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Document 52004XC0218(02)

    State aid — Italy — Aid C 57/03 (ex NN 58/03) — Extension of the Tremonti bis Law — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    JO C 42, 18.2.2004, p. 5–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52004XC0218(02)

    State aid — Italy — Aid C 57/03 (ex NN 58/03) — Extension of the Tremonti bis Law — Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    Official Journal C 042 , 18/02/2004 P. 0005 - 0010


    State aid - Italy

    Aid C 57/03 (ex NN 58/03) - Extension of the Tremonti bis Law

    Invitation to submit comments pursuant to Article 88(2) of the EC Treaty

    (2004/C 42/03)

    By means of the letter dated 17 September 2003 reproduced in the authentic language on the pages following this summary, the Commission notified Italy of its decision to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty concerning the abovementioned aid.

    Interested parties may submit their comments on the aid in respect of which the Commission is initiating the procedure within one month of the date of publication of this summary and the following letter, to: European Commission Directorate-General for Competition

    State Aid Registry and Directorate State Aid I - Unit G1

    Rue Joseph II/Joseph II-straat 70 B - 1049 Brussels Fax (32-2) 296 12 42.

    These comments will be communicated to Italy. Confidential treatment of the identity of the interested party submitting the comments may be requested in writing, stating the reasons for the request.

    SUMMARY

    I. PROCEDURE

    On 6 and 29 March 2003 the Commission received two complaints concerning the prolongation of Law No 383 of 18 October 2001 (Tremonti bis Law) in certain municipalities in Italy seriously affected by natural disasters in 2002.

    On 20 March 2003 the Commission asked the Italian authorities for information on this prolongation. After requesting on 2 and 21 May that the deadline for replying be extended, the Italian authorities sent a note to the Commission on 10 June. A second note reached the Commission on 4 July.

    II. DESCRIPTION OF THE MEASURE IN RESPECT OF WHICH THE COMMISSION IS INITIATING THE PROCEDURE

    Article 5(e) of Decree-Law No 282/2002, converted into statute by Law No 27 of 21 February 2003, prolongs the Tremonti bis Law (Law No 383 of 18 October 2001) for firms investing in municipalities seriously affected by the natural disasters in 2002. The municipalities affected by these natural disasters, which led to evacuation orders and orders prohibiting the movement of traffic on the main access routes into the municipalities, are located in the areas determined by decree of the President of the Council of Ministers.

    The scheme is designed to promote investment in some of the disaster areas. Any enterprise in any sector that has carried out investments in the municipalities concerned is eligible for the measure.

    The measure prolongs the provisions of the Tremonti bis Law until the second tax year following the one taking in 25 October 2001 and is confined to investments made up to 31 July 2003. Under the Law, the part of the investments carried out after 1 July 2001 and corresponding to 50 % of the investments exceeding the average level of investment in the preceding five years can be offset against tax. Calculation of the average level does not include investments made in the year in which investment was highest. In the case of real estate investment, the prolongation applies to investment made before 31 July 2004.

    The purpose of the scheme is to promote investment in business start-ups and extensions, in rehabilitating and modernising existing establishments, in completing suspended work and in purchasing new equipment.

    III. ASSESSMENT OF THE MEASURE

    The measure constitutes aid within the meaning of Article 87(1) of the EC Treaty.

    Analysis of the aid as aid to make good the damage caused by natural disasters

    Since the aid is designed to promote investment in areas seriously affected by natural disasters, the Commission is examining whether it qualifies for the derogation in Article 87(2)(b) of the EC Treaty.

    The decrees by the President of the Council of Ministers indicating the eligible aid areas relate to three types of natural disaster:

    - volcanic eruptions,

    - earthquakes,

    - flooding.

    In line with standard practice, the Commission takes the view that volcanic eruptions, earthquakes and flooding are natural disasters within the meaning of Article 87(2)(b) of the EC Treaty.

