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Dokument 62010TJ0037
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Appeal Chamber) 27 April 2012.#Carlo De Nicola v European Investment Bank (EIB).#Appeal — Civil service — Staff of the EIB — Appraisal — Promotion — Appraisal and promotion in respect of 2006 — Decision of the Appeals Committee — Scope of the review — Sickness insurance — Refusal to bear medical costs — Claim for compensation.#Case T‑37/10 P.
WYROK SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Carlo De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI).
Odwołanie – Służba publiczna – Personel EBI – Ocena – Awans – Postępowanie w sprawie oceny i awansu (2006) – Decyzja komisji odwoławczej – Zakres kontroli – Ubezpieczenie zdrowotne – Odmowa przejęcia kosztów leczenia – Żądanie odszkodowawcze.
Sprawa T‑37/10 P.
WYROK SĄDU (izba ds. odwołań) z dnia 27 kwietnia 2012 r.
Carlo De Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI).
Odwołanie – Służba publiczna – Personel EBI – Ocena – Awans – Postępowanie w sprawie oceny i awansu (2006) – Decyzja komisji odwoławczej – Zakres kontroli – Ubezpieczenie zdrowotne – Odmowa przejęcia kosztów leczenia – Żądanie odszkodowawcze.
Sprawa T‑37/10 P.
Zbiór orzeczeń – sprawy dotyczące służby publicznej
Identyfikator ECLI: ECLI:EU:T:2012:205
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
27 aprile 2012 (*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Promozione – Esercizio di valutazione e di promozione 2006 – Decisioni del comitato per i ricorsi – Portata del controllo – Assicurazione malattia – Diniego di presa a carico di spese mediche – Domanda di risarcimento danni»
Nel procedimento T‑37/10 P,
avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑469 e II‑A‑1‑2529),
Carlo De Nicola, agente della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è
Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Nuvoli e F. Martin, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, J. Azizi (relatore) e S. Papasavvas, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 settembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorrente, sig. Carlo De Nicola, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑469 e II‑A‑1‑2529; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso. Tale ricorso era volto, in primo luogo, all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI), del 14 dicembre 2007, recante rigetto della sua domanda di riesame, in particolare, del suo rapporto informativo per l’anno 2006 (in prosieguo: il «rapporto controverso»); delle decisioni della BEI, del 13 luglio 2007, relative alle promozioni dell’anno 2006, in quanto esse gli negano la promozione a titolo di tale anno, e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra i quali il rapporto controverso, eventualmente attraverso la constatazione dell’illegittimità della regola secondo la quale solo il 10% e il 30% dei membri del personale della BEI possono rispettivamente beneficiare dei voti A e B+. In secondo luogo, detto ricorso mirava a constatare l’esistenza di molestie psicologiche nei suoi confronti, nonché a condannare la Banca a cessarle ed a risarcire i danni morali e materiali pregressi e ulteriori che ne conseguono. Esso era inoltre volto ad ottenere, in terzo luogo, la condanna della BEI a rimborsare al ricorrente l’importo di EUR 3 000 per le spese di trattamento mediante tecnologia laser della sua discopatia, in quarto luogo, l’adozione di talune misure istruttorie nei confronti della BEI e, in quinto luogo, la condanna della BEI alle spese.
Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e sentenza impugnata
2 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 20-77 della sentenza impugnata.
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 5 giugno 2008, il ricorrente ha segnatamente chiesto, in primo luogo, l’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della BEI con la quale si respinge il suo ricorso volto, da un lato, all’esame del voto attribuitogli nel rapporto controverso e, dall’altro, all’annullamento delle decisioni della BEI, del 13 luglio 2007, relative alle promozioni dell’anno 2006, in quanto esse omettono di promuoverlo nella funzione D; in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni della BEI, del 13 luglio 2007, per la parte in cui esse omettono di promuoverlo in tale funzione, e di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra i quali il rapporto controverso; in terzo luogo, la constatazione che egli è stato vittima di molestie psicologiche; in quarto luogo, la condanna della BEI a risarcire i danni asseritamente subiti a causa di tali molestie e, in quinto luogo, l’annullamento della decisione di diniego di presa a carico di talune spese di trattamento medico mediante laser.
4 Con la sentenza impugnata il Tribunale della funzione pubblica ha integralmente respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese.
5 In un titolo preliminare della sentenza impugnata, rubricato «Sull’oggetto del ricorso», il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, in particolare, che non poteva dedursi dalle disposizioni del punto 6 della decisione della BEI del 27 giugno 2006, che stabilisce le norme procedurali dinanzi al comitato per i ricorsi e che è allegata alla comunicazione della BEI, del 13 luglio 2007, relativa all’esercizio di valutazione del rendimento per il 2006, che la decisione del comitato per i ricorsi sulla contestazione proposta da un membro del personale si sarebbe sostituita al rapporto informativo contestato e alla decisione che nega la promozione né che il controllo di legittimità di un siffatto rapporto o di una siffatta decisione avrebbe dovuto essere sussidiario (punto 83 della sentenza impugnata).
6 Infatti, secondo il Tribunale della funzione pubblica, per analogia con la procedura amministrativa di reclamo prevista dall’articolo 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), le conclusioni avverso la presa di posizione di un comitato d’appello istituito in seno alla BEI per la valutazione dei membri del personale producono l’effetto di adire il giudice con riguardo ai rapporti informativi contro i quali tale ricorso amministrativo è stato proposto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, Racc. PI pagg. I‑A‑49 e II‑185; in prosieguo: la «sentenza del 23 febbraio 2001», punto 132). Peraltro, secondo il Tribunale della funzione pubblica, emerge dalla lettera della decisione del comitato per i ricorsi che i membri di quest’ultimo hanno unicamente verificato, conformemente alle norme che disciplinano le competenze di tale organo di ricorso interno, se, attribuendo il voto B al ricorrente e negando la sua promozione, le autorità competenti della BEI abbiano rispettato le norme che si sono imposte e non abbiano manifestamente ecceduto i limiti del loro potere discrezionale. Il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che «il comitato [per i ricorsi] non ha dunque operato una nuova valutazione dei meriti del ricorrente alla stregua di un valutatore e non ha, di conseguenza, sostituito la propria valutazione a quella delle autorità competenti a tal fine, benché la citata decisione del 27 giugno 2006 riconosca natura vincolante alle decisioni del comitato per i ricorsi, contrariamente alle semplici raccomandazioni che poteva emanare il comitato d’appello nella causa che ha dato luogo alla sentenza 23 febbraio 2001» (punti 84 e 85 della sentenza impugnata).
7 Poiché la decisione del comitato per i ricorsi non si sostituisce al rapporto controverso e alla decisione di diniego della promozione, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato di essere dunque adito sulla legittimità di tre atti, vale a dire della decisione del comitato per i ricorsi, del rapporto controverso e della decisione di diniego della promozione. Inoltre, la maggior parte dei motivi sollevati dal ricorrente a sostegno delle sue conclusioni volte all’annullamento degli atti che gli arrecano pregiudizio si riferirebbero alla legittimità del rapporto controverso e della decisione di diniego della promozione, mentre solo due motivi sarebbero specificatamente rivolti avverso la decisione del comitato per i ricorsi. Il Tribunale della funzione pubblica ne ha dedotto che non occorreva esaminare unicamente la legittimità della decisione del comitato per i ricorsi e limitarsi a trarre le conseguenze da tale esame sull’analisi della legittimità degli altri due atti contestati, ma che dovevano invece essere esaminate anzitutto le conclusioni formulate avverso tali due atti, prima di trattare le conclusioni volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi (punti 86‑88 della sentenza impugnata).
8 Peraltro, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato irricevibile, giacché non soddisfa i requisiti di chiarezza e di precisione previsti dall’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura di detto Tribunale, la domanda del ricorrente di annullare «tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti» (punti 89 e 90 della sentenza impugnata). In ogni caso, tali conclusioni sono state parimenti respinte come conseguenza del rigetto delle conclusioni volte all’annullamento del rapporto controverso e della decisione del comitato per i ricorsi della BEI (punti 201-203 della sentenza impugnata).
9 Quindi, il Tribunale della funzione pubblica ha anzitutto esaminato le conclusioni volte all’annullamento del rapporto controverso, a sostegno delle quali il ricorrente ha dedotto quattro motivi. Questi ultimi riguardavano, rispettivamente, irregolarità nell’elaborazione del citato rapporto, il fatto che il rapporto controverso sarebbe viziato da un errore manifesto di valutazione, un’eccezione d’illegittimità relativa alla regola applicata dalla BEI, in forza della quale unicamente il 10% e il 30% dei membri del personale potevano, rispettivamente, beneficiare dei voti A e B+, e uno sviamento di potere (punto 91 della sentenza impugnata).
10 Il Tribunale della funzione pubblica ha respinto i primi tre motivi basandosi sugli argomenti esposti, rispettivamente, ai punti 103‑140, 149‑167 e 170‑176 della sentenza impugnata.
11 Il Tribunale della funzione pubblica ha parimenti respinto il quarto motivo attinente, in modo implicito, ad uno sviamento di potere, basandosi sugli argomenti esposti ai punti 179‑185 della sentenza impugnata.
12 Inoltre, e senza rispettare fedelmente l’ordine in cui esaminare le conclusioni che sembra annunciato al punto 88 della sentenza impugnata (punto 7 supra), il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le conclusioni volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, basandosi sugli argomenti esposti nei punti 192‑200 della sentenza impugnata, formulati come segue:
«192 Avendo il Tribunale già esaminato la questione della legittimità del rapporto controverso, si deve stabilire se sia ancora necessario pronunciarsi sulle conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi. Infatti, la missione di tale comitato è precisamente, come quella del Tribunale, di valutare la legittimità di detto rapporto.
193 In primo luogo, come affermato dal Tribunale di primo grado, per analogia con il procedimento amministrativo di reclamo istituito dall’art. 90 dello Statuto dei funzionari, le conclusioni dirette avverso la presa di posizione di un comitato d’appello istituito in seno alla Banca in merito alla valutazione dei membri del personale producono l’effetto di adire il giudice dei rapporti informativi contro i quali tale ricorso amministrativo è stato proposto (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2001, punto 132).
