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Document 02013R0854-20130925
Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) n . 854/2013 della Commissione del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di ovini e caprini destinati all'allevamento e alla produzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) n . 854/2013 della Commissione del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di ovini e caprini destinati all'allevamento e alla produzione (Testo rilevante ai fini del SEE)
No longer in force
)
2013R0854 — IT — 25.09.2013 — 000.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di ovini e caprini destinati all'allevamento e alla produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 237, 5.9.2013, p.1) |
Rettificato da:
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2013
che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di ovini e caprini destinati all'allevamento e alla produzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ( 1 ), in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ( 2 ) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi o carni fresche. Esso dispone che le partite di ungulati possono essere introdotte nell'Unione solo se soddisfano determinate condizioni e sono corredate del certificato veterinario appropriato redatto secondo figurante nell'allegato I, parte 2, di detto regolamento. |
(2) |
Il modello di certificato per le importazioni di ovini e caprini destinati all'allevamento è definito nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, (modello "OVI-X"). Tale modello comprende garanzie relative alla scrapie. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) in bovini, ovini e caprini. L'allegato VIII, capitolo A, di tale regolamento stabilisce le condizioni per gli scambi di animali vivi, sperma ed embrioni all'interno dell'Unione. Inoltre, l'allegato IX di tale regolamento fissa le condizioni per l'importazione di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale nell'Unione. |
(4) |
Alla luce dei nuovi dati scientifici, il regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione ( 4 ). Le modifiche al regolamento (CE) n. 999/2001 rimuovono la maggior parte delle restrizioni per quanto riguarda la scrapie atipica. Esse allineano inoltre ulteriormente le norme relative alle importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina a quelle dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) in modo da riflettere un approccio più rigoroso per quanto riguarda la scrapie classica. |
(5) |
È quindi necessario modificare il modello di certificato "OVI-X" figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per rispecchiare le prescrizioni relative alle importazioni di ovini e caprini stabilite dal regolamento (CE) n. 999/2001, come modificato dal regolamento (UE) n. 630/2013. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010. |
(7) |
Al fine di evitare eventuali perturbazioni delle importazioni nell'Unione di partite di animali delle specie ovina e caprina, occorre autorizzare l'uso dei certificati veterinari rilasciati in conformità al regolamento (UE) n. 206/210, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, il modello di certificato veterinario "OVI-X" è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 2013, gli Stati membri autorizzano le importazioni nell'Unione di partite di animali vivi delle specie ovina e caprina destinati all'allevamento o alla produzione accompagnate da un certificato veterinario compilato e firmato conformemente al modello "OVI-X" figurante nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, nella versione precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che i certificati siano stati compilati e firmati prima del 1o dicembre 2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
«Modello OVI-X
( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 630/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 60).