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Document 52011PC0398R(01)
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
/* COM/2011/0398 definitivo/2 - 2011/177 (CNS) */
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 /* COM/2011/0398 definitivo/2 - 2011/177 (CNS) */
RELAZIONE CONTESTO DELLA PROPOSTA Base giuridica L’articolo 312 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, “trattato”) dispone che un regolamento del Consiglio adottato all’unanimità stabilisca il quadro finanziario pluriennale, che fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti e prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio . Il primo quadro finanziario pluriennale, insieme alle disposizioni relative alla cooperazione interistituzionale e alla disciplina di bilancio è stato adottato oltre 20 anni fa[1]. Tale quadro finanziario e i successivi hanno permesso di migliorare e semplificare enormemente la procedura annuale di bilancio nonché la cooperazione tra le istituzioni, e di aumentare al contempo il livello della disciplina di bilancio. Inserendo il quadro finanziario pluriennale nel diritto primario dell’UE, il trattato ne ha riconosciuto l’importanza fondamentale all'interno dell’articolazione del bilancio dell’Unione europea. L’attuale quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 è stato concordato dalle istituzioni nel maggio 2006 e stabilito nell’accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[2] (di seguito, “attuale AII”). Al fine di applicare le nuove disposizioni del trattato, il 3 marzo 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 e una proposta per un nuovo accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio[3] (di seguito, “proposte del marzo 2010”). Una volta adottate, queste due proposte sostituiranno l’attuale AII e renderanno conformi al trattato le disposizioni relative al quadro finanziario 2007-2013 e alla cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio. Nel frattempo, le disposizioni dell’attuale AII che il trattato non ha reso obsolete rimangono valide. La presente relazione esamina i nuovi elementi confrontandoli con le proposte del marzo 2010, relativamente tanto alla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (di seguito, “regolamento QFP”) quanto alla proposta di accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria (di seguito, “progetto di AII”). La giustificazione delle modifiche apportate in seguito all’entrata in vigore del trattato è stata fornita nella relazione della proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013 del 3 marzo 2010 e non è necessario enunciarla nuovamente in questa sede. Nuove disposizioni proposte per il quadro finanziario 2014-2020 Principali orientamenti politici La proposta di regolamento QFP corredata del progetto di AII rappresenta la trasposizione giuridica della comunicazione della Commissione “A Budget for Europe 2020” (Un bilancio per l’Europa 2020) adottata il 29 giugno 2011[4]. Essa sarà integrata da una proposta che modifica la proposta di regolamento della Commissione sulle regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione al fine di introdurre alcune nuove disposizioni che fanno parte del pacchetto di proposte per il quadro finanziario 2014-2020. La comunicazione illustra l’articolazione e gli elementi principali delle attuali proposte, ad esempio la durata, il modo in cui la struttura rispecchia la strategia Europa 2020, la necessità di una maggiore flessibilità e gli importi previsti per il quadro finanziario stesso. Flessibilità Benché sia finalizzato ad assicurare la disciplina di bilancio, il quadro finanziario deve al tempo stesso garantire adeguati livelli di flessibilità per consentire un’assegnazione efficace delle risorse e una risposta rapida dell’Unione a circostanze impreviste. Sul grado di flessibilità o rigidità di un quadro finanziario incidono vari parametri, quali la lunghezza del periodo coperto dal quadro finanziario, il numero e la struttura delle rubriche di spesa, la parte delle spese UE preassegnate a Stati membri e regioni o predeterminate sulla base di “importi di riferimento” nella normativa adottata in codecisione, i margini disponibili entro i limiti di ogni massimale di spesa e i margini rimanenti tra i massimali del quadro finanziario e il massimale delle risorse proprie, . Nell’elaborazione delle sue proposte per il prossimo quadro finanziario la Commissione ha tenuto conto di tali elementi . Tuttavia, l’esperienza recente dimostra che il problema rappresentato dagli eventi non previsti e aventi ripercussioni globali hanno assunto una dimensione nuova. Fin dall’inizio del quadro finanziario attuale è stato necessario attivare tutte le disposizioni esistenti in materia di flessibilità, tra cui una serie di revisioni del quadro stesso. L’Unione sarà sempre più esposta agli effetti della globalizzazione dell’economia e della società, al cambiamento climatico, alla dipendenza energetica, alla pressione migratoria e ad altre sfide di portata globale, la maggior parte delle quali in settori per cui il trattato di Lisbona ha prevede un aumento della responsabilità e dei compiti dell’Unione. Trovare il giusto equilibrio tra, da un lato, una rigorosa disciplina di bilancio e la prevedibilità della spesa e, dall’altro, la flessibilità necessaria a consentire all’Unione di rispondere a eventi imprevisti, sarà sempre un esercizio politico difficile. In base alla sua valutazione del funzionamento dell’attuale AII[5] e alle ulteriori riflessioni scaturite nell’ambito