194 Orbene, nulla osta alla trasposizione di tale giurisprudenza alle conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi della Banca.
195 Siffatte conclusioni producono l’effetto di adire il giudice sul rapporto controverso e devono essere esaminate come volte alla censura di detto rapporto.
196 In secondo luogo, come affermato al punto 85 della presente sentenza, il comitato per i ricorsi non agisce alla stregua di un superiore gerarchico delle autorità competenti della Banca. La sua decisione non si sostituisce a quella di tali autorità. Il comitato svolge una missione quasi giurisdizionale di sindacato della legittimità delle decisioni di cui è adito, sulla base di considerazioni analoghe a quelle effettuate dal giudice comunitario. Esso verifica in particolare se la procedura di elaborazione dei rapporti di valutazione sia stata regolare e se la Banca abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, il quale è particolarmente ampio in materia di valutazione e di promozione.
197 Orbene, qualora il Tribunale, dopo aver esaminato la legittimità delle stesse decisioni deferite al comitato per i ricorsi, giunga, come avviene nel caso di specie, alla stessa conclusione tratta dal comitato, vale a dire che le censure sollevate contro tali decisioni devono essere respinte, il Tribunale non ha alcun interesse a statuire sulle conclusioni dirette avverso la decisione del comitato. Tali conclusioni si confondono con quelle volte all’annullamento delle decisioni della Banca, che costituiscono l’oggetto della controversia.
198 Ciò vale a maggior ragione nella presente controversia dal momento che il Tribunale si è pronunciato su talune censure, relative all’irregolarità della procedura di valutazione del ricorrente, che il comitato aveva ritenuto di non dover esaminare.
199 Anche volendo supporre che la legittimità della decisione del comitato per i ricorsi possa essere esaminata autonomamente e che tale decisione sia censurata, un siffatto annullamento lascerebbe sussistere il rapporto controverso, al quale tale decisione non si è sostituita. Essa non potrebbe sortire l’effetto di obbligare la Banca a adire nuovamente il comitato per i ricorsi sulla contestazione sollevata dal ricorrente contro il rapporto controverso, poiché il Tribunale stesso ha già statuito su tale contestazione.
200 Atteso che le conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi si confondono con quelle relative alle decisioni contestate dinanzi a tale comitato, esse devono essere respinte come conseguenza del rigetto di queste ultime conclusioni».
13 Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le conclusioni volte all’annullamento della decisione di diniego di promozione (punti 201-203 della sentenza impugnata).
14 Il Tribunale della funzione pubblica ha parimenti respinto le domande volte a che la BEI fosse condannata a rimborsare al ricorrente l’importo di EUR 3 000 per le spese mediche di trattamento mediante laser (punti 206‑215 della sentenza impugnata).
15 Analogamente, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le domande volte al riconoscimento della responsabilità della BEI a causa delle molestie che essa avrebbe messo in atto contro il ricorrente e della violazione reiterata del dovere di sollecitudine nei suoi confronti, nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo (punti 224‑244 della sentenza impugnata), nonché le altre domande volte al risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente (punti 252‑269 della sentenza impugnata).
16 Per quanto riguarda più in particolare le conclusioni volte a stabilire la responsabilità della BEI a motivo delle asserite molestie e della violazione reiterata del dovere di sollecitudine, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato quanto segue:
«224 Con le succitate conclusioni e l’argomento a sostegno delle stesse, il ricorrente chiede, da un lato, che il Tribunale dichiari l’illegittimità di taluni atti della Banca nonché, se del caso, il carattere erroneo di taluni comportamenti, illegittimità e errori che rivelerebbero le molestie psicologiche di cui sarebbe vittima e/o che costituirebbero una violazione del dovere di sollecitudine, dall’altro lato, la condanna della Banca al risarcimento dei danni che avrebbe di conseguenza subiti.
225 Tuttavia, il ricorrente non ha presentato alla Banca, prima di adire il Tribunale, nessuna domanda volta ad ottenere la sua protezione contro le asserite molestie o il risarcimento dei danni che egli invoca. Interrogato su tale punto in udienza, il ricorrente ha prodotto unicamente un’e-mail del 7 ottobre 2008, dalla quale emerge che aveva contestato la sua valutazione annuale per il 2007 e che, in considerazione del suo ricorso dinanzi al Tribunale e delle continue accuse relative alle molestie di cui sarebbe vittima, i suoi superiori prevedevano di trasferirlo ad un altro servizio. Orbene, tale documento non è atto a dimostrare che, prima di adire il Tribunale, il ricorrente avrebbe presentato alla Banca una domanda di protezione o di risarcimento dei danni che riteneva di aver subìto. Peraltro, la commissione di conciliazione, istituita in applicazione dell’art. 41 del regolamento del personale, è stata solamente adita della controversia tra la Banca e il ricorrente in merito alla valutazione e alla promozione di quest’ultimo. Prima che fosse proposta la presente istanza, la Banca non è stata dunque sollecitata a prendere posizione sui fatti e gli argomenti avanzati nei suoi confronti dal ricorrente a sostegno delle sue domande di risarcimento né a pronunciarsi su una qualsivoglia domanda dell’interessato che mettesse in discussione la responsabilità del suo datore di lavoro. Di conseguenza, non sussiste un atto che arreca pregiudizio il quale sarebbe stato adottato dalla Banca relativamente alle pretese di risarcimento dell’interessato.
226 Nel sistema dei rimedi giuridici previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, domande di risarcimento come quelle presentate in questa sede dal ricorrente possono essere ricevibili, indipendentemente dalla causa delle illegittimità sollevate (illegittimità che trovano la loro origine in un atto lesivo o in un atto preparatorio, errori caratterizzati da taluni fatti o comportamenti non decisionali), unicamente se l’amministrazione, prima che sia adito il giudice, si sia pronunciata sulle pretese del ricorrente e abbia in tal modo adottato un atto che rechi pregiudizio.
227 Consegue infatti esplicitamente dall’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari che la Corte è competente a “dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nel presente Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio”.
228 Si tratta della ragione per cui, in materia di risarcimento, qualora il pregiudizio sollevato abbia ad origine un comportamento non decisionale, il giudice esige che il funzionario presenti all’amministrazione una domanda che induca all’adozione di un tale atto che reca pregiudizio. In mancanza di quest’ultimo, imprescindibile per il sorgere del contenzioso, il ricorso non può che essere respinto in quanto irricevibile.
229 Proprio per la medesima ragione è costante in giurisprudenza che non spetta al giudice comunitario, nel contesto del sindacato di legittimità che si fonda sull’articolo 91 dello Statuto dei funzionari, fare dichiarazioni di diritto (sentenza della Corte 13 luglio 1989, causa 108/88, Jaenicke Cendoya/Commissione, Racc. pag. 2711, punti 8 e 9; sentenze del Tribunale di primo grado 30 novembre 1993, causa T‑15/93, Vienne/Parlamento, Racc. pag. II‑1327, punto 13, e Magone/Commissione, cit., punto 15) o rivolgere ingiunzioni all’amministrazione. Siffatte dichiarazioni o ingiunzioni condurrebbero infatti il giudice ad intervenire nelle prerogative dell’amministrazione, in violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale che è chiamato ad esercitare.
230 Il giudice comunitario della funzione pubblica non è dunque competente a statuire su un ricorso che non è diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato per respingere le pretese della persona interessata.
231 Si deve risolvere dunque la questione se i ricorsi presentati dai membri del personale della Banca possano eludere tale requisito derivante dall’articolo 91 dello Statuto dei funzionari.
232 A tale proposito è già stato deciso che, nella misura in cui la Banca costituisce un organismo comunitario incaricato, in forza dell’articolo 267 CE, di contribuire allo sviluppo del mercato comune nell’interesse della Comunità, i ricorsi proposti contro di essa dai suoi dipendenti trovano necessariamente il loro fondamento giuridico nell’articolo 236 CE (sentenza 23 febbraio 2001, punto 93). Come statuito dalla Corte, “l’art. 179 [del Trattato CE, divenuto art. 236 CE,] non si limita alle sole istituzioni della Comunità ed al loro personale, ma comprende altresì la Banca in quanto organo comunitario istituito e munito di personalità giuridica in forza del Trattato” (sentenza della Corte 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI, Racc. pag. 955, punto 14).
233 In applicazione dell’articolo 236 CE, la Corte è “competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi”.
234 In quanto legittimata a stabilire il regime applicabile ai suoi dipendenti, in forza del protocollo sullo Statuto della Banca allegato al Trattato e che ha lo stesso valore giuridico di quest’ultimo, la Banca è competente a determinare le condizioni alle quali i membri del suo personale possono adire la Corte.
235 Nel caso di specie il regolamento del personale si limita, al suo articolo 41, relativo ai rimedi giuridici, a rammentare la competenza della Corte e ad introdurre una procedura di conciliazione. Esso non contiene dunque nessuna norma specifica che produrrebbe l’effetto di limitare o di ampliare la competenza della Corte, come essa risulta, per i funzionari, dall’articolo 91 dello Statuto dei funzionari e da una giurisprudenza costante.
236 Orbene, dato il silenzio del regolamento del personale, il giudice comunitario ha già considerato di dovere non certo applicare direttamente le norme dello Statuto, il che violerebbe la natura specifica del regime applicabile ai membri del personale della Banca, bensì di ispirarsi a tali norme e di darne un’applicazione per analogia, rilevando che “le controversie meramente interne tra la Banca e i suoi dipendenti vengono equiparate, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni comunitarie e i loro funzionari o [agenti]” (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2001, punti 100 e 101). Il Tribunale di primo grado si è così già pronunciato, atteso il silenzio del regolamento del personale, nel senso che il termine di ricorso nelle controversie tra la Banca e il suo personale doveva essere fissato, ispirandosi agli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, a tre mesi (sentenza 23 febbraio 2001, punto 107).
