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Document 52012PC0369R(01)
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE
/* COM/2012/0369 final/2 - 2012/0192 (COD) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE /* COM/2012/0369 final/2 - 2012/0192 (COD) */
IT || COMMISSIONE EUROPEA || Bruxelles, 18.9.2012 COM(2012) 369 final/2 2012/0192
(COD) CORRIGENDUM
Annule et remplace le document COM(2012) 369 final du 17/07/2012
Concerne la langue italienne, pages 30 et 31, article 2, points 17 et 29 Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente la
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la
direttiva 2001/20/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) {SWD(2012) 200 final}
{SWD(2012) 201 final} RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La sperimentazione clinica così come definita
nella direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione
della buona pratica clinica nella conduzione della sperimentazione clinica di
medicinali per uso umano[1], consiste in un'indagine
sui medicinali effettuata su soggetti umani, nel corso della quale i medicinali
vengono somministrati al di fuori della normale pratica clinica, in base a un
protocollo di ricerca. Le sperimentazioni cliniche vengono effettuate
in molti contesti diversi. Le domande di autorizzazione all'immissione in
commercio e le pubblicazioni su riviste mediche si basano sui dati ottenuti da
sperimentazioni cliniche. Queste rappresentano pertanto una componente
indispensabile della ricerca clinica che, a sua volta, è fondamentale per
sviluppare i medicinali e migliorare i trattamenti medici. In assenza della
sperimentazione clinica, non ci sarebbero nuovi medicinali, né evoluzioni di
medicinali esistenti, né sarebbe possibile apportare alle terapie con uso di
medicinali miglioramenti basati sulle evidenze. Nella UE/SEE, ogni anno vengono presentate
circa 4 400 domande di autorizzazione alla sperimentazione clinica[2].
Circa il 60% delle sperimentazioni cliniche sono sponsorizzate dall'industria
farmaceutica e il 40% da altre parti interessate, ad esempio esponenti
accademici. Circa il 24% di tutte le domande di
autorizzazione alla sperimentazione clinica nell'UE riguarda sperimentazioni
cliniche multinazionali, vale a dire sperimentazioni cliniche che si intende
effettuare in almeno due Stati membri. Sebbene tale percentuale possa apparire
relativamente bassa, questo 24% di sperimentazioni cliniche coinvolge circa il
67% di tutti i soggetti arruolati in una sperimentazione clinica. Ciò significa
che, in media, una sperimentazione clinica che coinvolge oltre 40 soggetti
viene condotta in più di uno Stato membro. Le sperimentazioni cliniche
mononazionali sono limitate agli studi di piccole dimensioni con bassi
obiettivi di arruolamento. La direttiva 2001/20/CE ha introdotto
importanti miglioramenti in materia di sicurezza e di validità etica delle
sperimentazioni cliniche nell'UE, nonché di affidabilità dei dati ottenuti
dalle sperimentazioni cliniche. Tuttavia, la direttiva sulla sperimentazione
clinica è probabilmente l'atto legislativo dell'UE più aspramente criticato nel
settore dei prodotti farmaceutici. Tali critiche provengono da tutte le parti
interessate: pazienti, industria del settore e ricerca scientifica. I dati disponibili avvalorano queste critiche: ·
il numero delle domande di autorizzazione alle
sperimentazioni cliniche è diminuito del 25% tra il 2007 e il 2011[3]; ·
i costi di conduzione delle sperimentazioni
cliniche sono aumentati. Rispetto alla situazione precedente all'applicazione
della direttiva 2001/20/CE, il personale di cui necessitano gli sponsor
industriali per gestire la procedura di autorizzazione alle sperimentazioni
cliniche è raddoppiato (107%); le piccole imprese registrano un aumento ancora
più sensibile. Per gli sponsor non commerciali, l'aumento degli obblighi
amministrativi a seguito della direttiva 2001/20/CE ha comportato una
maggiorazione dei costi amministrativi pari al 98%. Inoltre, successivamente
all'attuazione della direttiva 2001/20/CE, i premi assicurativi sono aumentati
dell'800% per gli sponsor industriali; ·
il tempo medio d'attesa per avviare una
sperimentazione clinica è aumentato del 90%, attestandosi a 152 giorni. Sarebbe sbagliato attribuire il calo
dell'attività di sperimentazione clinica solo ed esclusivamente alla direttiva
2001/20/CE. Tuttavia, la direttiva 2001/20/CE ha avuto numerose ripercussioni
dirette sul costo e sulla fattibilità della conduzione delle sperimentazioni
cliniche che, a loro volta, hanno portato a una diminuzione delle attività di
sperimentazione clinica nell'UE. Inoltre, l'aggravarsi di altre cause (ad
esempio gli oneri salariali e la necessità di effettuare studi multinazionali
per raggiungere gli obiettivi di arruolamento) è imputabile ai requisiti
normativi e ai costi indiretti della direttiva 2001/20/CE. Le disposizioni vigenti della direttiva
2001/20/CE sembrano quindi aver ostacolato la conduzione delle sperimentazioni
cliniche in Europa. È pertanto necessario che la Commissione intervenga. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE D'IMPATTO In vista dell'elaborazione della valutazione
d'impatto della presente proposta, la Commissione ha tenuto due consultazioni
pubbliche, la prima dal 9 ottobre 2009 all'8 gennaio 2010 e la seconda dal 9
febbraio al 13 maggio 2011. In entrambe le consultazioni pubbliche, sono
stati soddisfatti tutti i "Principi generali e requisiti minimi per la
consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione". La
Commissione ha pubblicato le risposte e una sintesi delle stesse. Inoltre, dal 2009 la Commissione ha incontrato
varie volte le parti interessate per conoscerne le valutazioni sul
funzionamento della direttiva sulla sperimentazione clinica e per discutere
dell'impatto delle potenziali opzioni strategiche. Un ampio seminario con le
parti interessate ha avuto luogo il 31 marzo 2011 per chiarire diversi punti
proposti nel documento programmatico oggetto (concept paper) della
consultazione pubblica. La Commissione ha effettuato la valutazione
d'impatto nel rispetto dei suoi stessi orientamenti in materia e ha pubblicato
i risultati in una relazione sulla valutazione d'impatto. 3. ASPETTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Ambito di applicazione (capi I
e II della proposta di regolamento) L'ambito di applicazione della proposta di
regolamento è essenzialmente identico a quello della direttiva 2001/20/CE.
L'ambito di applicazione è limitato alla ricerca clinica sui medicinali, ma è
molto ampio, in quanto esclude solamente gli studi clinici che non comportino
un "intervento" (ad esempio indagini tra i medici senza un ulteriore
intervento o data mining). Le norme che disciplinano gli "studi non
interventistici" - vale a dire gli studi sulla sicurezza dei medicinali
dopo l'autorizzazione avviati, gestiti e finanziati dal titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, su base volontaria o in virtù
di obblighi imposti dall'autorità competente in materia di autorizzazioni
all'immissione in commercio - sono contenute nella direttiva 2001/83/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice
comunitario relativo ai medicinali per uso umano[4]. 3.2 Procedura di autorizzazione e
fascicolo di autorizzazione (presentazione, valutazione, decisione; capi II,
III, XIV e XV della proposta di regolamento) La proposta introduce una nuova procedura di
autorizzazione per le sperimentazioni cliniche, che si basa sui seguenti
principi: ·
un fascicolo di autorizzazione armonizzato, che
codifica in parte gli orientamenti attuali della Commissione contenuti in
EudraLex, volume 10; ·
un "portale unico" per presentare una
domanda di autorizzazione alla conduzione di una sperimentazione clinica,
collegato a una banca dati UE. Questo portale è gestito dalla Commissione
europea ed è gratuito per gli sponsor; ·
una procedura di valutazione flessibile e rapida
senza istituire una nuova burocrazia centrale. Questa valutazione è controllata
in larga misura dagli Stati membri. Tutti gli Stati membri in cui lo sponsor
intende condurre la sperimentazione partecipano alla valutazione; ·
un meccanismo chiaro per designare uno "Stato
membro relatore"; ·
termini precisi, basati sul principio di
approvazione tacita per garantirne il rispetto; ·
un forum di coordinamento e consultivo per
affrontare le questioni che possono emergere nell'ambito della procedura di
autorizzazione. Tale forum è gestito e presieduto dalla Commissione; ·
una chiara distinzione tra gli aspetti in relazione
ai quali gli Stati membri cooperano nell'ambito della valutazione e gli aspetti
di carattere intrinsecamente etico o nazionale/locale sui quali la valutazione
è effettuata individualmente da ciascuno Stato membro; ·
in alcuni casi ben definiti, l'opzione che consente
a uno Stato membro di non aderire (opt-out) alle conclusioni di una
valutazione di una domanda di autorizzazione alla conduzione di una
sperimentazione clinica (opt-out parziale); ·
spetta a ciascuno Stato membro definire l'assetto
organizzativo e le competenze interne ai fini della valutazione delle
autorizzazioni alla sperimentazione clinica, a condizione che siano osservati
gli orientamenti internazionali sull'indipendenza dei valutatori; ·
una procedura rapida per "estendere" una
sperimentazione clinica ad altri Stati membri; ·
se una sperimentazione clinica è modificata dopo
aver ricevuto l'autorizzazione, tale modifica è soggetta ad autorizzazione se,
e solo se, essa ha un notevole impatto sulla sicurezza o sui diritti dei
soggetti o sull'affidabilità e sulla solidità dei dati ottenuti dalla
sperimentazione clinica. Un elemento cruciale delle norme per
l'autorizzazione di una sperimentazione clinica è la chiara distinzione tra gli
aspetti in relazione ai quali gli Stati membri cooperano nella valutazione della
domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica (articolo 6 della
proposta di regolamento) e quelli su cui ciascuno Stato membro effettua la
propria valutazione singolarmente (articolo 7 della proposta di
regolamento). Questi ultimi comprendono aspetti di carattere intrinsecamente
nazionale (ad esempio la responsabilità civile), etico (ad esempio il consenso
informato) o locale (ad esempio l'idoneità del centro di sperimentazione
clinica). Tuttavia questa distinzione non incide
sull'organismo che, in uno Stato membro, procede alla valutazione. La proposta
non interferisce con l'organizzazione interna, a opera degli Stati membri,
degli organismi incaricati di deliberare se autorizzare una sperimentazione
clinica. Spetta agli Stati membri definire la struttura organizzativa nel
rispetto della procedura di autorizzazione di cui al presente regolamento. Di conseguenza la proposta di regolamento,
diversamente dalla direttiva 2001/20/CE, non stabilisce quale organismo o
quali organismi all'interno di uno Stato membro approvi (o no) una
sperimentazione clinica. La proposta di regolamento pertanto non regolamenta né
armonizza nel dettaglio il funzionamento dei comitati etici, né impone una
cooperazione sistematica a livello operativo tra i comitati etici nell'UE, né
limita l'ambito della valutazione dei comitati etici agli aspetti puramente
etici (scienza ed etica sono inscindibili). La proposta consente piuttosto agli Stati membri
di organizzare, a livello interno, l'attribuzione dei compiti ai vari organismi.
Ciò che conta è in effetti che gli Stati membri assicurino una valutazione
indipendente e di alta qualità entro i termini stabiliti nella legislazione.
Inoltre, è fondamentale garantire una maggiore chiarezza in merito alle
questioni affrontate in cooperazione tra Stati membri e le questioni trattate
singolarmente da ciascuno Stato membro in virtù del loro carattere
intrinsecamente nazionale, locale o etico. Nel perseguire tale impostazione, la proposta di
regolamento dispone tuttavia che qualsiasi domanda di autorizzazione a una
sperimentazione clinica vada valutata congiuntamente da un numero ragionevole
di persone indipendenti, che posseggano collettivamente le qualifiche e
l'esperienza necessarie in tutti i settori di interesse, includendo il punto di
vista dei "non addetti ai lavori". La proposta si mantiene quindi in
sintonia con gli orientamenti internazionali e garantisce un'approfondita e
indipendente valutazione di alta qualità di una domanda di autorizzazione a una
sperimentazione clinica in tutta l'UE, senza invadere l'ambito delle competenze
degli Stati membri a organizzare il proprio processo decisionale interno in
merito a una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica. 3.3. Interfaccia con la
"consulenza scientifica" Indipendentemente dalla regolamentazione delle
sperimentazioni cliniche, le autorità di regolamentazione possono essere
coinvolte nella fase preparatoria di una sperimentazione nel contesto
dell'assistenza per l'elaborazione di protocolli[5], del piano
d'indagine pediatrica[6], della consulenza
scientifica[7] e degli studi sulla
sicurezza/efficacia dopo l'autorizzazione[8] (di seguito
"consulenza scientifica"). La proposta di regolamento non "unisce"
l'aspetto della consulenza scientifica con quello dell'autorizzazione della
sperimentazione clinica per due motivi: ·
il coinvolgimento delle autorità di
regolamentazione nel contesto della consulenza scientifica è concettualmente
tutt'altra questione rispetto all'autorizzazione di una sperimentazione
clinica: mentre nel primo caso si stabilisce quali dati clinici siano auspicabili
per l'eventuale concessione o conferma di un'autorizzazione all'immissione in
commercio in una fase successiva, nel secondo di stabilisce se una
sperimentazione clinica sia accettabile in considerazione dei diritti e
della sicurezza dei pazienti, nonché dell'affidabilità e della solidità dei
dati. Infatti è del tutto concepibile (e a volte si è verificato in passato)
che questi due approcci giungano a risultati contrastanti: mentre, ai fini di
una futura autorizzazione all'immissione in commercio, può essere auspicabile
ottenere determinati dati clinici sulla base di esperimenti condotti sugli
esseri umani, tali sperimentazioni cliniche possono non risultare accettabili
dal punto di vista della tutela dei soggetti; ·
la legislazione dell'UE in materia di
sperimentazione clinica si occupa delle sperimentazioni cliniche in maniera
astratta, cioè indipendentemente dal fatto che i risultati siano destinati a
essere utilizzati ai fini di una futura domanda di autorizzazione
all'immissione in commercio, oppure per altri fini (ad esempio per migliorare
le strategie di trattamento, per comparare il trattamento effettuato
utilizzando medicinali diversi, ecc.). Tale differenza è normalmente discussa
nell'ambito della distinzione tra le sperimentazioni cliniche di tipo
"commerciale" e quelle di tipo "accademico". Queste ultime
costituiscono circa il 40% delle domande di autorizzazione a una
sperimentazione clinica nell'UE. Pertanto, il concetto di "connubio"
tra la consulenza scientifica e l'autorizzazione alla sperimentazione clinica
non sarebbe applicabile a oltre un terzo di tutte le sperimentazioni cliniche.
Sono soprattutto queste sperimentazioni cliniche di tipo
"accademico", tuttavia, che la proposta intende incentivare. 3.4. Tutela dei soggetti e consenso
informato (capo V della proposta di regolamento) Conformemente all'articolo 3,
paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, nessun intervento nell'ambito della medicina e della
biologia può essere eseguito senza il consenso libero e informato della persona
interessata. Il diritto dell'UE deve osservare tale principio. Le norme
relative alla tutela dei soggetti e al consenso libero e informato sono state
oggetto di ampie discussioni nel corso dell'iter legislativo che ha condotto
all'adozione della direttiva 2001/20/CE. La proposta di regolamento, fatta
eccezione per la questione della sperimentazione clinica in situazioni di
emergenza (cfr. il paragrafo seguente), non modifica nella sostanza tali norme.
Tuttavia, a livello di redazione, per motivi di chiarezza, alcune disposizioni
sono spostate e, ove possibile, abbreviate. Ad esempio, le disposizioni
relative alla procedura di autorizzazione sono state spostate ai capi 2 e 3
della proposta di regolamento e le disposizioni riguardanti il risarcimento dei
danni sono stati spostate al capo 12 della proposta di regolamento. Per quanto riguarda le sperimentazioni cliniche in
situazioni di emergenza, la direttiva 2001/20/CE non tratta finora il caso
specifico in cui, a causa dell'urgenza della situazione, sia impossibile
ottenere il consenso libero e informato del soggetto o del rappresentante
legale ("sperimentazioni cliniche in situazioni d'emergenza"). Per
affrontare tale caso, sono state aggiunte disposizioni specifiche sulle
sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza, in linea con i documenti
di orientamento internazionale esistenti in materia. Inoltre, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, si
applicano le disposizioni della direttiva 95/46/CE[9]
e del regolamento (CE) n. 45/2001[10]. Nella banca dati UE non saranno raccolti dati
personali di interessati che partecipano a una sperimentazione. È importante che i dati personali degli
sperimentatori, che possono essere raccolti nella banca dati UE, siano
conservati nel rispetto dell'eccezione prevista dall'articolo 17,
paragrafo 3, lettera b), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati
(regolamento generale sulla protezione dei dati). Nel caso vengano rilevate colpe
nella conduzione di una sperimentazione clinica, sarebbe importante, ad
esempio, rintracciare tutte le sperimentazioni cliniche in cui siano stati
coinvolti gli stessi sperimentatori, anche parecchi anni dopo la loro
conclusione. 3.5. Comunicazioni in materia di
sicurezza (capo VII della proposta di regolamento) Le norme relative alle comunicazioni in materia di
sicurezza sono conformi ai principi dei documenti di orientamento
internazionale pertinenti. Rispetto alla direttiva 2001/20/CE, tali norme
sono state razionalizzate, semplificate e aggiornate come segue: ·
opzione per lo sperimentatore di non comunicare
allo sponsor eventi avversi, se ciò è previsto nel protocollo; ·
comunicazione diretta dei sospetti gravi effetti
collaterali negativi inattesi da parte dello sponsor alla banca dati europea
Eudravigilance; ·
presentazione semplificata della relazione annuale
sulla sicurezza da parte dello sponsor; inoltre, la relazione annuale sulla
sicurezza non è presentata per i medicinali in fase di sperimentazione
autorizzati che sono utilizzati nei limiti della loro indicazione autorizzata.
Per questi medicinali si applicano le norme di farmacovigilanza ordinarie. Informazioni dettagliate sulle norme relative alle
comunicazioni in materia di sicurezza, che codificano in parte gli orientamenti
della Commissione vigenti[11], sono contenute in un
allegato della proposta di regolamento. Ciò faciliterà l'aggiornamento delle
norme esistenti, mediante atti delegati, in considerazione del progresso
tecnico o di un allineamento normativo internazionale. La banca dati europea Eudravigilance è già
operativa ai fini delle attività di farmacovigilanza, a norma della direttiva
2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, ed è mantenuta e gestita
dall'Agenzia europea per i medicinali. La direttiva 2001/20/CE faceva già
riferimento a tale banca dati nonché alla sua gestione da parte dell'Agenzia
europea per i medicinali. La proposta di regolamento non apporta alcuna
modifica al riguardo. 3.6. Conduzione della
sperimentazione (capo VIII della proposta di regolamento) La direttiva 2001/20/CE contiene relativamente
poche norme in merito all'effettiva conduzione delle sperimentazioni. Tali
norme sono in parte contenute nella direttiva 2005/28/CE della Commissione,
dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per
la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a
uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o
importazione di tali medicinali[12], e in parte in documenti
di orientamento della Commissione. La proposta di regolamento riunisce tali
norme. 3.7. Medicinali in fase di
sperimentazione e ausiliari, fabbricazione, etichettatura (capi IX e X della
proposta di regolamento) I medicinali destinati alle prove di ricerca e
sviluppo sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE,
anche per quanto riguarda le norme sulla fabbricazione, l'importazione e
l'etichettatura. Tali norme sono contenute nella direttiva 2001/20/CE, nella
direttiva 2005/28/CE e negli orientamenti della Commissione. La proposta di regolamento riunisce tali norme. Le
nuove norme continuano a basarsi sul concetto di "medicinale in fase di
sperimentazione". Tuttavia, le nuove norme proposte rispecchiano più
chiaramente il fatto che i medicinali in fase di sperimentazione possano essere
autorizzati, ossia che detti medicinali siano già stati immessi in commercio,
conformemente alla direttiva 2001/83/CE. Inoltre, l'esperienza acquisita a seguito
dell'applicazione della direttiva 2001/20/CE sottolinea la necessità di
chiarezza in materia dei medicinali, diversi dai medicinali in fase di
sperimentazione, utilizzati nel contesto di una sperimentazione clinica. Questi
"medicinali ausiliari" (finora indicati negli orientamenti della
Commissione come "medicinali non in fase di sperimentazione") saranno
soggetti a norme proporzionate in materia di fabbricazione ed etichettatura. 3.8. Sponsor, cosponsorizzazione,
persona di contatto dell'UE (capo XI della proposta di regolamento) Ogni sperimentazione clinica deve avere uno
"sponsor", vale a dire una persona fisica o giuridica responsabile
dell'avvio e della gestione della sperimentazione clinica. Tale "responsabilità" non deve essere
confusa con le questioni relative alla "responsabilità civile" per i
danni arrecati al paziente. Le norme in materia di responsabilità civile intesa
in questa seconda accezione dipendono dalle leggi nazionali applicabili in
materia e sono indipendenti dalla responsabilità di uno sponsor. Sul piano della "responsabilità" nella
prima accezione, è chiaramente preferibile un solo sponsor per ciascuna
sperimentazione clinica. Uno "sponsor unico" è il mezzo migliore per
assicurare che tutte le informazioni concernenti l'intera sperimentazione
clinica siano trasmesse agli organismi di controllo delle sperimentazioni
cliniche e che siano adottate tutte le misure necessarie. Tuttavia, sempre più di frequente le
sperimentazioni cliniche sono avviate da reti aperte di scienziati o
istituzioni scientifiche all'interno di uno Stato membro o in diversi Stati
membri. In alcuni casi, per motivi pratici o di natura giuridica, tali reti
faticano a stabilire quale soggetto debba agire in qualità di "sponsor
unico". Le stesse reti possono inoltre incontrare difficoltà pratiche o
giuridiche nel costituire congiuntamente tra loro un solo soggetto giuridico
per agire in qualità di "sponsor unico". Per far fronte a tali difficoltà, garantendo nel
contempo che il controllo effettivo di una sperimentazione clinica non sia
compromesso, la proposta di regolamento introduce il concetto di
"cosponsorizzazione". All'inizio tutti i cosponsor sono responsabili,
nella prima accezione del termine, dell'intera sperimentazione clinica.
Tuttavia, la proposta di regolamento consente ai cosponsor di
"ripartirsi" la responsabilità per le sperimentazioni cliniche. Anche
se i cosponsor si ripartiscono dette responsabilità, restano tutti responsabili
di indicare uno sponsor in grado di adottare le misure richieste da uno Stato
membro e di fornire informazioni sulla sperimentazione clinica nel suo
complesso. Gli obblighi dello sponsor sono indipendenti dal
luogo di stabilimento, sia esso nell'UE o in un paese terzo. Tuttavia, se lo
sponsor è stabilito in un paese terzo, al fine di garantire l'efficace
vigilanza su una sperimentazione clinica, è necessario indicare un referente
nell'UE. La comunicazione con tale referente è considerata equivalente alla
comunicazione con lo sponsor. 3.9. Risarcimento dei danni (capo
XII della proposta di regolamento) La direttiva 2001/20/CE ha introdotto
un'"assicurazione obbligatoria/indennizzo obbligatorio". Tale
assicurazione obbligatoria/indennizzo obbligatorio ha provocato un notevole
aumento dei costi e degli oneri amministrativi nella conduzione delle
sperimentazioni cliniche, ma non vi è alcuna prova che il numero dei
risarcimenti danni, o l'ammontare degli stessi, sia aumentato con l'entrata in
vigore della direttiva. La proposta di regolamento prende atto del fatto
che non sempre le sperimentazioni cliniche presentano un rischio aggiuntivo per
i soggetti rispetto al trattamento nella normale pratica clinica. Di conseguenza,
in assenza di rischi aggiuntivi, o se tali rischi sono trascurabili, non è
necessario fornire un risarcimento danni specifico (sotto forma di
assicurazione o di indennizzo) per la sperimentazione clinica. In questi casi
la copertura assicurativa del medico, dell'istituzione o l'assicurazione della
responsabilità civile prodotti offrono una copertura sufficiente. Nei casi in cui una sperimentazione clinica
presenta effettivamente un rischio aggiuntivo, la proposta di
regolamento impone allo sponsor di garantire il risarcimento, mediante
copertura assicurativa o attraverso un meccanismo d'indennizzo. Per quanto
riguarda quest'ultimo, la proposta di regolamento prevede per gli Stati membri
l'obbligo di istituire un meccanismo d'indennizzo nazionale che opera senza
scopo di lucro. Tutto ciò aiuterà in particolare gli "sponsor non
commerciali" a ottenere una copertura per possibili richieste di
risarcimento. Tali sponsor non commerciali, a seguito dell'introduzione
dell'"assicurazione obbligatoria/indennizzo obbligatorio" con la
direttiva 2001/20/CE, hanno incontrato notevoli difficoltà a ottenere una
copertura risarcitoria. 3.10. Ispezioni (capo XIII della
proposta di regolamento) Le disposizioni sulle ispezioni si basano in gran
parte sulla direttiva 2001/20/CE. Per quanto riguarda la capacità ispettive, la
proposta di regolamento offre al personale della Commissione la base giuridica
per effettuare controlli negli Stati membri e in paesi terzi nel contesto dell'acquis
dell'UE sui medicinali per uso umano e sulle sperimentazioni cliniche. 3.11. Abrogazioni ed entrata in vigore
(capo XIX della proposta di regolamento) La proposta di regolamento tratta gli aspetti
disciplinati dalla direttiva 2001/20/CE. Tale direttiva è pertanto
abrogata. Al fine di consentire una facile transizione dalla
disciplina della (recepita) direttiva 2001/20/CE al presente regolamento,
entrambi gli atti si applicheranno in parallelo per tre anni a decorrere dalla
data di applicazione del presente regolamento. Ciò faciliterà la transizione,
in particolare per quanto riguarda gli aspetti della procedura di
autorizzazione. 3.12 Semplificazione delle norme
sostanziali per le sperimentazioni cliniche con medicinali autorizzati e
sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento La normativa in materia di sperimentazioni
cliniche affronta due rischi distinti: il rischio per la sicurezza dei soggetti
e il rischio legato all'affidabilità dei dati. Il primo può variare molto, a
seconda di una serie di fattori, in particolare: ·
l'ampiezza delle conoscenze e l'esperienza
precedente con il medicinale in fase di sperimentazione (in particolare,
considerando se il medicinale in fase di sperimentazione sia autorizzato
nell'UE); nonché ·
il tipo di intervento (che può andare dal semplice
prelievo di un campione di sangue a una biopsia complessa). La direttiva 2001/20/CE è stata aspramente
criticata per non aver tenuto sufficientemente conto di queste differenze sul
piano del rischio. Gli obblighi e le restrizioni stabiliti nella direttiva
2001/20/CE si applicano infatti perlopiù a prescindere dal rischio per la
sicurezza dei soggetti. Tale aspetto è esaminato in modo approfondito
nella relazione sulla valutazione d'impatto. Sulla base di questa valutazione
d'impatto, in tutta la proposta di regolamento sono stati attentamente presi in
considerazione gli aspetti relativi alla proporzionalità del rischio. 3.13. Forma giuridica del regolamento Il testo giuridico proposto assume la forma di un
regolamento e sostituisce la direttiva 2001/20/CE. La forma giuridica del regolamento garantisce una
procedura coerente per la presentazione delle domande di autorizzazione alla
sperimentazione clinica e le loro modifiche sostanziali. L'esperienza rivela in effetti le difficoltà che
si creano allorché gli Stati membri, nell'ambito della loro cooperazione,
basano il proprio lavoro su leggi nazionali di recepimento "simili, ma
diverse". Solo la forma giuridica del regolamento garantisce che gli Stati
membri basino la loro valutazione di una domanda di autorizzazione a una
sperimentazione clinica su un testo identico, piuttosto che su misure di
recepimento nazionali divergenti. Quanto sopra vale non soltanto per l'intera
procedura di autorizzazione, ma anche per tutte le altre questioni affrontate
nel presente regolamento, ad esempio per le comunicazioni in materia di
sicurezza durante le sperimentazioni cliniche e per i requisiti di
etichettatura dei medicinali utilizzati nel contesto di una sperimentazione
clinica. Inoltre, l'esperienza ha dimostrato che gli Stati
membri hanno applicato in maniera non corretta il recepimento al fine di
introdurre ulteriori requisiti procedurali. Infine, la forma giuridica del regolamento implica
un'importante semplificazione. La sostituzione delle misure di recepimento a
livello nazionale consente alle parti interessate di programmare e condurre le
sperimentazioni cliniche, incluse quelle multinazionali, sulla base di un unico
quadro normativo, piuttosto che sulla base di un "mosaico" di 27
quadri nazionali risultanti dal recepimento nella legislazione degli Stati
membri. Nonostante la forma giuridica del regolamento,
tuttavia, permangono zone in cui il quadro normativo a livello dell'UE sarà
integrato da leggi nazionali: ne sono un esempio le norme che stabiliscono chi
sia il "rappresentante legale" dei soggetti, nonché le norme
sostanziali di responsabilità civile in caso di risarcimenti danni. 3.14. Competenze, doppia base
giuridica e sussidiarietà La proposta di regolamento è, così come la
direttiva 2001/20/CE, basata sull'articolo 114 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Inoltre, la proposta di regolamento
si basa sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del TFUE. La proposta di regolamento si basa
sull'articolo 114 del TFUE, in quanto mira ad armonizzare il quadro
normativo per le sperimentazioni cliniche. Inoltre, la proposta di regolamento
mira a contribuire all'armonizzazione delle norme che disciplinano i prodotti
farmaceutici immessi in commercio, inclusa l'autorizzazione all'immissione in
commercio. Infine, la proposta di regolamento è volta ad armonizzare le norme
per i medicinali utilizzati nel contesto di una sperimentazione clinica,
consentendo la loro libera circolazione all'interno dell'Unione. Per quanto riguarda l'armonizzazione delle norme
sulle sperimentazioni cliniche, praticamente ogni sperimentazione clinica
di dimensioni importanti è effettuata in più di uno Stato membro. Inoltre, i
risultati ottenuti in una sperimentazione clinica possono essere utilizzati
come base per altre sperimentazioni cliniche. A tale riguardo, è fondamentale
garantire che le norme in materia di diritti e sicurezza del paziente e di
affidabilità e solidità dei dati siano armonizzate in modo che possano essere
riconosciute in tutta l'Unione. Per quanto riguarda l'armonizzazione delle norme
sui medicinali in generale, l'armonizzazione delle norme sulla
sperimentazione clinica consente di fare riferimento ai risultati e alle
conclusioni di sperimentazioni cliniche nelle domande di autorizzazione
all'immissione in commercio nell'Unione, nonché nelle successive modifiche ed
estensioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Per quanto riguarda l'armonizzazione delle norme
sui medicinali utilizzati nel contesto di una sperimentazione clinica, è
opportuno ricordare che i medicinali destinati alle prove di ricerca e sviluppo
sono esclusi dal codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Tali
medicinali, tuttavia, possono essere fabbricati in uno Stato membro diverso da
quello in cui si conduce la sperimentazione clinica. Pertanto, tali medicinali
non beneficiano del diritto derivato dell'Unione, che garantisce la loro libera
circolazione mantenendo nel contempo un livello di protezione elevato della
salute umana. Inoltre, la proposta di regolamento si basa sull'articolo 168,
paragrafo 4, lettera c), del TFUE, in quanto mira a fissare parametri
elevati di qualità e sicurezza dei medicinali. Conformemente
all'articolo 168, paragrafo 4, e all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera k), del TFUE, questa competenza dell'Unione –
così come quella prevista dall'articolo 114 del TFUE – è una competenza
concorrente esercitata con l'adozione della proposta di regolamento. La proposta di regolamento mira a fissare
parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali sotto due profili: ·
garantisce che i dati ottenuti dalle
sperimentazioni cliniche siano affidabili e solidi e che quindi i trattamenti e
i medicinali presumibilmente "più sicuri" per il paziente si basino
su dati clinici affidabili e solidi. Solo se i dati in base a cui tali
decisioni sono adottate sono affidabili e solidi, le autorità di
regolamentazione, gli scienziati, l'industria del settore e il pubblico
potranno prendere le decisioni giuste per garantire un parametro elevato di
qualità e di sicurezza dei medicinali. Le disposizioni atte a garantire queste
condizioni riguardano in particolare la procedura di autorizzazione, le norme
sulla conduzione della sperimentazione clinica, comprese le norme in materia di
monitoraggio e vigilanza da parte degli Stati membri; ·
mira a fissare parametri elevati per garantire la
qualità e la sicurezza dei farmaci somministrati ai soggetti nel contesto di
una sperimentazione clinica (pur riconoscendo che tale assicurazione è
possibile soltanto nei limiti dell'assenza di conoscenze che caratterizza una
sperimentazione clinica). Ciò è garantito tra l'altro attraverso la procedura
di autorizzazione istituita con la proposta di regolamento, unitamente alle
norme che disciplinano la fabbricazione dei medicinali utilizzati nel contesto
di una sperimentazione clinica, le comunicazioni in materia di sicurezza e le
ispezioni. L'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del TFUE,
non può servire come unica base giuridica, ma va integrato con la base
giuridica dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
per i seguenti motivi: ·
come indicato sopra, la proposta di regolamento ha
anche come oggetto l'istituzione e il funzionamento del mercato interno e la
fissazione di parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali; ·
la proposta di regolamento persegue la fissazione
di parametri elevati non solo per quanto concerne la qualità e la sicurezza, ma
anche per quanto riguarda l'efficacia dei medicinali per uso umano:
garantisce, solo per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza, che ai soggetti
coinvolti nella sperimentazione clinica sia somministrato un
medicinale/trattamento efficace. Essa intende anche assicurare che i dati
ottenuti da una sperimentazione clinica siano affidabili e solidi, non solo in
termini di qualità e sicurezza, ma anche negli aspetti relativi all'efficacia
del medicinale. Questo aspetto dell'efficacia, tuttavia, non è esplicitamente
trattato all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del TFUE.
