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Document 02014R0232-20140101
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato
Regolamento (UE) n . 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato
No longer in force
)
2014R0232 — IT — 01.01.2014 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO (UE) N. 232/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 077, 15.3.2014, p.27) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) N. 232/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
che istituisce uno strumento europeo di vicinato
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1 e l'articolo 212, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato delle regioni ( 2 ),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 3 ),
considerando quanto segue:
(1) |
Il presente regolamento istituisce lo strumento europeo di vicinato (ENI) come uno degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) che ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013. |
(2) |
A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. |
(3) |
Nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV), l'Unione offre ai paesi del vicinato europeo relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nonché sulla promozione di questi valori e principi. Essa fornisce altresì, ove appropriato, un quadro per una maggiore mobilità e un incremento dei contatti interpersonali, in particolare tramite accordi di facilitazione del visto e di riammissione e, in funzione dei singoli casi, tramite la liberalizzazione del visto. |
(4) |
Da quando è stata varata, la PEV ha consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione, fra cui il lancio di iniziative regionali e il sostegno alla democratizzazione nel vicinato europeo. Diversi sviluppi significativi nel vicinato europeo hanno portato ad un riesame strategico globale. Il riesame fornisce, tra l'altro, maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme secondo l'approccio basato sull'incentivo, (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e «responsabilità reciproca», un partenariato con le società e un approccio più differenziato e su misura nei confronti dei singoli paesi partner. Il presente regolamento dovrebbe stabilire collegamenti chiari tra il quadro della PEV e il sostegno da fornire ai sensi del presente regolamento. |
(5) |
Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione delle iniziative politiche che hanno contribuito a definire la PEV: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini orientali, il partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa e l'Unione per il Mediterraneo nel vicinato meridionale. Tali iniziative sono tutte di importanza strategica e offrono in eguale misura quadri strategici importanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca, della titolarità e della responsabilità condivisa. Il presente regolamento dovrebbe sostenere anche l'attuazione della cooperazione regionale in tutto il vicinato, tra l'altro nel quadro della politica della dimensione settentrionale o della sinergia del Mar Nero, nonché, soprattutto nel caso della cooperazione transfrontaliera, gli aspetti esterni delle strategie macroregionali. |
(6) |
Gli obiettivi del presente regolamento dovrebbero essere perseguiti con l'opportuno coinvolgimento dei partner dell'azione esterna, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione, tenuto conto dell'importanza del loro ruolo. Il presente regolamento dovrebbe inoltre sostenere il rafforzamento della capacità delle organizzazioni della società civile di garantire un'efficace assunzione di responsabilità interna e una titolarità locale e di svolgere un ruolo determinante nel processo di democratizzazione. |
(7) |
Il presente regolamento riconosce lo status specifico della Federazione russa quale vicino dell'Unione e partner strategico nella regione. |
(8) |
Il sostegno erogato a titolo del presente regolamento e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, da una parte, e paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra parte («altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera»), lungo i confini esterni dell'Unione onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile e la cooperazione tra le zone frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini. Per garantire l'attuazione efficace della cooperazione transfrontaliera è importante armonizzare le procedure con quelle utilizzate nel contesto della cooperazione territoriale europea, se del caso. |
(9) |
È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione tra l'Unione e i suoi partner, nonché per gli altri paesi partecipanti, a loro comune beneficio, in particolare ottimizzando e rendendo più efficace, in particolare, il coordinamento delle risorse messe a disposizione e combinando i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente a beneficio dei progetti di cooperazione transfrontaliera e cooperazione regionale, dei progetti infrastrutturali che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato, e in altri ambiti di cooperazione. |
(10) |
Le unità territoriali lungo le frontiere situate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e le unità territoriali pertinenti dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) dovrebbero poter parimenti partecipare alla cooperazione transfrontaliera. La partecipazione dei paesi del SEE ai programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbe continuare a essere finanziata dalle loro risorse proprie. |
(11) |
Ci si aspetta dagli Stati membri, dai paesi partner e da altri paesi partecipanti che prendono parte alla cooperazione transfrontaliera e alla cooperazione regionale un cofinanziamento, atto a rafforzare la titolarità del paese, aumentare le risorse finanziarie a disposizione dei programmi e agevolare la partecipazione delle parti interessate locali. |
(12) |
Per armonizzare la terminologia utilizzata nel presente regolamento con quella della cooperazione territoriale europea, i documenti di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere chiamati programmi operativi comuni. |