    However, the scheme in question does not lay down any definition of damage (whether material or immaterial) and does not establish any link between the aid and the damage suffered as a result of the aforementioned natural disasters. Accordingly, the Commission has doubts at this stage as to whether the aid is limited to making good solely the damage caused by those natural disasters, to the exclusion of any overcompensation for the said damage for the individual recipient.

    In the light of the above observations, the Commission considers at this stage that the information provided by the Italian authorities does not suggest that the measure under examination is, by virtue of its nature and operational arrangements, designed to make good the damage caused by natural disasters. It is unable to conclude from the operational arrangements that:

    - the aid recipient is an enterprise that has suffered damage,

    - the damage was caused exclusively by the natural disasters referred to in one of the aforementioned decrees of the President of the Council of Ministers,

    - the aid for the enterprise is confined to making good solely the damage caused by these natural disasters, to the exclusion of any overcompensation for the said damage for the individual recipient. The non-existence of a link between the aid and the damage suffered by the enterprise can also be demonstrated by the fact that, in view of the operational arrangements for the scheme in question, an enterprise that has suffered damage as a result of the aforementioned natural disasters does not necessarily qualify for the scheme. An enterprise that carries out an investment geared exclusively to making good the damage caused by the natural disasters in question might not qualify for the aid because the cost of the investment project is lower than the average cost of investments made in the preceding five years. What is more, an enterprise that carries out an investment geared exclusively to making good the damage suffered but records losses in the current year might not qualify either for the scheme in the same year.

    Lastly, the Commission doubts whether appropriate arrangements exist for monitoring the cumulation of aid under this scheme with aid under other schemes that exclude any overcompensation for the damage suffered by individual recipients as a result of the natural disasters in question.

    Analysis of the aid as investment aid

    Since the measure involves investment aid in areas seriously affected by natural disasters, the Commission is also examining whether it qualifies for the derogations in Article 87(3)(a) and/or (c) of the EC Treaty pursuant to the guidelines on national regional aid, to Commission Regulation (EC) No 70/2001 of 12 January 2001 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises (SMEs), to the rules laid down in the Community guidelines on State aid in agriculture and to the rules laid down in the guidelines for the examination of State aid to fisheries and aquaculture.

    At this stage, the Commission has doubts as to whether the aid available under the scheme is granted solely in areas eligible for regional aid under the Italian regional aid map for the period 2000 to 2006. This is because not all the municipalities in which the eligible investments should be made seem to qualify for regional aid under the derogations provided for in Article 87(3)(a) and (c).

    The Commission also has doubts, as things stand, as to whether the concept of investment defined in the scheme is that provided for in point 4.4 of the guidelines on national regional aid and in Article 2(c) of Regulation (EC) No 70/2001.

    At this stage, it also has doubts as to whether the aid intensity under the scheme, which should be calculated by reference to all the items of expenditure making up the standard base, as defined in point 4.5 of the guidelines on national regional aid and in Article 4(5) of Regulation (EC) No 70/2001, complies with the regional ceilings specified in the Italian regional aid map for the period 2002 to 2006 or the aid intensities laid down in Article 4(2) of Regulation (EC) No 70/2001 for SMEs.

    In addition, the Commission has doubts at this stage as to whether the rules on the cumulation of aid set out in points 4.18 to 4.21 in the guidelines for national regional aid and in Article 8 of Regulation (EC) No 70/2001 have been complied with.

    The Commission is also unable to conclude at this stage that the principle of the necessity of aid referred to in point 4.2 of the guidelines on national regional aid and in Article 7 of Regulation (EC) No 70/2001 has been met.

    The Commission has doubts too at this stage as to whether, in order to ensure that the productive investment aided is viable and sound, the recipient's contribution to its financing is at least 25 %, as provided for in point 4.2 of the guidelines on national regional aid and in Article 4(3) of Regulation (EC) No 70/2001.

