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Document 32021R0116R(01)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1o febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1o febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione (GU L 36 del 2.2.2021)
C/2024/4579
Dz.U. L, 2024/90381, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/116/corrigendum/2024-07-01/oj (IT, MT, PT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/116/corrigendum/2024-07-01/oj
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2021/116 |
1.7.2024 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 della Commissione, del 1o febbraio 2021, relativo all’istituzione del progetto comune uno a sostegno dell’attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2014 della Commissione
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 36 del 2 febbraio 2021 )
Pagina 12, considerando 20,
anziché:
«(20) |
La condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale dovrebbe consentire agli aeromobili di trasmettere in downlink le informazioni sulla traiettoria, di distribuirle a terra e di migliorarne l’uso da parte dei sistemi di controllo del traffico aereo (“ATC”) di terra e dei sistemi del gestore della rete con meno interventi tattici e migliorando le possibilità di risoluzione dei conflitti.», |
leggasi:
«(20) |
La condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria dovrebbe consentire agli aeromobili di trasmettere in downlink le informazioni sulla traiettoria, di distribuirle a terra e di migliorarne l’uso da parte dei sistemi di controllo del traffico aereo (“ATC”) di terra e dei sistemi del gestore della rete con meno interventi tattici e migliorando le possibilità di risoluzione dei conflitti.». |
Pagina 13, articolo 2, secondo comma, punto 10),
anziché:
«10) |
“AF 6” o “condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale” o “i4D”, una funzionalità ATM che migliora l’uso degli orari obiettivo e delle informazioni sulla traiettoria, anche mediante l’utilizzo dei dati di bordo sulla traiettoria 4D, se disponibili, da parte del sistema ATC di terra e dei sistemi del gestore della rete, riducendo in questo modo gli interventi tattici e migliorando le possibilità di evitare conflitti.», |
leggasi:
«10) |
“AF 6” o “condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria” o “i4D”, una funzionalità ATM che migliora l’uso degli orari obiettivo e delle informazioni sulla traiettoria, anche mediante l’utilizzo dei dati di bordo sulla traiettoria 4D, se disponibili, da parte del sistema ATC di terra e dei sistemi del gestore della rete, riducendo in questo modo gli interventi tattici e migliorando le possibilità di evitare conflitti.». |
Pagina 14, articolo 3, paragrafo 1, lettera f),
anziché:
«f) |
condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale.», |
leggasi:
«f) |
condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria.». |
Pagina 37, allegato, punto 6.1.2, sezione «Aspetti generali», terza frase,
anziché:
«L’elaborazione di tali informazioni da parte dei sistemi del gestore della rete costituisce un ulteriore passo avanti per la realizzazione della condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale.»,
leggasi:
«L’elaborazione di tali informazioni da parte dei sistemi del gestore della rete costituisce un ulteriore passo avanti per la realizzazione della condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria.».
Pagina 38, allegato, punto 6.3, lettera (a),
anziché:
«(a) |
I fornitori di ATS e il gestore della rete devono garantire la possibilità di condivisione delle informazioni sulla traiettoria iniziale al di sopra del livello di volo 285 entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2027.», |
leggasi:
«(a) |
I fornitori di ATS e il gestore della rete devono garantire la possibilità di condivisione iniziale delle informazioni sulla traiettoria al di sopra del livello di volo 285 entro la data di attuazione prevista del 31 dicembre 2027.». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/116/corrigendum/2024-07-01/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)