(13) |
Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo nell'ambito della PEV deve essere coerente con gli obiettivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in particolare della sua politica di sviluppo e della politica estera e di sicurezza comune. Occorre inoltre garantire la coerenza con le dimensioni esterne delle politiche e degli strumenti interni dell'Unione. |
(14) |
È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, nonché la creazione di sinergie tra l'ENI, gli altri strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre comportare il potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. |
(15) |
La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica. |
(16) |
L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza, l'efficacia e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, è opportuno prevedere una programmazione congiunta a cui ricorrere ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Al contempo dovrebbe essere garantito un livello adeguato di cooperazione e coordinamento con altri donatori non dell'Unione. |
(17) |
In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere allineato alle strategie e misure nazionali o locali corrispondenti dei paesi partner e, ove appropriato, anche a quelle della Federazione russa. |
(18) |
La Commissione dovrebbe cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari. |
(19) |
La lotta ai cambiamenti climatici è una delle principali sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Il presente regolamento dovrebbe contribuire all'obiettivo, annunciato nella comunicazione della Commissione, del giugno 2011, dal titolo «un bilancio per l'Europa 2020» di aumentare di almeno il 20 % la quota del bilancio dell'Unione destinata ai cambiamenti climatici. |
(20) |
Un quadro stabile di cooperazione con i paesi vicini nel settore dell'energia e delle risorse, che sia coerente con le norme dell'Unione relative al mercato interno, contribuisce a migliorare la sicurezza dell'Unione in tale settore. |
(21) |
La parità di genere, i diritti delle persone appartenenti alle minoranze e la lotta alle discriminazioni ed alle disuguaglianze sono obiettivi trasversali di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento. |
(22) |
Nelle relazioni con i propri partner su scala mondiale, l'Unione si è impegnata a promuovere il lavoro dignitoso, e la giustizia sociale, nonché a ratificare e applicare effettivamente le norme sul lavoro internazionalmente riconosciute, ivi inclusa l'eliminazione del lavoro minorile, e degli accordi ambientali multilaterali. |
(23) |
Il presente regolamento istituisce, per il periodo della sua applicazione, una dotazione finanziaria che deve costituire per il Parlamento europeo e il Consiglio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria ( 6 ). |
(24) |
Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa tramite misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Tali misure dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi vigenti con organizzazioni internazionali e paesi terzi. |
(25) |
Al fine di adattare il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'elenco delle priorità per il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento e le assegnazioni finanziarie per tipo di programma. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione conduca adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. |
(26) |
Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. |
(27) |
Le competenze di esecuzione connesse a un quadro di sostegno globale pluriennale alle norme di esecuzione che stabiliscono disposizioni specifiche per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ). |
(28) |
Per l'adozione di tali atti di esecuzione dovrebbe essere utilizzata, in linea di massima, la procedura di esame, data la natura di tali atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie, fatta eccezione per le misure di entità finanziaria limitata. |
(29) |
Norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione sono stabilite dal regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ). |
(30) |
L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sono stabilite nella decisione 2010/427/UE del Consiglio ( 9 ). |
(31) |
Nei paesi del vicinato europeo, dove l'allineamento alle regole e agli standard dell'Unione è uno degli obiettivi politici chiave, l'Unione si trova in posizione favorita per prestare il proprio sostegno ai sensi del presente regolamento. Un certo supporto specifico può essere fornito solo a livello di Unione. L'esperienza di transizione degli Stati membri può altresì contribuire al successo delle riforme nei paesi del vicinato europeo e alla promozione di valori universali nel vicinato europeo. |
(32) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(33) |
È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 10 ). Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
OBIETTIVI E PRINCIPI
Articolo 1
Obiettivo generale e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo di vicinato (ENI) inteso a progredire ulteriormente verso uno spazio di prosperità condivisa e buon vicinato tra l'Unione e i paesi e i territori di cui all'allegato I (i «paesi partner») sviluppando relazioni privilegiate fondate sulla cooperazione, la pace e la sicurezza, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani conformemente al TUE.
2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è utilizzato a beneficio dei paesi partner e delle zone coinvolte nella cooperazione transfrontaliera. Esso può essere utilizzato anche a beneficio comune dell'Unione e dei paesi partner.
3. I finanziamenti dell'Unione ai sensi del presente regolamento possono essere inoltre utilizzati per consentire alla Federazione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione regionale con la partecipazione dell'Unione e ai pertinenti programmi multinazionali, inclusa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti.