Piuttosto, tale aspetto della sanità pubblica è trattato nell'ambito
dell'articolo 114, paragrafo 3, del TFUE (livello di protezione
elevato della salute). Situazioni di questo genere sono state affrontate
in modo insoddisfacente fino all'entrata in vigore della direttiva 2001/20/CE.
Disposizioni legislative, regolamentari e atti amministrativi differivano tra
gli Stati membri. Tali differenze obbligavano i titolari delle autorizzazioni
all'immissione in commercio ad adattare le loro domande di autorizzazione
all'immissione in commercio. Queste differenze hanno inoltre ostacolato la
distribuzione dei medicinali interessati, provocando un effetto diretto sul
completamento e sul funzionamento del mercato interno. La legislazione UE sulle sperimentazioni cliniche
intende rispondere a tali esigenze. Essa stabilisce, a livello dell'Unione, le
norme di procedura da rispettare su aspetti quali l'autorizzazione e la
conduzione delle sperimentazioni cliniche, le comunicazioni in materia di
sicurezza, la fabbricazione e l'etichettatura dei medicinali utilizzati nella
sperimentazione clinica. Nel disciplinare le sperimentazioni cliniche,
l'Unione esercita la propria competenza concorrente conformemente all'articolo
4, paragrafo 2, del TFUE. Eventuali modifiche apportate a queste norme da
parte degli Stati membri sarebbero in conflitto con le prescrizioni del
trattato, in quanto solo l'Unione ha la facoltà di modificarle. Alla luce di ciò, per regolamentare le
sperimentazioni cliniche il trattato definisce limiti per quanto riguarda
l'armonizzazione degli aspetti etici dell'autorizzazione e della disciplina
delle sperimentazioni cliniche. Gli aspetti etici riguardano, in particolare,
la necessità di ottenere il "consenso informato" del soggetto o del
rappresentante legale. Indipendentemente dal rischio che la sperimentazione
clinica può comportare per il paziente, il semplice fatto che il trattamento
sia parte di una sperimentazione rende necessario - da un punto di vista etico
- ottenere il consenso informato del soggetto. Pertanto, gli aspetti legati al
"consenso informato" non rientrano nella cooperazione tra gli Stati
membri, ma sono valutati individualmente da ciascuno Stato membro. Vi sono anche diversi aspetti di carattere
intrinsecamente nazionale, in particolare: ·
le norme per stabilire chi sia il
"rappresentante legale" di un soggetto non in grado di dare il
proprio consenso informato (per esempio, perché il soggetto è un minore):
queste norme variano notevolmente all'interno dell'UE, a seconda delle
tradizioni e delle pratiche nazionali; ·
le norme relative all'entità e alle condizioni sine
qua non per la responsabilità civile per i danni subiti da un soggetto: tali
norme sono profondamente radicate nel diritto civile nazionale sulla
responsabilità civile del medico. Ciò va applicato non solo al grado di colpa
(ad esempio, responsabilità senza colpa o oggettiva), ma anche alle norme in
materia di onere della prova e di calcolo dell'entità dei danni. Di conseguenza, mentre la normativa in materia di
sperimentazioni cliniche e, in particolare, la revisione della direttiva
2001/20/CE, è compatibile con il principio di sussidiarietà, vi sono limiti
fissati dai trattati che devono essere presi in considerazione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO L'incidenza sul bilancio della presente proposta è
la seguente: ·
costi per le banche dati (costi una tantum e
manutenzione); ·
servizi della Commissione incaricati della gestione
del funzionamento del regolamento; ·
costi delle riunioni degli Stati membri per
garantire che la procedura di autorizzazione stabilita nel presente regolamento
operi correttamente; ·
servizi della Commissione e altri costi associati
ai controlli e alle ispezioni dell'Unione. I dettagli dei costi sono indicati nella scheda
finanziaria legislativa. Una discussione approfondita sui costi è contenuta
nella relazione sulla valutazione d'impatto. I costi saranno coperti con la dotazione del
programma "Salute per la crescita" per il periodo 2014-2020. 2012/0192 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO concernente la sperimentazione clinica di
medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 168,
paragrafo 4, lettera c), vista la proposta della Commissione[13], previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[14], visto il parere del Comitato delle regioni[15], previa consultazione del garante europeo della
protezione dei dati[16], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[17], considerando quanto segue: (1) In una sperimentazione
clinica si devono tutelare la sicurezza e i diritti dei soggetti nonché
produrre dati affidabili e solidi. (2) Per consentire un controllo
indipendente del rispetto di tali principi, una sperimentazione clinica deve
essere soggetta ad autorizzazione preventiva. (3) È necessario chiarire
l'attuale definizione di sperimentazione clinica, così come contenuta nella
direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica
clinica nella conduzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso
umano[18]. A tal fine, si deve
definire in maniera più precisa il concetto di sperimentazione clinica
introducendo quello più ampio di "studio clinico", di cui la
sperimentazione clinica rappresenta una sottocategoria, che va definita sulla
base di criteri specifici. Questo approccio tiene debitamente conto degli
orientamenti internazionali ed è conforme alla normativa dell'UE che disciplina
i medicinali ed è basata sulla contrapposizione tra "sperimentazione
clinica" e "studio non interventistico". (4) La direttiva 2001/20/CE
mirava a semplificare e armonizzare le disposizioni amministrative relative
alle sperimentazioni cliniche nell'Unione europea. Tuttavia, l'esperienza ha
dimostrato che l'obiettivo di un approccio armonizzato alla regolamentazione
delle sperimentazioni cliniche è stato raggiunto solo in parte. Ciò in
particolare rende difficile condurre una sperimentazione clinica in diversi
Stati membri. Lo sviluppo scientifico indica tuttavia che in futuro le
sperimentazioni cliniche saranno orientate verso popolazioni di pazienti più
specifiche, ad esempio sottogruppi identificati mediante le informazioni
genomiche. Per coinvolgere un numero sufficiente di pazienti in tali
sperimentazioni potrebbe essere necessaria la partecipazione di molti o di
tutti gli Stati membri. Le nuove procedure per l'autorizzazione delle
sperimentazioni cliniche devono stimolare la partecipazione di quanti più Stati
membri possibile. Pertanto, al fine di semplificare le procedure di
presentazione delle domande, si deve evitare la presentazione multipla di
informazioni in gran parte identiche, sostituendola con la presentazione di un
solo fascicolo di domanda mediante un unico portale per tutti gli Stati membri
interessati. (5) L'applicazione della
direttiva 2001/20/CE ha inoltre dimostrato che l'obiettivo di semplificare e
armonizzare le disposizioni amministrative relative alle sperimentazioni
cliniche dell'Unione non è realizzabile con la forma giuridica della direttiva
ed è realizzabile esclusivamente utilizzando la forma giuridica del
regolamento. Solo la forma giuridica del regolamento garantisce che gli Stati
membri basino la loro valutazione di una domanda di autorizzazione a una
sperimentazione clinica su criteri identici, piuttosto che su misure di
recepimento nazionali divergenti. Ciò vale non soltanto per l'intera procedura
di autorizzazione, ma anche per tutte le altre questioni affrontate nel
presente regolamento, ad esempio per le comunicazioni in materia di sicurezza
nel corso delle sperimentazioni cliniche e per i requisiti di etichettatura dei
medicinali utilizzati nel contesto di una sperimentazione clinica. (6) Gli Stati membri interessati
devono cooperare alla valutazione di una domanda di autorizzazione a una
sperimentazione clinica. Tale cooperazione non deve riguardare gli aspetti di
carattere intrinsecamente nazionale, né gli aspetti etici di una
sperimentazione clinica, quale il consenso informato. (7) La procedura deve essere
flessibile ed efficiente, onde evitare ritardi amministrativi nell'avvio di una
sperimentazione clinica. (8) I termini per la valutazione
di un fascicolo di domanda di autorizzazione alle sperimentazioni cliniche
devono essere sufficientemente lunghi da consentirne la valutazione, garantendo
nel contempo che l'accesso rapido a nuovi trattamenti innovativi sia rapido e
che l'Unione mantenga la propria attrattività quale sito di conduzione delle
sperimentazioni cliniche. In tale contesto la direttiva 2001/20/CE ha
introdotto il concetto di autorizzazione tacita. Tale concetto va mantenuto per
assicurare il rispetto dei termini. Qualora insorga una crisi sanitaria, gli
Stati membri devono avere la possibilità di valutare e autorizzare rapidamente
una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica. Non devono
pertanto essere stabiliti termini minimi di approvazione. (9) Il rischio per la sicurezza
dei soggetti nel corso di una sperimentazione clinica ha una doppia origine: il
medicinale in fase di sperimentazione e l'intervento. Molte sperimentazioni
cliniche presentano però solo un rischio aggiuntivo minimo per la sicurezza dei
soggetti rispetto alla normale pratica clinica. Ciò si verifica in particolare
nel caso in cui il medicinale in fase di sperimentazione è oggetto di
un'autorizzazione all'immissione in commercio (cioè la cui qualità, sicurezza
ed efficacia sono già state valutate nel corso della procedura per
l'autorizzazione all'immissione in commercio) e in cui l'intervento presenta
soltanto un rischio aggiuntivo molto limitato per il soggetto rispetto alla
normale pratica clinica. Tali "sperimentazioni cliniche a basso livello di
intervento" sono spesso essenziali nella valutazione di trattamenti e
diagnosi standard, ottimizzando in tal modo l'uso dei medicinali e contribuendo
ad assicurare un elevato livello di salute pubblica. Esse devono essere
soggette a norme meno severe, quali termini di approvazione ridotti. (10) La valutazione della domanda
di autorizzazione a una sperimentazione clinica deve esaminare in particolare i
benefici previsti, terapeutici e per la sanità pubblica
("pertinenza"), nonché i rischi e gli inconvenienti prevedibili per
il soggetto. Per quanto riguarda la pertinenza, si deve tener conto di diversi
aspetti, inclusa l'eventualità che la sperimentazione clinica sia stata
raccomandata o imposta dalle autorità di regolamentazione incaricate di
valutare e di autorizzare l'immissione in commercio dei medicinali. (11) La procedura di autorizzazione
deve prevedere la possibilità di sospendere la valutazione per consentire allo
sponsor di rispondere alle domande o alle osservazioni sollevate nel corso
della valutazione del fascicolo di domanda. La durata massima della sospensione
deve essere in funzione del tipo di sperimentazione clinica, a basso livello di
intervento o no. Inoltre va garantito che, alla fine del periodo di
sospensione, vi sia tempo a sufficienza per valutare le informazioni aggiuntive
presentate. (12) Alcuni aspetti di una domanda
di autorizzazione a una sperimentazione clinica riguardano questioni di
carattere intrinsecamente nazionale o aspetti etici associati alla stessa. Tali
questioni non vanno valutate congiuntamente dagli Stati membri interessati. (13) L'autorizzazione di una
sperimentazione clinica deve considerare tutti gli aspetti concernenti la
tutela dei soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati. L'autorizzazione
alla conduzione di una sperimentazione clinica deve pertanto essere oggetto di
un'unica decisione amministrativa dello Stato membro interessato. (14) La facoltà di stabilire
l'organismo o gli organismi appropriati ai fini di tale valutazione deve essere
lasciata allo Stato membro interessato. Tale decisione rientra
nell'organizzazione interna di ciascuno Stato membro. Gli Stati membri, nello
stabilire l'organismo o gli organismi appropriati, devono assicurare la
partecipazione di persone non addette ai lavori e di pazienti. Devono altresì
assicurare la disponibilità delle competenze necessarie. In ogni caso, e in
conformità agli orientamenti internazionali, la valutazione deve essere
tuttavia effettuata congiuntamente da un numero ragionevole di persone che
posseggano collettivamente le qualifiche e l'esperienza necessarie. Le persone
incaricate di valutare la domanda devono essere indipendenti dallo sponsor,
dall'istituzione cui fa capo il centro di sperimentazione e dagli
sperimentatori coinvolti, nonché esenti da qualsiasi indebito condizionamento. (15) In pratica, al momento della
presentazione di una domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica,
gli sponsor non sempre sanno con certezza in quali Stati membri verrà condotta
una sperimentazione clinica. Gli sponsor devono avere la possibilità di
presentare una domanda esclusivamente sulla base dei documenti valutati
congiuntamente dagli Stati membri in cui la sperimentazione clinica potrebbe
essere condotta. (16) Lo sponsor deve avere la
possibilità di revocare la domanda di autorizzazione a una sperimentazione
clinica. Per assicurare il funzionamento affidabile della procedura di
valutazione, deve tuttavia essere possibile ritirare una domanda di
autorizzazione a una sperimentazione clinica esclusivamente per l'intera
sperimentazione clinica. Lo sponsor deve poter presentare una nuova domanda di
autorizzazione a una sperimentazione clinica dopo aver ritirato una domanda. (17) In pratica, per raggiungere
gli obiettivi di arruolamento o per altri motivi, gli sponsor potrebbero essere
interessati a estendere una sperimentazione clinica ad altri Stati membri
successivamente all'autorizzazione iniziale della sperimentazione clinica. Si
deve prevedere un meccanismo di autorizzazione che consenta tale estensione,
evitando nel contempo una nuova valutazione della domanda da parte di tutti gli
Stati membri interessati già coinvolti nell'autorizzazione iniziale della
sperimentazione clinica. (18) Le sperimentazioni cliniche
sono generalmente soggette a numerose modifiche successivamente alla loro
autorizzazione. Tali modifiche possono riguardare la conduzione, la
progettazione, la metodologia, il medicinale in fase di sperimentazione o il
medicinale ausiliario, lo sperimentatore o il centro di sperimentazione. Se
tali modifiche hanno un notevole impatto sulla sicurezza o sui diritti dei
soggetti o sull'affidabilità e sulla solidità dei dati ottenuti dalla sperimentazione
clinica, esse vanno sottoposte a una procedura di autorizzazione simile alla
procedura di autorizzazione iniziale. (19) Il contenuto del fascicolo di
domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica va armonizzato, per
assicurare che tutti gli Stati membri abbiano a disposizione le stesse
informazioni e per semplificare la procedura di presentazione delle domande di
autorizzazione alle sperimentazioni cliniche. (20) Ai fini di una maggiore
trasparenza delle sperimentazioni cliniche, i dati relativi alle
sperimentazioni cliniche presentati a sostegno di una domanda di autorizzazione
a una sperimentazione clinica devono basarsi esclusivamente su sperimentazioni
cliniche registrate in una banca dati accessibile al pubblico. (21) La facoltà di stabilire i
requisiti linguistici per il fascicolo di domanda deve essere lasciata agli
Stati membri. Per assicurare che la valutazione della domanda di autorizzazione
a una sperimentazione clinica proceda senza difficoltà, gli Stati membri devono
esaminare la possibilità di adottare, nella documentazione non destinata ai
soggetti, una lingua di comune comprensione in campo medico. (22) La dignità umana e il diritto
all'integrità della persona trovano riconoscimento nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. In particolare, secondo la Carta nessun
intervento nell'ambito della medicina e della biologia può essere eseguito
senza il consenso libero e informato della persona interessata. La direttiva
2001/20/CE conteneva un ampio complesso di norme inerente alla tutela dei
soggetti. Tali norme vanno mantenute. In relazione alle norme per stabilire il
rappresentante legale di persone incapaci e di minori, queste sono diverse tra
i vari Stati membri. La facoltà di stabilire il rappresentante legale di
persone incapaci e minori deve pertanto essere lasciata agli Stati membri. (23) Il presente regolamento deve
prevedere norme chiare in relazione al consenso informato nelle situazioni di
emergenza. Queste situazioni riguardano, ad esempio, i casi in cui il paziente
si trovi all'improvviso in condizioni cliniche che, a causa di traumi multipli,
stroke o infarto, ne mettano in pericolo la vita, imponendo un intervento
medico immediato. In questi casi può essere opportuno intervenire nell'ambito
di una sperimentazione clinica in corso, già approvata. In determinate
circostanze, però, dato lo stato di incoscienza del paziente e data l'assenza
di un rappresentante legale immediatamente disponibile, è impossibile ottenere
il consenso informato prima dell'intervento. Il regolamento deve quindi
stabilire norme chiare che, nel rispetto di condizioni molto rigorose,
consentano l'arruolamento di questi pazienti in una sperimentazione clinica.
Quest'ultima deve avere inoltre un rapporto diretto con la condizione clinica
che impedisce al paziente di dare il proprio consenso informato. Deve essere
rispettata ogni obiezione espressa in precedenza dal paziente e deve essere,
quanto prima possibile, acquisito il consenso informato del soggetto o del
legale rappresentante. (24) Conformemente agli
orientamenti internazionali, il consenso libero e informato dei soggetti deve
essere ottenuto per iscritto, eccetto in situazioni straordinarie. Deve basarsi
su informazioni chiare, pertinenti e comprensibili per il soggetto. (25) Per consentire ai pazienti di
valutare le possibilità di partecipazione a una sperimentazione clinica e per
consentire l'efficace vigilanza su una sperimentazione clinica da parte dello
Stato membro interessato, è fatto obbligo di notificare l'avvio di una sperimentazione
clinica, la fine del periodo di arruolamento per la sperimentazione clinica e
la conclusione di quest'ultima. Conformemente alle norme internazionali, i
risultati della sperimentazione clinica devono essere comunicati alle autorità
competenti entro un anno dalla conclusione della stessa. (26) Per consentire allo sponsor di
valutare tutte le informazioni in materia di sicurezza potenzialmente
pertinenti, lo sperimentatore deve comunicare allo sponsor tutti gli eventi
avversi gravi. (27) Lo sponsor deve valutare le
informazioni ricevute dallo sperimentatore e comunicare all'Agenzia le
informazioni in materia di sicurezza relative agli eventi avversi gravi che
rappresentano sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi. (28) L'Agenzia deve trasmettere
tali informazioni agli Stati membri perché questi possano valutarle. (29) I membri della conferenza
internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione
di medicinali per uso umano (ICH) hanno concordato una serie
dettagliata di linee guida di buona pratica clinica, che rappresentano oggi
degli standard internazionalmente adottati per progettare, condurre, registrare
e relazionare le sperimentazioni cliniche, coerentemente con i principi
stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale.
Nel progettare, condurre, registrare e relazionare le sperimentazioni cliniche,
potrebbero emergere quesiti specifici in merito alle norme di qualità
appropriate. In tal caso, le linee guida ICH di buona pratica clinica devono
essere utilizzate ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nel presente
regolamento, purché la Commissione non pubblichi altri orientamenti specifici e
a condizione che tali linee guida non pregiudichino il presente regolamento. (30) La conduzione di una
sperimentazione clinica deve essere adeguatamente monitorata dallo sponsor per
assicurare l'affidabilità e la solidità dei risultati. Il monitoraggio può
inoltre contribuire alla sicurezza dei soggetti, tenendo conto delle
caratteristiche della sperimentazione clinica e del rispetto dei diritti
fondamentali dei soggetti. Nello stabilire l'entità dell'attività di
monitoraggio, occorre tener conto delle caratteristiche della sperimentazione
clinica. (31) Gli individui coinvolti nella
conduzione della sperimentazione clinica, in particolare gli sperimentatori e
altri operatori sanitari, devono essere sufficientemente qualificati per
l'assolvimento dei propri compiti nell'ambito di una sperimentazione clinica e
le strutture presso cui viene condotta la sperimentazione clinica devono essere
idonee alla stessa. (32) A seconda delle circostanze in
cui viene condotta una sperimentazione clinica, deve essere possibile
rintracciare i medicinali in fase di sperimentazione e taluni medicinali
ausiliari per garantire la sicurezza dei soggetti nonché la solidità e
l'affidabilità dei dati. Per gli stessi motivi, tali medicinali devono essere
distrutti in caso di necessità e, a seconda delle circostanze della
sperimentazione clinica, soggetti a specifiche condizioni di conservazione. (33) Nel corso di una
sperimentazione clinica, uno sponsor potrebbe venire a conoscenza di gravi
violazioni delle norme che disciplinano la conduzione della sperimentazione
clinica. Ciò va comunicato agli Stati membri interessati, che prenderanno i
provvedimenti del caso. (34) Oltre ai sospetti gravi
effetti collaterali negativi inattesi da comunicare, potrebbero verificarsi
altri eventi rilevanti in termini di rapporto rischi/benefici, che vanno
comunicati tempestivamente agli Stati membri interessati. (35) Se eventi inattesi richiedono
una modifica urgente della sperimentazione clinica, lo sponsor e lo
sperimentatore devono poter prendere misure urgenti di sicurezza senza
attendere l'autorizzazione preventiva. (36) Per garantire che la
conduzione di una sperimentazione clinica sia conforme al protocollo e che gli
sperimentatori siano informati in relazione ai medicinali che somministrano, lo
sponsor deve fornire loro un dossier per lo sperimentatore. (37) Le informazioni ottenute nel
corso della sperimentazione clinica vanno adeguatamente registrate, gestite e
archiviate per garantire i diritti e la sicurezza dei soggetti, la solidità e
l'affidabilità dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica, una
comunicazione e un'interpretazione adeguate, l'efficace monitoraggio da parte
dello sponsor e l'efficace ispezione da parte degli Stati membri o della
Commissione. (38) Per poter dimostrare la
conformità al protocollo e al presente regolamento, lo sponsor e lo
sperimentatore devono conservare un fascicolo permanente della sperimentazione,
contenente la documentazione necessaria a consentire una vigilanza efficace
(monitoraggio da parte dello sponsor e ispezione da parte degli Stati membri e
della Commissione). Il fascicolo permanente della sperimentazione clinica deve
essere archiviato in maniera adeguata ai fini della vigilanza successivamente
alla conclusione della sperimentazione clinica. (39) I medicinali destinati alle
prove di ricerca e sviluppo non rientrano nel campo d'applicazione della
direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano[19]. Tra tali medicinali
rientrano i medicinali utilizzati nel contesto di una sperimentazione clinica.
