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Document 02013R0854-20130925

Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 854/2013 della Commissione del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di ovini e caprini destinati all'allevamento e alla produzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/854/2013-09-25

2013R0854 — IT — 25.09.2013 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di ovini e caprini destinati all'allevamento e alla produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 237, 5.9.2013, p.1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 305, 15.11.2013, pag. 23  (854/2013)




▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 2013

che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di ovini e caprini destinati all'allevamento e alla produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ( 2 ) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Esso dispone che le partite di ungulati possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano determinate condizioni e sono corredate del certificato veterinario appropriato redatto secondo figurante nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento.

(2)

Il modello di certificato per le importazioni di ovini e caprini destinati all'allevamento è definito nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, (modello "OVI-X"). Tale modello comprende garanzie relative alla scrapie.

(3)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) in bovini, ovini e caprini. L'allegato VIII, capitolo A, di tale regolamento stabilisce le condizioni per gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all'interno dell'Unione. Inoltre, l'allegato IX di tale regolamento fissa le condizioni per l'importazione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale nell'Unione.

(4)

Alla luce dei nuovi dati scientifici, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione ( 4 ). Le modifiche al regolamento (CE) n. 999/2001 rimuovono la maggior parte delle restrizioni per quanto riguarda la scrapie atipica. Esse allineano inoltre ulteriormente le norme relative alle importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina a quelle dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) in modo da riflettere un approccio più rigoroso per quanto riguarda la scrapie classica.

(5)

È quindi necessario modificare il modello di certificato "OVI-X" figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per rispecchiare le prescrizioni relative alle importazioni di ovini e caprini stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, come modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.

(7)

Al fine di evitare eventuali perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di animali delle specie ovina e caprina, occorre autorizzare l'uso dei certificati veterinari rilasciati in conformità al regolamento (UE) n. 206/210, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

All'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, il modello di certificato veterinario "OVI-X" è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione di partite di animali vivi delle specie ovina e caprina destinati all'allevamento o alla produzione accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello "OVI-X" figurante nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che i certificati siano stati compilati e firmati prima del 1o dicembre 2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

«Modello OVI-X

Parte I: Informazioni relative alla partita speditaPAESECertificato veterinario per l'esportazione nell'UEI.1. SpeditoreDenominazioneIndirizzoTel.I.2. Numero di riferimento del certificatoI.2.a.I.3. Autorità centrale competenteI.4. Autorità locale competenteI.5. DestinatarioDenominazioneIndirizzoCodice postaleTel.I.6.I.7. Paese di origineCodice ISOI.8. Regione di origineCodiceI.9. Paese di destinazioneCodice ISOI.10. Regione di destinazioneCodiceI.11. Luogo di origineNomeNumero di riconoscimentoIndirizzoI.12.I.13. Luogo di caricoIndirizzoNumero di riconoscimentoI.14. Data di partenzaI.15. Mezzo di trasportoAereoNaveVagone ferroviarioVeicolo stradaleAltroIdentificazioneRiferimento documentaleI.16. PIF di entrata nell'UEI.17.I.18. Descrizione della merceI.19. Codice della merce (codice SA)I.20. QuantitàI.21.I.22. Numero di colliI.23. Numero del sigillo/del contenitoreI.24.I.25. Prodotto certificato per:AllevamentoIngrassoI.26.I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UEI.28. Identificazione della merceSpecie(nome scientifico)RazzaSistema di identificazioneNumero di identificazioneEtàSesso

Parte II: CertificazionePAESEModello OVI-XII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.II.1. Attestato sanitarioIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;II.1.2. non sono stati trattati con stilbeni o tireostatici, estrogeni, androgeni, gestageni o ß-agonisti a fini diversi dal trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).II.2. Attestato di polizia sanitariaIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano le seguenti prescrizioni:II.2.1. provengono dal territorio con il codice: … (1), che, alla data di rilascio del presente certificato:(2) [a) è indenne da afta epizootica da 24 mesi,](2) oppure [a) è considerato indenne da afta epizootica dal … (gg/mm/aaaa), senza che siano stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed è autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. …/…, della Commissione, del … (gg/mm/aaaa),]b) è indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare,c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui alle lettere a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;](2) [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;](2)(7) oppure [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuato in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;](2) oppure [d) non è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i tutti i sierotipi della febbre catarrale: … (insert serotype/s) prescritti nella popolazione di origine, come dimostrato da un programma di sorveglianza (9) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e non sono entrati in contatto, negli ultimi 30 giorni, con artiodattili importati;II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende descritte alla casella I.11.:a) nella quale e nel raggio di 150 km dalla quale non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; eb) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti;II.2.4. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:a) non provengono da aziende, né sono entrati in contatto con gli animali di aziende in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:i) agalassia contagiosa della pecora o della capra (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides sottospecie mycoides “large colony”), negli ultimi sei mesi,ii) paratubercolosi e linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,iii) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; eiv) Maedi/Visna o artrite/encefalite virale caprina:(2) [negli ultimi tre anni,](2) oppure [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli animali restanti sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi di intervallo,]

