21) Il Fondo non investirà in imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato. Non potrà inoltre effettuare investimenti in settori sensibili per i quali esistono normative comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato.

    (22) Secondo quanto sostenuto dalle autorità britanniche, il Fondo investirà esclusivamente in imprese che intendano avviare un programma di espansione che preveda investimenti in capitale fisso o attività immateriali del tipo descritto al punto 4.4 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(7).

    (23) Gli aiuti finanziari del Fondo saranno mantenuti separati da altri programmi regionali o nazionali, ma in caso di ricorso concomitante a tali regimi, il governo britannico si è impegnato a limitare gli aiuti complessivi al massimale (40 %) fissato in conformità dello statuto attualmente in vigore per l'Irlanda del Nord in relazione agli aiuti di Stato.

    III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

    (24) Nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al Viridian Growth Fund(8), la Commissione ha espresso diverse perplessità in merito alla compatibilità delle misure di aiuto notificate con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato:

    a) innanzitutto, le autorità britanniche hanno giustificato il trattamento preferenziale riservato agli investitori privati del Fondo come necessario al fine di incentivarne la partecipazione al Fondo. Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi circa il fatto che l'assunzione a carico di una parte considerevole del rischio degli investitori privati ed il beneficio accordato a questi ultimi in relazione alle condizioni di apporto dei fondi, fossero effettivamente legati a spese che possono essere considerate costi ammissibili a norma di una delle comunicazioni o discipline della Commissione in base alle quali è possibile autorizzare aiuti di Stato.

    b) In secondo luogo, la Commissione ha anche messo in dubbio il fatto che l'aiuto alle imprese nelle quali vengono effettuati gli investimenti riguardi investimenti iniziali quali definiti dalla precedente Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese(9) o dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(10) o altre spese che costituiscano costi ammissibili a norma di altre comunicazioni o discipline della Commissione.

    (25) Nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha inoltre precisato che avrebbe valutato se la stessa società in accomandita, vale a dire lo strumento attraverso il quale opera il Fondo, non debba a sua volta essere considerata anche come un'impresa beneficiaria dell'aiuto.

    IV. COMMENTI DEL REGNO UNITO

    (26) Con lettera dell'8 settembre 2000, il Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al Fondo. Tali osservazioni sono riassunte in appresso.

    a) Il governo del Regno Unito ha presentato la proposta di costituzione del Fondo in quanto i potenziali investitori non appaiono disposti ad effettuare investimenti di entità pari a quella prevista dal Fondo. La proposta intende quindi ovviare ad un'effettiva disfunzione del mercato che pone le imprese dell'Irlanda del Nord destinatarie della misura in una posizione svantaggiata.

    b) Le imprese in questione non sono infatti in grado di reperire o attirare capitale azionario nell'Irlanda del Nord per importi compresi tra 50000 e 300000 GBP; la questione se esse possano permettersi di attirare tale capitale non è pertinente: attualmente non si tratta infatti di un'opzione praticabile e pertanto tali imprese non ottengono finanziamenti.

    c) Le autorità britanniche hanno sottolineato che un tasso d'interesse superiore di 1-3 punti percentuali a quello applicato dalle banche è comunque un tasso significativo per l'Irlanda del Nord, dove le banche sono in concorrenza tra loro per offrire prestiti garantiti a bassi margini di interesse.

    d) Il regime deve operare in modo selettivo, considerato che i fondi sono limitati e la domanda potenziale è elevata, ragione per cui il gestore del Fondo deve prendere decisioni discrezionali.

    e) L'incentivo offerto agli investitori privati del Fondo è limitato al minimo necessario per assicurare la partecipazione del settore privato. Il Fondo metterà a disposizione delle imprese dell'Irlanda del Nord fonti di capitale di rischio, in modo da ovviare alla disfunzione del mercato piuttosto che provocare una distorsione eccessiva della concorrenza.

