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Documento 41957D0831(01)

CECA Consiglio dei Ministri: Decisione relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere

ĠU 28, 31.8.1957, pagg. 487–490 (DE, FR, IT, NL)

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Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 31/12/2003; Imħassar b' 32003D0913(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1957/831/oj

41957D0831(01)

CECA Consiglio dei Ministri: Decisione relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere

Gazzetta ufficiale n. 028 del 31/08/1957 pag. 0487 - 0490
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale danese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0050
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1952-1958 pag. 0050
edizione speciale greca: capitolo 05 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 05 tomo 1 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 05 tomo 1 pag. 0003


CONSIGLIO DEI MINISTRI DECISIONI, PARERI E CONSULTAZIONI DECISIONE relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere

Presa conoscenza delle raccomandazioni approvate dalla Conferenza sulla sicurezza nelle miniere carbonifere e delle proposte presentate dall'Alta Autorità alla luce della relazione finale di tale Conferenza, che costituiscono un'utile base per il miglioramento della sicurezza nelle miniere carbonifere,

viste le lore decisioni relative alle creazione dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere, prese durante la 36a e la 42a sessione del Consiglio, tenutesi rispettivamente il 6 settembre 1956 e il 9 e il 10 maggio 1957,

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI NEL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI,

- definiscono come segue il mandato di tale Organo permanente: 1. L'Organo permanente segue l'evoluzione della sicurezza nelle miniere carbonifere, ivi compresa quella dei regolamenti di sicurezza adottati dalle pubbliche autorità, e raccoglie le informazioni necessarie circa i progressi e i risultati pratici ottenuti, segnatamente nel campo della prevenzione degl'infortuni.

Al fine di ottenere le informazioni necessarie, l'Organo permanente si rivolge ai Governi interessati.

L'Organo permanente utilizza le informazioni di cui dispone e sottopone ai Governi proposte tendenti a migliorare la sicurezza nelle miniere carbonifere.

2. L'Organo permanente coadiuva l'Alta Autorità nella ricerca di un metodo che permetta di elaborare statistiche comparabili in materia di infortuni.

3. L'Organo permanente cura la sollecita trasmissione segnatamente agli ambienti interessati (Amministrazioni delle miniere, Organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori) delle utili informazioni da essi raccolte.

4. L'Organo permanente si informa, mediante frequenti contatti con i Governi, dei provvedimenti presi per attuare le proposte della Conferenza sulla sicurezza nelle miniere carbonifere e quelle formulate dall'Organo stesso.

5. L'Organo permanente propone gli studi e le ricerche che ritenga più opportuni al fine di migliorare la sicurezza e precisa il miglior modo di attuarli.

6. L'Organo permanente facilita lo scambio di informazioni e di esperienza tra le persone preposte alla sicurezza e propone i provvedimenti più appropriati a tal fine (per esempio organizzazione di periodi di studio, creazione di servizi di documentazione).

7. L'Organo permanente propone provvedimenti utili per realizzare i collegamenti necessari tra i servizi di salvataggio dei paesi della Comunità.

8. L'Organo permanente trasmette annualmente ai Governi riuniti nel Consiglio e all'Alta Autorità una relazione sulla propria attività e sull'evoluzione della sicurezza nelle miniere carbonifere dei singoli Stati membri. In tale occasione esso procede segnatamente a uno studio delle statistiche elaborate in materia di infortuni e di incidenti nelle miniere carbonifere.

- stabiliscono, per tale Organo il Regolamento interno allegato alla presente decisione,

- auspicano che l'Alta Autorità provveda, non appena possibile all'inizio dei lavori di tale Organo.

La presente decisione è stata adottata durante la 44a sessione del Consiglio, tenutasi il 9 luglio 1957.

Per il Consiglio

J. REY

Presidente

ALLEGATO REGOLAMENTO INTERNO dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere

Presidenza

Articolo 1

La Presidenza dell'«Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere» è affidata ad un membro dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 2

Il Presidente dirige i lavori dell'Organo permanente a norma delle disposizioni del presente Regolamento interno.

