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Document 02024R1263-20240430

Consolidated text: Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/2024-04-30

02024R1263 — IT — 30.04.2024 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) 2024/1263 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio

(GU L 1263 del 30.4.2024, pag. 1)


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 90387, 4.7.2024, pag.  1 (2024/1263)




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2024/1263 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio



CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

1.  
Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace di politiche economiche solide degli Stati membri, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione in materia di crescita sostenibile e inclusiva e di occupazione.
2.  
Il presente regolamento stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine nel quadro della sorveglianza di bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita sostenibile e inclusiva e la resilienza attraverso riforme e investimenti, nonché di prevenire disavanzi pubblici eccessivi.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) 

«raccomandazione specifica per paese»: gli orientamenti indirizzati annualmente dal Consiglio a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE;

2) 

«spesa netta»: la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell’Unione interamente finanziata dai fondi dell’Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall’Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee;

3) 

«traiettoria di riferimento»: la traiettoria pluriennale della spesa netta trasmessa dalla Commissione per inquadrare il dialogo con gli Stati membri in cui il debito pubblico è superiore al 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o in cui il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL ai fini dell’elaborazione dei loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine;

4) 

«informazioni tecniche»: gli orientamenti trasmessi dalla Commissione, su richiesta, agli Stati membri il cui debito pubblico non supera il 60 % del PIL e il cui disavanzo pubblico non supera il 3 % del PIL, prima che gli Stati membri elaborino i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine;

5) 

«percorso della spesa netta»: la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro;

6) 

«piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine»: il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti, che copre un periodo di quattro o cinque anni a seconda della normale durata della legislatura di tale Stato membro;

7) 

«relazione annuale sui progressi compiuti»: la relazione di uno Stato membro in merito all’attuazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, compreso il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, e alle riforme e agli investimenti;

8) 

«periodo di aggiustamento»: il periodo durante il quale ha luogo l’aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di quattro anni o, in caso di proroga, un periodo di quattro anni più un ulteriore periodo di massimo tre anni;

9) 

«conto di controllo»: un rendiconto delle deviazioni cumulate in eccesso o in difetto della spesa netta rilevata di uno Stato membro rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;

10) 

«saldo strutturale»: il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee;

11) 

«saldo primario strutturale»: il saldo strutturale al netto della spesa per interessi.

CAPO II

SEMESTRE EUROPEO

Articolo 3

Il semestre europeo

1.  
Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, con la partecipazione del Parlamento europeo conformemente all’articolo 27 del presente regolamento, esercitano la sorveglianza multilaterale nell’ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE.
2.  
La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009.
3.  

Il semestre europeo comprende:

a) 

l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;

b) 

l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell’articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. La sorveglianza sull’attuazione da parte della Commissione comprende i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi obiettivi principali, attraverso il quadro di valutazione della situazione sociale e un quadro per individuare i rischi per la convergenza sociale;

c) 

la presentazione, la valutazione e l’approvazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine degli Stati membri, nonché il monitoraggio della loro attuazione mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;

d) 

la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.

Articolo 4

Attuazione del semestre europeo

1.  
Se necessario, in seguito alla valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni agli Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 TFUE nonché dal diritto derivato pertinente.
2.  
Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le loro politiche economiche, delle raccomandazioni e degli orientamenti in materia di occupazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), rispettivamente. I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.
3.  

La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli indirizzi di massima, agli orientamenti e alle raccomandazioni, di cui al paragrafo 2, può dar luogo a:

a) 

ulteriori raccomandazioni;

b) 

un avvertimento della Commissione o una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;

c) 

misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.

CAPO III

LA TRAIETTORIA DI RIFERIMENTO

Articolo 5

Traiettoria di riferimento

Se il debito pubblico è superiore al 60 % del PIL o il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al comitato economico e finanziario una traiettoria di riferimento per la spesa netta che copre un periodo di aggiustamento di quattro anni e la sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell’articolo 14.

