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Documento 31988D0094
88/94/EEC: Commission Decision of 29 December 1987 authorizing the Federal Republic of Germany to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (Only the German text is authentic)
88/94/CEE: Decisione della Commissione del 29 dicembre 1987 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
88/94/CEE: Decisione della Commissione del 29 dicembre 1987 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, pagg. 40–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/1988
Relazione | Atto | Commento | Suddivisione interessata | Dal | al |
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modificato da | 31992D0227 | DPDATNOT |
88/94/CEE: Decisione della Commissione del 29 dicembre 1987 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 056 del 02/03/1988 pag. 0040 - 0041
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 dicembre 1987 che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (88/94/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificato da ultimo dalla direttiva 86/155/CEE (2), in particolare l'articolo 15 paragrafi 2 e 3, vista la domanda della Repubblica federale di Germania, considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono stati ammessi ufficialmente durante l'anno 1985 in almeno uno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate dalla direttiva 70/457/CEE non sono più soggetti, a datare dal 31 dicembre 1987, a restrizioni di commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune varietà; considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 70/457/CEE dispone che uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e di materiali di moltiplicazione di alcune varietà: considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie; considerando che la varietà di granturco di cui trattasi, per quanto riguarda il valore agronomico e di utilizzazione, non era stata sottoposta, nella Repubblica federale di Germania, ad esami ufficiali in coltura nell'ambito dalla domanda tedesca; considerando che le varietà di avena di cui trattasi sono della forma invernale: che le varietà di granturco di cui trattasi hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di granturco di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 158, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/CEE); considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1988: Cereali 1. Avena sativa L. Image Lustre 2. Zea mays L. 1.2.3 // Acer Adriatico Alexandros Alton America Anjou 39 Aquilon Apollon Arc Aris-7 Artemis Astore Astro Athina Atlantis Bob Candido Capraia Carassin (w) Cargizeus Cedrus 71 Cevedale Commander Dahlia Dario Decio Dekalb XL 28 DEkalb XL 67 Dekalb XL 70 Dekalb XL 74 A Delo Deneb Dias Dona Enea Exalibur // Fagus Fedro Flucsia G 4 647 Geneva Giano Gladiator Gloria Glory Harwest Helios Adour 640 Indiana Isora Isora PR-3 380 Jack Kokomo Lara LG 90 LG 94 LG 2 350 Lito Logan Loira Maiorca Majority Marmolada Martina (w) Mie Jour LG 57 Mirabel Mizar Nevada Nicialus Nitsa Norex G 4 610 Opale Orfeas // Oro Ortensia Palma Palma PR-3 352 Panarea Paolo Parade Pardus G-4 580 Performer Pilade Pink Profit PS 71 Rea Rodano Ruby Rusk Salto Squale Squalo T-1 054 Star « 2 000 » Strato Tango Themis Tiro Titano Topper Trebbia Trefor Verada Xenon Zeno Zeres Zeta Zico Zingaro Articolo 2 L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni per la sua concessione non sono più soddisfatte. Articolo 3 La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 4 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1988. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 23.