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Document 61993TJ0508

Pirmās instances tiesas spriedums (ceturtā palāta) 1994. gada 27. oktobrī.
Giuseppe Mancini pret Eiropas Kopienu Komisiju.
Ierēdnis.
Lieta T-508/93.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:263

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

27 ottobre 1994 ( *1 )

«Dipendenti — Ripresa del servizio presso le Comunità dopo un periodo di comando — Rifiuto di corrispondere l'indennità di prima sistemazione e le indennità giornaliere»

Nella causa T-508/93,

Giuseppe Mancini, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante presso la Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione con la quale sono state negate al ricorrente l'indennità di prima sistemazione e le indennità giornaliere in occasione del suo ritorno presso il Centro comune di ricerca di Ispra dopo un periodo di comando presso la pubblica amministrazione italiana,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai signori C.P. Briet, presidente, H. Kirschner e C.W. Bellamy, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 maggio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Il ricorrente è dipendente di grado A4 del quadro scientifico e tecnico della Commissione, assegnato al Centro comune di ricerca (in prosieguo: il «CCR») di Ispra, presso Varese (Italia).

2

Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: ľ «APN») 23 ottobre 1990, il ricorrente veniva comandato, nell'interesse del servizio, a svolgere le proprie mansioni presso il ministero italiano dell'Ambiente, a Roma, per un periodo di tre anni. Risulta dal preambolo della decisione che quest'ultima era stata presa segnatamente sulla base dell'art. 7 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»). Il dispositivo della decisione è del seguente tenore:

«1.

Nell'interesse del servizio l'assegnazione del [ricorrente] è modificata nel modo seguente:

PRECEDENTE ASSEGNAZIONE:

Istituto dell'Ingegneria dei Sistemi e dell' Informatica

Divisione Ingegneria dei Sistemi e Affidabilità

NUOVA ASSEGNAZIONE:

Comando presso il Ministero italiano dell'Ambiente, Roma

(...)».

3

In occasione della sua entrata in servizio a Roma il ricorrente fruiva, in primo luogo, di un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi del suo stipendio base, concessa in forza dell'art. 5 dell'allegato VII dello Statuto, e, in secondo luogo, di indennità giornaliere, corrisposte a norma dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto, per la durata di 180 giorni.

4

Il ricorrente continuava ad abitare a Varese per tutta la durata del comando, pur affittando un appartamento ammobiliato a Roma, dove si stabiliva con sua moglie e, durante le vacanze, con la figlia, che proseguiva gli studi a Siena. Suo figlio studiava a Milano (sino alla fine del 1991).

5

Con decisione 10 dicembre 1990, che faceva riferimento al suo «comando nell'interesse del servizio presso il Ministero dell'Ambiente, Roma», il ricorrente veniva autorizzato, conformemente alle disposizioni dell'art. 9 dell'allegato VII dello Statuto, ad effettuare il trasloco a Roma entro il 16 novembre 1991. Il 1o ottobre 1991, il ricorrente chiedeva alla APN la proroga del predetto termine di almeno sei mesi, alla luce della difficoltà di trovare a Roma un alloggio non ammobiliato da acquistare o da affittare, nonché dell'incertezza in merito alla durata del suo soggiorno. Con decisione dell'APN 19 dicembre 1991, l'autorizzazione a traslocare veniva prorogata fino al 15 maggio 1992. Il 7 maggio 1992 il ricorrente chiedeva una nuova proroga semestrale, per gli stessi motivi, ma la domanda veniva respinta dall'APN con lettera 11 maggio 1992. Il ricorrente non ha mai materialmente traslocato.

6

Con decisione dell'APN 1o settembre 1992, il ricorrente veniva richiamato d'ufficio prima del termine inizialmente previsto con la decisione 23 ottobre 1990 e veniva riassegnato al CCR di Ispra con effetto immediato. La decisione 1o settembre 1992 era redatta, mutatis mutandis, negli stessi termini della precedente decisione23 ottobre 1990, in particolare con l'utilizzo delle seguenti formule «Precedente assegnazione: comando presso il Ministero dell'Ambiente, Roma. Nuova assegnazione: Centro comune di ricerca».