Articolo 6

Requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento

La traiettoria di riferimento è basata sul rischio e specifica per ciascuno Stato membro e garantisce che:

a) 

entro la fine del periodo di aggiustamento, ipotizzando l’assenza di ulteriori misure di bilancio, il rapporto debito pubblico/PIL previsto si collochi o si mantenga su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti al di sotto del 60 % del PIL nel medio termine;

b) 

il disavanzo pubblico previsto sia portato al di sotto del 3 % del PIL nel corso del periodo di aggiustamento e sia mantenuto al di sotto di tale valore di riferimento nel medio termine, ipotizzando l’assenza di ulteriori misure di bilancio;

c) 

lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine sia di norma lineare e almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell’arco dell’intero periodo di aggiustamento; e

d) 

vi sia coerenza con il percorso correttivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, ove applicabile.

Articolo 7

Salvaguardia relativa alla sostenibilità del debito

1.  

La traiettoria di riferimento assicura che il rapporto debito pubblico/PIL previsto diminuisca di un importo medio annuo minimo pari a:

a) 

un punto percentuale del PIL, finché il rapporto debito pubblico/PIL superi il 90 %;

b) 

0,5 punti percentuali del PIL, finché il rapporto debito pubblico/PIL resti compreso tra il 60 % e il 90 %.

2.  
La diminuzione media, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è calcolata a partire dall’anno precedente l’inizio della traiettoria di riferimento o, se successivo, dall’anno in cui si prevede l’abrogazione della procedura per i disavanzi eccessivi a norma del regolamento (CE) n. 1467/97, fino alla fine del periodo di aggiustamento.

Articolo 8

Salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo

1.  
La traiettoria di riferimento assicura il proseguimento dell’aggiustamento di bilancio, ove necessario, finché lo Stato membro interessato non raggiunge un livello di disavanzo che fornisca un margine di resilienza comune in termini strutturali dell’1,5  % del PIL rispetto al valore di riferimento per il disavanzo del 3 % del PIL.
2.  
Il miglioramento annuo del saldo primario strutturale per raggiungere il margine richiesto è pari a 0,4 punti percentuali del PIL, ridotto a 0,25 punti percentuali del PIL in caso di proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14.

Articolo 9

Orientamenti preliminari della Commissione

1.  

Entro il 15 gennaio dell’anno in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare i rispettivi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine a norma dell’articolo 11 o entro tre settimane dalla richiesta dello Stato membro di presentare un piano riveduto a norma dell’articolo 15, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al comitato economico e finanziario:

a) 

il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;

b) 

le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche;

c) 

la traiettoria di riferimento, se prescritta a norma dell’articolo 5, o le informazioni tecniche, se richieste da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e il saldo primario strutturale corrispondente, compresi i modelli di fogli elettronici e altre informazioni pertinenti richieste per assicurarne la piena replicabilità.

2.  
Durante il mese precedente il termine entro il quale la Commissione deve trasmettere a uno Stato membro gli orientamenti preliminari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può chiedere uno scambio tecnico con la Commissione. Tale scambio tecnico offre l’opportunità di discutere le più recenti informazioni statistiche disponibili e le prospettive economiche e di bilancio dello Stato membro interessato.
3.  
Per gli Stati membri che hanno un disavanzo pubblico non superiore al 3 % del PIL e un debito pubblico non superiore al 60 % del PIL, la Commissione, su richiesta dello Stato membro, fornisce informazioni tecniche riguardanti il saldo primario strutturale necessario al fine di garantire che il disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del 3 % del PIL ipotizzando l’assenza di ulteriori interventi nel medio e lungo termine, indicando l’eventuale conseguente necessità di un aggiustamento di bilancio. Tali informazioni tecniche sono inoltre coerenti con la salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo di cui all’articolo 8.

Articolo 10

Valutazione della plausibilità

1.  

Per valutare la plausibilità del fatto che il rapporto debito pubblico/PIL previsto di uno Stato membro sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, la Commissione applica una metodologia replicabile, prevedibile e trasparente basata sulle condizioni seguenti:

a) 

il rapporto debito pubblico/PIL diminuisce o rimane a livelli prudenti, secondo gli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione;

b) 

il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine è sufficientemente basso, e la relativa valutazione si basa sull’analisi della sostenibilità del debito della Commissione.

