This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02024R1263-20240430
Consolidated text: Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
In force
)
02024R1263 — IT — 30.04.2024 — 000.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) 2024/1263 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2024 (GU L 1263 del 30.4.2024, pag. 1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2024/1263 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2024
relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
«raccomandazione specifica per paese»: gli orientamenti indirizzati annualmente dal Consiglio a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 TFUE;
«spesa netta»: la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell’Unione interamente finanziata dai fondi dell’Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall’Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee;
«traiettoria di riferimento»: la traiettoria pluriennale della spesa netta trasmessa dalla Commissione per inquadrare il dialogo con gli Stati membri in cui il debito pubblico è superiore al 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o in cui il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL ai fini dell’elaborazione dei loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine;
«informazioni tecniche»: gli orientamenti trasmessi dalla Commissione, su richiesta, agli Stati membri il cui debito pubblico non supera il 60 % del PIL e il cui disavanzo pubblico non supera il 3 % del PIL, prima che gli Stati membri elaborino i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine;
«percorso della spesa netta»: la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro;
«piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine»: il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti, che copre un periodo di quattro o cinque anni a seconda della normale durata della legislatura di tale Stato membro;
«relazione annuale sui progressi compiuti»: la relazione di uno Stato membro in merito all’attuazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, compreso il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio, e alle riforme e agli investimenti;
«periodo di aggiustamento»: il periodo durante il quale ha luogo l’aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di quattro anni o, in caso di proroga, un periodo di quattro anni più un ulteriore periodo di massimo tre anni;
«conto di controllo»: un rendiconto delle deviazioni cumulate in eccesso o in difetto della spesa netta rilevata di uno Stato membro rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;
«saldo strutturale»: il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee;
«saldo primario strutturale»: il saldo strutturale al netto della spesa per interessi.
CAPO II
SEMESTRE EUROPEO
Articolo 3
Il semestre europeo
Il semestre europeo comprende:
l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell’Unione in conformità dell’articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;
l’elaborazione e la sorveglianza sull’attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell’articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. La sorveglianza sull’attuazione da parte della Commissione comprende i progressi compiuti nell’attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi obiettivi principali, attraverso il quadro di valutazione della situazione sociale e un quadro per individuare i rischi per la convergenza sociale;
la presentazione, la valutazione e l’approvazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine degli Stati membri, nonché il monitoraggio della loro attuazione mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;
la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011.
Articolo 4
Attuazione del semestre europeo
La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli indirizzi di massima, agli orientamenti e alle raccomandazioni, di cui al paragrafo 2, può dar luogo a:
ulteriori raccomandazioni;
un avvertimento della Commissione o una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.
CAPO III
LA TRAIETTORIA DI RIFERIMENTO
Articolo 5
Traiettoria di riferimento
Se il debito pubblico è superiore al 60 % del PIL o il disavanzo pubblico è superiore al 3 % del PIL, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al comitato economico e finanziario una traiettoria di riferimento per la spesa netta che copre un periodo di aggiustamento di quattro anni e la sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell’articolo 14.
Articolo 6
Requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento
La traiettoria di riferimento è basata sul rischio e specifica per ciascuno Stato membro e garantisce che:
entro la fine del periodo di aggiustamento, ipotizzando l’assenza di ulteriori misure di bilancio, il rapporto debito pubblico/PIL previsto si collochi o si mantenga su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti al di sotto del 60 % del PIL nel medio termine;
il disavanzo pubblico previsto sia portato al di sotto del 3 % del PIL nel corso del periodo di aggiustamento e sia mantenuto al di sotto di tale valore di riferimento nel medio termine, ipotizzando l’assenza di ulteriori misure di bilancio;
lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine sia di norma lineare e almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell’arco dell’intero periodo di aggiustamento; e
vi sia coerenza con il percorso correttivo di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, ove applicabile.
Articolo 7
Salvaguardia relativa alla sostenibilità del debito
La traiettoria di riferimento assicura che il rapporto debito pubblico/PIL previsto diminuisca di un importo medio annuo minimo pari a:
un punto percentuale del PIL, finché il rapporto debito pubblico/PIL superi il 90 %;
0,5 punti percentuali del PIL, finché il rapporto debito pubblico/PIL resti compreso tra il 60 % e il 90 %.
