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Document 02018R1999-20190413

Consolidated text: Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/2019-04-13

02018R1999 — IT — 13.04.2019 — 001.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

►C1  REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ◄

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 328 dell'21.12.2018, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE (UE) 2019/504 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 19 marzo 2019

  L 85I

66

27.3.2019


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 148, 6.6.2019, pag.  37 (2018/1999)




▼B

▼C1

REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2018

sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

▼B

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:

a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell'Unione per il 2030 in materia di energia e di clima;

b) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia;

c) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;

d) contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a sfruttare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.

Il meccanismo di governance è basato sulle strategie a lungo termine, sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione. Il meccanismo di governance garantisce al pubblico effettive opportunità di partecipare alla preparazione di tali piani nazionali e di tali strategie a lungo termine. Esso comprende un processo strutturato, trasparente e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.

2.  Il presente regolamento si applica alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, che sono strettamente correlate e si rafforzano reciprocamente:

a) sicurezza energetica;

b) mercato interno dell'energia;

c) efficienza energetica;

d) decarbonizzazione;

e) ricerca, innovazione e competitività.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1) «politiche e misure»: tutti gli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e/o all'attuazione degli impegni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione UNFCC; possono includere impegni che non prevedono, come obiettivo primario, la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra né la modifica del sistema energetico;

2) «politiche e misure vigenti»: politiche e misure adottate e politiche e misure attuate;

3) «politiche e misure attuate»: politiche e misure alle quali alla data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima si applica una o più delle seguenti situazioni: è in vigore una normativa dell'Unione, o una normativa nazionale, direttamente applicabile, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane;

4) «politiche e misure adottate»: politiche e misure decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;

5) «politiche e misure previste»: opzioni che sono in esame e hanno prospettiva realistica di essere adottate e attuate dopo la data di presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o della relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima;

6) «sistema delle politiche e misure e delle proiezioni»: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nonché il sistema energetico, come previsto tra l'altro dall'articolo 39;

7) «proiezioni»: previsioni delle emissioni antropogeniche per fonte e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all'anno di comunicazione;

8) «proiezioni senza misure»: proiezioni delle emissioni antropogeniche per fonte e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all'anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;

9) «proiezioni con misure»: proiezioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di sviluppi del sistema energetico, delle politiche e misure adottate e attuate;

10) «proiezioni con misure aggiuntive»: proiezioni delle emissioni antropogeniche dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra o dell'evoluzione del sistema energetico che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici o per conseguire gli obiettivi energetici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;

11) «obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030; l'obiettivo prioritario a livello unionale di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % nel 2030 e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il 2030;

12) «sistema nazionale d'inventario»: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per stimare le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra e per comunicare e archiviare le informazioni d'inventario;

13) «indicatore»: un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell'attuazione;

14) «indicatori principali»: indicatori dei progressi compiuti nelle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, proposti dalla Commissione;

15) «correzioni tecniche»: aggiustamenti delle stime dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra apportati nel quadro della revisione svolta a norma dell'articolo 38, se i dati dell'inventario presentato sono incompleti o elaborati in modo non conforme alle pertinenti norme o linee guida internazionali o unionali, il cui scopo è sostituire le stime originarie trasmesse;

16) «garanzia della qualità»: un sistema pianificato di procedure di esame volto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l'efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;

17) «controllo della qualità»: un sistema di attività tecniche ordinarie per misurare e controllare la qualità delle informazioni e delle stime, compilato allo scopo di assicurare l'integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività di garanzia della qualità;

18) «efficienza energetica al primo posto»: principio che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni;

19) «piano SET»: piano strategico per le tecnologie energetiche indicato nella comunicazione della Commissione del 15 settembre 2015 dal titolo «Verso un piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) integrato: accelerare la trasformazione del sistema energetico europeo»;

20) «sforzi pregressi»:

a) nel contesto della valutazione del potenziale divario tra l'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di fonti rinnovabili e i contributi collettivi degli Stati membri, il raggiungimento da parte di uno Stato membro di una quota di energia da fonti rinnovabili superiore al suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020 quale riportato nell'allegato I alla direttiva (UE) 2018/2001 o i progressi rapidi compiuti da uno Stato membro verso il conseguimento del suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020;

b) nel contesto delle raccomandazioni della Commissione sulla base della valutazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) con riguardo all'energia da fonti rinnovabili, l'attuazione anticipata da parte di uno Stato membro del suo contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 32 % di energia rinnovabile entro il 2030, misurata rispetto ai punti di riferimento nazionali per l'energia rinnovabile;

21) «cooperazione regionale»: cooperazione tra due o più Stati membri impegnati in un partenariato comprendente una o più delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;

22) «energia da fonti rinnovabili» o «energia rinnovabile»: energia da fonti rinnovabili o energia rinnovabile quali definite all'articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001;

23) «consumo finale lordo di energia»: il consumo finale lordo di energia quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2018/2001;

24) «regime di sostegno», il regime di sostegno di cui all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2018/2001;

25) «ripotenziamento», la rialimentazione come definita all'articolo 2, punto 10) della direttiva (UE) 2018/2001;

26) «comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile»: comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come definito all'articolo 2, punto 16), della direttiva 2018/2001;

27) «teleriscaldamento» o «teleraffreddamento»: il teleriscaldamento o il teleraffreddamento come definito all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2018/2001;

28) «rifiuto»: un rifiuto quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva 2018/2001;

29) «biomassa»: la biomassa quale definita all'articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001;

30) «biomassa agricola»: la biomassa agricola quale definita all'articolo 2, punto 25), della direttiva (UE) 2018/2001;

31) «biomassa forestale»: la biomassa forestale quale definita all'articolo 2, punto 26), della direttiva (UE) 2018/2001;

32) «combustibili da biomassa»: combustibili da biomassa quali definiti al punto 27) dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001;

33) «biogas»: biogas come definiti all'articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;

34) «bioliquidi»: bioliquidi come definiti all'articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;

35) «biocarburanti»: i biocarburanti quali definiti all'articolo 2, punto 33), della direttiva 2018/2001;

36) «biocarburanti avanzati»: i biocarburanti avanzati quali definiti all'articolo 2, punto 34), della direttiva (UE) 2018/2001;

37) «carburanti derivanti da carbonio riciclato»: i carburanti derivanti da carbonio riciclato quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2018/2001;

38) «colture amidacee»: colture amidacee quali definite all'articolo 2, punto 39), della direttiva 2018/2001;

39) «piante per l'alimentazione umana e animale», le colture destinate all'alimentazione umana e animale come definite dell'articolo 2, punto 40), della direttiva (UE) 2018/2001;

40) «materie ligno-cellulosiche»: materie ligno-cellulosiche definite all'articolo 2, punto 41), della direttiva (UE) 2018/2001;

41) «residuo»: un residuo come definito all'articolo 2, punto 43), della direttiva (UE) 2018/2001;

42) «consumo di energia primaria»: il consumo di energia primaria quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2012/27/UE;

43) «consumo di energia finale»: il consumo finale di energia quale definito all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2012/27/UE;

44) «efficienza energetica»: l'efficienza energetica quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE;

45) «risparmio energetico»: il risparmio energetico quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2012/27/UE;

46) «miglioramento dell'efficienza energetica»: il miglioramento dell'efficienza energetica quale definito all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2012/27/UE;

47) «servizio energetico»: la prestazione di servizi energetici quale definita all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2012/27/UE;

48) «superficie coperta utile totale»: la superficie coperta utile totale quale definita all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2012/27/UE;

49) «sistema di gestione dell'energia», un sistema di gestione dell'energia quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2012/27/UE;

50) «parte obbligata»: una parte obbligata ai sensi dell'articolo 2, punto 14), della direttiva 2012/27/UE;

51) «autorità pubblica di attuazione»: l'autorità pubblica quale definita all'articolo 2, punto 17), della direttiva 2012/27/UE;

52) «azione individuale»: un'azione individuale quale definita all'articolo 2, punto 19), della direttiva 2012/27/UE;

53) «distributore di energia»: il distributore di energia quale definito all'articolo 2, punto 20), della direttiva 2012/27/UE;

54) «gestore del sistema di distribuzione»: un gestore del sistema di distribuzione quale definito all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE;

55) «società di vendita di energia al dettaglio»: società di vendita di energia al dettaglio ai sensi dell'articolo 2, punto 22), della direttiva 2012/27/UE;

56) «fornitore di servizi energetici»: il fornitore di servizi energetici quale definito all'articolo 2, punto 24), della direttiva 2012/27/UE;

57) «contratto di rendimento energetico»: i contratti di rendimento energetico, quali definiti all'articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE;

58) «cogenerazione»: la cogenerazione definita all'articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE;

59) «edificio»: un edificio quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2010/31/UE;

60) «edificio a energia quasi zero»: edificio a energia quasi zero come definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2010/31/UE;

61) «pompa di calore»: la pompa di calore definita all'articolo 2, punto 18), della direttiva 2010/31/UE;

62) «combustibili fossili»: fonti energetiche non rinnovabili a base di carbonio, quali combustibili solidi, gas naturale e petrolio.



CAPO 2

Piani nazionali integrati per l'energia e il clima

Articolo 3

Piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1.  Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030, tenuto conto della prospettiva a più lungo termine. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.

2.  I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comprendono le sezioni principali seguenti:

a) una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione pubblica e della partecipazione dei portatori d'interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano, come stabilito agli articoli 10,11 e 12 e all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 1, del presente regolamento;

b) una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 4 e all'allegato I;

c) una descrizione delle politiche e misure relative agli obiettivi, traguardi e contributi di cui alla lettera b), nonché una panoramica generale dell'investimento necessario per conseguire i corrispondenti obiettivi, traguardi e contributi;

d) una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore;

e) se del caso, una descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che si frappongono alla realizzazione degli obiettivi, dei traguardi, o dei contributi relativi all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica;

f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b), nonché della loro coerenza con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi e alle strategie a lungo termine di cui all'articolo 15;

g) una valutazione generale degli impatti delle politiche e delle misure previste sulla competitività in relazione alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;

h) un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure da applicare da parte dello Stato membro per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/EU e all'allegato V di tale direttiva.

3.  Con riguardo ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri:

a) limitano la complessità amministrativa e i costi per tutte le parti interessate;

b) tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, in particolare del principio «l'efficienza energetica al primo posto»;

c) usano dati e ipotesi solidi e coerenti sull'insieme delle cinque dimensioni, se del caso;

d) valutano il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo conto dei servizi energetici domestici necessari per garantire un tenore di vita di base nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti, nonché degli orientamenti indicativi della Commissione sui relativi indicatori di povertà energetica.

Qualora uno Stato membro riscontri, conformemente al primo comma, lettera d), la presenza di un numero elevato di famiglie in condizioni di povertà energetica, sulla base di una sua valutazione di dati verificabili, esso include nel suo piano un obiettivo indicativo nazionale di riduzione della povertà energetica. Gli Stati membri interessati delineano nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, le eventuali politiche e misure che affrontano la povertà energetica, comprese misure di politica sociale e altri programmi nazionali pertinenti.

4.  Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico il proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato alla Commissione a norma del presente articolo.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43 per modificare l'allegato I, parte 1, sezione A, punti 2.1.1 e 3.1.1, e sezione B, punti 4.1 e 4.2.1, e parte 2, punto 3, al fine di adeguare tali punti alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima che sono direttamente e specificamente connesse ai contributi dell'Unione alla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.

Articolo 4

Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Ciascuno Stato membro definisce nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima i principali obiettivi, traguardi e contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A, punto 2:

a) dimensione «decarbonizzazione»:

1) per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'Unione:

i) l'obiettivo nazionale dello Stato membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra e i limiti annuali nazionali vincolanti a norma del regolamento (UE) 2018/842;

ii) gli impegni dello Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/841;

iii) se applicabile per conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, altri obiettivi e traguardi, compresi quelli settoriali e di adattamento.

2) per quanto riguarda l'energia rinnovabile:

al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 32 % di energia rinnovabile nel 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030.

Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell'Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 32 % di energia rinnovabile nel 2030. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;

b) dimensione «Efficienza energetica»:

1) il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica;

gli Stati membri esprimono il loro contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2030, con una traiettoria indicativa di tale contributo a partire dal 2021, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati;

2) l'importo cumulativo dei risparmi degli usi finali energetici da realizzare durante il periodo 2021-2030 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) sui regimi obbligatori di efficienza energetica a norma della direttiva 2012/27/UE;

3) le tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, la tabella di marcia con indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale, una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, e i contributi agli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione ai sensi della direttiva 2012/27/UE in conformità dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE;

4) la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici;

c) dimensione «Sicurezza energetica»:

1) gli obiettivi nazionali:

 incrementare la diversificazione delle fonti di energia dei relativi approvvigionamenti da paesi terzi, nell'ottica di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia;

 aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, e

 affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

d) dimensione «Mercato interno dell'energia»:

1) il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15 % entro quell'anno, mediante una strategia in cui il livello a partire dal 2021 è definito in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prendendo in considerazione l'obiettivo nel 2020 del 10 % delle interconnessioni e gli indicatori dell'urgenza delle azioni sulla base del differenziale di prezzo nel mercato all'ingrosso, della capacità di trasmissione nominale degli interconnettori in relazione al loro carico di punta e della capacità installata di generazione di energie rinnovabili di cui all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.1. Ogni nuovo interconnettore è soggetto a un'analisi costi-benefici socioeconomica e ambientale e attuato soltanto se i vantaggi potenziali superano i costi;

2) i progetti principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas e, ove necessario, i progetti di ammodernamento, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;

3) gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come: l'aumento della flessibilità del sistema, in particolare mediante politiche e misure relative alla formazione dei prezzi in base al mercato in conformità del diritto applicabile; l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità scambiabile delle interconnessioni esistenti, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione di produzione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi, e altri obiettivi nazionali relativi al mercato interno dell'energia ai sensi dell'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.3;

e) dimensione «ricerca, innovazione e competitività»:

1) gli obiettivi nazionali per il finanziamento pubblico e, ove disponibile, privato della ricerca e dell'innovazione relativamente all'Unione dell'energia, con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi, che rispecchino le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e, se del caso, del piano SET. Nel definire i suoi obiettivi, traguardi e contributi, lo Stato membro può basarsi sulle strategie o sui piani nazionali esistenti che sono compatibili con il diritto dell'Unione;

2) ove disponibili, gli obiettivi nazionali per il 2050 per la promozione di tecnologie energetiche pulite.

Articolo 5

Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile

1.  Nel proprio contributo alla propria quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), ciascuno Stato membro tiene conto degli elementi seguenti:

a) misure previste dalla direttiva (UE) 2018/2001;

b) misure adottate per conseguire il traguardo di efficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE;

c) altre misure esistenti volte a promuovere l'energia rinnovabile nello Stato membro e, ove pertinente, a livello di Unione;

d) l'obiettivo nazionale vincolante 2020 di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di cui all'allegato I della direttiva (EU) 2018/2001.

e) le circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, quali:

i) l'equa distribuzione della diffusione nell'Unione;

ii) le condizioni economiche e il potenziale, compreso il PIL pro capite;

iii) il potenziale per una diffusione delle energie rinnovabili efficace sul piano dei costi;

iv) i vincoli geografici, ambientali e naturali, compresi quelli delle zone e regioni non interconnesse;

v) il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri;

vi) altre circostanze pertinenti, in particolare gli sforzi pregressi.

Per quanto riguarda la lettera e) del primo comma, nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima, uno Stato membro indica quali circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile ha preso in considerazione.

2.  Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti ad almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia a livello di Unione entro il 2030.

Articolo 6

Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica

1.  Nel proprio contributo nazionale indicativo all'efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all'articolo 4, lettera b), punto 1), ciascuno Stato membro considera che, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtep di energia primaria o non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 273 Mtep di energia primaria e/o non superiore a 956 Mtep di energia finale.

Inoltre ciascuno Stato membro tiene conto degli elementi seguenti:

a) misure previste dalla direttiva 2012/27/UE;

b) altre misure volte a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

2.  Nel proprio contributo cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può tener conto di circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali:

a) il potenziale rimanente di risparmi energetici efficienti in termini di costi;

b) l'evoluzione e le previsioni del prodotto interno lordo;

c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;

d) le variazioni nel mix energetico e lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio del carbonio;

e) le azioni pregresse.

Con riguardo al primo comma, ciascuno Stato membro indica, nel proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, di quali pertinenti circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale ha eventualmente tenuto conto.

Articolo 7

Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità dell'allegato I, le principali politiche e misure vigenti e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese, se del caso, le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e regionale, anche per quanto riguarda la mobilitazione di programmi e strumenti dell'Unione.

Gli Stati membri forniscono una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano nazionale, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti.

Articolo 8

Base analitica dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1.  Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all'allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, per almeno la durata di tale piano, che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti. Gli Stati membri si adoperano per descrivere ulteriori prospettive a più lungo termine per le cinque dimensioni oltre la durata del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, laddove pertinente e possibile.

