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Arrangements for agricultural imports following Chernobyl
Regime d'importazione agricola dopo Cernobil
Regime d'importazione agricola dopo Cernobil
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Regime d'importazione agricola dopo Cernobil
Il regolamento (CE) n. 733/2008 fissa le condizioni d'importazione dei prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil. Esso contribuisce agli scambi tra l'Unione europea (UE) e i paesi del resto del mondo garantendo la tutela della salute dei consumatori.
ATTO
Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d’importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil [Cfr. atti modificativi].
SINTESI
Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli provenienti da paesi terzi di cui:
Il presente regolamento fissa le tolleranze massime di contaminazione radioattiva che devono essere osservate affinché i prodotti agricoli originari dei paesi terzi possano essere immessi sul mercato dell'Unione europea (UE). La radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a 600 Bq/kg. Per il latte e i prodotti alimentari destinati ai lattanti, tale radioattività massima è fissata a un livello molto inferiore, che non può superare i 370 Bq/kg. Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.
Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime tenendo conto del livello di contaminazione nel paese di origine. Secondo i risultati dei controlli, gli Stati membri prendono le misure necessarie e trasmettono tempestivamente queste informazioni alla Commissione. Qualora si constatino ripetuti casi di inosservanza delle tolleranze massime, le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore – data di scadenza |
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 733/2008 |
19.8.2008 – 31.3.2020 |
- |
GU L 201 del 30.7.2008 |
Atto(i) modificatore(i) |
Entrata in vigore |
Termine ultimo di recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1048/2009 |
7.11.2009 |
- |
GU L 290 del 6.11.2009 |
Le modifiche e correzioni successive del regolamento (CE) n. 733/2008 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente un valore documentale.
Ultima modifica: 03.12.2010