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Documento 31988D0094

    88/94/CEE: Decisione della Commissione del 29 dicembre 1987 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, pagg. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/94/oj

    31988D0094

    88/94/CEE: Decisione della Commissione del 29 dicembre 1987 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 056 del 02/03/1988 pag. 0040 - 0041


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 dicembre 1987

    che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

    (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    (88/94/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificato da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), in particolare l'articolo 15 paragrafi 2 e 3,

    vista la domanda della Repubblica federale di Germania,

    considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono stati ammessi ufficialmente durante l'anno 1985 in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate dalla direttiva 70/457/CEE non sono più soggetti, a datare dal 31 dicembre 1987, a restrizioni di commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

    considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE dispone che uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune varietà:

    considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;

    considerando che la varietà di granturco di cui trattasi, per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione, non era stata sottoposta, nella Repubblica federale di Germania, ad esami ufficiali in coltura nell'ambito dalla domanda tedesca;

    considerando che le varietà di avena di cui trattasi sono della forma invernale: che le varietà di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di granturco di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 158, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE);

    considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1988:

    Cereali

    1. Avena sativa L.

    Image

    Lustre

    2. Zea mays L.

    1.2.3 // Acer Adriatico Alexandros Alton America Anjou 39 Aquilon Apollon Arc Aris-7 Artemis Astore Astro Athina Atlantis Bob Candido Capraia Carassin (w) Cargizeus Cedrus 71 Cevedale Commander Dahlia Dario Decio Dekalb XL 28 DEkalb XL 67 Dekalb XL 70 Dekalb XL 74 A Delo Deneb Dias Dona Enea Exalibur // Fagus Fedro Flucsia G 4 647 Geneva Giano Gladiator Gloria Glory Harwest Helios Adour 640 Indiana Isora Isora PR-3 380 Jack Kokomo Lara LG 90 LG 94 LG 2 350 Lito Logan Loira Maiorca Majority Marmolada Martina (w) Mie Jour LG 57 Mirabel Mizar Nevada Nicialus Nitsa Norex G 4 610 Opale Orfeas // Oro Ortensia Palma Palma PR-3 352 Panarea Paolo Parade Pardus G-4 580 Performer Pilade Pink Profit PS 71 Rea Rodano Ruby Rusk Salto Squale Squalo T-1 054 Star « 2 000 » Strato Tango Themis Tiro Titano Topper Trebbia Trefor Verada Xenon Zeno Zeres Zeta Zico Zingaro

    Articolo 2

    L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni per la sua concessione non sono più soddisfatte.

    Articolo 3

    La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1988.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

    (2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.

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