7

Il ricorrente dunque si trasferiva nuovamente, insieme alla consorte, nella sua abitazione di Varese e con nota 19 novembre 1992 chiedeva il versamento dell'indennità di prima sistemazione e delle indennità giornaliere ai sensi degli artt. 5 e 10 dell'allegato VII dello Statuto.

8

Tale richiesta veniva respinta dall'APN con nota 10 dicembre 1992. Questa informava l'interessato che egli non aveva diritto, in occasione della sua riassegnazione a Ispra, né al versamento dell'indennità di prima sistemazione né alle indennità giornaliere previste dallo Statuto, dal momento che non vi era stato alcun trasloco ed egli aveva conservato il suo alloggio a Varese. Si aggiungeva che si sarebbe potuto però convenire un'indennità forfettaria per coprire talune spese accessorie sostenute in occasione del trasferimento da Roma a Varese.

9

Il ricorrente presentava quindi, il 7 gennaio 1993, reclamo contro il mancato accoglimento della sua istanza, che era oggetto di una decisione esplicita di rigetto da parte della Commissione il 22 giugno 1993. In tale decisione la Commissione faceva riferimento al fatto che il ricorrente era stato «messo a disposizione» dell'amministrazione italiana «nell'ambito del programma di scambio di dipendenti tra la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri».

Procedimento

10

Il ricorrente ha proposto il presente ricorso con atto introduttivo depositato in cancelleria il 7 settembre 1993.

11

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto a taluni quesiti vertenti sull'applicazione al caso di specie degli artt. 37, lett. a), e 38, lett. d), dello Statuto, relativi al comando nell'interesse del servizio. Le parti hanno depositato le rispettive risposte il 30 aprile e il 5 maggio 1994.

12

Nella sua risposta 5 maggio 1994 la Commissione ha prodotto per la prima volta copia di un documento recante il riferimento DOC:SEC: (84) 148 30.1.84 (6.2.84), intitolato «Decisione della Commissione relativa alle modalità di applicazione della messa a disposizione di dipendenti comunitari presso amministrazioni nazionali e internazionali nell'ambito del sistema di scambi» (in prosieguo la: «normativa interna 30 gennaio 1984»).

13

Alla luce delle risposte delle parti, il Tribunale ha formulato taluni quesiti supplementari per determinare se il ricorrente, durante il soggiorno a Roma, fosse stato in posizione di attività di servizio ai sensi dell'art. 36 dello Statuto ovvero di comando nell'interesse del servizio ai sensi dell'art. 37, lett. a), dello Statuto. Le parti sono state parimenti invitate a rispondere al quesito se si dovesse applicare la normativa interna 30 gennaio 1984 e, in caso di risposta affermativa, quale fosse il suo fondamento giuridico. Le parti hanno depositato le loro risposte ai quesiti supplementari, rispettivamente, il 16 e il 17 maggio. L'udienza si è svolta il 19 maggio 1994.

Conclusioni delle parti

14

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione con cui gli sono state negate l'indennità di prima sistemazione e le indennità giornaliere in occasione del suo ritorno a Ispra;

dichiarare che, in conseguenza di siffatto ritorno, gli spettano l'indennità di prima sistemazione di un importo pari a due mesi di stipendio nonché le indennità giornaliere per la durata statutaria di un semestre, il rutto maggiorato degli interessi in ragione dell'8% annuo sino alla data del saldo;

condannare la convenuta alle spese.

15

La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso

in quanto infondato circa il primo motivo e

in quanto irricevibile e, ad ogni modo, infondato circa il secondo motivo;

respingere la domanda di interessi in quanto infondata;

statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

Motivi e argomenti delle parti

16

Tenuto conto dello svolgimento del procedimento nella presente causa, è opportuno ricapitolare i motivi e gli argomenti dedotti dalle parti dividendoli in due categorie, vale a dire: i) quelli presentati nella fase scritta e ii) quelli svolti nel corso della trattazione orale.

I motivi e gli argomenti presentati nella fase scritta

17

Nelle memorie scritte il ricorrente ha dedotto due motivi, relativi, il primo, alla violazione degli artt. 5, n. 2, e 10 dell'allegato VII dello Statuto e, il secondo, alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

18

Quanto al primo motivo, il ricorrente fa valere in primo luogo che l'art. 5, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto pone quale unica condizione per l'insorgere del diritto all'indennità di prima sistemazione il fatto che il dipendente sia chiamato a trasferire la propria residenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto. La medesima condizione vale anche per l'insorgere del diritto alle indennità giornaliere corrisposte in forza dell'alt. 10 dello stesso allegato.

