Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997TJ0261

Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 2000. gada 20.septembrī.
Eleonore Orthmann pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Ierēdņi.
Lieta T-261/97.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:212

61997A0261

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 20 settembre 2000. - Eleonore Orthmann contro Commissione delle Comunità europee. - Dipendenti - Quadro scientifico o tecnico - Passaggio dalla categoria B alla categoria A - Interesse ad agire. - Causa T-261/97.

raccolta della giurisprudenza - pubblico impiego 2000 pagina IA-00181
pagina II-00829


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parti


Nella causa T-261/97,

Eleonore Orthmann, dipendente della Commissione delle Comunità europee, in servizio presso l'Istituto dell'Ambiente del Centro comune di ricerca di Ispra, residente a Bodio-Lomnago, Varese, rappresentata dal signor G. Marchesini, avvocato presso la Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall'avv. A. dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto domande dirette all'annullamento della decisione della Commissione che rigetta la candidatura della ricorrente ad un impiego di categoria A presso l'Istituto dell'Ambiente del Centro comune di ricerca di Ispra, all'annullamento del procedimento di invito a manifestazione d'interesse utilizzato dalla Commissione per l'attribuzione di un posto di agente temporaneo presso il medesimo Istituto e, in via subordinata, all'annullamento della nomina del candidato prescelto in esito al detto procedimento,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Quarta Sezione),

composto dalla signora V. Tiili, presidente, e dai signori R. Moura Ramos e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 luglio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine della controversia e del procedimento

1 Nel 1963 la signora Orthmann (in prosieguo: la «ricorrente») è stata assunta alle dipendenze del Centro comune di ricerca di Ispra (in prosieguo: il «CCR»), dove ha esercitato le sue mansioni nella divisione «Chimica» dell'Istituto dell'Ambiente. A partire dal 1965 la ricorrente è divenuta dipendente di categoria B.

2 Dal 1980 la ricorrente ha fatto parte del punto di contatto dell'«European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances» (EINECS) (istituito in applicazione della direttiva 67/548/CEE), specializzandosi nell'analisi e nella catalogazione delle diverse sostanze chimiche.

3 Con nota 21 dicembre 1994 del signor Geiss, direttore dell'Istituto dell'Ambiente, la ricorrente è stata assegnata ad altre mansioni. Tale trasferimento è effettivamente avvenuto il 15 maggio 1995.

4 Il 12 agosto 1996 la Commissione ha pubblicato un avviso concernente numerosi posti vacanti presso il CCR, tra cui il posto COM/R/5603/96, della carriera A8/A5 nei quadri scientifico o tecnico. La descrizione delle mansioni contenuta nell'avviso era la seguente: «Notification of new chemicals. Chemicals identification, nomenclature and related data. Processing of confidential data from industry and trade. University degree in chemistry with proven experience in above mentionned description» [Notifica dei ritrovati chimici recentemente prodotti. Identificazione dei prodotti chimici, nomenclatura e dati ad essi relativi. Elaborazione dei dati riservati trasmessi dall'industria e dal commercio. Laurea in chimica con un'esperienza professionale nelle mansioni descritte]. La ricorrente ha presentato la sua candidatura per il detto posto.

5 Il 14 ottobre 1996, la Commissione ha pubblicato un invito a manifestazione d'interesse, in cui si chiedeva agli interessati di presentare la loro candidatura a diversi impieghi di categoria A nell'ambito del CCR. I candidati prescelti potevano ottenere un contratto di agente temporaneo di durata triennale non rinnovabile.

6 La ricorrente ha presentato la sua candidatura per il posto NPPR/2027/96. La descrizione delle mansioni di tale posto, nell'invito a manifestazione d'interesse, era identica a quella del posto COM/R/5603/96, contenuta nell'avviso di posto vacante 12 agosto 1996.

7 Con comunicazione (contenuta in un modulo tipo) 18 ottobre 1996 l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») ha informato la ricorrente in merito al rigetto della sua candidatura per il posto COM/R/5603/96. Tuttavia, nessuna nomina ha avuto luogo per il detto posto.

8 Il 10 gennaio 1997 la ricorrente ha presentato un primo reclamo, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, avverso la decisione di rigetto della sua candidatura al posto COM/R/5603/96 e un secondo reclamo avverso la procedura di invito a manifestazione d'interesse utilizzata per il posto NPPR/2027/96.

9 Il 27 febbraio 1997 la Commissione ha informato la ricorrente circa il rigetto della sua candidatura al posto NPPR/2027/96, il quale nel corso dell'aprile 1997, è stato attribuito a un'altra candidata, la signora Christ, esperta presso l'Ufficio europeo per le sostanze chimiche dal 1995.