4. L'Unione promuove, sviluppa e consolida i valori di libertà, democrazia, universalità e indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e il loro rispetto, e i principi di uguaglianza e stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi in osservanza del diritto internazionale. Di conseguenza, i finanziamenti erogati a norma del presente regolamento sono tenuti a rispettare questi valori e principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale, tenendo conto delle politiche e posizioni pertinenti dell'Unione.
Articolo 2
Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione
1. Il sostegno dell'Unione concesso a norma del presente regolamento punta a promuovere una più intensa cooperazione politica, una democrazia radicata e sostenibile, una progressiva integrazione economica, nonché a rafforzare il partenariato con le società tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti o di documenti equivalenti.
2. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento mira in particolare a:
a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato di diritto, i principi di uguaglianza e la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo, la lotta contro la corruzione, il rafforzamento della capacità istituzionale a tutti i livelli e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;
b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati incluso attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, in particolare nelle interconnessioni;
c) creare i presupposti per la migliore organizzazione dell'immigrazione legale e la promozione di una gestione efficace della mobilità delle persone, per l'attuazione di accordi presenti o futuri conclusi conformemente all'approccio globale in materia di migrazione, e per la promozione dei contatti interpersonali, con particolare riferimento ad attività culturali, educative, professionali e sportive;
d) sostenere tutti gli aspetti dello sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo; ridurre la povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato e ridurre l'esclusione sociale; promuovere le capacità in materia di scienza, istruzione, in particolare d'istruzione superiore, tecnologia, ricerca e innovazione; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna; incoraggiare lo sviluppo rurale; promuovere la sanità pubblica; e sostenere la tutela dell'ambiente, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;
e) promuovere le misure per la creazione di fiducia, di relazioni di buon vicinato ed altre misure a favore della sicurezza in tutte le sue forme e della prevenzione/risoluzione dei conflitti, inclusi i conflitti persistenti;
f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato europeo e la cooperazione transfrontaliera.
3. Per valutare il conseguimento degli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 1 e 2 si utilizzano in particolare le relazioni periodiche dell'Unione sull'attuazione della PEV; per quelli di cui paragrafo 2, lettere a), d) ed e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per quelli di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'entità dell'adozione del quadro normativo dell'Unione da parte dei paesi partner, ove pertinente; per quelli di cui al paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti.
Gli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento di obiettivi specifici sono prestabiliti, chiari, trasparenti e, ove appropriato, specifici per i singoli paesi e misurabili e comprendono, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un sistema giudiziario indipendente, cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, il livello di corruzione, i flussi commerciali, la parità di genere e gli indicatori che consentano di misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.
4. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento può essere utilizzato anche in altri settori pertinenti quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della PEV.
Articolo 3
Quadro politico
1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni della Commissione, conclusioni del Consiglio europeo e conclusioni del Consiglio e le pertinenti dichiarazioni dei vertici o conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner della PEV, anche nel contesto del partenariato orientale e dell'Unione per il Mediterraneo, e anche le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo costituiscono, pur nel rispetto del principio di titolarità, il quadro strategico generale del presente regolamento ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento.
2. Gli elementi di riferimento essenziali per individuare le priorità del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento e per la valutazione dei progressi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, sono: i piani d'azione o altri documenti equivalenti definiti di comune accordo, quali le agende di associazione, tra i paesi partner e l'Unione a titolo bilaterale o multilaterale, incluso, secondo i casi, nel quadro del partenariato orientale e della dimensione meridionale della PEV.
3. Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento può essere fornito qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea e viene programmato in base a tali obiettivi, tenendo conto delle esigenze del paese interessato.
Articolo 4
Differenziazione, partenariati e cofinanziamenti
1. Il sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento fornito a ciascun paese partner a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è basato su incentivi e differisce per forma e entità, considerati di tutti gli elementi elencati in appresso, a seconda del paese, rispecchiandone:
a) le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;
b) l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali;
c) l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile;
d) il partenariato con l'Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;
e) la capacità di utilizzazione e l'impatto potenziale del sostegno Unione ai sensi del presente regolamento.
Tale sostegno figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'articolo 7.
2. Successivamente all'adozione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 7 e fatti salvi gli altri elementi descritti nel paragrafo 1 del presente regolamento, la quota di risorse disponibili offerta ai paesi partner è adattata principalmente in funzione dei rispettivi progressi compiuti nella costruzione e nel consolidamento di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche e sociali, in linea con l'approccio basato su incentivi.