2.  
La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a presentare la propria metodologia nel contesto del dialogo economico di cui all’articolo 28.
3.  
La Commissione rende pubblici la sua valutazione della plausibilità e i modelli di fogli elettronici contenenti i dati sottostanti nonché altre informazioni pertinenti per garantire la replicabilità dei risultati al momento della presentazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine a norma dell’articolo 11.

CAPO IV

PIANI NAZIONALI STRUTTURALI DI BILANCIO DI MEDIO TERMINE

Articolo 11

Presentazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine

1.  
Ciascuno Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro il 30 aprile dell’ultimo anno del piano in vigore. Se necessario, uno Stato membro e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo ragionevole.

▼C1

2.  
Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione di bilancio indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere.

A decorrere dal 1o maggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Se disponibile, il parere dell’istituzione di bilancio indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione.

▼B

3.  
Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale, procede alla consultazione della società civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e di altri portatori di interessi pertinenti.
4.  
Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro può discutere il progetto di piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine con il parlamento nazionale, conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.
5.  
Ciascuno Stato membro rende pubblico il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine al momento della presentazione dello stesso al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 12

Dialogo tecnico

Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro tiene con la Commissione un dialogo tecnico, con l’obiettivo di garantire che il piano sia conforme agli articoli 13 e 15.

Articolo 13

Requisiti per i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine

Un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine:

a) 

contiene un percorso della spesa netta nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio programmate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di bilancio di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 3;

b) 

include la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione a norma rispettivamente dell’articolo 5 o dell’articolo 9, paragrafo 3; nel caso in cui il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine contenga un percorso della spesa netta più elevato rispetto alla traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione a norma dell’articolo 5, lo Stato membro interessato presenta nel proprio piano argomentazioni economiche solide e basate su dati che spieghino la differenza;

c) 

spiega in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti in risposta alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese, e in che modo affronterà le seguenti priorità comuni dell’Unione:

i) 

una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119;

ii) 

la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali;

iii) 

la sicurezza energetica; e

iv) 

se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa;

d) 

descrive gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese che gli sono state rivolte e che sono pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011, nonché, se del caso, agli avvertimenti formulati dalla Commissione o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;

e) 

se applicabile, indica in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione di una serie pertinente di riforme e di investimenti di cui all’articolo 14 che giustifica una proroga fino a tre anni del periodo di aggiustamento dello Stato membro;

f) 

include l’impatto delle riforme e degli investimenti già attuati dallo Stato membro interessato, prestando particolare attenzione all’impatto sulla sostenibilità di bilancio per mezzo di entrate pubbliche, spese e crescita potenziale future, sulla base di evidenze economiche solide e basate su dati;

g) 

contiene informazioni riguardanti:

i) 

le principali ipotesi macroeconomiche e di bilancio,

ii) 

le passività implicite e potenziali,

iii) 

l’impatto previsto delle riforme e degli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento,

iv) 

il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutto il periodo contemplato dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine,

v) 

il fabbisogno di investimenti pubblici, anche relativamente alle priorità comuni dell’Unione di cui alla lettera c) del presente articolo,

vi) 

la consultazione dei parlamenti nazionali e la consultazione di cui all’articolo 11,

vii) 

la coerenza e, se del caso, la complementarità con i fondi per la politica di coesione e il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 14

Criteri per una proroga del periodo di aggiustamento

1.  
Nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie pertinente di riforme e di investimenti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, il periodo di aggiustamento può essere prorogato fino a tre anni.
2.  

L’insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento di regola soddisfa, nel suo complesso, i criteri seguenti:

a) 

comporta in modo sostenibile, sulla base di ipotesi credibili e prudenti, un miglioramento del potenziale di crescita e di resilienza dell’economia dello Stato membro interessato;

b) 

favorisce la sostenibilità di bilancio, con un miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, ad esempio riducendo il rapporto spesa pubblica/PIL o aumentando il rapporto entrate pubbliche/PIL;

c) 

affronta le priorità comuni dell’Unione di cui all’articolo 13, lettera c);

d) 

dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;

e) 

garantisce che il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutto il periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine non sia inferiore al livello di medio termine precedente tale periodo, tenendo conto delle dimensioni e della portata delle sfide specifiche per paese.