Questi devono essere regolamentati da norme specifiche che tengano conto delle
loro peculiarità. Nello stabilire tali norme, è necessario operare una
distinzione tra i medicinali in fase di sperimentazione (il medicinale oggetto
della sperimentazione e i prodotti di riferimento, incluso il placebo) e i
medicinali ausiliari (i medicinali utilizzati nel contesto di una
sperimentazione clinica, ma non come medicinali in fase di sperimentazione),
quali i medicinali utilizzati per il trattamento di base, i prodotti impiegati
per indurre una risposta fisiologica (challenge agents), i medicinali di
soccorso, o quelli utilizzati per la valutazione degli end point in una
sperimentazione clinica. Tra i medicinali ausiliari non rientrano i medicinali
concomitanti, cioè i medicinali non connessi alla sperimentazione clinica né
rilevanti per la progettazione della stessa. (40) Per garantire la tutela della
sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti da una
sperimentazione clinica, nonché per consentire la distribuzione dei medicinali
in fase di sperimentazione e di quelli ausiliari ai siti di sperimentazione
clinica in tutta l'Unione, è necessario stabilire norme che disciplinano la
fabbricazione e l'importazione sia dei medicinali in fase di sperimentazione
che di quelli ausiliari. Come nella direttiva 2001/20/CE, tali norme devono
rispecchiare le norme in materia di buone prassi di fabbricazione dei
medicinali contemplati dalla direttiva 2001/83/CE. In alcune aree
specifiche, si devono prevedere deroghe a tali norme per facilitare la
conduzione di una sperimentazione clinica. Le norme applicabili devono pertanto
consentire un certo grado di flessibilità, a condizione che la sicurezza dei
soggetti, nonché l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti dalla
sperimentazione clinica, non risultino compromesse. (41) I medicinali in fase di
sperimentazione e quelli ausiliari devono essere etichettati in maniera
appropriata, al fine di garantire la sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e
la solidità dei dati ottenuti da una sperimentazione clinica, e consentire la
distribuzione di tali medicinali ai siti di sperimentazione clinica in tutta
l'Unione. Le norme di etichettatura devono essere commisurate ai rischi per la
sicurezza dei soggetti e ai rischi per l'affidabilità e la solidità dei dati
ottenuti da una sperimentazione clinica. Se il medicinale in fase di
sperimentazione o il medicinale ausiliario è già stato immesso in commercio in
qualità di medicinale autorizzato conformemente alla direttiva 2001/83/CE,
di norma non è richiesta alcuna etichettatura aggiuntiva per le sperimentazioni
in aperto. Inoltre, per alcuni medicinali specifici, quali i radiofarmaci
utilizzati come medicinali diagnostici in fase di sperimentazione, le norme
generali in materia di etichettatura non sono appropriate, considerando che
l'impiego dei radiofarmaci nella sperimentazione clinica avviene in un ambiente
estremamente controllato. (42) La direttiva 2001/20/CE ha
introdotto il concetto di "sponsor" di una sperimentazione clinica,
conformemente agli orientamenti internazionali, ai fini della chiarezza delle
responsabilità. Tale concetto va mantenuto. (43) In pratica, possono esistere
reti aperte e informali di ricercatori o istituti di ricerca che conducono congiuntamente
una sperimentazione clinica. Tali reti devono poter essere cosponsor di una
sperimentazione clinica. Per non indebolire il concetto di responsabilità di
una sperimentazione clinica, quando una sperimentazione clinica coinvolge più
sponsor, essi sono tutti soggetti agli obblighi propri di uno sponsor a norma
del presente regolamento. Tuttavia, i cosponsor devono poter ripartirsi le
responsabilità dello sponsor sulla base di un accordo contrattuale. (44) Lo sponsor di una
sperimentazione clinica può essere stabilito in un paese terzo. Per facilitare
la vigilanza e il controllo, uno sponsor stabilito in un paese terzo deve
designare un referente nell'Unione, che consenta all'autorità competente dello
Stato membro interessato di comunicare con lo sponsor. Tale referente può
essere una persona fisica o giuridica. (45) Se, nel corso di una
sperimentazione clinica, i danni causati al soggetto implicano la
responsabilità civile o penale dello sperimentatore o dello sponsor, i
presupposti di tale responsabilità in questi casi, incluse le questioni legate
alla causalità e all'entità dei danni e delle sanzioni, restano disciplinati
dalla legislazione nazionale. (46) Nelle sperimentazioni cliniche
che utilizzano medicinali in fase di sperimentazione non autorizzati, o in cui
il tipo di intervento pone un rischio più che irrilevante per la sicurezza dei
soggetti, è necessario assicurare un risarcimento dei danni riconosciuti
conformemente alle leggi applicabili. (47) Attualmente, tale risarcimento
danni è offerto sotto forma di copertura assicurativa. Tale assicurazione può
coprire i danni che lo sponsor e lo sperimentatore sono tenuti a risarcire al
soggetto qualora venga stabilita la responsabilità. Il soggetto può inoltre
essere risarcito direttamente senza che sia stabilita preventivamente la
responsabilità dello sponsor o dello sperimentatore. L'esperienza indica che il
mercato assicurativo è limitato e i costi per la copertura assicurativa sono
esageratamente elevati. Inoltre, poiché i regimi di responsabilità sono molto
diversi tra gli Stati membri, per lo sponsor di una sperimentazione
multinazionale è difficile e oneroso ottenere una copertura assicurativa
conformemente a dette leggi nazionali. Pertanto ciascuno Stato membro deve
stabilire un meccanismo di indennizzo nazionale che risarcisce i soggetti
conformemente alle leggi di tale Stato membro. (48) Allo Stato membro interessato
va conferito il potere di interrompere anticipatamente, sospendere o modificare
una sperimentazione clinica. (49) Per assicurare la conformità
al presente regolamento, gli Stati membri devono essere in grado di effettuare
ispezioni e disporre a tal fine di adeguate capacità ispettive. (50) La Commissione deve poter
verificare se gli Stati membri vigilano adeguatamente sulla conformità al
presente regolamento. La Commissione deve inoltre poter verificare se i sistemi
normativi dei paesi terzi assicurano la conformità alle disposizioni specifiche
del presente regolamento e della direttiva 2001/83/CE concernenti le
sperimentazioni cliniche condotte in paesi terzi. (51) Per semplificare e facilitare
il flusso di informazioni tra gli sponsor e gli Stati membri e tra gli Stati
membri stessi, la Commissione deve istituire e mantenere una banca dati
accessibile mediante un portale. (52) La banca dati deve contenere
tutte le informazioni pertinenti relative alla sperimentazione clinica. Nella
banca dati UE non devono essere raccolti dati personali di interessati che
partecipano a una sperimentazione clinica. Le informazioni della banca dati
devono essere pubbliche, a meno che non sussistano ragioni specifiche per non
pubblicare determinate informazioni, al fine di tutelare il diritto di ogni
persona al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di
carattere personale, sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. (53) All'interno di uno Stato
membro, più di un organismo può essere coinvolto nell'autorizzazione delle
sperimentazioni cliniche. Per consentire un'efficace ed efficiente cooperazione
tra gli Stati membri, ciascuno Stato membro deve designare un referente. (54) La procedura di autorizzazione
stabilita nel presente regolamento è prevalentemente controllata dagli Stati
membri. La Commissione deve tuttavia coadiuvare il buon funzionamento di questa
procedura, conformemente al presente regolamento. (55) Per svolgere le attività
previste dal presente regolamento, agli Stati membri devono essere autorizzati
a imporre delle tariffe. Tuttavia, gli Stati membri non devono esigere che
vengano effettuati pagamenti multipli ai diversi organismi incaricati di
valutare, in un determinato Stato membro, una domanda di autorizzazione a una
sperimentazione clinica. (56) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione
devono essere conferite competenze di esecuzione in merito all'adozione di atti
di esecuzione relativi alle ispezioni. Tali competenze devono essere esercitate
in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[20]. (57) Per garantire che le informazioni
e la documentazione presentate in una domanda di autorizzazione a una
sperimentazione clinica o a una modifica sostanziale consentano di valutare la
domanda in considerazione del progresso tecnico e di requisiti normativi
internazionali, nonché per assicurare un livello elevato di tutela dei soggetti
e di solidità e affidabilità dei dati ottenuti da una sperimentazione clinica
mediante un'efficiente procedura di comunicazione in materia di sicurezza e nel
rispetto dei requisiti dettagliati previsti per la fabbricazione e
l'etichettatura dei medicinali utilizzati nel contesto di una sperimentazione
clinica, alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare atti
delegati in conformità all'articolo 290 del TFUE per modificare l'elenco
dei documenti e delle informazioni da presentare con la domanda di
autorizzazione a una sperimentazione clinica o a una modifica sostanziale, per
modificare aspetti tecnici relativi alle comunicazioni in materia di sicurezza
nel contesto di una sperimentazione clinica, per adottare requisiti dettagliati
di buone prassi di fabbricazione e per modificare l'elenco delle informazioni
da riportare sull'etichetta dei medicinali utilizzati nel contesto di una
sperimentazione clinica. È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche presso
esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la
Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (58) L'articolo 4,
paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE dispone che, in linea di
principio, la direttiva e tutti i regolamenti ivi menzionati non ostano
all'applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitano l'uso di
tipi specifici di cellule umane o animali. Analogamente, il presente
regolamento non osta all'applicazione delle legislazioni nazionali che vietano
o limitano l'uso di qualsiasi tipo specifico di cellule umane o animali. Come nella
direttiva 2001/83/CE, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione tali
disposizioni nazionali. (59) La direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati[21] si applica al
trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri, sotto la
vigilanza delle loro autorità competenti, in particolare delle autorità
pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri e dal regolamento (CE) n.
45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché
la libera circolazione di tali dati[22], che si applica al
trattamento dei dati personali svolto dalla Commissione e dall'Agenzia nel
quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza del garante europeo della
protezione dei dati. (60) Fatti salvi i regimi nazionali
per la fissazione dei prezzi e il rimborso dei trattamenti medici, i soggetti
non devono pagare i medicinali in fase di sperimentazione. (61) La procedura di autorizzazione
istituita nel presente regolamento deve applicarsi quanto prima possibile, per
consentire agli sponsor di trarre i benefici derivanti da una procedura di
autorizzazione semplificata. Tuttavia, per consentire la realizzazione a
livello di Unione delle complesse funzionalità informatiche necessarie ai fini
della procedura di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo ragionevole
prima dell'applicazione del presente regolamento. (62) La direttiva 2001/20/CE deve
essere abrogata per garantire che la conduzione delle sperimentazioni cliniche
nell'Unione sia regolamentata da un solo complesso di norme. Per facilitare la
transizione verso le norme stabilite nel presente regolamento, gli sponsor
devono poter avviare e condurre una sperimentazione clinica in conformità alla
direttiva 2001/20/CE durante un periodo transitorio. (63) Il presente regolamento è, in
linea con i principali documenti di orientamento in materia di sperimentazioni
cliniche, quali la versione più recente (2008) della Dichiarazione di Helsinki
dell'Associazione medica mondiale e la buona pratica clinica, basata sui
principi della Dichiarazione di Helsinki. (64) Il presente regolamento ha una
doppia base giuridica, l'articolo 114 e l'articolo 168,
paragrafo 4, lettera c), del TFUE. Persegue l'obiettivo di instaurare
un mercato interno in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso
umano, fondandosi su un livello elevato di tutela della salute. Nel contempo,
il presente regolamento fissa parametri elevati di qualità e sicurezza dei
medicinali, per affrontare i problemi comuni di sicurezza relativi a tali
medicinali. Gli obiettivi vengono perseguiti contemporaneamente. Sono
inscindibili l'uno dall'altro e nessuno di essi è subordinato all'altro. Con
riferimento all'articolo 114 del TFUE, il presente regolamento armonizza le norme
per la conduzione delle sperimentazioni cliniche nell'UE, garantendo in tal
modo il funzionamento del mercato interno in previsione di una sperimentazione
clinica da condurre in più Stati membri, l'accettabilità in tutta l'Unione dei
dati ottenuti da una sperimentazione clinica e presentati nella domanda di
autorizzazione a un'altra sperimentazione clinica o all'immissione in commercio
di un medicinale, nonché la libera circolazione dei medicinali utilizzati nel
contesto di una sperimentazione clinica. Con riferimento all'articolo 168,
paragrafo 4, lettera c, del TFUE, il presente regolamento fissa
parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali garantendo che i dati
ottenuti dalle sperimentazioni cliniche siano solidi e affidabili, assicurando
in tal modo che le terapie e i medicinali intesi a migliorare il trattamento
dei pazienti si basino su dati solidi e affidabili. Il presente regolamento
fissa inoltre parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali
utilizzati nel contesto di una sperimentazione clinica, garantendo in tal modo
la sicurezza dei soggetti nel corso di una sperimentazione clinica. (65) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e soprattutto la
dignità umana, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, il
rispetto della vita privata e della vita familiare, la protezione dei dati di
carattere personale e la libertà delle arti e delle scienze. Gli Stati membri
devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi. (66) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, vale a dire assicurare la solidità e l'affidabilità dei
dati ottenuti dalle sperimentazioni cliniche in tutta l'Unione, garantendo la
sicurezza e i diritti dei soggetti, non può essere conseguito in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata
dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può
intervenire in base al principio di sussidiarietà conformemente
all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento
si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica alle
sperimentazioni cliniche condotte nell'Unione. Esso non si applica agli studi non
interventistici. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano
le definizioni di "medicinale", "radiofarmaco",
"effetto collaterale negativo", "grave effetto collaterale
negativo", "confezionamento primario" e "imballaggio
esterno" di cui all'articolo 1, paragrafi 2, 6, 11, 12, 23 e 24
della direttiva 2001/83/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) "studio clinico": qualsiasi
indagine effettuata in relazione a soggetti umani volta a: a) scoprire o verificare gli effetti
clinici, farmacologici o altri effetti farmacodinamici di uno o più medicinali; b) identificare eventuali effetti
collaterali negativi di uno o più medicinali; oppure c) studiare l'assorbimento, la
distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione di uno o più medicinali; al fine di accertarne la sicurezza o l'efficacia; 2) "sperimentazione clinica":
uno studio clinico che soddisfa una delle seguenti condizioni: a) i medicinali in fase di sperimentazione
non sono autorizzati; b) in base al protocollo dello studio
clinico, i medicinali in fase di sperimentazione non sono utilizzati in
conformità alle indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in
commercio dello Stato membro interessato; c) l'assegnazione del soggetto a una
determinata strategia terapeutica è decisa anticipatamente e non rientra nella
normale pratica clinica dello Stato membro interessato; d) la decisione di prescrivere i medicinali
in fase di sperimentazione e la decisione di includere il soggetto nella
sperimentazione clinica sono prese nello stesso momento; e) ai soggetti sono applicate procedure
diagnostiche o di monitoraggio aggiuntive rispetto alla normale pratica
clinica; 3) "sperimentazione clinica a
basso livello di intervento": una sperimentazione clinica che soddisfa
tutte le seguenti condizioni: a) i medicinali in fase di sperimentazione
sono autorizzati; b) in base al protocollo della
sperimentazione clinica, i medicinali in fase di sperimentazione sono
utilizzati in conformità alle indicazioni contenute nell'autorizzazione
all'immissione in commercio o il loro impiego rientra in un trattamento
standard in qualsiasi Stato membro interessato; c) le procedure diagnostiche o di
monitoraggio aggiuntive pongono solo rischi o oneri aggiuntivi minimi per la
sicurezza dei soggetti rispetto alla normale pratica clinica in qualsiasi Stato
membro interessato; 4) "studio non
interventistico": uno studio clinico diverso da una sperimentazione
clinica; 5) "medicinale in fase di
sperimentazione": un medicinale sottoposto a sperimentazione oppure
utilizzato come riferimento, anche come placebo, nell'ambito di una
sperimentazione clinica; 6) "normale pratica clinica":
il trattamento normalmente adottato per curare, prevenire o diagnosticare una
malattia o un disturbo; 7) "medicinale in fase di
sperimentazione per terapia avanzata": un medicinale in fase di
sperimentazione che rappresenta un medicinale per terapia avanzata di cui alla
definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio[23]; 8) "medicinale ausiliario":
un medicinale utilizzato nel contesto di una sperimentazione clinica, ma non
come medicinale in fase di sperimentazione; 9) "medicinale in fase di
sperimentazione autorizzato": un medicinale autorizzato a norma del
regolamento (CE) n. 726/2004 o, in qualsiasi Stato membro interessato, in
conformità alla direttiva 2001/83/CE, a prescindere dalle modifiche
all'etichettatura del medicinale utilizzato come medicinale in fase di
sperimentazione; 10) "medicinale ausiliario
autorizzato": un medicinale autorizzato a norma del regolamento (CE)
n. 726/2004 o, in qualsiasi Stato membro interessato, in conformità alla
direttiva 2001/83/CE, a prescindere dalle modifiche all'etichettatura del
medicinale utilizzato come medicinale ausiliario; 11) "Stato membro interessato":
lo Stato membro in cui è stata presentata una domanda di autorizzazione a una
sperimentazione clinica o a una modifica sostanziale, conformemente ai capi II
e III del presente regolamento; 12) "modifica sostanziale":
qualsiasi modifica di qualsiasi aspetto della sperimentazione clinica apportata
dopo la notifica della decisione di cui agli articoli 8, 14, 19, 20 e 23 e tale
da incidere notevolmente sulla sicurezza o sui diritti dei soggetti o
sull'affidabilità e sulla solidità dei dati ottenuti dalla sperimentazione
clinica; 13) "sponsor": una persona,
società, istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilità di
avviare e gestire la sperimentazione clinica; 14) "sperimentatore": una
persona responsabile della conduzione della sperimentazione clinica presso un
sito di sperimentazione clinica; 15) "soggetto": una persona che
partecipa a una sperimentazione clinica come destinataria del medicinale in
fase di sperimentazione o come controllo; 16) "minore": un soggetto che,
in base alle leggi dello Stato membro interessato, non ha raggiunto l'età
associata alla capacità d'agire per dare il proprio consenso informato; 17) "soggetto incapace": un
soggetto che, per ragioni diverse dal raggiungimento dell'età associata alla
capacità d'agire per dare il proprio consenso informato, non ha la capacità
d'agire per dare il proprio consenso informato in base alle leggi dello Stato
interessato; 18) "rappresentante legale":
una persona fisica o giuridica, un'autorità oppure un organismo che, in base alla
legislazione nazionale dello Stato membro interessato, dà il consenso informato
per un soggetto incapace o per un minore; 19) "consenso informato": il
processo mediante il quale un soggetto conferma liberamente la propria
disponibilità a partecipare a una determinata sperimentazione, dopo essere
stato informato di tutti gli aspetti della sperimentazione pertinenti alla
decisione di partecipare; 20) "protocollo": un documento
in cui vengono descritti gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti
statistici e l'organizzazione di una sperimentazione clinica; 21) "fabbricazione": la
fabbricazione totale e parziale, nonché i vari processi di divisione,
confezionamento e imballaggio, etichettatura (incluso il mascheramento); 22) "avvio della sperimentazione
clinica": il primo atto di arruolamento di un potenziale soggetto, salva
diversa definizione nel protocollo; 23) "conclusione della
sperimentazione clinica": l'ultima visita dell'ultimo soggetto, salva
diversa definizione nel protocollo; 24) "sospensione provvisoria di una
sperimentazione clinica": interruzione nella conduzione di una
sperimentazione clinica da parte dello sponsor, con l'intenzione da parte di
quest'ultimo di riavviarla; 25) "sospensione della
sperimentazione clinica": interruzione della conduzione di una
sperimentazione clinica disposta da uno Stato membro; 26) "buona pratica clinica": un
insieme di requisiti di qualità in campo etico e scientifico da osservare ai
fini della progettazione, conduzione, esecuzione, registrazione e
rendicontazione della sperimentazione clinica, con i quali si garantisce la
tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti, nonché
l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica; 27) "ispezione": lo svolgimento
da parte di un'autorità competente di un controllo ufficiale dei documenti,
delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi di garanzia della qualità e
di qualsiasi altra risorsa che l'autorità competente ritiene pertinente per la
sperimentazione clinica e che può essere effettuata presso il sito di
sperimentazione, le strutture dello sponsor e/o dell'organismo di ricerca a
contratto, oppure in altri luoghi che l'autorità competente ritiene opportuno
ispezionare; 28) "evento avverso": qualsiasi
evento clinico dannoso che si manifesta in un soggetto cui è stato
somministrato un medicinale e che non ha necessariamente un rapporto causale
con tale trattamento; 29) "evento avverso grave":
qualsiasi evento clinico dannoso che, a prescindere dalla dose, impone un
ricovero ospedaliero oppure prolunga il ricovero in corso, comporta
un'invalidità o un'incapacità grave o prolungata, un'anomalia o una
malformazione congenite o un difetto alla nascita, mette in pericolo la vita
del soggetto o ne causa il decesso; 30) "grave effetto collaterale
negativo inatteso": un grave effetto collaterale negativo la cui natura,
gravità o conseguenza non è coerente con le informazioni di riferimento sulla
sicurezza. Ai fini del presente regolamento, un soggetto
che rientra nella definizione sia di "minore" che di "soggetto
incapace" è considerato un soggetto incapace. Articolo 3
Principio generale Una sperimentazione clinica può essere
condotta esclusivamente se: –
i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti
sono tutelati; nonché –
i dati ottenuti dalla sperimentazione clinica
saranno affidabili e solidi. Capo II
Procedura di autorizzazione a una sperimentazione clinica Articolo 4
Autorizzazione preventiva Una sperimentazione clinica è soggetta ad
autorizzazione preventiva a norma del presente capo. Articolo 5
Presentazione di una domanda 1. Per ottenere
un'autorizzazione, lo sponsor presenta un fascicolo di domanda agli Stati
membri interessati in cui intende condurre la sperimentazione mediante il
portale di cui all'articolo 77 (di seguito "portale UE"). Tra gli Stati membri interessati, lo sponsor
propone uno Stato membro relatore. Se lo Stato membro proposto come relatore non
intende rivestire tale ruolo, di comune accordo con un altro Stato membro
interessato designa quest'ultimo come Stato membro relatore. Se nessuno degli
Stati membri interessati accetta di fungere da Stato membro relatore, lo Stato
membro relatore proposto riveste tale ruolo. 2. Entro sei giorni dalla
presentazione del fascicolo di domanda, lo Stato membro relatore proposto
notifica allo sponsor, mediante il portale UE: a) se esso funge da Stato membro relatore
oppure quale altro Stato membro interessato riveste tale ruolo; b) se la sperimentazione clinica rientra nel
campo di applicazione del presente regolamento; c) se la domanda è completa in conformità
all'allegato I; d) se la sperimentazione clinica consiste in
una sperimentazione clinica a basso livello di intervento, ove così dichiarato
dallo sponsor. 3. Se lo Stato membro relatore
proposto non dà notifica allo sponsor entro il termine di cui al
paragrafo 2, si considera che la sperimentazione clinica per la quale si è
presentata domanda di autorizzazione rientra nel campo di applicazione del
presente regolamento, che la domanda è completa, che la sperimentazione clinica
consiste in una sperimentazione clinica a basso livello di intervento, ove così
dichiarato dallo sponsor, e che lo Stato membro relatore proposto riveste
effettivamente tale ruolo. 4. Se lo Stato membro relatore
proposto riscontra che la domanda non è completa, che la sperimentazione
clinica per la quale si è presentata domanda di autorizzazione non rientra nel
campo di applicazione del presente regolamento o che la sperimentazione clinica
non consiste in una sperimentazione clinica a basso livello di intervento,
sebbene così dichiarato dallo sponsor, ne informa lo sponsor mediante il
portale UE e stabilisce un termine massimo di sei giorni entro cui lo sponsor
può presentare osservazioni o completare la domanda mediante il portale UE. Se lo sponsor non presenta osservazioni o non
completa la domanda entro il termine di cui al primo comma, la domanda di
autorizzazione si considera ritirata. Se lo Stato membro relatore proposto non dà
notifica allo sponsor in conformità al paragrafo 2, lettere da a) a d),
entro tre giorni dalla ricezione delle osservazioni o della domanda completa,
si considera che la domanda è completa, che la sperimentazione clinica per la
quale si è presentata domanda di autorizzazione rientra nel campo di applicazione
del presente regolamento, che la sperimentazione clinica consiste in una
sperimentazione clinica a basso livello di intervento, ove così dichiarato
dallo sponsor, e che lo Stato membro relatore proposto riveste effettivamente
tale ruolo. 5. Ai fini del presente capo,
per data di notifica allo sponsor in conformità al paragrafo 2 si intende la
data di convalida della domanda. Se non viene data notifica allo sponsor la
data di convalida equivale all'ultimo giorno dei termini di cui ai paragrafi 2
e 4. Articolo 6
Relazione di valutazione – aspetti compresi nella parte I 1. Lo Stato membro relatore
valuta la domanda di autorizzazione con riferimento ai seguenti aspetti: a) la conformità al capo V per quanto
riguarda: i) i benefici terapeutici e per la sanità
pubblica previsti, tenendo conto di tutto quanto segue: –
le caratteristiche e le conoscenze in merito ai
medicinali in fase di sperimentazione; –
la pertinenza della sperimentazione clinica,
tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e
dell'eventualità che la sperimentazione clinica sia stata raccomandata o
imposta dalle autorità di regolamentazione incaricate di valutare e di
autorizzare l'immissione in commercio dei medicinali; –
l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti
dalla sperimentazione clinica, tenendo conto degli approcci statistici, della
progettazione della sperimentazione e della metodologia usata (compresi le
dimensioni del campione e la randomizzazione, il medicinale comparatore e gli end
point); ii) i rischi e gli inconvenienti per il
soggetto, tenendo conto di tutto quanto segue: –
le caratteristiche e le conoscenze in merito ai
medicinali in fase di sperimentazione e ai medicinali ausiliari; –
le caratteristiche dell'intervento rispetto alla
normale pratica clinica; –
le misure di sicurezza, incluse le disposizioni
concernenti la riduzione al minimo dei rischi, il monitoraggio, le
comunicazioni in materia di sicurezza e il piano di sicurezza; –
il rischio per la salute del soggetto posto dalla
condizione clinica per la quale il medicinale in fase di sperimentazione è
oggetto di sperimentazione; b) la conformità ai requisiti in materia di
fabbricazione e importazione dei medicinali in fase di sperimentazione e dei
medicinali ausiliari stabiliti al capo IX; c) la conformità ai requisiti di
etichettatura stabiliti al capo X; d) la completezza e l'adeguatezza del
dossier per lo sperimentatore. 2. Lo Stato membro relatore redige una
relazione di valutazione. La valutazione degli aspetti di cui al
paragrafo 1 costituisce la parte I della relazione di valutazione. 3. La relazione di valutazione include
una delle seguenti conclusioni in merito agli aspetti trattati nella
parte I della relazione di valutazione: a) la conduzione della sperimentazione
clinica è accettabile alla luce dei requisiti stabiliti nel presente
regolamento; b) la conduzione della sperimentazione
clinica è accettabile alla luce dei requisiti stabiliti nel presente
regolamento, ma è subordinata alla conformità a determinate condizioni
specificate in tale conclusione; c) la conduzione della sperimentazione non è
accettabile alla luce dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. 4. Lo Stato membro relatore presenta la
parte I della relazione di valutazione, compresa la conclusione, sia allo
sponsor che agli altri Stati membri interessati entro i seguenti termini: a) entro 10 giorni dalla data di convalida
per le sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento; b) entro 25 giorni dalla data di convalida
per le sperimentazioni cliniche diverse da quelle a basso livello di
intervento; c) entro 30 giorni dalla data di convalida
per qualsiasi sperimentazione clinica che prevede l'uso di un medicinale in
fase di sperimentazione per terapie avanzate. Ai fini del presente capo, per data di valutazione
si intende la data di presentazione della relazione di valutazione allo sponsor
e agli altri Stati membri interessati. 5. Entro la data di valutazione,
qualsiasi Stato membro interessato può presentare allo Stato membro relatore
eventuali osservazioni relative alla domanda di autorizzazione. Lo Stato membro
relatore tiene debitamente conto di tali osservazioni. 6. Nel periodo compreso tra la data di
convalida e la data di valutazione, lo Stato membro relatore può in via
esclusiva chiedere chiarimenti aggiuntivi allo sponsor, alla luce delle
osservazioni di cui al paragrafo 5. Al fine di ottenere tali chiarimenti aggiuntivi,
lo Stato membro relatore può sospendere il termine di cui al paragrafo 4
fino a un massimo di 10 giorni per le sperimentazioni cliniche a basso livello di
intervento e di 20 giorni per le sperimentazioni cliniche diverse da quelle a
basso livello di intervento. Se, alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi, il
tempo rimanente per presentare la parte I della relazione di valutazione è
inferiore a tre giorni nel caso delle sperimentazioni cliniche a basso livello
di intervento e inferiore a cinque giorni per le sperimentazioni cliniche
diverse da quelle a basso livello di intervento, il termine è prorogato
rispettivamente a tre e cinque giorni. Se lo sponsor non fornisce chiarimenti aggiuntivi
entro il termine stabilito dallo Stato membro relatore in conformità al secondo
comma, la domanda si considera ritirata. La richiesta di chiarimenti aggiuntivi e i
chiarimenti stessi sono presentati mediante il portale UE. 7. Lo sponsor può, di propria
iniziativa, variare il contenuto della domanda solo nel periodo che intercorre
tra la data di convalida e la data di valutazione e solo per motivi debitamente
giustificati. In tal caso, lo Stato membro relatore può, in base all'entità
della modifica al contenuto della domanda, sospendere il termine di cui al
paragrafo 4 fino a un massimo di 60 giorni. Articolo 7
Relazione di valutazione – aspetti compresi nella parte II 1. Ciascuno Stato membro interessato
valuta, in relazione al proprio territorio, la domanda di autorizzazione per
quanto riguarda: a) la conformità ai requisiti in materia di
consenso informato stabiliti al capo V; b) la conformità delle modalità di
retribuzione o indennità degli sperimentatori e dei soggetti ai requisiti
stabiliti al capo V; c) la conformità delle modalità di
arruolamento dei soggetti ai requisiti stabiliti al capo V; d) la conformità alla direttiva 95/46/CE; e) la conformità all'articolo 46; f) la conformità all'articolo 47; g) la conformità all'articolo 72; h) la conformità alle norme applicabili in
materia di raccolta, conservazione e uso futuro dei campioni biologici del
soggetto. La valutazione degli aspetti di cui al primo comma
costituisce la parte II della relazione di valutazione. 2. Ciascuno Stato membro interessato
completa la propria valutazione entro dieci giorni dalla data di convalida.