237 È appurato che, come fatto valere dal ricorrente in udienza, il Tribunale di primo grado ha considerato di poter essere validamente adito prima della conclusione della procedura di conciliazione prevista dall’art. 41 del regolamento del personale, mentre i funzionari devono attendere la fine della procedura precontenziosa prevista dallo Statuto. Tuttavia, tale analisi si fonda sulla lettera esplicita di detto articolo, il quale dispone che la procedura di composizione amichevole dinanzi alla commissione di conciliazione si svolge “indipendentemente dall’azione proposta dinanzi alla Corte di giustizia” (sentenza 23 febbraio 2001, punto 96; sentenza 16 dicembre 2004, punto 54; sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2003, causa T‑385/00, Seiller/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑801, punti 50 e 51, 65 e 73) e verte su una questione diversa da quella sulla quale il Tribunale deve pronunciarsi.
238 Il ricorrente può ancor meno valersi di tali ultime sentenze in quanto, in mancanza di indicazioni nel regolamento del personale relative alle condizioni di esercizio della competenza giurisdizionale, il Tribunale di primo grado ha già applicato, per analogia, l’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari, al fine di fondare la sua competenza di piena giurisdizione nelle controversie di carattere pecuniario tra la Banca e il suo personale (sentenza del Tribunale di primo grado 28 settembre 1999, causa T‑140/97, Hautem/BEI, Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 77). Tale valutazione è stata confermata dalla Corte nella sua sentenza di rigetto dell’impugnazione proposta avverso tale sentenza (sentenza della Corte 2 ottobre 2001, causa C‑449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punti 90‑95).
239 Ne consegue, come sostenuto giustamente dalla Banca in udienza, che si deve applicare per analogia ai ricorsi dei membri del suo personale la norma derivante dall’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari, secondo la quale il giudice non è competente nel caso in cui il ricorso di cui è adito non è diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato per respingere le pretese del ricorrente.
240 Nella presente controversia, come già menzionato, la Banca non ha potuto adottare alcuna decisione sulle pretese del ricorrente volte ad ottenere il risarcimento dei danni che avrebbe subìto, in mancanza di una domanda presentata in tal senso dall’interessato. Peraltro, come fatto valere dalla Banca a giusto titolo, il ricorrente non le ha neanche domandato di avviare le procedure interne previste per i casi di intimidazione e molestie.
241 Con le succitate domande di risarcimento, il ricorrente chiede che il Tribunale dichiari l’illegittimità di talune azioni o il carattere erroneo di taluni comportamenti, senza aver contestato un atto che arrechi pregiudizio. Di conseguenza, il Tribunale non è competente a pronunciarsi su tali domande.
242 Ad abundantiam, nell’ipotesi in cui l’obbligo di contestare un atto che arreca pregiudizio sia esaminato come condizione di ricevibilità del ricorso e non come norma che disciplina la competenza del giudice, le considerazioni suesposte rimarrebbero pertinenti e consentirebbero di giungere alla constatazione che le domande di risarcimento sono irricevibili.
243 Anche volendo supporre che alcuni degli atti criticati dal ricorrente possano essere considerati atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 91, n. 1, dello Statuto dei funzionari, applicabile per analogia alla presente controversia, dette domande non sarebbero comunque ricevibili. Infatti, il ricorrente non ha contestato tali atti nel termine di tre mesi impartitogli a tal fine (sentenza 23 febbraio 2001, punto 107) e non potrebbe, mediante un’azione risarcitoria, eludere tale termine (v., in tal senso, per analogia, sentenza del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑47 e II‑A‑1‑229, punti 69 e 70 nonché la giurisprudenza ivi citata).
244 Consegue da quanto esposto che le succitate conclusioni devono essere respinte».
17 Infine, per quanto riguarda le domande di misure di organizzazione del procedimento e di mezzi istruttori, il Tribunale della funzione pubblica ha risposto che, in considerazione, da un lato, degli elementi del fascicolo e, dall’altro, della motivazione della sentenza impugnata, tali misure non erano utili ai fini della soluzione della controversia. Di conseguenza, non occorreva accogliere le domande volte a che il Tribunale della funzione pubblica ordinasse tali mezzi istruttori e tali misure di organizzazione del procedimento (punti 270 e 271 della sentenza impugnata).
Sull’impugnazione
Procedimento
18 Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2010, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione.
19 Il 9 giugno 2010 la BEI ha depositato il controricorso.
20 Con lettera del 21 giugno 2010, il ricorrente ha chiesto, conformemente all’articolo 143 del regolamento di procedura, l’autorizzazione a depositare una memoria di replica, domanda non accolta dal Tribunale.
21 Con lettera motivata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 luglio 2010, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura, di essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.
22 Su rapporto del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha accolto tale domanda e ha avviato la fase orale del procedimento.
23 Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 14 settembre 2011.
Conclusioni delle parti
24 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere le conclusioni presentate in primo grado sull’annullamento e sul risarcimento;
– adottare i mezzi istruttori richiesti;
– condannare la BEI alle spese dei due gradi di giudizio.
25 La BEI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto irricevibile o infondata;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
Sintesi dei motivi e delle censure di impugnazione
26 Il ricorrente mette in discussione la legittimità della sentenza impugnata nella sua integralità.
27 Con il suo primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver omesso di pronunciarsi sulla legittimità della decisione del comitato per i ricorsi della BEI e di non aver riconosciuto la portata del potere di controllo del citato comitato nell’esaminare un ricorso di un membro del personale della BEI volto a contestare la fondatezza della valutazione contenuta nel suo rapporto informativo. A tale proposito, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe potuto legittimamente concludere che, nell’ambito di tale controllo, detto comitato non poteva sostituire la propria valutazione a quella dei superiori relativamente alla valutazione dei meriti del ricorrente, ma avrebbe dovuto censurare la decisione del citato comitato dal momento che quest’ultimo aveva omesso di pronunciarsi sulla totalità delle censure dedotte dal ricorrente a sostegno del suo ricorso.
28 Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica diversi errori ed omissioni nella valutazione della questione se il rapporto controverso fosse stato correttamente stabilito, se le irregolarità constatate dovessero condurre ad annullare il citato rapporto e se la valutazione dei meriti del ricorrente fosse fondata. Inoltre, a tale proposito, la sentenza impugnata sarebbe viziata da difetti di motivazione nonché dallo snaturamento di elementi di fatto e delle conclusioni sollevate dal ricorrente in primo grado.
29 Con il suo terzo motivo, il ricorrente mette in discussione la valutazione del Tribunale della funzione pubblica sulla legittimità delle decisioni della BEI, del 13 luglio 2007, relative alle promozioni dell’anno 2006, in quanto non lo promuovono a titolo di tale anno, contestando a detto Tribunale uno snaturamento delle sue conclusioni presentate in primo grado.
30 Con il suo quarto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha respinto a torto, e travisando le sue conclusioni presentate in primo grado, la sua eccezione di illegittimità della regola in forza della quale solo il 10% ed il 30% dei membri del personale della BEI può beneficiare rispettivamente dei voti A e B+.
31 Con il suo quinto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di avere illegittimamente respinto, per incompetenza del giudice di primo grado e, ad abundantiam, in quanto irricevibile, la sua domanda volta ad accertare che taluni comportamenti della BEI costituivano molestie psicologiche, applicandogli per analogia gli articoli 90 e 91 dello Statuto.
32 Con il suo sesto motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha respinto illegittimamente la sua domanda volta ad ottenere la presa a carico di talune spese mediche.
33 Con il suo settimo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di avere illegittimamente respinto la sua domanda di risarcimento dei danni.
34 Con il suo ottavo motivo, il ricorrente contesta in quanto illegittimo il rigetto da parte del Tribunale della funzione pubblica della sua domanda di mezzi istruttori.
Sul primo motivo, attinente ad errori di diritto nell’ambito della valutazione sulla legittimità della decisione del comitato per i ricorsi della BEI
35 A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione del comitato per i ricorsi e del suo primo motivo di impugnazione il ricorrente sostiene, sostanzialmente, che la citata decisione è viziata da illegittimità in quanto il comitato per i ricorsi della BEI ha rifiutato di pronunciarsi sulle valutazioni nel merito figuranti nel rapporto controverso nonostante esso fosse competente, in forza del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006, ad annullare la procedura di valutazione e ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione nonché a modificare il voto ottenuto. Il comitato per i ricorsi non potrebbe rinunciare ad esercitare, a scapito dell’interessato, il suo potere di controllo completo a tale proposito e avrebbe dovuto pronunciarsi sulla totalità delle censure sollevate dal ricorrente nonché sulla fondatezza delle valutazioni contenute nel rapporto controverso. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dunque negato erroneamente l’esistenza dell’interesse del ricorrente a far esaminare la legittimità della decisione di detto comitato. Infatti, tale tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione se il comitato per i ricorsi fosse legittimato a rifiutarsi di esaminare la fondatezza delle valutazioni figuranti nel rapporto controverso. Tale comprensione errata e contraddittoria delle rispettive competenze di controllo del Tribunale della funzione pubblica e del comitato per i ricorsi avrebbe prodotto il risultato che nessuna istanza sarebbe stata investita dell’esame della fondatezza di tali valutazioni.
36 Il ricorrente contesta anche l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo la quale, in analogia con il procedimento ex articolo 90 dello Statuto, le conclusioni avverso la presa di posizione di un comitato d’appello istituito in seno alla BEI producevano l’effetto di adire il giudice dei rapporti informativi, contro i quali un ricorso amministrativo è stato proposto. Secondo il ricorrente, tale analogia è errata atteso che, in primo luogo, l’istanza con la quale è adito il comitato per i ricorsi è diversa dal ricorso amministrativo obbligatoriamente previsto per i funzionari delle altre istituzioni; in secondo luogo, lo Statuto dei membri del personale della BEI si basa su contratti di diritto privato; in terzo luogo, il ricorso al comitato per i ricorsi è solo facoltativo per i citati membri e, in quarto luogo, un’analogia serve a colmare le lacune di un sistema, mentre quello della BEI contiene norme chiare e complete.