3.  

Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, concentrato nella parte iniziale, temporalmente definito e verificabile e rispetta i criteri seguenti:

a) 

la descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e consente alla Commissione di valutarli in base ai criteri di cui al paragrafo 2;

b) 

le riforme sono attuate entro il periodo contemplato dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine;

c) 

sono effettuati progressi significativi nella realizzazione degli investimenti entro la fine del periodo di aggiustamento;

d) 

la descrizione delle riforme e degli investimenti comprende, se del caso, indicatori che consentano di valutarne la realizzazione e il monitoraggio.

4.  
L’insieme di impegni di riforma e di investimento ai fini di una proroga del periodo di aggiustamento è coerente con gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato per il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241, e nell’accordo di partenariato concordato nell’ambito del quadro finanziario pluriennale con lo Stato membro interessato.

Articolo 15

Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto

1.  
Al più tardi dodici mesi prima della fine del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine in corso, uno Stato membro può richiedere di presentare alla Commissione un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto prima della fine del periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, se esistono circostanze oggettive che ne impediscono l’attuazione entro tale periodo. In tal caso il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto copre il periodo che si estende fino alla fine del periodo originario del piano.
2.  
In caso di nomina di un nuovo governo, uno Stato membro può presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto relativo a un nuovo periodo di quattro o cinque anni, a seconda della normale durata della legislatura.

▼C1

3.  
Uno Stato membro può chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di formulare un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche su cui poggia il percorso della spesa netta, concedendo all’istituzione di bilancio indipendente tempo sufficiente per elaborare il suo parere.

A decorrere dal 1o omaggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto. Se disponibile, il parere dell’istituzione di bilancio indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto presentato alla Commissione.

▼B

4.  
Ai fini della preparazione di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto da parte di uno Stato membro in conformità del paragrafo 1 o 2, la Commissione trasmette a tale Stato membro e al comitato economico e finanziario una nuova traiettoria di riferimento o, su richiesta di tale Stato membro, nuove informazioni tecniche.
5.  
La nuova traiettoria di riferimento, che tiene conto degli aggiustamenti che lo Stato membro interessato ha già realizzato o non ha realizzato, non comporta lo slittamento dello sforzo di aggiustamento di bilancio alla fine del periodo né porta di norma a una riduzione di tale sforzo.
6.  
In caso di presentazione di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto, si applicano gli articoli da 12, 13, 14 e da 16 a 20.
7.  
Se del caso, la Commissione valuta in particolare se, nel quadro del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto, debba applicarsi o continuare ad applicarsi un’eventuale proroga del periodo di aggiustamento. La valutazione della Commissione tiene conto dell’attuazione della serie di impegni di riforma e di investimento che hanno giustificato la proroga nell’ambito del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine originario e dei cambiamenti in termini di sfide poste dal debito pubblico nell’ambito del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto.

Articolo 16

Valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine da parte della Commissione

1.  
La Commissione valuta ciascun piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro sei settimane dalla sua presentazione. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono di norma concordare di prorogare tale periodo, se necessario, di un massimo di due settimane.
2.  
Al momento della valutazione di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, la Commissione verifica, per ciascuno degli Stati membri, se il rispettivo percorso della spesa netta soddisfa i requisiti per cui il debito pubblico sia collocato o mantenuto su un plausibile percorso di riduzione entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti al di sotto del 60 % del PIL, e per cui il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del 3 % del PIL nel medio termine;
3.  
Al momento della valutazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, la Commissione verifica, per gli Stati membri che abbiano ricevuto una traiettoria di riferimento, se il rispettivo percorso della spesa netta soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8.
4.  
La Commissione verifica, per tutti gli Stati membri se il rispettivo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine soddisfa i requisiti di cui all’articolo 13.
5.  
La Commissione verifica se, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, la serie di riforme e investimenti che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento è conforme all’articolo 14.