2.  Nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri descrivono le valutazioni a livello nazionale ed eventualmente regionale in merito a:

a) l'impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per la durata del piano e per un periodo di dieci anni successivo all'ultimo anno contemplato dal piano, nell'ambito delle politiche e misure o gruppi di misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure o gruppi di misure vigenti di cui al paragrafo 1;

b) l'impatto sotto il profilo macroeconomico e, nella misura del possibile, sanitario, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure o gruppi di misure previste di cui all'articolo 7, ulteriormente specificate nell'allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure o gruppi di misure vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La metodologia utilizzata per valutare tali impatti è resa pubblica;

c) le interazioni tra le politiche e le misure o gruppi di misure vigenti e previste nell'ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure o gruppi di misure vigenti e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento, le infrastrutture e l'integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica;

d) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste attrarranno gli investimenti necessari per la loro attuazione.

3.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni esaustive riguardanti le ipotesi, i parametri e le metodologie utilizzate per gli scenari e le proiezioni finali, tenendo conto dei vincoli statistici, dei dati commercialmente sensibili e della conformità alle norme in materia di protezione dei dati.

Articolo 9

Proposta di piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1.  Entro il 31 dicembre 2018, quindi entro il 1o gennaio 2028 e successivamente ogni dieci anni, ogni Stato membro elabora e trasmette alla Commissione la proposta del piano nazionale integrato per l'energia e il clima conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 e all'allegato I.

2.  La Commissione valuta le proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e può rivolgere raccomandazioni specifiche per ogni Stato membro in conformità dell'articolo 34 al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione di tali piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Le raccomandazioni possono riguardare in particolare:

a) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 ai sensi dell'articolo 4, lettera d), tenuto conto delle circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile e del consumo di energia, come indicati dallo Stato membro in questione nella proposta del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e degli indicatori dell'urgenza delle azioni per l'interconnettività di cui all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.1;

b) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

c) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima;

d) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia.

3.  Nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, tale Stato membro motiva la propria decisione e pubblica la propria motivazione.

4.  Nel contesto della consultazione pubblica di cui all'articolo 10, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la propria proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Articolo 10

Consultazione pubblica

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, ciascuno Stato membro provvede affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione della proposta del piano — per quanto riguarda i piani nazionali integrati per l'energia e il clima per il periodo dal 2021 al 2030, in preparazione dei piani finali ben prima della loro adozione — nonché delle strategie a lungo termine di cui all'articolo 15. Ciascuno Stato membro allega a tali documenti trasmessi alla Commissione una sintesi delle osservazioni del pubblico o delle osservazioni provvisorie. Nella misura in cui si applica la direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte sulla proposta in conformità a detta direttiva soddisfino gli obblighi di consultazione pubblica ai sensi del presente regolamento.

Ciascuno Stato membro provvede a che il pubblico sia informato. Ciascuno Stato membro fissa scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per l'informazione del pubblico e per consentire a quest'ultimo di partecipare ed esprimere le sue opinioni. Ciascuno Stato membro assicura che il pubblico sia informato.

Ciascuno Stato membro limita la complessità amministrativa in sede di attuazione del presente articolo.

Articolo 11

Dialogo multilivello sul clima e sull'energia

Ogni Stato membro istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri soggetti interessati nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere dei vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi, a meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo. I piani nazionali integrati per l'energia e il clima possono essere discussi nel quadro di tale dialogo.

Articolo 12

Cooperazione regionale

1.  Gli Stati membri cooperano tra di loro, tenendo conto di tutte le forme esistenti e potenziali di cooperazione regionale, per conseguire efficacemente obiettivi, traguardi e contributi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

2.  Ciascuno Stato membro, prima di trasmettere la propria proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima alla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 — per quanto riguarda i piani per il periodo dal 2021 al 2030, in preparazione dei piani finali ben prima della loro adozione — individua le opportunità di cooperazione regionale e consulta gli Stati membri vicini, anche nei forum di cooperazione regionale. Se lo Stato membro che è autore del piano lo ritiene opportuno, esso può consultare altri Stati membri o paesi terzi che hanno manifestato interesse. Gli Stati membri insulari senza interconnessioni energetiche con altri Stati membri, eseguono tali consultazioni con gli Stati membri vicini con frontiere marittime. Agli Stati membri consultati dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per esprimersi. Ogni Stato membro include nella proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima — per quanto riguarda i piani per il periodo dal 2021 al 2030, nel suo piano finale nazionale per l'energia e il clima — almeno i risultati provvisori della consultazione regionale, comprese se del caso, le modalità con cui le osservazioni degli Stati membri o dei paesi terzi sono state prese in considerazione.

3.  Gli Stati membri possono decidere, su base volontaria, di procedere alla definizione congiunta di parti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle relazioni intermedie, anche nell'ambito dei forum di cooperazione regionale. In tal caso, il risultato sostituisce le parti corrispondenti dei loro piani nazionali integrati in materia di energia e di clima e delle relazioni intermedie. Su richiesta di due o più Stati membri, la Commissione facilita tale esercizio.

4.  Onde facilitare l'integrazione del mercato e politiche e misure efficienti sotto il profilo dei costi, gli Stati membri, nel periodo che intercorre tra il termine di presentazione delle proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e il termine per la presentazione dei piani finali, presentano le parti rilevanti dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima nei forum di cooperazione regionale pertinenti ai fini della relativa messa a punto. Se del caso, la Commissione facilita tale cooperazione e consultazione tra Stati membri e, qualora identifichi opportunità per un'ulteriore cooperazione regionale, può fornire agli Stati membri orientamenti indicativi onde facilitare l'efficacia della cooperazione e il processo di consultazione.

5.  Nella versione definitiva dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono conto delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano in tali piani in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.

6.  Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello regionale e, se del caso, nei forum di cooperazione regionale, in sede di applicazione delle politiche e misure rilevanti di cui ai rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

7.  Gli Stati membri possono altresì prevedere una cooperazione con i firmatari della Comunità dell'energia e con i paesi terzi membri dello Spazio economico europeo.

8.  Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che la consultazione transfrontaliera svolta sulla proposta in conformità all'articolo 7 di tale direttiva soddisfi gli obblighi di cooperazione regionale a norma del presente regolamento purché siano soddisfatti i requisiti del presente articolo.

Articolo 13

Valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

Sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei relativi aggiornamenti notificati a norma degli articoli 3 e 14, la Commissione in particolare valuta se:

a) obiettivi, traguardi e contributi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;

b) i piani sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 12 e se gli Stati membri hanno tenuto in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione a norma dell'articolo 34.

Articolo 14

Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1.  Entro il 30 giugno 2023 e quindi entro il 1o gennaio 2033 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato oppure fornisce alla Commissione le ragioni che giustificano perché il piano non necessita aggiornamento.

2.  Entro il 30 giugno 2024 e quindi entro il 1o gennaio 2034 e successivamente ogni 10 anni ciascuno Stato membro presenta alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato, salvo se abbia motivato alla Commissione che il piano non necessita aggiornamento conformemente al paragrafo 1.

3.  Nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro modifica il proprio obiettivo, traguardo o contributo nazionale in relazione agli obiettivi, traguardi o contributi quantificati dell'Unione di cui all'articolo 4, lettera a), paragrafo 1, in modo da riflettere un incremento in ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato. Nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro modifica il proprio obiettivo, traguardo o contributo nazionale in relazione agli obiettivi, traguardi o contributi quantificati dell'Unione di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), e lettera b), in modo da riflettere la stessa o una maggiore ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato.

4.  Nel loro piano aggiornato integrato nazionale per l'energia e il clima gli Stati membri si adoperano per attenuare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 17 a 25.

5.  Negli aggiornamenti di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo nonché degli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi.

6.  Le procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 2 e agli articoli 10 e 12 si applicano all'elaborazione e alla valutazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima.

7.  Il presente articolo non pregiudica il diritto degli Stati membri di apportare, in qualsiasi momento, adeguamenti e modifiche alle politiche nazionali definite o menzionate nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, a condizione che tali adeguamenti e modifiche figurino nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima di cui all'articolo 17.



CAPO 3

Strategie a lungo termine

Articolo 15

Strategie a lungo termine

1.  Ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione, entro il 1o gennaio 2020 e quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine in una prospettiva di almeno 30 anni. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.

2.  Al fine di conseguire gli obiettivi generali in materia di clima di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, entro il 1o aprile 2019, una proposta relativa ad una strategia a lungo termine dell'Unione per la riduzione dei gas a effetto serra, in coerenza con l'accordo di Parigi, tenendo conto delle proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri. La strategia a lungo termine di cui al presente paragrafo include un'analisi che riguarda almeno i seguenti elementi:

a) vari scenari per il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3, tra cui uno scenario sull'azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 e sul successivo raggiungimento di emissioni negative;

b) le implicazioni degli scenari di cui alla lettera a) sul restante bilancio del carbonio a livello mondiale e di Unione al fine di contribuire a una discussione sull'efficienza in termini di costi, l'efficacia e l'equità della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

3.  Le strategie a lungo termine degli Stati membri e dell'Unione contribuiscono a:

a) adempiere agli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra antropogeniche ed aumentare l'assorbimento dai pozzi e promuovere un maggiore sequestro del carbonio;

b) realizzare l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;

c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in conformità del l'obiettivo dell'Unione, nel contesto delle necessarie riduzioni secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in modo efficace in termini di costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nell'Unione quanto prima, per poi ottenere, se del caso, emissioni negative;

d) un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili nell'Unione.

4.  Le strategie a lungo termine degli Stati membri dovrebbero contenere gli elementi indicati nell'allegato IV. Inoltre, le strategie a lungo termine degli Stati membri e dell'Unione riguardano:

a) il totale delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi di assorbimento;

b) le riduzioni delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento nei singoli settori, fra cui energia elettrica, industria, trasporti, il settore del riscaldamento, raffreddamento e dell'edilizia (residenziale e terziario), agricoltura, rifiuti e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF);

c) i progressi attesi nella transizione verso un'economia a basse emissioni di gas a effetto serra, compresa l'intensità dei gas serra, l'intensità di CO2 del prodotto interno lordo, le relative stime degli investimenti a lungo termine, e le associate strategie di ricerca e sviluppo e innovazione;

d) nella misura del possibile, l'effetto socioeconomico previsto delle misure di decarbonizzazione inclusi, tra l'altro, gli aspetti relativi allo sviluppo macroeconomico e sociale, ai rischi e benefici sanitari e alla tutela ambientale;

e) i collegamenti con altri programmi e obiettivi nazionali a lungo termine e con altre politiche, misure e investimenti.

5.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 43, per modificare l'allegato IV, al fine di adeguarlo agli sviluppi della strategia a lungo termine dell'Unione o del quadro dell'Unione per l'energia e il clima, che sono direttamente e specificamente connessi alle pertinenti decisioni adottate nell'ambito della convenzione UNFCC e, in particolare, dell'accordo di Parigi.

6.  I piani nazionali integrati per l'energia e il clima sono coerenti con le strategie a lungo termine di cui al presente articolo.

7.  Gli Stati membri e la Commissione informano il pubblico e rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie a lungo termine e i relativi aggiornamenti, anche attraverso la piattaforma online di cui all'articolo 28. Gli Stati membri e la Commissione mettono a disposizione del pubblico i dati rilevanti dei risultati finali, tenendo conto dei dati commercialmente sensibili e della conformità alle norme in materia di protezione dei dati.

8.  La Commissione sostiene gli Stati membri nell'elaborazione delle loro strategie a lungo termine fornendo informazioni sullo stato delle conoscenze scientifiche alla base delle stesse e opportunità di scambiare conoscenze e buone prassi inclusi, se opportuni, orientamenti per gli Stati membri durante la fase di sviluppo e attuazione delle loro strategie.

9.  La Commissione valuta se le strategie nazionali a lungo termine sono idonee a conseguire collettivamente gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 1 e fornisce informazioni su eventuali divari collettivi restanti.

Articolo 16

Piano strategico per il metano

In considerazione dell'elevato potenziale di riscaldamento globale del metano e del suo tempo di vita atmosferico relativamente breve, la Commissione analizza le implicazioni dell'adozione di politiche e misure preposte a ridurre l'impatto nel breve e medio termine delle emissioni di metano sulle emissioni dei gas a effetto serra dell'Unione. Tenuto conto degli obiettivi dell'economia circolare, se del caso, la Commissione valuta le opzioni politiche per affrontare rapidamente le emissioni di metano e presenta un piano strategico dell'Unione per il metano come parte integrante della strategia a lungo termine dell'Unione di cui all'articolo 15.



CAPO 4

Comunicazione



Sezione 1

Relazioni intermedie biennali e relativo seguito

Articolo 17

Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima

1.  Fatto salvo l'articolo 26, entro il 15 marzo 2023 e successivamente ogni due anni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione lo stato di attuazione del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima riguardanti tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.

2.  Le relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima vertono sui seguenti elementi:

a) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché i finanziamenti e l'attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli, inclusa una revisione degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali;

b) se applicabile, informazioni sui progressi conseguiti nell'avvio del dialogo di cui all'articolo 11;

c) le informazioni di cui agli articoli da 20 a 25 e, se opportuno, aggiornamento delle politiche e misure conformemente a tali articoli;

d) informazioni sull'adattamento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto 19);

e) nella misura del possibile, la quantificazione dell'impatto delle politiche e misure previste dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici.

L'Unione e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato della convenzione UNFCC le relazioni biennali in conformità alla decisione n. 2/CP.17 della conferenza delle parti e le comunicazioni nazionali ai sensi dell'articolo 12 della convenzione UNFCC.

3.  La relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima copre le informazioni contenute nelle relazioni annuali di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e le informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra contenute nelle relazioni di cui all'articolo 18.

4.  La Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

5.  Frequenza e portata delle informazioni e degli aggiornamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), sono commisurate alla necessità di procurare sufficiente certezza agli investitori.

6.  Se la Commissione ha formulato raccomandazioni ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima del presente articolo le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. Se del caso, le informazioni contengono un calendario d'attuazione dettagliato.

Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, tale Stato membro motiva la propria decisione.

7.  Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo.

Articolo 18

Comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni

1.  Entro il 15 marzo 2021, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni su:

a) le politiche e le misure nazionali o il gruppo di misure di cui all'allegato VI, e

b) le proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra antropogeniche per fonte e dell'assorbimento dai pozzi, suddivise per gas o gruppo di gas (idrofluorocarburi e perfluorocarburi) di cui all'allegato V, parte 2. Le proiezioni nazionali tengono conto delle politiche e misure adottate a livello unionale e comprendono le informazioni figuranti nell'allegato VII.

2.  Gli Stati membri comunicano le proiezioni più aggiornate disponibili. Se uno Stato membro non trasmette stime complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni secondo anno, e la Commissione ha accertato che tale Stato membro non può rimediare alle lacune nelle stime individuate attraverso le procedure di garanzia della qualità o di controllo della qualità, la Commissione può provvedere a elaborare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell'Unione in consultazione con lo Stato membro interessato.

3.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell'anno successivo alla comunicazione precedente.

4.  Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, in formato elettronico, le proiezioni nazionali di cui al paragrafo 1 e le valutazioni rilevanti dei costi e degli effetti delle politiche e misure nazionali per l'attuazione delle politiche dell'Unione attinenti alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra nonché le relazioni tecniche di base. Le proiezioni e valutazioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

Articolo 19

Comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo e dell'uso dei proventi della vendita all'asta

1.  Entro il 15 marzo 2021, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui rispettivi piani e strategie di adattamento, delineando le azioni attuate e previste per agevolare l'adattamento ai cambiamenti climatici, ivi comprese le informazioni di cui all'allegato VIII, parte 1, e in conformità degli obblighi di comunicazione concordati nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.

2.  Entro il 31 luglio 2021, e successivamente ogni anno (anno X), gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'uso dei proventi realizzati dagli Stati membri mediante la vendita all'asta delle quote di emissioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni di cui all'allegato VIII, parte 3.

3.  Entro il 30 settembre 2021 e successivamente ogni anno (anno X), gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative al sostegno ai paesi in via di sviluppo, ivi comprese le informazioni di cui all'allegato VIII, parte 2, e in conformità dei pertinenti obblighi di comunicazione concordati nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi.

4.  Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo, ad eccezione delle informazioni di cui all'allegato VIII, parte 2, lettera b).