    TEXT OF THE LETTER

    "Con la presente la Commissione si pregia informare l'Italia che dopo avere esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito all'aiuto in oggetto, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

    I. PROCEDIMENTO

    Il 6 marzo 2003 e il 29 marzo 2003 la Commissione ha ricevuto due denunce concernenti la proroga della legge n. 383 del 18.10.2001 (legge Tremonti - bis) in alcuni comuni italiani colpiti da eventi calamitosi nel 2002.

    Il 20 marzo 2003 la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni in merito a tale proroga. Dopo avere richiesto il 2 maggio 2003 e il 21 maggio 2003 due proroghe dei termini stabiliti per la risposta, le autorità italiane hanno inviato una nota alla Commissione in data 10 giugno 2003. Una seconda nota delle autorità italiane è pervenuta alla Commissione il 4 luglio 2003.

    Poiché l'entrata in vigore del regime in causa non è subordinata all'approvazione preliminare della Commissione ai sensi degli articoli 87 e seguenti del trattato, il regime è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati con il numero NN 58/03.

    II. DESCRIZIONE

    Base giuridica

    L'articolo 5 sexies del decreto legge 24.12.2002, n. 282/2002, convertito con legge 21.2.2003, n. 27, proroga la legge Tremonti-bis (legge 18.10.2001 n. 383) a favore dei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002. L'articolo 5 sexies del decreto legge 24.12.2002, n. 282/2002 è stato oggetto di chiarimenti tramite la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 43/E del 31.7.2003. I comuni interessati sono situati nelle zone individuate con:

    - il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29.10.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania,

    - il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 31.10.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31.10.2002 nel territorio della provincia di Campobasso,

    - il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8.11.2002 che reca disposizioni relative alla dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31.10.2002 nelle province di Campobasso e Foggia,

    - il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29.11.2002 che reca disposizioni relative alle dichiarazioni dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici (inondazioni) verificatisi nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna.

    Inoltre, è necessario che nei comuni in questione sia stata emessa una ordinanza di sgombero o di interdizione al traffico delle principali vie d'accesso al comune.

    La Commissione ha appreso da articoli di stampa che un elenco dei comuni è stato stabilito con ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 28.5.2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 3.6.2003.

    La misura concernente la proroga della legge Tremonti-bis è entrata in vigore il 23.2.2003, ossia il giorno successivo alla pubblicazione della legge n. 27 del 21.2.2003 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 29/L del 22.2.2003.

    Obiettivo

    Il regime risponde ad obiettivi di rilancio degli investimenti nelle zone colpite dagli eventi calamitosi citati dai decreti del presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente punto 4.

    Beneficiari

    Possono beneficiare della misura tutte le imprese di qualsiasi settore che abbiano realizzato investimenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi suddetti. La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 43/E del 31.07.2003 indica che la ratio della misura è quella di incentivare gli investimenti delle imprese che, a causa delle gravi difficoltà recate dagli eventi atmosferici nei comuni in cui sono ubicati, hanno subito, direttamente o indirettamente, un danno economico. Al riguardo, tale danno può ritenersi verificato per la generalità delle imprese di un determinato comune solo se:

    - le ordinanze di sgombero abbiano interessato un consistente numero di fabbricati, tale da influenzare negativamente l'economia dell'intero territorio comunale,

    - in esecuzione di ordinanze sindacali, siano state chiuse al traffico tutte le principali vie di accesso al comune.

    Secondo la citata circolare, in caso contrario l'agevolazione spetterà alle sole imprese che hanno sedi operative ubicate nelle vie ovvero nei fabbricati interessati dalle predette ordinanze sindacali.

    Forma e intensità dell'aiuto

    La misura in questione permette di prorogare le disposizioni della legge Tremonti-bis fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25.10.2001 e limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31.7.2003. Tali disposizioni permettono la detassazione della parte degli investimenti realizzati a partire dal 1° luglio 2001, corrispondente al 50 % degli investimenti in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Dal calcolo della media sono esclusi gli investimenti dell'anno in cui l'ammontare è stato maggiore. Per gli investimenti immobiliari la proroga concerne gli investimenti realizzati prima del 31.7.2004.