Per i programmi multinazionali quadro, tale quota è determinata in funzione dei progressi compiuti dai paesi partner nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, tenendo conto anche dei progressi da essi compiuti nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che contribuiscono al raggiungimento di tale scopo.
I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati periodicamente, in particolare tramite le relazioni sulla PEV che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti.
Il sostegno può essere riesaminato in caso di grave o persistente regresso.
3. L'approccio basato su incentivi non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la cooperazione tra autorità locali, al sostegno al miglioramento della situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alla crisi. In caso di grave o persistente regresso, tale sostegno può essere rafforzato.
4. L'approccio basato su incentivi a titolo del presente regolamento è oggetto di periodici scambi di vedute al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, le seguenti parti interessate nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione:
a) le autorità nazionali e locali; e
b) organizzazioni della società civile;
anche attraverso la consultazione e l'accesso tempestivo alle pertinenti informazioni per consentire loro di svolgere un ruolo significativo in tale processo.
6. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner e dagli altri paesi partecipanti tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, segnatamente di piccole organizzazioni della società civile, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ).
Articolo 5
Coerenza e coordinamento dei donatori
1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con tutti gli ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.
2. L'Unione, gli Stati membri e la BEI garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalle istituzioni finanziarie europee.
3. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico e di prevenire la sovrapposizione dei finanziamenti conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo. La programmazione congiunta è attuata ogniqualvolta ciò sia possibile e opportuno. Qualora ciò non possa essere realizzato, al fine di garantire il più elevato livello di coordinamento, sono considerate altre modalità quali la cooperazione delegata e i sistemi di trasferimento.
La Commissione riferisce sulla programmazione congiunta con gli Stati membri nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014, presentando anche raccomandazioni nei casi di programmazione congiunta non pienamente realizzata.
4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie, incluse le consultazioni in una fase iniziale del processo di programmazione, per garantire la complementarità e un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'Unione.
5. I documenti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3 fanno altresì riferimento, nella misura del possibile, alle attività di altri donatori dell'Unione.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE INDICATIVA E ASSEGNAZIONE DEI FONDI
Articolo 6
Tipi di programmi
1. Ai sensi del presente regolamento, il sostegno dell'Unione è programmato attraverso:
a) programmi bilaterali a sostegno dell'Unione di un unico paese partner;
b) programmi multinazionali che affrontino sfide comuni a tutti i paesi partner o ad alcuni di essi, sulla base delle priorità del partenariato orientale e della dimensione meridionale della PEV e tenendo conto dei lavori svolti nel contesto dell'Unione per il Mediterraneo, e cooperazione regionale e subregionale principalmente tra due o più paesi partner, anche nel quadro della dimensione settentrionale e della sinergia del Mar Nero. La Federazione russa può partecipare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3;
c) programmi di cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più paesi partner e/o la Federazione russa («altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera»), dall'altra, attuati lungo la loro parte condivisa della frontiera esterna dell'Unione.
2. Le priorità del sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento figurano nell'allegato II.
3. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento viene fornito in conformità del regolamento (UE) n. 236/2014 e con le regole di esecuzione che fissano specifiche disposizioni per l'esecuzione della cooperazione transfrontaliera, come indicato all'articolo 12 del presente regolamento.
Articolo 7
Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per paese e programmi indicativi multinazionali
1. Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi per paese sono determinate in base ai criteri definiti all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Per i paesi per i quali i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento esistono, viene adottato un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale quadro:
(a) esamina i progressi compiuti in relazione al quadro strategico, il conseguimento di obiettivi precedentemente concordati e fa il punto della situazione per quanto riguarda le relazioni tra l'Unione il paese partner, anche in ordine al grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione;
(b) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione, selezionandoli prevalentemente fra quelli indicati nei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento, e nelle strategie/nei piani dei paesi partner, ove tali strategie o piani siano coerenti con il quadro strategico globale, e per cui le valutazioni periodiche dell'Unione hanno evidenziato la necessità di un sostegno;
(c) indica i risultati attesi; e
(d) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.
Le assegnazioni finanziarie indicative per ciascun quadro di sostegno unico sono indicate con un margine di variazione non superiore al 20 % di tali assegnazioni.
La durata del quadro di sostegno unico corrisponde in linea di massima alla durata del documento pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento.