5.  La Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedure di trasmissione delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

Articolo 20

Comunicazioni integrate relative all'energia rinnovabile

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le informazioni seguenti:

a) l'attuazione delle traiettorie e obiettivi seguenti:

1) traiettoria nazionale indicativa della quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia dal 2021 al 2030;

2) traiettorie stimate della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo finale di energia dal 2021 al 2030 per energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti;

3) traiettorie stimate per tecnologia di produzione di energia rinnovabile da utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo finale totale lordo di energia atteso, ripartito per tecnologia e per settore in Mtep e il totale della capacità installata prevista per tecnologia e per settore in MW;

4) traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell'impatto sul pozzo di assorbimento LULUCF;

5) se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali (quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l'uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità energetiche di energia rinnovabile e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile), energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue;

b) l'attuazione delle politiche e obiettivi seguenti:

1) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del presente regolamento, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli da 23 a 28 della direttiva (UE) 2018/2001;

2) se disponibili, misure specifiche a favore della cooperazione regionale;

3) fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, per promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

4) se del caso, la valutazione del sostegno a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che gli Stati membri sono tenuti a effettuare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001;

5) misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 15 a 18 della direttiva (UE) 2018/2001;

6) se del caso, misure specifiche per valutare, rendere trasparente e ridurre la necessità di capacità dagli impianti essenziali che può portare a una riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili;

7) una sintesi delle politiche e delle misure ai sensi del quadro efficace che dovranno essere messe in atto dagli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per promuovere e agevolare l'autoconsumo di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile;

8) misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, con particolare riguardo a nuove mobilitazioni di biomassa tenendo conto della disponibilità, anche della biomassa sostenibile, nonché misure per la sostenibilità della biomassa prodotta e sfruttata;

9) misure adottate per aumentare la quota di energia rinnovabile per riscaldamento e raffreddamento, trasporti;

10) politiche e misure per facilitare l'adozione di accordi di compravendita di energia elettrica;

c) informazioni supplementari specificate nell'allegato IX, parte 1.

Articolo 21

Comunicazione integrata sull'efficienza energetica

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le informazioni seguenti:

a) l'attuazione delle traiettorie, obiettivi e traguardi nazionali seguenti:

1) la traiettoria indicativa di consumo annuale di energia primaria e finale dal 2021 al 2030 quale contributo nazionale di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;

2) le tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, e i contributi agli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione ai sensi della direttiva 2012/27/UE in conformità dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE;

3) se del caso, un aggiornamento degli altri obiettivi nazionali definiti nel piano nazionale;

b) l'attuazione delle politiche e obiettivi seguenti:

1) politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all'articolo 6, tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l'efficienza energetica;

2) se del caso, strumenti di mercato intesi a incentivare miglioramenti dell'efficienza energetica, comprese, ma non solo, la tassazione dell'energia, prelievi e quote di emissione;

3) il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma degli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE e in conformità all'allegato III del presente regolamento;

4) strategie di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE;

5) politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici del settore pubblico e misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare, e non regolamentare, che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica;

6) cooperazione regionale nel settore dell'efficienza energetica, se pertinente;

7) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, nel settore dell'efficienza energetica a livello nazionale, se applicabile;

c) informazioni supplementari specificate nell'allegato IX, parte 2.

Articolo 22

Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le informazioni seguenti:

a) obiettivi nazionali di diversificazione delle fonti di energia e dell'approvvigionamento;

b) se del caso, obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;

c) obiettivi nazionali per lo sviluppo della capacità di affrontare eventuali limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, compresi il gas e l'energia elettrica;

d) obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo delle fonti energetiche interne, la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia;

e) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a d);

f) cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a d);

g) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.

Articolo 23

Comunicazione integrata sul mercato interno dell'energia

1.  Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti:

a) il livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15 % entro quell'anno e degli indicatori di cui all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.1, nonché delle misure per l'attuazione della strategia per il conseguimento di questo livello, incluse quelle relative alla concessione delle autorizzazioni;

b) i progetti principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia;

c) se applicabile, principali progetti infrastrutturali previsti, diversi dai progetti di interesse comune, inclusi i progetti di infrastrutture che coinvolgono paesi terzi e, nella misura del possibile, una valutazione generale della loro compatibilità con le finalità e gli obiettivi dell'Unione dell'energia e del loro contributo a questi ultimi;

d) obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come la crescente flessibilità del sistema, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità scambiabile delle interconnessioni esistenti, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e limitazione di produzione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale;

e) se del caso, obiettivi e misure nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia;

f) se del caso, obiettivi e misure nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, tra cui i contatori intelligenti;

g) misure volte ad assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico;

h) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a g);

i) cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a h);

j) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento a livello nazionale, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, nel settore del mercato interno dell'energia, anche per il traguardo d'interconnessione minima, se del caso;

k) misure volte ad aumentare la flessibilità del sistema energetico per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e dei mercati di bilanciamento transfrontalieri.

2.  Le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 sono coerenti con la relazione dei regolatori nazionali di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 41, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/73/CE.

Articolo 24

Comunicazione integrata sulla povertà energetica

Laddove si applichi l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, lo Stato membro interessato include nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima:

a) informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica; nonché

b) informazioni quantitative sul numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica e, se del caso, informazioni sulle politiche e le misure di lotta alla povertà energetica.

La Commissione condivide i dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo con l'Osservatorio della povertà energetica.

Articolo 25

Comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività

Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti:

a) se del caso, obiettivi e politiche nazionali che traducono nel contesto nazionale obiettivi e politiche del piano SET;

b) obiettivi nazionali di spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie energetiche pulite, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;

c) se opportuno, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine per il 2050 di diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e di energia e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto, uso e stoccaggio;

d) obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;

e) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b) e c);

f) cooperazione con altri Stati membri nell'attuare gli obiettivi e le politiche di cui alle lettere da b) a d), compreso il coordinamento di politiche e misure nel contesto del piano SET, come l'allineamento dei programmi di ricerca e dei programmi comuni;

g) se del caso, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore.



Sezione 2

Relazione annuale

Articolo 26

Relazione annuale

1.  Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri riferiscono alla Commissione:

a) le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/119/CE;

b) le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3, della direttiva 2013/30/UE, ai sensi dell'articolo 25 di tale direttiva.

2.  Entro il 31 luglio 2021, e successivamente ogni anno (anno X), gli Stati membri riferiscono alla Commissione gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1;

Ai fini del presente paragrafo, la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la suddetta data, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

3.  A decorrere dal 2023 gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno (anno X) entro il 15 marzo e i dati preliminari entro il 15 gennaio, comprese le informazioni sui gas a effetto serra e sugli inventari di cui all'allegato V. La relazione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra include anche i dati completi e aggiornati degli inventari nazionali. Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni, la Commissione mette le informazioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera n), a disposizione del Comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a).

4.  Ogni anno entro il 15 aprile gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione UNFCC gli inventari nazionali contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra conformemente al paragrafo 3. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario unionale dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra; trasmette poi entrambi al segretariato della convenzione UNFCC ogni anno entro il 15 aprile.

5.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati preliminari e definitivi dell'inventario nazionale rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 marzo degli anni 2027 e 2032, elaborati per la contabilità LULUCF ai fini delle relazioni di conformità di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/841.

6.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 43 per:

a) modificare l'allegato V, parte 2, per aggiungere o sopprimere sostanze nell'elenco dei gas a effetto serra, in conformità delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi;

b) integrare il presente regolamento adottando valori per i potenziali di riscaldamento globale e precisando le linee guida degli inventari applicabili conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.

7.  La Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 2 del presente articolo, degli inventari dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 3 del presente articolo, delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati conformemente agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) 2018/841 ai fini della trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri.

Nel proporre gli atti di esecuzione la Commissione tiene conto dei calendari della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni e delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, in modo da garantire la conformità dell'Unione, in quanto parte della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, agli obblighi di comunicazione. Tali atti di esecuzione specificano altresì i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione della relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

Articolo 27

Relazioni sugli obiettivi 2020

Entro il 30 aprile 2022, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione relazioni in merito alla realizzazione degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica per il 2020 stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, fornendo le informazioni stabilite nell'allegato IX, parte 2, del presente regolamento nonché degli obiettivi nazionali globali relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020, di cui all'allegato I della direttiva 2009/28/CE nella versione in vigore il 31 dicembre 2020 fornendo le seguenti informazioni:

a) le quote di energia da fonti rinnovabili nel 2020, sia settoriali (energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) che complessive;

b) le misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di rinnovabili per il 2020, comprese le misure relative a regimi di sostegno, garanzie di origine e semplificazione delle procedure amministrative;

c) la quota di energia da biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose del consumo energetico nel settore dei trasporti;

d) la quota di energia da biocarburanti e biogas per autotrazione prodotti a partire da materie prime e altri carburanti elencati nell'allegato IX, parte A, della direttiva 2009/28/CE nella versione in vigore il 31 dicembre 2020 del consumo energetico nel settore dei trasporti.



Sezione 3

Piattaforma di comunicazione

Articolo 28

Piattaforma online

1.  La Commissione istituisce una piattaforma online volta a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri, a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni.

2.  Gli Stati membri usano la piattaforma online, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo.

3.  La piattaforma online è operativa entro il 1o gennaio 2020. La Commissione utilizza la piattaforma online per facilitare l'accesso online del pubblico alle relazioni di cui al presente capo, ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima finali e ai relativi aggiornamenti, nonché alle strategie a lungo termine di cui all'articolo 15, tenendo conto dei dati commercialmente sensibili e del rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.



CAPO 5

Valutazione aggregata dei progressi e risposta politica per assicurare il conseguimento dei traguardi dell'Unione –– monitoraggio della Commissione

Articolo 29

Valutazione dei progressi compiuti

1.  Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, di altre informazioni comunicate ai sensi del presente regolamento, degli indicatori nonché delle statistiche e dei dati europei, laddove disponibili:

a) i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare divari nel raggiungimento dei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica;

b) i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i propri obiettivi, traguardi e contributi e nell'attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

c) le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle dovute a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO2, in base ai dati sulle emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 26 e, se opportuno, migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati del traffico aereo;

d) l'impatto complessivo delle politiche e misure dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima sul funzionamento delle misure di politica climatica ed energetica dell'Unione;

e) l'impatto complessivo delle politiche e misure incluse nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima sul funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (ETS UE) e sull'equilibrio tra domanda e offerta di quote nel mercato europeo del carbonio.

2.  Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria indicativa che parte dal 20 % nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 18 % nel 2022, il 43 % nel 2025 e il 65 % nel 2027 rispetto all'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e quello del 2030 e raggiunge il traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % nel 2030.

3.  Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 273 Mtep di energia primaria e 956 Mtep di energia finale nel 2030, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE.

Durante la valutazione, la Commissione procede per le fasi seguenti:

a) esamina se è stata raggiunta la soglia massima unionale di 1 483 Mtep di energia primaria e di 1 086 Mtep di energia finale nel 2020;

b) valuta se l'avanzamento degli Stati membri indica che l'Unione nel suo insieme è sulla buona strada per conseguire il livello di consumo di energia nel 2030 di cui al primo comma, tenendo conto della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle rispettive relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima;

c) si avvale dei risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico unionale e nazionale e di altre analisi complementari;

d) tiene debitamente conto delle circostanze pertinenti che incidono sul consumo di energia primaria e finale, indicate dagli Stati membri nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

4.  Nel settore del mercato interno dell'energia, come parte della sua valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi realizzati nel conseguire il livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030.

5.  Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni anno la Commissione valuta, in particolare sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento, se l'Unione e gli Stati membri hanno compiuto progressi sufficienti nel soddisfare:

a) gli impegni ai sensi dell'articolo 4 della convenzione UNFCC e dell'articolo 3 dell'accordo di Parigi, definiti nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC che funge da nella riunione delle parti dell'accordo di Parigi;

b) gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841;

c) gli obiettivi definiti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, al fine di raggiungere i traguardi 2030 per l'energia e il clima.

6.  In sede di valutazione la Commissione dovrebbe tener conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

7.  La Commissione riferisce sulla valutazione di cui al presente articolo nel quadro della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35.

Articolo 30

Incoerenze con gli obiettivi e i traguardi generali dell'Unione dell'energia nell'ambito del regolamento (UE) 2018/842

1  In base alla valutazione di cui all'articolo 29, se gli sviluppi delle politiche di uno Stato membro presentano incoerenze con gli obiettivi generali dell'Unione dell'energia, la Commissione formula raccomandazioni nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell'articolo 34.

2.  Uno Stato membro che intenda avvalersi della flessibilità a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842 include nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, non appena tali informazioni sono disponibili, il livello di uso che intende adottare e le politiche e le misure pianificate per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030.

Articolo 31

Reazione alla insufficiente ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

1.  Se in base alla valutazione delle proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell'articolo 9 o alla valutazione delle proposte di aggiornamento dei piani definitivi a norma dell'articolo 14, e nell'ambito del processo iterativo, la Commissione giunge alla conclusione che obiettivi, traguardi e contributi degli Stati membri sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 in materia di energia rinnovabile e l'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di efficienza energetica, essa formula — per quanto riguarda l'obiettivo dell'Unione in materia di energia rinnovabile — e può formulare — per quanto riguarda gli altri obiettivi dell'Unione dell'energia — raccomandazioni agli Stati membri i cui contributi ritiene insufficienti affinché accrescano la propria ambizione in modo da garantire un livello sufficiente di ambizione collettiva.

2.  Qualora esista un divario tra il traguardo dell'Unione per il 2030 e i contributi collettivi degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile, la Commissione fonda la valutazione sulla formula di cui all'allegato II, basata sui criteri oggettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera e), punti da i) a v), tenendo debitamente conto delle circostanze rilevanti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, come indicato dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma.

Qualora esista un divario tra l'obiettivo dell'Unione per il 2030 e la somma dei contributi nazionali nel settore dell'efficienza energetica, la Commissione valuta in particolare le pertinenti circostanze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, le informazioni fornite dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, i risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico e altre analisi complementari a seconda del caso.

Fatte salve le restanti disposizioni del presente articolo e al solo scopo di valutare se esista un divario tra il traguardo dell'Unione per il 2030 e i contributi collettivi degli Stati membri, la Commissione ipotizza nella sua valutazione un contributo nazionale degli Stati membri che non hanno presentato le loro proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità all'articolo 9, paragrafo 1.

Nella sua ipotesi la Commissione tiene conto, per quanto riguarda il settore dell'energia rinnovabile, dell'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro per il 2020 indicato nell'allegato I della direttiva (UE) 2018/2001, dei risultati degli esercizi di modellizzazione sullo sviluppo delle energie rinnovabili e dei risultati dell'applicazione della formula di cui all'allegato II del presente regolamento. Per quanto riguarda il settore dell'efficienza energetica, tiene conto degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico e di altre analisi complementari a seconda del caso.

Nella valutazione dei contributi di energia rinnovabile sulla base della formula di cui all'allegato II, la Commissione tiene conto di ogni possibile effetto negativo sulla sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità della rete nei sistemi energetici di piccole dimensioni o isolati oppure negli Stati membri, o nei sistemi, in cui possano insorgere conseguenze significative a causa del cambiamento di area sincrona.

Nella valutazione dei contributi di efficienza energetica, la Commissione tiene conto del potenziale impatto sul funzionamento del sistema elettrico e sulla stabilità della rete negli Stati membri in cui possano insorgere conseguenze significative a causa del cambiamento di area sincrona.

3.  La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e ai rispettivi aggiornamenti a norma dell'articolo 14, giunge alla conclusione che gli obiettivi, traguardi, e contributi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, o i rispettivi aggiornamenti, sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, a conseguire i traguardi al 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, propone misure ed esercita i suoi poteri a livello unionale al fine di assicurare il raggiungimento collettivo di tali obiettivi e traguardi. Per quanto concerne l'energia rinnovabile, le misure tengono conto del livello di ambizione degli Stati membri nel contributo al raggiungimento del traguardo 2030 dell'Unione così come definito nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei rispettivi aggiornamenti.

Articolo 32

Reazione ai progressi insufficienti negli obiettivi e traguardi dell'Unione per l'energia e il clima

1.  La Commissione, se in base alla valutazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i propri obiettivi, traguardi, e contributi o punti di riferimento in materia di energia rinnovabile oppure ad attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'articolo 34.

Nelle proprie raccomandazioni nel settore dell'energia rinnovabile, la Commissione prende in considerazione le circostanze rilevanti indicate dallo Stato membro in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma. La Commissione prende altresì in considerazione i progetti sull'energia rinnovabile per i quali sia stata adottata una decisione definitiva di investimento, a condizione che tali progetti diventino operativi nel periodo dal 2021 al 2030 e che abbiano un impatto significativo sul contributo nazionale di uno Stato membro.

Nelle proprie raccomandazioni nel settore dell'efficienza energetica, la Commissione tiene debitamente conto dei criteri oggettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) e delle circostanze rilevanti nazionali indicate dallo Stato membro in conformità all'articolo 6, paragrafo 2.

2.  La Commissione, se in base alla valutazione aggregata delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) — se opportuno suffragata da altre fonti d'informazione — conclude che l'Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro dell'Unione per l'energia e il clima al 2030, può formulare raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell'articolo 34 per mitigare tale rischio.

Nel settore dell'energia rinnovabile, la Commissione valuta se le misure nazionali previste al paragrafo 3 sono sufficienti per conseguire i traguardi dell'Unione in materia di energia rinnovabile. Qualora le misure nazionali risultino insufficienti, la Commissione, se opportuno, propone misure ed esercita i propri poteri a livello unionale in aggiunta a tali raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento del traguardo dell'Unione al 2030 sul versante dell'energia rinnovabile.