della revisione del bilancio[6], la Commissione propone miglioramenti limitati, ma mirati, alle disposizioni esistenti in materia di flessibilità: 1. innanzitutto, il ricorso ampio e regolare allo strumento di flessibilità e alla riserva per gli aiuti d’urgenza (EAR) nel corso del quadro finanziario attuale ha dimostrato la necessità di tali meccanismi. Al tempo stesso, l’esperienza degli ultimi anni in materia di gestione, in particolare dell’azione esterna, ha dimostrato che per far fronte agli sviluppi internazionali e alle nuove sfide l’UE è dovuta ricorrere a un insieme farraginoso di diversi strumenti (quali la riserva per gli aiuti d’urgenza, lo strumento di stabilità, i margini non assegnati e lo strumento di flessibilità). Si propone pertanto di aumentare gli importi massimi disponibili ogni anno sia per lo strumento di flessibilità che per l’EAR. Inoltre, la possibilità di usare negli esercizi finanziari successivi le quote inutilizzate degli importi annuali massimi viene estesa all’anno n+3 per lo strumento di flessibilità e introdotta per la prima volta, fino all’anno n+1, per la riserva per gli aiuti d’urgenza (quest’ultima previa introduzione di una disposizione nel regolamento finanziario). Il campo di applicazione della riserva per gli aiuti d’urgenza viene ampliato per comprendere anche situazioni particolarmente delicate derivanti dalla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell’Unione. Tali misure dovrebbero consentire ai due strumenti di agevolare la risposta rapida dell’Unione in caso di situazioni impreviste di portata limitata; 2. in secondo luogo, benché il Fondo di solidarietà dell’Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) abbiano dimostrato la propria utilità, l’importo annuo massimo previsto per il FEG nell’ambito del quadro finanziario attuale (500 milioni di EUR) non è mai stato utilizzato completamente. Si propone altresì di ridurre leggermente l’importo disponibile a 429 milioni di EUR nonché di semplificare le procedure di finanziamento ed erogazione degli aiuti e di ampliare il campo di applicazione del Fondo per contribuire a attenuare i pesanti effetti negativi che la globalizzazione ha avuto sugli agricoltori; 3. in terzo luogo, si propone di aumentare dal 5% al 10% la possibilità di discostarsi dagli importi indicativi stabiliti nei programmi adottati in codecisione, al fine di favorire una maggiore flessibilità all’interno delle rubriche; 4. in quarto luogo, la Commissione proporrà di introdurre nel regolamento finanziario una nuova disposizione finalizzata ad aumentare la flessibilità per i progetti finanziati a titolo del nuovo strumento per le infrastrutture. Per loro natura, tali progetti infrastrutturali richiederanno in molti casi complesse procedure di aggiudicazione. Pertanto, anche ritardi contenuti potranno determinare una perdita di stanziamenti di impegno annuali e compromettere la fattibilità dei progetti, nonché rischiare di vanificare la determinazione politica dell’Unione di modernizzare le proprie reti e infrastrutture dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. Per scongiurare tale eventualità, il regolamento finanziario deve prevedere un riporto automatico all’esercizio successivo degli stanziamenti di impegno non utilizzati al termine di un anno finanziario per i progetti finanziati a titolo dello strumento per le infrastrutture; 5. in quinto luogo, data la vulnerabilità del settore agricolo alle grandi crisi, si propone una nuova riserva speciale per le crisi del settore agricolo, con un importo annuo di 500 milioni da attivare oltre i limiti dei massimali del quadro finanziario. La procedura di attivazione di questa riserva è identica a quella per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione. Disposizioni dettagliate concernenti il diritto a ricevere assistenza da questo Fondo saranno stabilite nel suo specifico atto giuridico; 6. infine, una revisione del quadro finanziario continuerà a essere necessaria per far fronte a circostanze impreviste che hanno una notevole incidenza finanziaria. Per consentire un livello di flessibilità analogo a quello dell’attuale AII, viene proposto un “margine per imprevisti” che possa essere attivato oltre i massimali stabiliti dal quadro finanziario, entro i limiti dello 0,03% dell’RNL dell’UE, secondo la stessa procedura di cui al punto 22 dell’attuale AII. Le disposizioni in materia di flessibilità proposte per il regolamento QFP e il progetto di AII seguono l’impostazione delle proposte del marzo 2010: l’articolo 2 del regolamento prevede la possibilità di attivare gli importi degli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario. Le disposizioni riguardanti gli strumenti stessi, le rispettive dotazioni e le procedure di attivazione vengono incluse nell’AII. In questo modo è possibile garantire sia la coerenza delle procedure che i ruoli dei due rami dell’autorità di bilancio (cfr. punti da 10 a 15 del progetto di AII). Disposizioni specifiche in materia di garanzie Se il rimborso di un prestito garantito concesso a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti (“BdP”) o del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (“MESF”) deve essere coperto dal bilancio dell’Unione, il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 prevede la possibilità di chiedere risorse proprie complementari al fine di garantire l'adempimento degli obblighi giuridici dell’Unione. A questa operazione di tesoreria dovrà fare seguito un’operazione di bilancio, vale a dire l’introduzione