3. Per i paesi per i quali i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento non esistono, viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento:
a) definisce la strategia di risposta dell'Unione in base a un'analisi della situazione del paese interessato, alle sue relazioni con l'Unione, e alle strategie/ai piani dei paesi partner laddove tali strategie o piani siano coerenti con il quadro strategico globale;
b) stabilisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione;
c) indica i risultati attesi; e
d) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.
Le assegnazioni finanziarie indicative corrispondenti sono indicate con un margine di variazione non superiore al 20 % di tali allocazioni. Il documento di programmazione ha una durata pluriennale appropriata.
4. Per i programmi multinazionali è adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento:
a) definisce gli obiettivi e le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione, riprendendo dove necessario le priorità stabilite nel quadro del partenariato orientale o dell'Unione per il Mediterraneo;
b) indica i risultati attesi; e
c) stabilisce l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità.
Le assegnazioni finanziarie indicative per i programmi multinazionali sono determinate sulla base di criteri trasparenti e oggettivi.
Il documento di programmazione ha una durata pluriennale appropriata.
5. I documenti del quadro unico di sostegno son riesaminati all'occorrenza, anche alla luce delle pertinenti relazioni periodiche dell'Unione, nonché dei lavori degli organismi misti istituiti nel quadro degli accordi conclusi con i paesi partner, e possono essere riveduti secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. I documenti di programmazione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la stessa procedura.
6. Per facilitare l'attuazione dell'approccio basato su incentivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, un importo approssimativo del 10 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è assegnata ai programmi multinazionali quadro che integreranno le assegnazioni finanziarie per paese di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le pertinenti decisioni della Commissione che istituiscono detti programmi quadro precisano i paesi che possono beneficiare delle dotazioni, mentre le assegnazioni effettive saranno decise sulla base dei progressi compiuti verso una democrazia radicata e sostenibile e la realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme che concorrono alla realizzazione di quest'obiettivo.
7. I finanziamenti erogati a norma del presente regolamento possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti dell'Unione, quando ciò sia necessario per attuare in maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i paesi partner in settori quali la cooperazione transnazionale e le interconnessioni. In tal caso la Commissione decide quale serie unica di norme deve applicarsi per l'attuazione.
8. Gli Stati membri sono coinvolti nel processo di programmazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Gli Stati membri e gli altri donatori che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'Unione partecipano in modo particolarmente attivo. Ove opportuno, i documenti di programmazione possono riguardare anche il loro contributo.
9. Nel caso in cui gli Stati membri e gli altri donatori si siano impegnati a programmare congiuntamente il loro sostegno, un documento di programmazione pluriennale congiunto può sostituire il quadro di sostegno unico e i documenti di programmazione di cui ai paragrafi 3 e 4, purché soddisfi i requisiti indicati in tali paragrafi.
10. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere a una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra le politiche dell'Unione, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.
11. Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 tengono conto dei risultati, delle risultanze e conclusioni della di tale relazione.
TITOLO III
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA
Articolo 8
Ammissibilità geografica
1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), possono essere istituiti:
a) per le frontiere terrestri, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello 3 o equivalente della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, fatti salvi gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione e a norma dell'articolo 9, paragrafo 4;
b) per le frontiere marittime, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente situate lungo le frontiere marittime tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, separate da un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione;
c) per un bacino marino, inglobando le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e agli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera.
2. Al fine di assicurare la continuazione dei programmi di cooperazione esistenti e in altri casi giustificabili, e nella prospettiva di contribuire agli obiettivi del programma, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1 può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera. Le condizioni alle quali le unità territoriali limitrofe possono partecipare alla cooperazione sono definite nei programmi operativi congiunti.
3. In casi debitamente giustificati, possono essere inclusi centri sociali, economici o culturali importanti situati negli Stati membri o in altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, non confinanti con le unità territoriali ammissibili, purché la loro partecipazione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione. Le condizioni alle quali tali centri possono partecipare alla cooperazione sono definite nei programmi operativi congiunti.
4. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione, di concerto con i partecipanti, può proporre che l'ammissibilità geografica sia estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l'unità territoriale di livello NUTS 3.
