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Documento 62003CJ0533

Sommarju tas-sentenza

Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ravvicinamento delle legislazioni — Art. 95 CE — Ambito di applicazione

[Artt. 93 CE, 94 CE e 95 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 1798/2003; direttiva del Consiglio 2003/93/CE]

Massima

Le parole «disposizioni fiscali» contenute nell’art. 95, n. 2, CE comprendono non solo tutti i settori della fiscalità, senza differenziare il tipo di imposte o di tasse interessate, ma anche tutti gli aspetti di tale materia, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di norme sostanziali o procedurali.

A tal riguardo, sia il regolamento n. 1798/2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento n. 218/92, adottato in base all’art. 93 CE, sia la direttiva 2003/93, che modifica la direttiva 77/799 relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, adottata in base agli artt. 93 CE e 94 CE, hanno come scopo e contenuto il ravvicinamento di disposizioni procedurali in materia fiscale.

Pertanto, l’art. 95, n. 1, CE non costituisce il giusto fondamento normativo per l’adozione del regolamento n. 1798/2023 e della direttiva 2003/93.

(v. punti 47, 59-60, 62-64)

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