Esclusivamente entro tale termine esso può chiedere allo sponsor, per motivi
debitamente giustificati, chiarimenti aggiuntivi in relazione agli aspetti di
cui al paragrafo 1. 3. Al fine di ottenere chiarimenti
aggiuntivi dallo sponsor, lo Stato membro interessato può sospendere il termine
di cui al paragrafo 2 fino ad un massimo di dieci giorni. Se, alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi, il tempo
rimanente per completare la valutazione di cui al paragrafo 1 è inferiore
a cinque giorni, il termine è prorogato a cinque giorni. Se lo sponsor non fornisce chiarimenti aggiuntivi
entro il termine stabilito dallo Stato membro in conformità al primo comma, la
domanda si considera ritirata. Il ritiro della domanda riguarda esclusivamente
lo Stato membro interessato. La richiesta di chiarimenti aggiuntivi e i
chiarimenti stessi sono presentati mediante il portale UE. Articolo 8
Decisione sulla sperimentazione clinica 1. Ciascuno Stato membro
interessato notifica allo sponsor mediante il portale UE se la sperimentazione
clinica è autorizzata, se essa è autorizzata, ma subordinata a determinate
condizioni, o se l'autorizzazione è rifiutata. La notifica è effettuata mediante un'unica
decisione entro dieci giorni dalla data di valutazione o, se successivo,
dall'ultimo giorno della valutazione di cui all'articolo 7. 2. Se secondo la conclusione in
merito alla parte I della relazione di valutazione dello Stato membro
relatore la conduzione della sperimentazione clinica è accettabile o
accettabile a determinate condizioni, la conclusione dello Stato membro
interessato è identica a quella dello Stato membro relatore. Fatto salvo il primo comma, uno Stato membro
interessato può non concordare con la conclusione dello Stato membro relatore
esclusivamente in base alle seguenti motivazioni: a) notevoli disparità nella normale pratica
clinica tra lo Stato membro interessato e lo Stato membro relatore, a causa
delle quali un soggetto riceverebbe un trattamento inferiore rispetto alla
normale pratica clinica; b) violazione delle legislazioni nazionali
di cui all'articolo 86. Se lo Stato membro interessato non concorda con la
conclusione in base al secondo comma, lettera a), esso comunica il proprio
disaccordo, giustificandolo in maniera particolareggiata con argomentazioni
scientifiche e socioeconomiche, nonché allegando una sintesi delle stesse,
mediante il portale UE alla Commissione, a tutti gli Stati membri e allo sponsor.
3. Se, per quanto riguarda la
parte I della relazione di valutazione, la sperimentazione clinica è
accettabile o accettabile a determinate condizioni, lo Stato membro interessato
include nella propria decisione la sua conclusione in merito alla parte II
della relazione di valutazione. 4. Se lo Stato membro
interessato non notifica allo sponsor la propria decisione entro i termini di
cui al paragrafo 1, si considera che la conclusione in merito alla
parte I della relazione di valutazione corrisponde alla decisione dello
Stato membro interessato in merito alla domanda di autorizzazione alla
sperimentazione clinica. 5. Gli Stati membri interessati
non chiedono chiarimenti aggiuntivi allo sponsor dopo la data di valutazione. 6. Ai fini del presente capo, per data
di notifica si intende la data di notifica della decisione di cui al
paragrafo I allo sponsor. Se non viene data notifica allo sponsor in
conformità al paragrafo 1, la data di notifica equivale all'ultimo giorno
del periodo previsto al paragrafo 1. Articolo 9
Persone incaricate di verificare la domanda 1. Gli Stati membri garantiscono
che le persone incaricate di convalidare e valutare la domanda non abbiano
conflitti di interesse, siano indipendenti dallo sponsor, dall'istituzione cui
fa capo il sito di sperimentazione e dagli sperimentatori coinvolti, e siano
esenti da qualsiasi indebito condizionamento. 2. Gli Stati membri garantiscono
che la valutazione sia effettuata congiuntamente da un numero ragionevole di
persone che posseggono collettivamente le qualifiche e l'esperienza necessarie. 3. Nella valutazione si tiene
conto dell'opinione di almeno una persona il cui principale settore di
interesse non sia scientifico. Si tiene conto del parere di almeno un paziente. Articolo 10
Considerazioni specifiche per le popolazioni vulnerabili 1. Se i soggetti sono minori, la
valutazione della domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica viene
effettuata mediante considerazioni specifiche, sulla base delle conoscenze
nel campo della pediatria o previa consulenza in merito alle questioni
cliniche, etiche e psicosociali in ambito pediatrico. 2. Se i soggetti sono incapaci, la
valutazione della domanda di autorizzazione a una sperimentazione clinica viene
effettuata mediante considerazioni specifiche, sulla base delle conoscenze
nel campo della malattia in questione e della popolazione di pazienti
interessata o previa consulenza in merito alle questioni cliniche, etiche e
psicosociali nell'ambito della malattia in questione e della popolazione di pazienti
interessata. 3. Nelle domande di
autorizzazione alle sperimentazioni cliniche di cui all'articolo 32, le
circostanze della conduzione della sperimentazione clinica sono esaminate sulla
base di considerazioni specifiche. Articolo 11
Presentazione e valutazione di domande limitate agli aspetti compresi nella
parte I della relazione di valutazione Su richiesta dello sponsor, la domanda di
autorizzazione a una sperimentazione clinica, la relativa valutazione e la
decisione si limitano agli aspetti compresi nella parte I della relazione
di valutazione. Dopo la notifica della decisione sugli aspetti
compresi nella parte I della relazione di valutazione, lo sponsor può
presentare una domanda di autorizzazione limitata agli aspetti compresi nella
parte II della relazione di valutazione. In questo caso, tale domanda è
valutata in conformità all'articolo 7 e lo Stato membro interessato
notifica la propria decisione in merito alla parte II della relazione di
valutazione in conformità all'articolo 8. Articolo 12
Ritiro Lo sponsor può ritirare la domanda di
autorizzazione in qualsiasi momento entro la data di valutazione. In tal caso
la domanda può essere ritirata esclusivamente per tutti gli Stati membri
interessati. Articolo 13
Nuova presentazione di una domanda di autorizzazione Il presente capo non pregiudica, dopo il
rifiuto di un'autorizzazione o dopo il ritiro di una domanda di autorizzazione,
la possibilità per lo sponsor di presentare una domanda di autorizzazione a
qualsiasi Stato membro interessato in cui intende condurre la sperimentazione
clinica. Tale domanda è considerata una nuova domanda di autorizzazione a
un'altra sperimentazione clinica. Articolo 14
Aggiunta di uno Stato membro interessato in un momento successivo 1. Se lo sponsor desidera estendere
una sperimentazione clinica autorizzata a un altro Stato membro (di seguito
"Stato membro interessato aggiuntivo"), lo sponsor presenta un
fascicolo di domanda a tale Stato membro mediante il portale UE. La domanda può essere presentata esclusivamente dopo
la data di notifica della decisione di autorizzazione iniziale. 2. Lo Stato membro relatore per
la domanda di cui al paragrafo 1 è lo Stato membro relatore per la
procedura di autorizzazione iniziale. 3. Lo Stato membro interessato
aggiuntivo notifica allo sponsor mediante il portale UE con un'unica decisione
se la sperimentazione clinica è autorizzata, se essa è autorizzata, ma
subordinata a determinate condizioni, o se l'autorizzazione è rifiutata, entro
i seguenti termini: a) 25 giorni dalla data di presentazione
della domanda di cui al paragrafo 1 per le sperimentazioni cliniche a
basso livello di intervento; b) 35 giorni dalla data di presentazione
della domanda di cui al paragrafo 1 per le sperimentazioni cliniche
diverse da quelle a basso livello di intervento; c) 40 giorni dalla data di presentazione
della domanda di cui al paragrafo 1 per qualsiasi sperimentazione clinica
che prevede l'uso di un medicinale in fase di sperimentazione per terapia
avanzata. 4. Se secondo la conclusione in
merito alla parte I della relazione di valutazione dello Stato membro
relatore la conduzione della sperimentazione clinica è accettabile o
accettabile a determinate condizioni, la conclusione dello Stato membro
interessato aggiuntivo è identica a quella dello Stato membro relatore. Fatto salvo il primo comma, uno Stato membro
interessato aggiuntivo può non concordare con la conclusione dello Stato membro
relatore esclusivamente in base alle seguenti motivazioni: a) notevoli disparità nella normale pratica
clinica tra lo Stato membro interessato e lo Stato membro relatore, a causa
delle quali un soggetto riceverebbe un trattamento inferiore rispetto alla
normale pratica clinica; b) violazione delle legislazioni nazionali
di cui all'articolo 86. Se lo Stato membro interessato aggiuntivo non
concorda con la conclusione in base al secondo comma, lettera a), esso
comunica il proprio disaccordo, giustificandolo in maniera particolareggiata
con argomentazioni scientifiche e socioeconomiche, nonché allegando una sintesi
delle stesse, mediante il portale UE alla Commissione, a tutti gli Stati membri
e allo sponsor. 5. Nel periodo compreso tra la
data di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 e la scadenza
del relativo termine di cui al paragrafo 3, lo Stato membro interessato
aggiuntivo può trasmettere allo Stato membro relatore eventuali osservazioni
relative alla domanda. 6. Nel periodo tra la data di
presentazione della domanda di cui al paragrafo 1 e la scadenza del
relativo termine di cui al paragrafo 3, lo Stato membro relatore può in
via esclusiva chiedere chiarimenti aggiuntivi allo sponsor in merito alla
parte I della relazione di valutazione, tenendo conto delle osservazioni
di cui al paragrafo 5. Al fine di ottenere tali chiarimenti aggiuntivi,
lo Stato membro relatore può sospendere il relativo termine di cui al
paragrafo 3 fino a un massimo di 10 giorni per le sperimentazioni cliniche
a basso livello di intervento e di 20 giorni per le sperimentazioni cliniche
diverse da quelle a basso livello di intervento. Se, alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi, il
tempo rimanente per notificare la decisione di cui al paragrafo 4 è
inferiore a tre giorni nel caso delle sperimentazioni cliniche a basso livello
di intervento e inferiore a cinque giorni per le sperimentazioni cliniche
diverse da quelle a basso livello di intervento, il termine è prorogato
rispettivamente a tre e cinque giorni. Se lo sponsor non fornisce chiarimenti aggiuntivi
entro il termine stabilito dallo Stato membro relatore in conformità al secondo
comma, la domanda si considera ritirata. La richiesta di chiarimenti aggiuntivi e i
chiarimenti stessi sono presentati mediante il portale UE. 7. Lo Stato membro interessato
aggiuntivo valuta, in relazione al proprio territorio, gli aspetti concernenti
la parte II della relazione di valutazione entro dieci giorni dalla data
di presentazione della domanda di cui al paragrafo 1. Entro lo stesso
termine esso può chiedere allo sponsor, per motivi debitamente giustificati,
chiarimenti aggiuntivi concernenti aspetti della parte II della relazione
di valutazione per quanto riguarda il proprio territorio. 8. Al fine di ottenere i
chiarimenti aggiuntivi, lo Stato membro interessato aggiuntivo può sospendere
il termine di cui al paragrafo 7 fino ad un massimo di dieci giorni. Se,
alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi, il tempo rimanente per completare la
valutazione degli aspetti concernenti la parte II della relazione di
valutazione è inferiore a cinque giorni, il termine è prorogato a cinque giorni. La richiesta di chiarimenti aggiuntivi e i
chiarimenti stessi sono presentati mediante il portale UE. 9. Se, per quanto riguarda la
parte I della relazione di valutazione, la sperimentazione clinica è
accettabile o accettabile a determinate condizioni, lo Stato membro interessato
aggiuntivo include nella propria decisione la sua conclusione in merito alla
parte II della relazione di valutazione. 10. Se lo Stato membro interessato
aggiuntivo non notifica allo sponsor la propria decisione entro il relativo
termine di cui al paragrafo 3, si considera che la conclusione in merito
alla parte I della relazione di valutazione corrisponde alla decisione
dello Stato membro interessato aggiuntivo in merito alla domanda di
autorizzazione alla sperimentazione clinica. 11. Uno sponsor non può presentare
una domanda in conformità al presente articolo qualora sia pendente una
procedura di cui al capo III relativa a tale sperimentazione clinica. Capo III
Procedura di autorizzazione a una modifica sostanziale di una sperimentazione
clinica Articolo 15
Principi generali È possibile apportare una modifica sostanziale
esclusivamente previa approvazione in conformità alla procedura stabilita nel
presente capo. Articolo 16
Presentazione di una domanda Per ottenere un'autorizzazione lo sponsor
presenta un fascicolo di domanda agli Stati membri interessati mediante il
portale UE. Articolo 17
Convalida di una domanda di autorizzazione a una modifica sostanziale di un
aspetto compreso nella parte I della relazione di valutazione 1. Lo Stato membro relatore per
l'autorizzazione di una modifica sostanziale è lo Stato membro relatore per la
procedura di autorizzazione iniziale. 2. Entro quattro giorni dalla
presentazione del fascicolo di domanda lo Stato membro relatore comunica allo
sponsor, mediante il portale UE: a) se la modifica sostanziale riguarda un
aspetto compreso nella parte I della relazione di valutazione; b) se la domanda è completa in conformità
all'allegato II; c) se la sperimentazione clinica consiste in
una sperimentazione clinica a basso livello di intervento e se essa rimarrà una
sperimentazione clinica a basso livello di intervento successivamente alla
modifica sostanziale. 3. Se lo Stato membro relatore
non dà notifica allo sponsor entro il termine di cui al paragrafo 2, si
considera che la modifica sostanziale di cui alla domanda riguarda un aspetto
compreso nella parte I della relazione di valutazione, che la domanda è
completa e, se la sperimentazione clinica consiste in una sperimentazione
clinica a basso livello di intervento, che essa rimarrà tale successivamente
alla modifica sostanziale. 4. Se lo Stato membro relatore
riscontra che la domanda non riguarda un aspetto compreso nella parte I
della relazione di valutazione, che la domanda non è completa o che la sperimentazione
clinica non rimarrà una sperimentazione clinica a basso livello di intervento
successivamente alla modifica sostanziale, contrariamente a quanto dichiarato
dallo sponsor, ne informa lo sponsor mediante il portale UE e stabilisce un
termine massimo di sei giorni entro cui lo sponsor può presentare osservazioni
o completare la domanda mediante il portale UE. Se lo sponsor non presenta osservazioni o non
completa la domanda entro il termine di cui al primo comma, la domanda di
autorizzazione si considera ritirata. Se lo Stato membro relatore non dà notifica allo
sponsor in conformità al paragrafo 2, lettere da a) a c), entro
tre giorni a decorrere dalla ricezione delle osservazioni o della domanda
completa, si considera che la domanda è completa e, se la sperimentazione
clinica consiste in una sperimentazione clinica a basso livello di intervento,
che essa rimarrà tale successivamente alla modifica sostanziale. 5. Ai fini degli articoli 18, 19
e 22, per data di notifica allo sponsor in conformità al paragrafo 2 si
intende la data di convalida della domanda. Se non viene data notifica allo
sponsor, la data di convalida equivale all'ultimo giorno dei termini di cui ai
paragrafi 2 e 4. Articolo 18
Valutazione di una modifica sostanziale di un aspetto compreso nella
parte I della relazione di valutazione 1. Lo Stato membro relatore
valuta la domanda e redige una relazione di valutazione. 2. La relazione di valutazione
include una delle seguenti conclusioni in merito agli aspetti trattati nella
parte I della relazione di valutazione: a) la modifica sostanziale è accettabile
alla luce dei requisiti stabiliti nel presente regolamento; b) la modifica sostanziale è accettabile
alla luce dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, ma è subordinata
alla conformità a determinate condizioni specificate in tale conclusione; c) la modifica sostanziale non è accettabile
alla luce dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. 3. Lo Stato membro relatore
presenta la parte I della relazione di valutazione, compresa la conclusione,
sia allo sponsor che agli altri Stati membri interessati entro 15 giorni dalla
data di convalida. Ai fini del presente articolo, nonché degli
articoli 19 e 23, per data di valutazione si intende la data di
presentazione della relazione di valutazione allo sponsor e agli altri Stati
membri interessati. 4. Entro la data di valutazione,
qualsiasi Stato membro interessato può presentare allo Stato membro relatore
eventuali osservazioni relative alla domanda. Lo Stato membro relatore tiene
debitamente conto di tali osservazioni. 5. Nel periodo compreso tra la
data di convalida e la data di valutazione, lo Stato membro relatore può in via
esclusiva chiedere chiarimenti aggiuntivi allo sponsor, alla luce delle
osservazioni di cui al paragrafo 4. Al fine di ottenere tali chiarimenti aggiuntivi,
lo Stato membro relatore può sospendere il termine di cui al paragrafo 4
fino ad un massimo di 10 giorni. Se, alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi, il
tempo rimanente per presentare la parte I della relazione di valutazione è
inferiore a cinque giorni, il termine è prorogato a cinque giorni. Se lo sponsor non fornisce chiarimenti aggiuntivi
entro il termine stabilito dallo Stato membro relatore in conformità al secondo
comma, la domanda si considera ritirata. La richiesta di chiarimenti aggiuntivi e i
chiarimenti stessi sono presentati mediante il portale UE. 6. Lo sponsor può, di propria
iniziativa, variare il contenuto della domanda solo nel periodo che intercorre
tra la data di convalida e la data di valutazione e solo per motivi debitamente
giustificati. In tal caso, lo Stato membro relatore può, in base all'entità
della modifica al contenuto della domanda, sospendere il termine di cui al
paragrafo 3 fino a un massimo di 60 giorni. Articolo 19
Decisione relativa alla modifica sostanziale di un aspetto compreso nella
parte I della relazione di valutazione 1. Ciascuno Stato membro
interessato notifica allo sponsor mediante il portale UE se la modifica
sostanziale è autorizzata, se essa è autorizzata, ma a determinate condizioni,
o se l'autorizzazione è rifiutata. La notifica avviene mediante un'unica decisione
entro dieci giorni dalla data di valutazione. 2. Se in base alla conclusione
dello Stato membro relatore la modifica sostanziale è accettabile o accettabile
a determinate condizioni, la conclusione dello Stato membro interessato è
identica a quella dello Stato membro relatore. Fatto salvo il primo comma, uno Stato membro
interessato può non concordare con tale conclusione dello Stato membro relatore
esclusivamente in base alle seguenti motivazioni: a) notevoli disparità nella normale pratica
clinica tra lo Stato membro interessato e lo Stato membro relatore, a causa
delle quali un soggetto riceverebbe un trattamento inferiore rispetto alla
normale pratica clinica; b) violazione delle legislazioni nazionali
di cui all'articolo 86. Se lo Stato membro interessato non concorda con la
conclusione in base al secondo comma, lettera a), esso comunica il proprio
disaccordo, giustificandolo in maniera particolareggiata con argomentazioni
scientifiche e socioeconomiche, nonché allegando una sintesi delle stesse,
mediante il portale UE alla Commissione, a tutti gli Stati membri e allo
sponsor. 3. Se lo Stato membro
interessato non notifica allo sponsor la propria decisione entro il termine di
cui al paragrafo 1, si considera che la conclusione sulla relazione di
valutazione corrisponde alla decisione dello Stato membro interessato in merito
alla domanda di autorizzazione alla modifica sostanziale. Articolo 20
Convalida, valutazione e decisione in merito a una modifica sostanziale di un
aspetto compreso nella parte II della relazione di valutazione 1. Entro quattro giorni dalla
presentazione del fascicolo di domanda, lo Stato membro interessato comunica
allo sponsor, mediante il portale UE: a) se la modifica sostanziale riguarda un
aspetto compreso nella parte II della relazione di valutazione; nonché b) se la domanda è completa in conformità
all'allegato II. 2. Se lo Stato membro
interessato non dà notifica allo sponsor entro il termine di cui al
paragrafo 1, si considera che la modifica sostanziale di cui alla domanda
riguarda un aspetto compreso nella parte II della relazione di valutazione
e che la domanda è completa. 3. Se lo Stato membro
interessato riscontra che la modifica sostanziale non riguarda un aspetto
compreso nella parte II della relazione di valutazione o che la domanda
non è completa, ne informa lo sponsor mediante il portale UE e stabilisce un
termine massimo di sei giorni entro cui lo sponsor può presentare osservazioni
o completare la domanda mediante il portale UE. Se lo sponsor non presenta osservazioni o non
completa la domanda entro il termine di cui al primo comma, la domanda di
autorizzazione si considera ritirata. Se lo Stato membro interessato non dà notifica
allo sponsor in conformità al paragrafo 1, lettere a) e b),
entro tre giorni dalla ricezione delle osservazioni o della domanda completa,
si considera che la modifica sostanziale riguarda un aspetto compreso nella parte II
della relazione di valutazione e che la domanda è completa. 4. Ai fini del presente
articolo, per data di notifica allo sponsor in conformità al paragrafo 1 si
intende la data di convalida della domanda. Se non viene data notifica allo
sponsor, la data di convalida equivale all'ultimo giorno dei termini di cui ai
paragrafi 1 e 3. 5. Lo Stato membro interessato
valuta la domanda e notifica allo sponsor mediante il portale UE se la modifica
sostanziale è autorizzata, se essa è autorizzata, ma a determinate condizioni,
o se l'autorizzazione è rifiutata. La notifica avviene mediante un'unica decisione
entro dieci giorni dalla data di convalida. 6. Durante il termine di cui al
paragrafo 5, secondo comma, lo Stato membro interessato può chiedere allo
sponsor, per motivi debitamente giustificati, chiarimenti aggiuntivi
concernenti la modifica sostanziale per quanto riguarda il proprio territorio. Al fine di ottenere i chiarimenti aggiuntivi, lo
Stato membro interessato può sospendere il termine di cui al paragrafo 5,
secondo comma, fino ad un massimo di dieci giorni. Se, alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi, il
tempo rimanente per notificare la decisione di cui al paragrafo 5, secondo
comma, è inferiore a cinque giorni, il termine è prorogato a cinque giorni. Se lo sponsor non fornisce chiarimenti aggiuntivi
entro il termine stabilito dallo Stato membro in conformità al primo e al
secondo comma, la domanda si considera ritirata. La richiesta di chiarimenti aggiuntivi e i
chiarimenti stessi sono presentati mediante il portale UE. 7. Se lo Stato membro non
notifica allo sponsor la propria decisione entro i termini stabiliti ai
paragrafi 5 e 6, la modifica sostanziale si considera autorizzata. Articolo 21
Modifica sostanziale di aspetti compresi nelle parti I e II della
relazione di valutazione 1. Se una modifica sostanziale
riguarda aspetti compresi nelle parti I e II della relazione di
valutazione, la domanda di autorizzazione a tale modifica sostanziale è
convalidata in conformità all'articolo 17. 2. Gli aspetti compresi nella
parte I della relazione di valutazione sono valutati in conformità
all'articolo 18 e gli aspetti compresi nella parte II della relazione
di valutazione sono valutati in conformità all'articolo 22. Articolo 22
Valutazione di una modifica sostanziale di aspetti compresi nelle
parti I e II della relazione di valutazione - Valutazione degli
aspetti compresi nella parte II della relazione di valutazione 1. Ciascuno Stato membro
interessato valuta, in relazione al proprio territorio, gli aspetti della modifica
sostanziale compresi nella parte II della relazione di valutazione entro
dieci giorni dalla data di convalida. 2. Durante il termine di cui al
paragrafo 1, lo Stato membro interessato può chiedere allo sponsor, per
motivi debitamente giustificati, chiarimenti aggiuntivi concernenti la modifica
sostanziale per quanto riguarda il proprio territorio. 3. Al fine di ottenere
chiarimenti aggiuntivi dallo sponsor, lo Stato membro interessato può
sospendere il termine di cui al paragrafo 1 fino ad un massimo di dieci
giorni. Se, alla ricezione dei chiarimenti aggiuntivi, il
tempo rimanente per la valutazione di cui al paragrafo 1 è inferiore a
cinque giorni, il termine è prorogato a cinque giorni. Se lo sponsor non fornisce chiarimenti aggiuntivi
entro il termine di cui al primo e al secondo comma, la domanda si considera
ritirata. La richiesta di chiarimenti aggiuntivi e i
chiarimenti stessi sono presentati mediante il portale UE. Articolo 23
Decisione in merito alla modifica sostanziale di aspetti compresi nelle
parti I e II della relazione di valutazione 1. Ciascuno Stato membro
interessato notifica allo sponsor mediante il portale UE se la modifica
sostanziale è autorizzata, se essa è autorizzata, ma a determinate condizioni,
o se l'autorizzazione è rifiutata. La notifica è effettuata mediante un'unica
decisione entro dieci giorni dalla data di valutazione o, se successivo, entro
l'ultimo giorno della valutazione di cui all'articolo 22. 2. Se in base alla conclusione
dello Stato membro relatore la modifica sostanziale compresa nella parte I
della relazione di valutazione è accettabile o accettabile a determinate
condizioni, la conclusione dello Stato membro interessato è identica a quella
dello Stato membro relatore. Fatto salvo il primo comma, uno Stato membro
interessato può non concordare con la conclusione dello Stato membro relatore
esclusivamente in base alle seguenti motivazioni: a) notevoli disparità nella normale pratica
clinica tra lo Stato membro interessato e lo Stato membro relatore, a causa
delle quali un soggetto riceverebbe un trattamento inferiore rispetto alla
normale pratica clinica; b) violazione delle legislazioni nazionali
di cui all'articolo 86. Se lo Stato membro interessato non concorda con la
conclusione in merito alla modifica sostanziale di aspetti compresi nella
parte I della relazione di valutazione in base al secondo comma,
lettera a), esso comunica il proprio disaccordo, giustificandolo in
maniera particolareggiata con argomentazioni scientifiche e socioeconomiche, nonché
una sintesi delle stesse, mediante il portale UE alla Commissione, a tutti gli
Stati membri e allo sponsor. 3. Se, per quanto riguarda la
modifica sostanziale di aspetti compresi nella parte I della relazione di
valutazione, la modifica sostanziale è accettabile o accettabile a determinate
condizioni, lo Stato membro interessato include nella propria decisione la sua
conclusione in merito alla modifica sostanziale di aspetti compresi nella
parte II della relazione di valutazione. 4. Se lo Stato membro
interessato non notifica allo sponsor la propria decisione entro i termini di
cui al paragrafo 1, si considera che la conclusione in merito alla
modifica sostanziale di aspetti compresi nella parte I della relazione di
valutazione corrisponde alla decisione dello Stato membro interessato in merito
alla domanda di autorizzazione alla modifica sostanziale. Articolo 24
Persone incaricate di valutare la domanda Alle valutazioni previste nel presente capo si
applica l'articolo 9. Capo IV
Fascicolo di domanda Articolo 25
Dati presentati nel fascicolo di domanda 1. Il fascicolo di domanda di
autorizzazione a una sperimentazione clinica contiene tutta la documentazione e
tutte le informazioni necessarie alla convalida e alla valutazione di cui al
capo II e relative a: a) la conduzione della sperimentazione,
compreso il contesto scientifico e le disposizioni adottate; b) sponsor, sperimentatori, potenziali
soggetti, soggetti e siti di sperimentazione; c) medicinali in fase di sperimentazione e,
se del caso, medicinali ausiliari, in particolare proprietà, etichettatura,
fabbricazione e controllo; d) misure per la protezione dei soggetti. L'elenco della documentazione e delle informazioni
richieste è stabilito all'allegato I. 2. Il fascicolo di domanda di
autorizzazione a una modifica sostanziale contiene tutta la documentazione e
tutte le informazioni seguenti necessarie alla convalida e alla valutazione di
cui al capo III: a) un riferimento alla sperimentazione
clinica o alle sperimentazioni cliniche cui si applica la modifica sostanziale; b) una descrizione chiara della modifica
sostanziale; c) una presentazione dei dati e delle
informazioni aggiuntive a sostegno della modifica sostanziale, se del caso; d) una descrizione chiara delle
ripercussioni della modifica sostanziale per quanto riguarda i diritti del
soggetto e l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti dalla sperimentazione
clinica. L'elenco della documentazione e delle informazioni
richieste è indicato all'allegato II. 3. I dati non clinici presentati
in un fascicolo di domanda si basano su studi conformi alla legislazione
dell'Unione in materia di principi della buona pratica di laboratorio,
applicabile al momento dell'effettuazione di tali studi, o a standard
equivalenti. 4. Se nel fascicolo di domanda
si fa riferimento a dati ottenuti in una sperimentazione clinica, tale
sperimentazione clinica è stata condotta in conformità al presente regolamento.