Nel settore dell'efficienza energetica, la Commissione, se opportuno, propone misure ed esercita i propri poteri a livello unionale in aggiunta a tali raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento del traguardo dell'Unione al 2030 sul versante dell'efficienza energetica.

Nel settore dell'efficienza energetica, tali misure supplementari possono in particolare migliorare l'efficienza energetica di:

a) prodotti, a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

b) edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE; e

c) trasporti.

3.  Se nel settore dell'energia rinnovabile, in base alla valutazione di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che uno o più punti di riferimento della traiettoria indicativa unionale per il 2022, 2025 e 2027, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel 2022, 2025 e 2027 sono al di sotto di uno o più dei rispettivi punti di riferimento nazionali di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, provvedono all'attuazione di misure supplementari entro un anno dal ricevimento della valutazione della Commissione, volte a colmare il divario rispetto al punto di riferimento nazionale, quali:

a) misure nazionali volte ad aumentare la diffusione dell'energia rinnovabile;

b) l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

c) l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;

d) un pagamento finanziario volontario al meccanismo di finanziamento dell'Unione per l'energia rinnovabile istituito a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, come indicato all'articolo 33;

e) l'utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.

Tali misure tengono conto delle considerazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Gli Stati membri interessati includono tali misure nella propria relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima.

4.  A partire dal 1o gennaio 2021 la quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore a una quota base di riferimento equivalente al proprio obiettivo nazionale vincolante complessivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Se lo Stato membro non mantiene la quota di riferimento misurata in un periodo di un anno, adotta entro un anno misure supplementari, quali quelle di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a e), del presente articolo, sufficienti a colmare il divario entro un anno.

Gli Stati membri che adempiono all'obbligo di colmare il divario rispetto alla quota di riferimento sono considerati ottemperanti agli obblighi di cui al presente paragrafo, primo comma, prima frase, e all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per tutto il periodo in cui è stato riscontrato il divario.

Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera d) del presente articolo, gli Stati membri possono usare gli introiti derivanti dalle quote delle emissioni annuali ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

5.  Se la quota di energia da fonti rinnovabili di uno Stato membro è inferiore a uno o più dei suoi punti di riferimento nazionali nel 2022, nel 2025 e nel 2027, quali indicati all'articolo 4, lettera a), punto 2), lo Stato membro include nella successiva relazione integrata presentata alla Commissione prevista all'articolo 17 una spiegazione di come intende colmare il divario rispetto ai suoi punti di riferimento nazionali.

6.  Nel settore dell'efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, la Commissione, se sulla scorta della valutazione di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 3, effettuata entro gli anni 2022, 2025 e 2027, giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti a conseguire collettivamente i traguardi unionali di efficienza energetica di cui all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, propone misure ed esercita i suoi poteri a livello unionale in aggiunta a quanto previsto dalle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'efficienza energetica.

7.  Ciascuno Stato membro interessato di cui al paragrafo 3 del presente articolo precisa le misure aggiuntive attuate, adottate e previste nell'ambito della successiva relazione intermedia di cui all'articolo 17.

8.  Nel settore delle interconnessioni la Commissione, se sulla base della valutazione di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 4, nel 2025 giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti, entro il 2026 collabora con gli Stati membri interessati al fine di affrontare le situazioni riscontrate.

Articolo 33

Meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile

1.  Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione istituisce il meccanismo unionale di finanziamento dell'Unione per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lettera d) prevedendo bandi di gara per i nuovi progetti in materia di energia rinnovabile nell'Unione al fine di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa unionale. Il sostegno può assumere, tra l'altro, la forma di un premio addizionale sui prezzi di mercato ed è assegnato a progetti in gara che offrono il minor costo o premio.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il meccanismo di finanziamento contribuisce al quadro favorevole di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 con l'obiettivo di sostenere la diffusione dell'energia rinnovabile in tutta l'Unione indipendentemente da un divario rispetto alla traiettoria indicativa unionale. A tal fine:

a) i pagamenti degli Stati membri di cui all'articolo 32 possono essere integrati da ulteriori fonti, quali fondi dell'Unione, contributi del settore privato o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri per contribuire al conseguimento del traguardo unionale;

b) il meccanismo di finanziamento può, tra l'altro, fornire sostegno in forma di prestiti agevolati, sovvenzioni o una combinazione di entrambi e può sostenere, tra l'altro, progetti comuni tra Stati membri in conformità all'articolo 9 della direttiva UE 2018/2001 e la partecipazione degli Stati membri ai progetti comuni con paesi terzi in conformità all'articolo 11 di tale direttiva.

3.  Gli Stati membri conservano il diritto di decidere se, e in caso affermativo, a quali condizioni, permettere agli impianti situati sul proprio territorio di ricevere il sostegno finanziario del meccanismo di finanziamento.

4.  La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), può adottare atti di esecuzione al fine di definire le disposizioni necessarie all'istituzione e al funzionamento del meccanismo di finanziamento, in particolare:

a) il metodo di calcolo del livello massimo del premio per ciascuna gara;

b) la procedura di gara da applicare, comprese le condizioni di realizzazione e le relative sanzioni;

c) il metodo di calcolo dei pagamenti degli Stati membri e i risultanti benefici statistici per gli Stati membri contribuenti;

d) i requisiti minimi per la partecipazione degli Stati membri, tenendo conto della necessità di garantire sia la continuità del meccanismo mediante una durata sufficiente del pagamento degli Stati membri, sia la flessibilità massima per la partecipazione degli Stati membri;

e) le disposizioni che assicurano la partecipazione e/o approvazione degli Stati membri ospitanti, e se necessario le disposizioni relative agli oneri aggiuntivi per i costi del sistema.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

5.  Ogni anno l'energia rinnovabile generata da impianti finanziati mediante il meccanismo di finanziamento è attribuita statisticamente agli Stati membri partecipanti, riflettendone i rispettivi pagamenti. I progetti sostenuti dal meccanismo di finanziamento che sono finanziati da altre fonti diverse dai pagamenti degli Stati membri non sono conteggiati ai fini dei contributi nazionali degli Stati membri, ma lo sono ai fini dell'obiettivo vincolante dell'Unione in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.

Articolo 34

Raccomandazioni della Commissione agli Stati membri

1.  Laddove opportuno, la Commissione rivolge raccomandazioni agli Stati membri affinché conseguano gli obiettivi dell'Unione dell'energia. La Commissione mette immediatamente tali raccomandazioni a disposizione del pubblico.

2.  Quando nel presente regolamento si fa riferimento al presente articolo, si applicano i seguenti principi:

a) lo Stato membro interessato tiene in debita considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;

b) nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, elaborata nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in a debita considerazione la raccomandazione. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, tale Stato membro motiva la propria decisione;

c) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Articolo 35

Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

1.  Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia.

2.  La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia comprende i seguenti elementi:

a) la valutazione di cui all'articolo 29;

b) laddove opportuno, le raccomandazioni di cui all'articolo 34;

c) la relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni sull'applicazione di tale direttiva di cui al relativo articolo 21, paragrafo 2;

d) ogni due anni, a partire dal 2023, la relazione sulla sostenibilità delle bioenergie nell'Unione, con le informazioni di cui all'allegato X;

e) ogni due anni, la relazione sui regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, contenente le informazioni di cui all'allegato XI del presente regolamento;

f) la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/72/CE;

g) la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/73/CE di cui all'articolo 52 di tale direttiva;

h) la relazione generale intermedia sui regimi obbligatori di efficienza energetica e le misure politiche alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE;

i) ogni due anni, la relazione generale intermedia sulla ristrutturazione del parco immobiliare nazionale residenziale e non residenziale, sia pubblico che privato, in linea con le tabelle di marcia previste nell'ambito delle strategie di ristrutturazione a lungo termine stabilite da ciascuno Stato membro in conformità all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE;

j) ogni quattro anni, la relazione generale sui progressi realizzati dagli Stati membri nell'aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui all'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2010/31/UE;

k) la relazione generale sui progressi degli Stati membri nel realizzare un mercato dell'energia completo e operativo;

l) la qualità del carburante esistente nei diversi Stati membri e la copertura geografica dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, al fine di fornire un quadro generale dei dati concernenti la qualità dei carburanti nei diversi Stati membri a norma della direttiva 98/70/CE;

m) la relazione sui progressi compiuti in materia di competitività;

n) i progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;

o) altre questioni rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia, tra cui il sostegno pubblico e privato;

p) entro il 31 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni, la valutazione dell'attuazione della direttiva 2009/31/CE.

Articolo 36

Monitoraggio del meccanismo di governance

Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano, su base annuale, i progressi realizzati dall'Unione dell'energia in tutte le dimensioni riguardanti le politiche di energia e clima.



CAPO 6

Regimi dell'Unione e nazionali sulle emissioni dei gas a effetto serra e sull'assorbimento dai pozzi

Articolo 37

Sistemi d'inventario dell'Unione e nazionali

1.  Entro il 1°gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario per stimare le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato V, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

2.  Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all'allegato XII del presente regolamento, si servano dei sistemi di comunicazione istituiti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 517/2014 per migliorare la stima dei gas fluorurati negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all'allegato V, parte 1, lettere i) e j), del presente regolamento.

3.  È istituito un sistema d'inventario dell'Unione per assicurare tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione. La Commissione gestisce, mantiene e si adopera per migliorare continuamente il sistema, che comprende: la definizione di un programma di garanzia e di controllo della qualità; la definizione di obiettivi di qualità e la redazione di un piano di garanzia e di controllo della qualità dell'inventario; procedure di completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell'inventario dell'Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo; le revisioni di cui all'articolo 38.

4.  La Commissione esegue un controllo iniziale dell'accuratezza dei dati preliminari dell'inventario dei gas a effetto serra, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dell'articolo 26, paragrafo 3. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni domanda rilevante sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l'inventario definitivo per l'anno X-2.

5.  Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell'inventario richiesti per la compilazione dell'inventario dell'Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest'ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

6.  La Commissione, assistita dal comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire le norme su struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e ai requisiti concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi d'inventario nazionali.

Nel proporre tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.

Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

7.  La Commissione adotta atti delegati in conformità all'articolo 43 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative ai requisiti concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento del sistema d'inventario dell'Unione. Nel proporre tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.

Articolo 38

Revisione dell'inventario

1.  Per monitorare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10 del regolamento (UE) 2018/842, la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 14 del regolamento (UE) 2018/841 e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dal diritto dell'Unione, nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati degli inventari nazionali trasmessi dagli Stati membri a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del presente regolamento. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.

2.  La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende:

a) controlli volti a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

b) controlli volti a individuare casi in cui i dati dell'inventario sono elaborati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione;

c) controlli tesi a individuare casi in cui la contabilità LULUCF è svolta in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione;

d) se opportuno, il calcolo delle correzioni tecniche che risultino necessarie, in consultazione con gli Stati membri.

3.  La Commissione, assistita dal comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire i tempi e la procedura per realizzare la revisione completa, compresi i compiti definiti al paragrafo 2, e per assicurare la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

4.  La Commissione determina, con atto di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, una volta completata la revisione suddivisa tra i dati delle emissioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 e i dati delle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841.

5.  I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/841, quattro mesi dopo la data di pubblicazione dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 anche riguardo alle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso degli Stati membri alla flessibilità di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/841.

6.  I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2018/842, due mesi dopo la verifica di conformità con il regolamento (UE) 2018/841 di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni 2021 e 2026. La verifica di conformità di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/842 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030 è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2018/842.

Articolo 39

Regimi dell'Unione e nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni

1.  Entro il 1ogennaio 2021 gli Stati membri e la Commissione gestiscono e cercano di migliorare continuamente i rispettivi regimi, nazionali e dell'Unione, di comunicazione delle politiche e misure, nonché le proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le rilevanti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto rispettivamente negli Stati membri e nell'Unione per valutare le politiche e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra.

2.  L'obiettivo degli Stati membri e della Commissione è assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra di cui all'articolo 18, compresi l'uso e l'applicazione di dati, metodi e modelli e l'attuazione di attività di garanzia e controllo della qualità e analisi di sensibilità.

3.  La Commissione, assistita dal comitato sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni sui regimi nazionali e unionali delle politiche, misure e proiezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 18.

Nel proporre tali atti di esecuzione la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi, compresi gli obblighi di comunicazione concordati a livello internazionale e il calendario per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 6.

Articolo 40

Istituzione e gestione dei registri

1.  L'Unione e gli Stati membri istituiscono e tengono registri per contabilizzare accuratamente il contributo stabilito a livello nazionale a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, dell'accordo di Parigi e i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell'articolo 6 di detto accordo.

2.  L'Unione e gli Stati membri possono tenere i registri insieme con uno o più Stati membri, secondo un regime consolidato.

3.  I dati dei registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dell'amministratore centrale di cui all'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

4.  La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 43 al fine di integrare il presente regolamento definendo i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di dare effetto, mediante i registri dell'Unione e degli Stati membri, alla necessaria attuazione tecnica delle pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.



CAPO 7

Cooperazione e sostegno

Articolo 41

Cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione

1.  Gli Stati membri cooperano e si coordinano pienamente tra loro e con l'Unione per adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

a) il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma degli articoli da 9 a 13;

b) il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 e della relazione annuale a norma dell'articolo 26;

c) il processo relativo alle raccomandazioni della Commissione e al seguito da darvi a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 17, paragrafo 6, dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafi 1 e 2;

d) la compilazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4;

e) la preparazione della comunicazione nazionale dell'Unione a norma dell'articolo 12 della convenzione UNFCC e della relazione biennale dell'Unione prevista dalla decisione n. 2/CP.17 o dalle successive decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCC;

f) le procedure in materia di revisione e di conformità previste dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCC, nonché la procedura dell'Unione di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all'articolo 38;

g) eventuali adeguamenti sulla scorta del processo di revisione di cui all'articolo 38 del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato della convenzione UNFCC;

h) la compilazione dell'inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2.

2.  La Commissione può fornire sostegno tecnico agli Stati membri in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 42

Ruolo dell'Agenzia europea dell'ambiente

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte nelle dimensioni della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica in osservanza degli articoli da 15 a 21, 26, 28, 29, 35, 37, 38, 39 e 41, in linea con il programma di lavoro annuale dell'Agenzia tessa. Ciò comprende l'assistenza eventualmente necessaria per:

a) la compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sia sulle politiche e misure sia sulle proiezioni;

b) lo svolgimento delle procedure di garanzia e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure;

c) la preparazione delle stime o l'integrazione in quelle già in mano alla Commissione dei dati su proiezioni non comunicati dagli Stati membri;

d) la compilazione dei dati, ove disponibili tratti da statistiche europee e idonei da un punto di vista temporale, nella misura in cui siano necessari per la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia al Parlamento europeo e al Consiglio, elaborata dalla Commissione;

e) la diffusione delle informazioni raccolte ai sensi del presente regolamento, compreso il mantenimento e l'aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l'istituzione della piattaforma europea sull'adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

f) lo svolgimento delle procedure di garanzia e controllo della qualità nell'elaborazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;

g) la compilazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;

h) la preparazione delle stime per i dati non comunicati nell'ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;

i) lo svolgimento della revisione di cui all'articolo 38;

j) la compilazione dell'inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra.



CAPO 8

Disposizioni finali

Articolo 43

Esercizio della delega

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 37, paragrafo 7, e all'articolo 40, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal dal 24 dicembre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.  La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 6, all'articolo 37, paragrafo 7, e all'articolo 40, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'articolo 26, paragrafo 6, dell'articolo 37, paragrafo 7, e dell'articolo 40, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di due mesi dal ricevimento della notifica dell'atto o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 44

Comitati

1.  La Commissione è assistita da:

a) un comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda l'attuazione degli aspetti contemplati all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 26, paragrafo 7, all'articolo 37, paragrafo 6, all'articolo 38, paragrafo 3 e all'articolo 39, paragrafo 3; e

b) un comitato dell'Unione dell'energia per quanto riguarda l'attuazione degli aspetti contemplati all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 33, paragrafo 4.

2.  Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.  Il comitato sui cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sostituisce il comitato istituito all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013.

4.  Quando uno dei comitati di cui al paragrafo 1 esamina questioni orizzontali e azioni comuni, ne informa l'altro comitato di cui al paragrafo 1 al fine di garantire la coerenza delle politiche e di massimizzare le sinergie tra i settori.

5.  Ciascuno Stato membro nomina il proprio o i propri rappresentanti presso il comitato sui cambiamenti climatici e presso il comitato dell'Unione dell'energia. I rappresentanti di ciascun comitato sono invitati alle riunioni dell'altro comitato.

6.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 45

Riesame

Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia, sul suo contributo agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia e degli ulteriori obiettivi dell'Unione dell'energia nonché sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento al diritto dell'Unione o alle decisioni relative alla convenzione UNFCC e all'accordo di Parigi. Le relazioni della Commissione possono essere corredate di proposte legislative, se del caso.

Articolo 46

Modifiche della direttiva 94/22/CE

La direttiva 94/22/CE è così modificata:

1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è abrogato;

2) l'articolo 9 è abrogato.