19

In entrambi i casi, il fatto che il dipendente abbia effettuato o no il trasloco del mobilio sarebbe irrilevante. Gli oneri cui il dipendente deve far fronte in ragione del proprio trasferimento vengono compensati grazie alle predette indennità, senza distinguere se siano stati o no effettivamente sostenuti, indipendentemente dalla rispettiva entità e senza obbligo di documentazione.

20

Il ricorrente sottolinea peraltro di aver dovuto effettivamente sostenere spese supplementari imputabili al suo ritorno a Ispra, sotto forma del mantenimento della propria abitazione a Varese insieme alla locazione - a un prezzo elevato - di un appartamento ammobiliato a Roma. Le predette spese sarebbero state effettuate in preparazione del suo rientro.

21

Quanto all'indennità di prima sistemazione, la convenuta sottolinea che trattasi di rimborso delle spese affrontate o da affrontare. Essa si riferisce al contesto nel quale s'inserisce la disposizione pertinente e menziona, segnatamente, la sentenza della Corte 9 novembre 1978, causa 140/77, Verhaaf/Commissione (Racc. pag. 2117). In occasione del proprio rientro a Ispra, il ricorrente non ha dovuto sostenere né gli oneri inevitabilmente connessi ad un inserimento in un ambiente nuovo né eventuali spese al di fuori della norma.

22

Circa le indennità giornaliere, la convenuta sottolinea che queste, le quali a suo avviso hanno lo scopo di compensare le spese sostenute da un dipendente tenuto a conservare la residenza precedente e ad insediarsi provvisoriamente nel luogo della nuova sede di servizio, non si applicano nel caso del ricorrente. Essa menziona a questo proposito la sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, causa T-63/91, Benzler/Commissione (Racc. pag. II-2095, specialmente punto 28).

23

Quanto al secondo motivo, il ricorrente sostiene di aver preso le varie decisioni in merito al suo insediamento nel convincimento che le indennità di cui trattasi gli sarebbero state corrisposte, convincimento rafforzato dall'effettiva concessione delle indennità in occasione del suo trasferimento a Roma, che è avvenuto senza trasloco del mobilio. Il diniego delle indennità in occasione del suo ritorno comporta quindi una lesione delle sue fondate e legittime aspettative.

24

La convenuta ritiene che tale motivo sia irricevibile in quanto non è stato dedotto nel corso del procedimento precontenzioso. Sul merito, essa sottolinea che il ricorrente non ha addotto di aver ricevuto dall'amministrazione precise garanzie. D'altro canto, poiché la concessione delle indennità controverse non è autorizzata dalle disposizioni statutarie pertinenti, non sarebbe potuto insorgere nel ricorrente alcun legittimo affidamento.

25

Nella risposta 30 aprile 1994 ai primi quesiti del Tribunale (v. supra, punto 11), il ricorrente ha sostenuto che la sua assegnazione era stata disposta nell'ambito degli scambi tra dipendenti delle amministrazioni comunitarie e dipendenti nazionali, scambi disciplinati da una normativa interna della Commissione. Ciononostante, l'amministrazione non avrebbe applicato né il regime corrispondente al comando nell'interesse del servizio né quello previsto dalla normativa interna relativa allo scambio di dipendenti. Avendo applicato l'allegato VII dello Statuto al momento della partenza dell'interessato da Ispra, l'amministrazione lo avrebbe dovuto applicare anche al momento del rientro.

26

Nella risposta 5 maggio 1994 la convenuta ha fatto valere che, nell'ipotesi di un comando nell'interesse del servizio, le disposizioni dell'allegato VII dello Statuto rappresentano un mezzo tecnico di cui l'istituzione comunitaria dispone per far fronte al suo obbligo di rimborso, ai sensi dell'art. 38, lett. d), delle spese supplementari che il comando causa al dipendente. L'amministrazione si riserva tuttavia la possibilità di rimborsare al dipendente gli oneri che superino quanto gli può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato VII dello Statuto. Nondimeno, la convenuta ha anche allegato la normativa interna 30 gennaio 1984 (v. supra, punto 12) al fine di completare l'informazione del Tribunale.