37 Secondo la BEI, è in maniera legittima e conforme alla giurisprudenza (sentenza 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punto 132) che il punto 193 della sentenza impugnata chiarisce che le conclusioni volte a contestare le decisioni del comitato per i ricorsi devono essere intese come volte a contestare il rapporto controverso. Il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe quindi negato al ricorrente il diritto di contestare il rapporto controverso né avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto, ma avrebbe espressamente osservato che le conclusioni dirette a contestare la decisione del comitato per i ricorsi hanno l’effetto di determinare l’intervento del giudice su detto rapporto sottoposto all’esame di detto comitato (punto 195 della sentenza impugnata). Quindi, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe correttamente considerato, al punto 197 della sentenza impugnata, che il sindacato del giudice dell’Unione sull’attività del comitato per i ricorsi, il quale aveva esaminato tutte le censure sollevate dal ricorrente avverso il rapporto controverso, non presentava alcun interesse per il ricorrente. Anche se il ricorrente avesse un interesse a che il rapporto controverso fosse valutato dal giudice nei limiti delle proprie competenze, egli non potrebbe vantare «un interesse giuridicamente rilevante al funzionamento in astratto del comitato per i ricorsi allorquando valuta il rapporto informativo». Infatti, il ricorrente avrebbe interesse solo ad ottenere l’annullamento dell’atto che gli arreca pregiudizio, vale a dire il rapporto controverso, e non della decisione o del diniego di decisione del comitato per i ricorsi, il cui annullamento lascerebbe sussistere il citato rapporto (punto 199 della sentenza impugnata). Nella specie, emergerebbe dal punto 198 della sentenza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato la totalità delle censure del ricorrente relative al rapporto controverso, mentre il comitato per i ricorsi non si era nemmeno pronunciato su tali censure o su alcune di esse.
38 Il Tribunale considera che, per rispondere al presente motivo, da un lato, occorre esaminare la portata esatta del potere di controllo conferito al comitato per i ricorsi ai sensi del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006, vale a dire se si tratti di un potere di controllo completo vertente sulla fondatezza di ogni valutazione contenuta in un rapporto informativo di un membro del personale della BEI o di un potere di controllo circoscritto alla ricerca di un errore manifesto di valutazione. Dall’altro lato, occorre verificare se il Tribunale della funzione pubblica fosse legittimato ad invertire l’ordine di esame dei motivi e delle censure sollevati dal ricorrente in primo grado valutando e respingendo, anzitutto, nell’esercizio del suo controllo ristretto, le censure dirette avverso il rapporto controverso ed esaminando, poi, il motivo principale del ricorrente con cui egli mette in discussione la legittimità della decisione del comitato per i ricorsi, finendo per respingere tale motivo con l’argomento che tale comitato era legittimamente giunto alla conclusione che il rapporto controverso non era viziato da un errore manifesto di valutazione.
39 Per quanto riguarda la portata del controllo che il comitato per i ricorsi deve effettuare, occorre rammentare che il punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 dispone quanto segue:
«Nell’ambito dell’esercizio di valutazione, il [comitato per i ricorsi] è competente a:
i) annullare la procedura di valutazione e ogni affermazione contenuta nella scheda di valutazione e/o
ii) modificare i giudizi individuali (…) e il voto che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’interessato».
40 A tale proposito occorre precisare che, in quanto disposizione di una decisione formale della BEI, debitamente pubblicata e attuata, il punto 6 della citata decisione stabilisce una norma interna di portata generale giuridicamente vincolante che limita l’esercizio del potere discrezionale della BEI in materia di organizzazione delle proprie strutture e della gestione del proprio personale, della quale possono avvalersi i membri di detto personale dinanzi al giudice dell’Unione che ne garantisce il rispetto (v., in tal senso e per analogia, sentenze del Tribunale del 10 settembre 2003, MCAuley/Consiglio, T‑165/01, Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑963, punto 44, e del 1° marzo 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 25 e la giurisprudenza ivi citata).
41 Come riconosciuto dalla BEI in udienza, la possibilità di annullare «ogni altra affermazione della scheda di valutazione», vale a dire nel rapporto informativo, implica che il comitato per i ricorsi è competente a riesaminare la fondatezza di ciascuna di tali affermazioni prima di censurarla. La portata di tale competenza eccede quindi chiaramente il mero potere di controllo di legittimità e di annullamento del dispositivo di un atto, nei limiti in cui essa include la possibilità di annullare anche i motivi che giustificano l’adozione del suo dispositivo, qualunque sia la loro importanza nell’economia della motivazione del citato atto. Tale potere di controllo completo del comitato per i ricorsi è confermato dalla competenza espressamente riconosciutagli a «modificare i giudizi individuali (…) e il voto che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’interessato». Infatti, una modifica del voto dell’interessato implica che tale comitato controlli in modo dettagliato tutte le valutazioni di merito che compaiono nel rapporto contestato relativamente all’esistenza di eventuali errori di valutazione, di fatto o di diritto, e che esso possa, laddove necessario, sostituirsi al valutatore per procedere ad una nuova valutazione di tali meriti.
42 Tale analisi è corroborata dalle norme procedurali previste nei punti 11 e 13 della decisione del 27 giugno 2006, le quali prevedono, da un lato, che l’istanza del ricorrente contenga, in particolare, i « fatti precisi» sui quali il comitato per i ricorsi deve giungere ad una conclusione o ad una raccomandazione e quelli sui quali, laddove necessario, saranno previste testimonianze e, dall’altro lato, lo svolgimento di un’udienza. Tali norme procedurali consentono quindi un riesame completo dei fatti pertinenti all’origine della valutazione dei meriti del ricorrente, in particolare a seguito di un’udienza e mediante l’intervento di testimoni. Infine, se è vero che il punto 7 della decisione del 27 giugno 2006 autorizza il comitato per i ricorsi ad annullare la «procedura di valutazione annuale» e a chiedere un «nuovo esercizio di valutazione» da parte del valutatore, è pur vero che, come riconosciuto dalla BEI in udienza, si tratta di una mera facoltà che completa il potere di tale comitato di procedere esso stesso ad una siffatta valutazione dei meriti dell’interessato.
43 Alla luce di tali criteri di controllo, è giocoforza constatare che il Tribunale della funzione pubblica non era legittimato a considerare, al punto 83 della sentenza impugnata, che «non [poteva] desumersi dalle disposizioni del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 che la decisione del comitato per i ricorsi sulla contestazione proposta da un membro del personale si sarebbe sostituita al rapporto informativo impugnato e alla decisione che nega la promozione né che il controllo di legittimità di un siffatto rapporto o di una siffatta decisione avrebbe dovuto essere sussidiario». A maggior ragione è manifestamente errata l’affermazione esposta al punto 196 della sentenza impugnata, secondo la quale:
«[I]l comitato per i ricorsi non agisce alla stregua di un superiore gerarchico delle autorità competenti della Banca. La sua decisione non si sostituisce a quella di tali autorità. Il comitato svolge una missione quasi giurisdizionale di sindacato della legittimità delle decisioni di cui è adito, sulla base di considerazioni analoghe a quelle effettuate dal giudice [dell’Unione]. Esso verifica in particolare se la procedura di elaborazione dei rapporti di valutazione sia stata regolare e se la Banca abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere discrezionale, il quale è particolarmente ampio in materia di valutazione e di promozione».
44 Di conseguenza, occorre constatare che detto Tribunale ha commesso un errore di diritto avendo violato la portata del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006.
45 Nessuno degli argomenti dedotti dalla BEI è idoneo a rimettere in discussione tale analisi.
46 In primo luogo, è inoperante l’analogia fatta dal Tribunale della funzione pubblica con la procedura amministrativa di reclamo introdotta dall’articolo 90 dello Statuto (v. punti 84, 85, 193 e 194 della sentenza impugnata). Infatti, anche supponendo che, a causa di una siffatta analogia, qualora essa fosse ammissibile, le conclusioni avverso la presa di posizione di un comitato d’appello istituito in seno alla BEI in merito alla valutazione dei membri del personale producano l’effetto di adire il giudice del rapporto informativo contro il quale tale ricorso amministrativo è stato proposto (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punto 132), tale constatazione non chiarisce, di per sé, per quale ragione, alla luce dei criteri di controllo stabiliti al punto 6 della decisione del 27 giugno 2006, il potere di controllo del comitato per i ricorsi debba essere limitato alla ricerca di un errore manifesto di valutazione (v. punti 83‑85 e 196 della sentenza impugnata). Nei limiti in cui, a tale proposito, il Tribunale della funzione pubblica si basa sul punto 132 della sentenza del 23 febbraio 2001, punto 6 supra, occorre precisare che tale sentenza aveva ad oggetto altre norme interne della BEI, nel frattempo abrogate, nell’ambito delle quali il «comitato d’appello» non era legittimato ad adottare decisioni vincolanti, ma unicamente ad emanare raccomandazioni (v. punto 85, in fine, della sentenza impugnata). Di conseguenza, nell’ambito di tale causa, il comitato d’appello non disponeva di poteri di controllo paragonabili a quelli del comitato per i ricorsi. Ciò ha condotto tale Tribunale a concludere che spettava dunque in linea di principio all’autorità competente valutare l’opportunità di tenere conto di tali raccomandazioni modificando, laddove necessario, il rapporto informativo di cui trattasi (sentenza del 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punto 131 in fine).
47 In secondo luogo, anche ammettendo che, nell’ambito dell’esame di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina non eserciti un controllo completo sulla decisione del valutatore, tale disposizione non prevede né criteri di controllo paragonabili a quelli stabiliti nel punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 o altrettanto precisi, né la possibilità di svolgere un’udienza o di sentire testimoni. Pertanto, il ricorrente fa correttamente valere che la normativa interna della BEI non presenta lacune su tale punto, il che può escludere l’applicazione per analogia delle norme che disciplinano la procedura di reclamo introdotta dall’articolo 90 dello Statuto. Infatti, pur volendo tener conto di un ampio margine discrezionale del valutatore nel giudizio di valore complesso che egli esprime sul lavoro delle persone che egli deve valutare (sentenze del Tribunale del 16 maggio 2006, Magone/Commissione, T‑73/05, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑107 e II‑A‑2‑485, punti 25 e 29, e del 31 gennaio 2007, Aldershoff/Commissione, T‑236/05, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑13 e II‑A‑2‑75, punto 83), non è affatto escluso che la normativa interna pertinente attribuisca alle istanze d’appello un margine discrezionale analogo a quello del valutatore, nonché il potere di sostituirsi, almeno parzialmente, a quest’ultimo.