Articolo 47

Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

1) l'articolo 7 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia fornita; e»;

b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.  Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10 % entro il 31 dicembre 2020 il più gradualmente possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornita, in confronto al valore di riferimento per i carburanti di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. La riduzione prevede:»;

2) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.  La Commissione assicura che le informazioni presentate a norma del paragrafo 3 siano rese rapidamente disponibili con mezzi adeguati.».

Articolo 48

Modifiche della direttiva 2009/31/CE

La direttiva 2009/31/CE è così modificata:

1) all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Ogni quattro anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva, compreso il registro di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b). La prima relazione è trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011. La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. Il questionario o lo schema sono trasmessi agli Stati membri almeno sei mesi prima del termine per la presentazione della relazione.»;

2) all'articolo 38 della direttiva 2009/31/CE, il paragrafo 1 è abrogato.

Articolo 49

Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009

Il regolamento (CE) n. 663/2009 è così modificato:

1) all'articolo 27, i paragrafi 1 e 3 sono abrogati;

2) l'articolo 28 è abrogato.

Articolo 50

Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2009

Nel regolamento (CE) n. 715/2009, l'articolo 29 è abrogato.

Articolo 51

Modifiche della direttiva 2009/73/CE

La direttiva 2009/73/CE è così modificata:

1) l'articolo 5 è abrogato;

2) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Relazione

La Commissione controlla ed esamina l'attuazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ).

Articolo 52

Modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio

All'articolo 6 della direttiva 2009/119/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell'inventario delle scorte di sicurezza di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.».

Articolo 53

Modifiche della direttiva 2010/31/UE

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 bis è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.  Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine prevede:»;

b) è inserito il seguente paragrafo:

«8.  La strategia di ristrutturazione a lungo termine di ciascuno Stato membro è trasmessa alla Commissione nell'ambito del rispettivo piano nazionale integrato definitivo per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *2 ). In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, la prima strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasmessa alla Commissione entro il 10 marzo 2020.

2) all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, la frase «la relazione può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE» è abrogata;

3) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.  Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione presenta ogni quattro anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tali informazioni la Commissione, se necessario, elabora un piano d'azione e propone raccomandazioni e misure in conformità all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 per aumentare il numero di tali edifici e promuovere le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace sotto il profilo dei costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.»;

4) all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati;

5) all'articolo 14, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tale relazione è trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani nazionali integrati degli Stati membri per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999»;

6) all'articolo 15, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tale relazione è trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani nazionali integrati degli Stati membri per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;».

Articolo 54

Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

1) l'articolo 4 è abrogato;

2) all'articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è abrogata;

3) l'articolo 24 è così modificato:

a) i paragrafi 1, 3, 4 e 11 sono abrogati;

b) il paragrafo 2 è abrogato;

4) l'allegato XIV è abrogato.

Articolo 55

Modifica della direttiva 2013/30/UE

All'articolo 25 della direttiva 2013/30/UE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale, nel quadro delle relazioni annuali di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *3 ), contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3.

Articolo 56

Modifiche della direttiva (UE) 2015/652

La direttiva (UE) 2015/652 è così modificata:

1) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.  Ogni anno, entro il 31 dicembre, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per l'anno civile precedente, i dati relativi alla conformità con l'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE, come definito nell'allegato III della presente direttiva.»;

2) all'allegato I, parte 2, il punto 1, lettera h) e i punti 2, 3, 4 e 7 sono abrogati;

3) l'allegato III è così modificato:

a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l'energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.»;

b) al punto 3, le lettere e) e f) sono abrogate.

4) l'allegato IV è così modificato:

a) i seguenti formati per la comunicazione delle informazioni a fini di uniformità dei dati comunicati sono abrogati:

 Origine — Fornitori individuali

 Origine — Fornitori congiunti

 Luogo d'acquisto

b) nelle note per la compilazione i punti 8 e 9 sono abrogati.

Articolo 57

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2021, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 58 del presente regolamento e ad eccezione dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 525/2013, che è abrogato con effetto a decorrere dal 24 dicembre 2018. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XIII.

Articolo 58

Disposizioni transitorie

In deroga all'articolo 57 del presente regolamento, l'articolo 7 e l'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti ai sensi dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi per quanto concerne il secondo periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto.

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.

Ai fini della coerenza e della certezza del diritto, il presente regolamento non impedisce in alcun modo l'applicazione delle deroghe di cui alla pertinente legislazione settoriale dell'Unione nell'ambito dell'energia elettrica e della preparazione ai rischi connessi all'energia elettrica.

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 40, l'articolo 53, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 54, paragrafo 3, lettera a), l'articolo 54, paragrafo 4 e l'articolo 55 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

QUADRO GENERALE PER I PIANI NAZIONALI INTEGRATI PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Parte 1

Quadro generale

SEZIONE A: PIANO NAZIONALE

1.   SCHEMA GENERALE E PROCESSO DI CREAZIONE DEL PIANO

1.1.   Sintesi

i. Contesto politico, economico, ambientale e sociale del piano

ii. Strategia relativa alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

iii. Tabella riassuntiva con gli obiettivi, le politiche e le misure principali del piano

1.2.   Panoramica della situazione politica attuale

i. Sistema energetico nazionale e dell'Unione e contesto delle politiche del piano nazionale

ii. Politiche e misure attuali per l'energia e il clima relative alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia

iii. Principali questioni di rilevanza transfrontaliera

iv. Struttura amministrativa per l'attuazione delle politiche nazionali per l'energia e il clima

1.3.   Consultazioni e coinvolgimento degli enti nazionali e dell'Unione ed esiti ottenuti

i. Partecipazione del parlamento nazionale

ii. Partecipazione delle autorità locali e regionali

iii. Consultazioni con le parti interessate, comprese le parti sociali, e impegno della società civile e del pubblico

iv. Consultazioni con altri Stati membri

v. Processo iterativo con la Commissione

1.4.   Cooperazione regionale per la preparazione del piano

i. Elementi soggetti a una pianificazione congiunta o coordinata con altri Stati membri

ii. Spiegazione del modo in cui il piano prende in considerazione la cooperazione regionale

2.   OBIETTIVI E TRAGUARDI NAZIONALI

2.1.   Dimensione della decarbonizzazione

2.1.1.   Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra ( 3 )

i. Elementi di cui all'articolo 4, lettera a, punto 1

ii. Se del caso, altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con l'accordo di Parigi e con le attuali strategie a lungo termine. Se del caso, per il contributo all'impegno globale dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento se disponibili

2.1.2.   Energia rinnovabile

i. Elementi di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2)

ii. Traiettorie stimate per la quota settoriale di energia rinnovabile sul consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti

iii. Traiettorie stimate per tecnologia di produzione di energia rinnovabile che lo Stato membro prevede di utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto, ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep, e la capacità installata totale prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento), ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW

iv. Traiettorie stimate della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, valutazione dell'origine e dell'impatto sul pozzo LULUCF

v. Se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, inclusi quelli a lungo termine o settoriali (quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile, energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue)

2.2.   Dimensione dell'efficienza energetica

i. Elementi di cui all'articolo 4, lettera b)

ii. Tappe indicative fissate al 2030, 2040 e 2050, indicatori di progresso messi a punto a livello nazionale, una stima affidabile del risparmio energetico atteso nonché dei benefici in senso lato, e relativi contributi al conseguimento dei traguardi unionali di efficienza energetica come previsto nelle tabelle di marcia stabilite nelle strategie di ristrutturazione a lungo termine per il parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, in conformità all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE

iii. Se del caso, altri obiettivi nazionali, compresi obiettivi o strategie a lungo termine e obiettivi settoriali e obiettivi nazionali in ambiti quali l'efficienza energetica nel settore dei trasporti e relativamente a riscaldamento e raffreddamento

2.3.   Dimensione della sicurezza energetica

i. Elementi di cui all'articolo 4, lettera c)

ii. Obiettivi nazionali per incrementare la diversificazione delle fonti e relativi all'approvvigionamento da paesi terzi e nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali

iii. Se del caso, obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali

iv. obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo delle fonti energetiche interne, la gestione della domanda e lo stoccaggio

2.4.   Dimensione del mercato interno dell'energia

2.4.1.   Interconnettività elettrica

i. Livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 tenuto conto dell'obiettivo di interconnessione elettrica di almeno il 15 % per il 2030, attraverso una strategia in cui il livello a partire dal 2021 è definito in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prendendo in considerazione l'obiettivo di interconnessione del 10 % relativo al 2020 e i seguenti indicatori in base all'urgenza delle azioni:

1) differenziale di prezzo nel mercato all'ingrosso superiore a una soglia indicativa di 2 EUR/MWh tra Stati membri, regioni o zone di offerta;

2) capacità di trasmissione nominale degli interconnettori inferiore al 30 % del carico di punta;

3) capacità di trasmissione nominale degli interconnettori inferiore al 30 % della capacità installata di generazione di energie rinnovabili.

Ogni nuovo interconnettore è soggetto a un'analisi costi-benefici di tipo socioeconomica e ambientale ed è attuato soltanto se i potenziali benefici superano i costi.

2.4.2.   Infrastruttura di trasmissione dell'energia

i. Progetti principali per l'infrastruttura di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas e, ove opportuno, progetti di ammodernamento, necessari per il raggiungimento di obiettivi e traguardi nell'ambito delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia.

ii. Se del caso, principali progetti infrastrutturali previsti diversi dai progetti di interesse comune (PIC) ( 4 )

2.4.3.   Integrazione del mercato

i. Obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'aumento della flessibilità del sistema, in particolare relativamente alla promozione di prezzi dell'energia elettrica determinati in modo competitivo in linea con la pertinente normativa settoriale, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità di scambio degli interconnettori esistenti, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione e i segnali di prezzo in tempo reale, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

ii. Se del caso, obiettivi nazionali connessi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

iii. Se del caso, obiettivi nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti

iv. Obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico nonché di flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

v. Se del caso, obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia e migliorare la competitività del settore dell'energia al dettaglio

2.4.4.   Povertà energetica

Se del caso, obiettivi nazionali relativi alla povertà energetica, tra cui un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

2.5.   Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

i. Obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l'innovazione pubbliche e, se disponibili, private, relativamente all'Unione dell'energia nonché, se del caso, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

ii. Se disponibili, obiettivi nazionali relativi al 2050 connessi alla promozione di tecnologie energetiche pulite e, se del caso, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine (2050), per la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, comprese le tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto e stoccaggio del carbonio

iii. Ove applicabile, obiettivi nazionali relativi alla competitività

3.   POLITICHE E MISURE

3.1.   Dimensione della decarbonizzazione

3.1.1.   Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

i. Politiche e misure volte a raggiungere l'obiettivo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva e l'obiettivo a lungo termine di diventare un'economia a basse emissioni e di raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti in conformità dell'accordo di Parigi

ii. Ove pertinente, cooperazione regionale in questo settore

iii. Ferma restando l'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato, misure di finanziamento, tra cui il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, ove applicabile

3.1.2.   Energia rinnovabile

i. Politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell'obiettivo vincolante a livello dell'UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e traiettorie, di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), ove applicabili o disponibili, gli elementi di cui al punto 2.1.2 del presente allegato, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia ( 5 )

ii. Ove pertinente, misure specifiche per la cooperazione regionale, nonché, facoltativamente, la produzione eccedentaria stimata di energia da fonti rinnovabili che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri al fine di conseguire il contributo nazionale e le traiettorie di cui al punto 2.1.2

iii. Misure specifiche in materia di sostegno finanziario ove applicabile, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, per promuovere la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti

iv. Ove applicabile, la valutazione del sostegno a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che gli Stati membri sono tenuti a effettuare a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001

v. Misure specifiche volte a introdurre uno o più punti di contatto, razionalizzare le procedure amministrative, fornire informazioni e formazione e facilitare l'adozione di accordi a lungo termine di compravendita di energia elettrica

Sintesi delle politiche e delle misure ai sensi del quadro di riferimento che dovranno essere messe in atto dagli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 6, e dell'articolo 22, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per promuovere e agevolare lo sviluppo dell'autoconsumo e le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile

vi. Valutazione della necessità di costruire nuove infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento da fonti rinnovabili

vii. Ove applicabile, misure specifiche per la promozione dell'uso di energia proveniente dalla biomassa, in particolare per la nuova mobilitazione delle biomasse prendendo in considerazione quanto segue:

 la disponibilità di biomassa, inclusa la biomassa sostenibile: potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi;

 altri usi della biomassa in altri settori (agricoltura e settori forestali); nonché misure per la sostenibilità della produzione e dell'uso di biomassa

3.1.3.   Altri elementi della dimensione

i. Politiche e misure nazionali con un impatto sul settore ETS e valutazione della complementarità e degli effetti sull'ETS dell'UE, se del caso

ii. Politiche e misure volte a conseguire altri obiettivi nazionali, se del caso

iii. Politiche e misure volte a conseguire la mobilità a basse emissioni (compresa l'elettrificazione dei trasporti)

iv. Ove applicabile, politiche nazionali, tempistiche e misure previste per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per i combustibili fossili

3.2.   Dimensione dell'efficienza energetica

Politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica al 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 tra cui misure e strumenti (anche di natura finanziaria) previsti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

i. regimi obbligatori di efficienza energetica e misure programmatiche alternative ai sensi degli articoli 7 bis e 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE ed elaborati conformemente all'allegato II

ii. Strategia di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati ( 6 ), comprese politiche, misure ed azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi e politiche ed azioni volte ad affrontare i segmenti del parco nazionale di edifici caratterizzati dalle prestazioni peggiori, conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE

iii. Descrizione di politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici nel settore pubblico e delle misure per eliminare gli ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica ( 7 )

iv. Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica al 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 (ad esempio misure per promuovere il ruolo esemplare degli edifici pubblici e degli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell'energia ( 8 ), misure di informazione e formazione rivolte ai consumatori ( 9 ), altre misure per promuovere l'efficienza energetica ( 10 ))

v. Ove applicabile, descrizione delle politiche e delle misure volte a promuovere il ruolo delle comunità locali produttrici/consumatrici di energia nel contribuire all'attuazione delle politiche e delle misure di cui ai punti i, ii, iii e iv

vi. Descrizione delle misure per sviluppare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura per il gas e l'energia elettrica ( 11 )

vii. Cooperazione regionale in questo settore, se del caso

viii. Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale

3.3.   Dimensione della sicurezza energetica ( 12 )

i. Politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.3 ( 13 )

ii. Cooperazione regionale in questo settore

iii. Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.   Dimensione del mercato interno dell'energia ( 14 )

3.4.1.   Infrastrutture per l'energia elettrica

i. Politiche e misure volte a conseguire il traguardo di interconnettività di cui all'articolo 4, lettera d)

ii. Cooperazione regionale in questo settore ( 15 )

iii. Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.2.   Infrastruttura di trasmissione dell'energia

i. Politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.4.2, comprese, se del caso, misure specifiche per consentire la realizzazione di progetti di interesse comune (PIC) e di altri progetti infrastrutturali importanti

ii. Cooperazione regionale in questo settore ( 16 )

iii. Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.3.   Integrazione del mercato

i. Politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.4.3

ii. Misure per aumentare la flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia rinnovabile, come le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione e i segnali di prezzo in tempo reale, compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e quella dei mercati di bilanciamento transfrontalieri

iii. Ove applicabile, misure per garantire la partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, la gestione della domanda e lo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia

iv. Politiche e misure volte a tutelare i consumatori, in particolare quelli più vulnerabili e, ove applicabile, in condizioni di povertà energetica, e a migliorare la competitività e la concorrenza del mercato dell'energia al dettaglio

v. Descrizione delle misure volte a consentire e sviluppare la gestione della domanda, tra cui quelle a sostegno di una tariffazione dinamica ( 17 )

3.4.4.   Povertà energetica

i. Ove applicabile, politiche e misure volte a conseguire gli obiettivi di cui al punto 2.4.4

3.5.   Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

i. Politiche e misure relative agli elementi di cui al punto 2.5

ii. Ove applicabile, cooperazione con altri Stati membri in questo settore, comprese, ove appropriato, le informazioni sul modo in cui gli obiettivi e le politiche del piano SET sono tradotti nel contesto nazionale

iii. Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell'Unione e l'uso dei fondi dell'Unione, in questo settore a livello nazionale, se del caso

SEZIONE B: BASE ANALITICA ( 18 )

4.   SITUAZIONE ATTUALE E PROIEZIONI CON POLITICHE E MISURE VIGENTI ( 19 ) ( 20 )

4.1.   Evoluzione prevista dei principali fattori esogeni aventi un impatto sugli sviluppi del sistema energetico e delle emissioni di gas a effetto serra

i. Previsioni macroeconomiche (crescita del PIL e della popolazione)

ii. Variazioni settoriali che dovrebbero incidere sul sistema energetico e sulle emissioni di gas a effetto serra

iii. Tendenze mondiali del settore dell'energia, prezzi internazionali dei combustibili fossili e prezzi del carbonio nel sistema ETS dell'UE

iv. Evoluzione dei costi delle tecnologie

4.2.   Dimensione della decarbonizzazione

4.2.1.   Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

i. Andamento delle emissioni e degli assorbimenti attuali di gas a effetto serra nel sistema ETS dell'UE, condivisione degli sforzi, settori LULUCF e settori energetici diversi

ii. Proiezioni degli sviluppi settoriali con politiche e misure vigenti a livello nazionale e dell'Unione almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.2.2.   Energia rinnovabile

i. Quota attuale di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia e in diversi settori (riscaldamento e raffreddamento, energia elettrica e trasporti), nonché per tecnologia in ciascuno di tali settori

ii. Proiezioni indicative di sviluppo con politiche vigenti per il 2030 (con un prospettiva fino al 2040)