5. La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali attuali e future.
Articolo 9
Programmazione e assegnazione dei fondi per la cooperazione transfrontaliera
1. È elaborato un documento di programmazione per definire quanto segue:
a) gli obiettivi strategici della cooperazione transfrontaliera, nonché le priorità e i risultati attesi di detta cooperazione;
b) l'elenco dei programmi operativi congiunti da porre in essere;
c) la ripartizione indicativa delle risorse tra i programmi relativi alle frontiere terrestri e marittime di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e i programmi per un bacino marino di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);
d) le assegnazioni indicative pluriennali per ciascun programma operativo congiunto;
e) le unità territoriali che possono beneficiare di ciascun programma operativo congiunto e le unità territoriali e i centri di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4;
f) l'assegnazione indicativa per sostenere, ove opportuno, le azioni orizzontali di sviluppo delle capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra programmi;
g) i contributi ai programmi transnazionali stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ) a cui partecipano i paesi partner e/o la Federazione russa.
Il documento di programmazione copre un periodo di sette anni ed è adottato dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014. Tale documento è soggetto a una revisione intermedia, o ogniqualvolta necessario, e può essere riesaminato secondo tale procedura.
2. I programmi operativi congiunti sono cofinanziati dal FESR. L'importo complessivo del contributo del FESR è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il presente regolamento si applica all'uso di tale contributo.
3. Lo strumento di preadesione (IPA II) come istituito dal regolamento (UE) n. 236/2014 può essere utilizzato per cofinanziare i programmi operativi congiunti a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I di tale regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tale cofinanziamento.
4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi congiunti si basano su criteri oggettivi, in particolare sulla popolazione delle unità territoriali ammissibili di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Al momento di determinare le assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del FEDR e i contributi provenienti dal presente regolamento, nonché altri fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.
Articolo 10
Programmi operativi congiunti
1. La cooperazione transfrontaliera è attuata mediante programmi operativi congiunti riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o a un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità e che possono essere attuate tramite il sostegno dell'Unione. I programmi operativi congiunti si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e contengono una descrizione sintetica dei sistemi di gestione e di controllo riguardante gli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2.
2. I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e marittime sono istituiti in relazione a ciascuna frontiera al livello territoriale adeguato e includono unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera.
3. I programmi operativi congiunti relativi ai bacini marini hanno carattere multilaterale, sono istituiti al livello territoriale appropriato e includono unità territoriali ammissibili che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera.
4. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 9, e dopo l'adozione delle norme per l'attuazione delle norme che fissano specifiche disposizioni per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera, i paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta, entro il termine fissato nelle norme di esecuzione, ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificata la rispondenza al presente regolamento, al documento di programmazione e alle norme di esecuzione. Entro un mese dalla loro adozione, la Commissione presenta per informazione al Parlamento europeo e agli Stati membri i programmi operativi congiunti.
5. Le zone situate in paesi diversi dagli Stati membri o dagli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera, che confinano con le zone ammissibili definite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o si affacciano su un bacino marino comune in cui è in fase di istituzione un programma operativo congiunto possono rientrare in un programma operativo congiunto e beneficiare del sostegno dell'Unione ai sensi del presente regolamento a norma delle condizioni stabilite nel documento di programmazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
6. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera, in particolare per i bacini marini, istituiti a norma del presente regolamento e i programmi di cooperazione transnazionale istituiti a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 che hanno una parziale sovrapposizione della copertura geografica siano del tutto complementari e si rafforzino a vicenda.
7. I programmi operativi congiunti possono essere riveduti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione per motivi quali:
a) mutate priorità della cooperazione oppure evoluzione socioeconomica;
b) risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione;
c) necessità di adeguare l'importo dei fondi disponibili e di riassegnare le risorse.
8. Entro la fine dell'anno successivo all'adozione dei programmi operativi congiunti, la Commissione conclude una convenzione di finanziamento con gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera. Tale convenzione di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione del programma operativo congiunto e può essere cofirmata dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o dal paese che ospita l'autorità di gestione.
All'occorrenza è concluso un accordo, ad esempio, sotto forma di memorandum d'intesa, tra i paesi partecipanti e l'autorità di gestione per definire le competenze finanziarie specifiche e le modalità di attuazione del programma dei paesi interessati, che comprende i loro compiti e le competenze in materia di gestione e amministrazione.
9. È istituito un programma operativo congiunto che coinvolga più di uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera se almeno uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera firma la convenzione di finanziamento. Gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera interessati da un programma istituito possono aderire al programma in qualsiasi momento firmando la convenzione di finanziamento.
10. Se un paese partecipante si impegna a cofinanziare un programma operativo congiunto, quest'ultimo precisa le modalità e le necessarie salvaguardie di controllo, erogazione, utilizzazione e monitoraggio del cofinanziamento. La relativa convenzione di finanziamento è firmata da tutti i paesi partecipanti e dall'autorità di gestione del programma operativo congiunto o dal paese che ospita l'autorità di gestione.