10 Il 30 aprile 1997 la ricorrente ha presentato un terzo reclamo che contesta la nomina della signora Christ al posto NPPR/2027/96.

11 Con decisione 9 giugno 1997 l'APN ha rigettato i reclami della ricorrente del 10 gennaio 1997 (allegato 13 del ricorso), mentre quello del 30 aprile 1997 non ha ottenuto risposta.

12 Alla luce di tali elementi, con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 29 settembre 1997, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

13 La fase scritta è stata chiusa il 22 luglio 1998.

14 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere a taluni quesiti scritti e a presentare taluni documenti. La Commissione e la ricorrente hanno accolto tali domande rispettivamente con lettere 9 e 10 giugno 2000.

15 Le parti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza del 3 luglio 2000.

Conclusioni delle parti

16 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di rigetto della sua candidatura al posto COM/R/5603/96;

- annullare la procedura di invito a manifestazione d'interesse per il posto NPPR/2027/96;

- in via subordinata, annullare la nomina della signora Christ;

- condannare la convenuta alle spese.

17 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- statuire sulle spese secondo diritto.

In diritto

18 Le conclusioni della ricorrente si basano su sei motivi di annullamento, fondati, rispettivamente, sulla violazione del combinato disposto degli artt. 45, n. 2, e 98, secondo comma, dello Statuto; sull'interpretazione errata degli artt. 5, n. 1, secondo comma, e 27 dello Statuto e sulla violazione del principio di non discriminazione; sull'errata interpretazione dell'art. 98 dello Statuto; sulla violazione dell'obbligo di motivazione; sulla violazione dell'art. 29 dello Statuto nonché del testo dell'invito a manifestazione d'interesse.

Sul primo motivo, relativo alla violazione del combinato disposto degli artt. 45, n. 2, e 98, secondo comma, dello Statuto

Argomenti delle parti

19 La ricorrente contesta l'affermazione contenuta nella risposta della Commissione 9 giugno 1997, secondo cui la sua candidatura per il posto COM/R/5603/96 è stata respinta perché non si trattava di un concorso per il passaggio di categoria e quindi, a norma dell'art. 45, n. 2, dello Statuto, non poteva essere accolta.

20 Essa fa osservare che l'art. 98, secondo comma, dello Statuto, a norma del quale l'APN può decidere sul passaggio di uno di tali dipendenti ad una categoria superiore senza avvalersi del procedimento del concorso, deroga, per i dipendenti dei quadri scientifico o tecnico, all'art. 45, n. 2, dello Statuto.

21 La convenuta, senza ricusare tale principio, replica che, secondo una costante prassi, il passaggio dei dipendenti e degli agenti temporanei dei quadri scientifico o tecnico ad una categoria superiore è subordinato alle «modalità procedurali preliminari alle decisioni di passaggio dalla categoria B alla categoria A» (in prosieguo: le «modalità procedurali»), stabilite dalla Commissione. Tale procedimento è diretto ad accertare l'idoneità dei dipendenti e degli agenti dei quadri in parola a svolgere mansioni della categoria superiore, anche se essi non sono titolari di una laurea. Esso comporta un esame del profilo dell'interessato, una discussione relativa ad una monografia che è il frutto di un lavoro personale ed un colloquio finale con la commissione giudicatrice.

22 La convenuta ricorda che, come la Corte ha ammesso, le suddette «modalità procedurali» enunciano una norma di comportamento perfettamente legittima, indicativa della prassi da seguire e dalla quale l'amministrazione non può discostarsi (sentenze della Corte 10 dicembre 1987, cause riunite 181/86-184/86, Del Plato e a./Commissione, Racc. pag. 4991, punto 10, e 9 ottobre 1982, cause riunite 80/81-83/81 e 182/82-185/82, Adam e a./Commissione, Racc. pag. 3411, punto 22). Poiché la ricorrente non ha mai ottenuto, in forza di tale procedimento, il riconoscimento della sua idoneità al passaggio di categoria, non c'è da stupirsi che essa non sia stata giudicata idonea al posto COM/R/5603/96.

Giudizio del Tribunale

23 Va osservato che l'art. 98 dello Statuto non obbliga l'APN a concedere ai dipendenti dei quadri scientifico o tecnico un passaggio di categoria senza avvalersi del procedimento del concorso. Al contrario, secondo una giurisprudenza costante, dal combinato disposto degli artt. 45, n. 2, e 98, secondo comma, emerge che, anche se tali articoli permettono all'APN di decidere sul passaggio dei dipendenti dei quadri scientifico o tecnico alla categoria superiore senza avvalersi del procedimento del concorso, niente vieta alla stessa autorità di porre in essere un procedimento siffatto, ovvero di istituirne uno «sui generis», ispirandosi alla tecnica del concorso sia pur discostandosene per numerosi aspetti (sentenza della Corte 10 dicembre 1987, Del Plato e a./Commissione, punto 14, citata al punto 22).