    Oggetto del regime

    Il regime ha per oggetto gli investimenti volti alla creazione di nuovi stabilimenti, all'ampliamento, riattivazione e modernizzazione di stabilimenti esistenti, alla conclusione dei lavori in sospeso e all'acquisto di nuovi impianti.

    III. VALUTAZIONE

    III.1. Valutazione del carattere di aiuto delle misure in questione

    Per valutare se le misure disposte dal regime costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, occorre determinare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se il vantaggio sia di origine statale, se le misure in questione incidano sulla concorrenza e se siano atte ad alterare gli scambi intracomunitari.

    Il primo elemento costitutivo dell'articolo 87, paragrafo 1, è la possibilità che la misura procuri un vantaggio a taluni beneficiari specifici. Si tratta pertanto di determinare, da un lato, se le imprese beneficiarie ricevano un vantaggio economico che non avrebbero ottenuto in normali condizioni di mercato oppure se evitino di sostenere costi che normalmente dovrebbero gravare sulle risorse proprie delle imprese e, dall'altro lato, se tale vantaggio sia concesso a una determinata categoria di imprese. La possibilità di detassare una parte degli investimenti realizzati comporta un vantaggio economico per i beneficiari giacché il loro reddito imponibile e di conseguenza l'ammontare delle imposte su tale reddito è ridotto rispetto a quello che le imprese avrebbero di norma dovuto versare. Inoltre le misure avvantaggiano talune imprese che operano in determinate zone del territorio italiano e le favoriscono giacché non sono accordate alle imprese situate al di fuori di tali zone.

    In base alla seconda condizione di applicazione dell'articolo 87, gli aiuti devono essere accordati dallo Stato mediante risorse statali. Nella fattispecie l'esistenza di una risorsa di Stato assume forma negativa trattandosi di un mancato guadagno per i poteri pubblici: la riduzione dell'imposta sul reddito riduce il gettito fiscale dello Stato.

    In base alla terza e quarta condizione di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, l'aiuto deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere o essere di natura tale da incidere sugli scambi intracomunitari. Nella fattispecie le misure minacciano di falsare la concorrenza dato che rafforzano la posizione finanziaria e le possibilità di azione delle imprese beneficiarie rispetto ai loro concorrenti che non ne fruiscono. Se tale effetto si produce nell'ambito degli scambi intracomunitari, questi ultimi risentono delle misure in questione. In particolare dette misure falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi intracomunitari qualora le imprese beneficiarie esportino una parte della loro produzione in altri Stati membri; analogamente, se le imprese beneficiarie non esportano, la produzione nazionale è avvantaggiata dal fatto che le possibilità delle imprese, situate in vari Stati membri, di esportare i loro prodotti sul mercato italiano ne risultano diminuite(1).

    Per i motivi suddetti le misure in esame sono in linea di principio vietate dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se sono ammesse a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo.

    III.2. Illegittimità del regime

    Trattandosi di misure che sono già entrate in vigore la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano soddisfatto gli obblighi di notifica ad esse incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

    III.3. Valutazione della compatibilità delle misure con il mercato comune

    Dopo aver determinato che le misure in esame costituiscono aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la Commissione deve esaminarne la compatibilità con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato.

    Quanto all'applicabilità delle deroghe previste dal trattato, la Commissione ritiene che gli aiuti in questione non possano beneficiare delle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) del trattato dato che non si tratta di aiuti a carattere sociale né di aiuti che rientrano nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera c). Per ovvie ragioni non sono neppure applicabili le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d).

    La Commissione esamina, in primo luogo, se gli aiuti in questione possano beneficiare di deroga in virtù dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) a titolo di aiuti destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

    In secondo luogo, poiché si tratta di aiuti agli investimenti in zone colpite da eventi calamitosi, la Commissione esamina se possano beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c) del trattato, in virtù degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale(2), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(3), per il settore agricolo, delle regole contenute negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(4) e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle regole di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura(5).