5. Se la sperimentazione clinica
è stata condotta al di fuori dell'Unione, essa è conforme a principi
equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento in materia di diritti
dei soggetti e di sicurezza e solidità dei dati ottenuti dalla sperimentazione
clinica. 6. I dati ottenuti da
sperimentazioni cliniche presentati in un fascicolo di domanda si basano su
sperimentazioni cliniche inserite prima del loro avvio in un registro pubblico
che rappresenta un registro primario della piattaforma internazionale dei
registri delle sperimentazioni cliniche (International Clinical Trials
Registry Platform) dell'Organizzazione mondiale della sanità. 7. I dati presentati in un
fascicolo di domanda non conformi ai paragrafi da 3 a 6 non sono
presi in considerazione nella valutazione di una domanda di autorizzazione a
una sperimentazione clinica o a una modifica sostanziale. Articolo 26
Requisiti linguistici La lingua del fascicolo di domanda, o di parti
dello stesso, è stabilita dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri, nell'applicare il primo
comma, esaminano la possibilità di accettare, nella documentazione non
destinata ai soggetti, una lingua di comune comprensione nel campo medico. Articolo 27
Aggiornamento mediante atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 85 per modificare gli
allegati I e II allo scopo di adeguarli al progresso tecnico o
di tener conto degli sviluppi normativi internazionali. Capo V
Protezione dei soggetti e consenso informato Articolo 28
Disposizioni generali 1. La conduzione di una
sperimentazione clinica è consentita esclusivamente se tutte le seguenti
condizioni sono soddisfatte: a) i benefici previsti, terapeutici e per la
sanità pubblica, giustificano i rischi e gli inconvenienti prevedibili; b) la conformità alla lettera a) è
costantemente rispettata; c) il soggetto o, qualora il soggetto non
sia in grado di dare il proprio consenso informato, il suo rappresentante
legale ha dato il proprio consenso informato; d) il soggetto o, qualora il soggetto non
sia in grado di dare il proprio consenso informato, il suo rappresentante
legale ha avuto la possibilità, in occasione di un colloquio preliminare con lo
sperimentatore o con un membro del gruppo di sperimentazione, di comprendere
gli obiettivi della sperimentazione clinica stessa, i suoi rischi e i suoi
inconvenienti, nonché le condizioni in cui sarà condotta, ed è inoltre stato
informato del suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione clinica in
qualsiasi momento senza alcun conseguente pregiudizio; e) sono rispettati il diritto all'integrità
fisica e mentale dei soggetti, il diritto alla vita privata e alla protezione
dei dati che li riguardano in conformità alla direttiva 95/46/CE. 2. I diritti, la sicurezza e il
benessere dei soggetti prevalgono sugli interessi della scienza e della
società. 3. Qualsiasi soggetto può
ritirarsi dalla sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza alcun
conseguente pregiudizio, revocando il proprio consenso informato. La revoca del
consenso non pregiudica le attività svolte sulla base del consenso prima della sua
revoca. Articolo 29
Consenso informato 1. Il consenso informato è
scritto, datato e firmato e dato liberamente dal soggetto o dal suo
rappresentante legale, dopo essere stato debitamente informato della natura,
dell'importanza, della portata e dei rischi della sperimentazione clinica. Esso
è debitamente documentato. Se il soggetto non è in grado di scrivere, può in
via eccezionale dare un consenso orale alla presenza di almeno un testimone
imparziale. Il soggetto o il suo rappresentante legale riceve una copia del
documento con il quale è stato dato il consenso informato. 2. Le informazioni scritte
fornite al soggetto e/o al rappresentante legale al fine di ottenere il suo
consenso informato sono concise, chiare, pertinenti e comprensibili ai non
addetti ai lavori. Tali informazioni sono sia di carattere medico che
giuridico. Esse informano il soggetto sul suo diritto di revocare il proprio
consenso informato. 3. Ai soggetti viene indicato un
referente in grado di dare loro ulteriori informazioni. Articolo 30
Sperimentazioni cliniche su soggetti incapaci 1. Nel caso di soggetti incapaci
che non hanno dato, o non hanno rifiutato di dare, il proprio consenso
informato prima che insorgesse la loro incapacità, la conduzione di una
sperimentazione clinica è possibile esclusivamente se, oltre alle condizioni
stabilite all'articolo 28, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) è stato ottenuto il consenso informato
del rappresentante legale, il cui consenso rappresenta la volontà presunta del
soggetto; b) il soggetto incapace ha ricevuto sufficienti
informazioni, commisurate alla sua capacità di comprensione, in merito alla
sperimentazione, ai rischi e ai benefici; c) lo sperimentatore tiene conto del
desiderio esplicito di un soggetto incapace in grado di formarsi un'opinione
propria e di valutare tali informazioni, al fine di rifiutare la partecipazione
o ritirarsi dalla sperimentazione clinica in qualsiasi momento; d) per partecipare alla sperimentazione
clinica non vengono riconosciuti incentivi o benefici finanziari ad eccezione
di un'indennità; e) tale ricerca è essenziale per convalidare
dati ottenuti da sperimentazioni cliniche su persone in grado di dare il loro
consenso informato o ottenuti con altri metodi di ricerca; f) tale ricerca è direttamente associata a
una condizione clinica suscettibile di mettere in pericolo la vita o
debilitante da cui il soggetto è affetto; g) la sperimentazione clinica è stata
concepita in modo da ridurre al minimo il dolore, il disagio, la paura e gli
altri rischi prevedibili, in relazione alla malattia e alla fase dello
sviluppo, e sia la soglia del rischio che il grado di malessere sono definiti
espressamente e sono oggetto di continua verifica; h) vi è motivo di ritenere che la
partecipazione alla sperimentazione clinica rechi al soggetto incapace un beneficio
superiore ai rischi o non produca alcun rischio. 2. Il soggetto partecipa quanto
più possibile alla procedura di acquisizione del consenso. Articolo 31
Sperimentazioni cliniche su minori 1. La conduzione di una
sperimentazione clinica su minori è consentita esclusivamente se, oltre alle
condizioni stabilite all'articolo 28, tutte le seguenti condizioni sono
soddisfatte: a) è stato ottenuto il consenso informato
del rappresentante legale, il cui consenso rappresenta la volontà presunta del
minore; b) il minore ha ricevuto da professionisti
qualificati o esperti nel trattare con minori tutte le informazioni pertinenti,
in una forma adeguata alla sua età e maturità, in merito alla sperimentazione,
ai rischi e ai benefici; c) il desiderio esplicito di un minore, in
grado di formarsi un'opinione propria e di valutare tali informazioni, di
rifiutare la partecipazione alla sperimentazione o di ritirarsi in qualsiasi
momento dalla medesima è preso in debita considerazione dallo sperimentatore secondo
l'età e la maturità del minore; d) per partecipare alla sperimentazione
clinica non vengono riconosciuti incentivi o benefici finanziari ad eccezione
di un'indennità; e) tale ricerca è essenziale per convalidare
dati ottenuti da sperimentazioni cliniche su persone in grado di dare il loro
consenso informato o ottenuti con altri metodi di ricerca; f) tale ricerca è direttamente associata ad
una condizione clinica di cui soffre il minore interessato o è di natura tale
da poter essere effettuata solo su minori; g) la sperimentazione clinica è stata
concepita in modo da ridurre al minimo il dolore, il disagio, la paura e gli
altri rischi prevedibili, in relazione alla malattia e alla fase dello
sviluppo, e sia la soglia del rischio che il grado di malessere sono definiti espressamente
e sono oggetto di continua verifica; h) il gruppo di pazienti trae dalla
sperimentazione clinica determinati benefici diretti. 2. Il minore partecipa alla
procedura di acquisizione del consenso in una forma adeguata alla sua età e
maturità. Articolo 32
Sperimentazioni cliniche in situazioni di emergenza 1. In deroga
all'articolo 28, paragrafo 1, lettere c) e d),
all'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), e
all'articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e b), è
possibile acquisire il consenso informato alla continuazione della
sperimentazione clinica dopo l'avvio della stessa e fornire le informazioni
relative alla sperimentazione clinica dopo l'avvio della stessa se tutte le
seguenti condizioni sono soddisfatte: a) non è possibile ottenere il consenso
informato preventivo dal soggetto, né fornire informazioni preventive al
soggetto a causa dell'urgenza della situazione, dovuta a una condizione clinica
improvvisa che ne mette in pericolo la vita o ad altra condizione clinica
grave, b) non è disponibile un rappresentante
legale; c) il soggetto non ha precedentemente
sollevato obiezioni note allo sperimentatore; d) la ricerca è direttamente associata a una
condizione clinica che impedisce di ottenere il consenso informato preventivo e
di fornire informazioni preventive; e) la sperimentazione clinica pone un
rischio e un onere minimi per il soggetto. 2. Il consenso informato di cui
al paragrafo 1 è acquisito, e le informazioni in merito alla
sperimentazione clinica sono fornite, in conformità ai seguenti requisiti: a) per quanto riguarda i soggetti incapaci e
i minori, il consenso informato di cui al paragrafo 1 è prestato quanto
prima possibile dal rappresentante legale e le informazioni di cui al
paragrafo 1 sono fornite quanto prima possibile al soggetto; b) per quanto riguarda gli altri soggetti,
il consenso informato di cui al paragrafo 1 è prestato quanto prima
possibile dal rappresentante legale o dal soggetto (a seconda dell'opzione più
rapida) e le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite quanto prima
possibile al rappresentante legale o al soggetto (a seconda dell'opzione più
rapida). Ai fini della lettera b), se il consenso
informato è prestato dal rappresentante legale, il consenso informato alla
continuazione della sperimentazione viene acquisito dal soggetto, non appena
questi è in grado di dare il proprio consenso informato. Capo VI
Avvio, conclusione, sospensione, sospensione provvisoria, conclusione
anticipata di una sperimentazione clinica Articolo 33
Notifica dell'avvio della sperimentazione clinica e della conclusione
dell'arruolamento dei soggetti 1. Lo sponsor notifica a
ciascuno Stato membro interessato l'avvio di una sperimentazione clinica
associata a tale Stato membro mediante il portale UE. La notifica viene effettuata entro 15 giorni
dall'avvio della sperimentazione clinica associata a tale Stato membro. 2. Lo sponsor notifica a
ciascuno Stato membro interessato la conclusione dell'arruolamento dei soggetti
per una sperimentazione clinica in tale Stato membro mediante il portale UE. La notifica viene effettuata entro 15 giorni dalla
conclusione dell'arruolamento dei soggetti. Qualora venisse riavviato
l'arruolamento, si applica il paragrafo 1. Articolo 34
Conclusione della sperimentazione clinica, conclusione anticipata della
sperimentazione clinica 1. Lo sponsor notifica a
ciascuno Stato membro interessato la conclusione di una sperimentazione clinica
associata a tale Stato membro mediante il portale UE. La notifica viene effettuata entro 15 giorni dalla
conclusione della sperimentazione clinica associata a tale Stato membro. 2. Lo sponsor notifica a
ciascuno Stato membro interessato la conclusione della sperimentazione clinica
mediante il portale UE. La notifica viene effettuata entro 15 giorni dalla
conclusione della sperimentazione clinica. 3. Entro un anno dalla
conclusione di una sperimentazione clinica, lo sponsor trasmette una sintesi
dei risultati della sperimentazione clinica alla banca dati UE. Tuttavia, se per motivi scientifici non è possibile
trasmettere una sintesi dei risultati entro un anno, la sintesi dei risultati
viene presentata non appena disponibile. In tal caso, il protocollo specifica
quando saranno trasmessi i risultati, fornendo spiegazioni in proposito. 4. Ai fini del presente
regolamento, se una sperimentazione clinica sospesa o provvisoriamente sospesa
non è riavviata, la data in cui lo sponsor decide di non riavviare la
sperimentazione clinica è considerata la data di conclusione della
sperimentazione clinica. In caso di conclusione anticipata, la data della
conclusione anticipata è considerata la data di conclusione della
sperimentazione clinica. 5. Fatto salvo il
paragrafo 3, se la sperimentazione clinica prevede una data di
completamento primario precedente alla conclusione della sperimentazione
clinica, e i relativi risultati della sperimentazione clinica sono disponibili,
una sintesi di tali risultati è trasmessa alla banca dati UE entro un anno
dalla data di completamento primario. Articolo 35
Sospensione provvisoria o conclusione anticipata da parte dello sponsor per
motivi collegati alla sicurezza dei soggetti Ai fini del presente regolamento, la
sospensione provvisoria o la conclusione anticipata di una sperimentazione
clinica a causa di un mutamento del rapporto rischi/benefici e il riavvio
successivo a tale sospensione provvisoria equivalgono a una modifica
sostanziale di una sperimentazione clinica. Capo VII
Comunicazioni in materia di sicurezza nel contesto di una sperimentazione
clinica Articolo 36
Banca dati elettronica per le comunicazioni in materia di sicurezza L'Agenzia europea per i medicinali, istituita
con il regolamento (CE) n. 726/2004 (di seguito
l'"Agenzia") istituisce e mantiene una banca dati elettronica ai fini
delle comunicazioni di cui agli articoli 38 e 39. Articolo 37
Comunicazione allo sponsor di eventi avversi e di eventi avversi gravi da parte
dello sperimentatore 1. Lo sperimentatore comunica
allo sponsor gli eventi avversi o i risultati di analisi anomali che il
protocollo reputa essenziali ai fini della valutazione della sicurezza, in
conformità ai requisiti di comunicazione ed entro i termini previsti nel
protocollo. 2. Lo sperimentatore comunica
immediatamente gli eventi avversi gravi allo sponsor, a meno che il protocollo,
per determinati eventi avversi, non preveda alcun obbligo di comunicazione. Lo
sperimentatore registra tutti gli eventi avversi gravi. Se del caso, lo
sperimentatore trasmette allo sponsor una relazione di follow-up. 3. Lo sponsor conserva i
registri dettagliati di tutti gli eventi avversi comunicatigli dallo
sperimentatore. Articolo 38
Comunicazione all'Agenzia di sospetti gravi effetti collaterali negativi
inattesi da parte dello sponsor 1. Lo sponsor comunica
tempestivamente per via elettronica alla banca dati elettronica di cui
all'articolo 36 tutte le informazioni pertinenti in materia di sospetti
gravi effetti collaterali negativi inattesi dei medicinali in fase di
sperimentazione purché tali sospetti gravi effetti collaterali negativi
inattesi si siano verificati nel corso di una sperimentazione clinica condotta
dallo sponsor o nel corso di una sperimentazione clinica associata allo
sponsor. 2. Il termine per le
comunicazioni è commisurato alla gravità dell'effetto collaterale. Se è
necessario assicurare comunicazioni tempestive, lo sponsor può presentare una
relazione iniziale incompleta, seguita da una relazione completa. 3. Se la scarsità di risorse non
consente a uno sponsor di effettuare la comunicazione alla banca dati
elettronica di cui all'articolo 36, esso può comunicare allo Stato membro
dove si è verificato il sospetto grave effetto collaterale negativo inatteso.
Lo Stato membro comunica il sospetto grave effetto collaterale negativo
inatteso in conformità al paragrafo 1. Articolo 39
Relazione annuale all'Agenzia da parte dello sponsor 1. Per quanto riguarda i
medicinali in fase di sperimentazione non autorizzati diversi dal placebo, e i
medicinali in fase di sperimentazione autorizzati che, secondo il protocollo,
non sono utilizzati in conformità ai termini dell'autorizzazione all'immissione
in commercio, lo sponsor trasmette annualmente all'Agenzia per via elettronica
una relazione sulla sicurezza di ciascun medicinale in fase di autorizzazione
utilizzato in una sperimentazione clinica di cui è lo sponsor. 2. L'obbligo di cui al
paragrafo 1 decorre dalla prima autorizzazione di una sperimentazione
clinica in conformità al presente regolamento. Esso ha termine alla conclusione
dell'ultima sperimentazione clinica condotta dallo sponsor utilizzando il
medicinale in fase di sperimentazione. Articolo 40
Valutazione da parte degli Stati membri 1. L'Agenzia trasmette agli
Stati membri appropriati, per via elettronica, le informazioni comunicate in
conformità agli articoli 38 e 39. 2. Gli Stati membri cooperano
alla valutazione delle informazioni comunicate in conformità agli
articoli 38 e 39. Articolo 41
Relazione annuale al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
da parte dello sponsor 1. Per quanto riguarda i
medicinali che, secondo il protocollo, sono utilizzati in conformità alle
condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, lo sponsor informa
annualmente il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
tutti i sospetti gravi effetti collaterali negativi. 2. L'obbligo di cui al
paragrafo 1 decorre dalla prima autorizzazione di una sperimentazione
clinica in conformità al presente regolamento. Esso ha termine alla conclusione
della sperimentazione. Articolo 42
Aspetti tecnici Gli aspetti tecnici relativi alle
comunicazioni in materia di sicurezza in conformità con gli articoli
da 37 a 41 sono indicati all'allegato III. Alla Commissione
è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 85
per modificare l'allegato III al fine di perseguire uno dei seguenti
obiettivi: –
garantire ai soggetti un elevato livello di
protezione; –
migliorare le informazioni relative alla sicurezza
dei medicinali; –
adeguare i requisiti tecnici al progresso tecnico; –
stabilire o modificare norme dettagliate sulla
cooperazione alla valutazione delle informazioni comunicate in conformità agli
articoli 38 e 39; –
tenere conto degli sviluppi normativi
internazionali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche. Articolo 43
Comunicazioni relative ai medicinali ausiliari Le comunicazioni in materia di sicurezza
relative ai medicinali ausiliari sono effettuate in conformità al capo 3
della direttiva 2001/83/CE. Capo VIII
Conduzione della sperimentazione, vigilanza da parte dello sponsor, formazione
ed esperienza, medicinali ausiliari Articolo 44
Conformità al protocollo e alla buona pratica clinica La sperimentazione clinica è condotta in
conformità al protocollo. Fatti salvi la legislazione dell'Unione e gli
orientamenti specifici della Commissione, nel redigere il protocollo e
nell'applicare il presente regolamento e il protocollo lo sponsor e lo
sperimentatore tengono debitamente conto degli standard di qualità fissati
dalle linee guida internazionali dettagliate di buona pratica clinica della
conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la
registrazione di medicinali per uso umano (ICH). La Commissione rende accessibili al pubblico
le linee guida internazionali dettagliate di buona pratica clinica di cui al
secondo comma. Articolo 45
Monitoraggio Lo sponsor monitora adeguatamente la conduzione
di una sperimentazione clinica. L'entità e la natura del monitoraggio sono
determinate dallo sponsor sulla base di tutte le caratteristiche della
sperimentazione clinica, comprese le seguenti: a) il fatto che si tratti o no di una
sperimentazione clinica a basso livello di intervento; b) l'obiettivo e la metodologia della
sperimentazione clinica; c) il grado di scostamento dell'intervento
dalla normale pratica clinica. Articolo 46
Idoneità degli individui coinvolti nella conduzione della sperimentazione
clinica Lo sperimentatore è un medico in base alla
definizione del diritto nazionale, o una persona la cui professione è
riconosciuta dallo Stato membro interessato come abilitante al ruolo di
sperimentatore, data la necessità di conoscenze scientifiche ed esperienza nel
campo dell'assistenza dei pazienti. Gli altri individui coinvolti nella conduzione
di una sperimentazione clinica sono qualificate, in termini di istruzione,
formazione ed esperienza, ad assolvere ai propri compiti. Articolo 47
Idoneità dei siti di sperimentazione Le strutture presso cui viene condotta la
sperimentazione clinica sono idonee alla sperimentazione clinica stessa. Articolo 48
Rintracciabilità, conservazione, distruzione e restituzione dei medicinali 1. I medicinali in fase di
sperimentazione sono rintracciabili, conservati, distrutti e restituiti in
maniera appropriata e proporzionata al fine di garantire la sicurezza dei
soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti dalla sperimentazione
clinica, prendendo in considerazione se il medicinale in fase di
sperimentazione è autorizzato e se la sperimentazione clinica consiste in una
sperimentazione clinica a basso livello di intervento. Il primo comma si applica anche ai medicinali
ausiliari non autorizzati. 2. Il fascicolo di domanda
contiene le informazioni pertinenti in merito alla rintracciabilità, alla
conservazione, alla distruzione e alla restituzione dei medicinali di cui al
paragrafo 1. Articolo 49
Comunicazione di gravi violazioni 1. Se lo sponsor è a conoscenza,
con riferimento a una sperimentazione clinica di cui è sponsor, di una grave
violazione del presente regolamento o della versione del protocollo applicabile
al momento della violazione, esso notifica tale violazione agli Stati membri
interessati, mediante il portale UE, entro sette giorni da quando viene a
conoscenza della violazione. 2. Ai fini del presente
articolo, per "grave violazione" si intende una violazione
suscettibile di ripercuotersi in misura significativa sulla sicurezza e sui
diritti dei soggetti o sull'affidabilità e sulla solidità dei dati ottenuti
dalla sperimentazione clinica. Articolo 50
Altri obblighi in materia di comunicazione pertinente ai fini della sicurezza
dei soggetti 1. Lo sponsor notifica
tempestivamente agli Stati membri interessati, mediante il portale UE, tutti
gli eventi inattesi che incidono sul rapporto rischi/benefici della
sponsorizzazione clinica, ma che non costituiscono sospetti gravi effetti
collaterali negativi inattesi di cui all'articolo 38. 2. Lo sponsor trasmette agli
Stati membri interessati, mediante il portale UE, tutte le relazioni delle
ispezioni effettuate dalle autorità di paesi terzi relative a una
sperimentazione clinica da esso condotta. Articolo 51
Misure urgenti in materia di sicurezza 1. Se un evento inatteso è
suscettibile di incidere in maniera significativa sul rapporto
rischio/beneficio, lo sponsor e lo sperimentatore prendono misure urgenti
appropriate in materia di sicurezza per proteggere i soggetti. 2. Lo sponsor informa
tempestivamente gli Stati membri interessati, mediante il portale UE,
dell'evento e delle misure prese. 3. Il presente articolo non
pregiudica i capi II e VII. Articolo 52
Dossier per lo sperimentatore 1. Lo sponsor fornisce allo
sperimentatore il dossier per lo sperimentatore. 2. Il dossier per lo
sperimentatore contiene tutti i dati clinici e non clinici relativi ai
medicinali in fase di sperimentazione associati alla sperimentazione clinica. 3. Il dossier per lo
sperimentatore viene aggiornato se sono disponibili nuove informazioni in
materia di sicurezza, e in ogni caso almeno una volta all'anno. Articolo 53
Registrazione, elaborazione, trattamento e conservazione delle informazioni 1. Tutte le informazioni sulla
sperimentazione clinica sono registrate, elaborate, trattate e conservate in
modo tale da poter essere comunicate, interpretate e verificate in modo
preciso, tutelando al tempo stesso la riservatezza dei dati e i dati personali
dei soggetti in conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione
dei dati personali. 2. Sono attuate idonee misure
tecniche e organizzative per tutelare le informazioni e i dati personali
trattati dall'accesso, dalla rivelazione, diffusione, modifica non autorizzati
o illeciti, o dalla distruzione o perdita accidentale, in particolare quando il
trattamento comporta la trasmissione attraverso una rete. Articolo 54
Fascicolo permanente della sperimentazione clinica Lo sponsor e lo sperimentatore conservano un
fascicolo permanente della sperimentazione clinica. Il contenuto del fascicolo permanente della
sperimentazione clinica consente di verificare la conduzione di una
sperimentazione clinica, tenendo conto di tutte le caratteristiche della
stessa, con l'indicazione se si tratti o no di una sperimentazione clinica a
basso livello di intervento. Il fascicolo permanente della sperimentazione
clinica conservato dallo sperimentatore e quello conservato dallo sponsor
possono essere diversi nel contenuto, se ciò è giustificato dalla diversa
natura delle responsabilità dello sperimentatore e dello sponsor. Articolo 55
Archiviazione del fascicolo permanente della sperimentazione clinica A meno che altre disposizioni dell'Unione
prevedano un periodo di archiviazione maggiore, lo sponsor e lo sperimentatore
conservano il contenuto del fascicolo permanente della sperimentazione clinica
per almeno cinque anni dalla conclusione della medesima. Tuttavia, le cartelle
cliniche dei soggetti sono archiviate in conformità alla legislazione
nazionale. Il contenuto del fascicolo permanente della
sperimentazione clinica è archiviato in modo da poter essere facilmente
accessibile alle autorità competenti qualora queste lo richiedano. Qualsiasi trasferimento di proprietà del
contenuto del fascicolo permanente della sperimentazione clinica è documentato.