di un bilancio rettificativo. I bilanci rettificativi devono rispettare i massimali del QFP. Considerata l’entità degli importi in questione (i prestiti garantiti concessi a titolo del MESF e del BdP), si renderà quasi certamente necessaria una revisione del QFP. È altamente improbabile che si verifichi una simile situazione; tuttavia, per evitare eventuali difficoltà, si propone di inserire nel regolamento QFP una disposizione volta a escludere tale spesa potenziale dal quadro finanziario (vale a dire che, ove necessario, gli importi verranno attivati oltre i limiti dei massimali del quadro finanziario). Il massimale pertinente che limita la capacità di intervento dell’Unione nelle operazioni di garanzia sui prestiti a carico del bilancio dell’Unione è il massimale delle risorse proprie, non il massimale QFP. Una richiesta di revisione del QFP in caso di attivazione di questa garanzia risulterebbe in contraddizione con le intenzioni del legislatore. Contributo al finanziamento di grandi progetti Le caratteristiche degli importanti programmi di sviluppo tecnologico basati su grandi progetti infrastrutturali, in particolare i programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, richiedono disposizioni specifiche volte a “bloccare” l'importo del contributo del bilancio dell’Unione. Alla luce dell’esperienza maturata con il quadro finanziario 2007-2013, queste nuove disposizioni sono necessarie al fine di tutelare l'andamento ordinato della spesa dell’Unione e garantire il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio. Gli atti legislativi riguardanti i programmi sopraindicati saranno conformi alle disposizioni finanziarie stabilite nel presente regolamento. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Regolamento concernente il quadro finanziario pluriennale Articolo 1 La formulazione dell’articolo 1 specifica la durata del quadro finanziario e rimanda all’allegato contenente la tabella del quadro finanziario. Articolo 2 – Rispetto del massimale del QFP Il primo paragrafo dell’articolo 2 stabilisce l’obbligo per le istituzioni di rispettare i massimali nel corso della procedura di bilancio conformemente alle disposizioni del trattato. Il secondo paragrafo introduce la possibilità di superare i massimali, se necessario, allorché sono attivati gli strumenti non inclusi nel quadro finanziario. La riserva per aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la nuova riserva per le crisi nel settore agricolo e il nuovo margine per imprevisti sono definiti ai punti da 10 a 15 del progetto di AII. Tali strumenti non sono inclusi nel quadro finanziario e garantiscono, in caso di necessità, in determinate circostanze, l’erogazione di fondi oltre i massimali del quadro finanziario. Essi aumentano la flessibilità del quadro finanziario e vengono attivati congiuntamente dai due rami dell’autorità di bilancio. Per preservare l’attuale livello di flessibilità e i ruoli delle istituzioni nell’attivazione dei summenzionati strumenti, le disposizioni che li disciplinano sono inserite nel progetto di AII. Il terzo paragrafo dispensa la procedura di attivazione delle garanzie di bilancio dell’Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria dall’obbligo di rispettare i massimali del quadro finanziario e pertanto dalla necessità di rivedere il QFP. Il massimale pertinente che deve essere rispettato è il massimale delle risorse proprie. Articolo 3 – Rispetto del massimale delle risorse proprie Viene proposta una modifica a questo articolo rispetto alla proposta del marzo 2010, che consiste in un riferimento esplicito al fatto che anche l’utilizzo di strumenti che possono essere attivati dall’esterno del quadro finanziario, nonché di garanzie per un prestito coperto dal bilancio dell’Unione, conformemente al regolamento (CE) n. 332/2010 o al regolamento (UE) n. 407/2010, deve avvenire nel rispetto del massimale delle risorse proprie. Articolo 4 – Adeguamenti tecnici del quadro finanziario Il quadro finanziario viene presentato a prezzi 2011. Vengono mantenuti sia la procedura per i suoi adeguamenti tecnici sia il deflatore del 2%. Al paragrafo 1, lettera c), viene introdotto un nuovo elemento: l’importo assoluto del margine per imprevisti pari allo 0,03% dell’RNL dell’UE , definito al punto 15 del progetto di AII. Articolo 5 - Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione L'articolo riproduce il testo del punto 17 dell'attuale AII e l'articolo 5 della proposta del marzo 2010. Le modifiche introdotte riguardano i tempi del quadro finanziario 2014-2020 e la nuova struttura del quadro finanziario. Articolo 6 – Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione La formulazione dell’articolo, il quale disciplina gli adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione, corrisponde al testo del punto 18 dell’attuale AII. Non vengono presentate modifiche rispetto alla proposta del marzo 2010. Articolo 7 – Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca L’articolo riproduce il testo del punto 48 dell’attuale AII. La preparazione delle basi giuridiche e la successiva elaborazione dei documenti di programmazione sono in genere relativamente lunghe ed è pertanto necessario prevedere un’adozione tardiva dei testi giuridici e dei programmi. Articolo 8 – Adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi La formulazione dell’articolo, il quale disciplina gli adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi, riproduce il testo del punto 20 dell’attuale AII e non è stata modificata rispetto alla proposta