48 In terzo luogo, in tale contesto, è priva di pertinenza la constatazione effettuata dal Tribunale della funzione pubblica secondo la quale, ai sensi della decisione del comitato per i ricorsi, «i membri di quest’ultimo hanno unicamente verificato, conformemente alle norme che disciplinano le competenze di tale organo di ricorso interno, se, attribuendo il giudizio analitico B al ricorrente e negando la sua promozione, le autorità competenti della Banca abbiano rispettato le norme che si sono imposte e non abbiano manifestamente ecceduto i limiti del loro potere discrezionale» (v. punto 85 della sentenza impugnata). Lo stesso vale per l’affermazione del citato Tribunale secondo la quale «[i]l comitato [per i ricorsi] non ha dunque operato una nuova valutazione dei meriti del ricorrente alla stregua di un valutatore e non ha, di conseguenza, sostituito la propria valutazione a quella delle autorità competenti a tal fine, benché la citata decisione del 27 giugno 2006 riconosca natura vincolante alle decisioni del comitato per i ricorsi, contrariamente alle semplici raccomandazioni che poteva emanare il comitato d’appello nella causa che ha dato luogo alla sentenza 23 febbraio 2001» (punto 85 della sentenza impugnata). Infatti, la mera circostanza che il comitato per i ricorsi abbia erroneamente considerato di non essere competente ad effettuare un controllo completo ai sensi del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 e abbia illegittimamente rinunciato ad esercitare un siffatto controllo è priva di pertinenza ai fini dell’interpretazione della portata di tale disposizione. Tale interpretazione spetta, infatti, al giudice dell’Unione e non all’istituzione i cui atti sono soggetti al suo controllo.
49 Infine, pur volendo supporre che, in caso di contestazione della decisione del comitato per i ricorsi, il giudice dell’Unione sia automaticamente investito sia di tale decisione sia del rapporto controverso, tale circostanza non giustifica, di per sé, che tale giudice si limiti all’esame delle conclusioni dirette avverso il rapporto controverso, ovvero rinunci completamente al controllo della fondatezza della decisione del comitato per i ricorsi, nei limiti in cui tale comitato detiene un potere di controllo completo che l’autorizza a sostituire le proprie valutazioni a quelle previste nel citato rapporto, potere che non può, da parte sua, vantare il Tribunale della funzione pubblica (v. punto 52 infra). Infatti, l’errata rinuncia da parte del comitato per i ricorsi ad un siffatto controllo completo equivale a sottrarre all’interessato un’istanza di controllo prevista dalla normativa interna della BEI e gli arreca quindi pregiudizio, di modo che essa deve poter essere soggetta al controllo del giudice di primo grado.
50 Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla BEI, il punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 deve essere interpretato nel senso che conferisce al comitato per i ricorsi un potere di controllo completo. Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi commesso un errore di diritto nel considerare che tale controllo fosse limitato alla ricerca di un errore manifesto di valutazione.
51 Per quanto riguarda l’inversione dell’ordine di esame dei motivi, occorre rammentare che, mentre il ricorrente aveva chiesto, in via principale, di annullare la decisione del comitato per i ricorsi, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le censure dirette avverso tale decisione solo dopo aver esaminato le censure rivolte contro il rapporto controverso, basandosi essenzialmente sulle valutazioni che confermavano la legittimità nel merito del citato rapporto.
52 È certo che, nei punti 126 e 149 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato, correttamente, di non poter sostituire il suo giudizio a quello delle persone incaricate della valutazione, dal momento che la BEI dispone di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei membri del suo personale. Quindi, il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale della funzione pubblica sui giudizi contenuti nel rapporto informativo annuale di un membro del personale della BEI è ristretto e ha ad oggetto solo eventuali irregolarità formali, errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché un eventuale sviamento di potere (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2002, Pflugradt/BCE, T‑178/00 e T‑341/00, Racc. pag. II‑4035, punto 69).
53 Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica – dopo aver rilevato che la sua missione era, come quella del comitato per i ricorsi, di pronunciarsi sulla legittimità del rapporto controverso e che il citato comitato non agiva alla stregua di un superiore gerarchico delle autorità competenti della BEI, bensì esercitava una missione quasi giurisdizionale di sindacato sulla legittimità delle decisioni ad esso sottoposte –, considerando che, poiché era pervenuto alle stesse conclusioni tratte dal comitato per i ricorsi in merito alla legittimità delle decisioni a quest’ultimo deferite, non sussisteva più un interesse a statuire sulle conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi, ha violato la portata delle disposizioni del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006, relative alla competenza del comitato per i ricorsi (v. punti 39-50 supra). È inficiata dal medesimo vizio la valutazione del Tribunale della funzione pubblica, formulata al punto 199 della sentenza impugnata, secondo la quale un eventuale annullamento della decisione del comitato per i ricorsi lascerebbe sussistere il rapporto controverso e non imporrebbe alla BEI di adire nuovamente il comitato per i ricorsi sulla contestazione sollevata dal ricorrente contro il citato rapporto. Pertanto, nel respingere, al punto 200 della sentenza impugnata, come conseguenza del rigetto delle conclusioni del ricorso dirette avverso il rapporto controverso, le conclusioni del ricorso volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi in quanto tali conclusioni si confondevano con quelle volte all’annullamento delle decisioni che erano state sottoposte al citato comitato, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto.
54 Infatti, in considerazione del potere di controllo completo conferito al comitato per i ricorsi in forza del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 per quanto riguarda i giudizi contenuti e i voti attribuiti nel rapporto controverso (v., in particolare, punti 39‑42 supra), era indispensabile che il giudice di prima istanza verificasse, certamente nell’ambito del suo controllo ristretto, se e in quale misura il citato comitato avesse esercitato tale obbligo di controllo completo conformemente alle norme applicabili. È proprio a causa di tale controllo completo che gli effetti giuridici della decisione del comitato per i ricorsi non coincidono necessariamente con quelli di un rapporto informativo sottoposto al suo controllo e possono, pertanto, arrecare altrimenti pregiudizio, la legittimità del quale deve essere valutata dal giudice che ne sia investito. Peraltro, in siffatta ipotesi, per i motivi esposti al punto 49 supra, è logicamente escluso che le censure dirette rispettivamente avverso il rapporto controverso e la decisione del comitato per i ricorsi si confondano e richiedano una risposta identica da parte del giudice di primo grado, dal momento che il suo controllo di legittimità ha luogo, in realtà, solamente con riferimento al contenuto del rapporto controverso.
55 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che il comitato per i ricorsi non solo ha esercitato un controllo ristretto, peraltro molto succinto e senza rispondere alla totalità delle censure sollevate dal ricorrente, sul rapporto controverso, ma ha parimenti ritenuto che tale controllo non potesse in via generale andare oltre la ricerca di un errore manifesto di valutazione. Infatti, il comitato per i ricorsi ha constatato quanto segue:
«Il [c]omitato per i [r]icorsi rammenta che un voto può essere modificato in caso di errore manifesto nella valutazione delle prestazioni dell’interessato. Nel caso di specie, benché il ricorrente abbia esposto in modo relativamente dettagliato i diversi elementi e aspetti tecnici delle sue mansioni, egli non ha posto il [c]omitato in misura di constatare un errore di valutazione, di per sé o a confronto con la valutazione del lavoro dei suoi colleghi. Ne consegue che la motivazione del voto attribuito al ricorrente fornita dalla Banca, in considerazione della sua prassi lavorativa, da lui stesso confermata (...), non può essere considerata viziata da un errore manifesto e non può quindi essere confutata».
56 Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente considerato, da un lato, che le conclusioni volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi dovevano essere respinte come conseguenza del rigetto delle conclusioni volte all’annullamento delle decisioni contestate dinanzi al citato comitato e, dall’altro, che un eventuale annullamento della decisione del comitato per i ricorsi a causa del mancato rispetto dei criteri di controllo previsti al punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 non poteva conseguire l’effetto, in applicazione dell’articolo 233, primo comma, CE, in combinato disposto con l’articolo 236 CE, di rinviare il fascicolo del ricorrente al citato comitato ai fini del riesame della fondatezza della valutazione dei suoi meriti, come compare nel rapporto controverso.
57 Alla luce delle considerazioni suesposte si deve accogliere il primo motivo di impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui essa respinge le conclusioni del ricorso volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi, senza che si renda necessario pronunciarsi sulle altre censure e sugli altri argomenti invocati dal ricorrente in tale contesto.
Sul secondo motivo di impugnazione, relativo ad errori ed omissioni nella valutazione della legittimità del rapporto controverso
58 Con il presente motivo, il ricorrente fa valere, sostanzialmente, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso diversi errori ed omissioni nella valutazione della questione se il rapporto controverso fosse stato elaborato regolarmente, se le irregolarità constatate avessero dovuto condurlo ad annullare il citato rapporto e se l’analisi in esso contenuta fosse fondata. In tale ambito, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica, segnatamente, carenze di motivazione nonché lo snaturamento di elementi di fatto e delle conclusioni da esso sollevate in primo grado.
59 La BEI eccepisce l’irricevibilità del presente motivo, essenzialmente in quanto le censure avanzate per sostenerlo hanno ad oggetto la valutazione dei fatti operata dal giudice di primo grado, il cui controllo esula dalla competenza del giudice dell’impugnazione. Inoltre, nella sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe accuratamente valutato tutte le censure formulate dal ricorrente contro il rapporto controverso e le avrebbe motivatamente respinte.
60 Emerge dalle considerazioni esposte nei punti 40‑56 supra che, nel caso di specie, il comitato per i ricorsi si è illegittimamente astenuto dall’esercitare un controllo completo sul rapporto controverso in applicazione del punto 6 della decisione del 27 giugno 2006 e che, pertanto, la sua decisione è viziata e annullabile. Pertanto, il rapporto controverso non è divenuto definitivo e il citato comitato deve procedere ad un nuovo controllo di detto rapporto che implichi una nuova valutazione dei meriti del ricorrente, come peraltro riconosciuto in udienza dalla BEI nell’ipotesi di un siffatto annullamento.