27

Nella risposta ai quesiti supplementari del Tribunale 16 maggio 1994 (v. supra, punto 13), il ricorrente ha in particolare sottolineato alcune anomalie che hanno caratterizzato il suo caso e ha sostenuto di essere stato considerato, durante la sua permanenza a Roma, in attività di servizio ai sensi dell'art. 36 dello Statuto. Egli ha continuato ad essere retribuito esclusivamente dalla Commissione, ma alla sua retribuzione è stato applicato il coefficiente correttore italiano, anziché quello specifico di Ispra.

28

Il ricorrente sottolinea di aver avuto conoscenza della normativa interna 30 gennaio 1984 soltanto dopo il deposito di questa, da parte della convenuta, in allegato alle sue risposte ai primi quesiti del Tribunale. Egli fa valere che le disposizioni di tale normativa interna avrebbero potuto disciplinare efficacemente il suo caso.

29

Nella risposta 17 maggio 1994 la convenuta ha affermato di concordare con il ricorrente sul punto che questi, nel corso del suo soggiorno a Roma, si trovasse in posizione di attività di servizio.

30

La convenuta ha riconosciuto che, trattandosi di fatto di un caso di scambio di dipendenti, si sarebbe dovuta applicare la normativa interna 30 gennaio 1984, in quanto «regolamento interno». La predetta normativa sarebbe stata adottata a causa dell'inadeguatezza delle soluzioni offerte dallo Statuto per il sistema di scambi di dipendenti con le amministrazioni nazionali e internazionali. Tuttavia, le indennità versate al ricorrente in occasione del suo insediamento a Roma non sarebbero state liquidate a tale titolo, avendo l'amministrazione di Ispra considerato il suo caso come un vero e proprio trasferimento.

I motivi e gli argomenti svolti nel corso della trattazione orale

31

In udienza il ricorrente, fondandosi sull'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, ha dedotto un motivo nuovo, vale a dire il fatto che la Commissione avesse ingiustamente applicato al suo caso le disposizioni dell'allegato VII dello Statuto anziché quelle della normativa interna 30 gennaio 1984. In subordine, il ricorrente ha altresì mantenuto gli altri motivi già dedotti nel corso del procedimento.

32

La convenuta, da parte sua, non si è opposta alla ricevibilità di questo nuovo motivo, ma ha sostenuto, segnatamente, che la nonnativa interna 30 gennaio 1984 ha natura contrattuale, in quanto la sua applicazione riposa sempre sul consenso del dipendente interessato. Dato che il ricorrente non era a conoscenza di tale normativa interna, le disposizioni di questa non gli si possono opporre. L'unico regime applicabile al caso di specie sarebbe dunque quello previsto dall'allegato VII dello Statuto e il ricorrente non avrebbe diritto alle indennità previste dagli artt. 5 e 10 di tale allegato in quanto non avrebbe affrontato le relative spese in occasione del suo ritorno a Ispra.

Giudizio del Tribunale

Sul motivo relativo all'omessa applicazione della normativa interna 30 gennaio 1984

Sulla ricevibilità

33

L'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura dispone che è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente non abbia avuto conoscenza della normativa interna 30 gennaio 1984 fino a quando questa non è stata depositata in risposta ai quesiti del Tribunale dopo il deposito dell'ultima memoria scritta.

34

Il Tribunale dichiara dunque ricevibile il nuovo motivo dedotto dal ricorrente e relativo all'omessa applicazione delle disposizioni della predetta normativa interna.

Nel merito

35

II Tribunale considera che, con tale nuovo motivo, il ricorrente intende eccepire, tra le altre cose, l'insufficienza della motivazione della decisione della convenuta 10 dicembre 1992, con la quale gli vengono negate le indennità controverse (v. supra, punto 8), resa esplicita con la decisione di rigetto del reclamo 22 giugno 1993. Occorre esaminare in primo luogo tale questione.

36

A questo proposito, per giurisprudenza costante, l'obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione impugnata e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti a stabilire se la decisione sia fondata o se sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 21 aprile 1993, causa T-5/92, Tallarico/Parlamento, Racc. pag. II-477, punto 35). Il Tribunale può, intanto, esaminare d'ufficio la questione se abbia potuto sussistere un travisamento manifesto di tale obbligo (v., tra l'altro, sentenza del Tribunale 28 gennaio 1992, causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento, Racc. pag. II-33, punto 89).