del marzo 2010. Articolo 9 – Revisione del quadro finanziario La formulazione dell’articolo corrisponde ai punti da 21 a 23 dell’attuale AII e all’articolo 8 della proposta del marzo 2010. Sono stati introdotti alcuni cambiamenti: 1) la disposizione generale concernente la scadenza di presentazione di una proposta da sottoporre a revisione, inserita nell’articolo 8, paragrafo 2, della proposta del marzo 2010, è stata esclusa in quanto non conforme alla prassi attuale, data l’esigenza di affrontare eventuali circostanze impreviste; 2) la possibilità di adeguare il quadro finanziario a maggioranza qualificata conformemente a quanto proposto nell’articolo 8, paragrafo 3, della proposta del marzo 2010 è stata annullata (dato l’ampliamento proposto relativo alla flessibilità degli strumenti, compresa l’introduzione del margine per imprevisti); e 3) è stato introdotto un nuovo paragrafo 5, che specifica quali adeguamenti del quadro finanziario previsti in altri articoli devono a loro volta essere considerati come una revisione del quadro finanziario. Articolo 10 – Adeguamento del quadro finanziario in caso di revisione del trattato La formulazione dell’articolo, che disciplina gli adeguamenti in caso di revisione del trattato, riproduce il testo del punto 4 dell’attuale AII e corrisponde all’articolo 9 della proposta del marzo 2010. Articolo 11 – Adeguamento del quadro finanziario in caso di allargamento La formulazione dell’articolo riproduce il testo del punto 29 dell’attuale AII e dell’articolo 11 della proposta del marzo 2010. Viene introdotto un nuovo paragrafo contenente uno specifico riferimento a un’eventuale soluzione globale della questione di Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario. Articolo 12 – Cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio Le disposizioni di questo articolo corrispondono alla proposta del marzo 2010. Le norme generali che disciplinano la cooperazione nell’ambito della procedura di bilancio sono incluse nel regolamento QFP, mentre il progetto di AII e il suo allegato contengono disposizioni più dettagliate. Articolo 13 – Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) Viene mantenuta la disposizione della proposta del marzo 2010 ad eccezione del fatto che viene fissata la dotazione minima della PESC. Articolo 14 – Contributo al finanziamento di grandi progetti Sono necessarie disposizioni specifiche per gli importanti programmi di sviluppo tecnologico basati su grandi progetti infrastrutturali, in particolare i programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo. Tali disposizioni sono giustificate dalle caratteristiche specifiche dei progetti in questione, ossia una durata decisamente superiore a quella del quadro finanziario pluriennale, i rischi insiti nei progetti che possono determinare considerevoli sovraccosti, il contributo limitato o l'assenza dei capitali privati e la capacità molto limitata o l'incapacità di produrre reddito grazie allo sfruttamento commerciale nel breve e medio termine. Di conseguenza, la disposizione proposta prevede il “blocco” dell’importo disponibile per i programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo nell’ambito del quadro finanziario 2014-2020. Articolo 15 – Valutazione intermedia dell’applicazione del quadro finanziario Viene introdotta una nuova disposizione che stabilisce la scadenza della valutazione intermedia del funzionamento del quadro finanziario. L’attuale AII conteneva una disposizione analoga (punto 7 e dichiarazione n. 1). Articolo 16 – Transizione verso il prossimo quadro finanziario L’articolo stabilisce l’obbligo della Commissione di presentare un nuovo quadro finanziario prima del 1° gennaio 2018, ovvero tre anni prima della scadenza del quadro finanziario. Il secondo paragrafo ricorda le norme che saranno applicate nel caso in cui non sia stato concordato un nuovo quadro finanziario entro la scadenza del quadro finanziario di cui al regolamento. Articolo 17 L’ultimo articolo del regolamento QFP fissa la data di entrata in vigore del regolamento. L’AII dovrebbe entrare in vigore alla stessa data poiché i due testi giuridici sono complementari. Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria Introduzione – Punti da 1 a 6 del progetto di AII La parte introduttiva del progetto di AII contiene il rinvio al trattato (articolo 295), presenta il carattere vincolante dell’accordo evidenziandone la coerenza con altri atti giuridici collegati al quadro finanziario pluriennale e alla procedura di bilancio, descrive l’articolazione dell’accordo e fissa la data della sua entrata in vigore (identica a quella del regolamento QFP). Essa riproduce la formulazione dei punti da 1 a 6 della proposta del marzo 2010. Parte I – Disposizioni relative al quadro finanziario e agli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario A. Disposizioni relative al quadro finanziario Il punto 7 stabilisce le norme per la presentazione delle informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio (vale a dire il Fondo europeo di sviluppo) nonché all’evoluzione delle categorie di risorse proprie. La prassi di fornire tali informazioni è mantenuta, ma si propone di non presentarle più insieme all’adeguamento tecnico del quadro finanziario bensì insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio, come è più logico che sia. Le scadenze di presentazione rimangono praticamente immutate (fine aprile/inizio maggio). Questa modifica è già stata inserita nella proposta del marzo 2010. Il punto 8 del nuovo AII riguarda i