61 Pertanto, non vi è più luogo a statuire sul secondo motivo e sulla legittimità del controllo esercitato a tale riguardo dal Tribunale della funzione pubblica.
Sul terzo motivo, relativo alla valutazione erronea della legittimità delle decisioni della BEI, del 13 luglio 2007, relative alle promozioni dell’anno 2006, in quanto esse negano la promozione al ricorrente a titolo di tale anno, e allo snaturamento delle conclusioni presentate in primo grado
62 Con il presente motivo, il ricorrente fa valere che l’annullamento del rapporto controverso implica l’obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei suoi meriti e di trarne le conseguenze necessarie per la sua eventuale promozione. Orbene, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe travisato le domande proposte a tal fine nel suo ricorso, le quali erano subordinate all’accoglimento delle conclusioni volte all’annullamento, segnatamente, della decisione del comitato per i ricorsi e del rapporto controverso (punto 201 della sentenza impugnata). Pertanto, le decisioni del 13 luglio 2007 sarebbero illegittime.
63 La BEI conclude per il rigetto di tale motivo, che sarebbe incomprensibile.
64 Emerge dai punti 201‑203 della sentenza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver constatato che il ricorrente non aveva presentato motivi a sostegno delle conclusioni del ricorso volte all’annullamento della decisione di diniego della promozione, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione, si è limitato a respingere le citate conclusioni come conseguenza del rigetto delle conclusioni volte all’annullamento del rapporto controverso e della decisione del comitato per i ricorsi. Poiché la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui respinge queste ultime conclusioni, occorre, come conseguenza, annullare parimenti la citata sentenza in quanto respinge le conclusioni volte all’annullamento della decisione di diniego di promozione del ricorrente a titolo dell’anno 2006, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione.
65 Di conseguenza, il presente motivo deve essere accolto, senza che si renda necessario pronunciarsi sulla censura attinente ad un eventuale snaturamento.
Sul quarto motivo, relativo ad un errore di diritto e allo snaturamento delle conclusioni presentate in primo grado, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto l’eccezione di illegittimità della regola in forza della quale solo il 10% ed il 30% dei membri del personale della BEI può beneficiare rispettivamente dei voti A e B+
66 Con il presente motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, a torto e snaturando le sue conclusioni sollevate in primo grado, la sua eccezione di illegittimità della regola in forza della quale solo il 10% ed il 30% dei membri del personale della BEI può beneficiare rispettivamente dei voti A e B+. Egli precisa che, anche ritenendo che una tale dichiarazione di illegittimità non indurrebbe necessariamente la BEI ad attribuirgli un voto migliore, egli avrebbe comunque diritto ad un nuovo scrutinio dei suoi meriti, atto che potrebbe indurre la BEI ad attribuirgli un B+. La motivazione illogica riportata al punto 176 della sentenza impugnata non risponderebbe alle domande poste dal ricorrente. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni, da un lato, non si è potuta riscontrare alcuna disparità di trattamento tra i diversi membri del personale della BEI (punto 171 della sentenza impugnata) e, dall’altro, il giudizio del suo valutatore non è stato condizionato dalla necessità di rispettare i limiti imposti del 10% e del 30%.
67 La BEI conclude per il rigetto del presente motivo.
68 È giocoforza constatare che, al punto 172 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto correttamente riferimento, per respingere le conclusioni volte all’annullamento del rapporto controverso, alla giurisprudenza secondo la quale la ricevibilità di un’eccezione di illegittimità è soggetta alla duplice condizione, da un lato, che la decisione individuale contestata sia stata adottata in applicazione diretta delle norme di portata generale previste in tale eccezione di illegittimità (sentenza della Corte del 5 ottobre 2000, Consiglio/Chvatal e a., C‑432/98 P e C‑433/98 P, Racc. pag. I‑8535, punto 33) e, dall’altro, che quest’ultima possa, a seconda del suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha sollevata (sentenza del Tribunale del 29 novembre 2006, Campoli/Commissione, T‑135/05, Racc. FP pagg. I‑A‑2‑297 e II‑A‑2‑1527, punto 132).
69 Inoltre, non è inficiata da errori di diritto la valutazione del Tribunale della funzione pubblica secondo la quale, da un lato, il ricorrente non ha dimostrato se e in quale misura l’applicazione della regola, in forza della quale soltanto il 10% e il 30% dei membri del personale della BEI può rispettivamente beneficiare dei voti A e B+, poteva avere un impatto sulla sua valutazione e sul voto che gli era stato attribuito (punto 173 della sentenza impugnata) e, dall’altro, un’eventuale dichiarazione d’illegittimità della regola di cui trattasi non avrebbe prodotto l’effetto di indurre la BEI a riconoscere al ricorrente il beneficio dell’attribuzione di un voto migliore (punto 174 della sentenza impugnata). Peraltro, pur se il ricorrente afferma che tale valutazione è viziata a causa di uno « snaturamento» delle sue conclusioni, il semplice fatto che il Tribunale della funzione pubblica non abbia accolto le citate conclusioni non è atto a dimostrare detto snaturamento.
70 Infine, nei limiti in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, ad abundantiam, l’eccezione di illegittimità nel merito (punto 176 della sentenza impugnata), basti constatare che la censura del ricorrente consistente nel contestare tale punto della sentenza impugnata è inoperante dal momento che, anche se fosse fondata, non è atta ad implicare l’annullamento della citata sentenza (v. ordinanza della Corte del 9 dicembre 2009, Marcuccio/Commissione, C‑528/08 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
71 Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere interamente disatteso.
Sul quinto motivo, relativo ad un errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto perché proposta dinanzi ad un giudice incompetente ad esaminarla e, ad abundantiam, in quanto irricevibile la domanda di accertamento di alcuni comportamenti della Banca che integrerebbero molestie psicologiche
72 Con il suo quinto motivo, il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di avere illegittimamente respinto, per incompetenza del giudice di primo grado e, ad abundantiam, in quanto irricevibile, la sua domanda volta ad accertare taluni comportamenti della BEI che integrerebbero molestie psicologiche procedendo ad un’interpretazione errata dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI (punto 225 della sentenza impugnata) e applicandogli per analogia gli articoli 90 e 91 dello Statuto (punti 226 e 227 nella sentenza impugnata). Secondo il ricorrente, la BEI non è una pubblica amministrazione che agisce attraverso atti amministrativi e, pertanto, il contratto di lavoro del ricorrente è un contratto di diritto privato soggetto alle norme che regolano i rapporti tra privati. Non sarebbe quindi possibile interpretare l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI alla luce dei principi applicabili ai «contratti di lavoro di diritto pubblico», ivi compresa la previsione del termine di tre mesi per la presentazione di un ricorso. La BEI avrebbe consapevolmente scelto di non adottare una norma come quella di cui all’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto considerarsi competente per risolvere tutte le vertenze di cui all’articolo 41 del regolamento del personale della BEI e dichiarare ricevibili le censure del ricorrente. Tale disposizione prevedrebbe la competenza esclusiva del giudice dell’Unione ed una procedura facoltativa di conciliazione per tutte le vertenze tra la BEI e i membri del suo personale, di modo che essa non consentirebbe di qualificare tale ricorso interno facoltativo come una condizione preliminare per agire in giudizio.
73 Secondo la BEI, la sentenza impugnata si appoggerebbe ad una consolidata giurisprudenza, che ha riconosciuto, per un verso, che la BEI costituisce un organismo comunitario incaricato, ai sensi dell’art. 267 CE, di contribuire allo sviluppo del mercato comune nell’interesse della Comunità, e che i ricorsi proposti contro di essa dai suoi dipendenti trovano necessariamente fondamento giuridico nell’art. 236 CE (punto 232 della sentenza impugnata e sentenza del 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punto 93) e, per altro verso, che, non prevedendo il regolamento del personale della BEI alcuna disposizione in proposito, in analogia con gli articoli 90 e 91 dello Statuto, il termine di ricorso nelle controversie tra la BEI e il suo personale deve essere fissato a tre mesi (punto 237 della sentenza impugnata e sentenza 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punto 107). Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe correttamente dichiarato irricevibili le domande del ricorrente, giacché quest’ultimo non aveva rispettato il procedimento di cui all’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, né osservato il termine trimestrale per l’impugnazione degli atti o comportamenti asseritamente lesivi. Di conseguenza, nella misura in cui il presente motivo di impugnazione ha ad oggetto tali atti o comportamenti, esso dovrebbe essere respinto in quanto irricevibile (punti 236, 238, 242 e 243 nella sentenza impugnata).
74 Il Tribunale rammenta che, ai sensi dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, sostanzialmente, tutte le controversie tra la BEI e i suoi dipendenti possono formare oggetto di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice dell’Unione. Un siffatto ricorso può tuttavia essere preceduto da un’«amichevole composizione [dinanzi] alla commissione di conciliazione della Banca», e ciò «[i]ndipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte».
75 Il Tribunale ha già statuito che emergeva chiaramente da tale articolo, il quale prevede una procedura di conciliazione che si svolge indipendentemente dal ricorso presentato dinanzi alla Corte, che la ricevibilità di un siffatto ricorso non era in alcun modo subordinata all’esperimento di tale procedura amministrativa (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punto 96). Inoltre, se è vero che il Tribunale ha, certamente, rilevato una lacuna importante del sistema contenzioso della BEI in quanto non prevede un termine di ricorso, lacuna che occorre colmare ispirandosi alle condizioni relative al termine di ricorso definite dagli articoli 90 e 91 dello Statuto per mantenere un giusto equilibrio tra il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e l’esigenza di certezza del diritto che costituiscono principi generali di diritto, è anche vero che esso ha sottolineato il carattere particolare dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI e della procedura facoltativa in esso prevista nonché la sua diversità rispetto alla procedura precontenziosa obbligatoria prevista dagli articoli 90 e 91 dello Statuto. Infatti, la circostanza che il regolamento del personale della BEI, il quale definisce i rimedi amministrativi, non preveda, a differenza dei citati articoli, alcuna procedura precontenziosa obbligatoria, osta ad una trasposizione pura e semplice del sistema contenzioso statutario, sebbene modulata da un’applicazione flessibile di tale sistema al fine di assicurare la certezza del diritto, in considerazione dell’incertezza vigente sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi del personale della BEI (v., in tal senso, sentenza del 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punti 97-101).
