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Documento 61992CO0025

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta' Jannar 1993.
Hans-Joachim Miethke vs il-Parlament Ewropew.
Rikors għal annullament - Eċċezzjoni ta' inammissibbiltà.
Kawża C-25/92.

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:1993:32

61992O0025

ORDINANZA DELLA CORTE DEL 27 GENNAIO 1993. - HANS-JOACHIM MIETHKE CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - RICORSO PER ANNULLAMENTO - ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA - ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO. - CAUSA C-25/92.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00473


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Rifiuto del Parlamento di verificare, dopo l' unificazione tedesca, i poteri dei rappresentanti tedeschi eletti in precedenza ° Esclusione

(Trattato CEE, art. 173; atto relativo all' elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto)

Massima


Se la durata del mandato dei rappresentanti al Parlamento europeo può essere abbreviata in considerazione di un evento che dia luogo ad una vacanza conformemente all' art. 12 dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, ed in particolare nel caso di cui all' art. 6, n. 3, dell' atto, relativo al sopravvenire di un' incompatibilità con la qualità di rappresentante al Parlamento, nessuna norma, per contro, prevede la possibilità per il Parlamento di dichiarare decaduti i mandati dei suoi membri a causa di un evento, successivo all' elezione e indipendente da quest' ultima, che non determini alcuna incompatibilità, in capo a tali membri, con la qualità di rappresentante al Parlamento. Il Parlamento non era quindi in grado di dar corso ad una domanda diretta a far verificare, dopo l' unificazione tedesca realizzata nell' ottobre 1990, i poteri dei rappresentanti tedeschi al Parlamento eletti nel giugno 1989.

Di conseguenza, una lettera del presidente del Parlamento con cui si informava un singolo che la sua contestazione elettorale doveva essere respinta non può essere considerata come un atto che renda possibile il rimedio del ricorso d' annullamento.

Parti


Nella causa C-25/92,

Hans-Joachim Miethke, amministratore di società, residente in Chemnitzer Strasse 211, D-O-1144 Berlin-Kaulsdorf 1, con l' avv. Frank Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal signor Johann Schoo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda diretta a far verificare i mandati dei deputati tedeschi a seguito della realizzazione dell' unità tedesca avvenuta il 3 ottobre 1990,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di Sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: J.-G. Giraud

sentito l' avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 gennaio 1992, il signor Hans-Joachim Miethke, cittadino tedesco, ha proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso volto all' annullamento della decisione che gli era stata comunicata il 20 novembre 1991 e con la quale il Parlamento europeo rigettava la contestazione da lui formulata il 19 ottobre 1990, a proposito della proroga della validità, oltre il 3 ottobre 1990, dei mandati dei deputati al Parlamento europeo, eletti il 18 giugno 1989 nella Repubblica federale di Germania.

2 Nella succitata contestazione del 19 ottobre 1990, dal titolo "contestazione dell' elezione al Parlamento europeo del 18 giugno 1989, a causa dell' invalidità dei mandati dei deputati tedeschi a partire dalla realizzazione dell' unità tedesca, avvenuta il 3 ottobre 1990", il ricorrente ha chiesto al Parlamento di adottare una decisione nel senso seguente:

"1) I mandati dei deputati tedeschi al Parlamento europeo eletti il 18 giugno 1989 non sono più validi a seguito dell' unificazione tedesca del 3 ottobre 1990, tenuto conto del principio dell' universalità dello scrutinio, in quanto tali deputati non rappresentano più l' insieme della popolazione tedesca. Il presidente del Bundestag è invitato a fornire al presidente del Parlamento europeo il numero ed il nome degli attuali 81 deputati che possono essere considerati legittimi, dopo il 3 ottobre 1990, dagli elettori che, al momento dell' elezione del 18 giugno 1989,

a) sono stati chiamati a dare un voto personale

o

b) erano rappresentati dalla Camera dei deputati di Berlino.

2) I mandati dei deputati che rappresentano la popolazione del Land di Berlino non sono più validi a partire dalla sospensione dei diritti degli alleati, il 3 ottobre 1990, in quanto infrangono il principio del suffragio diretto.

3) La Repubblica federale di Germania è invitata a designare immediatamente dei deputati per coprire i mandati controversi, e ciò mediante scrutinio universale diretto in data da stabilire in conformità all' art. 13 dell' atto del 20 settembre 1976 relativo all' elezione a suffragio universale diretto dei deputati al Parlamento europeo".

3 Parallelamente alla contestazione del 19 ottobre 1990, il ricorrente, con contestazione in data 21 ottobre 1990, ha chiesto al Bundestag di verificare i risultati dell' elezione europea del 18 giugno 1989, a seguito della realizzazione dell' unità tedesca. A suo parere, l' applicazione dei principi di universalità e di parità del suffragio diretto porta alla conclusione che venti mandati su un totale di 81 devono toccare alla popolazione dell' ex RDT e di Berlino. Ciò significherebbe che venti dei deputati eletti al Parlamento il 18 giugno 1989 non dispongono più di una sufficiente legittimità.

4 Con decisione 31 ottobre 1990, il Bundestag ha dichiarato irricevibile la contestazione in quanto essa era stata proposta tardivamente, ossia dopo la scadenza del termine di un mese previsto dalla legge nazionale in materia, il quale aveva cominciato a decorrere a partire dalla pubblicazione ufficiale dei risultati dell' elezione nel Bundesanzeiger, il 15 luglio 1989.