margini al di sotto dei massimali. Il regolamento QFP stabilisce per tutte le rubriche i massimali che devono essere rispettati nel corso di ciascuna procedura annuale di bilancio, conformemente al trattato. Tuttavia, è opportuno mantenere la prassi volta a garantire per quanto possibile la disponibilità di margini sufficienti al di sotto dei massimali. Questa rappresenta un elemento della cooperazione interistituzionale e della buona volontà delle istituzioni nell’ambito della procedura di bilancio e perciò rientra a giusto titolo nell’AII. La disposizione è mantenuta invariata rispetto alla prassi attuale nonché alla proposta del marzo 2010. Il punto 9 stabilisce un aggiornamento delle previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2020 nel quarto anno del quadro finanziario, conformemente alla prassi attuale e alla proposta del marzo 2010. B. Disposizioni relative agli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario Gli strumenti vigenti che non figurano nel quadro finanziario (la riserva per gli aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà, lo strumento di flessibilità e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione) sono mantenuti nell’AII. Il regolamento QFP prevede all’articolo 2 la possibilità di attivarli, se necessario, oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario. Questa separazione delle disposizioni tra i due atti corrisponde alla logica presentata nelle proposte del marzo 2010. Le modifiche rispetto alla proposta del marzo 2010 consistono nell’aumento degli importi destinati allo strumento di flessibilità e alla riserva per gli aiuti d’urgenza, in una riduzione dell’importo destinato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, nell’introduzione, previo inserimento di una disposizione nel regolamento finanziario, della possibilità di usare le quote inutilizzate degli importi annui disponibili negli anni finanziari successivi a titolo dell’EAR fino all’anno n+1 e di ampliare il suo campo di applicazione per comprendere anche situazioni particolarmente delicate derivanti dalla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell’Unione, nell’estensione di tale possibilità, per quanto riguarda lo strumento di flessibilità, dall’anno n+2 all’anno n+3, nonché nella soppressione delle disposizioni che limitano gli stanziamenti annuali messi a disposizione nell’ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEAG) alla disponibilità degli importi non spesi o annullati nel corso dei due esercizi precedenti e nell’ampliamento del suo campo di applicazione per contribuire a attenuare le ripercussioni della globalizzazione sugli agricoltori.. Tutti gli importi vengono espressi a prezzi 2011 per coerenza con la presentazione globale del quadro finanziario. Le procedure di attivazione vengono semplificate rispetto alla prassi attuale. Viene proposta una nuova riserva per le gravi crisi nel settore agricolo. Le disposizioni dettagliate sull'ammissibilità a beneficiare di tale riserva saranno stabilite in una specifica base giuridica. L’AII definisce l’importo e le norme per la sua attivazione. Viene proposto un nuovo strumento che non figura nel quadro finanziario, il “margine per imprevisti”. La formulazione corrisponde, in sostanza, alle disposizioni adottate dal Consiglio nella sua posizione del 18 gennaio 2011 sulle proposte del marzo 2010. Tuttavia, la separazione delle disposizioni relative al margine per imprevisti corrisponde alla logica delle proposte del marzo 2010, vale a dire il mantenimento nell’AII di tutte le disposizioni relative agli strumenti speciali che non figurano nel quadro finanziario. Parte II – Miglioramento della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio A. La procedura di collaborazione interistituzionale Le disposizioni in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono state considerevolmente modificate rispetto alle norme attuali per renderle conformi alla nuova procedura di bilancio istituita dal trattato. Tutte le disposizioni sono incluse nell’allegato all’AII proposto nel marzo 2010. Le disposizioni contenute nell’allegato corrispondono alla proposta del marzo 2010, ma comprendono le modifiche concordate successivamente nelle dichiarazioni delle istituzioni. B. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi Le disposizioni dell’attuale AII e di conseguenza anche della proposta del marzo 2010 vengono mantenute. La possibilità di discostarsi dagli importi stabiliti negli atti legislativi è aumentata e passa dal 5% al 10%, per favorire una maggiore flessibilità all’interno delle rubriche. Per tutta la durata del quadro finanziario, questa disposizione non viene applicata all’importo stanziato in anticipo a favore degli Stati membri né ai grandi progetti di cui all’articolo 13 del regolamento QFP. C. Spese relative agli accordi in materia di pesca Si propone di allineare alle nuove norme in materia di bilancio le disposizioni dell’attuale AII concernenti le spese relative agli accordi di pesca. Le modifiche proposte tengono conto delle parti del testo in vigore che sono tuttora pertinenti e riguardano esclusivamente la buona cooperazione e la rendicontazione e gli aggiornamenti destinati alle istituzioni. Le disposizioni corrispondono alla proposta del marzo 2010 poiché non sono state ritenute necessarie modifiche. D. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune Le disposizioni corrispondono alla proposta del marzo 2010; non sono state ritenute necessarie modifiche. E. Coinvolgimento delle istituzioni nella gestione del Fondo europeo di sviluppo Per migliorare il controllo parlamentare del Fondo europeo di sviluppo e avvicinarlo alle norme della cooperazione allo sviluppo finanziata dal bilancio dell’Unione, si propone l’introduzione di una nuova disposizione relativa al dialogo con il Parlamento europeo sui documenti di programmazione in vista del finanziamento del FES. F. Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio sulle spese amministrative Viene introdotta una nuova disposizione volta a garantire che, ogni anno, nelle prime fasi della procedura di bilancio (scadenza introdotta nell’allegato), le istituzioni concordino la suddivisione delle spese amministrative. La variazione annua del livello di spese amministrative per istituzione dovrebbe inoltre tenere conto della possibile incidenza finanziaria delle modifiche alle disposizioni dello statuto dei funzionari e degli effetti della progressiva riduzione, tra il 2013 e il 2018, del 5% del personale in tutte le istituzioni, gli organismi e le agenzie Parte III – Sana gestione finanziaria dei fondi dell’UE La parte III riproduce il testo della proposta del marzo 2010 sulla programmazione finanziaria (con alcuni adeguamenti volti ad allineare il testo alla prassi attuale) e sulle agenzie e scuole europee (con un’aggiunta affinché vengano seguite le stesse regole che si applicano per l’istituzione di nuove agenzie nel caso di modifica dell’atto giuridico pertinente o delle funzioni di un’agenzia e alcune precisazioni sulla valutazione d'impatto cui la Commissione deve procedere prima della presentazione di una proposta di istituzione di una nuova agenzia o di creazione di una nuova scuola europea). La sezione relativa ai nuovi strumenti finanziari innovativi non è più necessaria poiché nel regolamento finanziario verrà inserito un nuovo titolo che sarà interamente dedicato agli strumenti finanziari e conterrà disposizioni dettagliate in materia di comunicazione su tali strumenti. 2011/177 (APP) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 312, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis, vista la proposta della Commissione europea[7], vista l’approvazione del Parlamento europeo[8], previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale, considerando quanto segue: 7. I massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti per pagamenti stabiliti dal presente regolamento devono rispettare i massimali fissati per gli impegni e le risorse proprie nella [decisione XXXX/XX/UE, Euratom del Consiglio]. 8. Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l’attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario deve essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2014, con una valutazione intermedia dell’applicazione del quadro finanziario. I risultati di tale valutazione devono essere presi in considerazione nel corso degli ultimi tre anni di durata del quadro finanziario. 9. Sono necessari strumenti speciali, quali la riserva per aiuti d’urgenza, il Fondo di solidarietà dell’Unione europea, lo strumento di flessibilità, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva per le crisi nel settore agricolo e il margine per imprevisti per consentire all’Unione di rispondere a particolari circostanze impreviste o per consentire il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più rubriche a norma del quadro finanziario. Sono pertanto necessarie disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali. 10. Se è necessario attivare le garanzie di bilancio dell’Unione per i prestiti concessi a titolo del meccanismo di sostegno delle bilance dei pagamenti e del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria di cui al regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri[9] e al regolamento (CE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 marzo 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria[10], l'’importo necessario deve essere attivato oltre i limiti degli stanziamenti di impegno e di pagamento del quadro finanziario nel rispetto del massimale delle risorse proprie. 11. Il quadro finanziario dev’essere fissato a prezzi 2011. Devono inoltre essere stabilite le regole di adeguamento tecnico del quadro finanziario per ricalcolare i massimali e i margini disponibili. 12. Il quadro finanziario non deve tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica, ai sensi del regolamento (UE) n. [xxx/201x] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione[11]. 13. Occorre disciplinare altre situazioni che potrebbero richiedere l’adeguamento del quadro finanziario. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi all’esecuzione del bilancio, a disavanzi pubblici eccessivi, alla revisione dei trattati, agli allargamenti o all’adozione tardiva di nuove norme che disciplinano determinati settori politici. 14. Le dotazioni nazionali relative alla coesione per la crescita e l'occupazione vengono fissate sulla base delle previsioni di prodotto interno lordo (di seguito, PIL) della primavera 2011. In considerazione delle difficoltà di previsione e dell'impatto per gli Stati membri soggetti a livellamento è opportuno procedere ad una valutazione intermedia per mettere a confronto il PIL previsto e il PIL effettivo e le conseguenze per le dotazioni. Qualora il PIL per il 2014-2016 differisse in misura maggiore del ±5% rispetto alle previsioni utilizzate per il 2011, le dotazioni per il 2018-2020 degli Stati membri interessati andranno corrette. È necessario inoltre elaborare le norme relative a tali correzioni. 