    Analisi dell'aiuto a titolo di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da calamità naturali

    Trattandosi di aiuti destinati a rilanciare gli investimenti in zone colpite da eventi calamitosi, la Commissione esamina se possano beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

    I decreti del presidente del Consiglio dei ministri indicanti le zone ammissibili ad aiuto riguardano tre tipi di catastrofi naturali:

    - le eruzioni vulcaniche,

    - i terremoti,

    - le inondazioni.

    La Commissione, secondo prassi costante, considera che le eruzioni vulcaniche, i terremoti e le inondazioni costituiscano calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.

    Tuttavia il regime in questione non prevede alcuna definizione di danno a livello dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e non stabilisce alcun nesso tra l'aiuto e il danno subito dalla stessa impresa a causa delle calamità naturali succitate. Inoltre, l'interpretazione restrittiva delle imprese eligibili risultante dalla circolare amministrativa del 31.7.2003 non sembra trovare un riscontro esplicito nel testo delle disposizioni in questione. La Commissione di conseguenza dubita, in questa fase, che gli aiuti si limitino ad ovviare esclusivamente ai danni causati da dette calamità naturali, escludendo qualsiasi sovracompensazione di detti danni a livello del singolo beneficiario.

    Le autorità italiane non quantificano i danni materiali diretti causati dagli eventi calamitosi precitati. Esse indicano che il regime di aiuti prevede una nozione di danno indiretto, inteso in chiave macroeconomica, che si giustificherebbe dall'impossibilità di effettuare una stima dei danni con riguardo alle singole imprese, se non a pena della perdita di efficacia e di tempestività della misura. Il danno indiretto, invece di coincidere con la realtà fisica della singola impresa, coinciderebbe con quello subito da un'intera area di mercato e si stimerebbe in funzione dell'impatto negativo degli eventi calamitosi sul valore aggiunto dell'industria in senso stretto delle regioni interessate (172.5 milioni di euro) e sul PIL (625.12 milioni di euro). Tale stima si effettuerebbe in funzione dell'evoluzione delle aspettative delle imprese circa l'andamento della loro produzione del loro portafoglio ordini nel corso del mese di novembre 2002. In tale contesto, secondo le autorità italiane, la sovracompensazione del danno subito dalle aree di mercato interessate dagli eventi calamitosi sarebbe esclusa visto che il danno stesso è decisamente superiore alla dotazione finanziaria del regime in oggetto (50 milioni di euro).

    In base a quanto precede, la Commissione considera, in questa fase, che le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettono di concludere che il regime in oggetto sia volto, per sua natura e per il suo funzionamento, a rimediare i danni causati dalle calamità naturali. In effetti, visto il meccanismo di funzionamento del regime in oggetto, la Commissione non può concludere in questa fase che

    - il beneficiario dell'aiuto sia un'impresa che ha subito effettivamente un danno,

    - che tale danno sia causato esclusivamente dalle calamità naturali indicate da uno dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri citato al punto 4 precedente,

    - che l'aiuto a favore di tale impresa si limiti esclusivamente ad ovviare al danno causato dalle calamità naturali succitate, escludendo qualsiasi sovracompensazione a livello del beneficiario individuale dell'aiuto. La non esistenza di un nesso tra aiuto e danno subito è altresì dimostrata dal fatto che, visto il meccanismo di funzionamento del regime in questione, un'impresa che abbia effettivamente subito un danno a causa delle calamità naturali succitate non necessariamente beneficia di detto regime. Infatti un'impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito dalle calamità naturali in questione potrebbe non beneficiare dell'aiuto in quanto il valore di tale investimento è inferiore alla media degli investimenti realizzati nei 5 anni precedenti. Inoltre non potrebbe neppure beneficiare, nello stesso anno, del regime in causa un'impresa che realizzi un investimento volto esclusivamente ad ovviare al danno subito a causa di dette calamità naturali ma che, nell'esercizio in corso, registri una perdita di esercizio.