Il nuovo proprietario assume le responsabilità stabilite al presente articolo. Lo sponsor designa, all'interno della propria
organizzazione, le persone responsabili degli archivi. L'accesso agli archivi è
riservato a tali persone. I mezzi utilizzati per archiviare il contenuto
del fascicolo permanente della sperimentazione clinica sono tali da garantire
che il contenuto rimanga completo e leggibile per tutto il periodo di cui al
primo comma. Qualsiasi modifica del contenuto del fascicolo
permanente della sperimentazione clinica è rintracciabile. Articolo 56
Medicinali ausiliari 1. Possono essere utilizzati in
una sperimentazione clinica esclusivamente i medicinali ausiliari autorizzati. 2. Il paragrafo 1 non si applica
se all'interno dell'Unione non è disponibile alcun medicinale ausiliario
autorizzato o se lo sponsor non può essere ragionevolmente tenuto a utilizzare
un medicinale ausiliario autorizzato. Nel protocollo viene inclusa una
giustificazione specifica a tal fine. Capo IX
Fabbricazione e importazione di medicinali in fase di sperimentazione e di
medicinali ausiliari Articolo 57
Campo di applicazione Fatto salvo l'articolo 1, questo capo si
applica alla fabbricazione e all'importazione di medicinali in fase di
sperimentazione e di medicinali ausiliari. Articolo 58
Autorizzazione alla fabbricazione e all'importazione 1. La fabbricazione e
l'importazione di medicinali in fase di sperimentazione nell'Unione è soggetta
al possesso di un'autorizzazione. 2. Per ottenere l'autorizzazione
di cui al paragrafo 1, il richiedente soddisfa le seguenti condizioni : a) dispone, per la fabbricazione o
l'importazione, di locali, attrezzatura tecnica e strutture di controllo idonei
e sufficienti, conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento; b) dispone in maniera permanente e
continuativa dei servizi di una persona che possiede i requisiti stabiliti
all'articolo 49, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 2001/83/CE (di seguito "persona qualificata"). 3. Il richiedente specifica,
nella richiesta di autorizzazione, i tipi e le forme farmaceutiche del
medicinale in fase di autorizzazione fabbricato o importato, le operazioni di
fabbricazione o importazione, se del caso il processo di fabbricazione, il sito
presso cui saranno fabbricati i medicinali in fase di sperimentazione, nonché
informazioni dettagliate riguardanti la persona qualificata. 4. All'autorizzazione alla
fabbricazione e all'importazione di cui al paragrafo 1 si applicano gli
articoli da 42 a 46, lettera e), della direttiva 2001/83/CE. 5. Il paragrafo 1 non si applica
a nessuna delle seguenti operazioni: a) rietichettatura, riconfezionamento o
ricostituzione prima dell'uso o del confezionamento quando tali operazioni
vengono effettuate in ospedali, centri sanitari o cliniche, da farmacisti o
altre persone legalmente autorizzate a dette operazioni nello Stato membro e
purché i medicinali in fase di sperimentazione siano destinati a essere
utilizzati esclusivamente da tali istituzioni; b) fabbricazione o importazione di
radiofarmaci utilizzati come medicinali in fase di sperimentazione quando tali
operazioni vengono effettuate in ospedali, centri sanitari o cliniche, da
farmacisti o altre persone legalmente autorizzate a dette operazioni nello
Stato membro interessato e purché i medicinali in fase di sperimentazione siano
destinati a essere utilizzati esclusivamente da tali istituzioni; c) preparazione dei medicinali di cui
all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2001/83/CE. 6. Gli Stati membri stabiliscono
requisiti idonei e proporzionali per le operazioni di cui al paragrafo 5
al fine di garantire la sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la solidità
dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica. Gli Stati membri effettuano
regolarmente ispezioni su tali operazioni. Articolo 59
Responsabilità della persona qualificata 1. La persona qualificata
garantisce che ciascun lotto di medicinali in fase di sperimentazione
fabbricati o importati nell'Unione sia conforme ai requisiti stabiliti
all'articolo 60 e certifica che tali requisiti sono soddisfatti. 2. La certificazione di cui al
paragrafo 1 è resa accessibile dallo sponsor su richiesta dello Stato
membro interessato. Articolo 60
Fabbricazione e importazione 1. I medicinali in fase di
sperimentazione sono fabbricati adottando le prassi di fabbricazione che ne
garantiscono la qualità, al fine di tutelare la sicurezza dei soggetti e
l'affidabilità e la solidità dei dati clinici ottenuti dalla sperimentazione
clinica (di seguito "buone prassi di fabbricazione"). Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 85 per specificare i requisiti dettagliati delle buone prassi
di fabbricazione volte a garantire la qualità dei medicinali in fase di
sperimentazione, tenendo conto della sicurezza dei soggetti o dell'affidabilità
e solidità dei dati, del progresso tecnico e degli sviluppi normativi
internazionali. 2. Il paragrafo 1 non si
applica alle operazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5. 3. I medicinali in fase di
sperimentazione importati nell'Unione sono fabbricati applicando norme di
qualità almeno equivalenti a quelle stabilite in base al presente regolamento. Articolo 61
Modifica dei medicinali in fase di sperimentazione autorizzati Gli articoli 58, 59 e 60 si applicano ai
medicinali in fase di sperimentazione autorizzati esclusivamente per quanto
riguarda eventuali modifiche di tali medicinali non oggetto di
un'autorizzazione all'immissione in commercio. Articolo 62
Fabbricazione di medicinali ausiliari Se il medicinale ausiliario non è autorizzato
e se un medicinale ausiliario autorizzato è modificato e tale modifica non è
oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio, esso è fabbricato
applicando le norme necessarie a garantirne la qualità adeguata. Capo X
Etichettatura Articolo 63
Medicinali in fase di sperimentazione non autorizzati e medicinali ausiliari
non autorizzati 1. Le seguenti informazioni
figurano sull'imballaggio esterno e sul confezionamento primario dei medicinali
in fase di sperimentazione non autorizzati e dei medicinali ausiliari non
autorizzati: a) informazioni per identificare il o i
referenti coinvolti nella sperimentazione clinica; b) informazioni per identificare la
sperimentazione clinica; c) informazioni per identificare il
medicinale; d) informazioni relative all'uso del
medicinale. 2. Le informazioni riportate
sull'imballaggio esterno e sul confezionamento primario garantiscono la
sicurezza dei soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti dalla
sperimentazione clinica, tenendo inoltre conto della progettazione della
sperimentazione, del fatto che i prodotti siano medicinali in fase di
sperimentazione o medicinali ausiliari e di eventuali caratteristiche
specifiche di tali prodotti. L'allegato IV riporta l'elenco delle informazioni
che figurano sull'imballaggio esterno e sul confezionamento primario. Articolo 64
Medicinali in fase di sperimentazione autorizzati e medicinali ausiliari
autorizzati 1. I medicinali in fase di
sperimentazione autorizzati e i medicinali ausiliari autorizzati sono
etichettati a) conformemente all'articolo 63, paragrafo
1; oppure b) conformemente al titolo V della direttiva
2001/83/CE. 2. Fatto salvo il
paragrafo 1, lettera b), se le circostanze specifiche di una
sperimentazione clinica lo richiedono per garantire la sicurezza dei soggetti e
l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti da una sperimentazione clinica,
sull'imballaggio esterno e sul confezionamento primario dei medicinali in fase
di sperimentazione autorizzati figurano dettagli aggiuntivi relativi
all'identificazione della sperimentazione e del referente. L'allegato IV
riporta l'elenco delle informazioni che figurano sull'imballaggio esterno e sul
confezionamento primario. Articolo 65
Radiofarmaci utilizzati come medicinali in fase di sperimentazione per una diagnosi
clinica Gli articoli 63 e 64 non si applicano ai
radiofarmaci utilizzati come medicinali in fase di sperimentazione per una
diagnosi clinica. I medicinali di cui al primo comma sono
etichettati adeguatamente per garantire la sicurezza dei soggetti e l'affidabilità
e la solidità dei dati ottenuti dalla sperimentazione clinica. Articolo 66
Lingua La lingua delle informazioni sull'etichetta è
stabilita dallo Stato membro interessato. Il medicinale può essere etichettato
in diverse lingue. Articolo 67
Atti delegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 85 per modificare
l'allegato IV al fine di garantire la sicurezza dei soggetti e
l'affidabilità e la solidità dei dati ottenuti in una sperimentazione clinica o
per tener conto del progresso tecnico. Capo XI
Sponsor e sperimentatore Articolo 68
Sponsor Una sperimentazione clinica può avere uno o più
sponsor. Qualsiasi sponsor può delegare la totalità o
una parte dei suoi compiti a una persona fisica, a una società, a
un'istituzione o a un organismo. Tale delega non pregiudica la responsabilità
dello sponsor. Lo sperimentatore e lo sponsor possono essere
la stessa persona. Articolo 69
Cosponsorizzazione 1. Se una sperimentazione
clinica ha più di uno sponsor, tutti gli sponsor sono soggetti alle
responsabilità previste per uno sponsor dal presente regolamento, a meno che
gli sponsor non decidano altrimenti in un contratto che ne stabilisce le
rispettive responsabilità. Se il contratto non specifica a quale sponsor è
attribuita una determinata responsabilità, tale responsabilità ricade su tutti
gli sponsor. 2. In deroga al paragrafo 1,
tutti gli sponsor sono responsabili di stabilire uno sponsor responsabile di
ciascuno dei seguenti compiti: a) garantire il rispetto degli obblighi
propri di uno sponsor nelle procedure di autorizzazione di cui ai
capi II e III; b) rispondere a tutti i quesiti dei
soggetti, degli sperimentatori o di qualsiasi Stato membro interessato in
merito alla sperimentazione clinica; c) attuare le misure adottate conformemente
all'articolo 74. Articolo 70
Referente dello sponsor nell'Unione Se lo sponsor di una sperimentazione clinica
non è stabilito nell'Unione, tale sponsor garantisce che un suo referente sia
stabilito nell'Unione. Tale referente è il destinatario di tutte le
comunicazioni con lo sponsor previste nel presente regolamento. Qualsiasi
comunicazione trasmessa a tale referente è considerata una comunicazione allo
sponsor. Articolo 71
Responsabilità Il presente capo fa salva la responsabilità
civile e penale dello sponsor, dello sperimentatore o delle persone a cui lo
sponsor ha delegato dei compiti. Capo XII
Risarcimento danni, copertura assicurativa e meccanismo di indennizzo nazionale Articolo 72
Risarcimento danni Per le sperimentazioni cliniche diverse dalle
sperimentazioni cliniche a basso livello di intervento, lo sponsor garantisce
il riconoscimento di un risarcimento dei danni subiti dal soggetto, in
conformità alle leggi in materia di responsabilità applicabili allo sponsor e
allo sperimentatore. Tale risarcimento danni è dovuto indipendentemente dalla
capacità finanziaria dello sponsor e dello sperimentatore. Articolo 73
Meccanismo di indennizzo nazionale 1. Gli Stati membri
predispongono un meccanismo di indennizzo nazionale per risarcire i danni di
cui all'articolo 72. 2. Si considera che lo sponsor
si attenga all'articolo 72 se ricorre al meccanismo di indennizzo
nazionale nello Stato membro interessato. 3. Il ricorso al meccanismo di
indennizzo nazionale è gratuito se, per motivi oggettivi, la sperimentazione
clinica non era finalizzata, al momento della presentazione della domanda di
autorizzazione a tale sperimentazione clinica, all'ottenimento di
un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale. Per tutte le altre sperimentazioni cliniche, il
ricorso al meccanismo di indennizzo nazionale può essere soggetto a una
tariffa. Gli Stati membri stabiliscono tale tariffa senza scopo di lucro,
tenendo conto del rischio della sperimentazione clinica, dei potenziali danni e
della loro probabilità. Capo XIII
Vigilanza da parte degli Stati membri, ispezioni e controlli dell'Unione Articolo 74
Misure correttive che gli Stati membri devono adottare 1. Se uno Stato membro
interessato ha ragioni obiettive di ritenere che i requisiti stabiliti nel
presente regolamento siano venuti a mancare, esso può prendere le seguenti
misure: a) può concludere anticipatamente la
sperimentazione clinica; b) può sospendere la sperimentazione
clinica; c) può modificare qualsiasi aspetto della
sperimentazione clinica. 2. Le misure di cui al paragrafo
1 sono comunicate a tutti gli Stati membri interessati mediante il portale UE. Articolo 75
Ispezioni degli Stati membri 1. Gli Stati membri designano
ispettori incaricati di vigilare sulla conformità al presente regolamento. Gli
Stati membri garantiscono che le qualifiche e la formazione degli ispettori
siano idonee. 2. Le ispezioni vengono
effettuate sotto la responsabilità dello Stato membro in cui esse hanno luogo. 3. Se uno Stato membro interessato
intende effettuare un'ispezione in merito a una o più sperimentazioni cliniche
condotte in più di uno Stato membro interessato, esso notifica tale intenzione
agli altri Stati membri interessati, alla Commissione e all'Agenzia, mediante
il portale UE, e li informa delle risultanze dell'ispezione. 4. L'Agenzia coordina la
cooperazione in materia di ispezioni tra gli Stati membri, le ispezioni
condotte dagli Stati membri in paesi terzi e le ispezioni condotte nel quadro
di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio in conformità al
regolamento (CE) n. 726/2004. 5. Dopo un'ispezione, lo Stato
membro sotto la cui responsabilità è stata effettuata l'ispezione redige una
relazione di ispezione. Tale Stato membro rende la relazione di ispezione
accessibile allo sponsor della relativa sperimentazione clinica e la trasmette
alla banca dati UE mediante il portale UE. Nel rendere accessibile la relazione di ispezione
allo sponsor, lo Stato membro di cui al primo comma garantisce la salvaguardia
della riservatezza. 6. La Commissione specifica le
modalità delle procedure di ispezione mediante atti di esecuzione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 84, paragrafo 2. Articolo 76
Controlli dell'Unione e ispezioni dell'Unione 1. La Commissione può effettuare
controlli al fine di verificare: a) se gli Stati membri vigilano
correttamente sulla conformità al presente regolamento; b) se il sistema normativo applicabile alle
sperimentazioni cliniche condotte al di fuori dell'Unione garantisce la
conformità all'allegato I, punto 8, della direttiva 2001/83/CE; c) se il sistema normativo applicabile alle
sperimentazioni cliniche condotte al di fuori dell'Unione garantisce la
conformità all'articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento. 2. La Commissione può effettuare
ispezioni qualora lo ritenga necessario. Capo XIV
Infrastrutture informatiche Articolo 77
Portale UE La Commissione istituisce e mantiene un
portale a livello dell'Unione che funge da sportello unico per la presentazione
dei dati e delle informazioni concernenti le sperimentazioni cliniche in
conformità al presente regolamento. I dati e le informazioni presentati mediante
il portale UE sono conservati nella banca dati UE di cui all'articolo 78. Articolo 78
Banca dati UE 1. La Commissione istituisce e
mantiene una banca dati a livello dell'Unione (di seguito la "banca dati
UE"). La Commissione è considerata il responsabile del trattamento della
banca dati. La banca dati UE contiene i dati e le informazioni
presentati a norma del presente regolamento. 2. L'istituzione della banca
dati UE consente alle autorità competenti degli Stati membri di cooperare, per
quanto necessario, all'applicazione del presente regolamento e di effettuare
ricerche di specifiche sperimentazioni cliniche. Consente inoltre agli sponsor
di richiamare precedenti domande di autorizzazione a una sperimentazione
clinica o a una modifica sostanziale. 3. La banca dati UE è
accessibile al pubblico a meno che una parte o tutti i dati e le informazioni
in essa contenute ne giustifichino la riservatezza, sulla base di una delle
seguenti motivazioni: –
protezione dei dati personali in conformità al
regolamento (CE) n. 45/2001; –
protezione di informazioni commerciali a carattere
riservato; –
garanzia di una vigilanza efficace degli Stati
membri sulla conduzione di una sperimentazione clinica. 4. La banca dati UE contiene
dati personali solo nella misura in cui ciò è necessario ai fini del
paragrafo 2. 5. Nessun dato personale dei
soggetti è accessibile al pubblico. 6. Lo sponsor aggiorna
continuamente le informazioni nella banca dati UE in merito a qualsiasi
modifica delle sperimentazioni cliniche che non costituisca una modifica
sostanziale, pur essendo rilevante ai fini della vigilanza sulla sperimentazione
clinica da parte degli Stati membri. 7. La Commissione e gli Stati
membri garantiscono che l'interessato possa esercitare effettivamente i suoi
diritti di informazione, di accesso, di rettifica e di opposizione in
conformità rispettivamente al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla
legislazione nazionale in materia di protezione dei dati che attua la direttiva
95/46/CE. Essi garantiscono che l'interessato possa esercitare effettivamente
il diritto di accesso ai dati che lo concernono, nonché il diritto di rettifica
e cancellazione dei dati inesatti o incompleti. Nell'ambito delle rispettive
responsabilità, la Commissione e gli Stati membri garantiscono che i dati
inesatti e trattati illecitamente siano cancellati, in conformità alla
legislazione applicabile. Le correzioni e le cancellazioni vengono effettuate
quanto prima e comunque entro 60 giorni dalla richiesta di un interessato. Capo XV
Cooperazione tra Stati membri Articolo 79
Referenti nazionali 1. Ciascuno Stato membro designa
un referente nazionale per facilitare il funzionamento delle procedure
stabilite ai capi II e III. 2. Ciascuno Stato membro
comunica tale referente alla Commissione. L'elenco di tali referenti è
pubblicato dalla Commissione. Articolo 80
Sostegno della Commissione La Commissione sostiene il funzionamento della
cooperazione tra gli Stati membri nel quadro delle procedure di autorizzazione
di cui ai capi II e III del presente regolamento e il funzionamento
della cooperazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2. Articolo 81
Gruppo di coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche 1. È istituito un gruppo di
coordinamento e consultivo per le sperimentazioni cliniche (Clinical Trials
Coordination and Advisory Group, CTAG), composto dai referenti nazionali di
cui all'articolo 79. 2. Il CTAG svolge i seguenti
compiti: a) favorisce lo scambio di informazioni tra
gli Stati membri e la Commissione sull'esperienza acquisita nell'attuazione del
presente regolamento; b) coadiuva le attività di sostegno della
Commissione di cui all'articolo 80. 3. Il CTAG è presieduto da un
rappresentante della Commissione. 4. Il CTAG si riunisce a
intervalli regolari e ogni qualvolta la situazione lo richieda, su domanda
della Commissione o di uno Stato membro. 5. I servizi della Commissione
provvedono al segretariato. Capo
XVI
Tariffe Articolo 82
Principio generale Il presente regolamento non pregiudica la
possibilità che gli Stati membri impongano una tariffa per le attività
stabilite nel presente regolamento, a condizione che l'entità della tariffa sia
stabilita in maniera trasparente e sulla base dei principi del recupero dei
costi. Articolo 83
Una tariffa per attività per Stato membro Uno Stato membro non impone, per una
valutazione di cui ai capi II e III, pagamenti multipli a favore
dei diversi organismi coinvolti in tale valutazione. Capo
XVII
Atti di esecuzione e atti delegati Articolo 84
Comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato permanente per i medicinali per uso umano istituito dalla direttiva
2001/83/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Se il parere del comitato va ottenuto mediante
procedura scritta, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il
termine per la presentazione del parere, il presidente decida in tal senso o la
maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda. Articolo 85
Esercizio della delega 1. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
agli articoli 27, 42, 60 e 67 è conferita alla Commissione per un periodo di
tempo indeterminato dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento. 3. La delega di potere di cui
agli articoli 27, 42, 60 e 67 può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla
delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi degli articoli 27, 42, 60 e 67 entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di 2 mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Capo
XVIII
Disposizioni varie Articolo 86
Medicinali contenenti, consistenti in o derivati da cellule Il presente regolamento non osta
all'applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitano l'utilizzo
di tipi specifici di cellule umane o animali o la vendita, la fornitura o l'uso
di medicinali che contengono, consistono in o derivano da tali cellule per
motivi non contemplati dal presente regolamento. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle legislazioni nazionali in questione. Articolo 87
Rapporto con altri atti legislativi Il presente regolamento non pregiudica la
direttiva 97/43/Euratom del Consiglio[24], la direttiva 96/29/Euratom
del Consiglio[25], la
direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[26]
e la direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[27]. Articolo 88
Medicinali in fase di sperimentazione gratuiti per il soggetto Fatta salva la competenza degli Stati membri
ai fini della definizione della propria politica sanitaria e
dell'organizzazione e della prestazione dei servizi sanitari e dell'assistenza
medica, i costi dei medicinali in fase di sperimentazione non sono a carico del
soggetto. Articolo 89
Protezione dei dati 1. Gli Stati membri applicano la
direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato negli Stati
membri a norma del presente regolamento. 2. Al trattamento dei dati
personali effettuato dalla Commissione e dall'Agenzia europea per i medicinali
a norma del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001. Articolo 90
Responsabilità civile e penale Il presente regolamento non pregiudica le
norme nazionali e dell'Unione in merito alla responsabilità civile e penale
dello sponsor o dello sperimentatore. Capo XIX
Disposizioni finali Articolo 91
Abrogazione 1. La direttiva 2001/20/CE è
abrogata a decorrere dal [si prega di specificare una data – due anni
dopo la pubblicazione del presente regolamento]. 2. In deroga al paragrafo 1, se la
richiesta di autorizzazione a una sperimentazione clinica è stata presentata
prima della data indicata all'articolo 92, paragrafo 2 [data di
applicazione] in conformità alla direttiva 2001/20/CE, tale
sperimentazione clinica continua a essere disciplinata da detta direttiva fino
al [si prega di specificare una data – cinque anni dopo la
pubblicazione del presente regolamento]. 3. I riferimenti alla direttiva
2001/20/CE si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la
tavola di concordanza di cui all'allegato V. Articolo 92
Disposizione transitoria In deroga all'articolo 91, paragrafo 1,
se la richiesta di autorizzazione a una sperimentazione clinica viene
presentata nel periodo compreso tra il [si prega di specificare una data –
due anni dopo la pubblicazione del presente regolamento] e il [si prega
di specificare una data – tre anni dopo la pubblicazione del presente
regolamento], tale sperimentazione clinica può essere avviata in conformità
agli articoli 6, 7 e 9 della direttiva 2001/20/CE. Tale sperimentazione
clinica continua a essere disciplinata da detta direttiva fino al [si prega
di specificare una data – cinque anni dopo la pubblicazione del presente
regolamento]. Articolo 93
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal [si prega
di specificare una data – due anni dopo la pubblicazione]. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
ALLEGATO I
Fascicolo di domanda iniziale 1. Introduzione e principi generali 1. Se del caso, lo sponsor fa
riferimento a domande precedenti. Se tali domande sono state presentate da un
altro sponsor, deve essere presentato l'accordo scritto di quest'ultimo. 2. La domanda è firmata dallo
sponsor. La firma conferma che lo sponsor ha accertato che: ·
le informazioni fornite sono complete; ·
i documenti allegati presentano un resoconto
preciso delle informazioni disponibili; ·
la sperimentazione clinica sarà condotta
conformemente al protocollo. 3. Il fascicolo di domanda
relativo a una domanda di cui all'articolo 11 si limita alle sezioni da 2 a 10
del presente allegato. 4. Fatto salvo l'articolo 26, il fascicolo relativo a una
domanda di cui all'articolo 14 si limita alle sezioni da 11 a 17 del presente
allegato. 2. Lettera di accompagnamento 5. La lettera di accompagnamento
richiama l'attenzione sulle specificità della sperimentazione. 6. In tale lettera non è
tuttavia necessario ripresentare le informazioni già comprese nel modulo di
domanda UE, salvo nei seguenti casi: ·
la popolazione coinvolta nella sperimentazione
presenta caratteristiche specifiche, trattandosi ad esempio di soggetti
incapaci di dare il proprio consenso informato o di minori; ·
durante la sperimentazione viene somministrata per
la prima volta agli esseri umani una nuova sostanza attiva; ·
l'Agenzia, l'autorità nazionale competente di uno
Stato membro o di un paese terzo ha fornito una consulenza scientifica sulla
sperimentazione o sul medicinale in fase di sperimentazione; ·
la sperimentazione fa parte o è destinata a far
parte di un piano d'indagine pediatrica (PIP) di cui al titolo II, capo 3, del
regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico[28]
(se l'Agenzia ha già emanato una decisione sul piano d'indagine pediatrica, la
lettera di accompagnamento contiene un link alla decisione nel sito
dell'Agenzia stessa); ·
i medicinali in fase di sperimentazione o i
medicinali ausiliari sono sostanze narcotiche e psicotrope; ·
lo sponsor ha ottenuto la qualifica di orfano per
il medicinale in fase di sperimentazione o per la malattia. 7. La lettera di accompagnamento
indica in che punto del fascicolo di domanda sono contenute le relative
informazioni. 8. La lettera di accompagnamento
precisa dove esattamente, all'interno del fascicolo di domanda, siano contenute
le informazioni di riferimento sulla sicurezza per valutare se un effetto
collaterale negativo costituisca un sospetto grave effetto collaterale negativo
inatteso ("SUSAR"). 9. Nel caso si tratti di una
nuova presentazione della domanda, la lettera di accompagnamento evidenzia le
modifiche rispetto alla presentazione precedente. 3. Modulo di domanda UE 10. Il modulo di domanda UE è
debitamente compilato. 4. Protocollo 11. Il protocollo descrive
l'obiettivo, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e
l'organizzazione della sperimentazione. 12. Il protocollo è identificato
dal titolo, dal numero di protocollo attribuito dallo sponsor, specifico per
tutte le versioni del protocollo (se disponibile), dalla data e dal numero
della versione, da aggiornare in caso di modifica, e da un titolo o una
denominazione abbreviati. 13. Il protocollo comprende in
particolare: · una definizione chiara e priva di ambiguità della conclusione della
sperimentazione clinica in questione (nella maggior parte dei casi corrisponde
alla data dell'ultima visita dell'ultimo soggetto. Qualsiasi eccezione in
proposito è giustificata nel protocollo); · un'analisi della pertinenza della sperimentazione clinica e della sua
progettazione ai fini della valutazione a norma dell'articolo 6; · una valutazione dei benefici e dei rischi attesi ai fini della
valutazione a norma dell'articolo 6; · i criteri di inclusione e di esclusione; · una giustificazione dell'inclusione di soggetti incapaci di dare il
loro consenso informato o di altre popolazioni particolari, come i minori; · una spiegazione e una giustificazione dei criteri di esclusione degli
anziani o delle donne, se queste categorie sono escluse dalla sperimentazione
clinica; · una descrizione dettagliata della procedura di arruolamento e di acquisizione
del consenso informato, in particolare nei casi in cui i soggetti siano
incapaci di dare il consenso informato; · una sintesi delle modalità di monitoraggio; · una descrizione della politica di pubblicazione; · una descrizione delle disposizioni intese a fornire cure ai soggetti
alla conclusione della loro partecipazione alla sperimentazione, qualora a
seguito della partecipazione alla sperimentazione siano necessarie cure
aggiuntive e tali cure differiscano da quelle normalmente previste per la condizione
clinica in questione; · una descrizione delle eventuali disposizioni in materia di
rintracciabilità, conservazione, distruzione e restituzione del medicinale in
fase di sperimentazione e del medicinale ausiliario a norma dell'articolo 48; · una descrizione delle disposizioni per il rispetto delle norme
applicabili in materia di protezione dei dati personali, in particolare delle
misure organizzative e tecniche che verranno attuate per evitare l'accesso, la
rivelazione, la diffusione, la modifica non autorizzati o la perdita delle
informazioni e dei dati personali trattati; · una descrizione delle misure che verranno attuate per garantire la
riservatezza dei dati e dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle
sperimentazioni cliniche; · una descrizione delle misure che saranno attuate in caso di violazioni
della sicurezza dei dati per attenuare possibili effetti pregiudizievoli; · motivazioni debitamente documentate relative alla presentazione della
sintesi dei risultati della sperimentazione clinica a distanza di oltre un
anno; · una giustificazione dell'uso di medicinali ausiliari non autorizzati. 14. Se una sperimentazione clinica
viene condotta con una sostanza attiva disponibile nell'Unione europea sotto
diverse denominazioni commerciali in diversi medicinali autorizzati, il
protocollo può definire il trattamento semplicemente in base alla sostanza
attiva o al codice ATC (anatomico-terapeutico-clinico) (livello 3-5) senza
specificare la denominazione commerciale di ogni medicinale. 15. Per quanto concerne la notifica
degli eventi avversi, il protocollo individua: · gli eventi avversi o i risultati di analisi anomali che sono essenziali
ai fini delle valutazioni della sicurezza e che vanno comunicati allo sponsor;
e · gli eventi avversi gravi non soggetti ad obbligo di comunicazione da
parte dello sperimentatore. 16. Se del caso, il protocollo
tratta le questioni inerenti all'etichettatura e allo smascheramento dei
medicinali in fase di sperimentazione. 17. Il
protocollo è accompagnato da una sua sintesi. 5. Dossier per lo sperimentatore (IB) 18. Lo scopo del dossier per lo