11. I programmi operativi congiunti possono prevedere anche un contributo finanziario degli strumenti finanziari con cui potrebbero essere combinate le sovvenzioni, nel rispetto delle norme di tali strumenti, purché questo contribuisca alla realizzazione delle priorità dei programmi operativi congiunti.
12. Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti e le loro autorità locali, ove appropriato, selezionano insieme le azioni a cui è destinato il sostegno dell'Unione in linea con le priorità e le misure del programma operativo congiunto.
13. In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:
a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione e uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera impediscano di presentare un programma operativo congiunto;
b) un programma operativo congiunto non possa essere attuato a causa di problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti;
c) i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto entro il 30 giugno 2017; oppure
d) nessuno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera nel programma abbia firmato la relativa convenzione di finanziamento per la fine dell'anno successivo all'adozione del programma,
la Commissione adotta le misure necessarie, previa consultazione con lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati, per consentire ad esso o ad essi di utilizzare il contributo del FEDR al programma operativo congiunto a norma dell'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1299/2013.
14. Gli impegni di bilancio per le azioni o i programmi di cooperazione transfrontaliera di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.
Articolo 11
Gestione dei programmi operativi congiunti
1. Di norma, i programmi operativi congiunti sono attuati in gestione concorrente con gli Stati membri. Tuttavia, i paesi partecipanti possono proporre per l'attuazione una gestione indiretta ad opera di un'entità elencata nel regolamento finanziario e in conformità delle norme di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, che lo Stato membro, in caso di gestione concorrente, o l'altro paese partecipante alla cooperazione transfrontaliera o l'organizzazione internazionale, in caso di gestione indiretta, abbiano predisposto e gestiscano sistemi di gestione e di controllo conformi al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, al presente regolamento e alle sue norme di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento.
Gli Stati membri, gli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera e le organizzazioni internazionali interessate garantiscono il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e di controllo, la legittimità e la regolarità delle relative operazioni e il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. Essi sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.
La Commissione può chiedere a uno Stato membro o a uno degli altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera o all'organizzazione internazionale interessata di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di operazioni sostenute a norma del presente titolo o al funzionamento del sistema di gestione e di controllo.
3. Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute dopo la presentazione di un programma operativo congiunto alla Commissione sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2014.
4. Laddove l'ammissibilità sia limitata a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 236/2014, l'entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che può pubblicare inviti a presentare proposte e bandi di gara, ha il diritto di considerare ammissibili gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.
Articolo 12
Norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera
1. Le norme di esecuzione recanti disposizioni specifiche per l'attuazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014.
2. Le norme di esecuzione comprendono, tra l'altro, disposizioni dettagliate sui seguenti aspetti:
a) tasso e metodi di cofinanziamento;
b) contenuto, preparazione, modifica e chiusura dei programmi operativi congiunti;
c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi, ad esempio comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e suo segretariato tecnico congiunto, compresa la loro identificazione e responsabilità permanente ed effettiva, descrizione dei sistemi di gestione e controllo e condizioni relative alla gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione, compresa l'ammissibilità della spesa;
d) procedure di recupero in tutti i paesi partecipanti;
e) monitoraggio e valutazione;
f) attività di visibilità e di informazione;
g) gestione concorrente e indiretta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2014.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Delega di poteri
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato II. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione intermedia e in base alle raccomandazioni contenute in tale relazione, entro il 31 marzo 2018, la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato II.
Articolo 14
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2020.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 15
Comitato
La Commissione è assistita dal comitato dello strumento europeo di vicinato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 16
Partecipazione di un paese terzo non contemplato dall'articolo 1
1. In circostanze debitamente giustificate e per garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere, caso per caso, di estendere l'ammissibilità delle azioni specifiche in conformità dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 236/2014 a paesi, territori e aree che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti.
Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 236/2014, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle aree interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.
2. Nei documenti di programmazione di cui all'articolo 7, può essere prevista la possibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 17
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente regolamento per il periodo dal 2014 al 2020 è fissata a 15 432 634 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.
3. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ), un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, e precisamente lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), lo strumento europeo di vicinato, lo strumento di assistenza preadesione (IPA II), istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014, e dallo strumento di partenariato, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ), è assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità, istituzioni e organizzazioni di questi paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applicheranno all'utilizzo di tali fondi.
I finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi quattro anni e ai tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali finanziamenti figura nella programmazione indicativa pluriennale di cui al presente regolamento, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità dell'azione dell'esterna dell'Unione.
Articolo 18
Servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
I paesi partner di cui all'articolo 1 sono:
Algeria
Armenia
Azerbaigian
Bielorussia
Egitto
Georgia
Israele
Giordania
Libano
Libia
Repubblica moldova
Marocco
Territori palestinesi occupati
Siria
Tunisia
Ucraina
ALLEGATO II
Priorità per il sostegno dell'Unione ai norma del presente regolamento
Per sostenere il raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, tenendo conto anche dei documenti definiti di comune accordo, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2, i finanziamenti dell'Unione possono essere rivolti alle priorità di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato.
Alcune di tali priorità possono essere pertinenti per più di un tipo di programma. Eventuali modifiche al presente elenco indicativo di priorità rispetta i principi della titolarità condivisa.
Questioni trasversali, fra cui una democrazia radicata e sostenibile, i diritti umani, la parità di genere, la lotta contro la corruzione e l'ambiente, sono trattate nell'ambito di tali priorità.
1. Il sostegno dell'Unione a livello bilaterale, affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:
— i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto, compresa la riforma della giustizia, dell'amministrazione pubblica e del settore della sicurezza;
— la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità, anche per l'attuazione degli accordi Unione;
— il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nella transizione democratica;
— lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo, anche a livello regionale e locale, e la coesione territoriale;
— lo sviluppo dei settori sociali, in particolare per i giovani, con particolare attenzione alla giustizia e alla coesione sociale e all'occupazione;
— lo sviluppo del commercio e del settore privato, compreso il sostegno alle piccole e medie imprese, l'occupazione e la realizzazione di zone di libero scambio globali e approfondite;
— l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compresa la sicurezza alimentare;
— la gestione sostenibile delle risorse naturali;
— il settore dell'energia, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili;
— i trasporti e le infrastrutture;
— l'istruzione e lo sviluppo di competenze, compresa l'istruzione e la formazione professionale;
— la mobilità e la gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti;
— la creazione di fiducia e altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.
Le priorità di cui al presente punto possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.
2. Il sostegno dell'Unione a livello multilaterale affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:
— i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto;
— la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;
— la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa;
— l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze, la mobilità degli studenti e del personale, i giovani e la cultura;
— lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo del commercio e del settore privato e il sostegno alle piccole e medie imprese;
— il settore energetico, comprese le reti energetiche;
— i trasporti e l'interconnessione delle infrastrutture;
— la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, la crescita verde, l'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;
— il sostegno alla società civile;
— la mobilità e la gestione della migrazione;
— la promozione delle misure per la creazione di fiducia e delle altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti.
Le priorità di cui al presente punto possono contribuire a più obiettivi del presente regolamento.
3. Il sostegno dell'Unione tramite i programmi di cooperazione transfrontaliera affronta, ove opportuno, le seguenti priorità:
— Lo sviluppo sociale ed economico;
— L'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza;
— La mobilità delle persone, dei beni e dei capitali.
Le priorità di cui al presente punto rispecchiano sfide comuni. Costituiscono il quadro per l'individuazione delle priorità specifiche con i paesi che partecipano alla cooperazione transfrontaliera. Le organizzazioni della società civile saranno coinvolte nell'elaborazione dei programmi e ne saranno, insieme alle autorità locali e regionali, i principali beneficiari.
Assegnazioni finanziarie per tipo di programma
Programmi bilaterali: fino all'80 %
Programmi multinazionali: fino al 35 %
Cooperazione transfrontaliera: fino al 5 %
Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ( 16 )
Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza ( 17 ). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (17) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.
La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.
Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.
Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)
La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai colegislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».
Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari
Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.
Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.
( 1 ) GU C 11 del 15.1.2013, pag.77.
( 2 ) GU C 391 dell'18.12.2012, pag. 110.
( 3 ) Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.
( 4 ) Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).
( 5 ) Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (Cfr. pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale).
( 6 ) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
( 7 ) Regolamento n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
( 8 ) Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme comuni e procedure per l'attuazione dello strumento dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna (Cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale)
( 9 ) Decisione del Consiglio 2010/427/UE, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
( 10 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
( 11 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
( 12 ) Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
( 13 ) Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, p. 50).
( 14 ) Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (Cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).
( 15 ) Regolamento (UE) n. 234/2014 Del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (Cfr. pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale).
( 16 ) La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.
( 17 ) Ove pertinente.