76 Tali principi sono stati confermati nella sentenza del Tribunale del 17 giugno 2003, Seiller/BEI (T‑385/00, Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑801, punti 50-52, 65 e 73). In tale sentenza, il Tribunale, in particolare, ha rammentato che la giurisprudenza che subordina la ricevibilità di ricorsi proposti da funzionari contro l’istituzione in cui sono impiegati alla condizione dell’espletamento regolare e completo della procedura amministrativa preliminare prevista dagli articoli 90 e 91 dello Statuto non era trasponibile al regolamento del personale della BEI, il quale non conteneva alcuna disposizione che imponesse una procedura di conciliazione previa ad un ricorso contenzioso. Infatti, pur se l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI fa riferimento ad un’amichevole composizione, prevedendo che «le controversie (...) sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, alla commissione di conciliazione della [BEI]», esso precisa tuttavia contemporaneamente che una siffatta procedura si svolge «[i]ndipendentemente dall’azione intentata» dinanzi al giudice dell’Unione.
77 Ne consegue che il regolamento del personale della BEI e, in particolare, il suo articolo 41 costituiscono una normativa interna, in linea di principio, completa della BEI, la cui natura e ratio sono molto diverse da quelle dello Statuto, ivi compresi i suoi articoli 90 e 91. Di conseguenza, l’esistenza stessa di tale normativa interna impedisce, salvo in caso di lacuna manifesta contraria a norme superiori di diritto che va imperativamente colmata, come quella del termine di ricorso (v. punto 75 supra), di procedere ad analogie rispetto al citato Statuto. Di conseguenza, non è possibile procedere ad un’interpretazione contra legem delle condizioni che disciplinano la procedura interna facoltativa di amichevole composizione prevista dall’articolo 41 del regolamento del personale della BEI per convertirla in una procedura obbligatoria, alla stregua di quella prevista negli articoli 90 e 91 dello Statuto. Infatti, a tale proposito, l’articolo 41 del regolamento del personale della BEI non presenta precisamente alcuna lacuna che debba essere colmata da altre norme per soddisfare i requisiti derivanti dai principi superiori di diritto.
78 È pertanto erroneamente che, nei punti 236‑241 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha applicato per analogia gli articoli 90 e 91 dello Statuto al caso di specie. In particolare, nell’affermare, sostanzialmente, ai punti 236 e 237 della citata sentenza, che l’analogia riconosciuta in via eccezionale – in considerazione della necessità di mantenere un giusto equilibrio tra il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e l’esigenza di certezza del diritto che costituiscono principi generali di diritto – per colmare la lacuna dovuta all’assenza di regole sul termine di ricorso giustificasse un’applicazione per analogia delle norme che disciplinano la procedura amministrativa obbligatoria precontenziosa prevista negli articoli 90 et 91 dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica non ha rispettato la giurisprudenza del Tribunale che si è pronunciato precisamente in senso contrario. A tale proposito, l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica, formulata al punto 237 in fine nella sentenza impugnata, secondo la quale tale giurisprudenza «verte su una questione diversa da quella sulla quale il Tribunale [della funzione pubblica] deve pronunciarsi», non può costituire il fondamento giuridico del suo approccio per analogia, errato nel caso di specie.
79 Infine, tale valutazione non risulta inficiata nemmeno dal riferimento alla sentenza della Corte del 2 ottobre 2001, BEI/Hautem (C‑449/99 P, Racc. pag. I‑6733, punti 90-95) (v. punto 238 della sentenza impugnata), nella quale la Corte, conformemente ai principi succitati, ha riconosciuto un’applicazione per analogia dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto al regime contenzioso della BEI unicamente nei limiti in cui esso fondava la competenza di piena giurisdizione del giudice dell’Unione nelle controversie di carattere pecuniario tra le istituzioni e il proprio personale. Infatti, secondo la Corte, la quale ha confermato l’approccio del Tribunale a tale proposito, la particolare natura del regime del personale della BEI non esclude il riconoscimento al Tribunale ed alla Corte di una competenza anche di merito nelle cause di carattere pecuniario tra la BEI e i suoi dipendenti, bensì la corrobora, dal momento che la regola generale di competenza anche di merito del giudice del contratto non osta ad una limitazione espressamente prevista nella disciplina applicabile (v., in tal senso, sentenza BEI/Hautem, cit., punto 94). Invece, il requisito dell’esperimento di una procedura preliminare in esito alla quale viene adottato un atto dell’amministrazione non costituisce precisamente una siffatta regola generale, il che, peraltro, non è stato messo in discussione dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza impugnata, ed esso contrasta con la formulazione precisa e contraria dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, adottato da quest’ultima nell’esercizio della sua autonomia organizzativa.
80 Di conseguenza, la valutazione del Tribunale della funzione pubblica esposta ai punti 236-241 della sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto. Pertanto, occorre accogliere il presente motivo di impugnazione e annullare la sentenza impugnata nella parte in cui respinge le conclusioni del ricorso volte a constatare che il ricorrente è stato vittima di molestie psicologiche e a condannare la BEI a risarcire i danni che il ricorrente asserisce di aver subìto a causa di tali molestie, senza che si renda necessario pronunciarsi sulle altre censure e sugli altri argomenti invocati dal ricorrente in tale contesto.
81 Infine, per quanto riguarda l’affermazione esposta, ad abundantiam, nel punto 243 della sentenza impugnata, secondo la quale, in sostanza, tali conclusioni del ricorso non sarebbero comunque ricevibili qualora siano considerate rivolte avverso taluni atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, in quanto non sono state presentate entro il termine di tre mesi impartito a tal fine (sentenza del 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punto 107) e il ricorrente non potrebbe, mediante un’azione risarcitoria, eludere tale termine, basti constatare che il Tribunale della funzione pubblica non vi rintraccia né i comportamenti controversi che potrebbero costituire atti di tal sorta, né quelli che diano luogo ad una controversia a carattere meramente pecuniario e, dunque, non soggetti allo stesso termine.
Sul sesto motivo, relativo ad un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di presa a carico di alcune spese mediche
82 Con il presente motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha illegittimamente respinto la sua domanda di presa a carico di alcune spese mediche.
83 Il ricorrente rammenta che la BEI non ha giustificato il suo rifiuto di presa a carico delle spese mediche in questione e ha chiesto al Tribunale della funzione pubblica di accertare il suo diritto al rimborso della somma di cui trattasi. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe tuttavia premesso che la BEI poteva richiedere il parere del suo medico di fiducia, il quale poteva consultare il medico curante dell’assicurato, e che solo in caso di loro disaccordo si sarebbe reso necessario il parere di un medico designato dall’Ordine dei medici (punti 15 e 16 della sentenza impugnata). Inoltre, esso avrebbe «sezionato la domanda, giudicato irrilevante [tale] omessa motivazione (punto 209 [della sentenza impugnata]) e respinto l’eccezione (punto 210 [della sentenza impugnata]) assumendo che il ricorrente fosse stato adeguatamente informato».
84 Poiché la BEI aveva motivato il rifiuto di rimborso nell’e-mail del 27 febbraio 2008 in quanto il medico di fiducia avrebbe «confermato che tale trattamento non era scientificamente validato», il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dovuto chiedersi da parte di chi questo trattamento avrebbe dovuto essere validato, giacché, in Italia, esso era prescritto regolarmente ed era previsto dal Servizio Sanitario Nazionale. Successivamente a questo rifiuto, il ricorrente avrebbe documentato la scientificità dell’intervento inviando un libro e vari articoli estratti da riviste mediche specializzate, senza ottenere alcuna risposta dalla BEI. Peraltro, il Tribunale della funzione pubblica, per un verso, avrebbe erroneamente dato per certa l’esistenza di un colloquio tra il dott. M. ed il ricorrente, che non ha mai avuto luogo, e di un parere asseritamente espresso da altri medici delle istituzioni (punto 213 della sentenza impugnata) e, per altro verso, non avrebbe tenuto conto della circostanza per la quale il vero motivo del rifiuto non era la mancata validazione scientifica della terapia, bensì l’asserito fatto che quel trattamento sembrasse troppo caro e che sarebbe stato preferibile un preventivo parere della cassa malattia. Orbene, in forza del punto III dell’allegato II delle disposizioni interne sull’assicurazione malattia, si potrebbe sollecitare il parere di un medico designato dall’Ordine dei medici solamente in caso di disaccordo tra il medico di fiducia della BEI e il medico curante dell’assicurato (punto 211 nella sentenza impugnata), mentre non emerge che il medico della BEI si sia mai rivolto al medico curante del ricorrente.
85 Infine, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe illegittimamente considerato che il ricorrente avrebbe dovuto seguire la procedura interna a titolo dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI in quanto condizione preliminare per la ricevibilità del ricorso giurisdizionale.
86 La BEI conclude per il rigetto del presente motivo.
87 Il Tribunale rammenta, da un lato, che emerge dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte che l’impugnazione dinanzi al Tribunale deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui motivi relativi all’incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi a quest’ultimo recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza della Corte del 16 marzo 2000, Parlamento/Bieber, C‑284/98 P, Racc. pag. I‑1527, punto 30; ordinanze della Corte del 10 maggio 2001, FNAB e a./Consiglio, C‑345/00 P, Racc. pag. I‑3811, punto 28, e del 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commissione, C‑74/07 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 20). D’altro lato, emerge da tale disposizione nonché dall’articolo 138, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di cui trattasi (v., per analogia, sentenze della Corte del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/Commissione, C‑352/98 P, Racc. pag. I‑5291, punto 34; del 6 marzo 2003, Interporc/Commissione, C‑41/00 P, Racc. pag. I‑2125, punto 15, e ordinanza Lavagnoli/Commissione, cit., punto 21).