4.3.   Dimensione dell'efficienza energetica

i. Consumo di energia primaria e finale attuale nell'economia e per settore (inclusi i settori industriale, residenziale, dei servizi e dei trasporti)

ii. Potenziale attuale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti ( 21 )

iii. Proiezioni in considerazione delle politiche, delle misure e dei programmi attuali in materia di efficienza energetica, di cui al punto 1.2 ii), per il consumo di energia primaria e finale per ciascun settore almeno fino al 2040 (anche per il 2030) ( 22 )

iv. Livelli ottimali in termini di costo dei requisiti minimi di prestazione energetica risultanti dai calcoli a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE

4.4.   Dimensione della sicurezza energetica

i. Stato attuale di mix energetico, risorse energetiche interne e dipendenza dalle importazioni, compresi i rischi pertinenti

ii. Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.5.   Dimensione del mercato interno dell'energia

4.5.1.   Interconnettività elettrica

i. Stato attuale di livello di interconnessione e principali interconnettori ( 23 )

ii. Proiezioni delle esigenze di ampliamento dell'interconnettore (anche per il 2030) ( 24 )

4.5.2.   Infrastruttura di trasmissione dell'energia

i. Caratteristiche principali delle attuali infrastrutture di trasmissione per l'energia elettrica e il gas ( 25 )

ii. Proiezioni delle esigenze di ampliamento della rete almeno fino al 2040 (anche per il 2030) ( 26 )

4.5.3.   Mercati dell'energia elettrica e del gas, prezzi dell'energia

i. Situazione attuale dei mercati dell'energia elettrica e del gas, compresi i prezzi dell'energia

ii. Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.6.   Dimensione della ricerca, dell'innovazione e della competitività

i. Situazione attuale del settore delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e, per quanto possibile, relativo posizionamento sul mercato globale (questa analisi dovrà essere effettuata a livello di Unione o globale)

ii. Livello attuale della spesa pubblica e, ove disponibile, privata, per la ricerca e l'innovazione di tecnologie a bassa emissione di carbonio, numero attuale di brevetti e ricercatori

iii. Ripartizione degli attuali elementi del prezzo che costituiscono le tre principali componenti del prezzo (energia, rete, tasse/imposte)

iv. Descrizione delle sovvenzioni per l'energia, ivi inclusi i combustibili fossili

5.   VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE E DELLE MISURE PREVISTE ( 27 )

5.1.   Impatto delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, sul sistema energetico e sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, ivi incluso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti (di cui alla sezione 4).

i. Proiezioni dell'evoluzione del sistema energetico e delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nonché, ove pertinente, delle emissioni di inquinanti atmosferici in conformità della direttiva (UE) 2016/2284 nel quadro delle politiche e delle misure previste almeno per i dieci anni successivi al periodo oggetto del piano (compreso l'ultimo anno del periodo coperto dal piano), comprese le pertinenti politiche e misure dell'Unione.

ii. Valutazione delle interazioni programmatiche (tra politiche e misure vigenti e previste all'interno di una dimensione strategica e tra politiche e misure vigenti e previste appartenenti a diverse dimensioni) almeno fino all'ultimo anno del periodo coperto dal piano, in particolare per sviluppare una solida comprensione dell'impatto delle politiche in materia di efficienza energetica / risparmio energetico sul dimensionamento del sistema energetico e ridurre il rischio di investimenti incagliati nell'approvvigionamento energetico

iii. Valutazione delle interazioni tra le politiche e le misure esistenti e previste, e tra tali politiche e misure e le misure di politica climatica ed energetica dell'Unione

5.2.   Impatto macroeconomico e, nella misura del possibile, sulla salute, l'ambiente, l'occupazione e l'istruzione, sulle competenze e a livello sociale compresi gli aspetti della transizione equa (in termini di costi e benefici nonché di rapporto costi/efficacia) delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, almeno fino all'ultimo anno del periodo contemplato dal piano, incluso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti

5.3.   Quadro delle necessità di investimenti

i. Flussi di investimenti esistenti e previsioni di investimento per quanto riguarda le politiche e le misure previste

ii. Fattori di rischio del settore o del mercato oppure ostacoli nel contesto nazionale o regionale

iii. Analisi del sostegno o delle risorse finanziari pubblici aggiuntivi per colmare le lacune identificate al punto ii)

5.4.   Impatto delle politiche e delle misure previste di cui alla sezione 3 su altri Stati membri e sulla cooperazione regionale almeno fino all'ultimo anno del periodo contemplato dal piano, incluso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti

i. Impatto sul sistema energetico negli Stati membri limitrofi e nella regione nella misura del possibile

ii. Impatto sui prezzi dell'energia, sui servizi di pubblica utilità e sull'integrazione del mercato dell'energia

iii. Se del caso, impatto sulla cooperazione regionale

Parte 2

Elenco dei parametri e delle variabili da riportare nella sezione B dei piani nazionali ( 28 ) ( 29 ) ( 30 ) ( 31 )

La sezione B, «Base analitica», dei piani nazionali riporta i parametri, le variabili, i bilanci energetici e gli indicatori di seguito elencati, se utilizzati:

1.   Parametri e variabili generali

1) Popolazione [milioni]

2) PIL [milioni di EUR]

3) Valore aggiunto lordo per settore (compresi i principali settori industriali, dell'edilizia, dei servizi e agricoli) [milioni di euro]

4) Numero di famiglie [migliaia]

5) Dimensione delle famiglie [abitanti/nuclei familiari]

6) Reddito netto delle famiglie [euro]

7) Numero di passeggeri-chilometro: tutti i modi di trasporto, ossia ripartiti tra strada (automobili e autobus separatamente se possibile), ferrovia, aereo e navigazione interna (se del caso) [milioni di passeggeri/km]

8) Tonnellate-chilometro per il trasporto merci: tutti i modi di trasporto ad eccezione del trasporto marittimo internazionale, ossia ripartite tra strada, ferrovia, aereo, navigazione interna (vie navigabili interne e trasporto marittimo nazionale) [milioni di tonnellate/km]

9) Prezzi internazionali dell'importazione di petrolio, gas e carbone [EUR/GJ o euro/tep] sulla base delle raccomandazioni della Commissione

10) Prezzo del carbonio nell'ambito del sistema ETS dell'UE [EUR/quota di emissioni] sulla base delle raccomandazioni della Commissione

11) Ipotesi circa i tassi di cambio dell'euro e del dollaro USA (se del caso) [EUR/valuta e USD/valuta]

12) Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)

13) Numero di gradi-giorno di raffreddamento (CDD)

14) Ipotesi circa i costi tecnologici utilizzate nella modellizzazione per le principali tecnologie pertinenti

2.   Bilanci e indicatori energetici

2.1.   Approvvigionamento energetico

1) Produzione interna per tipo di combustibile (tutti i prodotti energetici prodotti in quantità significative) [ktep]

2) Importazioni nette per tipo di combustibile (compresa l'energia elettrica e suddivise in importazioni nette intra ed extra UE) [ktep]

3) Dipendenza dalle importazioni da paesi terzi [%]

4) Principali fonti d'importazione (paesi) dei principali vettori energetici (compresi gas ed energia elettrica)

5) Consumo interno lordo per tipo di combustibile (inclusi i solidi, tutti i prodotti energetici: carbone, petrolio greggio e prodotti petroliferi, gas naturale, energia nucleare, energia elettrica, calore derivato, rinnovabili, rifiuti) [ktep]

2.2.   Energia elettrica e termica

1) Produzione lorda di energia elettrica [GWh]

2) Produzione lorda di energia elettrica per combustibile (tutti i prodotti energetici) [GWh]

3) Quota di cogenerazione di calore ed energia elettrica sul totale di generazione di energia elettrica e calore [%]

4) Capacità di generazione di energia elettrica per fonte, compresi i ritiri e i nuovi investimenti [MW]

5) Calore prodotto dalla generazione di energia termica

6) Calore prodotto da impianti di cogenerazione, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali

7) Capacità di interconnessione transfrontaliere per il gas e l'energia elettrica [definizione per l'energia elettrica in linea con l'esito delle discussioni in corso sulla base dell'obiettivo di interconnessione del 15 %] e tasso di utilizzo previsto

2.3.   Settore delle trasformazioni

1) Combustibile di alimentazione per la generazione di energia termica (compresi solidi, petrolio, gas) [ktep]

2) Combustibile di alimentazione per altri processi di conversione [ktep]

2.4.   Consumi energetici

1) Consumo di energia primaria e finale [ktep]

2) Consumo di energia finale per settore (compresi i settori industriale, residenziale, terziario, agricolo e dei trasporti - ripartito fra trasporto passeggeri e trasporto merci, se disponibile) [ktep]

3) Consumo di energia finale per combustibile (tutti i prodotti energetici) [ktep]

4) Consumo non energetico finale [ktep]

5) Intensità di energia primaria per l'economia nel suo insieme (consumo di energia primaria/PIL) [tep/euro]

6) Intensità di energia finale per settore (compresi i settori industriale, residenziale, terziario e dei trasporti – ripartito fra trasporto passeggeri e trasporto merci, se disponibile)

2.5.   Prezzi

1) Prezzi dell'energia elettrica per tipologia di settore di utilizzo (residenziale, industriale, terziario)

2) Prezzi nazionali di vendita al dettaglio dei combustibili (incluse le imposte, per fonte e settore) [euro/ktep]

2.6.   Investimento

Costi di investimento nei settori della trasformazione, dell'approvvigionamento, della trasmissione e della distribuzione dell'energia

2.7.   Energia rinnovabile

1) Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia, per settore (energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e per tecnologia

2) Cogenerazione di calore e di energia elettrica da energie rinnovabili negli edifici (; include, ove disponibili, dati disaggregati sull'energia prodotta, consumata e immessa in rete dai sistemi solari fotovoltaici, dai sistemi solari termici, dalla biomassa, dalle pompe di calore, dai sistemi geotermici nonché da tutti gli altri sistemi di energia rinnovabile decentrati

3) Se del caso, altre traiettorie nazionali, incluse le traiettorie a lungo termine o settoriali, quota di biocarburanti prodotti da colture alimentari e di biocarburanti avanzati, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, nonché l'energia rinnovabile prodotta dalle città e dalle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile.

3.   Indicatori relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra

1) Emissioni di gas a effetto serra per settore programmatico (ETS UE, condivisione degli sforzi e LULUCF)

2) Emissioni di gas a effetto serra per settore dell'IPCC e per gas (se pertinente, suddivisi nei settori ETS UE e in quelli inclusi nella condivisione dello sforzo [tCO2eq]

3) Intensità di carbonio dell'economia nel suo complesso [tCO2eq/PIL]

4) Indicatori relativi alle emissioni di CO2

a) Intensità di gas serra della generazione di energia elettrica e di calore domestica [tCO2eq/MWh]

b) Intensità di gas serra del consumo energetico finale per settore [tCO2eq/tep]

5) Parametri relativi alle emissioni diverse da CO2

a) Animali da allevamento: bestiame da latte [1 000 capi], bestiame non da latte [1 000 capi], ovini [1 000 capi], suini [1 000 capi], pollame [1 000 capi]

b) Apporto di azoto dall'utilizzo di fertilizzanti sintetici [kt di azoto]

c) Apporto di azoto dall'utilizzo di letame [kt di azoto]

d) Azoto fissato dalle colture che fissano azoto [kt di azoto]

e) Azoto nei residui delle colture restituiti alla terra [kt di azoto]

f) Superficie dei suoli organici coltivati [ettari]

g) Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)

h) Rifiuti solidi urbani (RSU) da collocare a discarica

i) Quota di recupero di CH4 nella produzione totale di CH4 dalla messa in discarica [%]




ALLEGATO II

CONTRIBUTI NAZIONALI PER LA QUOTA DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI SUL CONSUMO FINALE DI ENERGIA LORDO NEL 2030

1. La seguente formula indicativa rappresenta i criteri oggettivi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punti da i) a v), espressi ciascuno in punti percentuali:

a) obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro per il 2020 di cui alla terza colonna della tabella indicata dell'allegato I della direttiva (UE) 2018/2001;

b) contributo forfettario (Cforf);

c) contributo basato sul PIL pro capite (CPIL);

d) contributo basato sul potenziale (Cpotenziale);

e) contributo che riflette il livello di interconnessione dello Stato membro (Cinterco).

2. Il Cforf è uguale per ogni Stato membro. Tutti i Cforf degli Stati membri contribuiscono assieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

3. Il CPIL è distribuito tra gli Stati membri sulla base dell'indice di PIL pro capite di Eurostat rispetto alla media dell'Unione nel periodo dal 2013 al 2017, espresso in standard di potere d'acquisto, laddove per ciascun singolo Stato membro è previsto un massimale dell'indice pari al 150 % della media dell'Unione. Tutti i CPIL degli Stati membri contribuiscono assieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

4. Il Cpotenziale è distribuito tra gli Stati membri sulla base della differenza tra la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro nel 2030, come indicato nello scenario PRIMES, e il suo obiettivo nazionale vincolante per il 2020. Tutti i Cpotenziale degli Stati membri contribuiscono insieme al 30 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.

5. Il Cinterco è distribuito tra gli Stati membri sulla base dell'indice di percentuale di interconnessione elettrica rispetto alla media dell'Unione nel 2017, misurata dalla capacità di trasmissione netta rispetto alla capacità totale di generazione installata, laddove per ciascun singolo Stato membro è previsto un massimale dell'indice di percentuale di interconnessione pari al 150 % della media dell'Unione. Tutti i Cinterco degli Stati membri contribuiscono assieme al 10 % della differenza tra gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2020.




ALLEGATO III

NOTIFICA DELLE MISURE E DEI METODI ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE

Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi dettagliati proposti a norma dell'allegato V, punto 5, della direttiva 2012/27/UE per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e le misure programmatiche alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della stessa direttiva.

1.   Calcolo del livello del requisito di risparmio energetico da raggiungere nell'intero periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 che indichi in che modo gli elementi di seguito riportati sono presi in considerazione:

a) consumo annuale finale di energia, in media sul triennio più recente prima del 1o gennaio 2019 [in ktep];

b) ammontare cumulativo totale dell'uso finale del risparmio energetico da conseguire [in ktep] ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/27/UE;

c) dati utilizzati per il calcolo del consumo finale di energia e fonti di tali dati, compresa la giustificazione per l'uso di fonti statistiche alternative, e le eventuali differenze nei quantitativi che ne risultano (se si utilizzano fonti diverse da Eurostat);

2.   Gli Stati membri che decidono di avvalersi delle possibilità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE notificano anche il calcolo del livello del requisito di risparmio energetico da raggiungere nell'intero periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, indicando in che modo sono presi in considerazione anche i seguenti elementi:

a) il proprio tasso annuale di risparmio;

b) il proprio scenario di base del calcolo e l'energia utilizzata nei trasporti, in tutto o in parte, esclusa dal calcolo [in ktep];

c) risparmio energetico complessivo calcolato nell'intero periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 (prima dell'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere da b) a g), della direttiva 2012/27/UE) [in ktep];

d) applicazione delle opzioni di cui alle lettere da b) a g) dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE:

i) consumo finale di energia per le attività industriali [in ktep] elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE escluse dal calcolo, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2012/27/UE;

ii) risparmio energetico [in ktep] conseguito nei settori della trasformazione, della distribuzione e della trasmissione di energia, comprese le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE;

iii) risparmio energetico [in ktep] risultante da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2012/27/UE;

iv) risparmio energetico [in ktep] derivante da misure programmatiche, a condizione che si possa dimostrare che tali misure programmatiche sfociano in azioni individuali intraprese dal 1o gennaio 2018 al del 31 dicembre 2020, che conseguono risparmi dopo il 31 dicembre 2020, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera e), della direttiva 2012/27/UE;

v) energia prodotta [in ktep] sugli o negli edifici per uso proprio a seguito di misure strategiche per la promozione di nuove tecnologie in materia di energie rinnovabili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), della direttiva 2012/27/UE

vi) risparmio energetico [in ktep] che eccede il risparmio energetico cumulativo richiesto conseguito nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, che gli Stati membri calcolano ai fini del periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2012/27/UE;

e) volume totale cumulativo di risparmi energetici (dopo l'applicazione delle opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere da b) a g) della direttiva 2012/27/UE.

