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Document 32010R0687R(01)

Rettifica del regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ( GU L 199 del 31.7.2010 )

Dz.U. L 256 z 30.9.2010, p. 34–34 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/687/corrigendum/2010-09-30/oj

30.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/34


Rettifica del regolamento (UE) n. 687/2010 della Commissione, del 30 luglio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 199 del 31 luglio 2010 )

All'articolo 1, punto 2, lettera a), secondo comma:

anziché:

«Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’associazione di produttori, da una cooperativa di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.»,

leggi:

«Tuttavia, il valore della produzione commercializzata di ortofrutticoli destinati alla trasformazione, trasformati in uno dei prodotti a base di ortofrutticoli elencati nell’allegato I, parte X, del regolamento (CE) n. 1234/2007 o in un qualsiasi altro prodotto di cui al presente articolo e descritto nell’allegato VI, lettera a), del presente regolamento, da un’organizzazione di produttori, da un'associazione di organizzazioni di produttori, dai loro membri — siano essi produttori o cooperative di produttori — o ancora dalle filiali di cui al presente articolo, paragrafo 7, direttamente o tramite operatori esterni, è calcolato applicando al valore fatturato di tali prodotti trasformati un tasso forfettario espresso sotto forma di percentuale.»

All'articolo 1, punto 2, lettera a), terzo comma:

anziché:

«h)

all'81 % per la frutta secca;»,

leggi:

«h)

all'81 % per la frutta essiccata;».


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