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Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di ovini e caprini destinati all’allevamento e alla produzione ( GU L 237 del 5.9.2013 )
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013 , che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di ovini e caprini destinati all’allevamento e alla produzione ( GU L 237 del 5.9.2013 )
OV L 305, 15.11.2013, p. 23–24
(IT) OV L 305, 15.11.2013, p. 23–23
(HU)
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15.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 305/23
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 854/2013 della Commissione, del 4 settembre 2013, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria relative alla scrapie nel modello di certificato veterinario per le importazioni nell’Unione di ovini e caprini destinati all’allevamento e alla produzione
sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;]
(2)
[II.2.8.1
sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:
(2)
[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VV, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
(2) oppure
si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]
(2)
[II.2.8.1
sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:
(2)
[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
(2) oppure
sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]»
leggi:
«(2)
[II.2.8.1
sono animali destinati alla produzione e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o da quelli elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie;]
(2) oppure
[II.2.8.1
sono animali destinati all’allevamento e a uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:
(2)
[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A; sezione A, punto 1.3, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
(2) oppure
si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]
(2) oppure
[II.2.8.1
sono destinati a uno Stato membro con uno status di rischio trascurabile di scrapie classica approvato conformemente all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, o elencati all’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come aventi un programma nazionale approvato di controllo della scrapie e:
(2)
[provengono da aziende che soddisfano i requisiti stabiliti nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 1.2, del regolamento (CE) n. 999/2001;]]
(2) oppure
sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un’azienda in cui negli ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE o della scrapie classica;]]».