Articolo 17

Approvazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine da parte del Consiglio

1.  
Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio adotta una raccomandazione nella quale definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusa nel piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Tale raccomandazione del Consiglio è adottata di norma entro sei settimane dall’adozione della raccomandazione della Commissione.
2.  
Nel caso in cui il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine funga da piano d’azione correttivo necessario per correggere squilibri macroeconomici eccessivi, come previsto all’articolo 31, nella sua raccomandazione il Consiglio approva anche le riforme e gli investimenti necessari ai fini della correzione di tali squilibri.

Articolo 18

Raccomandazione del Consiglio per un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto

Qualora ritenga che un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, tenendo conto della valutazione della Commissione, raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto.

Articolo 19

Raccomandazione del Consiglio in caso di inosservanza da parte di uno Stato membro

Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato che la traiettoria di riferimento definita dalla Commissione sia adottata, di norma, come percorso della spesa netta nei casi seguenti:

a) 

lo Stato membro interessato non ha presentato un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto entro un mese dalla raccomandazione del Consiglio di cui all’articolo 18;

b) 

il Consiglio ritiene che il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine a medio termine riveduto non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5, e motiva debitamente la sua posizione;

c) 

lo Stato membro non ha presentato il suo primo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine o un nuovo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine nell’ultimo anno coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine in corso, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1.

Nella situazione di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare tale termine, di norma, fino ad un mese.

Articolo 20

Mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento

Qualora uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non attui in modo soddisfacente l’insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga di cui all’articolo 14, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e in conformità dell’articolo 29, può raccomandare un percorso della spesa netta riveduto con una riduzione del periodo di aggiustamento, a meno che non sussistano circostanze oggettive che impediscano l’attuazione entro il termine originario.

CAPO V

ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI STRUTTURALI DI BILANCIO DI MEDIO TERMINE

Articolo 21

Relazione annuale sui progressi compiuti

1.  
Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti entro il 30 aprile di ogni anno.
2.  
La relazione annuale sui progressi compiuti contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell’attuazione del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, nell’attuazione delle riforme e degli investimenti di più ampia portata nel contesto del semestre europeo e, se del caso, nell’attuazione dell’insieme di riforme e investimenti che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento.
3.  
Ciascuno Stato membro rende pubblica la propria relazione annuale sui progressi compiuti.
4.  
La Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri nelle loro relazioni annuali sui progressi compiuti, insieme ad altre informazioni pertinenti, ai fini dell’elaborazione della valutazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1. La valutazione della Commissione è resa pubblica.
5.  
Gli Stati membri possono, conformemente ai rispettivi quadri giuridici nazionali, discutere la relazione sui progressi compiuti nei propri parlamenti nazionali e con la società civile, le parti sociali e i portatori di interessi pertinenti.

Articolo 22

Monitoraggio della Commissione

1.  
La Commissione monitora l’attuazione dei piani nazionali strutturali di bilancio a medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le riforme e gli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento.
2.  
Per tenere traccia delle deviazioni cumulative in eccesso e in difetto della spesa netta osservata rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, la Commissione istituisce un conto di controllo che sarà azzerato dopo l’approvazione da parte del Consiglio di un nuovo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine.
3.  
Il conto di controllo registra un debito quando la spesa netta osservata dello Stato membro interessato in un dato anno è superiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.
4.  
Il conto di controllo registra un credito quando la spesa netta osservata dello Stato membro interessato in un dato anno è inferiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.
5.  
Il saldo cumulato del conto di controllo è pari alla somma dei debiti e dei crediti annuali di cui ai paragrafi 3 e 4 ed è espresso in percentuale del PIL.
6.  
Debiti e crediti sono registrati annualmente sulla base dei dati a consuntivo.
7.  
Se il Consiglio ha adottato una raccomandazione ai sensi dell’articolo 25 o 26, il conto di controllo dello Stato membro interessato non registra deviazioni.