    f) Le autorità britanniche respingono l'ipotesi che l'esistenza del Fondo possa ridurre il numero o l'attrattiva delle opportunità di investimento disponibili per altri potenziali investitori eventualmente interessati ad operare nello stesso mercato. Tutti i potenziali investitori istituzionali sono stati contattati in merito al loro eventuale sostegno al Fondo e tutti hanno avuto la possibilità di partecipare. Inoltre, nessun Fondo esistente era per il momento in grado di soddisfare il fabbisogno di investimento della fascia di imprese obiettivo dell'iniziativa, che non sembrano quindi presentare alcuna attrattiva per gli investitori. Gli investitori potenziali continueranno a trovare opportunità interessanti di investimento diverse da quelle cui si rivolge il Fondo.

    g) L'obiettivo del sostegno agli investimenti è quello di consentire alle imprese beneficiarie di procedere ad una rapida espansione della loro attività, e non quello di ridurre le loro spese correnti. Gli investimenti proposti a carico del Fondo non possono pertanto essere considerati aiuti al funzionamento.

    h) Una società in accomandita è un accordo mediante il quale privati e organizzazioni convengono di svolgere un'attività in comune ai fini della realizzazione di un profitto. Il funzionamento della società è disciplinato dall'atto costitutivo della stessa (Limited Partnership Agreement). Una società in accomandita non è una persona giuridica distinta dai suoi soci. Inoltre, in tal caso, ai fini del trattamento riservato dalle autorità fiscali ai singoli soci (investitori nella società o, in questo caso, nel Fondo) è come se i soci stessi avessero effettuato direttamente investimenti nel portafoglio di imprese sottostante. In altre parole, il fisco valuta la posizione dei singoli soci accomandanti per quanto concerne i rispettivi debiti d'imposta risultanti dagli utili e dalle plusvalenze conseguiti a seguito della partecipazione nella società o nel Fondo. I soci accomandanti non vengono tassati due volte, in quanto società e in quanto singoli soci. Il Regno Unito sostiene che se si ritiene che i singoli soci beneficino dell'aiuto, attribuire l'aiuto anche alla società in accomandita costituirebbe un doppio computo e non sarebbe quindi corretto.

    (27) L'8 novembre 2000 si è svolta una riunione tra la Commissione e le autorità britanniche e il 15 dicembre 2000 è stata inviata alla Commissione una lettera formale nella quale venivano proposte determinate modifiche. Tali modifiche sono integrate nella descrizione del regime di cui alla sezione II.

    V. VALUTAZIONE DEL REGIME

    Esistenza dell'aiuto

    (28) La persona giuridica costituita dal Fondo è una società in accomandita che, in base alla normativa fiscale britannica, non è considerata come una persona giuridica distinta dai suoi soci. Ai fini del caso in esame, pertanto, il Fondo e i suoi investitori sono considerati dalla Commissione come uno stesso, unico livello.

    (29) La Commissione osserva che le condizioni accordate agli investitori nel Fondo sono state modificate nel corso del procedimento. Inoltre, le autorità britanniche si sono impegnate a reperire, a livello europeo, ulteriori investitori privati per il Fondo. Permangono tuttavia differenze a scapito del DETI in relazione alla remunerazione prevista per il DETI e per gli altri investitori nel Fondo. La partecipazione del DETI nel Fondo avviene mediante risorse statali. Malgrado l'obiettivo dichiarato del regime sia quello di promuovere l'accesso al capitale di rischio, la Commissione non può pertanto escludere che, alla luce delle sue particolarità, il regime possa comportare aiuti agli investitori/al Fondo e alle imprese nelle quali il Fondo effettuerà gli investimenti.

    (30) Tali aiuti agli investitori/al Fondo e alle imprese nelle quali il Fondo effettuerà gli investimenti potrebbero falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Va infatti tenuto conto dell'elevato grado di concorrenza sul mercato finanziario, le cui dimensioni sono almeno di portata europea, e del fatto che le piccole imprese dell'Irlanda del Nord, nelle quali il Fondo investirà, vedranno accrescersi notevolmente la loro capacità di competere con imprese di altri Stati membri.

