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Documento 61998CJ0354

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) tat-8 ta' Lulju 1999.
il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej vs ir-Repubblika Franċiża.
Nuqqas ta' Stat li jwettaq obbligu - Nuqqas ta' traspożizzjoni.
Kawża C-354/98.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1999:386

61998J0354

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 luglio 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 96/97/CEE. - Causa C-354/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-04927


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Stati membri - Obblighi - Inadempimento - Mantenimento in vigore di una disposizione nazionale incompatibile con il diritto comunitario - Inammissibilità a prescindere dal fatto che la norma di diritto comunitario di cui trattasi abbia o meno effetto diretto

2 Atti delle istituzioni - Direttive - Attuazione da parte degli Stati membri - Direttiva che mira ad attribuire diritti ai singoli - Trasposizione senza provvedimenti legislativi - Inammissibilità

Massima


1 L'incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni comunitarie, anche se direttamente applicabili, può essere definitivamente eliminata solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare.

2 Le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti.

Parti


Nella causa C-354/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalle signore Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore per il diritto economico internazionale ed il diritto comunitario presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e Anne de Bourgoing, incaricata di missione presso la medesima direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU 1997, L 46, pag. 20), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della suddetta direttiva,

LA CORTE

(Prima Sezione),

composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 maggio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 25 settembre 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226 CE), un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU 1997, L 46, pag. 20; in prosieguo: la «direttiva»), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva suddetta.

2 La direttiva di cui trattasi ha adattato le norme della direttiva del Consiglio 24 luglio 1986, 86/378/CEE (GU L 225, pag. 40), a seguito della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber (Racc. pag. I-1889).

3 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare le disposizioni necessarie per conformarvisi entro il 1_ luglio 1997 e avrebbero dovuto informarne immediatamente la Commissione.

4 La Commissione, nel constatare che tale termine era scaduto senza che la Repubblica francese avesse provveduto ai necessari provvedimenti di attuazione, ingiungeva a tale Stato membro, con lettera 9 settembre 1997, di presentarle osservazioni entro il termine di due mesi.

5 Con lettera 26 novembre 1997 le autorità francesi facevano presente che erano in preparazione i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva.

6 La Commissione, ritenendo di non essere stata informata in merito ai provvedimenti addottati per conformarsi alla direttiva, inoltrava alla Repubblica francese, con lettera 22 aprile 1997, un parere motivato, invitandola ad adempiere gli obblighi posti dalla direttiva entro il termine di due mesi dalla notifica del parere medesimo.

7 Con lettera 17 luglio 1998 le autorità francesi rispondevano che le disposizioni legislative in merito ai lavoratori subordinati sarebbero state contenute nel progetto di legge di prossima adozione recante svariati provvedimenti di natura sociale, la cui presentazione al Parlamento era imminente. Inoltre, esse ricordavano che i regimi professionali di cui trattasi erano definiti e modificati liberamente dalle parti sociali nell'ambito della legge nazionale e nel rispetto del diritto comunitario e che gran parte dei regimi professionali privati era stata oggetto dei necessari adattamenti anteriormente all'adozione della direttiva e direttamente sulla base della giurisprudenza Barber, ormai ben nota alle relative parti sociali.

8 Non avendo ricevuto nessun'altra comunicazione da parte della Repubblica francese, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

9 Il governo francese non contesta la mancata trasposizione della direttiva nel termine prescritto. Esso fa presente che il Parlamento nazionale varerà un progetto di legge che garantisca la trasposizione della direttiva.

10 Tuttavia, tale governo asserisce innanzitutto che i regimi professionali di cui trattasi sono liberamente definiti e modificati dalle parti sociali nell'ambito della legge nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, che gran parte dei regimi professionali privati era già stato oggetto dei necessari adattamenti anteriormente all'adozione della direttiva e che, infine, in ossequio ai principi dell'effetto diretto e della prevalenza del diritto comunitario, l'ultimo comma dell'art. L 913-1 del codice della previdenza sociale, il quale autorizza discriminazioni in materia di età pensionabile e di presupposti per la concessione delle pensioni di reversibilità, non può più invocarsi dinanzi al giudice francese.

11 A tale proposito occorre rammentare, da un lato, che, secondo costante giurisprudenza, l'incompatibilità di una normativa nazionale con le disposizioni comunitarie, anche se direttamente applicabili, può essere definitivamente soppressa solo tramite disposizioni interne vincolanti che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle da modificare e, dall'altro, che le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto, la quale esige che, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti (v., in particolare, sentenza 13 marzo 1997, causa C-197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1489, punti 5 e 15).

12 Stando così le cose, non essendo avvenuta la trasposizione della direttiva nel termine prescritto, occorre considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.

13 Pertanto, occorre constatare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva suddetta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica francese e questa è rimasta soccombente, essa dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione dei principi della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva suddetta.

2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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