Articolo 8
Salvaguardia di resilienza relativa al disavanzo
Articolo 9
Orientamenti preliminari della Commissione
Entro il 15 gennaio dell’anno in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare i rispettivi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine a norma dell’articolo 11 o entro tre settimane dalla richiesta dello Stato membro di presentare un piano riveduto a norma dell’articolo 15, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al comitato economico e finanziario:
il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;
le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche;
la traiettoria di riferimento, se prescritta a norma dell’articolo 5, o le informazioni tecniche, se richieste da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 del presente articolo, e il saldo primario strutturale corrispondente, compresi i modelli di fogli elettronici e altre informazioni pertinenti richieste per assicurarne la piena replicabilità.
Articolo 10
Valutazione della plausibilità
Per valutare la plausibilità del fatto che il rapporto debito pubblico/PIL previsto di uno Stato membro sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, la Commissione applica una metodologia replicabile, prevedibile e trasparente basata sulle condizioni seguenti:
il rapporto debito pubblico/PIL diminuisce o rimane a livelli prudenti, secondo gli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione;
il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine è sufficientemente basso, e la relativa valutazione si basa sull’analisi della sostenibilità del debito della Commissione.
CAPO IV
PIANI NAZIONALI STRUTTURALI DI BILANCIO DI MEDIO TERMINE
Articolo 11
Presentazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine
A decorrere dal 1o maggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Se disponibile, il parere dell’istituzione di bilancio indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione.
Articolo 12
Dialogo tecnico
Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, ciascuno Stato membro tiene con la Commissione un dialogo tecnico, con l’obiettivo di garantire che il piano sia conforme agli articoli 13 e 15.
Articolo 13
Requisiti per i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine
Un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine:
contiene un percorso della spesa netta nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio programmate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di bilancio di cui all’articolo 16, paragrafi 2 e 3;
include la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione a norma rispettivamente dell’articolo 5 o dell’articolo 9, paragrafo 3; nel caso in cui il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine contenga un percorso della spesa netta più elevato rispetto alla traiettoria di riferimento trasmessa dalla Commissione a norma dell’articolo 5, lo Stato membro interessato presenta nel proprio piano argomentazioni economiche solide e basate su dati che spieghino la differenza;
spiega in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione delle riforme e degli investimenti in risposta alle principali sfide individuate nel contesto del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese, e in che modo affronterà le seguenti priorità comuni dell’Unione:
una transizione equa, verde e digitale, compresi gli obiettivi climatici di cui al regolamento (UE) 2021/1119;
la resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali;
la sicurezza energetica; e
se necessario, lo sviluppo di capacità di difesa;
descrive gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese che gli sono state rivolte e che sono pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011, nonché, se del caso, agli avvertimenti formulati dalla Commissione o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
se applicabile, indica in che modo lo Stato membro interessato garantirà la realizzazione di una serie pertinente di riforme e di investimenti di cui all’articolo 14 che giustifica una proroga fino a tre anni del periodo di aggiustamento dello Stato membro;
include l’impatto delle riforme e degli investimenti già attuati dallo Stato membro interessato, prestando particolare attenzione all’impatto sulla sostenibilità di bilancio per mezzo di entrate pubbliche, spese e crescita potenziale future, sulla base di evidenze economiche solide e basate su dati;
contiene informazioni riguardanti:
le principali ipotesi macroeconomiche e di bilancio,
le passività implicite e potenziali,
l’impatto previsto delle riforme e degli investimenti che giustificano la proroga del periodo di aggiustamento,
il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutto il periodo contemplato dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine,
il fabbisogno di investimenti pubblici, anche relativamente alle priorità comuni dell’Unione di cui alla lettera c) del presente articolo,
la consultazione dei parlamenti nazionali e la consultazione di cui all’articolo 11,
la coerenza e, se del caso, la complementarità con i fondi per la politica di coesione e il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.
Articolo 14
Criteri per una proroga del periodo di aggiustamento
L’insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento di regola soddisfa, nel suo complesso, i criteri seguenti:
comporta in modo sostenibile, sulla base di ipotesi credibili e prudenti, un miglioramento del potenziale di crescita e di resilienza dell’economia dello Stato membro interessato;
favorisce la sostenibilità di bilancio, con un miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, ad esempio riducendo il rapporto spesa pubblica/PIL o aumentando il rapporto entrate pubbliche/PIL;
affronta le priorità comuni dell’Unione di cui all’articolo 13, lettera c);
dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell’ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;
garantisce che il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutto il periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine non sia inferiore al livello di medio termine precedente tale periodo, tenendo conto delle dimensioni e della portata delle sfide specifiche per paese.
Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, concentrato nella parte iniziale, temporalmente definito e verificabile e rispetta i criteri seguenti:
la descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e consente alla Commissione di valutarli in base ai criteri di cui al paragrafo 2;
le riforme sono attuate entro il periodo contemplato dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine;
sono effettuati progressi significativi nella realizzazione degli investimenti entro la fine del periodo di aggiustamento;
la descrizione delle riforme e degli investimenti comprende, se del caso, indicatori che consentano di valutarne la realizzazione e il monitoraggio.
Articolo 15
Piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto
A decorrere dal 1o omaggio 2032, le pertinenti istituzioni di bilancio indipendenti formulano tali pareri, a condizione che abbiano sviluppato capacità sufficienti. La mancata formulazione di un parere da parte di un’istituzione di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce a uno Stato membro di presentare il proprio piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto. Se disponibile, il parere dell’istituzione di bilancio indipendente è allegato al piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto presentato alla Commissione.
Articolo 16
Valutazione dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine da parte della Commissione
Articolo 17
Approvazione del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine da parte del Consiglio
Articolo 18
Raccomandazione del Consiglio per un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto
Qualora ritenga che un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, tenendo conto della valutazione della Commissione, raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto.
Articolo 19
Raccomandazione del Consiglio in caso di inosservanza da parte di uno Stato membro
Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato che la traiettoria di riferimento definita dalla Commissione sia adottata, di norma, come percorso della spesa netta nei casi seguenti:
lo Stato membro interessato non ha presentato un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine riveduto entro un mese dalla raccomandazione del Consiglio di cui all’articolo 18;
il Consiglio ritiene che il piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine a medio termine riveduto non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 16, paragrafi 2, 3 e 5, e motiva debitamente la sua posizione;
lo Stato membro non ha presentato il suo primo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine o un nuovo piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine nell’ultimo anno coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine in corso, conformemente all’articolo 11, paragrafo 1.
Nella situazione di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare tale termine, di norma, fino ad un mese.
Articolo 20
Mancato rispetto da parte di uno Stato membro degli impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento
Qualora uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non attui in modo soddisfacente l’insieme di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga di cui all’articolo 14, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e in conformità dell’articolo 29, può raccomandare un percorso della spesa netta riveduto con una riduzione del periodo di aggiustamento, a meno che non sussistano circostanze oggettive che impediscano l’attuazione entro il termine originario.
CAPO V
ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI STRUTTURALI DI BILANCIO DI MEDIO TERMINE
Articolo 21
Relazione annuale sui progressi compiuti
Articolo 22
Monitoraggio della Commissione
Articolo 23
Ruolo delle istituzioni di bilancio indipendenti
Articolo 24
Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche
Ai fini del paragrafo 1, i compiti del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche includono:
fornire una tempestiva valutazione ex post dell’attuazione del quadro di governance di bilancio dell’Unione;
fornire pareri circa l’adeguato orientamento di bilancio per il futuro per l’intera zona euro, nonché sugli appropriati orientamenti di bilancio nazionali che risultano coerenti con esso, nel rispetto delle regole del patto di stabilità e crescita;
fornire consulenza, su richiesta della Commissione o del Consiglio, sull’attuazione del patto di stabilità e crescita, compresa la proroga della clausola di salvaguardia generale conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, del presente regolamento;
collaborare strettamente con le istituzioni di bilancio indipendenti di cui all’articolo 8 bis della direttiva 2011/85/UE, al fine di promuovere scambi di migliori pratiche;
formulare proposte per la futura evoluzione del quadro di bilancio.
Articolo 25
Clausola di salvaguardia generale
Articolo 26
Clausole di salvaguardia nazionali
CAPO VI
TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ
Articolo 27
Ruolo del Parlamento europeo
La Commissione prepara e trasmette al Consiglio almeno le informazioni seguenti e le mette a disposizione del Parlamento europeo senza indebito ritardo:
le valutazioni della sostenibilità del debito e il relativo quadro metodologico, una volta pubblicati;
i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine presentati dagli Stati membri, compresi le traiettorie di riferimento e i percorsi della spesa netta, così come le eventuali revisioni degli stessi;
le relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri;
le valutazioni e le raccomandazioni della Commissione al Consiglio a norma degli articoli da 17 a 20 del presente regolamento;
se del caso, l’analisi della Commissione sugli sviluppi economici e sociali pubblicata nel quadro del semestre europeo;
gli avvertimenti della Commissione a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE;
in caso di attivazione delle clausole di salvaguardia a norma dell’articolo 25 o 26 del presente regolamento, l’analisi della Commissione che stabilisce che la sostenibilità di bilancio a medio termine non sarà compromessa.