37

Tenuto conto del contesto giuridico del caso di specie, che si è evidenziato nel corso del procedimento, il Tribunale constata che la motivazione delle decisioni dell'APN 10 dicembre 1992 e 22 giugno 1993 è carente sotto almeno tre aspetti.

38

In primo luogo, il Tribunale rileva che le decisioni controverse non contengono alcuna motivazione circa l'applicazione o meno della normativa interna 30 giugno 1984 al caso del ricorrente.

39

Orbene, questa normativa interna si presenta come istitutiva di regole dettagliate, ivi comprese regole finanziarie, che disciplinano la messa a disposizione di dipendenti comunitari presso amministrazioni nazionali e internazionali nell'ambito di un sistema di scambi. Ai sensi dell'art. 6 della normativa interna, la messa a disposizione è decisa dall'autorità competente per una durata compresa fra tre mesi e due anni, che può essere prorogata per un anno supplementare in casi eccezionali e in presenza di taluni presupposti.

40

Conformemente all'art. 10 della normativa interna, la retribuzione di un dipendente che non richieda il trasloco nel luogo della sua messa a disposizione è liquidata nella valuta e con l'applicazione del coefficiente correttore del luogo di assegnazione, e l'interessato percepisce inoltre un'indennità di soggiorno pari a due terzi dell'indennità di missione di lunga durata vigente per la località considerata. Inoltre il dipendente ha diritto, in particolare, al rimborso di un viaggio per trimestre tra la località in cui ha sede l'amministrazione presso la quale egli presta servizio e il luogo d'assegnazione. Qualora la famiglia rimanga nel luogo di assegnazione, egli ha altresì diritto al rimborso di un viaggio al mese (art. 16 della normativa interna).

41

Il dipendente la cui messa a disposizione è prevista per un periodo superiore o uguale a un anno può tuttavia chiedere di effettuare il trasloco a norma dell'art. 9 dell'allegato VII dello Statuto (art. 11 della normativa interna). In questo caso egli non percepisce l'indennità di soggiorno di cui all'art. 10 della normativa interna e viene retribuito nella valuta del paese della messa a disposizione, con l'applicazione del coefficiente correttore fissato per questo paese o per la località della messa a disposizione (art. 12 della normativa interna). Inoltre egli ha diritto, segnatamente, alle indennità giornaliere a norma dell'art. 10 dell'allegato VII dello Statuto all'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 5 dell'allegato VII dello Statuto, nonché all'indennità di prima sistemazione e a nuove indennità giornaliere in occasione della sua ripresa del servizio presso la Commissione. Gli vengono inoltre nuovamente rimborsate le spese di trasloco (art. 13 della normativa interna).

42

Quanto all'argomento presentato dalla Commissione all'udienza, secondo cui la normativa interna non sarebbe pertinente nel caso del ricorrente poiché essa trova il proprio fondamento giuridico in un contratto tra l'amministrazione e il dipendente interessato, contratto che fa difetto nel caso di specie (v. supra, punto 32), basta ricordare che per giurisprudenza costante il nesso giuridico che lega il dipendente all'amministrazione è di natura statutaria e non contrattuale (v., da ultimo, sentenza del Tribunale 10 aprile 1992, causa T-40/91, Ventura/Parlamento, Racc. pag. II-1697, punto 41). Questo argomento va pertanto respinto.

43

Circa l'applicabilità della normativa interna al caso di specie, va rilevato che la durata del soggiorno a Roma del ricorrente prevista dalla decisione iniziale dell'APN 23 ottobre 1990, vale a dire tre anni, non sembra strettamente conforme all'art. 6 della normativa interna. Tuttavia, il Tribunale rileva anche che la decisione 22 giugno 1993 si riferisce espressamente al fatto che il ricorrente «è stato messo a disposizione» dell' amministrazione italiana «nell'ambito del programma di scambi di dipendenti tra la Commissione e le amministrazioni degli Stati membri».

44

Stando così le cose, il Tribunale osserva che la questione dell'applicazione o no della normativa interna al caso del ricorrente era pertinente e avrebbe dovuto essere presa in considerazione dall'APN al momento della decisione. Ne consegue che, a causa della mancanza di ogni riferimento alla normativa interna nelle decisioni 10 dicembre 1992 e 22 giugno 1993, il ricorrente non è stato in grado di stabilire se esse fossero o meno fondate. Parimenti, il Tribunale non è in grado di esercitare il proprio controllo giurisdizionale sulla legittimità delle dette decisioni.