15. Potrà essere necessario rivedere il quadro finanziario in caso di circostanze impreviste che non possono essere gestite entro il limite dei massimali fissati dal quadro finanziario. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del quadro finanziario. 16. È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio. 17. Per agevolare il corretto svolgimento della procedura di bilancio, è necessario stabilire le norme di base per l’iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune e l’importo complessivo per il periodo coperto dal quadro finanziario. 18. L’accordo interistituzionale del […] 201x tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria[12] stabilisce disposizioni precise in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio e di iscrizione in bilancio della spesa per la politica estera e di sicurezza comune. 19. Sono inoltre necessarie disposizioni specifiche per gestire i grandi progetti infrastrutturali la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il quadro finanziario. Devono essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio dell’Unione. Tali richieste non devono incidere su altri progetti finanziati dal bilancio dell’UE. 20. È opportuno che la Commissione presenti una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1°gennaio 2018 onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all’inizio del quadro finanziario successivo. Il quadro finanziario stabilito dal presente regolamento continuerà ad essere applicato qualora il nuovo regolamento finanziario non venga adottato prima del termine del periodo di validità del quadro finanziario di cui al presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Quadro finanziario pluriennale Il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (di seguito,“quadro finanziario”) è stabilito in allegato. Articolo 2 Rispetto dei massimali del quadro finanziario 21. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione rispettano i massimali annui di spesa stabiliti dal quadro finanziario, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l’esecuzione del bilancio dell’esercizio interessato . 22. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal quadro finanziario per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d’urgenza, del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, della riserva per le crisi nel settore agricolo e del margine per imprevisti conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio [13] , del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [14] , del regolamento n. xxxx/201x [15] e dell’accordo interistituzionale del […] 201x sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (di seguito, “accordo interistituzionale”). 23. Qualora sia necessario attivare una garanzia per un prestito coperto dal bilancio dell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 o del regolamento (UE) n. 407/2010, tale garanzia viene attivata oltre i limiti dei massimali stabiliti dal quadro finanziario. Articolo 3 Rispetto del massimale delle risorse proprie 1. Per ognuno degli esercizi coperti dal quadro finanziario, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, nonché l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 2, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse in conformità della [ decisione XXXX/XX/UE, Euratom ] . 2. Ove necessario, i massimali del quadro finanziario sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito dalla [ decisione XXXX/XX/UE, Euratom ] . Articolo 4 Adeguamenti tecnici 1. Ogni anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del quadro finanziario: a) rivalutazione ai prezzi dell’anno n+1 dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento; b) calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [ decisione XXXX/XX/UE, Euratom ] ; c) calcolo dell’importo assoluto del margine per imprevisti definito al punto 15 dell’accordo interistituzionale. 2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2% annuo. 3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4. Per l’esercizio considerato non si possono effettuare ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell’esercizio, né, a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi. Articolo 5 Adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione 24. Nell'adeguamento tecnico per il 2018, se è accertato che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2014-2016 si è discostato di oltre il +/- 5 % dal PIL cumulato stimato nel 2011 ai fini della fissazione delle dotazioni per la politica di coesione destinate agli Stati membri per il periodo 2014-2020, la Commissione adegua gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame. 25. L’effetto netto totale, positivo o negativo, degli adeguamenti di cui al paragrafo 1 non può superare i 3 miliardi di euro. 26. Gli adeguamenti richiesti sono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2018-2020 e i corrispondenti massimali del quadro finanziario sono modificati di conseguenza. Articolo 6 Adeguamenti relativi alle condizioni di esecuzione Unitamente alla comunicazione dei risultati degli adeguamenti tecnici del quadro finanziario, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte di adeguamento dell’importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell’esecuzione, per garantire un andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno. Le decisioni relative a tali proposte sono adottate anteriormente al 1° maggio dell’anno n. Articolo 7 Adeguamento dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e del Fondo europeo per la pesca 27. Qualora le nuove norme o i nuovi programmi che disciplinano i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale e il Fondo europeo per la pesca vengano adottati dopo il 1° gennaio 2014, il quadro finanziario viene adeguato al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014. 