Articolo 23

Ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti

▼C1

1.  
Gli Stati membri possono chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE di fornire una valutazione della conformità dei dati di bilancio a consuntivo riportati nella relazione annuale sui progressi compiuti rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.
2.  
Ove applicabile, gli Stati membri possono chiedere alla pertinente istituzione di bilancio indipendente di analizzare i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio. Tale analisi non è vincolante ed è aggiuntiva rispetto a quella della Commissione.

▼B

Articolo 24

Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche

1.  
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, istituito con decisione (UE) 2015/1937 della Commissione ( 1 ), fornisce consulenza in merito all’esercizio delle funzioni della Commissione e del Consiglio nell’ambito della sorveglianza di bilancio multilaterale di cui agli articoli 121, 126 e 136 TFUE.
2.  
Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche gode di piena indipendenza ed esercita le proprie mansioni in modo imparziale e nell’esclusivo interesse dell’Unione nel suo insieme. Non chiede né riceve istruzioni da parte di qualsiasi governo di uno Stato membro, istituzioni o organi dell’Unione o altri soggetti pubblici o privati.
3.  

Ai fini del paragrafo 1, i compiti del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche includono:

a) 

fornire una tempestiva valutazione ex post dell’attuazione del quadro di governance di bilancio dell’Unione;

b) 

fornire pareri circa l’adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro, nonché sugli appropriati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con esso, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita;

c) 

fornire consulenza, su richiesta della Commissione o del Consiglio, sull’attuazione del patto di stabilità e crescita, compresa la proroga della clausola di salvaguardia generale conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento;

d) 

collaborare strettamente con le istituzioni di bilancio indipendenti di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE, al fine di promuovere scambi di migliori pratiche;

e) 

formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio.

4.  
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche è composto da un presidente e da quattro membri.
5.  
Il presidente e i membri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono selezionati e nominati dalla Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio, a seguito di un processo trasparente e sulla base di comprovate esperienze e competenze analitiche nell’analisi delle finanze pubbliche e in macroeconomia. Il presidente e i membri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono nominati per un periodo di tre anni con la possibilità di un rinnovo per altri tre anni.
6.  
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche adotta il proprio regolamento interno.
7.  
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche riferisce una volta all’anno in merito alle sue attività al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Tutte le relazioni e i pareri del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono resi pubblici.

Articolo 25

Clausola di salvaguardia generale

1.  
Su raccomandazione della Commissione basata sulla sua analisi, il Consiglio può adottare, di norma entro quattro settimane una raccomandazione che consenta agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, in caso di grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine di un anno per tale deviazione.
2.  
Fintanto che la grave congiuntura negativa persiste nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso, la Commissione continua a monitorare la sostenibilità del debito e garantisce il coordinamento delle politiche nonché una combinazione coerente di politiche che tenga conto della dimensione della zona euro e dell’Unione.
3.  
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono deviare dal rispettivo percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, a condizione che persista la grave congiuntura negativa nella zona euro o nell’Unione nel suo complesso. Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche formula un parere sulla proroga della clausola di salvaguardia generale. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia, ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.

Articolo 26

Clausole di salvaguardia nazionali

1.  
Su richiesta di uno Stato membro e su raccomandazione della Commissione basata sulla propria analisi, il Consiglio può adottare, entro quattro settimane dalla raccomandazione della Commissione, una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che tale deviazione non comprometta la sostenibilità di bilancio nel medio termine. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione.
2.  
Su richiesta dello Stato membro interessato e su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale tale Stato membro può deviare dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, se le circostanze eccezionali persistono. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia, ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.

CAPO VI

TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

Articolo 27

Ruolo del Parlamento europeo

1.  
Il Parlamento europeo è coinvolto in modo regolare e strutturato nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la responsabilità e la titolarità per le decisioni adottate, in particolare mediante il dialogo economico di cui all’articolo 28.
2.  
La Commissione trasmette al Parlamento europeo piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine presentati dagli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo della sua valutazione complessiva di tali piani. La commissione competente del Parlamento europeo può, mediante il dialogo economico di cui all’articolo 28, chiedere alla Commissione di comparire dinanzi ad essa. In tali occasioni la Commissione può essere invitata a presentare la sua valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine.
3.  
Il presidente del Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito ai risultati della sorveglianza multilaterale a norma del presente regolamento.
4.  
Il presidente del Consiglio e la Commissione includono nella rispettiva relazione al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento.
5.  
Il presidente dell’Eurogruppo riferisce ogni anno al Parlamento europeo in merito agli sviluppi nel settore della sorveglianza multilaterale relativa alla zona euro.
6.  

