EUR-Lex L'accesso al diritto dell'Unione europea

Torna alla homepage di EUR-Lex

Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.

Documento 31973D0421

73/421/CEE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1973, relativa al Comitato consultivo per i grassi

ĠU L 355, 24.12.1973, pagg. 40–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dan id-dokument ġie ppubblikat f’edizzjoni(jiet) speċjali (EL, ES, PT)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 01/01/1987; Imħassar b' 31987D0087

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/421/oj

31973D0421

73/421/CEE: Decisione della Commissione, del 31 ottobre 1973, relativa al Comitato consultivo per i grassi

Gazzetta ufficiale n. L 355 del 24/12/1973 pag. 0040 - 0042
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 10 pag. 0074
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 7 pag. 0116
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 7 pag. 0116


++++

( 1 ) GU n . 119 del 20 . 6 . 1967 , pag . 2343/67 .

( 2 ) GU n . L 43 del 22 . 2 . 1971 , pag . 42 .

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1973

relativa al Comitato consultivo per i grassi

( 73/421/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

considerando che , con decisione della Commissione del 9 giugno 1967 ( 1 ) , sostituita con decisione del 1 * febbraio 1971 ( 2 ) , è stato istituito un Comitato consultivo nel settore dei grassi ;

considerando che , in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità , si è ritenuto opportuno ritoccare le norme relative al numero dei membri e alla ripartizione dei seggi nell'ambito di detto Comitato ;

considerando che occorre inoltre ritoccare il testo della decisione di cui sopra in alcuni punti di minore importanza ; che , per maggiore chiarezza , conviene procedere ad una rielaborazione completa di tale testo

DECIDE :

Articolo 1

Il testo della decisione del 1 * febbraio 1971 relativa all'istituzione del Comitato consultivo per i grassi è sostituito dal testo seguente :

" Articolo 1

1 . Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo per i grassi , in appresso denominato " Comitato " .

2 . Il Comitato è composto di rappresentanti delle seguenti categorie economiche : produttori agricoli , cooperative agricole , industrie agricole ed alimentari , commercio di prodotti agricoli ed alimentari , lavoratori dei settori agricolo ed alimentare , consumatori

3 . Il Comitato comporta due sezioni specializzate costituite da membri del Comitato :

_ sezione " Olive e prodotti derivati " ,

_ sezione " Semi e frutti oleosi e prodotti derivati " .

Articolo 2

1 . Il Comitato e ciascuna delle sezioni specializzate possono essere consultati dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ed in particolare sulle misure che la Commissione riterrà di dover adottare nel quadro di detti regolamenti .

2 . Il presidente del Comitato puo far presente alla Commissione l'opportunità di consultare il Comitato o le sezioni specializzate su una questione che rientri nella competenza di questi ultimi e in merito alla quale il loro parere non sia stato richiesto . Egli lo fa segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate .

Articolo 3

1 . Il Comitato è composto di cinquantaquattro membri .

2 . I seggi sono attribuiti come segue :

a ) sezione " Olive e prodotti derivati "

_ cinque ai produttori di olive e di olio d'oliva ;

_ tre alle cooperative del settore dell'olio d'oliva ;

_ due alle industrie produttrici di olio d'oliva ;

_ uno ai commercianti di olio d'oliva ;

_ tre ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare ;

_ due ai consumatori ;

b ) sezione " Semi e frutti oleosi e prodotti derivati "

_ dodici ai produttori di semi oleosi ;

_ sette alle cooperative del settore dei semi oleosi ;

_ nove alle industrie agricole ed alimentari ed altre , di cui :

_ cinque alle industrie produttrici di oli diversi dall'olio d'oliva ,

_ uno alle industrie della margarina ,

_ uno alle industrie utilizzatrici di oli alimentari ,

_ uno alle industrie utilizzatrici di oli ad uso tecnico ,

_ uno alle industrie utilizzatrici di panelli ,

_ due ai commercianti di semi oleosi ;

_ due ai lavoratori del settore agricolo ed alimentare ;

_ sei ai consumatori .

Articolo 4

1 . I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali costituite a livello della Comunità e più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1 , paragrafo 2 , le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei grassi . Tuttavia i rappresentanti dei consumatori sono nominati su proposta del Comitato consultivo dei consumatori . Per ogni seggio , i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità .

2 . I membri del Comitato restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile . Le funzioni esercitate non sono retribuite .

Al termine del triennio , i membri del Comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato .

Il mandato di un membro scade prima dello spirare del triennio in caso di dimissioni o di decesso dell'interessato .

Il mandato di un membro puo essere altresi soppresso , se l'organismo che ha presentato la candidatura chiede che l'interessato venga sostituito .

In tal caso , si provvede alla sua sostituzione , per la rimanente durata del mandato , secondo la procedura di cui al paragrafo 1 .

3 . A titolo informativo , la Commissione pubblica l'elenco dei membri del Comitato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Articolo 5

Il Comitato elegge , per la durata di tre anni , un presidente e due vicepresidenti . L'elezione ha luogo alla maggioranza di due terzi dei membri presenti .

La presidenza di ciascuna delle sezioni specializzate spetta al presidente del Comitato . Nell'ambito di ciascuna sezione è eletto un vicepresidente .

Alla stessa maggioranza dei voti , il Comitato puo completare con altri membri l'ufficio di presidenza . In tal caso , detto ufficio comprende , oltre al presidente , non più di un rappresentante di ciascuna delle categorie economiche rappresentate nell'ambito del Comitato .

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato .

Articolo 6

A richiesta di una delle categorie economiche rappresentate , il presidente puo invitare un delegato della categorie stessa ad assistere alle riunioni del Comitato o delle sue sezioni specializzate .

Allo stesso modo , il presidente puo invitare a partecipare ai lavori del Comitato o delle sue sezioni specializzate , in qualità di esperto , chiunque abbia una specifica competenza riguardo ad una delle questioni comprese nell'ordine del giorno ; gli esperti partecipano alle deliberazioni solo per la questione che ha motivato la loro presenza .

Articolo 7

Il Comitato e le sue sezioni specializzate possono costituire gruppi di lavoro per facilitare i propri lavori .

Articolo 8

1 . Il Comitato e le sue sezioni specializzate si riuniscono presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima . L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente , d'intesa con la Commissione .

2 . I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato , delle sue sezioni specializzate , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

3 . I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segretariato del Comitato , dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro .

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato e delle sezioni specializzate vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione . Esse non sono seguite da votazione .

Nel chiedere il parere del Comitato o delle sue sezioni specializzate , la Commissione ha facoltà di fissare il termine entro il quale il parere dovrà essere espresso .

Le prese di posizione di ciascuna delle categorie economiche rappresentate figurano in un resoconto delle deliberazioni trasmesso alla Commissione .

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità del Comitato o di una delle sue sezioni specializzate , questi redigono conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto .

I risultati delle deliberazioni vengono comunicati dalla Commissione al Consiglio o ai comitati di gestione , a loro richiesta

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato , i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori del Comitato stesso , delle sezioni specializzate o dei gruppi di lavoro , qualora la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato .

In tal caso assistono alle riunioni soltanto i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione " .

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 31 ottobre 1973 .

Fatto a Bruxelles , il 31 ottobre 1973 .

Per la Commissione

Il Presidente

Francois-Xavier ORTOLI

In alto