Articolo 28
Dialogo economico
Articolo 29
Principio «conformità o spiegazione»
Si presume che il Consiglio, di norma, segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga pubblicamente la propria posizione.
Articolo 30
Dialogo con uno Stato membro
La commissione competente del Parlamento europeo può offrire a uno Stato membro destinatario di una raccomandazione del Consiglio a norma dell’articolo 121, paragrafo 4, TFUE, l’opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni.
CAPO VII
INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) N. 1176/2011
Articolo 31
Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici
L’attuazione insoddisfacente, secondo la valutazione in conformità dell’articolo 21 del presente regolamento, delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine di uno Stato membro che sono pertinenti per gli squilibri macroeconomici è presa in considerazione:
dalla Commissione in sede di esame approfondito in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011; e
dal Consiglio e dalla Commissione ai fini delle rispettive raccomandazioni, per valutare se sia opportuno stabilire l’esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomandare allo Stato membro interessato l’adozione di misure correttive conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011.
La Commissione tiene conto di tutte le informazioni che lo Stato membro interessato ritiene pertinenti.
CAPO VIII
INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) N. 472/2013
Articolo 32
Interazione con la procedura di sorveglianza rafforzata
CAPO IX
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 33
Dialogo con gli Stati membri
La Commissione garantisce un dialogo costante con gli Stati membri. A tal fine la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto del presente regolamento. Ai fini di tale dialogo la Commissione può chiedere le opinioni dei pertinenti portatori di interessi con sede nello Stato membro interessato.
Articolo 34
Missioni di monitoraggio
Articolo 35
Relazione
La relazione di cui al paragrafo 1 riesamina:
l’efficacia del presente regolamento nel conseguire i suoi obiettivi di cui all’articolo 1;
i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri.
Articolo 36
Disposizioni transitorie
Per i primi piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine si applicano le disposizioni seguenti:
in deroga all’articolo 9, paragrafo 1, la Commissione trasmette orientamenti preliminari agli Stati membri interessati entro il 21 giugno 2024 sulla base delle sue ultime previsioni e gli Stati membri presentano i loro piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine entro il 20 settembre 2024, conformemente all’articolo 11, a meno che lo Stato membro e la Commissione non convengano di prorogare il termine di un periodo ragionevole;
in deroga all’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri possono chiedere uno scambio tecnico con la Commissione durante il mese precedente il 21 giugno 2024;
in deroga all’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri possono condurre una consultazione pubblica delle parti sociali, delle autorità regionali, delle organizzazioni della società civile e di altri portatori di interessi nazionali pertinenti secondo i principi di cui all’articolo 11, con termini appropriati;
durante il periodo di funzionamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza, gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato sono presi in considerazione per una proroga del periodo di aggiustamento conformemente all’articolo 14, a condizione che il piano per la ripresa e la resilienza contenga riforme e investimenti significativi volti a migliorare la sostenibilità di bilancio e a rafforzare il potenziale di crescita dell’economia e che lo Stato membro interessato si impegni a proseguire lo sforzo di riforma per il resto del periodo coperto dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, nonché a mantenere i livelli di investimento finanziati a livello nazionale realizzati in media nel periodo coperto dal piano per la ripresa e la resilienza;
qualora uno Stato membro richieda un’eccezione alla salvaguardia che vieta lo slittamento di cui all’articolo 6, lettera c), sono presi in considerazione i progetti sostenuti da prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché il cofinanziamento nazionale di programmi finanziati dall’Unione nel 2025 e nel 2026, a condizione che tale eccezione non comprometta la sostenibilità di bilancio a medio termine;
tenuto conto dell’impatto eccezionale dei recenti shock economici e dell’attuale incertezza sulle stime della crescita potenziale, gli Stati membri possono utilizzare serie temporali più stabili di quelle risultanti dalla metodologia concordata, a condizione che tale utilizzo sia debitamente giustificato da argomentazioni economiche e che la crescita cumulata nell’orizzonte di proiezione rimanga sostanzialmente in linea con i risultati di tale metodologia.
Articolo 37
Abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97
Il regolamento (CE) n. 1466/97 è abrogato.
Articolo 38
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( ) Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37).
( ) Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).