    La Commissione dubita inoltre dell'esistenza di un meccanismo appropriato di controllo del cumulo degli aiuti disposti dal regime in questione con altro regime che escluda qualsiasi sovracompensazione dei danni subiti dai singoli beneficiari a causa delle calamità naturali in causa.

    Infine, i rimborsi effettuati dalle compagnie d'assicurazione potrebbero anche ridurre l'ammontare dei danni subiti. Le misure in questione non sembrano tuttavia tenere conto di questa eventualità prevedendo una riduzione corrispondente degli aiuti.

    Analisi dell'aiuto a titolo di aiuto agli investimenti

    Trattandosi di aiuti agli investimenti, il regime è esaminato in base agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.1.2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE aiuti di Stato a favore delle PMI, per il settore agricolo, delle regole di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle regole di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    La Commissione in questa fase dubita che gli aiuti disposti dal regime siano concessi esclusivamente in zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale in base alla carta italiana degli aiuti regionali per il periodo 2000-2006(6). Infatti non sembra che tutti i comuni, in cui gli investimenti ammissibili agli aiuti dovrebbero essere realizzati, possano beneficiare degli aiuti a finalità regionale in virtù della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).

    Inoltre in questa fase, la Commissione dubita che la nozione di investimento prevista dal regime sia identica a quella di cui al punto 4.4 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 70/2001.

    Peraltro, la Commissione in questa fase dubita che l'intensità degli aiuti del regime, che dovrebbe essere calcolata rispetto all'insieme delle spese figuranti nella base tipo, quale definita al punto 4.5 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 4.5 del regolamento 70/2001, rispetti i massimali regionali previsti dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 oppure le intensità di aiuto previste all'articolo 4.2 del regolamento 70/2001 per le PMI.

    Inoltre, la Commissione, in questa fase, dubita del rispetto delle regole sul cumulo di cui ai punti 4.18-4.21 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 70/2001.

    La Commissione non è neppure in grado di concludere, in questa fase, che sia rispettato il principio della necessità dell'aiuto, di cui al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 70/2001.

    La Commissione, del pari, in questa fase dubita anche del fatto che per garantire che gli investimenti produttivi sovvenzionati siano sani e redditizi, l'apporto del beneficiario destinato al loro finanziamento ammonti come minimo al 25 %, conformemente al punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e all'articolo 4.3 del regolamento (CE) n. 70/2001.

    Infine, la Commissione in questa fase non dispone di elementi per valutare se gli aiuti agli investimenti siano compatibili, nel settore agricolo, con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con le disposizioni di cui alle linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

    IV. CONCLUSIONI

    Tenuto conto delle considerazioni di cui sopra la Commissione:

    - invita l'Italia, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE a presentare le proprie osservazioni ed a fornire qualsiasi informazione utile ai fini della valutazione del regime nel termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della presente. Essa invita le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

    La Commissione richiama l'attenzione dell'Italia sull'effetto sospensivo dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE e ribadisce che l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio prevede che qualsiasi aiuto illegittimo potrà formare oggetto di recupero presso il beneficiario.

    Con la presente la Commissione avverte l'Italia che informerà gli interessati mediante pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA firmatari dell'accordo SEE mediante pubblicazione di una comunicazione nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale nonché l'Autorità di vigilanza EFTA mediante invio di copia della presente. Gli interessati suddetti saranno invitati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione."

    (1) Sentenza del 13.7.1988 nella causa 102/87 (SEB), Racc. 1988, pag. 4067.

    (2) GU C 74 del 10.3.1998.

    (3) GU L 10 del 13.1.2001.

    (4) GU C 28 del 1.2.2000.

    (5) GU C 19 del 20.1.2001.

    (6) GU C 175 del 24.6.2000 e GU L 105 del 24.4.2002.

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