La Commissione prepara e trasmette al Consiglio almeno le informazioni seguenti e le mette a disposizione del Parlamento europeo senza indebito ritardo:

a) 

le valutazioni della sostenibilità del debito e il relativo quadro metodologico, una volta pubblicati;

b) 

i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine presentati dagli Stati membri, compresi le traiettorie di riferimento e i percorsi della spesa netta, così come le eventuali revisioni degli stessi;

c) 

le relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri;

d) 

le valutazioni e le raccomandazioni della Commissione al Consiglio a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento;

e) 

se del caso, l’analisi della Commissione sugli sviluppi economici e sociali pubblicata nel quadro del semestre europeo;

f) 

gli avvertimenti della Commissione a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;

g) 

in caso di attivazione delle clausole di salvaguardia a norma dell’articolo 25 o 26 del presente regolamento, l’analisi della Commissione che stabilisce che la sostenibilità di bilancio a medio termine non sarà compromessa.

7.  
La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione almeno due volte l’anno a fornire informazioni sui risultati della sorveglianza multilaterale nel quadro del dialogo economico di cui all’articolo 28 del presente regolamento.

Articolo 28

Dialogo economico

1.  
Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell’Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere dinanzi al Parlamento europeo stesso gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni del Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale a norma del presente regolamento.
2.  
Il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica, il comitato per l’occupazione e il comitato per la protezione sociale sono consultati nel contesto del semestre europeo laddove opportuno.
3.  
I portatori di interessi pertinenti, in particolare i parlamenti nazionali e le parti sociali, sono coinvolti nel contesto del semestre europeo, se del caso, sui principali temi programmatici, conformemente alle disposizioni del TFUE e degli ordinamenti nazionali giuridici e politici.
4.  
La commissione competente del Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell’Eurogruppo, a discutere i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, come pure le altre informazioni di cui all’articolo 27, paragrafo 6.
5.  
Il presidente del Consiglio, e la Commissione conformemente all’articolo 121, paragrafo 5, TFUE e, se del caso, il presidente dell’Eurogruppo, riferiscono ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale.

Articolo 29

Principio «conformità o spiegazione»

Si presume che il Consiglio, di norma, segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga pubblicamente la propria posizione.

Articolo 30

Dialogo con uno Stato membro

La commissione competente del Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, l’opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni.

CAPO VII

INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) N. 1176/2011

Articolo 31

Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici

1.  

L’attuazione insoddisfacente, secondo la valutazione in conformità dell’articolo 21 del presente regolamento, delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine di uno Stato membro che sono pertinenti per gli squilibri macroeconomici è presa in considerazione:

a) 

dalla Commissione in sede di esame approfondito in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011; e

b) 

dal Consiglio e dalla Commissione ai fini delle rispettive raccomandazioni, per valutare se sia opportuno stabilire l’esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomandare allo Stato membro interessato l’adozione di misure correttive conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011.

La Commissione tiene conto di tutte le informazioni che lo Stato membro interessato ritiene pertinenti.

2.  
Uno Stato membro rispetto al quale è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 presenta un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto conformemente all’articolo 15 del presente regolamento. Tale piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto segue la raccomandazione del Consiglio adottata in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La presentazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto è soggetta all’approvazione del Consiglio conformemente agli articoli da 17 a 20 del presente regolamento. Il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto è valutato conformemente all’articolo 16 del presente regolamento.
3.  
Qualora uno Stato membro presenti un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tale piano riveduto funge da piano d’azione correttivo previsto a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011, dispone le misure d’intervento specifiche che tale Stato membro ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione.
4.  
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011, il Consiglio valuta il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto entro due mesi dalla sua presentazione e sulla base di una relazione della Commissione. Il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del piano riveduto sono condotti in conformità dell’articolo 22 del presente regolamento e degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1176/2011.