sperimentatore è fornire agli sperimentatori e alle altre persone coinvolte
nella sperimentazione informazioni volte a facilitare la comprensione della
logica alla base delle caratteristiche essenziali del protocollo, quali la
dose, la frequenza/l'intervallo di dosaggio, i metodi di somministrazione e le
procedure di monitoraggio della sicurezza, e ad agevolare il rispetto di tali
caratteristiche. 19. Le informazioni contenute nel
dossier per lo sperimentatore sono presentate in forma concisa, semplice,
obiettiva, equilibrata e non pubblicitaria in modo tale da consentire al medico
o allo sperimentatore di comprenderle e di effettuare una valutazione
imparziale – sotto il profilo dei rischi e dei benefici – dell'adeguatezza
della sperimentazione clinica proposta. Il dossier per lo sperimentatore è
preparato impiegando tutte le informazioni e gli elementi di prova disponibili
che avvalorano la logica alla base della sperimentazione clinica proposta e la sicurezza
dell'uso del medicinale in fase di sperimentazione durante la sperimentazione
stessa. È presentato in forma di sintesi. 20. Se il medicinale in fase di
sperimentazione è autorizzato e impiegato conformemente ai termini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il riassunto approvato delle
caratteristiche del prodotto (RCP) costituisce il dossier per lo
sperimentatore. Qualora le condizioni d'uso nella sperimentazione clinica
differiscano da quelle autorizzate, l'RCP è integrato da una sintesi dei dati
clinici e non clinici pertinenti a sostegno dell'impiego del medicinale in fase
di sperimentazione nel quadro della sperimentazione clinica. Qualora il
medicinale in fase di sperimentazione clinica sia identificato nel protocollo
unicamente tramite la sostanza attiva, lo sponsor sceglie un riassunto delle
caratteristiche del prodotto come documento equivalente al dossier per lo
sperimentatore per tutti i medicinali contenenti quella sostanza attiva e
utilizzati in qualsiasi sito di sperimentazione clinica. 21. Nel caso di una
sperimentazione multinazionale in cui il medicinale da impiegare in ciascuno
Stato membro sia quello autorizzato a livello nazionale e l'RCP vari tra gli
Stati membri, lo sponsor sceglie un unico RCP per l'intera sperimentazione
clinica. Il riassunto scelto è quello più adatto a garantire la sicurezza dei
pazienti. 22. Il dossier per lo sperimentatore, se diverso dall'RCP,
contiene una sezione chiaramente identificabile che precisa quali effetti
collaterali negativi siano da considerare effetti collaterali negativi attesi,
fornendo anche informazioni sulla frequenza e sulla natura degli effetti
collaterali negativi ("informazioni di riferimento sulla sicurezza"). 6. Documentazione relativa alla conformità
alle buone prassi di fabbricazione (GMP) per i medicinali in fase di
sperimentazione (IMP) 23. Per quanto riguarda la
documentazione relativa alla conformità alla GMP, si applicano le seguenti
disposizioni. 24. Nei seguenti casi non è
necessario presentare alcuna documentazione: · il medicinale in fase di sperimentazione è autorizzato, non è
modificato ed è fabbricato nell'UE, oppure · il medicinale in fase di sperimentazione non è fabbricato nell'UE, ma è
autorizzato e non è modificato. 25. Se il medicinale in fase di
sperimentazione non è autorizzato, non è oggetto di un'autorizzazione
all'immissione in commercio rilasciata da un paese terzo che aderisce alla
conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la
registrazione di medicinali per uso umano (ICH) e non è fabbricato nell'UE,
deve essere presentata la seguente documentazione: · una copia dell'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 58;
e · una certificazione rilasciata dalla persona abilitata nell'UE che
attesti che la fabbricazione rispetta buone prassi di fabbricazione perlomeno
equivalenti alle buone prassi di fabbricazione nell'UE, salvo disposizioni
specifiche previste da accordi di mutuo riconoscimento tra l'UE e i paesi
terzi. 26. In tutti gli altri casi va
presentata una copia dell'autorizzazione alla fabbricazione/importazione di cui
all'articolo 58. 27. Per i medicinali in fase di
sperimentazione la cui fabbricazione o importazione non sia soggetta ad
autorizzazione a norma dell'articolo 58, va presentata la documentazione che
attesti la conformità ai requisiti di cui all'articolo 58, paragrafo 6. 7. Dossier del medicinale in fase di
sperimentazione (IMPD) 28. Il dossier del medicinale in
fase di sperimentazione fornisce informazioni relative alla qualità di
qualsiasi medicinale in fase di sperimentazione, alla sua fabbricazione e al
suo controllo, e dati ottenuti da studi non clinici e dall'uso clinico. 7.1.1. Dati relativi al medicinale in
fase di sperimentazione 7.1.1.1. Introduzione 29. Per quanto riguarda i dati, il
dossier del medicinale in fase di sperimentazione può essere sostituito da
altra documentazione che può essere presentata come documentazione a sé stante
o con un dossier semplificato del medicinale in fase di sperimentazione. Per
informazioni dettagliate sul dossier semplificato del medicinale in fase di
sperimentazione si rimanda alla sezione 7.1.2. 30. Il dossier del medicinale in
fase di sperimentazione inizia con un indice e un glossario dei termini. 31. Le informazioni riportate nel
dossier del medicinale in fase di sperimentazione sono concise. Il dossier non
deve essere inutilmente voluminoso. È preferibile presentare i dati in tabelle
accompagnate da una breve descrizione che evidenzi i principali punti salienti. 7.1.1.2. Dati qualitativi 32. I dati qualitativi vengono
presentati secondo una struttura logica. 7.1.1.3. Dati non clinici di
farmacologia e tossicologia 33. Il dossier del medicinale in
fase di sperimentazione contiene anche una sintesi dei dati non clinici di
farmacologia e tossicologia di ogni medicinale in fase di sperimentazione
impiegato nella sperimentazione clinica. Fornisce altresì un elenco di
riferimento degli studi condotti e adeguati riferimenti bibliografici. Ove
opportuno, è preferibile presentare i dati in tabelle accompagnate da una breve
descrizione che evidenzi i principali punti salienti. Le sintesi degli studi
condotti consentono di valutarne l'adeguatezza e la conduzione in base a un
protocollo accettabile. 34. I dati non clinici di
farmacologia e tossicologia sono presentati secondo una struttura logica, quale
utilizzata ad esempio per i titoli dell'attuale versione del modulo 4 del Common
Technical Document o dell'eCTD. 35. Il dossier del medicinale in
fase di sperimentazione non si limita a una semplice sintesi dei dati degli
studi condotti, ma fornisce piuttosto un'analisi critica dei dati, compresa una
giustificazione di loro omissioni, e una valutazione della sicurezza del
medicinale nel contesto della sperimentazione clinica proposta. 36. L'IMPD contiene una
dichiarazione attestante il rispetto dei principi della buona pratica di
laboratorio o di standard equivalenti, di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 37. Il materiale di prova
impiegato negli studi di tossicità è rappresentativo di quello utilizzato nella
sperimentazione clinica in termini di profili qualitativi e quantitativi delle
impurezze. Per garantire ciò e avvalorare quindi la validità dello studio, la
preparazione del materiale di prova è sottoposta ai controlli necessari. 7.1.1.4. Precedenti sperimentazioni
cliniche e dati sull'uso clinico 38. I dati relativi alle
sperimentazioni cliniche e all'uso clinico sono presentati secondo una
struttura logica, quale utilizzata ad esempio per i titoli dell'attuale
versione del modulo 5 del Common Technical Document o dell'eCTD. 39. Questa sezione fornisce una
sintesi di tutti i dati disponibili relativi a sperimentazioni cliniche
precedenti e all'uso clinico dei medicinali in fase di sperimentazione. 40. Contiene
una dichiarazione attestante la conformità delle sperimentazioni cliniche
citate alla buona pratica clinica e un riferimento al registro pubblico di cui
all'articolo 25, paragrafi da 4 a 6. 7.1.1.5. Valutazione complessiva dei
rischi e dei benefici 41. Questa sezione fornisce una
breve sintesi integrata che analizza criticamente i dati clinici e non clinici
relativi ai rischi e ai benefici potenziali della sperimentazione proposta, a
meno che tali informazioni non siano già enunciate nel protocollo. In
quest'ultimo caso questa sezione contiene un rinvio alla corrispondente sezione
del protocollo. Il testo cita gli studi conclusi anticipatamente e ne esamina i
motivi. Relativamente agli studi su minori o adulti incapaci, qualsiasi
valutazione dei rischi prevedibili e dei benefici attesi tiene conto delle
disposizioni specifiche del presente regolamento. 42. Se del caso, i margini di
sicurezza sono descritti in termini di esposizione sistemica relativa al
medicinale in fase di sperimentazione, preferibilmente sulla base dei dati
considerati più pertinenti tra i valori dell'area sotto la curva (AUC) e i dati
della concentrazione di picco (Cmax), piuttosto che in termini di
dose applicata. Viene trattata inoltre la rilevanza clinica dei risultati degli
studi clinici e non clinici, anche con eventuali raccomandazioni su un
ulteriore monitoraggio degli effetti e della sicurezza nella sperimentazione
clinica. 7.1.2. Dossier semplificato del
medicinale in fase di sperimentazione con rinvio ad altra documentazione 43. Il richiedente può fare
riferimento ad altra documentazione presentata come documentazione a sé stante
o con il dossier semplificato del medicinale in fase di sperimentazione. 7.1.2.1. Possibilità di rinvio al
dossier per lo sperimentatore 44. Il
richiedente ha la possibilità di presentare un dossier a sé stante relativo al medicinale
in fase di sperimentazione oppure di rinviare al dossier per lo sperimentatore
per quanto riguarda le parti preclinica e clinica del dossier del medicinale in
fase di sperimentazione. In quest'ultimo caso, la sintesi delle informazioni
precliniche e cliniche comprende dati, presentati preferibilmente sotto forma
di tabelle, sufficientemente dettagliati da consentire ai valutatori di
pronunciarsi sulla tossicità potenziale del medicinale in fase di
sperimentazione e sulla sicurezza del suo utilizzo nella sperimentazione
proposta. Qualora vi siano aspetti particolari dei dati preclinici o clinici
per i quali sia necessaria una spiegazione o un'analisi dettagliata da parte di
esperti al di là di quanto normalmente illustrato nel dossier per lo sperimentatore,
le informazioni precliniche e cliniche costituiscono un elemento integrante del
dossier del medicinale in fase di sperimentazione. 7.1.2.2. Possibilità di rinvio al
riassunto delle caratteristiche del prodotto 45. Nel caso di medicinale in fase
di sperimentazione autorizzato, il richiedente può presentare, come dossier del
medicinale in fase di sperimentazione, la versione attuale del riassunto delle
caratteristiche del prodotto. I requisiti precisi sono specificati nella
tabella 1. Tabella 1: contenuto del dossier semplificato del medicinale in fase di
sperimentazione Tipi di valutazione precedente || Dati qualitativi || Dati non clinici || Dati clinici Il medicinale in fase di sperimentazione è autorizzato oppure è oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in un paese ICH ed è utilizzato nella sperimentazione: || || || - alle condizioni illustrate nell'RCP || RCP - al di fuori delle condizioni illustrate nell'RCP || RCP || Se del caso || Se del caso - previa modifica (ad es. mascheramento) || P+A || RCP || RCP Il medicinale in fase di sperimentazione è di forma farmaceutica o dosaggio diverso dal medicinale che è autorizzato o che è oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in un paese ICH e il medicinale in fase di sperimentazione è fornito dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio || RCP+P+A || Sì || Sì Il medicinale in fase di sperimentazione non è autorizzato e non è oggetto di un'autorizzazione all'immissione in commercio in un paese ICH, ma la sostanza attiva è contenuta in un medicinale autorizzato ed || || || - è fornita dallo stesso fabbricante || RCP+P+A || Sì || Sì - è fornita da un altro fabbricante || RCP+S+P+A || Sì || Sì Il medicinale in fase di sperimentazione è stato oggetto di una precedente domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica, è stato autorizzato nello Stato membro interessato, non è stato modificato e || || || - non sono disponibili nuovi dati dall'ultima modifica della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica || Riferimento alla documentazione precedente - sono disponibili nuovi dati dall'ultima modifica della domanda di autorizzazione alla sperimentazione clinica || Nuovi dati || Nuovi dati || Nuovi dati - è utilizzato in condizioni diverse || Se del caso || Se del caso || Se del caso S: dati relativi alla sostanza attiva; P: dati
relativi al medicinale in fase di sperimentazione; A: altre informazioni
riguardanti gli impianti e le attrezzature, la valutazione di sicurezza degli
agenti avventizi, i nuovi eccipienti, i solventi per la ricostituzione e i
diluenti). 46. Qualora il medicinale in fase
di sperimentazione sia definito nel protocollo in base alla sostanza attiva o
al codice ATC (cfr. la sezione 4), il richiedente può sostituire il dossier del
medicinale in fase di sperimentazione con un RPC rappresentativo di ogni
sostanza attiva/sostanza attiva appartenente a quel gruppo ATC. In alternativa
il richiedente può fornire un documento che raggruppa informazioni equivalenti
a quelle dell'RPC rappresentativo di ogni sostanza attiva utilizzabile come
medicinale in fase di sperimentazione nella sperimentazione clinica. 7.1.3. Dossier del medicinale in fase
di sperimentazione nel caso di placebo 47. Qualora il medicinale in fase di sperimentazione sia un
placebo, gli obblighi di informazione si limitano ai dati qualitativi. Non è
necessaria alcuna documentazione ulteriore se il placebo ha la stessa
composizione del medicinale in fase di sperimentazione oggetto della
sperimentazione, è fabbricato dallo stesso fabbricante e non è sterile. 8. Dossier del medicinale ausiliario 48. Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 62, gli obblighi in materia di documentazione di cui alle sezioni
6 e 7 si applicano anche ai medicinali ausiliari. Tuttavia, se il medicinale
ausiliario è autorizzato nello Stato membro interessato, non viene presentata documentazione
aggiuntiva. 9. Consulenza scientifica e piano
d'indagine pediatrica (PIP) 49. Se disponibile, va presentata
una copia della sintesi della consulenza scientifica sulla sperimentazione
clinica fornita dall'Agenzia o di uno Stato membro o di un paese terzo. 50. Se la sperimentazione clinica
fa parte di un piano d'indagine pediatrica approvato, va presentata una copia
della decisione dell'Agenzia che approva il PIP e del parere del comitato
pediatrico, a meno che questi documenti siano pienamente accessibili via
Internet. In quest'ultimo caso è sufficiente riportare il link a tale
documentazione nella lettera di accompagnamento (cfr. la sezione 2). 10. Contenuto dell'etichetta dei medicinali
in fase di sperimentazione 11. Modalità di arruolamento (Informazioni
distinte per Stato membro interessato) 51. Un documento a sé stante
descrive in dettaglio le procedure di arruolamento dei soggetti, a meno che non
siano descritte nel protocollo. 52. Se l'arruolamento dei soggetti
avviene attraverso un annuncio pubblicitario, occorre presentare il materiale
pubblicitario, compresi stampati e registrazioni audio o video. Vanno
illustrate le procedure proposte per gestire le risposte all'annuncio
pubblicitario. Va tra l'altro precisato come si intenda fornire informazioni o
consulenza ai soggetti che hanno risposto all'annuncio, ma che sono risultati
non idonei all'inclusione nella sperimentazione clinica. 12. Informazione dei soggetti e procedura di
acquisizione del consenso informato (Informazioni distinte per Stato membro
interessato) 53. Vanno presentate tutte le
informazioni che i soggetti (o, all'occorrenza, i genitori o il rappresentante
legale) hanno ricevuto prima di decidere di partecipare o di astenersi dal
partecipare alla sperimentazione, come pure il modulo di consenso informato
scritto. 54. Va presentata una descrizione
delle procedure di acquisizione del consenso informato in circostanze
specifiche: –
nelle sperimentazioni con minori o soggetti
incapaci, vanno descritti le procedure per ottenere il consenso informato del o
dei genitori o del rappresentante legale e il coinvolgimento del minore o del
soggetto incapace; –
se la procedura è tale per cui l'acquisizione del
consenso comporta la presenza di un testimone, vanno fornite le informazioni
riguardanti il motivo del ricorso al testimone, la scelta del medesimo e la
procedura di acquisizione del consenso informato; –
nelle sperimentazioni cliniche di cui all'articolo
32, va descritta la procedura di acquisizione del consenso informato del
rappresentante legale e del soggetto alla continuazione della sperimentazione
clinica; –
nelle sperimentazioni cliniche in situazioni di
emergenza, vanno descritte le procedure seguite per individuare e documentare
la situazione di urgenza. 55. In questi casi, vanno fornite
le informazioni date al soggetto e ai genitori o al rappresentante legale. 13. Idoneità dello sperimentatore
(Informazioni distinte per Stato membro interessato) 56. Vengono presentati: un elenco
dei siti presso cui è in programma la sperimentazione clinica, il nome e la
funzione degli sperimentatori responsabili delle équipe di sperimentatori che
conducono la sperimentazione clinica presso i siti di sperimentazione clinica
("sperimentatore principale") e il numero dei soggetti coinvolti
presso i siti di sperimentazione. 57. La qualifica degli
sperimentatori principali è descritta in un curriculum vitae aggiornato e in
altra documentazione pertinente. Va descritta ogni precedente formazione sui
principi della GCP o qualsiasi esperienza lavorativa nel campo delle
sperimentazioni cliniche e dell'assistenza dei pazienti. 58. Sono illustrate le situazioni,
come gli interessi economici, che potrebbero far sorgere il sospetto di un
condizionamento dell'imparzialità degli sperimentatori principali. 14. Idoneità degli impianti (Informazioni
distinte per Stato membro interessato) 59. Il direttore della clinica o
dell'istituzione che accoglie il sito di sperimentazione o un altro
responsabile, a seconda del sistema proprio dello Stato membro, presenta una
dichiarazione scritta relativa all'idoneità dei siti di sperimentazione. 15. Prova della copertura assicurativa o del
meccanismo di indennizzo (informazioni distinte per Stato membro interessato) 16. Aspetti finanziari (Informazioni distinte
per Stato membro interessato) 60. Vanno presentate informazioni
sulle operazioni finanziarie e sulle indennità corrisposte ai soggetti e allo
sperimentatore/al sito per la partecipazione alla sperimentazione clinica. 61. Va illustrato ogni accordo tra
lo sponsor e il sito. 17. Prova del pagamento delle tariffe
(informazioni distinte per Stato membro interessato) ALLEGATO II
Fascicolo di domanda di autorizzazione a una modifica sostanziale 1. Introduzione e principi generali 1. Se una modifica sostanziale
riguarda più sperimentazioni cliniche condotte dallo stesso sponsor e lo stesso
medicinale in fase di sperimentazione, lo sponsor può presentare un'unica
domanda di autorizzazione. La lettera di accompagnamento e la notifica
contengono un elenco di tutte le sperimentazioni cliniche interessate con i
numeri di identificazione ufficiali e i rispettivi numeri di codice delle
modifiche. 2. La domanda è firmata dallo
sponsor. La firma conferma che lo sponsor ha accertato che: · le informazioni fornite sono complete; · i documenti allegati presentano un resoconto preciso delle informazioni
disponibili; · la sperimentazione clinica sarà condotta conformemente alla
documentazione modificata. 2. Lettera di accompagnamento 3. La lettera di accompagnamento
contiene le seguenti informazioni: – nell'oggetto, il numero UE della
sperimentazione e il numero di protocollo attribuito dallo sponsor (se
disponibile) con il titolo della sperimentazione e il numero di codice della
modifica assegnato dallo sponsor che consenta l'identificazione univoca della modifica
sostanziale, facendo attenzione ad utilizzare in modo coerente il numero di
codice; – l'identificazione del richiedente; – l'identificazione della modifica (numero
di codice della modifica sostanziale assegnato dallo sponsor e data), che può
riferirsi a diversi cambiamenti del protocollo o dei documenti scientifici
giustificativi; – l'indicazione, messa in particolare
rilievo, di eventuali questioni specifiche collegate alla modifica e
l'indicazione di dove reperire le informazioni o il testo di interesse nel
fascicolo di domanda iniziale; – qualsiasi informazione, non contenuta nel
modulo di domanda relativo a una modifica, che potrebbe incidere sul rischio
dei soggetti; – se del caso, un elenco di tutte le
sperimentazioni cliniche interessate con i numeri di identificazione ufficiali
e i rispettivi numeri di codice delle modifiche (vedi sopra). 3. Modulo di domanda relativo a una
modifica 4. Descrizione della modifica 4. La modifica è descritta come
segue: – un estratto dei documenti modificati che
attraverso la funzione "revisioni" mostri la vecchia e la nuova
formulazione del testo, e un estratto contenente esclusivamente la nuova
formulazione; – nonostante quanto enunciato al punto
precedente, una nuova versione dell'intero documento se i cambiamenti sono così
numerosi o così profondi da giustificarla (in questi casi, le modifiche
apportate ai documenti sono elencate in una tabella aggiuntiva nella quale i
cambiamenti identici possono essere raggruppati). 5. La nuova versione è
identificata dalla relativa data e dal numero di versione aggiornato. 5. Informazioni di supporto 6. Se del caso, le altre
informazioni di supporto comprendono: – una sintesi dei dati; – una valutazione complessiva aggiornata
del rapporto rischi/benefici; – le possibili ripercussioni per i soggetti
già inclusi nella sperimentazione; – le possibili ripercussioni per la
valutazione dei risultati. 6. Aggiornamento del modulo di domanda UE 7. Se una modifica sostanziale
comporta cambiamenti delle voci che figurano nel modulo di domanda UE, va
trasmessa una versione rivista del modulo. I campi interessati dalla modifica
sostanziale sono evidenziati nel modulo rivisto. ALLEGATO III
Comunicazioni in materia di sicurezza 1. Comunicazione allo sponsor di eventi
avversi gravi da parte dello sperimentatore 1. Un evento avverso può essere
un qualsiasi segno sfavorevole e non voluto (compreso un risultato anomalo di
laboratorio), un sintomo o una malattia associata all'impiego di un medicinale
per coincidenza temporale. 2. Lo sperimentatore comunica
gli eventi avversi gravi di cui all'articolo 37, paragrafo 2, non appena
ne abbia avuto conoscenza. Se necessario, viene inviata una relazione di
follow-up per consentire allo sponsor di stabilire se l'evento avverso grave
richieda una nuova valutazione del rapporto rischi/benefici della
sperimentazione clinica. 3. Lo sperimentatore è
responsabile di comunicare allo sponsor ogni evento avverso grave nei soggetti
da lui trattati nella sperimentazione clinica. Una volta conclusa la
sperimentazione, lo sperimentatore non è tenuto a un monitoraggio attivo degli
eventi avversi nei soggetti da lui trattati, salvo diverse indicazioni nel
protocollo. 4. Lo sperimentatore che venga a
conoscenza di eventi avversi gravi che si manifestano dopo la conclusione della
sperimentazione in soggetti da lui trattati ne dà comunicazione allo sponsor. 2. Comunicazione all'Agenzia di sospetti
gravi effetti collaterali negativi inattesi (SUSAR) da parte dello sponsor 2.1. Evento grave/"grave
effetto collaterale negativo" 5. Costituisce un evento avverso
grave un evento medico che richieda un intervento per prevenire una delle
caratteristiche/ripercussioni di cui all'articolo 2, secondo comma, punto 29. 6. La definizione di effetto
collaterale negativo comprende anche gli errori di terapia farmacologica e gli
utilizzi al di fuori di quanto previsto dal protocollo, compreso il cattivo uso
o l'abuso del medicinale. 7. La definizione implica la
ragionevole possibilità di un nesso di causalità tra l'evento e il medicinale
in fase di sperimentazione. Ciò significa che esistono dati di fatto (prove) o
argomenti che suggeriscono un nesso di causalità. 8. Se lo sperimentatore che
effettua la comunicazione non fornisce informazioni sul nesso di causalità, lo
sponsor lo consulta e lo invita a esprimere un parere in merito. Lo sponsor non
ignora la valutazione del nesso di causalità operata dallo sperimentatore. Se
lo sponsor non concorda con la valutazione del nesso di causalità operata dallo
sperimentatore, nella relazione sono espressi sia il parere dello
sperimentatore sia quello dello sponsor. 2.2. "Prevedibilità"/"imprevedibilità" 9. A proposito
dell'imprevedibilità, costituiscono eventi inattesi le comunicazioni che
aggiungono informazioni significative sulla specificità, sull'aumento della
frequenza o sulla gravità di un effetto collaterale negativo grave conosciuto e
già documentato. 10. Nelle informazioni di
riferimento sulla sicurezza lo sponsor determina la prevedibilità di un effetto
collaterale negativo partendo dalla prospettiva di eventi osservati in
precedenza e non sulla base di ciò che potrebbe essere atteso tenuto conto
delle proprietà farmacologiche di un medicinale. 11. Le informazioni di riferimento
sulla sicurezza sono incluse nel riassunto delle caratteristiche del prodotto
(RCP) o nel dossier per lo sperimentatore. La lettera di accompagnamento
presentata insieme al fascicolo di domanda rinvia alle informazioni di
riferimento sulla sicurezza. Se il medicinale in fase di sperimentazione è
autorizzato in vari Stati membri interessati con diversi riassunti delle
caratteristiche del prodotto, lo sponsor sceglie – come informazioni di
riferimento sulla sicurezza – il riassunto più idoneo dal punto di vista della
sicurezza dei soggetti. 12. Le
informazioni di riferimento sulla sicurezza possono cambiare nel corso di una
sperimentazione clinica. Ai fini della comunicazione di sospetti gravi effetti
collaterali negativi inattesi (SUSAR), si applica, come versione delle
informazioni di riferimento sulla sicurezza, quella vigente al momento
dell'insorgenza di tali SUSAR. Di conseguenza, una modifica delle informazioni
di riferimento sulla sicurezza incide sul numero di effetti collaterali
negativi da segnalare come SUSAR. Per quanto riguarda le informazioni di
riferimento sulla sicurezza applicabili ai fini della relazione annuale sulla
sicurezza, si veda la sezione 3. 13. Se lo sperimentatore che
effettua la comunicazione mette a disposizione informazioni sulla
prevedibilità, lo sponsor le prende in considerazione. 2.3. Portata esatta dei sospetti
gravi effetti collaterali negativi inattesi (SUSAR) da comunicare 14. Lo sponsor di una
sperimentazione clinica condotta in almeno uno Stato membro comunica i seguenti
sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi: · tutti i sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi
verificatisi nell'ambito di tale sperimentazione clinica, siano essi insorti in
un sito di sperimentazione in uno Stato membro o in un paese terzo interessato; · tutti i sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi collegati
alla stessa sostanza attiva (indipendentemente dalla forma farmaceutica e dal
dosaggio o dall'indicazione oggetto della sperimentazione) nell'ambito di una
sperimentazione clinica condotta esclusivamente in un paese terzo, se tale sperimentazione
clinica è: –
promossa dallo stesso sponsor, oppure –
promossa da un altro sponsor che appartiene alla
stessa società madre o che partecipa allo sviluppo congiunto di un medicinale,
sulla base di un accordo formale con questo altro sponsor. Non è da considerare
uno sviluppo congiunto la fornitura del medicinale in fase di sperimentazione o
di informazioni relative alla sicurezza a un futuro potenziale titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 15. Sono comunicati anche i
sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi individuati dopo la
conclusione della sperimentazione. 2.4. Termini
per la comunicazione di sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi
(SUSAR) mortali o che mettono in pericolo la vita del soggetto 16. Per quanto riguarda i sospetti
gravi effetti collaterali negativi inattesi mortali o che mettono in pericolo
la vita del soggetto, lo sponsor comunica quanto prima almeno le informazioni
minime e lo fa comunque entro un termine massimo di sette giorni dal momento
della conoscenza del caso. 17. Se la relazione iniziale è
incompleta, ad esempio se lo sponsor non ha fornito tutte le
informazioni/valutazioni entro il termine di sette giorni, lo stesso sponsor
presenta una relazione completa basata sulle informazioni iniziali entro un
termine supplementare di otto giorni. 18. Il termine per la relazione iniziale (giorno 0 = Di 0)
inizia a decorrere dal momento in cui lo sponsor abbia ricevuto le informazioni
che soddisfano i criteri minimi di segnalazione. 19. Se lo sponsor riceve nuove
informazioni importanti su un caso che è già stato segnalato, il termine inizia
di nuovo a decorrere dal giorno zero, vale a dire dalla data di ricevimento
delle nuove informazioni. Queste informazioni sono comunicate nel contesto di una
relazione di follow-up entro un termine di 15 giorni. 2.5. Termini per la comunicazione
di sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi (SUSAR) non mortali o
che non mettono in pericolo la vita del soggetto 20. I sospetti gravi effetti
collaterali negativi inattesi non mortali o che non mettono in pericolo la vita
del soggetto sono comunicati entro un termine di 15 giorni. 21. Se un
sospetto grave effetto collaterale negativo inatteso, considerato inizialmente
non mortale o tale da non mettere in pericolo la vita del soggetto, si rivela
mortale o mette in pericolo la vita di un soggetto, la comunicazione del
sospetto grave effetto collaterale negativo inatteso non mortale o che non
mette in pericolo la vita del soggetto avviene quanto prima e comunque entro un
termine di 15 giorni. La relazione di follow-up relativa a sospetti gravi
effetti collaterali negativi inattesi mortali o che mettono in pericolo la vita
del soggetto è fornita quanto prima e comunque entro un termine massimo di
sette giorni a decorrere dal momento in cui si sia appreso che l'effetto è
mortale o mette in pericolo la vita del soggetto. Per quanto riguarda la
relazione di follow-up, si veda la sezione 2.4. 22. Se un sospetto grave effetto
collaterale negativo inatteso, considerato inizialmente non mortale o tale da
non mettere in pericolo la vita del soggetto, si rivela mortale o mette in
pericolo la vita di un soggetto, viene elaborata una relazione cumulativa se
