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Document 52004XC0330(04)

State aid — Italy — Aid C 1/04 (ex NN 158/03) — Misuse of aid N 272/98 — Regione Sardegna — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

JO C 79, 30.3.2004, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0330(04)

State aid — Italy — Aid C 1/04 (ex NN 158/03) — Misuse of aid N 272/98 — Regione Sardegna — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

Official Journal C 079 , 30/03/2004 P. 0004 - 0006


State aid - Italy

Aid C 1/04 (ex NN 158/03) - Misuse of aid N 272/98 - Regione Sardegna

Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

(2004/C 79/05)

By means of the letter dated 3 February 2004 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Spain of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Competition

State Aid Registry and Directorate State Aid I - Unit G1

J-70 B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 12 42

These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

SUMMARY

Procedure

1. On 21 February 2003 the Commission received a complaint (registered as A/31409), denouncing the misuse of a regional aid scheme in favour of the hotel industry in Italy - Regione Sardegna, approved by the Commission in 1998 (N 272/98).

2. By letter dated 26 February 2003 (D/51355) the Commission requested clarification to the Italian authorities. By letter dated 22 April 2003 (A/33012 of 28 April 2003) the Italian authorities provided information to the Commission.

Description

3. The aid scheme N 272/98 provides for grants in favour of initial investments in the hotel industry in Italy - Regione Sardegna. It has been approved in 1998 and the Commission has considered it compatible with the common market on the basis of the derogation of Article 87(3)a.

4. The Italian authorities approved the implementing regulations of the scheme with different administrative decisions, never brought to the attention of the Commission. According to the mentioned decisions aid can be awarded, although on an exceptional basis, also to investments started before the date of application for the aid.

5. As a result of these provisions, according to the Italian authorities in 2002 aid has been awarded to at least 28 investments projects started before the date of application for the aid, for a total amount of aid between EUR 8 and 16 million.

Assessment

6. The Italian authorities allowed, via the above mentioned administrative decisions, the award of aid to investments projects started before the date of application for the aid. In this respect, the Italian authorities have not complied with the obligation contained in the Commission decision approving the aid scheme, nor with the requisites set in the Guidelines on national regional aid(1).

7. As a consequence, the Commission considers that the incentive effect of the aid might have been undermined, due to the lack of an application for the aid before work on the project was actually started. The Commission considers that this can constitute a case of misuse of the aid N 272/98, under Article 16 of the Regulation (CE) No 659/1999(2) and has doubts on the compatibility of the aid awarded to investments projects started before the date of application for the aid.

TEXT OF THE LETTER

"Con la presente la Commissione desidera informare l'Italia che, dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alle misure menzionate in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

1. PROCEDIMENTO

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (protocollata con il numero A/31409) relativa all'applicazione abusiva di un regime di aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna, approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98).

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355) la Commissione ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per fornire le suddette informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste alla Commissione.

2. DESCRIZIONE

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti, sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non è stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di stato a finalità regionale.

Il regime di aiuti N 272/98 prevede agevolazioni a favore degli investimenti iniziali nell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna. Esso è stato approvato nel 1998 e la Commissione l'ha giudicato compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).

Le autorità italiane hanno approvato i regolamenti di attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative (in particolare, le delibere del 22.12.1998 e del 27.7.2000, n. 33/4). Tali decisioni amministrative non sono state mai portate a conoscenza della Commissione.

In base alle decisioni citate l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo 'bando' o avviso d'ammissione al finanziamento, ad investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

A seguito di queste disposizioni, secondo le autorità italiane nel 2002 l'agevolazione è stata concessa ad almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra 8 e 16 milioni di euro.

3. VALUTAZIONE

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(3) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998(4), di non sollevare obiezioni nei confronti del regime degli aiuti regionali a favore dell'industria alberghiera in Italia - Regione Sardegna (N 272/98). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono avere inoltrato una domanda d'aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente(5) che tale obbligo è stato soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Tuttavia, con le decisioni amministrative di cui sopra, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, le autorità italiane non hanno adempiuto all'obbligo previsto nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né ai requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto potrebbe risultare compromesso, per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto. La Commissione ritiene che questo possa costituire un caso di applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999(6) ed esprime dei dubbi sulla compatibilità con il mercato comune dell'aiuto concesso ai progetti di investimento avviati prima della data di domanda d'aiuto.

4. CONCLUSIONE

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione invita l'Italia a presentare, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

5. DECISIONE

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione."

(1) OJ C 74, 10.3.1998.

(2) Council Regulation (EC) No 659/1999 laying down detailed rules for the application of Article 93 EC (now Article 88) (OJ L 83, 27.3.1999).

(3) GU C 74 del 10.3.1998.

(4) La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.1998, SG(98) D/9547.

(5) Con lettera in data 25.4.2001, n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia ha accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

(6) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (ora art. 88) (GU L 83 del 27.3.1999).

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