    (31) Il regime è stato preventivamente notificato, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

    Compatibilità dell'aiuto

    (32) Dopo aver stabilito che il Fondo può comportare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione ne ha quindi esaminato la compatibilità con una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.

    (33) La Commissione ritiene che le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non siano applicabili, in quanto la misura di aiuto non persegue nessuno degli obiettivi elencati in tale articolo del trattato, ipotesi che del resto non è neppure stata avanzata dal Regno Unito.

    (34) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE non è applicabile in quanto nessuna zona dell'Irlanda del Nord è ammessa a beneficiare di aiuti regionali a norma di tale disposizione(11).

    (35) Gli aiuti nell'ambito del regime considerato non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro o a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. La Commissione ritiene pertanto che al Fondo non siano applicabili né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.

    (36) Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ha stabilito che l'unica base possibile per poter ritenere la misura compatibile con il mercato comune sia l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

    (37) La Commissione osserva che l'Irlanda del Nord è una regione assistita ai sensi della nota 44 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(12). La Commissione richiama la sua posizione costante secondo cui le PMI risentono di una serie di svantaggi che possono rallentarne lo sviluppo. Uno dei principali svantaggi è la difficoltà di ottenere capitali e crediti, fenomeno dovuto prevalentemente alle informazioni imperfette, alla scarsa propensione al rischio dei mercati finanziari e alle limitate garanzie che le PMI sono in grado di offrire. La Commissione ricorda inoltre che la Comunità persegue una politica, come ribadito ad esempio nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, volta a ... riorientare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese, nonché verso altre iniziative a capitale di rischio proposte dalla BEI(13). La Commissione rileva infine quanto segue:

    a) Lo studio più approfondito sul finanziamento delle PMI nell'Irlanda del Nord, condotto dalla Ulster Society of Chartered Accountants, rivela l'esistenza di una disfunzione del mercato nella fascia inferiore del mercato del capitale di rischio. D'altronde l'intervento pubblico risulta decisivo per la costituzione del Fondo; nessun investitore privato sarebbe infatti disposto ad investire alle stesse condizioni del settore pubblico. Senza l'intervento dello Stato, la costituzione del Fondo non sarebbe pertanto possibile.

    b) Una delle modifiche delle condizioni inizialmente notificate alla Commissione prevede che il Fondo effettui investimenti solo qualora la società beneficiaria (la PI) intenda procedere ad un programma di espansione definito in un piano aziendale di accompagnamento. Le decisioni di investimento saranno incentrate sulla natura del prodotto, sul mercato, sul piano di sviluppo, sulla qualità ed il know-how degli amministratori e sulla disponibilità di personale qualificato.

    c) In base ad un'ulteriore modifica delle condizioni inizialmente notificate alla Commissione, le autorità britanniche rivedranno l'attuale atto costitutivo della società in accomandita al fine di assicurare che, per ogni tranche di investimento effettuato dal Fondo, gli apporti richiesti a ciascun investitore siano proporzionali alla sua partecipazione al Fondo stesso. Pertanto, gli unici vantaggi per i soci privati riguardano la ripartizione dei profitti generati dagli investimenti e non l'apporto dei fondi. Questo significa che gli investitori privati (e la BEI, che effettua gli investimenti alle stesse condizioni) sono tenuti a rischiare i loro capitali ben prima del conseguimento dei primi profitti.

    d) La totalità dei fondi investiti dagli investitori privati ammonta al 33 %, percentuale che può essere considerata sostanziale, e la totalità dei fondi investiti alle stesse condizioni (vale a dire, sia da parte degli investitori privati che della BEI) ammonta al 66 %. Questa situazione permette di garantire che le considerazioni di natura commerciale svolgeranno un ruolo chiave nelle decisioni di investimento del Fondo, il che contribuirà inoltre a limitare le distorsioni della concorrenza determinate dall'aiuto alle imprese destinatarie degli investimenti.