3.   Misure programmatiche volte a conseguire l'obbligo di risparmio di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE

3.1.   Regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE:

a) descrizione del regime obbligatorio di efficienza energetica;

b) volume annuo e cumulativo previsto di risparmi energetici e durata del periodo obbligatorio/dei periodi obbligatori;

c) parti obbligate e rispettive responsabilità;

d) settori interessati;

e) azioni ammissibili previste dalla misura;

f) informazioni sull'applicazione delle seguenti disposizioni della direttiva 2012/27/UE:

i) ove applicabile, azioni specifiche, quota di risparmio da raggiungere nelle famiglie in condizioni di povertà energetica in conformità dell'articolo 7, paragrafo 11;

ii) risparmi ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi in conformità dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera a);

iii) «finanziamenti e prestiti» in conformità dell'articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b);

g) se pertinente, informazioni sugli scambi di risparmi energetici.

3.2.   Misure alternative di cui all'articolo 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle imposte):

a) tipo di misura programmatica;

b) breve descrizione della misura programmatica, comprese le caratteristiche di progettazione per ogni misura notificata;

c) volume annuo e cumulativo totale di risparmi previsto per ciascuna misura e/o volume di risparmi energetici in relazione a uno qualsiasi dei periodi intermedi;

d) autorità pubbliche responsabili dell'attuazione, parti partecipanti o incaricate e rispettive responsabilità per l'attuazione delle misure programmatiche;

e) settori interessati;

f) azioni ammissibili previste dalla misura;

g) ove applicabile, misure programmatiche specifiche o singole azioni per far fronte alla povertà energetica.

3.3.   Informazioni sulle misure fiscali:

a) breve descrizione della misura fiscale;

b) durata della misura fiscale;

c) autorità pubblica responsabile dell'attuazione;

d) volume annuo e cumulativo atteso di risparmi per ciascuna misura;

e) settori interessati e fasce di contribuenti;

f) metodo di calcolo, compresi i tipi di elasticità del prezzo utilizzati e le modalità con cui sono stati stabiliti, in linea con l'allegato V, punto 4, della direttiva 2012/27/UE.

4.   Metodo di calcolo delle misure notificate ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter e dell'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle misure fiscali):

a) metodi di misurazione utilizzati di cui all'allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE;

b) metodo di espressione del risparmio energetico (risparmio di energia primaria o finale);

c) durata delle misure, ritmo con cui i risparmi si riducono nel tempo e approccio utilizzato per tener conto della durata dei risparmi;

d) breve descrizione del metodo di calcolo, compreso il modo in cui sono garantite l'addizionalità e la rilevanza del risparmio e quali metodologie e parametri di riferimento sono utilizzati per i risparmi previsti e di scala;

e) informazioni su come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni tra le misure e le singole azioni per evitare il doppio conteggio del risparmio energetico;

f) ove pertinente, variazioni climatiche e approccio utilizzato.

5.   Monitoraggio e verifica

a) breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica;

b) autorità pubblica responsabile dell'attuazione e principali responsabilità, nel contesto del sistema di monitoraggio e verifica, in relazione ai regimi obbligatori di efficienza energetica o alle misure alternative;

c) indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti obbligate, dalle parti partecipanti o incaricate;

d) porzione statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica e proporzione e criteri utilizzati per definire e selezionare un campione rappresentativo;

e) obblighi di comunicazione delle parti obbligate (risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, nonché complessivamente nel quadro del regime);

f) pubblicazione dei risparmi energetici realizzati (ogni anno) nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative;

g) informazioni sulla normativa degli Stati membri in materia di sanzioni da applicare in caso di non conformità;

h) informazioni sulle misure programmatiche previste in caso di progressi non soddisfacenti.




ALLEGATO IV

QUADRO GENERALE PER LE STRATEGIE A LUNGO TERMINE

1.   PANORAMICA E PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE STRATEGIE

1.1.

Sintesi

1.2.

Contesto giuridico e programmatico

1.3.

Consultazione pubblica

2.   CONTENUTO

2.1.   TOTALE DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DEGLI AUMENTI DEGLI ASSORBIMENTI DAI POZZI

2.1.1.

Proiezioni relative alle riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050

2.1.2.

Obiettivo nazionale per il 2030 e oltre, se disponibile, e tappe indicative per il 2040 il 2050

2.1.3.

Politiche e misure di adattamento

2.2.   ENERGIA RINNOVABILE

2.2.1

Nella misura del possibile, la quota stimata probabile di energia rinnovabile nel consumo di energia finale entro il 2050

2.3.   EFFICIENZA ENERGETICA

2.3.1.

Nella misura del possibile, la stima probabile del consumo di energia entro il 2050

2.4.   CONTENUTO SETTORIALE SPECIFICO

2.4.1.   Sistema energetico

2.4.1.1.

Traiettoria o intervallo di valori previsti o probabili in futuro in materia di emissioni

2.4.1.2.

Descrizione generale dei principali fattori trainanti dell'efficienza energetica, della flessibilità della domanda e del consumo energetico nonché della loro evoluzione a partire dal 2021

2.4.2.   Industria

2.4.2.1.

Riduzioni attese di emissioni per settore e domanda di energia

2.4.2.2.

Rassegna generale delle politiche, dei piani e delle misure esistenti per la decarbonizzazione secondo quanto indicato all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.1

2.4.3.   Trasporti

2.4.3.1.

Emissioni e fonti energetiche attese per tipo di trasporto (ad esempio automobili e furgoni, trasporti pesanti su strada, trasporti marittimi, aerei, ferroviari)

2.4.3.2.

Opzioni in materia di decarbonizzazione

2.4.4.   Agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF)

2.4.4.1.

Nella misura del possibile, emissioni attese dalle fonti e da ciascun gas a effetto serra

2.4.4.2.

Opzioni di riduzione delle emissioni previste

2.4.4.3.

Legami con le politiche di sviluppo agricolo e rurale

3.   FINANZIAMENTO

3.1.

Stime relative agli investimenti necessari

3.2.

Politiche e misure per attività correlate di ricerca, sviluppo e innovazione

4.   VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEGLI ASPETTI SOCIOECONOMICI

5.   ALLEGATI (se del caso)

5.1.

Dettagli concernenti la modellazione (compresi i presupposti) e/o l'analisi, gli indicatori, ecc.




ALLEGATO V

INFORMAZIONI CIRCA GLI INVENTARI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Parte 1

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 3:

a) le emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra elencati nella Parte 2 del presente allegato e le emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 per l'anno X-2;

b) dati sulle emissioni antropogeniche di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, coerenti con i dati già comunicati a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/2284 per l'anno X-2;

c) le emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e assorbimenti di CO2 dai pozzi connessi alle attività LULUCF per l'anno X-2, conformemente ai metodi specificati nella Parte 3 del presente allegato. Tali dati sono inoltre rilevanti per la relazione di conformità ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/841;

d) eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) relative agli anni compresi tra l'anno o il periodo di riferimento pertinente e l'anno X-3, con l'indicazione delle motivazioni di tali modifiche;

e) informazioni sugli indicatori di cui alla Parte 4 del presente allegato relative all'anno X-2;

f) sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842 e degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2018/841 per l'anno X-1;

g) informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare le stime contenute nell'inventario, in particolare in sezioni dell'inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o raccomandazioni in seguito alle revisioni condotte da esperti;

h) quota di attribuzione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate dagli operatori degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti dell'inventario nazionale dei gas a effetto serra e percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni di gas a effetto serra comunicato per tali categorie per l'anno X-2;

i) se rilevante, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per l'anno X-2 con le emissioni verificate comunicate ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

j) se rilevante, i risultati dei controlli volti a verificare la coerenza tra i dati utilizzati per stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra per l'anno X-2, comprensivi dei dati seguenti:

i) i dati utilizzati per la preparazione degli inventari degli inquinanti atmosferici a norma della direttiva (UE) 2016/2284;

ii) dati comunicati a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, e dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 517/2014;

iii) dati sull'energia comunicati a norma dell'articolo 4 e dell'allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008;

k) la descrizione delle eventuali modifiche apportate ai rispettivi sistemi nazionali di inventario;

l) la descrizione delle eventuali modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali;

m) informazioni sui piani di garanzia e controllo di qualità, una valutazione generale dell'incertezza, una valutazione generale della completezza ed eventuali altri elementi della relazione sull'inventario nazionale dei gas a effetto serra necessari per la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra;

n) informazioni circa le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/842 e all'uso dei proventi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, di tale regolamento.

Gli Stati membri possono chiedere che sia concessa una deroga da parte della Commissione alla lettera c) del primo paragrafo per applicare metodi diversi da quelli che figurano nella parte 3 del presente allegato qualora non sia stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra per il periodo dal 2021 al 2030, oppure qualora il costo del miglioramento metodologico sia sproporzionato rispetto ai benefici derivanti dalla sua applicazione per migliorare la contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga presentano alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico, il metodo alternativo proposto o entrambi, corredata di una valutazione dei potenziali effetti sull'accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro uno specifico lasso di tempo ragionevole. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se la Commissione respinge la richiesta motiva la sua decisione.

Parte 2

I gas a effetto serra da prendere in considerazione sono i seguenti:

Biossido di carbonio (CO2)

metano (CH4)

ossido di azoto (N2O)

esafluoruro di zolfo (SF6)

trifluoruro di azoto (NF3)

idrofluorocarburi (HFC):

 HFC-23 CHF3

 HFC-32 CH2F2

 HFC-41 CH3F

 HFC-125 CHF2CF3

 HFC-134 CHF2CHF2

 HFC-134a CH2FCF3

 HFC-143 CH2FCHF2

 HFC-143a CH3CF3

 HFC-152 CH2FCH2F

 HFC-152a CH3CHF2

 HFC-161 CH3CH2F

 HFC-227ea CF3CHFCF3

 HFC-236cb CF3CF2CH2F

 HFC-236ea CF3CHFCHF2

 HFC-236fa CF3CH2CF3

 HFC-245fa CHF2CH2CF3

 HFC-245ca CH2FCF2CHF2

 HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

 HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10)

perfluorocarburi (PFC):

 PFC-14, perfluorometano, CF4

 PFC-116, perfluoroetano, C2F6

 PFC-218, perfluoropropano, C3F8

 PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8

 perfluorociclobutano, c-C3F6

 PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10

 PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12

 PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14

 PFC-9-1-18, C10F18

Parte 3

Metodi per il monitoraggio e la comunicazione nel settore LULUCF

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d'uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25 -30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull'evoluzione o sull'incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d'uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Parte 4

Indicatori dell'inventario



Denominazione dell'indicatore

Indicatore

TRASFORMAZIONE B0

Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt diviso per tutti i prodotti - produzione per centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, PJ

TRASFORMAZIONE E0

Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 degli autoproduttori, kt diviso per la produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche di autoproduttori, PJ

INDUSTRIA A1.1

Intensità totale di CO2 — industria del ferro e dell'acciaio, t/mio EUR

Emissioni totali di CO2 dal ferro e dall'acciaio, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria del ferro e dell'acciaio

INDUSTRIA A1.2

Intensità di CO2 legata all'energia — industria chimica, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all'energia nell'industria chimica, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria chimica

INDUSTRIA A1.3

Intensità di CO2 legata all'energia — industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all'energia nell'industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l'edilizia

INDUSTRIA A1.4

Intensità di CO2 legata all'energia — industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all'energia dall'industria alimentare, delle bevande e del tabacco, kt diviso per il valore aggiunto lordo — industria alimentare, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95)

INDUSTRIA A1.5

Intensità di CO2 legata all'energia — industria della carta e della stampa, t/mio EUR Emissioni di CO2 legate all'energia

nell'industria della carta e della stampa, kt - valore aggiunto lordo - industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95)

FAMIGLIE A0

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m2

Emissioni di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali diviso per la superficie delle abitazioni occupate in permanenza, milioni di m2

SERVIZI B0

Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2

Emissioni di CO2 per il riscaldamento di locali in edifici nel settore commerciale e istituzionale, kt diviso per la superficie degli edifici del terziario, milioni di m2

TRASPORTI B0

Emissioni specifiche di CO2 legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km

TRASPORTI B0

Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km




ALLEGATO VI

INFORMAZIONI SULLE POLITICHE E SULLE MISURE IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Informazioni che devono figurare nelle comunicazioni di cui all'articolo 18:

a) una descrizione del sistema nazionale preposto a comunicare le politiche, le misure o gruppi di misure e le proiezioni delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, oppure informazioni relative a ogni modifica apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale descrizione;

b) gli aggiornamenti relativi alle strategie a lungo termine di cui all'articolo 15 e i progressi compiuti nella loro attuazione;

c) informazioni riguardanti politiche e misure o gruppi di misure nazionali e l'attuazione di politiche e misure o gruppi di misure dell'Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento dai pozzi, trasmesse per ciascun settore e ordinate per gas o gruppo di gas (HFC e PFC) di cui alla parte 2 dell'allegato V. Tali informazioni rinviano alle politiche nazionali o dell'Unione applicabili e pertinenti e comprendono:

i) l'obiettivo della politica o della misura e una sua breve descrizione;

ii) il tipo di strumento utilizzato;

iii) lo stato di attuazione della politica o misura o del gruppo di misure;

iv) gli indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo;

v) ove disponibili, le stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue:

 risultati delle valutazioni ex-ante degli effetti di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Le stime sono fornite per la serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all'anno di comunicazione, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal regolamento (UE) 2018/841;

 risultati delle valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, se disponibili, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento (UE) 2018/842 e dal regolamento (UE) 2018/841;

vi) le stime disponibili dei costi e dei benefici previsti delle politiche e delle misure e le stime dei costi e dei benefici effettivi delle politiche e delle misure;

vii) tutti i riferimenti esistenti alle valutazioni dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, alle informazioni sull'attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l'assorbimento dai pozzi e ai rapporti tecnici su cui si fondano;

viii) valutazione del contributo della politica o della misura alla realizzazione della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15;

d) informazioni sulle politiche e le misure, o gruppi di misure, nazionali aggiuntive previste volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti in virtù del regolamento (UE) 2018/842 e del regolamento (UE) 2018/841;

e) informazioni riguardanti i legami tra le varie politiche e misure, o gruppi di misure, notificate a norma della lettera c) e il modo in cui tali politiche e misure, o gruppi di misure, contribuiscono alle diverse proiezioni.




ALLEGATO VII

INFORMAZIONI SULLE PROIEZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Informazioni che devono figurare nelle comunicazioni di cui all'articolo 18:

a) proiezioni senza misure, se disponibili, proiezioni con misure e, se disponibili, proiezioni con misure aggiuntive;

b) proiezioni dei gas a effetto serra totali e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento (UE) 2018/842 e delle emissioni dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi previsti dal regolamento (UE) 2018/841;

c) impatto delle politiche e misure individuate a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a). Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è chiaramente dichiarato e spiegato;

d) risultati dell'analisi di sensibilità svolta per le proiezioni e informazioni sui modelli e sui parametri utilizzati;

e) tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni di cui al all'articolo 18, paragrafo 4.




ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI SULLE AZIONI NAZIONALI DI ADATTAMENTO, SUL SOSTEGNO FINANZIARIO E TECNOLOGICO FORNITO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E SUI PROVENTI DELLA VENDITA ALL'ASTA

Parte 1

Relazioni sulle azioni di adattamento

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1:

a) obiettivi principali, traguardi e quadro istituzionale per l'adattamento;

b) proiezioni relative ai cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici estremi, l'impatto dei cambiamenti climatici, la valutazione delle vulnerabilità e dei principali rischi climatici;

c) capacità di adattamento;

d) piani e strategie di adattamento;

e) quadro per il monitoraggio e la valutazione;

f) progressi compiuti nell'attuazione, comprese le buone pratiche e i cambiamenti al meccanismo di governance.

Parte 2

Relazioni sul sostegno erogato ai paesi in via di sviluppo

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3:

a) informazioni circa gli stanziamenti impegnati ed erogati ai paesi in via di sviluppo per l'anno X-1, tra cui:

i) informazioni quantitative sulle risorse finanziarie pubbliche mobilitate dallo Stato membro. Le informazioni sui flussi finanziari sono basate sui cosiddetti «marcatori di Rio» per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici e su altri sistemi di tracciabilità introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE;

ii) informazioni metodologiche qualitative che illustrano il metodo utilizzato per calcolare le informazioni quantitative, compresa una spiegazione della metodologia per quantificare i relativi dati e, se del caso, altre informazioni sulle definizioni e sui metodi usati per determinare eventuali dati, in particolare per le informazioni comunicate sui flussi finanziari mobilitati;

iii) informazioni disponibili sulle attività dello Stato membro legate a progetti di trasferimento di tecnologie e a progetti di rafforzamento delle capacità che beneficiano di un finanziamento pubblico per i paesi in via di sviluppo a titolo della convenzione UNFCC, che specifichino se la tecnologia trasferita o il progetto di rafforzamento delle capacità siano stati usati per interventi di mitigazione degli o di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e precisino il paese beneficiario, ove possibile l'importo del sostegno offerto e il tipo di tecnologia trasferita o di progetti di rafforzamento delle capacità;

b) informazioni disponibili per l'anno X e successivi sulla fornitura di sostegno prevista, comprese le informazioni sulle attività previste riguardanti progetti di trasferimento di tecnologie o progetti di sviluppo di capacità che ricevono fondi pubblici per i paesi in via di sviluppo nel quadro della convenzione UNFCC e sulle tecnologie da trasferire e i progetti di rafforzamento delle capacità, che specifichino se la tecnologia trasferita o il progetto di rafforzamento delle capacità mirino alla mitigazione degli o all'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e precisino il paese beneficiario, ove possibile l'importo del sostegno da offrire e il tipo di tecnologia trasferita o di progetto di rafforzamento delle capacità.