Composizione

Articolo 3

L'Organo permanente comprende 24 membri designati dai Governi, ovvero 4 per ogni paese, e precisamente due rappresentanti di ogni singolo Governo nazionale nonché un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori.

Ogni Governo comunica al Presidente, per iscritto, l'elenco nominativo dei membri designati e rende note al Presidente le modificazioni arrecate a tale elenco.

Ogni Governo può designare, in previsione di qualsiasi riunione nell'Organo permanente, uno o due consulenti di cui comunica i nominativi al Presidente.

Partecipazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Articolo 4

Rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno il diritto di partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dell'Organo permanente.

Partecipazione del Regno Unito

Articolo 5

Delegati designati dal Governo del Regno Unito possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori dell'Organo permanente.

Organizzazione

a) COMITATO RISTRETTO

Articolo 6

È istituito un Comitato ristretto composto dai rappresentanti dei Governi in seno all'Organo permanente.

Articolo 7

Il Presidente dell'Organo permanente assume la presidenza del Comitato ristretto.

Articolo 8

Il Comitato ristretto ha il compito di assicurare un collegamento permanente tra i Governi degli Stati membri, da una parte e tra questi ultimi e l'Organo permanente, dall'altra, al fine precipuo di realizzare un utile scambio di informazioni. Esso cura la preparazione dei lavori dell'Organo permanente.

Articolo 9

Il Presidente convoca il Comitato ristretto.

Il Presidente deve comunque convocare quest'ultimo quando i rappresentanti di almeno tre Governi ne abbiano chiesto la riunione.

b) GRUPPI DI LAVORO

Articolo 10

L'Organo permanente ovvero il Comitato ristretto possono istituire Gruppi di lavoro composti di esperti, al fine di esaminare determinati problemi d'ordine tecnico.

Articolo 11

I Gruppi di lavoro stabiliscono il proprio metodo di lavoro.

Articolo 12

I Gruppi di lavoro presentano al Comitato ristretto sotto forma di relazioni i risultati dei loro lavori. Il Comitato ristretto sottopone tali relazioni all'Organo permanente insieme al parere dei propri membri.

Qualora sorgano divergenze in seno ai Gruppi di lavoro, si preciseranno i pareri nonchè i nominativi degli esperti che li hanno espressi.

Segretariato

Articolo 13

L'Alta Autorità assume il segretariato dell'Organo permanente, del Comitato ristretto e dei Gruppi di lavoro.

Il segretariato è diretto da un funzionario dell'Alta Autorità designato in qualità di segretario.

Tutti i documenti sono redatti nelle quattro lingue ufficiali della Comunità.

Funzionamento

Articolo 14

Il Presidente fissa il progetto d'ordine del giorno e la data delle riunioni dopo aver consultato i membri del Comitato ristretto.

Articolo 15

A loro richiesta, il Presidente dà la parola ai membri dell'Organo permanente, ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nonchè agli osservatori del Regno Unito.

Il Presidente ha facoltà di dare la parola ai consulenti.

Articolo 16

I membri dell'Alta Autorità hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'Organo permanente e del Comitato ristretto o di prendervi la parola.

Il Presidente può farsi accompagnare da consulenti. Ha la facoltà di dare la parola ai propri consulenti.

Articolo 17

Qualora l'Organo permanente o il Comitato ristretto ritenga utile raccogliere delle informazioni relative ai vari campi della sicurezza nelle miniere, esso rivolge le opportune domande ai Governi degli Stati membri.

Articolo 18

Perchè le decisioni siano valide si richiede la presenza di almeno 16 membri. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti.

Tuttavia le proposte dell'Organo permanente formulate in conformità del paragrafo 1 comma 3 del mandato, sono approvate dai due terzi dei membri presenti, dovendo raccogliere almeno tredici voti.

A richiesta dei membri interessati le opinioni dissenzienti sono rese note ai Governi.

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