quella iniziale non è stata ancora presentata. 2.6. "Smascheramento"
dell'assegnazione del trattamento 23. Lo sponsor comunica solo i
sospetti gravi effetti collaterali negativi inattesi in relazione ai quali
l'assegnazione del trattamento del soggetto "non sia mascherata". 24. Nel corso di una
sperimentazione clinica, lo sperimentatore smaschera l'assegnazione del
trattamento solo se ciò risulta necessario per la sicurezza del soggetto. 25. Per quanto riguarda lo
sponsor, quando un evento può rappresentare un sospetto grave effetto
collaterale negativo inatteso, egli procede allo smascheramento solo nei
confronti del soggetto interessato. Il mascheramento è mantenuto nei confronti
delle persone responsabili della conduzione della sperimentazione (come gli
amministratori, i monitor, gli sperimentatori) e dei soggetti responsabili
dell'analisi dei dati e dell'interpretazione dei risultati al termine della
sperimentazione, come i biometristi. Le informazioni smascherate sono
accessibili solo alle persone che devono necessariamente partecipare a fornire
comunicazioni in materia di sicurezza all'Agenzia, ai comitati di monitoraggio
dei dati e della sicurezza ("DSMB"), o alle persone che effettuano in
permanenza valutazioni sulla sicurezza durante la sperimentazione. 26. Tuttavia, per le
sperimentazioni concernenti malattie ad alta morbilità o mortalità, nelle quali
gli end point di efficacia possono essere anche sospetti gravi effetti
collaterali negativi inattesi o quando la mortalità o un altro esito
"grave" (che può essere potenzialmente segnalata come sospetto grave
effetto collaterale negativo inatteso) rappresenta l'end point di
efficacia di una sperimentazione clinica, l'intera sperimentazione clinica può
essere compromessa se si procede a uno smascheramento sistematico. In queste e
analoghe circostanze, lo sponsor evidenzia nel protocollo quali eventi gravi
saranno trattati come correlati alla malattia e non saranno soggetti ad uno
smascheramento sistematico e a una comunicazione immediata. 27. Comunque,
dopo lo smascheramento, se l'evento risulta essere un sospetto grave effetto
collaterale negativo inatteso (ad esempio per quanto riguarda la
prevedibilità), si applicano le norme di segnalazione relative ai sospetti
gravi effetti collaterali negativi inattesi. 3. Relazione annuale sulla sicurezza da
parte dello sponsor 28. La relazione riporta, in
appendice, le informazioni di riferimento sulla sicurezza applicabili
all'inizio del periodo cui la relazione si riferisce. 29. Le informazioni di riferimento
sulla sicurezza applicabili all'inizio del periodo cui la relazione si riferisce
fungono da informazioni di riferimento sulla sicurezza per l'intero periodo. 30. Eventuali modifiche
significative apportate alle informazioni di riferimento sulla sicurezza
durante il periodo cui la relazione si riferisce sono indicate nella relazione
annuale sulla sicurezza. Inoltre, in questo caso, la versione rivista delle
informazioni di riferimento sulla sicurezza è presentata in appendice alla
relazione, insieme alle informazioni di riferimento sulla sicurezza applicabili
all'inizio del periodo cui la relazione si riferisce. Nonostante le modifiche
apportate alle informazioni di riferimento sulla sicurezza, quelle applicabili
all'inizio del periodo cui la relazione si riferisce fungono da informazioni di
riferimento sulla sicurezza per l'intero periodo. ALLEGATO IV
Etichettatura dei medicinali in fase di sperimentazione (IMP) e dei medicinali
ausiliari (AMP) 1. medicinali in fase di sperimentazione
non autorizzati 1.1. Disposizioni generali 1. Sul confezionamento primario
e sull'imballaggio esterno figurano i seguenti dati: a) il nome, l'indirizzo e il numero di
telefono del referente principale per avere informazioni sul medicinale, sulla
sperimentazione clinica e sullo smascheramento d'emergenza. Il referente
principale può essere lo sponsor, l'organizzazione di ricerca a contratto o lo
sperimentatore (di seguito denominato "referente principale" ai fini
di questo allegato); b) la forma farmaceutica, la via di
somministrazione, la quantità di unità di dosaggio e, nel caso delle
sperimentazioni in aperto, la denominazione/l'identificativo e il
dosaggio/l'attività biologica; c) il numero di lotto o di codice che
identifica il contenuto e l'operazione di imballaggio; d) un codice di riferimento della
sperimentazione che consenta di identificare la sperimentazione, il sito, lo
sperimentatore e lo sponsor se questo dato non è fornito altrove; e) il numero di identificazione del
soggetto/numero del trattamento e, se pertinente, il numero della visita; f) il nome dello sperimentatore [(se non
compreso tra i dati di cui alla lettera a) o d)]; g) le indicazioni per l'uso (è possibile un
rimando al foglietto illustrativo o ad altra documentazione esplicativa
destinati al soggetto o alla persona che somministra il medicinale); h) la dicitura "esclusivamente per uso
nella sperimentazione clinica" o formulazione analoga; i) le condizioni di conservazione; j) il periodo di validità (data limite di
utilizzo, data di scadenza o periodo di "retest" a seconda dei casi)
nel formato mese/anno e in modo da evitare qualsiasi ambiguità; k) la dicitura "tenere fuori dalla
portata dei bambini", salvo nel caso di medicinale destinato a
sperimentazioni cliniche nelle quali non sia prevista l'assunzione domiciliare
da parte dei soggetti. 2. È possibile avvalersi di
segni o pittogrammi per chiarire alcune delle informazioni sopraelencate. Si
possono riportare informazioni aggiuntive, avvertenze o istruzioni per la
manipolazione. 3. L'indirizzo e il numero di
telefono del referente principale non devono necessariamente comparire
sull'etichetta qualora i soggetti abbiano ricevuto un foglio o un documento su
cui figurino questi dati e siano stati informati che devono portarli sempre con
sé. 1.2. Etichettatura limitata del
confezionamento primario 1.2.1. Confezionamento primario e
imballaggio esterno forniti insieme 4. Se il medicinale è fornito al
soggetto o alla persona che somministra la terapia contenuto in un imballaggio
esterno e in un confezionamento primario destinati a rimanere uniti e se
l'imballaggio esterno reca i dati di cui alla sezione 1.1., sul confezionamento
primario (o sul dispositivo dosatore sigillato della confezione primaria)
figurano le seguenti informazioni: a) il nome del referente principale; b) la forma farmaceutica, la via di
somministrazione (questa informazione può essere omessa nel caso delle forme di
dosaggio solide orali), la quantità di unità di dosaggio e, nel caso delle
sperimentazioni in aperto, la denominazione/l'identificativo e il
dosaggio/l'attività biologica; c) il numero di lotto e/o di codice che
identifica il contenuto e l'operazione di imballaggio; d) un codice di riferimento della
sperimentazione che consenta di identificare la sperimentazione, il sito, lo
sperimentatore e lo sponsor se questo dato non è fornito altrove; e) il numero di identificazione del
soggetto/numero del trattamento e, se pertinente, il numero della visita. 1.2.2. Confezionamenti primari di
piccole dimensioni 5. Se il confezionamento
primario si presenta sotto forma di "blister" o di piccole unità,
come le fiale, su cui non è possibile far figurare i dati di cui alla sezione
1.1., l'imballaggio esterno reca un'etichetta che riporta tali dati. Il
confezionamento primario reca i seguenti dati: a) il nome del referente principale; b) la via di somministrazione (questa informazione
può essere omessa nel caso delle forme di dosaggio solide orali) e, nel caso
delle sperimentazioni in aperto, la denominazione/l'identificativo e il
dosaggio/l'attività biologica; c) il numero di lotto o di codice che
identifica il contenuto e l'operazione di imballaggio; d) un codice di riferimento della
sperimentazione che consenta di identificare la sperimentazione, il sito, lo
sperimentatore e lo sponsor se questo dato non è fornito altrove; e) il numero di identificazione del
soggetto/numero del trattamento e, se pertinente, il numero della visita. 2. medicinali ausiliari non autorizzati 6. Sul confezionamento primario
e sull'imballaggio esterno figurano i seguenti dati: a) il nome del referente principale; b) la denominazione del medicinale, seguita
dal dosaggio e dalla forma farmaceutica; c) la composizione qualitativa e
quantitativa in termini di sostanze attive per unità di somministrazione; d) un codice di riferimento della
sperimentazione che consenta di identificare il sito di sperimentazione, lo
sperimentatore e il soggetto. 3. Etichettatura aggiuntiva per i
medicinali autorizzati in fase di sperimentazione 7. Sul confezionamento primario
e sull'imballaggio esterno figurano i seguenti dati: a) il nome del referente principale; b) un codice di riferimento della
sperimentazione che consenta di identificare il sito di sperimentazione, lo
sperimentatore e il soggetto. 4. Informazione sostitutiva 8. I dati di cui alle sezioni 1,
2 e 3 possono essere omessi e sostituiti ricorrendo ad altri mezzi (ad es.,
l'uso di un sistema elettronico centralizzato di randomizzazione, l'uso di un
sistema informativo centralizzato), purché non siano compromesse la sicurezza
dei soggetti e l'affidabilità e la solidità dei dati. Questa scelta è
giustificata nel protocollo. ALLEGATO V
Tavola di concordanza Direttiva 2001/20/CE || Il presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1 e articolo 2, primo comma, e secondo comma, punti 1, 2 e 4 Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 2, secondo comma, punto 26 Articolo 1, paragrafo 3, primo comma || - Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma || Articolo 44, terzo comma Articolo 1, paragrafo 4 || Articolo 44, secondo comma Articolo 2 || Articolo 2 Articolo 3, paragrafo 1 || - Articolo 3, paragrafo 2 || Articoli 4 e 28, articolo 29, primo comma, e articolo 72 Articolo 3, paragrafo 3 || - Articolo 3, paragrafo 4 || Articolo 29, paragrafo 3 Articolo 4 || Articoli 28 e 31, e articolo 10, paragrafo 1 Articolo 5 || Articoli 28 e 30, e articolo 10, paragrafo 2 Articolo 6 || Articoli da 4 a 14 Articolo 7 || Articoli da 4 a 14 Articolo 8 || - Articolo 9 || Articoli da 4 a 14 Articolo 10, lettera a) || Articoli da 15 a 24 Articolo 10, lettera b) || Articolo 51 Articolo 10, lettera c) || Articoli 34 e 35 Articolo 11 || Articolo 78 Articolo 12 || Articolo 74 Articolo 13, paragrafo 1 || Articolo 58, paragrafi da 1 a 4 Articolo 13, paragrafo 2 || Articolo 58, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 3, primo comma || Articolo 59, paragrafo 1, e articolo 60, paragrafi 1 e 3 Articolo 13, paragrafo 3, secondo comma || Articolo 60, paragrafo 1 Articolo 13, paragrafo 3, terzo comma || - Articolo 13, paragrafo 4 || Articolo 59, paragrafo 2 Articolo 13, paragrafo 5 || - Articolo 14 || Articoli da 63 a 67 Articolo 15 || Articolo 75 Articolo 16 || Articolo 37 Articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a c) || Articolo 38 Articolo 17, paragrafo 1, lettera d) || - Articolo 17, paragrafo 2 || Articolo 39 Articolo 17, paragrafo 3, lettera a) || - Articolo 17, paragrafo 3, lettera b) || Articolo 40, paragrafo 1 Articolo 18 || - Articolo 19, primo comma, prima frase || Articolo 71 Articolo 19, primo comma, seconda frase || Articolo 70 Articolo 19, secondo comma || Articolo 88 Articolo 19, terzo comma || - Articolo 20 || - Articolo 21 || Articolo 84 Articolo 22 || - Articolo 23 || - Articolo 24 || - SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza prevista
sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza prevista
sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità con il
quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione di
terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[29] Sanità
pubblica. I
costi saranno coperti con la dotazione del programma "Salute per la
crescita" per il periodo 2014-2020. 1.3. Natura della
proposta/iniziativa X La proposta/iniziativa riguarda una nuova
azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[30] ¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
proposta mira a promuovere la sanità pubblica e la ricerca nell'UE mediante
norme armonizzate in materia di autorizzazione e conduzione delle
sperimentazioni cliniche. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1: "portale
UE" e "banca dati UE" per la presentazione delle domande di
autorizzazione alla sperimentazione clinica e per il follow-up. Obiettivo specifico n. 2: aggiornamento
del "modulo Clinical Trial" dell'attuale banca dati
EudraVigilance per garantire il trattamento delle comunicazioni sulla sicurezza
durante le sperimentazioni cliniche. Obiettivo specifico n. 3: un sistema di
cooperazione tra gli Stati membri per la valutazione delle domande di
autorizzazione alla sperimentazione clinica. Obiettivo specifico n. 4: un meccanismo
per le "ispezioni di sistema" dei sistemi di regolamentazione della
sperimentazione clinica dei paesi terzi. Attività ABM/ABB interessate Sanità
pubblica 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Effetti
sugli sponsor delle sperimentazioni cliniche (sia "sponsor
industriali" sia "sponsor non commerciali"): riduzione degli
oneri amministrativi di presentazione delle domande di autorizzazione alla
sperimentazione clinica e a modifiche sostanziali. Effetti
sui pazienti e sui sistemi sanitari: accesso più rapido a medicinali e
trattamenti nuovi e innovativi. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. ·
Numero delle domande di autorizzazione alla
sperimentazione clinica nell'UE e numero di soggetti; ·
numero delle domande di autorizzazione a
sperimentazioni cliniche multinazionali nell'UE e numero di soggetti; ·
numero di giorni tra la definizione del protocollo
e l'"arruolamento del primo paziente"; e ·
livello dei costi amministrativi che rappresentano
un onere amministrativo e dei costi operativi delle sperimentazioni cliniche
condotte nell'UE; ·
numero di sperimentazioni cliniche condotte al di
fuori dell'UE per ottenere i dati indicati nella domanda di autorizzazione alla
sperimentazione clinica o nella domanda di autorizzazione di un medicinale. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine La
direttiva sulla sperimentazione clinica è criticata da tutte le parti
interessate (dai pazienti ai ricercatori e all'industria del settore) che la
considerano responsabile di aver provocato una grave contrazione della capacità
dell'UE di attrarre la ricerca orientata al paziente e gli studi affini. In
effetti, il numero di domande di autorizzazione alla sperimentazione clinica
nell'UE è diminuito passando da 5 028 (nel 2007) a 4 400 nel 2011.
Questa tendenza riduce notevolmente la competitività europea nel campo della
ricerca clinica e ha, di conseguenza, un impatto negativo sullo sviluppo di
trattamenti e medicinali nuovi e innovativi. Occorre
contrastare questa tendenza e rispondere a queste critiche. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea Grazie
all'armonizzazione delle norme è possibile fare riferimento ai risultati e alle
conclusioni di sperimentazioni cliniche nelle domande di autorizzazione
all'immissione in commercio di un medicinale nell'Unione, nonché nelle
successive modifiche ed estensioni dell'autorizzazione all'immissione in
commercio. Ciò
ha un'estrema importanza nel caso delle sperimentazioni cliniche, in quanto in
pratica ogni sperimentazione clinica di dimensioni importanti è effettuata in
più di uno Stato membro. Un
altro fattore da considerare è che i medicinali destinati alle prove di ricerca
e sviluppo sono esclusi dal campo di applicazione del codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano. Tali medicinali possono essere stati
fabbricati in uno Stato membro diverso da quello in cui si conduce la sperimentazione
clinica. Essi non beneficiano pertanto del diritto derivato dell'Unione, che
garantisce la loro libera circolazione e nel contempo un livello di protezione
elevato della salute umana. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Dal
1975 esistono, nel settore della regolamentazione dei medicinali, meccanismi
per facilitare l'autorizzazione di un medicinale nel mercato interno. Si è
trattato di un'esperienza di grande successo e alcuni elementi dell'iniziativa
attuale si fondano sull'esperienza acquisita nel campo dell'autorizzazione dei
medicinali. D'altra
parte, però, la direttiva sulla sperimentazione clinica del 2001, che non ha
previsto alcun meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri, è stata, sotto
certi aspetti, un esempio negativo che non va seguito. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Si
prevede una sinergia con la revisione della normativa sui "dispositivi
medici", che contempla per le "indagini cliniche" (ossia la
ricerca clinica sui dispositivi medici) un "portale UE" analogo a
quello in programma per le sperimentazioni cliniche. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal 2014 al
2016 (il periodo di avviamento è il periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del regolamento, che coincide con il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione, e la data di applicazione del medesimo. In tale lasso di tempo
la Commissione deve adottare tutte le misure di esecuzione in modo da garantire
la funzionalità del regolamento a decorrere dalla sua data di applicazione); –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[31] X Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[32] –
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. La
Commissione ha istituito meccanismi per collaborare con gli Stati membri al
monitoraggio dell'attuazione dell'acquis dell'UE nel settore della
regolamentazione delle sperimentazioni farmaceutiche e cliniche. Sarà, in
particolare, il comitato farmaceutico a costituire la sede per il monitoraggio
e la valutazione dell'applicazione del nuovo regolamento. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati Il
portale UE diventa troppo complesso e non soddisfa più le esigenze degli
utilizzatori (Stati membri e sponsor). In tal caso il portale UE non conseguirebbe
l'obiettivo di semplificazione che intende raggiungere. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Contatti
stretti e regolari con gli sviluppatori del portale UE. Riunioni
periodiche con le parti interessate e con gli Stati membri per fare in modo che
il portale UE soddisfi le esigenze degli utilizzatori. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Oltre all'applicazione di tutti i meccanismi normativi di controllo, la
DG SANCO metterà a punto una strategia antifrode, conforme alla nuova strategia
antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire,
fra l'altro, che i suoi controlli antifrode interni siano pienamente in linea
con la CAFS e che l'approccio alla gestione del rischio di frodi sia teso a
individuare i settori a rischio di frode e a trovare le risposte adeguate. Se
necessario, saranno istituiti gruppi in rete e strumenti informatici idonei per
lo studio dei casi di frode relativi alle attività finanziarie di esecuzione
del regolamento sulle sperimentazioni cliniche. Saranno adottate varie misure
come ad esempio le seguenti:
- le decisioni, le convenzioni e i contratti derivanti dalle attività
finanziarie di esecuzione del regolamento sulle sperimentazioni cliniche
legittimeranno espressamente la Commissione, incluso l'OLAF, e la Corte dei
conti a condurre audit, controlli sul posto e ispezioni;
- durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una
gara d'appalto, la posizione dei candidati e degli offerenti è valutata secondo
i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema
di allarme preventivo;
- le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi saranno semplificate,
conformemente a quanto disposto dal regolamento finanziario;
- una formazione in materia di frodi e irregolarità
verrà erogata regolarmente a tutto il personale che partecipa alla gestione dei
contratti, nonché ai revisori e ai controllori preposti alle verifiche sul
posto delle dichiarazioni dei beneficiari. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione: Programma di sanità pubblica] || Diss./Non diss.([33]) || di paesi EFTA[34] || di paesi candidati[35] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3B || 17.03.XX || Diss./Non diss. || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario […] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese EUR Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 3B || Programma di sanità pubblica DG: SANCO || || || Anno 2014[36] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 e successivi || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Numero della linea di bilancio: 17.03.XX || Impegni || (1) || 895 000 || 1 082 000 || 238 000 || 193 000 || 180 000 || 184 000 || 187 000 || 2 959 000 Pagamenti || (2) || 447 000 || 998 000 || 671 000 || 232 000 || 175 000 || 184 000 || 187 000 + 65 000 || 2 959 000 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[37] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio 17.01.04.02 || || (3) || 57 000 || 58 000 || 119 000 || 121 000 || 124 000 || 126 000 || 129 000 || 734 000 TOTALE degli stanziamenti per la DG SANCO || Impegni || =1+1a +3 || 952 000 || 1 140 000 || 357 000 || 314 000 || 304 000 || 310 000 || 316 000 || 3 693 000 Pagamenti || =2+2a+3 || 504 000 || 1 056 000 || 790 000 || 353 000 || 299 000 || 310 000 || 316 000 + 65 000 || 3 693 000 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 895 000 || 1 082 000 || 238 000 || 193 000 || 180 000 || 184 000 || 187 000 || 2 959 000 Pagamenti || (5) || 447 000 || 998 000 || 671 000 || 232 000 || 175 000 || 184 000 || 187 000 + 65 000 || 2 959 000 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 57 000 || 58 000 || 119 000 || 121 000 || 124 000 || 126 000 || 129 000 || 734 000 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA SANCO del quadro finanziario pluriennale || Impegni || || 952 000 || 1 140 000 || 357 000 || 314 000 || 304 000 || 310 000 || 316 000 || 3 693 000 Pagamenti || || 504 000 || 1 056 000 || 790 000 || 353 000 || 299 000 || 310 000 || 316 000 + 65 000 || 3 693 000 Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" EUR || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 e successivi || TOTALE DG: SANCO || Risorse umane[38] || 222 000 || 222 000 || 857 000 || 857 000 || 857 000 || 857 000 || 857 000 || 4 730 000[39] Altre spese amministrative || || || 87 000 || 88 000 || 90 000 || 92 000 || 94 000 || 451 000 TOTALE DG SANCO[40] || Stanziamenti || || || 87 000 || 88 000 || 90 000 || 92 000 || 94 000 || 451 000 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[41] || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || 87 000 || 88 000 || 90 000 || 92 000 || 94 000 || 451 000 EUR || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 e successivi || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 952 000 || 1 140 000 || 444 000 || 402 000 || 394 000 || 402 000 || 410 000 || 4 144 000 Pagamenti || 504 000 || 1 056 000 || 877 000 || 441 000 || 389 000 || 402 000 || 410 000 + 65 000 || 4 144 000 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in EUR Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2108 || Anno 2019 || Anno 2020 e successivi || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1 "Portale UE" e "banca dati UE" per la presentazione delle domande di autorizzazione alla sperimentazione clinica e per il follow-up || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Portale informatico || || 1 || 595 000 || 1 || 782 000 || 1 || 238 000 || 1 || 193 000 || 1 || 180 000 || 1 || 184 000 || 1 || 187 000 || 7 || 2 359 000 Totale parziale Obiettivo specifico 1 || 1 || 595 000 || 1 || 782 000 || 1 || 238 000 || 1 || 193 000 || 1 || 180 000 || 1 || 184 000 || 1 || 187 000 || 7 || 2 359 000 OBIETTIVO SPECIFICO 2 Aggiornamento del "modulo Clinical Trial" dell'attuale banca dati EudraVigilance per garantire l'elaborazione delle relazioni sulla sicurezza durante le sperimentazioni cliniche || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Aggiornamento informatico || || 1 || 300 000 || 1 || 300 000 || || || || || || || || || || || 2 || 600 000 Totale parziale Obiettivo specifico 2 || 1 || 300 000 || 1 || 300 000 || || || || || || || || || || || 2 || 600 000 || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || Riunioni || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || "Ispezioni di sistema" || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || 2 || 895 000 || 2 || 1 082 000 || 1 || 238 000 || 1 || 193 000 || 1 || 180 000 || 1 || 184 000 || 1 || 187 000 || 9 || 2 959 000 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione
di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 e successivi || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane[42] || 222 000 || 222 000 || 857 000 || 857 000 || 857 000 || 857 000 || 857 000 || 4 730 000[43] Altre spese amministrative || || || 87 000 || 88 000 || 90 000 || 92 000 || 94 000 || 451 000 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[44] || || || 87 000 || 88 000 || 90 000 || 92 000 || 94 000 || 451 000 Esclusa la RUBRICA 5[45] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || 57 000 || 58 000 || 119 000 || 121 000 || 124 000 || 126 000 || 129 000 || 734 000 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 57 000 || 58 000 || 119 000 || 121 000 || 124 000 || 126 000 || 129 000 || 734 000 TOTALE[46] || 57 000 || 58 000 || 206 000 || 209 000 || 214 000 || 218 000 || 223 000 || 1 185 000 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane –
X La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione
di risorse umane[47] –
¨ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane,
come spiegato di seguito: – || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 e successivi || TOTALE 17 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)[48] || 1,75 ETPc || 1,75 ETP || 6,75 ETP || 6,75 ETP || 6,75 ETP || 6,75 ETP || 6,75 ETP || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[49] || - in sede[50] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || || || || || || || || XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di
risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione
dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato
dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile
nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli
di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Questioni generali connesse alla procedura di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche. Preparazione, presidenza e follow-up del gruppo di esperti. "Ispezioni di sistema" nei paesi terzi. Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
X La proposta/iniziativa è compatibile con il
quadro finanziario pluriennale 2014-2020. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[51]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
X La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza
finanziaria sulle entrate. [1] GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34. [2] In base ai dati relativi al 2010. [3] Diminuzione del 12% tra il 2007 e il 2010. [4] GU L 311 dell'28.11.2001, pag. 67. [5] Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del
22.1.2000, pag. 1). [6] Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1901/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai
medicinali per uso pediatrico (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1). [7] Articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che
istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei
medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per
i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1). [8] Articolo 21 bis, lettere b) ed f), della
direttiva 2001/83/CE. [9] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [10] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [11] GU C 172 dell'11.6.2011, pag. 1. [12] GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] XXX. [17] GU C […] del […], pag. […]. [18] GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34. [19] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. [20] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [21] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [22] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [23] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121. [24] GU L 180 del 9.7.1997, pag. 22. [25] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. [26] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. [27] GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75. [28] GU L 378 del 27.11.2006, pag. 1. [29] ABM: Activity Based Management (gestione per attività)
– ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [30] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [31] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html. [32] A norma dell'articolo 185 del regolamento
finanziario. [33] Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti
non dissociati. [34] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [35] Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati
dei Balcani occidentali. [36] Tutti i prezzi sono prezzi attuali. [37] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [38] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP alla data di
applicazione) sarà soddisfatto attraverso la riassegnazione di personale
all'interno della DG SANCO. [39] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. Di
conseguenza i costi per le risorse umane non vengono computati nel
"totale" della rubrica 5. [40] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. Di
conseguenza i costi per le risorse umane non vengono computati nel "totale
DG SANCO". [41] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. Di
conseguenza i costi per le risorse umane non vengono computati nel
"totale" della rubrica 5. [42] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. [43] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. Di
conseguenza i costi per le risorse umane non vengono computati nel "totale
parziale" della rubrica 5. [44] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. Di
conseguenza i costi per le risorse umane non vengono computati nel "totale
parziale" della rubrica 5. [45] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [46] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. Di
conseguenza i costi per le risorse umane non vengono computati nel
"totale" delle spese amministrative. [47] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. [48] In base alla relazione sulla valutazione d'impatto, il
fabbisogno di risorse umane aggiuntive (1,75 ETP + 5 ETP) sarà soddisfatto
attraverso la riassegnazione di personale all'interno della DG SANCO. [49] Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli
stanziamenti operativi (ex linee "BA"). [50] Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [51] Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.