Parte 3

Relazioni sui proventi della vendita all'asta

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2:

a) informazioni sull'uso dei proventi realizzati dagli Stati membri durante l'anno X-1 con la vendita all'asta di quote di emissioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese informazioni riguardanti i proventi usati per uno o più degli scopi indicati nell'articolo 10, paragrafo 3, di tale direttiva, o l'equivalente in valore finanziario di tali proventi e le misure adottate in applicazione di tale articolo;

b) informazioni sull'uso, deciso dagli Stati membri, di tutti i proventi generati dagli Stati membri mediante la vendita all'asta delle quote delle emissioni rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, che sono fornite conformemente all'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva;

I proventi della vendita all'asta non versati al momento della comunicazione alla Commissione da parte di uno Stato membro delle informazioni previste dall'articolo 19, paragrafo 2, sono quantificati e comunicati negli anni successivi.




ALLEGATO IX

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGGIUNTIVI

Parte 1

Obblighi di comunicazione aggiuntivi nel settore delle energie rinnovabili

Conformemente all'articolo 20, lettera c), sono incluse, salvo diversa indicazione, le informazioni aggiuntive seguenti:

a) il funzionamento del sistema delle garanzie di origine per l'energia elettrica, il gas, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili, i livelli di rilascio e annullamento delle garanzie di origine e il conseguente consumo annuo nazionale di energie rinnovabili, nonché le misure adottate per assicurare l'affidabilità e la protezione del sistema contro la frode;

b) quantitativi di biocarburanti, biogas, carburanti rinnovabili per autotrazione di origine non biologica, combustibili da carbonio riciclato ed energia elettrica rinnovabili consumati nel settore dei trasporti e, se del caso, risultati di riduzione delle emissioni, distinguendo tra combustibili prodotti a partire da diversi tipi di colture alimentari e foraggere e da ciascun tipo di materia prima elencata nell'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001;

c) l'evoluzione della disponibilità, origine e uso delle risorse della biomassa a fini energetici;

d) le variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni nello Stato membro legati al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili;

e) una stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri per consentire a questi ultimi di conformarsi all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001 e raggiungere i contributi nazionali e le traiettorie di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, del presente regolamento;

f) se del caso, una stima della domanda di energia da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale fino al 2030; compresa la materia prima per biomassa importata;

g) lo sviluppo tecnologico e l'impiego di biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001;

h) se del caso, l'impatto stimato della produzione o dell'uso di biocombustibili, di bioliquidi e di combustibili derivati dalla biomassa sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla disponibilità e la qualità dell'acqua, sul suolo e sulla qualità dell'aria all'interno dello Stato membro;

i) i casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocombustibili, dei bioliquidi e dei combustibili derivati dalla biomassa;

j) informazioni sui metodi impiegati per stimare la quota di rifiuti biodegradabili contenuti nei rifiuti destinati alla produzione di energia e sulle misure adottate per migliorare e verificare tali stime;

k) la generazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili negli edifici, compresi i dati disaggregati sulla produzione e sul consumo di energia e sulla sua immissione in rete dai sistemi solari fotovoltaici, dai sistemi solari termici, dalla biomassa, dalle pompe di calore, dai sistemi geotermici, nonché da tutti gli altri sistemi di energia rinnovabile decentrati;

l) se del caso, la quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, nonché l'energia rinnovabile prodotta dalle città e dalle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile;

m) approvvigionamento primario di biomassa solida (in 1 000  m3, eccetto per il punto 1), lettera b), comma iii), che sarà fornito in tonnellate)

1) biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia (produzione interna e importazione)

a) biomassa primaria di origine forestale utilizzata direttamente per la produzione di energia

i) se disponibile, rami e chiome (comunicazione facoltativa)

ii) se del caso, ceppaia (comunicazione facoltativa)

iii) legname tondo (ripartito fra legname industriale e legna da ardere)

b) se del caso, prodotti secondari dell'industria forestale utilizzati direttamente a fini energetici

i) se del caso, corteccia

ii) trucioli, segatura e altre particelle di legno

iii) se del caso, liscivo nero e tallolio grezzo

c) se disponibile, legno di post-consumo utilizzato direttamente per la produzione di energia

d) combustibili a base di legno lavorato, prodotti a partire da materie prime non contemplate dal punto 1, lettere a), b) e c):

i) se del caso, carbone di legna

ii) pellet e bricchetti di legno

2) laddove disponibile, biomassa agricola utilizzata per la produzione di energia (produzione interna, importazione, esportazione)

a) colture energetiche per l'energia elettrica o il calore (compreso il bosco ceduo a rotazione rapida)

b) residui di colture agricole per l'energia elettrica o il calore

3) laddove disponibile, biomassa da rifiuti organici utilizzata per la produzione di energia (produzione interna, importazione, esportazione)

a) frazione organica dei rifiuti industriali

b) frazione organica dei rifiuti urbani

c) fanghi

n) consumo finale di energia di biomassa solida (quantità di biomassa solida utilizzata per la produzione di energia, nei seguenti settori):

1) settore dell'energia

a) energia elettrica

b) cogenerazione di calore ed energia elettrica

c) energia termica

2) settore industriale, uso interno (energia elettrica consumata e autoprodotta, cogenerazione ed energia termica)

3) consumo finale diretto nell'edilizia abitativa

4) altro

Parte 2

Obblighi di comunicazione supplementari nel settore dell'efficienza energetica

Nel settore dell'efficienza energetica, le seguenti informazioni supplementari sono incluse a norma dell'articolo 21, lettera c):

a) principali politiche legislative e non legislative, misure, programmi e misure di finanziamento attuati nell'anno X-2 e X-1 (dove X sta per l'anno in cui è prevista la relazione) per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 4, lettera b), che promuovono i mercati dei servizi energetici e migliorano la prestazione energetica degli edifici, misure per utilizzare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura per il gas e per l'energia elettrica nonché per il riscaldamento e per il raffreddamento, misure per migliorare l'informazione e la qualificazione, altre misure per promuovere l'efficienza energetica;

b) ammontare cumulativo di risparmi energetici conseguiti in conformità dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE per gli anni X-3 e X-2;

c) ammontare di risparmi conseguiti con misure strategiche volte ad alleviare la povertà energetica, in linea con l'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE;

d) ove applicabile, l'ammontare di risparmi conseguiti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE;

e) progressi compiuti in ciascun settore e motivi per cui il consumo energetico è rimasto stabile o è aumentato negli anni X-3 e X-2 nei settori di consumo di energia finale;

f) superficie totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che, al 1o gennaio degli anni X-2 e X-1, non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE;

g) superficie coperta totale di edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che sono stati oggetto di ristrutturazione negli anni X-3 e X-2, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, o i risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati, di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di detta direttiva;

h) numero di audit energetici condotti negli anni X-3 e X-2. Inoltre, numero totale stimato di grandi imprese presenti nel territorio cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE e numero di audit energetici condotti in tali imprese negli anni X-3 e X-2;

i) coefficiente di energia primaria nazionale applicato per l'energia elettrica e una giustificazione se è diverso dal coefficiente standard di cui alla nota nr. 3 dell'allegato IV della direttiva 2012/27/UE;

j) numero e superficie coperta di edifici a energia quasi zero di nuova costruzione e ristrutturati negli anni X-2 e X-1, di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, ove necessario sulla base di campionamenti statistici;

k) link internet verso un sito che permetta di consultare gli elenchi o l'interfaccia dei fornitori di servizi energetici, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE.




ALLEGATO X

RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ DELLE BIOENERGIE DELL'UNIONE

La relazione sulla sostenibilità delle bioenergie dell'Unione sull'energia da biomassa che la Commissione è tenuta ad adottare ogni due anni insieme con la relazione sullo stato dell'Unione dell'energia a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), contiene almeno le seguenti informazioni:

a) i benefici e i costi ambientali relativi dei vari biocombustibili, bioliquidi e combustibili prodotti da biomassa, gli effetti delle politiche di importazione dell'Unione su di essi, le implicazioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e le modalità per realizzare un approccio equilibrato tra produzione interna e importazioni;

b) l'impatto della produzione e dell'utilizzo di biomassa sulla sostenibilità nell'Unione e in paesi terzi, comprese le ripercussioni sulla biodiversità;

c) i dati e l'analisi della disponibilità e della domanda attuali e previste di biomassa sostenibile, compreso l'impatto dell'aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa;

d) lo sviluppo tecnologico e l'impiego di biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001, e una valutazione della disponibilità di materie prime e della concorrenza nell'accaparramento delle risorse che tenga conto dei principi relativi all'economia circolare e alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2009/98/CE;

e) i dati sui risultati disponibili delle ricerche scientifiche relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per tutte le filiere di produzione e l'analisi di tali risultati, corredati di una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell'analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se possa essere calcolato l' impatto delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato;

f) per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocombustibili, bioliquidi e combustibili dalla biomassa consumati all'interno dell'Unione, informazioni sulle misure nazionali adottate per rispettare i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7, nonché paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001, per la protezione del suolo, delle risorse idriche e dell'aria; e

g) informazioni aggregate provenienti dalla banca dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001.

Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biomassa, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente all'allegato IX parte 1, lettera b), del presente regolamento, compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall'analisi di sensibilità di cui all'allegato VIII della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall'analisi di sensibilità. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.




ALLEGATO XI

REGIMI VOLONTARI PER I QUALI LA COMMISSIONE HA ADOTTATO UNA DECISIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 4, DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001

La relazione sui regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, che dovrà essere adottata ogni due anni dalla Commissione insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del presente regolamento contiene la valutazione della Commissione, come minimo, dei seguenti elementi:

a) l'indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell'approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori prassi del settore;

b) la disponibilità di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema, nonché l'esperienza e la trasparenza nella loro applicazione;

c) la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l'accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l'accessibilità delle relazioni di revisione;

d) la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta ai loro contributi;

e) la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

f) se disponibili, l'aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocombustibili certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;

g) la semplicità e l'efficacia di attuazione di un sistema che identifichi le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del seguito da dare ai casi sospetti di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;

h) le opzioni per l'autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;

i) i criteri per il riconoscimento o l'accreditamento degli organismi di certificazione;

j) le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione;

k) le modalità per agevolare o migliorare la promozione delle migliori prassi.




ALLEGATO XII

SISTEMI NAZIONALI DI INVENTARIO

Le informazioni di cui all'articolo 37 comprendono i seguenti elementi:

a) i dati e i metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell'ambito dell'ETS UE e nell'ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

b) i dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati nei settori pertinenti, stabiliti ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 517/2014 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

c) le emissioni, i dati di base e le metodologie comunicati dai complessi industriali ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

d) i dati comunicati ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008;

e) i dati raccolti tramite la tracciabilità geografica delle aree nell'ambito dei programmi vigenti e delle indagini esistenti dell'Unione e degli Stati membri, compresi l'indagine LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e il programma Copernicus.




ALLEGATO XIII

TAVOLA DI CONCORDANZA



Regolamento (UE) n. 525/2013

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 15

Articolo 5

Articolo 37, paragrafi 1,2 e 6; Allegato XII

Articolo 6

Articolo 37, paragrafi 3 e 7

Articolo 7

Articolo 26, paragrafi 3, 4, 6 e 7; Allegato V

Articolo 8

Articolo 26, paragrafi 2 e 7

Articolo 9

Articolo 37, paragrafi 4 e 5

Articolo 10

Articolo 40

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 39

Articolo 13

Articolo 18, paragrafo 1, lettera a); articolo 18, paragrafi 3 e 4; Allegato VI

Articolo 14

Articolo 18, paragrafo 1, lettera b); articolo 18, paragrafi 2, 3 e 4; Allegato VII

Articolo 15

Articolo 19, paragrafo 1; Allegato VIII, parte 1

Articolo 16

Articolo 19, paragrafo 3; Allegato VIII, parte 2

Articolo 17

Articolo 19, paragrafi 2, 4 e 5; Allegato VIII, parte 3

Articolo 18

Articolo 17, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 29, paragrafo 1, lettera c); articolo 29, paragrafi 5 e 7

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 41, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) ed h)

Articolo 24

Articolo 42

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 44, paragrafo 1, lettera a); articolo 44, paragrafi 2, 3 e 6

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 57

Articolo 29



( 1 ) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

( 2 ) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

( *1 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1».

( *2 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1»;

( *3 ) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1».

( 3 ) Deve essere assicurata la coerenza con le strategie a lungo termine ai sensi dell'articolo 15.

( 4 ) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

( 5 ) Nel programmare tali misure, gli Stati membri tengono conto della fine del ciclo di vita degli impianti esistenti e del potenziale di ripotenziamento.

( 6 ) Conformemente all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE.

( 7 ) Conformemente all'articolo 18 della direttiva 2012/27/UE.

( 8 ) Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2012/27/UE.

( 9 ) Conformemente agli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE.

( 10 ) Conformemente all'articolo 19 della direttiva 2012/27/UE.

( 11 ) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.

( 12 ) Le politiche e le misure rispecchiano il primo principio dell'efficienza energetica.

( 13 ) Occorre assicurare la coerenza con i piani d'azione preventiva e i piani di emergenza ai sensi del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1), nonché con i piani di preparazione ai rischi ai sensi del regolamento (UE) 2018/2001 [proposto da COM(2016) 862 relativo alla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE].

( 14 ) Le politiche e le misure rispecchiano il primo principio dell'efficienza energetica.

( 15 ) Interventi diversi dai PIC dei gruppi regionali istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013.

( 16 ) Interventi diversi dai PIC dei gruppi regionali istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 347/2013.

( 17 ) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2012/27/UE.

( 18 ) Per un elenco dettagliato dei parametri e delle variabili da segnalare nella sezione B del piano cfr. parte 2.

( 19 ) La situazione attuale rispecchia quella alla data di presentazione del piano nazionale (o gli ultimi dati disponibili). Le politiche e le misure vigenti includono le politiche e le misure adottate e attuate. Le politiche e le misure adottate sono quelle decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale e per le quali è stato assunto un impegno di attuazione chiaro. Le politiche e le misure attuate sono quelle misure a cui, alla data di presentazione del piano nazionale integrato sull'energia e il clima o delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, si applica una o più delle seguenti situazioni: è in vigore una legislazione europea direttamente applicabile o una legislazione nazionale, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane.

( 20 ) La selezione dei fattori esogeni può essere basata sulle ipotesi formulate nello scenario di riferimento dell'UE per il 2016 o in altri scenari strategici successivi per le stesse variabili. Inoltre, i risultati specifici degli Stati membri nello scenario di riferimento dell'UE per il 2016, nonché i risultati negli scenari programmatici successivi, possono anche costituire un'utile fonte di informazione per l'elaborazione delle proiezioni nazionali con le politiche e le misure in vigore e delle valutazioni d'impatto.

( 21 ) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

( 22 ) Questa proiezione dello scenario di riferimento attuale è la base per l'obiettivo di consumo di energia finale e primaria per il 2030, di cui al punto 2.3, e per i coefficienti di conversione.

( 23 ) Con riferimento ai prospetti delle infrastrutture di trasmissione esistenti dei gestori del sistema di trasmissione (TSO).

( 24 ) Con riferimento ai piani nazionali di sviluppo della rete e ai piani di investimento regionale dei TSO.

( 25 ) Con riferimento ai prospetti delle infrastrutture di trasmissione esistenti dei TSO.

( 26 ) Con riferimento ai piani nazionali di sviluppo della rete e ai piani di investimento regionale dei TSO.

( 27 ) Le politiche e le misure previste sono opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale. Le relative proiezioni di cui al punto 5.1.i comprendono pertanto non solo le politiche e le misure adottate e attuate (proiezioni sulla base delle politiche e delle misure in vigore), ma anche le politiche e le misure previste.

( 28 ) Per il piano relativo al periodo 2021-2030: per ciascun parametro/variabile nell'elenco, le tendenze nel periodo 2005-2040 (o 2005-2050 ove opportuno), incluso per il 2030, a intervalli di cinque anni sono segnalate nelle sezioni 4 e 5. Indicare i parametri basati su ipotesi esogene o sulla modellizzazione della produzione.

( 29 ) Per quanto possibile, i dati comunicati e le proiezioni fornite si basano su dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei nelle pertinenti norme settoriali e sono coerenti con tali dati e tale metodologie, in quanto le statistiche europee sono la fonte primaria di dati statistici utilizzati per la comunicazione e il monitoraggio ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee.

( 30 ) N.B. Tutte le proiezioni devono essere effettuate sulla base di prezzi costanti (si utilizzano come riferimento i prezzi del 2016).

( 31 ) La Commissione formula raccomandazioni per i parametri principali per le proiezioni, almeno relativamente ai prezzi delle importazioni di petrolio, gas e carbone, nonché ai prezzi del carbonio nell'ambito del sistema ETS dell'UE.

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