    e) È intenzione esplicita delle autorità britanniche che il Fondo debba essere gestito in modo tale da consentire il rimborso di tutto il capitale investito dal settore privato e da quello pubblico e da corrispondere un tasso di rendimento accettabile sul capitale investito.

    f) Il gestore del Fondo è stato selezionato mediante una gara di appalto il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale(14) e la sua remunerazione è basata in parte sui risultati conseguiti dal Fondo. Anche questi elementi dovrebbero conferire al Fondo un carattere maggiormente commerciale.

    g) La Commissione prende infine atto dell'impegno delle autorità britanniche a mantenere gli interventi del Fondo separati da altri programmi regionali o nazionali. Tuttavia, qualora si dovesse verificare un ricorso concomitante a tali regimi, le autorità britanniche si sono impegnate a limitare gli aiuti totali al massimale (40 %) fissato in conformità dell'attuale statuto in vigore per l'Irlanda del Nord in relazione agli aiuti di Stato. Considerati tuttavia i problemi inerenti ad un calcolo dell'intensità degli aiuti nel caso di partecipazione al capitale azionario, tale limitazione può applicarsi soltanto nel caso dei prestiti.

    (38) Sulla base della situazione delineata, la Commissione conclude che, nella misura in cui la costituzione e l'attività del Fondo comportano un aiuto, questo è limitato al minimo necessario e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

    (39) Le conclusioni di cui sopra sono avvalorate dal fatto che, nel corso dell'indagine formale, non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati.

    (40) La Commissione prende atto dell'impegno delle autorità britanniche a notificare qualsiasi utilizzo del Fondo che non sia autorizzato dalla presente decisione, ovvero dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione(15), dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")(16), o dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(17).

    (41) Sulla base di quanto suesposto, la Commissione ritiene che, a seguito delle modifiche apportate, il Viridian Growth Fund, nella misura in cui comporta un aiuto, è ammissibile a beneficiare di una deroga a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione conclude pertanto che il regime è compatibile con il mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Tenuto conto delle modifiche proposte, il Viridian Growth Fund è da considerarsi compatibile con il mercato comune. L'esecuzione di detto regime è di conseguenza autorizzata.

    Articolo 2

    In aggiunta alle informazioni relative a qualsiasi progetto diretto a protrarre il finanziamento, ovvero ad estendere o modificare il regime di cui all'articolo 1, che debbono essere comunicate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, le autorità britanniche presentano alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni dettagliate che consentano alla Commissione di valutare i risultati del regime e stabilire se i suoi effetti positivi continuino a prevalere sulle eventuali distorsioni della concorrenza.

    Articolo 3

    Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2001.

    Per la Commissione

    Mario Monti

    Membro della Commissione

    (1) GU C 266 del 16.9.2000, pag. 9.

    (2) Riferimento: SG (2000) D/106067.

    (3) GU C 266 del 16.7.2000, pag. 9.

    (4) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

    (5) Il finanziamento da parte del settore pubblico è fornito dal Department of Enterprise Trade & Investment (DETI) e in parte rifinanziato dal FESR.

    (6) GU C 288 del 9.10.1999.

    (7) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

    (8) GU C 266 del 16.9.2000, pag. 9.

    (9) GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

    (10) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

    (11) La carta degli aiuti regionali relativa al Regno Unito per il periodo 2000-2006, approvata dalla Commissione come aiuto di Stato numero N 265/2000 [lettera di approvazione SG (2000) D/106293 del 17.8.2000], precisa che l'Irlanda del Nord è una regione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e che si tratta di una regione eccezionale sulla base della nota 44 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).

    (12) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

    (13) Consiglio europeo di Lisbona, conclusioni della presidenza del 24.3.2000.

    (14) GU S 136 del 17.7.1998, pag. 215.

    (15) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

    (16) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

    (17) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

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