28. L’adeguamento relativo al trasferimento delle assegnazioni non utilizzate per l’esercizio 2014 viene adottato entro il 1° maggio 2015. Articolo 8 Adeguamenti relativi ai disavanzi pubblici eccessivi In caso di ritiro della sospensione degli impegni di bilancio per il Fondo di coesione nel contesto di una procedura per disavanzi pubblici eccessivi, il Consiglio, nel rispetto del trattato e in conformità del pertinente atto di base, decide un riporto degli impegni sospesi agli anni successivi. Gli impegni sospesi dell’anno n non possono essere reiscritti oltre l’anno n+2. Articolo 9 Revisione del quadro finanziario 29. Il quadro finanziario può essere riveduto per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito in conformità della [ decisione XXXX/XX/UE, Euratom ] . 30. L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. Ove realizzabile, viene costituito, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto sia in percentuale della nuova spesa prevista . 31. L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l’aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un’altra rubrica . 32. L’eventuale revisione del quadro finanziario ai sensi del paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti. 33. Gli adeguamenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 16 costituiscono anche una revisione del quadro finanziario. Articolo 10 Adeguamento del quadro finanziario in caso di revisione del trattato Qualora si proceda nel corso del quadro finanziario a una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, sono apportati di conseguenza gli adeguamenti necessari al quadro finanziario. Articolo 11 Adeguamento del quadro finanziario in funzione dell’allargamento e dell'unificazione di Cipro Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all’Unione nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro finanziario è adeguato per tener conto delle spese necessarie a seguito dell’esito dei negoziati di adesione. Nel caso di un’eventuale riunificazione di Cipro nel corso del periodo coperto dal quadro finanziario, il quadro finanziario è adeguato per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dell'unificazione. Articolo 12 Cooperazione interistituzionale nell’ambito della procedura di bilancio Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (di seguito, “istituzioni”) adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio. Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell’intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali per seguire l’andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza in tutte le fasi della procedura. Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all’adozione definitiva del bilancio. Possono essere svolte consultazioni a tre in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni. Articolo 13 Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune L’importo totale delle spese operative della politica estera e di sicurezza comune (di seguito, “PESC”) è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende l’effettivo fabbisogno prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva. Articolo 14 Contributo al finanziamento di grandi progetti Un importo massimo di 7 miliardi di EUR a prezzi 2011 è a disposizione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) a titolo del bilancio dell’UE per il periodo 2014-2020. Articolo 15 Valutazione intermedia dell’applicazione del quadro finanziario Nel 2016 la Commissione presenta una valutazione dell’applicazione del quadro finanziario corredata, se necessario, dalle proposte opportune. Articolo 16 Transizione verso il prossimo quadro finanziario Anteriormente al 1° gennaio 2018, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale . Se il regolamento del Consiglio che fissa il nuovo quadro finanziario pluriennale non è adottato anteriormente al 31 dicembre 2020, i massimali e le altre disposizioni corrispondenti all’ultimo anno coperto dal quadro finanziario continuano ad applicarsi fino all’adozione del regolamento che fissa il nuovo quadro finanziario . Qualora dopo il 2020 aderiscano all’Unione nuovi Stati membri, il quadro finanziario esteso è adeguato, se necessario, al fine di tenere conto dei risultati dei negoziati di adesione. Articolo 17 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente ALLEGATO Tabella relativa al quadro finanziario pluriennale [pic] [1] Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio, firmato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 29 giugno 1988 (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 33). [2] Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1). [3] COM(2010) 72 e COM(2010) 73. [4] COM(2011) 500 del 29.6.2011. [5] COM(2010) 185 definitivo del 27.4.2010, capitolo 2 (pagg. 4-13). [6] COM(2010) 700 definitivo del 19.10.2010, in particolare le sezioni da 4.5 a 4.7 (pagg. 23-25). [7] GU C , , pag. . [8] GU C , , pag. . [9] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1. [10] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1. [11] GU L . [12] GU C . [13] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. [14] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. [15] GU L, pag.