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Document 32024R1263R(01)

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, (GU L, 2024/1263, 30.4.2024)

ST/11368/2024/INIT

JO L, 2024/90387, 4.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/corrigendum/2024-07-04/oj (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/corrigendum/2024-07-04/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/90387

4.7.2024

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/1263, 30 aprile 2024 )

1.

Pagina 4, considerando 23, terza frase:

anziché:

«Se disponibile, il parere dell’istituzione fiscale indipendente istituita conformemente alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio dovrebbe essere allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione.»,

leggasi:

«Se disponibile, il parere dell’istituzione di bilancio indipendente istituita conformemente alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio dovrebbe essere allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione.».

2.

Pagina 11, articolo 11, paragrafo 2:

anziché:

«2.   Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione fiscale indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione fiscale indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere.

A decorrere dal 1o maggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione fiscale indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Se disponibile, il parere dell’istituzione fiscale indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione.»

,

leggasi:

«2.   Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione di bilancio indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere.

A decorrere dal 1o maggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Se disponibile, il parere dell’istituzione di bilancio indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione.».

3.

Pagina 13, articolo 15, paragrafo 3:

anziché:

«3.   Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione fiscale indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche su cui poggia il percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione fiscale indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere.

A decorrere dal 1o omaggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione fiscale indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto. Se disponibile, il parere dell’istituzione fiscale indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto presentato alla Commissione.»

,

leggasi:

«3.   Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche su cui poggia il percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione di bilancio indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere.

A decorrere dal 1o omaggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto. Se disponibile, il parere dell’istituzione di bilancio indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto presentato alla Commissione.».

4.

Pagina 16, articolo 23:

anziché:

«1.   Gli Stati membri possono chiedere alla pertinente istituzione fiscale indipendente di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE di fornire una valutazione della conformità dei dati di bilancio a consuntivo riportati nella relazione annuale sui progressi compiuti rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.

2.   Ove applicabile, gli Stati membri possono chiedere alla pertinente istituzione fiscale indipendente di analizzare i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Tale analisi non è vincolante ed è aggiuntiva rispetto a quella della Commissione.»

,

leggasi:

«1.   Gli Stati membri possono chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE di fornire una valutazione della conformità dei dati di bilancio a consuntivo riportati nella relazione annuale sui progressi compiuti rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.

2.   Ove applicabile, gli Stati membri possono chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di analizzare i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Tale analisi non è vincolante ed è aggiuntiva rispetto a quella della Commissione.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/corrigendum/2024-07-04/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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