CAPO VIII

INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) N. 472/2013

Articolo 32

Interazione con la procedura di sorveglianza rafforzata

1.  
In deroga agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, uno Stato membro non è tenuto a presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine né una relazione annuale sui progressi compiuti qualora sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ).
2.  
Qualora uno Stato membro disponga di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine attivo e diventi soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico in conformità dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013, nell’elaborazione del programma di aggiustamento macroeconomico si tiene conto di tale piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine.

CAPO IX

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 33

Dialogo con gli Stati membri

La Commissione garantisce un dialogo costante con gli Stati membri. A tal fine la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto del presente regolamento. Ai fini di tale dialogo la Commissione può chiedere le opinioni dei pertinenti portatori di interessi con sede nello Stato membro interessato.

Articolo 34

Missioni di monitoraggio

1.  
La Commissione può attuare missioni di monitoraggio presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE.
2.  
Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l’euro o partecipa al meccanismo europeo di cambio nella terza fase dell’Unione economica e monetaria (ERM II) istituito dalla risoluzione del Consiglio europeo del 16 giugno 1997 ( 3 ), la Commissione, se del caso, può invitare rappresentanti della Banca centrale europea a partecipare a tali missioni di monitoraggio.

Articolo 35

Relazione

1.  
Entro il 31 dicembre 2030 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica dello stesso.
2.  

La relazione di cui al paragrafo 1 riesamina:

a) 

l’efficacia del presente regolamento nel conseguire i suoi obiettivi di cui all’articolo 1;

b) 

i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri.

3.  
La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 36

Disposizioni transitorie

1.  

Per i primi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine si applicano le disposizioni seguenti:

a) 

in deroga all’articolo 9, paragrafo 1, la Commissione trasmette orientamenti preliminari agli Stati membri interessati entro il 21 giugno 2024 sulla base delle sue ultime previsioni e gli Stati membri presentano i loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine entro il 20 settembre 2024, conformemente all’articolo 11, a meno che lo Stato membro e la Commissione non convengano di prorogare il termine di un periodo ragionevole;

b) 

in deroga all’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri possono chiedere uno scambio tecnico con la Commissione durante il mese precedente il 21 giugno 2024;

c) 

in deroga all’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri possono condurre una consultazione pubblica delle parti sociali, delle autorità regionali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi nazionali pertinenti secondo i principi di cui all’articolo 11, con termini appropriati;

d) 

durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato sono presi in considerazione per una proroga del periodo di aggiustamento conformemente all’articolo 14, a condizione che il piano per la ripresa e la resilienza contenga riforme e investimenti significativi volti a migliorare la sostenibilità di bilancio e a rafforzare il potenziale di crescita dell’economia e che lo Stato membro interessato si impegni a proseguire lo sforzo di riforma per il resto del periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, nonché a mantenere i livelli di investimento finanziati a livello nazionale realizzati in media nel periodo coperto dal piano per la ripresa e la resilienza;

e) 

qualora uno Stato membro richieda un’eccezione alla salvaguardia che vieta lo slittamento di cui all’articolo 6, lettera c), sono presi in considerazione i progetti sostenuti da prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché il cofinanziamento nazionale di programmi finanziati dall’Unione nel 2025 e nel 2026, a condizione che tale eccezione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine;

f) 

tenuto conto dell’impatto eccezionale dei recenti shock economici e dell’attuale incertezza sulle stime della crescita potenziale, gli Stati membri possono utilizzare serie temporali più stabili di quelle risultanti dalla metodologia concordata, a condizione che tale utilizzo sia debitamente giustificato da argomentazioni economiche e che la crescita cumulata nell’orizzonte di proiezione rimanga sostanzialmente in linea con i risultati di tale metodologia.

2.  
Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le sue constatazioni preliminari sull’applicazione del presente regolamento.

Articolo 37

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97

Il regolamento (CE) n. 1466/97 è abrogato.

Articolo 38

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( ) Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37).

( ) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

( )  GU C 236 del 2.8.1997, pag. 5.

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