5 Il reclamo diretto a far verificare i risultati dell' elezione, depositato dinanzi al Bundesverfassungsgericht, veniva rigettato da tale giudice con sentenza 10 aprile 1991 per i motivi enunciati dal giudice relatore nella lettera 13 dicembre 1990, con la quale quest' ultimo giunge alla conclusione seguente: "E' chiaro che Ella protesta esclusivamente contro il fatto che, all' atto dell' unificazione della Germania, nessuna disposizione è stata adottata per garantire la necessaria rappresentanza al Parlamento europeo, a Suo parere inesistente nella legislatura in corso, dei tedeschi abitanti nei nuovi Laender. La questione se le disposizioni di cui Ella lamenta la mancanza siano necessarie non può costituire oggetto di un procedimento di verifica dei poteri".

6 Il 18 settembre 1991, il patrono del ricorrente chiedeva al presidente del Parlamento europeo che si statuisse sulla sua contestazione del 19 ottobre 1990. Con lettera in data 20 novembre 1991, quet' ultimo informava il ricorrente che la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità era pervenuta alla conclusione che la contestazione dovesse essere respinta. Stando ai termini di tale lettera, la commissione si era basata, a questo proposito, sull' art. 7, n. 2, dell' atto relativo all' elezione dei rappresentanti nell' Assemblea a suffragio universale diretto (GU 1976, L 278, pag. 5, in prosieguo: l' "atto"), che dispone che, fino all' entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme, e con riserva dalle altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali.

7 A seguito della ricezione di tale lettera, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Nel relativo atto introduttivo, egli rileva che, con la realizzazione dell' unità tedesca avvenuta il 3 ottobre 1990, il numero dei cittadini tedeschi che fanno parte della Comunità è aumentato di circa 16 milioni. Dato che, in primo luogo, tali cittadini non hanno potuto partecipare all' elezione del giugno 1989 e che, in secondo luogo, il numero dei deputati europei di cui dispone la Germania non è stato modificato per tener conto di tale aumento di popolazione, la rappresentanza dell' insieme del popolo tedesco può essere garantita solo da una nuova ripartizione dei deputati per l' intera Germania.

8 Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 1992, il Parlamento ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ex art. 91, n. 1, del regolamento di procedura. A sostegno di tale eccezione, esso ha fatto valere, in primo luogo, che se il ricorso dovesse considerarsi una contestazione nei confronti dell' elezione al Parlamento del 18 giugno 1989, esso sarebbe irricevibile, giacché tale istituzione era incompetente ad esaminare le questioni sollevate che, in forza dell' art. 7, n. 2, dell' atto rientrano esclusivamente nella competenza delle autorità nazionali. In secondo luogo, se il ricorso dovesse interpretarsi come un invito ad agire rivolto al legislatore, esso sarebbe irricevibile a causa della mancanza di legittimazione ad agire del ricorrente.

9 Alla luce degli elementi della presente causa, la Corte ha deciso, in forza dell' art. 91, n. 3, del regolamento di procedura, di statuire sulla ricevibilità del ricorso mediante ordinanza, senza passare alla fase orale.

10 Va rilevato, in primo luogo, che qualsiasi lettera di un' istituzione comunitaria inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce una decisione ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, che renda così possibile al destinatario il rimedio del ricorso d' annullamento.

11 Occorre, in secondo luogo, constatare che la pretesa "contestazione dell' elezione al Parlamento europeo del 18 giugno 1989", rivolta dal ricorrente al Parlamento, non ha messo in discussione né la regolarità dello svolgimento della procedura relativa a tale elezione, in particolare nella Repubblica federale di Germania, né i risultati di tale elezione, così come allora proclamati. Detta pretesa contestazione non ha nemmeno sollevato questioni di incompatibilità ai sensi dell' art. 6 dell' atto in precedenza citato.

12 Occorre, in terzo luogo, osservare che la riunificazione tedesca, realizzata nel 1990, è intervenuta più di un anno dopo l' elezione che si asserisce contestata, indipendentemente da questa.

13 In realtà, il ricorrente ha chiesto al Parlamento di dichiarare che i mandati dei deputati tedeschi, la cui validità a seguito dell' elezione del giugno 1989 è pacifica, avevano perduto tale validità a causa dell' unificazione tedesca realizzata nell' ottobre 1990. La domanda del ricorrente mirava, quindi, a far dichiarare, come conseguenza dell' unificazione tedesca, la decadenza del mandato di taluni di tali rappresentanti.

14 Va ricordato a questo proposito che, come è stato precisato nell' art. 3 dell' atto, "i rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni". Tale periodo quinquennale può essere abbreviato in considerazione di un evento che dia luogo ad una vacanza conformemente all' art. 12, ed in particolare nel caso di cui all' art. 6, n. 3, dell' atto, relativo al sopravvenire di una incompatibilità con la qualità di rappresentante al Parlamento.

15 Per contro, nessuna norma prevede la possibilità per il Parlamento di dichiarare decaduti i mandati dei suoi membri a causa di un evento, successivo all' elezione e indipendente da quest' ultima, che non determini alcuna incompatibilità, in capo a tali membri, con la qualità di rappresentante al Parlamento.

16 Quest' ultimo non era quindi in grado di dar corso alla domanda che gli era stata rivolta dal ricorrente. Il fatto che, a titolo di cortesia, il presidente del Parlamento ne abbia informato il ricorrente non può essere equiparato alla comunicazione di una decisione, ai sensi dell' art. 173 del Trattato. Questa lettera non può, quindi, considerarsi come un atto che renda possibile al ricorrente il rimedio del ricorso d' annullamento.

17 Da quanto precede risulta che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, senza che occorra esaminare gli altri mezzi dedotti dal Parlamento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

18 Ai termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il ricorrente è rimasto soccombente e va perciò condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 27 gennaio 1993.

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