45

In secondo luogo il Tribunale osserva che le decisioni controverse non presentano una motivazione in merito ai termini impiegati nelle decisioni base dell'APN 23 ottobre 1990 e 1o settembre 1992 per definire la situazione del ricorrente, e neppure quanto alle conseguenze da trarne.

46

A questo proposito il Tribunale rileva che queste due decisioni: i) si fondano sull'art. 7 dello Statuto, che prevede che l'APN «(...) assegna ciascun dipendente mediante nomina o trasferimento (...) ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro», ii) parlano di «assegnazione precedente» e di «nuova assegnazione» del ricorrente e iii) definiscono come «comando» la posizione del ricorrente presso l'amministrazione italiana.

47

Orbene, il Tribunale considera che la formulazione di tali decisioni base potesse incidere sulla valutazione giuridica della posizione del ricorrente e, dunque, sul suo diritto alle indennità reclamate. Il Tribunale rileva per giunta che i termini impiegati nelle decisioni non appaiono compatibili, segnatamente nella parte in cui il riferimento all'art. 7 dello Statuto, che menziona esplicitamente la nozione di «trasferimento», depone per l'applicazione dell'art. 71 e dell'allegato VII dello Statuto, mentre il riferimento a un «comando» depone per l'applicazione degli artt. 37, lett. a), e 38, lett. d), dello Statuto.

48

Considerato quanto precede, il Tribunale non può determinare in che misura l'APN, respingendo la domanda del ricorrente, abbia tenuto conto della formulazione delle decisioni 23 ottobre 1990 e 1o settembre 1992, che disciplinano la sua situazione amministrativa, ivi comprese le loro eventuali contraddizioni interne. A questo proposito, di nuovo, il Tribunale non è in grado di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale sulla motivazione della decisione dell'APN.

49

In terzo luogo, il Tribunale osserva che le decisioni 10 dicembre 1992 e 22 giugno 1993 contengono esse stesse talune ambiguità circa il regime base applicabile. Da un lato, la decisione 10 dicembre 1992 ha offerto al ricorrente la possibilità di «concordare un'indennità forfettaria», senza indicare su quali disposizioni statutarie possa essere fondata una misura del genere. Dall'altro, la decisione 22 giugno 1993 ha esplicitamente introdotto un riferimento alla nozione di «messa a disposizione» del ricorrente, che apparentemente è in contrasto con la formulazione delle decisioni base.

50

Di conseguenza, la decisione 10 dicembre 1992, con la quale si negano al ricorrente le indennità da questo richieste, come resa esplicita dalla decisione 22 giugno 1993, con la quale si respinge il reclamo del ricorrente, deve essere annullata per carenza di motivazione senza che si debbano esaminare gli altri motivi dedotti dal ricorrente.

51

In forza dell'art. 176 del Trattato CE, spetta alla convenuta stabilire quali provvedimenti siano necessari all'esecuzione di una sentenza di annullamento. Nell'esercizio di tale potere di valutazione, l'APN deve rispettare tanto le norme del diritto comunitario quanto il dispositivo e la motivazione della sentenza (sentenza del Tribunale 8 ottobre 1992, causa T-84/91, Meskens/Parlamento, Racc. pag. II-2335, punti 73 e 74), tenendo conto del fatto che, nell'ambito del presente procedimento, il Tribunale non ha potuto approfondire più in dettaglio la questione del fondamento giuridico della normativa interna 30 giugno 1984, dato che, in particolare, non è stata sollevata alcuna eccezione di illegittimità.

Sulle spese

52

Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, va condannata alle spese.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione della Commissione 10 dicembre 1992, con la quale si respinge la domanda di indennità di prima sistemazione e di indennità giornaliere presentata dal ricorrente, e la decisione della Commissione 23 giugno 1993, con la quale si respinge il reclamo del ricorrente, sono annullate.

 

2)

La Commissione è condannata alle spese del procedimento.

 

Briet

Kirschner

Bellamy

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 ottobre 1994.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

C.P. Briët


( *1 ) Lingua processuale: l'italiano.

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