24 Nell'esercizio del suo potere discrezionale quanto al passaggio di categoria dei dipendenti dei quadri scientifico e tecnico, la Commissione ha da lungo tempo emanato «modalità procedurali» dirette ad instaurare un sistema di valutazione dell'idoneità dei dipendenti e degli agenti temporanei dei quadri scientifico o tecnico della categoria B ad esercitare funzioni rientranti nella categoria A.

25 Come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 9 ottobre 1984, Adam e a./Commissione, punto 22 (citata al punto 22), tali «modalità procedurali», pur non potendo essere qualificate come norme giuridiche alla cui osservanza l'amministrazione è assolutamente tenuta, enunciano una regola di condotta indicativa della prassi da seguire, dalla quale l'amministrazione non può discostarsi, nei singoli casi, senza fornire ragioni che siano compatibili col principio della parità di trattamento.

26 Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta che la ricorrente, dipendente di categoria B, non è mai stata riconosciuta idonea ad esercitare le funzioni di categoria A, secondo le «modalità procedurali». Giustamente, quindi, l'APN ha rigettato la sua candidatura per il posto COM/R/5603/96.

27 Alla luce di quanto precede, va respinto il primo motivo del ricorso.

Sugli altri motivi

Argomenti delle parti

28 La convenuta fa osservare che la ricorrente, poiché contesta l'assegnazione di un posto cui essa stessa non poteva aspirare, non ha alcun interesse personale all'annullamento della nomina della signora Christ al posto NPPR/2027/96.

29 La ricorrente non si pronuncia sul motivo di irricevibilità sollevato dalla convenuta.

30 All'udienza, rispondendo ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha affermato di non contestare l'inquadramento dei posti COM/R/5603/96 e NPPR/2027/96 nella categoria A.

Giudizio del Tribunale

31 Va anzitutto ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, poiché le condizioni per la ricevibilità fissate dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono inderogabili, il Tribunale può esaminarle d'ufficio (sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-99/95, Stott/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-591, II-1583, punto 22). In tali condizioni rientra l'interesse ad agire per l'annullamento della decisione impugnata.

32 Inoltre, risulta dalla giurisprudenza costante che, per giustificare un interesse personale ad impugnare le decisioni adottate dall'APN nel contesto di un procedimento di copertura di un posto vacante, il ricorrente deve provare di poter aspirare ad occupare il posto in questione (sentenza del Tribunale 18 marzo 1997, causa T-35/96, Rasmussen/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-61, II-187, punto 78).

33 Infine, un dipendente non ha alcun interesse legittimo all'annullamento di una decisione per vizio di forma nel caso in cui l'amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale e sia tenuta ad agire come ha fatto. In simile ipotesi, l'annullamento della decisione impugnata potrebbe infatti dar luogo solo all'adozione di una decisione identica, nel merito, alla decisione annullata (sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T-43/90, Díaz García/Parlamento, Racc. pag. II-2619, punto 54).

34 Nel caso di specie, dal punto 26 supra discende che la ricorrente, non essendo mai stata riconosciuta idonea ad svolgere mansioni di categoria A secondo le «modalità procedurali», non poteva aspirare ad un impiego di tale categoria. Essa non ha quindi alcun interesse a contestare, con i suoi motivi secondo, terzo, quinto e sesto la legittimità, quanto al merito, delle decisioni adottate dall'APN nell'ambito dei procedimenti di copertura dei posti COM/R/5603/96 e NPPR/2027/96, essendo entrambi posti di categoria A.

35 Essa non ha neppure interesse ad impugnare, col suo quarto motivo, la decisione di rigetto della sua candidatura per il posto COM/R/5603/96, per vizio di forma. Occorre infatti constatare che, poiché la ricorrente non può aspirare ad occupare un impiego di categoria A, l'APN, nel valutare la sua candidatura per il posto COM/R/5603/96, non disponeva di alcun margine discrezionale ed era tenuta ad agire come ha fatto. L'eventuale annullamento della decisione di rigetto della candidatura della ricorrente per il suddetto posto per violazione dell'obbligo di motivazione potrebbe quindi dar luogo solo all'adozione di una decisione identica, nel merito, alla decisione annullata.

36 Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto vanno dichiarati irricevibili.

37 Occorre pertanto respingere il ricorso nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

38 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

39 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nelle sue conclusioni e la convenuta ha chiesto che il Tribunale statuisca secondo diritto, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Top