PAESEModello OVI-XII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; ec) non hanno presentato sintomi clinici o altro tipo di tubercolosi e di brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;II.2.5. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);II.2.6. provengono:(2)(3) [dal territorio di cui alla casella I.8., che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;](2) oppure [dall'azienda di cui alla casella I.11. dove, con riguardo alla brucellosi (Brucella melitensis):a) nessuno degli animali ricettive ha presentato segni clinici o di altro tipo di questa malattia negli ultimi 12 mesi,b) un numero rappresentativo di ovini e caprini domestici di età superiore a sei mesi viene sottoposto ogni anno ad un test sierologico, (4)(2)(5) [c) nessuno degli ovini o dei caprini domestici è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1;d) gli ultimi due test (6), effettuati a un intervallo di almeno sei mesi, il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 6 mesi hanno dato esito negativo, e](2) oppure [c) gli ovini o i caprini domestici di età inferiore a 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1;d) gli ultimi due test (6), effettuati a un intervallo di almeno sei mesi, il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici non vaccinati di età superiore a 6 mesi, e il … (gg/mm/aaaa) e il … (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 18 mesi hanno dato esito negativo, e]e) sono presenti soltanto ovini e caprini domestici che soddisfano le condizioni e i requisiti sopraindicati;](2) [II.2.7. gli arieti non castrati sono rimasti ininterrottamente negli ultimi 60 giorni in un'azienda in cui non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (Brucella ovis) negli ultimi 12 mesi e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un test di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa con un risultato inferiore a 50 UI/ml;]II.2.8. sono rimasti ininterrottamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni:(a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica;(b) è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie classica;(c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti;(d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e(2) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;](2) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:(2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell'allegato VV, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]](2) oppure si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]

►(1) C1  

PAESEModello OVI-XII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.(2) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:(2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]](2) oppure sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]II.2.9. sono/sono stati (2) spediti dall'azienda di origine senza passare per alcun mercato,(2) [direttamente nell'Unione,](2) oppure [al centro di raccolta ufficialmente autorizzato di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.,]e, fino al momento della spedizione nell'Unione:a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili non conformi alle condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, eb) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie di cui al punto II.2.1.;II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto sono stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non hanno presentato segni clinici di malattia;II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il … (gg/mm/aaaa) (8) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che feci, urina, strame o foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.II.3. Attestato per il trasporto degli animaliIl sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e mangime, e che gli animali sono idonei al trasporto previsto.NoteIl presente certificato riguarda gli ovini domestici (Ovis aries) e i caprini domestici (Capra hircus) vivi destinati all'allevamento o alla produzione.Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove rimarranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno dell'azienda, salvo nel caso di spedizione a un macello.Parte I:Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), il numero di volo (aerei) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.Casella I.19.: utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

►(1) C1  

PAESEModello OVI-XII. Informazioni sanitarieII.a. Numero di riferimento del certificatoII.b.Casella I.28.: sistema di identificazione: gli animali devono recare:un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es. marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine;specie: scegliere tra “Ovis aries” e “Capra hircus”, a seconda dei casi;età: (mesi);sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).Parte II:(1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.(2) Cancellare la dicitura non pertinente.(3) Unicamente per un territorio contrassegnato con “V” nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.(4) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a un test per la brucellosi in ogni azienda è costituito da:tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo agli ultimi test, eil 25% delle femmine sessualmente mature, per un numero di capi non inferiore a 50.(5) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di uno Stato membro che figura in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE.(6) Conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente eseguito in ciascuna azienda.(7) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 “GS” dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figuri la lettera “A”. Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.(8) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7. e I.8., fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.(9) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).Veterinario ufficialeNome e cognome (in stampatello):Qualifica e titolo:Data:Firma:Timbro:



( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

( 2 ) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

( 4 ) Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).

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