88 Non è, quindi, conforme a tali requisiti l’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, compresi quelli basati su fatti espressamente disattesi da tale giudice. Infatti, una siffatta impugnazione costituisce in realtà una domanda volta ad ottenere un semplice riesame del ricorso presentato in primo grado, il che esula dalla competenza del Tribunale (v., per analogia, sentenze della Corte del 30 settembre, 2003, Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, Racc. pag. I‑10091, punto 47; del 12 settembre 2006, Reynolds Tobacco e a./Commissione, C‑131/03 P, Racc. pag. I‑7795, punto 50, e ordinanza della Corte del 20 marzo 2007, Kallianos/Commissione, C‑323/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).
89 Peraltro, atteso che, a titolo dell’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte, l’impugnazione dinanzi al Tribunale è limitata ai motivi di diritto, il Tribunale della funzione pubblica è il solo competente ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, ed a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del giudice dell’impugnazione (v., per analogia, sentenze della Corte BEI/Hautem, punto 79 supra, punto 44; del 5 giugno 2003, O’Hannrachain/Parlamento, C‑121/01 P, Racc. pag. I‑5539, punto 35, e ordinanza della Corte del 27 aprile 2006, L/Commissione, C‑230/05 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).
90 È giocoforza constatare che, nell’ambito del presente motivo, il ricorrente si limita a rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove operata dal Tribunale della funzione pubblica e a reiterare le censure e gli argomenti già sollevati in primo grado a tale proposito (v. punti 204 e 205 della sentenza impugnata, riguardanti l’asserita carenza di motivazione nonché l’asserito errore nel merito che viziano il diniego di rimborso), senza tuttavia identificare un errore di diritto, assoggettabile all’impugnazione, nell’ambito della valutazione delle citate censure e motivi nei punti 206‑215 della sentenza impugnata. Peraltro, in tale ambito, il ricorrente non contesta al Tribunale della funzione pubblica di avere snaturato alcuni elementi di fatto o di prova. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non emerge dai punti 206‑211 nella sentenza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe considerato, a tale proposito, che avrebbe dovuto esperire la procedura interna a titolo dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI come condizione preliminare per la ricevibilità del ricorso in primo grado.
91 Pertanto, le censure e gli argomenti sollevati dal ricorrente nell’ambito del presente motivo devono essere respinti in quanto irricevibili.
92 Conseguentemente, il presente motivo non può essere accolto.
Sul settimo motivo, relativo ad un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di risarcimento
93 Con il presente motivo, il ricorrente contesta, sostanzialmente, al Tribunale della funzione pubblica di non aver accolto la sua domanda risarcitoria. A sostegno di tale motivo egli rammenta, in modo dettagliato, le ragioni per cui sia la BEI sia il Tribunale della funzione pubblica hanno respinto le sue richieste risarcitorie (punti 247‑268 della sentenza impugnata) e conclude che tale rigetto è errato.
94 La BEI conclude per il rigetto del presente motivo.
95 Occorre rilevare che la formulazione di tale motivo si dilunga nel parafrasare le memorie del ricorrente in primo grado e i motivi contestati della sentenza impugnata nonché si limita a contestare al Tribunale della funzione pubblica una valutazione errata dei fatti e delle prove pertinenti, il che giustificherebbe la domanda risarcitoria del ricorrente. Tuttavia, il ricorrente non precisa nessun eventuale errore di diritto impugnabile che detto Tribunale avrebbe commesso in tale ambito.
96 Pertanto, conformemente ai principi giurisprudenziali esposti nei punti 87‑89 supra, tale motivo deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sull’ottavo motivo, relativo ad un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di mezzi istruttori
97 Con il presente motivo, il ricorrente contesta, sostanzialmente, al Tribunale della funzione pubblica di aver esaminato solo alcune delle sue domande di mezzi istruttori (punto 270 della sentenza impugnata), e di averle respinte integralmente in quanto inutili ai fini della soluzione della controversia (punto 271 della sentenza impugnata).
98 La BEI conclude per il rigetto del presente motivo.
99 A tale proposito occorre rammentare che, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 87-89 supra, il solo Tribunale della funzione pubblica è, in linea di principio, competente a constatare i fatti e ad esaminare le prove. A maggior ragione, ai fini di tale valutazione dei fatti e delle prove, spetta al solo giudice di primo grado decidere se e in quale misura sia necessario adottare misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori. Quindi, il Tribunale della funzione pubblica è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito e di scegliere le misure di organizzazione del procedimento o i mezzi istruttori adeguati a tal fine (v., in tal senso, per analogia, sentenza della Corte del 24 settembre 2009, Erste Group Bank e a./Commissione, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P e C‑137/07 P, Racc. pag. I‑8681, punto 319, e ordinanza della Corte del 10 giugno 2010, Thomson Sales Europe/Commissione, C‑498/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 138).
100 Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto tutte le domande di mezzi istruttori del ricorrente, in quanto esse non presentavano alcuna utilità per la soluzione della controversia (punto 271 della sentenza impugnata), valutazione che esula dalla competenza del giudice dell’impugnazione. Peraltro, il ricorrente non deduce alcun argomento atto a dimostrare che, a tale proposito, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto, dal momento che la mera circostanza che il punto 270 della sentenza impugnata non menzioni la totalità delle misure di organizzazione del procedimento e dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente in primo grado non è sufficiente a dimostrare un siffatto errore.
101 Di conseguenza, il presente motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
102 Alla luce di tutte le considerazioni suesposte e, in particolare, degli errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica, come constatati nei punti 38-57, 65 e 74-80 supra, si deve annullare la sentenza impugnata, salvo per quanto riguarda le valutazioni del citato Tribunale esposte nei punti 103‑140, 149‑167, 170‑176, 179‑185, 206‑215, 252‑269 e 270‑272 della sentenza impugnata.
Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
103 In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, il Tribunale annulla la decisione del Tribunale della funzione pubblica e statuisce sulla controversia. Tuttavia, esso rinvia la causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca qualora la controversia non sia matura per la decisione.
104 Occorre rammentare che il Tribunale ha accolto il quinto motivo di impugnazione del ricorrente, in quanto la valutazione del Tribunale della funzione pubblica, esposta nei punti 236‑241 della sentenza impugnata, era viziata da un errore di diritto. Orbene, poiché il Tribunale della funzione pubblica ha illegittimamente respinto, per incompetenza del giudice di primo grado e, ad abundantiam, in quanto irricevibili, le domande risarcitorie del ricorrente collegate alle censure attinenti a molestie psicologiche e alla violazione del principio di sollecitudine nei suoi confronti (punti 241 e 242 della sentenza impugnata), tale Tribunale ha omesso di pronunciarsi, in modo completo, sulle citate domande risarcitorie.
105 A tale proposito occorre precisare che, al punto 243 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha constatato, nell’ambito di un obiter dictum, che tali domande non sarebbero comunque ricevibili anche qualora gli atti criticati dal ricorrente costituissero atti che arrecano pregiudizio ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, dal momento che egli ha omesso di contestarli entro il termine di tre mesi impartitogli a tal fine (sentenza del 23 febbraio 2001, punto 6 supra, punto 107; v. punto 81 supra). Tuttavia, poiché le conclusioni sollevate dal ricorrente in primo grado erano volte ad ottenere, principalmente, un risarcimento dei danni asseritamente causati dai diversi comportamenti illegali addotti (v. punti 216 e 217 della sentenza impugnata), occorre rilevare che il Tribunale della funzione pubblica non ha esaminato se la domanda risarcitoria di cui trattasi potesse contrastare, relativamente a ciascuno di tali comportamenti e danni, con il principio generale del termine ragionevole o, per analogia, con il termine di prescrizione di cinque anni previsti in materia di azione di responsabilità extracontrattuale dall’articolo 46 dello Statuto della Corte (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P, punti 26‑29).
106 Pertanto, la causa non è matura per la decisione e occorre rinviarla dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, affinché quest’ultimo statuisca nuovamente su di essa, e riservare le spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, Racc. FP pagg. I‑A‑1‑469 e II‑A‑1‑2529), è annullata nella parte in cui respinge, in primo luogo, le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI), in secondo luogo, le sue conclusioni volte all’annullamento della decisione di non promuoverlo a titolo dell’anno 2006, nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti a tale decisione, e, in terzo luogo, le sue conclusioni volte ad accertare la responsabilità della BEI per le molestie da essa messe in atto nei suoi confronti nonché al risarcimento dei danni lamentati a tal titolo.
2) L’impugnazione è respinta per il resto.
3) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
4) Le spese sono riservate.
Jaeger |
Azizi |
Papasavvas |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 aprile 2012.
Firme
Indice
Fatti all’origine della controversia, procedimento in primo grado e sentenza impugnata
Sull’impugnazione
Procedimento
Conclusioni delle parti
In diritto
Sintesi dei motivi e delle censure di impugnazione
Sul primo motivo, attinente ad errori di diritto nell’ambito della valutazione sulla legittimità della decisione del comitato per i ricorsi della BEI
Sul secondo motivo di impugnazione, relativo ad errori ed omissioni nella valutazione della legittimità del rapporto controverso
Sul terzo motivo, relativo alla valutazione erronea della legittimità delle decisioni della BEI, del 13 luglio 2007, relative alle promozioni dell’anno 2006, in quanto esse negano la promozione al ricorrente a titolo di tale anno, e allo snaturamento delle conclusioni presentate in primo grado
Sul quarto motivo, relativo ad un errore di diritto e allo snaturamento delle conclusioni presentate in primo grado, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto l’eccezione di illegittimità della regola in forza della quale solo il 10% ed il 30% dei membri del personale della BEI può beneficiare rispettivamente dei voti A e B+
Sul quinto motivo, relativo ad un errore di diritto in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto perché proposta dinanzi ad un giudice incompetente ad esaminarla e, ad abundantiam, in quanto irricevibile la domanda di accertamento di alcuni comportamenti della Banca che integrerebbero molestie psicologiche
Sul sesto motivo, relativo ad un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di presa a carico di alcune spese mediche
Sul settimo motivo, relativo ad un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di risarcimento
Sull’ottavo motivo, relativo ad un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha respinto la domanda di mezzi istruttori
Sul rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica
* Lingua processuale: l’italiano.